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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 416/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MOSCONI MARZIA e dell'avv. CAVALLI
SONIA ( ) PIAZZA REPUBBLICA N. 25 43036 FIDENZA, C.F._3
APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. CATTANI CATERINA,
(C.F. , CP_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. TOSINI LUCA,
APPELLATI
pagina 1 di 15 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 306/2024; oggetto: proprietà.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 09.12.2020, i signori Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
Parma il signor allegando: Controparte_1
− che il resistente era stato, sino al 2016, unico proprietario di una villetta già frazionata in due appartamenti, sita in Comune di Busseto (Parma), con accessi dalla via Musini n. 12 e dalla via Schubert n. 2;
− che l'appartamento posto al piano rialzato veniva acquistato il
31.03.2016 dai ricorrenti, mentre il signor continuava ad _1 abitare con la moglie l'unità ubicata al piano superiore;
− che l'appartamento dei ricorrenti confinava a nord con il cortile comune a servizio dell'intero immobile, classificato come bene comune non censibile;
− che sin dai giorni successivi alla compravendita, il resistente aveva violato sistematicamente i diritti di proprietà dei signori AR
, ritenendo il cortile di sua esclusiva proprietà e utilizzandolo
[...]
come tale;
− che il notaio rogante, interpellato dai ricorrenti, confermava la comproprietà del cortile, identificato catastalmente al foglio 19, particella 849, sub 1;
pagina 2 di 15 − che il bene comune non censibile era una porzione immobiliare priva di autonoma capacità reddituale, posta al servizio o utilizzabile da due o più unità immobiliari, non trasferibile autonomamente;
− che al di sotto del cortile si trovavano anche le tubazioni per la fornitura delle utenze a servizio di entrambe le unità immobiliari;
− che tale qualificazione era confermata dal tecnico di fiducia del signor il quale aveva in tal senso informato sia le parti, sia il notaio;
_1
− che, ciò nonostante, il resistente si dichiarava unico proprietario del cortile, impedendo ai ricorrenti di esercitare i loro diritti;
− che il signor autorizzava il parcheggio indiscriminato delle _1
auto di familiari e amici, anche dinanzi al garage dei signori AR
;
[...]
− che il resistente autorizzava anche il parcheggio nell'area antistante il cancello di accesso alla corte comune, nonché, all'interno, lo stazionamento di un venditore ambulante con furgone;
− che la camera da letto della figlia minore dei ricorrenti si affacciava sulla corte e sotto la finestra correvano le grondaie;
− che il signor per pulire dette grondaie, si posizionava con la _1
scala davanti alla finestra della stanza occupata dalla figlia minore dei ricorrenti;
− che il resistente non curava, invece, la pulizia della propria siepe, negando ai convenuti anche l'accesso al tetto per sistemare l'antenna televisiva;
− che nel cortile erano presenti n. 3 contatori relativi alla fornitura del gas e non si comprendeva la presenza del terzo contatore intestato al signor
_1
− che le richieste di chiarimenti dei ricorrenti erano rimaste senza riscontro e, dopo l'intervento dei legali, il signor aveva _1
pagina 3 di 15 precisato che il cortile non era stato oggetto della compravendita e non era comune, nonostante le risultanze catastali e la dichiarazione nel rogito che si trattasse di corte comune;
− che molteplici erano le condotte lesive del diritto di proprietà dei ricorrenti poste in essere dal resistente;
− che la condotta tenuta dal signor era pretestuosa e aveva _1
costretto temerariamente i signori a introdurre la Parte_4
presente causa.
I ricorrenti concludevano chiedendo che fesse accertato, dichiarato e statuito il loro diritto di comproprietà sul cortile ex art. 948 c.c., con condanna del resistente al ripristino del normale utilizzo di detto bene mediante cessazione dei comportamenti contrari al diritto di proprietà dei signori AR
.
[...]
