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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 433/2023 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Ruggierfrancesco Maria Piccolo e dall'avv. Maria Luisa Vitulli Pt_4
-ricorrenti in riassunzione-
c/
, non costituito in giudizio Controparte_1
-resistente-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivazione
La S.C. annullava con rinvio -e con ordinanza n. 418/2023 del 13/1/2023- la sentenza n. 958/2021 del
13/5/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Bari, sulle impugnazioni proposte da alcuni medici -e dal avverso la sentenza emessa in primo grado su azione proposta per il riconoscimento, in termini CP_2 risarcitori, delle spettanze dovute per la frequenza dei corsi di specializzazione.
La sentenza -n. 2156/2017 del 26.04.2017- del Tribunale di Bari accogliendo la domanda proposta da alcuni dei medici richiedenti, a titolo di risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie nn. 75/363/CE e 82/76/CE, volte a garantire loro la corresponsione di una adeguata remunerazione per il periodo della specializzazione, rigettava le richieste formulate da altri medici, in particolare quelle dei riassumenti di cui in epigrafe.
Il proponeva appello, ed alcuni dei medici appellati -tra i quali i professionisti in epigrafe indicati- CP_2 proponevano, a loro volta, appello.
In particolare va rilevato, per gli odierni riassumenti, che:
a) e , proponevano appello per il mancato riconoscimento del Parte_3 Parte_4 risarcimento per il periodo di specializzazione relativo al corso di “Fisiopatologia respiratoria”,
Pagina 1 asseritamente da parificarsi a quello di “Malattie dell'apparato respiratorio”, indicato nell'art. 5 della direttiva 75/362/CEE.
Si deduceva al riguardo che con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari del 14/2/1990 la denominazione della scuola di “Fisiopatologia respiratoria” era stata modificata ed uniformata a quella di
“Malattie dell'apparato respiratorio”; e che la durata inferiore al previsto, non era addebitabile al medico specializzando, ma allo stesso Stato inadempiente;
b) e , contestavano il mancato riconoscimento del Parte_2 Parte_1 risarcimento per il periodo di specializzazione relativo al corso di “Medicina Nucleare”,
Sostenendo che la insufficiente durata del detto corso di specializzazione, non era addebitabile al medico specializzando, ma allo stesso Stato inadempiente, e rilevando che il corso de quo, era comunque stato inserito negli elenchi dei corsi di specializzazione, così come integrati rispetto a quelli originari;
Con riferimento ai suddetti appelli incidentali, la Corte d'Appello riteneva:
1) L'infondatezza per e di . Parte_3 Parte_4
Posto che la specializzazione “Fisiopatologia respiratoria”, non risultava esser annoverata negli elenchi delle specializzazioni anche in sentenza riportati.
Non si considerava rilevante il successivo cambio di denominazione -da “Fisiopatologia respiratoria”, a quello di “Malattie dell'apparato respiratorio”- operato con decreto del Rettore, in quanto ispirato – presumibilmente- da altre finalità di allineamento delle specializzazioni ai fini concorsuali.
Ed ancora si riteneva essere la insufficiente durata del corso, ostativa al riconoscimento del diritto al risarcimento, pur avendo al riguardo gli appellanti sostenuto non essere tale durata addebitabile al medico specializzando, ma allo stesso Stato inadempiente.
2) L'infondatezza per e . Parte_2 Parte_1
Richiamando le stesse considerazioni svolte circa la mancata inclusione della specializzazione negli elenchi indicati, ed avendo l' ed il conseguito la specializzazione prima della modifica Pt_2 Parte_1 della denominazione del corso, ribadendo inoltre la insufficiente durata del corso di studi.
Le predette e soccombenti parti, proponevano ricorso per cassazione.
La S.C., con la richiamata pronuncia, annullando con rinvio la sentenza di secondo grado, accoglieva il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri.
