TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3160/2022 del R.A.C.C. in data
15/11/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 10/11/2022
d a
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRI SILVIA e MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 22/A 46020 PIEVE DI CORANO, presso il difensore avv. SILVESTRI SILVIA, attore
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PROIETTI STELLA LAURA, elettivamente domiciliata in VIA CHIASSI
67 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PROIETTI STELLA
LAURA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 04/04/2023 convenuta avente per oggetto: Usufrutto, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
02/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Previa remissione della causa in istruttoria con Parte_1
ammissione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria ex art. 183
Pag. 1 comma 6 c.p.c. depositata e non ammesse dal G.I. con ordinanza 2.11.2023, da intendersi qui trascritte e riportate:
Nel merito:
-accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e responsabilità della convenuta usufruttuaria per aver omesso ogni dovuta manutenzione ordinaria relativamente all'immobile sito a Bagnolo San Vito (MN) via Romana
Conventino n. 67 e 67A (così catastalmente individuato: - Fg 10 mappali
112/301-114/301-115, cat. A/2/1, vani 9,5 rendita euro 461,20; - Fg 10 mappale 114/302, cat. C/6/1, mq 12, rendita euro 19,21 e successive afferenti variazioni, anche toponomastiche, quanto a: Foglio 10 particella 114 sub
302, particella 112 sub 302, particella 114 sub 303, particella 115 – Foglio
10 particella 141 sub 1, particella 112 sub 303);
- dichiararsi l'intervenuta decadenza della convenuta usufruttuaria dal proprio diritto di usufrutto sull'immobile per cui è causa con estinzione del diritto stesso di usufrutto per abuso dell'usufruttuaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1015 comma 1 c.c. con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, laddove la situazione dell'immobile non dovesse risultare di gravità tale da legittimare la dichiarazione di intervenuta decadenza dell'usufruttuaria dal proprio diritto e considerate le concrete circostanze, condannarsi la stessa convenuta a dare garanzia all'attore, ovvero disporre che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese dell'usufruttuaria o dati in possesso al proprietario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1015 comma 2 c.c. ovvero condannarsi la convenuta alla realizzazione delle opere ed interventi di ordinaria manutenzione e/o di straordinaria manutenzione resisi necessari a seguito dell'inadempimento da parte della stessa degli obblighi di ordinaria manutenzione, tutti necessari
Pag. 2 alla rimessione in pristino e comunque in buono stato di manutenzione dell'immobile e relative pertinenze ed il cui costo è da quantificarsi nella somma di complessivi euro 22.331,00 (oltre IVA), o nella diversa somma ritenuta di giustizia e risultante in corso di causa.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e stragiudiziali”;
- per “Nel merito: CP_1
In via principale: dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dall'attore, poiché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi.
In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e la responsabilità dell'attore per aver omesso ogni dovuta manutenzione straordinaria del tetto della rimessa-rustico e di conseguenza condannarsi
l'attore alla rimessione in pristino dell'immobile mediante la realizzazione delle opere e interventi necessari.
In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice volesse immettere l'attore nel possesso dell'immobile, condannare quest'ultimo al pagamento in favore della madre usufruttuaria ex art. 1015 comma 2 cc della somma di € 6.000,00 all'anno a titolo di indennizzo, mediante versamento alla stessa della somma mensile di € 500,00 sino a che la OR sarà in vita. Con vittoria di spese e diritti CP_1
della causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte attrice, deducendo di essere nuda proprietaria dell'immobile del quale la parte convenuta risulta essere usufruttuaria, ha chiesto che la parte convenuta sia dichiarata decaduta dall'usufrutto a fronte della omessa
Pag. 3 manutenzione ordinaria prestata sull'immobile meglio descritto in atti che lo avrebbe lasciato quindi ammalorare. In subordine ha chiesto che la parte convenuta sia condannata a porre in essere le opere di manutenzione necessarie ad evitare il perimento dell'immobile.
Si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la
Pag. 4 quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Le domande attoree sono manifestamente infondate oltre che temerarie e vanno rigettate con condanna della parte attrice ex art. 96 c. 3 c.p.c. a fronte della manifesta strumentalità della presente azione.
Quanto alle valutazioni della CTU, le sue conclusioni sono le seguenti: “I fabbricati oggetto di contenzioso sono:
• Un fabbricato residenziale composto da un appartamento al piano terra, attualmente abitato dalla IG.ra ; CP_1
• un appartamento al piano primo e secondo attualmente non abitato;
• 2 rustici-garage; L'immobile principale si sviluppa su 3 piani, al piano terra si trova l'appartamento occupato attualmente dalla IG.ra , CP_1
resistente, in qualità di usufruttuaria dell'intero immobile. Al piano primo e secondo c'è un appartamento ristrutturato con Pratica edilizia datata 2003 ed è stato abitato dal IG. , parte ricorrente, e famiglia nel Parte_1
periodo 2006-2013. L'appartamento al piano terra fa parte della porzione più antica del fabbricato, è composto da un locale cucina, un soggiorno, un
Pag. 5 servizio igienico, una camera da letto matrimoniale e due ripostigli.