Si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, deducendo:
− che i rapporti con i signori si erano incrinati nel Parte_4
mese di febbraio 2020, dopo la scadenza del termine concordato tra le parti per il pagamento del mobilio contenuto nell'appartamento compravenduto nel 2016, anch'esso oggetto di vendita;
− che il signor aveva anche presentato denuncia-querela nei _1
confronti dei ricorrenti per molestie e atti persecutori;
− che mai i comportamenti enunciati erano stati posti in essere dal signor
_1
− che l'area cortiliva era stata sempre utilizzata da tutti gli abitanti del fabbricato su di essa prospiciente e destinata regolarmente a parcheggio delle autovetture di proprietà dei signori;
Parte_4
− che la presenza del furgone del venditore ambulante era contestata, perché questi si tratteneva all'interno del cortile solo per consegnare i generi alimentari acquistati dal signor _1
pagina 4 di 15 − che nessuna limitazione all'accesso alla rimessa auto era mia stata posta in essere dal signor _1
− che l'area posta all'esterno della recinzione era destinata a parcheggio pubblico, sulla quale, comunque, il resistente non aveva alcun potere;
− che le contestazioni allegate nel ricorso non erano provate e, anzi, erano i ricorrenti a utilizzare in modo selvaggio, disordinato e indiscriminato l'area cortiliva;
− che la grondaia, nonostante le richieste dal signor non erano _1
mai state pulite dai signori;
Parte_4
− che la siepe di cui i ricorrenti lamentavano la mancata potatura era di proprietà di entrambe le parti e ciascuno avrebbe dovuto provvedere alla potatura;
− che nulla poteva disporre il signor sul terzo contatore, _1
trattandosi di attività di competenza del gestore;
− che non era vera la circostanza della mancata autorizzazione ad accedere al tetto;
− che i signori non contribuivano alle spese per Parte_4
l'illuminazione esterna, per la pulizia delle gronde e non avevano versato il prezzo di acquisto del mobilio;
− che, dopo il frazionamento, la particella 849 non era stata oggetto di compravendita;
− che la visura catastale riportava la dicitura “bene comune” a seguito di variazione del giorno 11.03.2016, non richiesta e non voluta dal signor e dalla moglie e, quindi, priva di valore ed _1 CP_2
efficacia, anche perché alle risultanze catastali non poteva riconoscersi valore probatorio dirimente;
pagina 5 di 15 − che l'azione promossa dai ricorrenti non poteva essere considerata quale rivendica, altrimenti i signori avrebbero dovuto Parte_4
fornire la relativa prova, in questo caso carente;
− che, al più, avrebbe potuto trattarsi di azione di accertamento della proprietà, volta a eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto già esercitato dall'attore;
− che la presenza delle tubazioni nel sottosuolo del cortile era irrilevante, potendosi nel caso in esame applicare l'art. 1062 c.c.;
− che dalla documentazione storica relativa alla realizzazione del fabbricato, emergeva che l'originario proprietario aveva inteso dotare le due unità immobiliari del proprio accesso e della propria area di sosta, con l'unica differenza che alle rimesse auto si accedeva dall'attuale mappale 849, attività che mai era stata impedita ai ricorrenti;
− che la richiesta di condanna per lite temeraria era infondata, anche perché il signor aveva proposto di regolare l'uso del cortile, ma _1
mai erano pervenute indicazioni da parte dei signori AR
.
[...]
Disposto il mutamento del rito e dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della IG , quale proprietaria CP_2
dell'area in contestazione. il Tribunale di Parma, con sentenza n. 306 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 15.02.2024, qualificata la domanda come di accertamento della proprietà in luogo di rivendicazione, la riconduceva a esigenze di tutela a fronte delle allegate turbative e molestie attribuite al signor _1
Tuttavia, essendo intervenuta nel corso del processo la vendita a terzi dell'immobile da parte della IG , si doveva presumere che l'autore CP_2
delle dedotte molestie non vivesse più in loco, sicché era venuto meno pagina 6 di 15 l'interesse degli attori, non sussistendo più la situazione di incertezza cui aveva dato causa, nella prospettazione attorea, il resistente.
Non poteva, quindi, trovare accoglimento la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova proprietà formulata dai ricorrenti, considerato che non era tutelabile il timore di ipotetiche condotte illegittime da parte di terzi.