Riteneva la S.C. che il motivo de quo, concernente la violazione degli artt. 5 e 7 della Dir. 75/362/CEE, del principio di equipollenza di cui al D.M. Sanità 30 gennaio 1998, nonché dell'art. 7 della Dir. 93/16 e del D.M. 31 ottobre 1991, fosse fondato, non avendo la Corte proceduto ad alcuna verifica sull'equivalenza delle specializzazioni frequentate a quelle presenti negli elenchi.
Al riguardo si rilevava che le SS.UU. avevano in più occasioni affermato che "in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina
e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista dello stesso D.Lgs. n.
275, art. 6, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri" (Cass., Sez. U., 16/12/2008, n. 29345; Cass., Sez. U, 24/06/2011, n. 13909), ritenendo quindi che la Corte di Bari non si era conformata a tale principio di diritto, e che avrebbe dovuto procedere a verificare se -in disparte dal suo inserimento negli elenchi indicati dagli artt. 5 e 7 della direttiva- la
Pagina 2 specialità frequentata, potesse ritenersi equipollente, o meno, rispetto ad una delle specialità che figura nei detti elenchi.
Riassumevano, ex art. 392 c.p.c., la controversia, i predetti professionisti, riportandosi alle proprie conclusioni e richieste.
Il non si costituiva in giudizio. CP_2
**********************************
Le domande dei medici innanzi indicati, devono ritenersi infondate.
Si deduce dai predetti che, per quanto affermato dalla SC, quel che rileva ai fini del riconoscimento dei benefici de quibus, non è l'esatta corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita quella desumibili dall'elenco richiamato dalla Corte territoriale, ma l'equipollenza di contenuto sostanziale rispetto a quelle elencate (negli articoli 5 e 7 della Direttiva 362/75/CEE).
Per quanto concerne le posizioni dei medici e , i richiedenti hanno asserito che il corso di Pt_3 Pt_4
"Fisiopatologia respiratoria", frequentato dai suddetti, era da ritenere equivalente a quello di "Malattie dell'apparato respiratorio", annoverato nell'elenco de quo, stante non solo l'affinità terminologica, ma anche l'assimilazione del corso a quello di "Malattie dell'apparato respiratorio", come desumibile dal mero mutamento di denominazione disposto dal Rettore, e dalla identità del relativo piano di studi.
E' stato peraltro evidenziato che il appellato, nulla aveva contestato sulla rappresentata CP_1 identità del piano di studi.
Quanto ai medici ed i richiedenti -oltre che contestando la genericità della Parte_1 Pt_2 motivazione resa dalla Corte d'Appello- hanno dedotto che la specializzazione di “Medicina Nucleare”, era stata espressamente inclusa nell'elenco di cui al par. 2 dell'art. 7 della direttiva n. 93/16 del 5 aprile
1993, relativo ai corsi di formazione comuni a due o più Stati membri, che avevano di fatto sostituito i corrispondenti articoli contenuti nella precedente direttiva 75/362/CEE, aggiornando gli elenchi delle specializzazioni mediche, e non apportando delle mere innovazioni, ma disponendo una integrazione degli elenchi delle specializzazioni.
Le suddette parti hanno inoltre rilevato che la specializzazione in questione risulta anche indicata al punto 30 dell'elenco “delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea”, aggiornato con il D.M. del 31 ottobre 1991 del , CP_2 comunque deducendo che occorresse valutare l'equipollenza del corso di specializzazione seguito da
[...]
ed rispetto a quelli indicati nell'elenco, con accertamento delle concrete modalità di Pt_1 Pt_2 svolgimento del corso, e della corrispondenza alle modalità ed ai contenuti del corso in elenco indicato.
Si è contestato, con riferimento a quanto ritenuto circa il corso di Medicina Nucleare -e relativa durata-, che la Corte alcun accertamento avesse specificamente condotto, anche sul piano di studi, deducendo inoltre che eventuali difformità dovessero esser addebitabili allo Stato italiano, per non essersi conformato e non aver recepito le direttive europee, con riferimento alla durata minima dei corsi di specializzazione.