L'appartamento si trova in discrete condizioni, sono presenti alcuni fenomeni di distacco dell'intonaco causati da umidità di risalita, in 2 stanze, soggiorno
e camera da letto, non è presente il battiscopa in 2 pareti. In generale si può concludere che l'appartamento è in buone condizioni. Da un ingresso sul prospetto est, si accede all'altro appartamento che è stato oggetto di ristrutturazione dal 2003 al 2006, abitato dall'attore e famiglia Parte_2
fino al 2013, nel 2019 sono state restituite le chiavi dell'abitazione all'usufruttuaria IG.ra L'alloggio è distribuito su 2 piani, al piano CP_1
primo si trova una cucina, un salotto e un soggiorno. Internamente si presenta in discrete condizioni per essere un appartamento non abitato da ormai 11 anni. Salendo da una scala interna si accede al piano secondo dove troviamo una camera da letto matrimoniale, un servizio igienico privo dei sanitari, altre 2 stanze e una terrazza. I sanitari mancanti del servizio igienico sono stati smontati dal IG. al momento del trasloco, come da Pt_1
lui dichiarato. Strutturalmente l'edificio è in ottime condizioni, la struttura è composta da muratura portante e solai in legno. Il piano terra è la parte più antica del fabbricato, con la ristrutturazione del 2003 l'edificio è stato sopraelevato per ampliare l'appartamento del piano primo e creare un altro piano. La nuova copertura è in struttura lignea a vista, non presenta lesioni né infiltrazioni d'acqua. Per essere un alloggio non abitato da più di 10 anni, internamente è in ottime condizioni. I componenti più degradati sono i serramenti esterni. Con la ristrutturazione sono stati posizionati serramenti in pvc che si presentano in perfette condizioni, solo un po' sporchi. La parte attrice intestataria della ristrutturazione, in sede di sopralluogo, ha dichiarato che questi serramenti sono stati acquistati in un grande
Pag. 6 magazzino con misure standard, per adattarli alle misure del foro della finestra esistente sono stati posizionati dei profili in legno fissati al bancale o alle spalle delle finestre, pertanto sia gli scuretti che questi profili, di materiale ligneo, non essendo stati oggetto di manutenzione ordinaria, a causa dell'usura del sole e della pioggia presentano problemi di sfogliamento, distacco e marcescenza. Inoltre un serramento sulla facciata principale non presenta coprifilo interno e sulle spalle delle finestre, ma la parte attrice ha dichiarato in sede di sopralluogo che non è stato sostituito e lasciato così al momento della ristrutturazione, con l'intenzione di sostituirlo successivamente. Numerose zanzariere sono rotte e non più funzionanti. In tutti i serramenti di questo appartamento ci sono nidi di vespe tipo
“cemento”, insetti e sporcizia, conseguenza della chiusura continua e protratta nel tempo degli stessi serramenti. La terrazza posta al piano secondo è pavimentata con parapetto in mattoni a faccia vista. Nalla parte interna dei parapetti, sono presenti vegetazione (muschio) e macchie. La piletta dello scolo delle acque piovane non è dotata di griglia e la muratura presenta una diffusa presenza di macchie scure dovute all'umidità. Sulle facciate esterne in sede di ristrutturazione, è stato realizzato un cappotto di circa 6 cm. Sulla facciata principale a sud, è stato realizzato in tutta
l'altezza, mentre sulle altre solo ai piani primo e secondo in corrispondenza del secondo appartamento. Alcune zone non sono state finite a regola d'arte
e tutte queste pareti presentano una colorazione nera diffusa. Sul fronte si possono notare i segni dei pannelli del cappotto, testimonianza della posa non a regola d'arte. L'esterno si presenta non in buone condizioni, soprattutto per quanto riguarda le pareti, causa muffa e del fatto che
l'appartamento al piano primo e secondo non è riscaldato da anni. Nella
Pag. 7 corte pertinenziale è presente un rustico, formato da 2 fabbricati adiacenti. Il primo rustico internamente si presenta in condizioni pessime, è fatiscente e pericolante. La struttura lignea della copertura è crollata su se stessa in quanto la trave di colmo si è spezzata e di conseguenza con il peso, anche le altre. Da precisare che tutte le travi erano state puntellate con mezzi di fortuna quali assi e pali. La struttura di copertura è formata da trave principale di colmo e 2 travi di falda, travetti come struttura secondaria, un tavolato ligneo e il manto di copertura in coppi, internamente il tavolato è rivestito da lastre di cartongesso che si presentano zuppe di acqua. Il rustico
a fianco, è in buone condizioni, in quanto la copertura è formata da travi e travetti in legno con sovrastanti tavelle di laterizio a vista, manto di copertura in coppi. In entrambi i locali sono presenti coppi danneggiati, molto probabilmente dalla grandinata dell'estate 2023, che vanno sostituiti.