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, quale conseguenza del difetto, anch'esso sopravvenuto, di interesse ad agire, richiedeva la valutazione della soccombenza virtuale e, considerato che la domanda attorea non avrebbe potuto essere accolta per assoluto difetto della prova (diabolica), imposta all'attore sia in caso di rivendica, sia in caso di mero accertamento della proprietà, essa doveva pronunciarsi a carico dei signori AR
, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite, da
[...]
determinarsi sulla base del valore effettivo della controversia (cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
Il Tribunale dichiarava, quindi, estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna dei ricorrenti alle spese.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione hanno proposto appello i signori Parte_4
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel qualificare la domanda che ha natura di rivendica ex art. 948 c.c. e non di mero accertamento della proprietà al fine di rimuovere una situazione di incertezza creatasi a seguito di turbative e molestie poste in essere da parte convenuta.
L'azione è stata proposta per recuperare la comproprietà del bene comune non censito ove materialmente i signori Parte_5
impedivano agli odierni appellanti di esercitare i propri diritti.
pagina 7 di 15 L'oggetto del giudizio non atteneva in modo alcuno a un'azione possessoria, non trattava di molestie e di incertezza giuridica, ma della rivendica attuata dai ricorrenti del bene comune non censito a loro sottratto con dolo e colpa, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal signor sia nella corrispondenza che ha preceduto il _1
giudizio, sia nella comparsa di risposta, dove ha affermato di essere esclusivo proprietario della porzione immobiliare.
2. Il Tribunale ha errato nel valutare/comprendere l'oggetto della rivendica, ossia un bene non censito.
Il cortile rivendicato è un bene comune non censito e non un normale appezzamento di terreno in uso all'immobile abitativo.
Il primo giudice non ne riconosce l'esistenza, fraintendendone normativa e destinazione.
Il bene comune non censibile è una proprietà indivisa, comune ai condomini e utilizzata da chiunque ne abbia titolo, priva di autonomia propria.
Il bene non può essere intestato ad alcuno e, per questo, non può essere oggetto di compravendita.
A tale categoria di beni non possono applicarsi i principi vigenti in materia di rivendica con riguardo all'onere della prova, trattandosi di beni non usucapibili;
la prova della comproprietà o della proprietà è, infatti, in re ipsa, rinvenendosi nello stesso status del bene in oggetto.
3. Il Tribunale è incorso in violazione e falsa applicazione nel definire molestie le condotte del signor che sono, invece, sottrazioni _1
della proprietà; inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nuovi proprietari in considerazione dell'efficacia erga omnes dell'azione di rivendica.
Il Tribunale parla erroneamente di turbative e molestie, mentre l'azione ha natura petitoria (rivendica) tanto che il contraddittorio avrebbe pagina 8 di 15 dovuto essere integrato nei confronti degli aventi causa, per giungere a una corretta pronuncia erga omnes.
4. Il Tribunale ha errato anche nella valutazione delle prove, non considerando che la natura stessa del cortile, quale bene non censito, costituisce prova ex se della natura di bene comune non divisibile.
5. Il Tribunale ha violato l'“applicazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato” per avere dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quand'anche si fosse trattato di accertamento di proprietà, questa avrebbe dovuto essere statuita anche nel caso di intervenuta vendita dell'immobile da parte degli originari convenuti.
Inoltre, l'azione di accertamento a carattere reale avrebbe dovuto essere estesa nei confronti dei nuovi proprietari.
6. Infine, le se spese legali sono state liquidate in misura eccessiva, in quanto il Tribunale ha applicato lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, mentre la documentazione prodotta attesta che il valore del bene immobile è di Euro 500,00.
Si è costituito il signor eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita la IG chiedendo il rigetto dell'appello con CP_2
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29 aprile
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
La prima e principale doglianza degli appellanti riguarda la qualificazione della domanda operata dal primo giudice, qualificazione che viene contestata pagina 9 di 15 in quanto non rispondente all'effettiva natura della pretesa fatta valere in giudizio dai signori . Parte_4
Sin dall'atto introduttivo e poi nelle successive difese, i ricorrenti hanno allegato e dedotto che il signor ha, da un lato, affermato di essere _1
proprietario esclusivo della porzione immobiliare controversa, dall'altro, sottratto il bene alla disponibilità dei comproprietari, negando loro, quindi, la possibilità di farne uso.