E' stato quindi chiesto di porre a base della decisione, anche i fatti non contestati dal , non avendo CP_2 il proceduto ad alcuna deduzione contraria rispetto a quanto rappresentato dai riassumenti, e CP_1 sull'equipollenza dei corsi, e sulla indicazione nel relativo elenco integrato, come innanzi rilevato, essendosi il limitato a rilevare il mancato inserimento delle specializzazioni frequentate dai CP_1 medici de quibus, nell'elenco della direttiva 75/362/CEE, e non svolgendo alcuna difesa sulle modalità di svolgimento del corso, e volta ad evidenziare l'insussistenza dell'invocata equivalenza, sostenendo
Pagina 3 doversi ritenere le relative questioni cristallizzate, ed insuscettibili di nuove -rispetto ai giudizi già svoltisi- e diverse contestazioni.
La S.C., rimettendo gli atti alla Corte d'Appello, ha specificamente statuito doversi procedere alla verifica sull'equivalenza delle specializzazioni frequentate a quelle presenti negli elenchi, posto che il mancato inserimento nell'elenco delle specializzazioni, non deve ritenersi di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando dei benefici ex lege previsti (art. 6 D.Lgs. n. 275), laddove la specializzazione si appalesi del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
Quel che occorre quindi valutare, è la configurabilita' dell'equipollenza tra i corsi frequentati dagli odierni riassumenti, e quelli compresi nell'elenco de quo.
Va al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, n.19730) vi è diritto alla borsa di studio di scuola di specializzazione medicina, anche se non inserita nell'elenco di quelle conformi alle norme UE, purchè la tipologia e durata dei corsi siano conformi alle norme comunitarie (previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991), e quindi, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga, e quindi equipollente, a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
Non vi è pertanto (Cassazione civile sez. un., 14/10/2024, n.26603) diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, per i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione per la quale non sia stata dimostrata (oltre a non essere contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni) l'equipollenza di fatto a quelle previste nell'elenco.
A nulla rileva peraltro che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991.
Per quanto ulteriormente chiarito dalla S.C. (Cassazione civile sez. III, 03/07/2023, n.18736) mentre la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli previsti negli elenchi contenuti nelle direttive n.
82/76/CEE è questione di puro diritto (e come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti), l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice.
La parte deve quindi allegare, e dare prova, delle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza.
A fronte di tali allegazioni, va quindi valutato, anche in considerazione delle relative contestazioni della controparte, se le prove fornite dal richiedente, siano sufficienti a fornire riscontro sull'equipollenza.
Pertanto (Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19313) se non c'è coincidenza nominale spetta a chi chiede il risarcimento allegare la coincidenza sostanziale, essendo onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie.
Precisa la S.C. che solo ove tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri.
Spettava quindi, nel caso di specie, agli odierni richiedenti fornire riscontri sulla equipollenza.
La configurabilità dell'equipollenza, va quindi valutata, per quanto rilevato dalla S.C., alla stregua della verifica del assimilabilità del piano di studi, ed anche della durata del corso di specializzazione, rispetto a quelli catalogati.
Pagina 4 La relativa prova, per quanto innanzi chiarito, deve essere fornita dai richiedenti.
Non può certo invocarsi l'applicabilità del principio di non contestazione, rispetto alle sole allegazioni deduttive delle parti.
Il richiamato principio può trovare applicazione solo laddove vengano forniti dalla parte appositi supporti probatori, al cospetto dei quali non vengano sollevate contestazioni di sorta.
Nella specie non è dato rinvenire riscontri sul piano di studi delle specializzazioni in controversia.
La durata triennale delle medesime è peraltro incontestata.