Inoltre la corte ha un'area di pertinenza che si presenta piena di cianfrusaglie, abbandonata e non curata, compresa la rete di confine dove la vegetazione ha occupato anche il fosso fronte strada”.
Come ha precisato la CTU l'immobile si trova in buono stato di manutenzione sicché appare del tutto infondata la domanda principale svolta dall'attore contro la propria madre finalizzata ad ottenere la revoca del diritto di usufrutto.
Non va neppure sottaciuto che i locali di cui l'attore lamenta la mancata manutenzione sono stati anche da lui stesso abitati unitamente alla propria moglie (che è stata assunta come testimone e che appare del tutto inattendibile visto che l'attività di mancata manutenzione, almeno fino al
2019 è anche a lei imputabile così che il suo interesse alla definizione del presente giudizio la rende inattendibile).
Pag. 8 L'attore ha abitato l'appartamento fino al 2013 e poi ne ha conservato le chiavi fino al 2019 allorquando le ha restituite. Il presente giudizio è stato incardinato nel 2022 sicché nei soli 3 anni durante i quali l'immobile non è stato nella materiale e giuridica disponibilità dell'attore, non appaiono avvinte da un nesso causale le presunte opere di mancata manutenzione con l'usura dell'immobile che non possono aver portato l'immobile nella situazione ritrovata dal CTU sicché se ne deve concludere che lo stato dei luoghi sia anche la conseguenza del disinteresse dimostrato dall'attore nel periodo anteriore al 2013 e compreso tra il 2013 ed il 2019 durante il quale egli abitava l'immobile e ne deteneva le chiavi e ben avrebbe potuto e dovuto svolgere le opere di manutenzione di cui l'immobile necessitava in quanto inquilino.
Anche la situazione dei due garage non possono essere ricondotte alla esclusiva responsabilità della convenuta avuto a mente che le opere di straordinaria manutenzione gravano sul nudo proprietario che incidentalmente ha abitato i luoghi di causa fino al 2013 ed ha trattenuto le chiavi fino al 2019 continuando a frequentare l'immobile così che anche eventuali opere di manutenzione ordinaria avrebbero potuto essere poste in essere dagli stessi inquilini dell'immobile che ben avrebbero potuto attivarsi per garantire le attività di ordinaria manutenzione così poi da non dover intervenire per le opere di straordinaria manutenzione come suo preciso dovere in quanto nudo proprietario.
Proprio questo disvela l'inattendibilità della moglie come testimone visto che lo stato del garage è anche la conseguenza della sua incuria per l'immobile che ha abitato fino al 2013.
Pag. 9 Peraltro il crollo del tetto di uno dei due garage non può certamente essersi verificato a causa di una incuria protrattasi dal 2019 al 2022 soprattutto visto che le foto prodotte dall'attore denotato una situazione di molto risalente che quindi ben avrebbe potuto essere affrontata direttamente dall'attore che non si è attivato mentre abitava l'immobile e neppure quando deteneva le chiavi dello stesso, preferendo attendere la rovina del tetto alla cui spesa era certamente tenuto in quanto opera di manutenzione straordinaria a carico del nudo proprietario.
Tale situazione è resa palese anche dal fatto che l'appartamento abitato dalla anziana madre è stato trovato dalla CTU in buone condizioni di manutenzione segno evidente della attendibilità del testimone
[...]
, fratello dell'attore e figlio della convenuta, che ha dichiarato di Tes_1
aver provveduto anche lui stesso a svolgere piccole attività di manutenzione presso l'abitazione della anziana madre.
Il teste, privo di un interesse alla definizione della presente causa a differenza della moglie dell'attore la quale aveva interesse ad allontanare da sé qualsiasi contestazione sulla omessa manutenzione ordinaria dell'immobile nel quale ha abitato fino al 2013 e lo ha comunque frequentato fino al 2019 avendone le chiavi e dal quale ha asportato perfino la rubinetteria, appare pienamente attendibile.