Il primo giudice ha, invece, ritenuto che non sussistessero i presupposti per agire in rivendica, bensì per accertare anche in capo ai ricorrenti la titolarità del cortile, risolvendo una situazione di incertezza venutasi a creare tra le parti.
Tale qualificazione, che pure, come vedremo, corrisponde alla situazione “di fatto” in concreto riscontrabile, non tiene tuttavia conto delle allegazioni degli odierni appellanti, i quali hanno formulato la domanda prospettando di essere proprietari del bene e di averne perso la disponibilità per volontà del signor
_1
La domanda è stata così riproposta anche in grado di appello, sicché deve concludersi, sul punto, che la qualificazione corretta, iuxta alligata partium, sia quella prospettata da parte ricorrente/appellante.
Infatti, sebbene il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non sia tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendo, invece, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, tale qualificazione deve essere effettuata sulla base dalla natura della vicenda come dedotta e rappresentata dalla parte istante.
Nel caso in esame, parte istante, come riferito, ha dedotto e rappresentato che il resistente ha contestato la contitolarità del bene immobile sottraendolo materialmente ai ricorrenti.
E sulla base di questa rappresentazione, pur, come vedremo, contrastante con quanto emerso in corso di causa, deve concludersi che i signori AR
pagina 10 di 15 abbiano agito in rivendica nei confronti del signor AR _1
estendendo, poi, la domanda anche avverso la IG , quale CP_2
proprietaria del bene conteso, a seguito di integrazione del contraddittorio.
La domanda di rivendicazione introdotta ai sensi dell'art. 948 c.c. è, però, nel caso in esame, inammissibile.
Essa, infatti, presuppone necessariamente che l'attore non abbia o abbia perduto del tutto la disponibilità del bene.
L'azione di rivendicazione è funzionale a esigenze di carattere prettamente restitutorio della res dall'altrui sfera giuridica e presuppone la dimostrazione da parte dell'attore della propria qualità di proprietario della cosa rivendicata della quale egli non abbia il contestuale possesso, trattandosi di un rimedio giurisdizionale finalizzato alla riunione della titolarità giuridica con la sua concreta disponibilità materiale.
Questo requisito si giustifica in ragione del contenuto petitorio dell'azione, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e richiede che l'attore, assumendo di essere proprietario del bene e non avendone il possesso, agisca contro qualunque soggetto ne disponga di fatto per ottenerne la restituzione, previa dimostrazione del proprio diritto dominicale (conf., ex plurimis, Cass. civ., ord.
n. 17754/2024).
La mancanza del possesso del bene in capo all'attore è, quindi, un presupposto necessario dell'azione di rivendicazione, che si caratterizza proprio per la sua finalità di recuperare la materiale disponibilità del bene da parte del proprietario che ne sia privo.
Nel caso in esame è, però, emerso che gli attori avessero la disponibilità del bene conteso, lamentando, invece, in concreto, condotte emulative da parte del signor che avrebbero reso meno agevole l'uso del cortile, senza, _1
tuttavia, escludere la possibilità di utilizzarlo.
pagina 11 di 15 Tant'è che sul cortile si affaccia l'autorimessa di proprietà esclusiva degli appellanti che i comportamenti posti in essere dal signor non hanno _1
impedito di utilizzare, sebbene, secondo quanto affermato dai signori
, con qualche disagio. Parte_4
Le autovetture degli appellanti risultano, inoltre, parcheggiate anche all'interno del cortile e tale circostanza, documentata dal signor mediante _1
riproduzione fotografica, non è stata contestata.
Emerge, quindi, che ai signori non era negata la Parte_4
disponibilità materiale della porzione immobiliare oggetto di controversia, con ogni conseguenza in tema di inammissibilità della domanda di rivendica per difetto del presupposto.