Non può assumere valenza al riguardo e per la verifica di equipollenza, quanto dedotto dai medici di specie, e sul mutamento della denominazione da "Fisiopatologia respiratoria", a quella di "Malattie dell'apparato respiratorio", trattandosi peraltro di situazione successiva rispetto alla frequentazione dei corsi di specializzazione, e non comprovando tale mutamento la equipollenza dei relativi piani di studi, ferma restando la durata triennale dei corsi frequentati dal e dal . Pt_4 Pt_3
Per quanto concerne la posizione dei medici ed che hanno frequentato i corsi di Parte_1 Pt_2 specializzazione di “Medicina Nucleare”, il problema della equipollenza non può essere valutato alla luce di quanto disposto dall'art. 7 par. 2 della direttiva n. 93/16 del 5 aprile 1993, che ha espressamente incluso nell'elenco di specie il corso di specializzazione di cui innanzi, aggiornando ed integrando tale elenco, con indicazioni di specializzazioni mediche per le quali dover riconoscere i benefici di legge.
Tale inclusione, essendo successiva rispetto alla frequenza dei corsi dai suddetti, non assume -come già in precedenza evidenziato- rilevanza ai fini della verifica di equipollenza, dovendo al riguardo esser richiamate le considerazioni innanzi esposte, sulla durata e sul piano di studi, e relativo onere probatorio.
Non è dato difatti accertare e valutare le concrete modalità di svolgimento del corso, e della corrispondenza alle modalità ed ai contenuti del corso in elenco indicato -così come sostenuto dalle parti- in mancanza di apposite allegazioni probatorie utili in tal senso.
Va del resto rilevato che la sentenza resa dal Giudice di prime cure, aveva già formulato specifiche valutazioni sulla equipollenza, considerando che pur non essendo di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio, allorchè si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri, nel caso di e , che avevano frequentato Pt_3 Pt_4 comunque corsi di specializzazione di durata triennale, il fatto costitutivo della pretesa era rimasto sfornito di prova, non avendo gli interessati, dato dimostrazione dei fatti giustificativi dell'assunta equivalenza del loro diploma di specializzazione rispetto ad un corrispondente titolo proprio di almeno altri due Stati membri.
Le medesime considerazioni possono quindi esser confermate nella presente sede, essendo il quadro allegativo rimasto immutato.
Per e rilevando la frequenza di durata triennale, è stata anche constatata l' Parte_1 Pt_2 inclusione del corso di Medicina Nucleare nell'elenco di cui al par. 2 dell'art. 7 della direttiva n.
93/16/Cee, tuttavia considerando che la specializzazione de qua, non soddisfa il requisito (prescritto sia dall'art. 4 della direttiva 75/363/Cee che dall'art. 27 della direttiva 93/16/Cee), di durata minima quadriennale.
Anche tale valutazione può trovare conferma, escludendo la configurabilità dell'equipollenza.
Peraltro va anche rilevato che (Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8376) il D.M. 30 gennaio 1998 non si occupa di, nè stabilisce alcuna equipollenza, tra le specializzazioni previste dall'ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, perché disciplina unicamente l'equipollenza tra le
Pagina 5 specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle Parte_5
, per l'attribuzione della qualifica di dirigente.
[...]
Va quindi considerato che quanto addotto dagli appellanti, sulla desumibilità della assimilabilità e dei corsi per l'intervenuto mutamento ed uniformazione alle Malattie respiratorie -per Ricco e Gentile-, e per l'inclusione del corso di Medicina Nucleare nell'elenco aggiornato delle specializzazioni, non può ritenersi utile riscontro sulla equipollenza, ed in mancanza di relativi supporti a sostegno, e sui correlati piani di studio.
Ed ancora deve ritenersi che quanto argomentato sull'addebitabilità allo Stato del mancato adeguamento della durata dei corsi -requisito per l'equipollenza- non assume valore probante, dovendosi valutare, ai fini richiesti, i piani di studio ed anche la durata effettiva dei corsi frequentati.