Le superiori considerazioni portano al rigetto di tutte le domande attoree ma al contempo impongono di applicare la sanzione di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. attesa la grave negligenza nell'introdurre il presente giudizio dopo aver concorso all'ammaloramento dell'immobile con l'uso continuativo dello stesso pur astenendosi dal porre in essere alcuna attività di manutenzione
Pag. 10 nonostante la parte attrice lo abbia abitato fino al 2013 e lo abbia frequentato fino al 2019 avendone le chiavi.
In ultimo non può sottacersi che l'attore chiede alla madre di farsi carico di ingenti lavori di manutenzione, per oltre 20.000 euro, nonostante sia documentato in atti che i redditi di cui ella può disporre sono così esigui che la stessa sia stata ammessa, per il presente giudizio, al patrocinio a spese dello Stato e questo evidenzia ulteriormente la palese strumentalità della presente azione giudiziaria volta ad ottenere un facere inesigibile da parte della propria madre che non ha obiettivamente le capacità economiche per farsi carico di spese che peraltro gravano sulla parte attrice ex lege.
Quanto all'applicabilità dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ed alla sua misura, quale danno punitivo va osservato che le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza 05/07/2017 n° 16601, si sono espresse sulla questione della compatibilità del risarcimento punitivo con il sistema giuridico italiano, che secondo un risalente orientamento della Corte di Cassazione non potrebbero trovare riconoscimento nel nostro sistema, essendo contrari all'ordine pubblico (Cass. n. 1183/07).
Le Sezioni Unite, ritenendo il ricorso inammissibile e comunque infondato, hanno affrontato la questione ai sensi dell'art. 363 comma III CPC per stabilire se è possibile, nel sistema italiano, prevedere il pagamento di una somma superiore a quella strettamente necessaria a reintegrare il danno al fine di infliggere una pena al danneggiante.
Pag. 11 Hanno sostenuto che deve essere superato il carattere monofunzionale della responsabilità civile costituito dalla finalità reintegratoria del risarcimento - per riportare il danneggiato allo status quo ante il danno - a cui fa riferimento l'impostazione classica (Cass. n. 1183/07), evidenziando che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento giuridico (Cass. SS. UU.
9100/2015).
Accanto alla funzione compensativa e riparatoria si riconosce ora una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, anche verso quella preventiva e quella sanzionatorio-punitiva, per cui l'istituto dei risarcimenti puntivi non viene ritenuto ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano.
Secondo la Corte anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto da tempo una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un'esigenza di effettività della tutela (Corte Cost.
303/2011; 152/2016; 238/2014). Ciò, tuttavia, non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza, né che il giudice possa operare liquidazioni oltre la somma necessaria a ristorare il danno patito.
I danni punitivi sono configurabili nell'ordinamento italiano ma, pur essendo riconosciuti dal sentire giuridico comune, tanto da trovare riconoscimento in alcune specifiche norme, non possono considerarsi immanenti al sistema della responsabilità civile di cui all'art. 2043 Cod. Civ., e non trovano applicazione tout court, costituendo ancora un'eccezione che, in quanto tale, deve essere legittimata da una specifica previsione legislativa.
Riguardo ai criteri di liquidazione del danno, si è cercato di orientare l'interprete al fine di rendere maggiormente prevedibile la sanzione in mancanza di parametri di riferimento tabellari.
Pag. 12 La soluzione che ha trovato maggiori consensi è quella che prende come parametro di riferimento per la liquidazione del danno da abuso del processo l'importo complessivo del compenso professionale, fissando un valore standard pari alle spese difensive riducibile ad un mezzo e aumentabile fino al doppio, in considerazione delle peculiarità del caso concreto (valore della causa, intensità dell'elemento soggettivo dell'abuso, durata del processo).
Tale soluzione è stata avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, apparendo la più idonea a conferire certezza nell'ambito della determinazione del quantum nei casi di abuso del processo, per i quali non sono fissate regole specifiche (Cass. n. 2584/2016).
Importo equo appare essere quello pari a quanto liquidato per le spese di lite in ragione proprio della particolare strumentalità della condotta attorea per come più sopra analizzata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori medi per il relativo scaglione di valore causa.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le domande attoree poiché manifestamente infondate;
2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice;
3) Condanna (C.F. ) alla Parte_1 C.F._1
rimessione in pristino del tetto dell'immobile rustico-garage censito in atti mediante la realizzazione delle opere ed interventi necessari così come individuati dalla CTU depositata in atti al paragrafo 4 punti dal 21 al 32;
4) Condanna C.F. ) a rifondere a Parte_1 C.F._1
Pag. 13 (C.F. ) le spese di lite del presente CP_1 C.F._2
procedimento che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed
I.V.A. con pagamento a favore dello Stato;
5) Condanna (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
corrispondere a (C.F. ) la capital CP_1 C.F._2
somma di € 5.077,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Mantova, il 25 giugno 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
Pag. 14