Alla luce di tale situazione di fatto, il Tribunale ha riqualificato la domanda come di mero accertamento della proprietà, individuando, in questo modo, la sola azione che i ricorrenti avrebbero dovuto e potuto utilmente introdurre, ma intervenendo così in violazione dell'art. 112 c.p.c., in considerazione del contenuto della pretesa attorea sì come dedotta e prospettata.
In ogni caso, quand'anche l'apprezzabile sforzo del primo giudice di individuare una domanda ammissibile e proponibile dovesse essere considerato correttamente profuso, come sostenuto dagli appellati, la domanda di mero accertamento della proprietà non potrebbe trovare accoglimento e questo prescindendo dall'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente/appellante non avrebbe, infatti, assolto all'onere probatorio su di lei gravante.
La tesi degli appellanti, sul punto, è che nel caso in cui l'azione riguardi un bene comune non censibile non possano applicarsi i rigorosi principi che regolano l'onere della prova anche in materia di accertamento della proprietà
(c.d. probatio diabolica – conf. Cass. civ., ord. n. 22783/2023).
pagina 12 di 15 La (com)proprietà sarebbe, nella prospettazione dei signori AR
, in re ipsa, anche perché i beni comuni non censibili non possono
[...]
essere usucapiti.
Tali considerazioni, cristallizzate in espresse censure alla sentenza impugnata che, su questi presupposti, ha ritenuto virtualmente soccombenti i ricorrenti, sono prive di pregio.
Come noto, infatti, i beni comuni, censibili o meno, possono essere usucapiti.
Così, se i signori e avessero recintato in tutto o in parte il AR AR
cortile di cui si controverte, estromettendo dal compossesso i signori e _1
, decorsi vent'anni, avrebbero potuto senz'altro acquisire a titolo CP_2
originario la porzione immobiliare.
I ricorrenti, odierni appellanti, avrebbero, quindi, dovuto fornire la prova rigorosa richiesta, ossia la proprietà del bene risalendo attraverso i precedenti proprietari a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il possesso ultraventennale.
Tale prova non solo non è stata fornita, ma neppure allegata, avendo i signori sostenuto che non dovesse essere offerta per la particolare Parte_4
natura del bene.
∞ ∞ ∞
Resta da esaminare il sesto motivo di appello che merita accoglimento.
Il valore della causa si determina dalla domanda, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.
Vertendosi in materia di rivendica di bene immobile, il valore del bene conteso deve essere determinato, in mancanza di altri elementi, come nel caso di specie
(il cortile non è censito), ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, c.p.c., ossia sulla base di quanto emerge dagli atti.
L'atto di compravendita del 31.03.2016 fissava in Euro 500,00 il prezzo di acquisto di tutte le aree scoperte, sicché a tale dato occorre fare riferimento.
Pertanto, per la liquidazione delle spese di lite dovranno applicarsi i compensi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore fino a Euro 1.100,00).
pagina 13 di 15 Non incide sulla determinazione del valore della causa la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Gli appellanti hanno chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e su tale istanza si provvede nel dispositivo.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la prevalente soccombenza dei ricorrenti/appellanti e, considerate la natura della causa e la relativa complessità delle questioni affrontate, vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf. Cass. civ., ord. n.
19989/2021), sulla base dei parametri massimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(cause di valore fino a Euro 1.100,00).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibili le domande proposte dai signori Parte_1
e ; Parte_2
II – in parziale accoglimento dell'appello, condanna i signori Parte_1
e alla refusione in favore del signor
[...] Parte_2 [...]