Nulla va disposto per le spese del giudizio di Cassazione e per l'odierno giudizio, non essendovi stata costituzione del appellato. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_3
, , a seguito di pronuncia di
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_1 annullamento con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla sentenza della Corte
d'Appello n. 958/2021 pubblicata il 13/5/2021, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2156/2017 del 26/4/2017, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 15/1/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 433/2023 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Ruggierfrancesco Maria Piccolo e dall'avv. Maria Luisa Vitulli Pt_4
-ricorrenti in riassunzione-
c/
, non costituito in giudizio Controparte_1
-resistente-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivazione
La S.C. annullava con rinvio -e con ordinanza n. 418/2023 del 13/1/2023- la sentenza n. 958/2021 del
13/5/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Bari, sulle impugnazioni proposte da alcuni medici -e dal avverso la sentenza emessa in primo grado su azione proposta per il riconoscimento, in termini CP_2 risarcitori, delle spettanze dovute per la frequenza dei corsi di specializzazione.
La sentenza -n. 2156/2017 del 26.04.2017- del Tribunale di Bari accogliendo la domanda proposta da alcuni dei medici richiedenti, a titolo di risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie nn. 75/363/CE e 82/76/CE, volte a garantire loro la corresponsione di una adeguata remunerazione per il periodo della specializzazione, rigettava le richieste formulate da altri medici, in particolare quelle dei riassumenti di cui in epigrafe.
Il proponeva appello, ed alcuni dei medici appellati -tra i quali i professionisti in epigrafe indicati- CP_2 proponevano, a loro volta, appello.
In particolare va rilevato, per gli odierni riassumenti, che:
a) e , proponevano appello per il mancato riconoscimento del Parte_3 Parte_4 risarcimento per il periodo di specializzazione relativo al corso di “Fisiopatologia respiratoria”,
Pagina 1 asseritamente da parificarsi a quello di “Malattie dell'apparato respiratorio”, indicato nell'art. 5 della direttiva 75/362/CEE.
Si deduceva al riguardo che con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari del 14/2/1990 la denominazione della scuola di “Fisiopatologia respiratoria” era stata modificata ed uniformata a quella di
“Malattie dell'apparato respiratorio”; e che la durata inferiore al previsto, non era addebitabile al medico specializzando, ma allo stesso Stato inadempiente;
b) e , contestavano il mancato riconoscimento del Parte_2 Parte_1 risarcimento per il periodo di specializzazione relativo al corso di “Medicina Nucleare”,
Sostenendo che la insufficiente durata del detto corso di specializzazione, non era addebitabile al medico specializzando, ma allo stesso Stato inadempiente, e rilevando che il corso de quo, era comunque stato inserito negli elenchi dei corsi di specializzazione, così come integrati rispetto a quelli originari;
Con riferimento ai suddetti appelli incidentali, la Corte d'Appello riteneva:
1) L'infondatezza per e di . Parte_3 Parte_4
Posto che la specializzazione “Fisiopatologia respiratoria”, non risultava esser annoverata negli elenchi delle specializzazioni anche in sentenza riportati.
Non si considerava rilevante il successivo cambio di denominazione -da “Fisiopatologia respiratoria”, a quello di “Malattie dell'apparato respiratorio”- operato con decreto del Rettore, in quanto ispirato – presumibilmente- da altre finalità di allineamento delle specializzazioni ai fini concorsuali.
Ed ancora si riteneva essere la insufficiente durata del corso, ostativa al riconoscimento del diritto al risarcimento, pur avendo al riguardo gli appellanti sostenuto non essere tale durata addebitabile al medico specializzando, ma allo stesso Stato inadempiente.
2) L'infondatezza per e . Parte_2 Parte_1
Richiamando le stesse considerazioni svolte circa la mancata inclusione della specializzazione negli elenchi indicati, ed avendo l' ed il conseguito la specializzazione prima della modifica Pt_2 Parte_1 della denominazione del corso, ribadendo inoltre la insufficiente durata del corso di studi.
Le predette e soccombenti parti, proponevano ricorso per cassazione.
La S.C., con la richiamata pronuncia, annullando con rinvio la sentenza di secondo grado, accoglieva il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri.
