Art. 1. Articolo unico.
Il comma quinto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 aprile 1949;
"La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1ª categoria del gruppo C, e' stabilita in misura pari allo stipendio, ridotto del venti per cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di anni di servizio".
Il comma quinto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 aprile 1949;
"La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1ª categoria del gruppo C, e' stabilita in misura pari allo stipendio, ridotto del venti per cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di anni di servizio".