delle spese di lite che, per il primo grado di giudizio, liquida in Euro _1
994,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna i signori e alla refusione Parte_1 Parte_2
in favore del signor delle spese di lite che, per il presente Controparte_1
grado di giudizio, liquida in Euro 741,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna i signori e alla refusione Parte_1 Parte_2
pagina 14 di 15 in favore della IG delle spese di lite che, per il presente grado CP_2
di giudizio, liquida in Euro 741,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – ordina al signor di restituire ai signori Controparte_1 Parte_1
e le somme eventualmente ricevute in esecuzione
[...] Parte_2
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, che siano eccedenti rispetto a quanto dovuto in forza della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 416/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MOSCONI MARZIA e dell'avv. CAVALLI
SONIA ( ) PIAZZA REPUBBLICA N. 25 43036 FIDENZA, C.F._3
APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. CATTANI CATERINA,
(C.F. , CP_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. TOSINI LUCA,
APPELLATI
pagina 1 di 15 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 306/2024; oggetto: proprietà.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 09.12.2020, i signori Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
Parma il signor allegando: Controparte_1
− che il resistente era stato, sino al 2016, unico proprietario di una villetta già frazionata in due appartamenti, sita in Comune di Busseto (Parma), con accessi dalla via Musini n. 12 e dalla via Schubert n. 2;
− che l'appartamento posto al piano rialzato veniva acquistato il
31.03.2016 dai ricorrenti, mentre il signor continuava ad _1 abitare con la moglie l'unità ubicata al piano superiore;
− che l'appartamento dei ricorrenti confinava a nord con il cortile comune a servizio dell'intero immobile, classificato come bene comune non censibile;
− che sin dai giorni successivi alla compravendita, il resistente aveva violato sistematicamente i diritti di proprietà dei signori AR
, ritenendo il cortile di sua esclusiva proprietà e utilizzandolo
[...]
come tale;
− che il notaio rogante, interpellato dai ricorrenti, confermava la comproprietà del cortile, identificato catastalmente al foglio 19, particella 849, sub 1;
pagina 2 di 15 − che il bene comune non censibile era una porzione immobiliare priva di autonoma capacità reddituale, posta al servizio o utilizzabile da due o più unità immobiliari, non trasferibile autonomamente;
− che al di sotto del cortile si trovavano anche le tubazioni per la fornitura delle utenze a servizio di entrambe le unità immobiliari;
− che tale qualificazione era confermata dal tecnico di fiducia del signor il quale aveva in tal senso informato sia le parti, sia il notaio;
_1
− che, ciò nonostante, il resistente si dichiarava unico proprietario del cortile, impedendo ai ricorrenti di esercitare i loro diritti;
− che il signor autorizzava il parcheggio indiscriminato delle _1
auto di familiari e amici, anche dinanzi al garage dei signori AR
;
[...]
− che il resistente autorizzava anche il parcheggio nell'area antistante il cancello di accesso alla corte comune, nonché, all'interno, lo stazionamento di un venditore ambulante con furgone;
− che la camera da letto della figlia minore dei ricorrenti si affacciava sulla corte e sotto la finestra correvano le grondaie;
− che il signor per pulire dette grondaie, si posizionava con la _1
scala davanti alla finestra della stanza occupata dalla figlia minore dei ricorrenti;
− che il resistente non curava, invece, la pulizia della propria siepe, negando ai convenuti anche l'accesso al tetto per sistemare l'antenna televisiva;
− che nel cortile erano presenti n. 3 contatori relativi alla fornitura del gas e non si comprendeva la presenza del terzo contatore intestato al signor
_1
− che le richieste di chiarimenti dei ricorrenti erano rimaste senza riscontro e, dopo l'intervento dei legali, il signor aveva _1
pagina 3 di 15 precisato che il cortile non era stato oggetto della compravendita e non era comune, nonostante le risultanze catastali e la dichiarazione nel rogito che si trattasse di corte comune;
− che molteplici erano le condotte lesive del diritto di proprietà dei ricorrenti poste in essere dal resistente;
− che la condotta tenuta dal signor era pretestuosa e aveva _1
costretto temerariamente i signori a introdurre la Parte_4
presente causa.
I ricorrenti concludevano chiedendo che fesse accertato, dichiarato e statuito il loro diritto di comproprietà sul cortile ex art. 948 c.c., con condanna del resistente al ripristino del normale utilizzo di detto bene mediante cessazione dei comportamenti contrari al diritto di proprietà dei signori AR
.
[...]