Riteneva la S.C. che il motivo de quo, concernente la violazione degli artt. 5 e 7 della Dir. 75/362/CEE, del principio di equipollenza di cui al D.M. Sanità 30 gennaio 1998, nonché dell'art. 7 della Dir. 93/16 e del D.M. 31 ottobre 1991, fosse fondato, non avendo la Corte proceduto ad alcuna verifica sull'equivalenza delle specializzazioni frequentate a quelle presenti negli elenchi.
Al riguardo si rilevava che le SS.UU. avevano in più occasioni affermato che "in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina
e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista dello stesso D.Lgs. n.
275, art. 6, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri" (Cass., Sez. U., 16/12/2008, n. 29345; Cass., Sez. U, 24/06/2011, n. 13909), ritenendo quindi che la Corte di Bari non si era conformata a tale principio di diritto, e che avrebbe dovuto procedere a verificare se -in disparte dal suo inserimento negli elenchi indicati dagli artt. 5 e 7 della direttiva- la
Pagina 2 specialità frequentata, potesse ritenersi equipollente, o meno, rispetto ad una delle specialità che figura nei detti elenchi.
Riassumevano, ex art. 392 c.p.c., la controversia, i predetti professionisti, riportandosi alle proprie conclusioni e richieste.
Il non si costituiva in giudizio. CP_2
**********************************
Le domande dei medici innanzi indicati, devono ritenersi infondate.
Si deduce dai predetti che, per quanto affermato dalla SC, quel che rileva ai fini del riconoscimento dei benefici de quibus, non è l'esatta corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita quella desumibili dall'elenco richiamato dalla Corte territoriale, ma l'equipollenza di contenuto sostanziale rispetto a quelle elencate (negli articoli 5 e 7 della Direttiva 362/75/CEE).
Per quanto concerne le posizioni dei medici e , i richiedenti hanno asserito che il corso di Pt_3 Pt_4
"Fisiopatologia respiratoria", frequentato dai suddetti, era da ritenere equivalente a quello di "Malattie dell'apparato respiratorio", annoverato nell'elenco de quo, stante non solo l'affinità terminologica, ma anche l'assimilazione del corso a quello di "Malattie dell'apparato respiratorio", come desumibile dal mero mutamento di denominazione disposto dal Rettore, e dalla identità del relativo piano di studi.
E' stato peraltro evidenziato che il appellato, nulla aveva contestato sulla rappresentata CP_1 identità del piano di studi.
Quanto ai medici ed i richiedenti -oltre che contestando la genericità della Parte_1 Pt_2 motivazione resa dalla Corte d'Appello- hanno dedotto che la specializzazione di “Medicina Nucleare”, era stata espressamente inclusa nell'elenco di cui al par. 2 dell'art. 7 della direttiva n. 93/16 del 5 aprile
1993, relativo ai corsi di formazione comuni a due o più Stati membri, che avevano di fatto sostituito i corrispondenti articoli contenuti nella precedente direttiva 75/362/CEE, aggiornando gli elenchi delle specializzazioni mediche, e non apportando delle mere innovazioni, ma disponendo una integrazione degli elenchi delle specializzazioni.
Le suddette parti hanno inoltre rilevato che la specializzazione in questione risulta anche indicata al punto 30 dell'elenco “delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea”, aggiornato con il D.M. del 31 ottobre 1991 del , CP_2 comunque deducendo che occorresse valutare l'equipollenza del corso di specializzazione seguito da
[...]
ed rispetto a quelli indicati nell'elenco, con accertamento delle concrete modalità di Pt_1 Pt_2 svolgimento del corso, e della corrispondenza alle modalità ed ai contenuti del corso in elenco indicato.
Si è contestato, con riferimento a quanto ritenuto circa il corso di Medicina Nucleare -e relativa durata-, che la Corte alcun accertamento avesse specificamente condotto, anche sul piano di studi, deducendo inoltre che eventuali difformità dovessero esser addebitabili allo Stato italiano, per non essersi conformato e non aver recepito le direttive europee, con riferimento alla durata minima dei corsi di specializzazione.
