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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5782/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
***
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo
Microsoft Teams:
Per 'avv. BUSSA JEAN LUC Parte_1
Per 'avv. D'ERCOLE STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
MARCO AFELTRA
È altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa Persona_1
Tutti identificati a mezzo tesserino dei rispettivi ordini;
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 5 I procuratori delle parti precisano le conclusioni quanto a come da comparsa di costituzione CP_1
e risposta;
per l'attrice come da memoria 183 n. 1 c.p.c. comprese le istanze istruttorie e CTU.
Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 16,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.00 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 17.00
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5782/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSSA JEAN LUC, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE GLORIOSO, 13 00153 ROMA presso il difensore avv. BUSSA JEAN LUC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'ERCOLE STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE, 71 00187 ROMA, presso il difensore avv. D'ERCOLE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha evocato in giudizio e, premesso di avere stipulato in data Parte_1 Controparte_1
23.02.2017 un contratto per servizi voce e dati;
che in data 15.10.2020 il servizio era stato improvvisamente interrotto ed era stato ripristinato il 19.10.2020; che il lamentato disservizio aveva cagionato danni all'attrice (società svolgente attività di intermediazione di prodotti usati) richiesti invano a;
che la procedura di conciliazione avanti al Corecom era terminata con verbale CP_1 negativo;
tutto ciò premesso, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patiti a CP_1 titolo di lucro cessante e di danno emergente, quantificati in euro 30.000,00.
si è costituita contestando la domanda risarcitoria ed instando per il rigetto della stessa. CP_1
Nel merito, deve ritenersi provato l'inadempimento di . CP_1
pagina 3 di 5 In diritto, il Tribunale osserva, innanzitutto, che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno
(o per l'adempimento) deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass. SU n. 13533/2001).
, debitrice delle prestazioni di telefonia di cui la controparte allega l'inadempimento, è dunque CP_1 tenuta a provare di avere adempiuto, ossia di avere offerto ed erogato un servizio efficiente e continuativo o, in alternativa, che tale inefficienza sia dipesa da causa ad essa non imputabile, secondo la nota interpretazione della Cassazione (S.U. n. 13533/01) in applicazione degli artt. 1218 c.c. nel quadro di cui all'art. 2697 comma 2 c.c. per delineare il complessivo sistema dell'onere della prova ove venga allegato l'inadempimento, in senso lato, di una prestazione.
Ciò detto, non solo parte convenuta non ha – nella sostanza - contestato l'effettiva CP_1 sussistenza dei disservizi lamentati dall'attrice, ma questi risultano positivamente dalla prova testimoniale espletata che ha confermato che, nel periodo compreso tra il 15.10.2020 e il 19.10.2020, rimasero completamente disattivate la linea telefonica e il servizio internet dell'attrice.
È dunque accertato in causa che la convenuta non ha esattamente adempiuto le obbligazioni a suo carico, consistenti nell'assicurare un servizio efficiente e continuativo con riferimento a tutti servizi concordati.
Accertato l'inadempimento della convenuta, occorre a questo punto verificare la sussistenza o meno del danno subito dall'attrice e, in caso positivo, operarne la quantificazione.
Ebbene, quanto alla prova del danno patrimoniale, si rileva come l'attrice non abbia provato il danno asseritamente subito, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.
Infatti, quanto al dedotto danno emergente, esso non risulta in alcun modo dimostrato.
Con riferimento al lucro cessante, l'attrice non ha fornito alcuna allegazione tesa a dimostrare, almeno indicativamente, il volume d'affari asseritamente perso: in proposito, la documentazione allegata dall'attrice (doc. 4) a supporto dell'asserito danno è costituita da un prospetto denominato “riepilogo periodo dal 16.10.2020 al 19.10.2020” e “riepilogo periodo dal 9.10.2020 al 12.10.2020” che non risulta né estratto da registri contabili o fiscali né di chiara intellegibilità; in aggiunta, nessun bilancio di raffronto o dichiarazione fiscale da cui sia possibile desumere quanto meno il fatturato è stato prodotto dall'attrice a sostegno della domanda risarcitoria.
Premesso che il danno da lucro cessante non consiste nel minore fatturato ma -semmai- nel minore utile - sempre che il danneggiato abbia una marginalità positiva - il danneggiato è onerato di allegare
(e provare) che, se l'inadempimento non si fosse verificato, avrebbe ragionevolmente percepito (al netto dei costi) degli utili, che invece non ha percepito: alla luce di ciò, il Tribunale non può che pagina 4 di 5 rilevare che nulla del genere è stato provato ma, non solo, neanche è stato allegato da parte attrice, onde in conclusione la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata e va disattesa.
Ciò detto, non è dato neppure al giudicante il potere di determinarne il quantum di lucro cessante in via equitativa, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”.(Cass. n.
10607/2010).
Conclusivamente, benché dimostrato l'inadempimento di parte convenuta, la domanda risarcitoria è comunque infondata per carenza di prova del danno.