Si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, deducendo:
− che i rapporti con i signori si erano incrinati nel Parte_4
mese di febbraio 2020, dopo la scadenza del termine concordato tra le parti per il pagamento del mobilio contenuto nell'appartamento compravenduto nel 2016, anch'esso oggetto di vendita;
− che il signor aveva anche presentato denuncia-querela nei _1
confronti dei ricorrenti per molestie e atti persecutori;
− che mai i comportamenti enunciati erano stati posti in essere dal signor
_1
− che l'area cortiliva era stata sempre utilizzata da tutti gli abitanti del fabbricato su di essa prospiciente e destinata regolarmente a parcheggio delle autovetture di proprietà dei signori;
Parte_4
− che la presenza del furgone del venditore ambulante era contestata, perché questi si tratteneva all'interno del cortile solo per consegnare i generi alimentari acquistati dal signor _1
pagina 4 di 15 − che nessuna limitazione all'accesso alla rimessa auto era mia stata posta in essere dal signor _1
− che l'area posta all'esterno della recinzione era destinata a parcheggio pubblico, sulla quale, comunque, il resistente non aveva alcun potere;
− che le contestazioni allegate nel ricorso non erano provate e, anzi, erano i ricorrenti a utilizzare in modo selvaggio, disordinato e indiscriminato l'area cortiliva;
− che la grondaia, nonostante le richieste dal signor non erano _1
mai state pulite dai signori;
Parte_4
− che la siepe di cui i ricorrenti lamentavano la mancata potatura era di proprietà di entrambe le parti e ciascuno avrebbe dovuto provvedere alla potatura;
− che nulla poteva disporre il signor sul terzo contatore, _1
trattandosi di attività di competenza del gestore;
− che non era vera la circostanza della mancata autorizzazione ad accedere al tetto;
− che i signori non contribuivano alle spese per Parte_4
l'illuminazione esterna, per la pulizia delle gronde e non avevano versato il prezzo di acquisto del mobilio;
− che, dopo il frazionamento, la particella 849 non era stata oggetto di compravendita;
− che la visura catastale riportava la dicitura “bene comune” a seguito di variazione del giorno 11.03.2016, non richiesta e non voluta dal signor e dalla moglie e, quindi, priva di valore ed _1 CP_2
efficacia, anche perché alle risultanze catastali non poteva riconoscersi valore probatorio dirimente;
pagina 5 di 15 − che l'azione promossa dai ricorrenti non poteva essere considerata quale rivendica, altrimenti i signori avrebbero dovuto Parte_4
fornire la relativa prova, in questo caso carente;
− che, al più, avrebbe potuto trattarsi di azione di accertamento della proprietà, volta a eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto già esercitato dall'attore;
− che la presenza delle tubazioni nel sottosuolo del cortile era irrilevante, potendosi nel caso in esame applicare l'art. 1062 c.c.;
− che dalla documentazione storica relativa alla realizzazione del fabbricato, emergeva che l'originario proprietario aveva inteso dotare le due unità immobiliari del proprio accesso e della propria area di sosta, con l'unica differenza che alle rimesse auto si accedeva dall'attuale mappale 849, attività che mai era stata impedita ai ricorrenti;
− che la richiesta di condanna per lite temeraria era infondata, anche perché il signor aveva proposto di regolare l'uso del cortile, ma _1
mai erano pervenute indicazioni da parte dei signori AR
.
[...]
Disposto il mutamento del rito e dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della IG , quale proprietaria CP_2
dell'area in contestazione. il Tribunale di Parma, con sentenza n. 306 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 15.02.2024, qualificata la domanda come di accertamento della proprietà in luogo di rivendicazione, la riconduceva a esigenze di tutela a fronte delle allegate turbative e molestie attribuite al signor _1
Tuttavia, essendo intervenuta nel corso del processo la vendita a terzi dell'immobile da parte della IG , si doveva presumere che l'autore CP_2
delle dedotte molestie non vivesse più in loco, sicché era venuto meno pagina 6 di 15 l'interesse degli attori, non sussistendo più la situazione di incertezza cui aveva dato causa, nella prospettazione attorea, il resistente.