E' stato quindi chiesto di porre a base della decisione, anche i fatti non contestati dal , non avendo CP_2 il proceduto ad alcuna deduzione contraria rispetto a quanto rappresentato dai riassumenti, e CP_1 sull'equipollenza dei corsi, e sulla indicazione nel relativo elenco integrato, come innanzi rilevato, essendosi il limitato a rilevare il mancato inserimento delle specializzazioni frequentate dai CP_1 medici de quibus, nell'elenco della direttiva 75/362/CEE, e non svolgendo alcuna difesa sulle modalità di svolgimento del corso, e volta ad evidenziare l'insussistenza dell'invocata equivalenza, sostenendo
Pagina 3 doversi ritenere le relative questioni cristallizzate, ed insuscettibili di nuove -rispetto ai giudizi già svoltisi- e diverse contestazioni.
La S.C., rimettendo gli atti alla Corte d'Appello, ha specificamente statuito doversi procedere alla verifica sull'equivalenza delle specializzazioni frequentate a quelle presenti negli elenchi, posto che il mancato inserimento nell'elenco delle specializzazioni, non deve ritenersi di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando dei benefici ex lege previsti (art. 6 D.Lgs. n. 275), laddove la specializzazione si appalesi del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
Quel che occorre quindi valutare, è la configurabilita' dell'equipollenza tra i corsi frequentati dagli odierni riassumenti, e quelli compresi nell'elenco de quo.
Va al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, n.19730) vi è diritto alla borsa di studio di scuola di specializzazione medicina, anche se non inserita nell'elenco di quelle conformi alle norme UE, purchè la tipologia e durata dei corsi siano conformi alle norme comunitarie (previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991), e quindi, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga, e quindi equipollente, a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
Non vi è pertanto (Cassazione civile sez. un., 14/10/2024, n.26603) diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, per i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione per la quale non sia stata dimostrata (oltre a non essere contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni) l'equipollenza di fatto a quelle previste nell'elenco.
A nulla rileva peraltro che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991.
Per quanto ulteriormente chiarito dalla S.C. (Cassazione civile sez. III, 03/07/2023, n.18736) mentre la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli previsti negli elenchi contenuti nelle direttive n.
82/76/CEE è questione di puro diritto (e come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti), l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice.
La parte deve quindi allegare, e dare prova, delle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza.
A fronte di tali allegazioni, va quindi valutato, anche in considerazione delle relative contestazioni della controparte, se le prove fornite dal richiedente, siano sufficienti a fornire riscontro sull'equipollenza.
Pertanto (Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19313) se non c'è coincidenza nominale spetta a chi chiede il risarcimento allegare la coincidenza sostanziale, essendo onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie.
Precisa la S.C. che solo ove tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri.
Spettava quindi, nel caso di specie, agli odierni richiedenti fornire riscontri sulla equipollenza.
La configurabilità dell'equipollenza, va quindi valutata, per quanto rilevato dalla S.C., alla stregua della verifica del assimilabilità del piano di studi, ed anche della durata del corso di specializzazione, rispetto a quelli catalogati.
Pagina 4 La relativa prova, per quanto innanzi chiarito, deve essere fornita dai richiedenti.
Non può certo invocarsi l'applicabilità del principio di non contestazione, rispetto alle sole allegazioni deduttive delle parti.
Il richiamato principio può trovare applicazione solo laddove vengano forniti dalla parte appositi supporti probatori, al cospetto dei quali non vengano sollevate contestazioni di sorta.
Nella specie non è dato rinvenire riscontri sul piano di studi delle specializzazioni in controversia.
La durata triennale delle medesime è peraltro incontestata.