Tenuto conto dell'accertato inadempimento dell'attrice, sussistono i motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda svolta dall'attrice;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
***
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo
Microsoft Teams:
Per 'avv. BUSSA JEAN LUC Parte_1
Per 'avv. D'ERCOLE STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
MARCO AFELTRA
È altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa Persona_1
Tutti identificati a mezzo tesserino dei rispettivi ordini;
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 5 I procuratori delle parti precisano le conclusioni quanto a come da comparsa di costituzione CP_1
e risposta;
per l'attrice come da memoria 183 n. 1 c.p.c. comprese le istanze istruttorie e CTU.
Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 16,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.00 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 17.00
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5782/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSSA JEAN LUC, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE GLORIOSO, 13 00153 ROMA presso il difensore avv. BUSSA JEAN LUC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'ERCOLE STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE, 71 00187 ROMA, presso il difensore avv. D'ERCOLE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha evocato in giudizio e, premesso di avere stipulato in data Parte_1 Controparte_1
23.02.2017 un contratto per servizi voce e dati;
che in data 15.10.2020 il servizio era stato improvvisamente interrotto ed era stato ripristinato il 19.10.2020; che il lamentato disservizio aveva cagionato danni all'attrice (società svolgente attività di intermediazione di prodotti usati) richiesti invano a;
che la procedura di conciliazione avanti al Corecom era terminata con verbale CP_1 negativo;
tutto ciò premesso, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patiti a CP_1 titolo di lucro cessante e di danno emergente, quantificati in euro 30.000,00.
si è costituita contestando la domanda risarcitoria ed instando per il rigetto della stessa. CP_1
Nel merito, deve ritenersi provato l'inadempimento di . CP_1
pagina 3 di 5 In diritto, il Tribunale osserva, innanzitutto, che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno
(o per l'adempimento) deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass. SU n. 13533/2001).
, debitrice delle prestazioni di telefonia di cui la controparte allega l'inadempimento, è dunque CP_1 tenuta a provare di avere adempiuto, ossia di avere offerto ed erogato un servizio efficiente e continuativo o, in alternativa, che tale inefficienza sia dipesa da causa ad essa non imputabile, secondo la nota interpretazione della Cassazione (S.U. n. 13533/01) in applicazione degli artt. 1218 c.c. nel quadro di cui all'art. 2697 comma 2 c.c. per delineare il complessivo sistema dell'onere della prova ove venga allegato l'inadempimento, in senso lato, di una prestazione.
Ciò detto, non solo parte convenuta non ha – nella sostanza - contestato l'effettiva CP_1 sussistenza dei disservizi lamentati dall'attrice, ma questi risultano positivamente dalla prova testimoniale espletata che ha confermato che, nel periodo compreso tra il 15.10.2020 e il 19.10.2020, rimasero completamente disattivate la linea telefonica e il servizio internet dell'attrice.
È dunque accertato in causa che la convenuta non ha esattamente adempiuto le obbligazioni a suo carico, consistenti nell'assicurare un servizio efficiente e continuativo con riferimento a tutti servizi concordati.
Accertato l'inadempimento della convenuta, occorre a questo punto verificare la sussistenza o meno del danno subito dall'attrice e, in caso positivo, operarne la quantificazione.
Ebbene, quanto alla prova del danno patrimoniale, si rileva come l'attrice non abbia provato il danno asseritamente subito, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.
Infatti, quanto al dedotto danno emergente, esso non risulta in alcun modo dimostrato.
Con riferimento al lucro cessante, l'attrice non ha fornito alcuna allegazione tesa a dimostrare, almeno indicativamente, il volume d'affari asseritamente perso: in proposito, la documentazione allegata dall'attrice (doc. 4) a supporto dell'asserito danno è costituita da un prospetto denominato “riepilogo periodo dal 16.10.2020 al 19.10.2020” e “riepilogo periodo dal 9.10.2020 al 12.10.2020” che non risulta né estratto da registri contabili o fiscali né di chiara intellegibilità; in aggiunta, nessun bilancio di raffronto o dichiarazione fiscale da cui sia possibile desumere quanto meno il fatturato è stato prodotto dall'attrice a sostegno della domanda risarcitoria.
Premesso che il danno da lucro cessante non consiste nel minore fatturato ma -semmai- nel minore utile - sempre che il danneggiato abbia una marginalità positiva - il danneggiato è onerato di allegare
(e provare) che, se l'inadempimento non si fosse verificato, avrebbe ragionevolmente percepito (al netto dei costi) degli utili, che invece non ha percepito: alla luce di ciò, il Tribunale non può che pagina 4 di 5 rilevare che nulla del genere è stato provato ma, non solo, neanche è stato allegato da parte attrice, onde in conclusione la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata e va disattesa.
Ciò detto, non è dato neppure al giudicante il potere di determinarne il quantum di lucro cessante in via equitativa, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”.(Cass. n.
10607/2010).
Conclusivamente, benché dimostrato l'inadempimento di parte convenuta, la domanda risarcitoria è comunque infondata per carenza di prova del danno.
Tenuto conto dell'accertato inadempimento dell'attrice, sussistono i motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda svolta dall'attrice;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
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