Non può assumere valenza al riguardo e per la verifica di equipollenza, quanto dedotto dai medici di specie, e sul mutamento della denominazione da "Fisiopatologia respiratoria", a quella di "Malattie dell'apparato respiratorio", trattandosi peraltro di situazione successiva rispetto alla frequentazione dei corsi di specializzazione, e non comprovando tale mutamento la equipollenza dei relativi piani di studi, ferma restando la durata triennale dei corsi frequentati dal e dal . Pt_4 Pt_3
Per quanto concerne la posizione dei medici ed che hanno frequentato i corsi di Parte_1 Pt_2 specializzazione di “Medicina Nucleare”, il problema della equipollenza non può essere valutato alla luce di quanto disposto dall'art. 7 par. 2 della direttiva n. 93/16 del 5 aprile 1993, che ha espressamente incluso nell'elenco di specie il corso di specializzazione di cui innanzi, aggiornando ed integrando tale elenco, con indicazioni di specializzazioni mediche per le quali dover riconoscere i benefici di legge.
Tale inclusione, essendo successiva rispetto alla frequenza dei corsi dai suddetti, non assume -come già in precedenza evidenziato- rilevanza ai fini della verifica di equipollenza, dovendo al riguardo esser richiamate le considerazioni innanzi esposte, sulla durata e sul piano di studi, e relativo onere probatorio.
Non è dato difatti accertare e valutare le concrete modalità di svolgimento del corso, e della corrispondenza alle modalità ed ai contenuti del corso in elenco indicato -così come sostenuto dalle parti- in mancanza di apposite allegazioni probatorie utili in tal senso.
Va del resto rilevato che la sentenza resa dal Giudice di prime cure, aveva già formulato specifiche valutazioni sulla equipollenza, considerando che pur non essendo di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio, allorchè si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri, nel caso di e , che avevano frequentato Pt_3 Pt_4 comunque corsi di specializzazione di durata triennale, il fatto costitutivo della pretesa era rimasto sfornito di prova, non avendo gli interessati, dato dimostrazione dei fatti giustificativi dell'assunta equivalenza del loro diploma di specializzazione rispetto ad un corrispondente titolo proprio di almeno altri due Stati membri.
Le medesime considerazioni possono quindi esser confermate nella presente sede, essendo il quadro allegativo rimasto immutato.
Per e rilevando la frequenza di durata triennale, è stata anche constatata l' Parte_1 Pt_2 inclusione del corso di Medicina Nucleare nell'elenco di cui al par. 2 dell'art. 7 della direttiva n.
93/16/Cee, tuttavia considerando che la specializzazione de qua, non soddisfa il requisito (prescritto sia dall'art. 4 della direttiva 75/363/Cee che dall'art. 27 della direttiva 93/16/Cee), di durata minima quadriennale.
Anche tale valutazione può trovare conferma, escludendo la configurabilità dell'equipollenza.
Peraltro va anche rilevato che (Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8376) il D.M. 30 gennaio 1998 non si occupa di, nè stabilisce alcuna equipollenza, tra le specializzazioni previste dall'ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, perché disciplina unicamente l'equipollenza tra le
Pagina 5 specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle Parte_5
, per l'attribuzione della qualifica di dirigente.
[...]
Va quindi considerato che quanto addotto dagli appellanti, sulla desumibilità della assimilabilità e dei corsi per l'intervenuto mutamento ed uniformazione alle Malattie respiratorie -per Ricco e Gentile-, e per l'inclusione del corso di Medicina Nucleare nell'elenco aggiornato delle specializzazioni, non può ritenersi utile riscontro sulla equipollenza, ed in mancanza di relativi supporti a sostegno, e sui correlati piani di studio.
Ed ancora deve ritenersi che quanto argomentato sull'addebitabilità allo Stato del mancato adeguamento della durata dei corsi -requisito per l'equipollenza- non assume valore probante, dovendosi valutare, ai fini richiesti, i piani di studio ed anche la durata effettiva dei corsi frequentati.
Nulla va disposto per le spese del giudizio di Cassazione e per l'odierno giudizio, non essendovi stata costituzione del appellato. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_3
, , a seguito di pronuncia di
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_1 annullamento con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla sentenza della Corte
d'Appello n. 958/2021 pubblicata il 13/5/2021, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2156/2017 del 26/4/2017, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 15/1/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
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