Non poteva, quindi, trovare accoglimento la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova proprietà formulata dai ricorrenti, considerato che non era tutelabile il timore di ipotetiche condotte illegittime da parte di terzi.
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, quale conseguenza del difetto, anch'esso sopravvenuto, di interesse ad agire, richiedeva la valutazione della soccombenza virtuale e, considerato che la domanda attorea non avrebbe potuto essere accolta per assoluto difetto della prova (diabolica), imposta all'attore sia in caso di rivendica, sia in caso di mero accertamento della proprietà, essa doveva pronunciarsi a carico dei signori AR
, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite, da
[...]
determinarsi sulla base del valore effettivo della controversia (cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
Il Tribunale dichiarava, quindi, estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna dei ricorrenti alle spese.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione hanno proposto appello i signori Parte_4
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel qualificare la domanda che ha natura di rivendica ex art. 948 c.c. e non di mero accertamento della proprietà al fine di rimuovere una situazione di incertezza creatasi a seguito di turbative e molestie poste in essere da parte convenuta.
L'azione è stata proposta per recuperare la comproprietà del bene comune non censito ove materialmente i signori Parte_5
impedivano agli odierni appellanti di esercitare i propri diritti.
pagina 7 di 15 L'oggetto del giudizio non atteneva in modo alcuno a un'azione possessoria, non trattava di molestie e di incertezza giuridica, ma della rivendica attuata dai ricorrenti del bene comune non censito a loro sottratto con dolo e colpa, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal signor sia nella corrispondenza che ha preceduto il _1
giudizio, sia nella comparsa di risposta, dove ha affermato di essere esclusivo proprietario della porzione immobiliare.
2. Il Tribunale ha errato nel valutare/comprendere l'oggetto della rivendica, ossia un bene non censito.
Il cortile rivendicato è un bene comune non censito e non un normale appezzamento di terreno in uso all'immobile abitativo.
Il primo giudice non ne riconosce l'esistenza, fraintendendone normativa e destinazione.
Il bene comune non censibile è una proprietà indivisa, comune ai condomini e utilizzata da chiunque ne abbia titolo, priva di autonomia propria.
Il bene non può essere intestato ad alcuno e, per questo, non può essere oggetto di compravendita.
A tale categoria di beni non possono applicarsi i principi vigenti in materia di rivendica con riguardo all'onere della prova, trattandosi di beni non usucapibili;
la prova della comproprietà o della proprietà è, infatti, in re ipsa, rinvenendosi nello stesso status del bene in oggetto.
3. Il Tribunale è incorso in violazione e falsa applicazione nel definire molestie le condotte del signor che sono, invece, sottrazioni _1
della proprietà; inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nuovi proprietari in considerazione dell'efficacia erga omnes dell'azione di rivendica.
Il Tribunale parla erroneamente di turbative e molestie, mentre l'azione ha natura petitoria (rivendica) tanto che il contraddittorio avrebbe pagina 8 di 15 dovuto essere integrato nei confronti degli aventi causa, per giungere a una corretta pronuncia erga omnes.
4. Il Tribunale ha errato anche nella valutazione delle prove, non considerando che la natura stessa del cortile, quale bene non censito, costituisce prova ex se della natura di bene comune non divisibile.
5. Il Tribunale ha violato l'“applicazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato” per avere dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quand'anche si fosse trattato di accertamento di proprietà, questa avrebbe dovuto essere statuita anche nel caso di intervenuta vendita dell'immobile da parte degli originari convenuti.
Inoltre, l'azione di accertamento a carattere reale avrebbe dovuto essere estesa nei confronti dei nuovi proprietari.
6. Infine, le se spese legali sono state liquidate in misura eccessiva, in quanto il Tribunale ha applicato lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, mentre la documentazione prodotta attesta che il valore del bene immobile è di Euro 500,00.
Si è costituito il signor eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita la IG chiedendo il rigetto dell'appello con CP_2
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29 aprile
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
La prima e principale doglianza degli appellanti riguarda la qualificazione della domanda operata dal primo giudice, qualificazione che viene contestata pagina 9 di 15 in quanto non rispondente all'effettiva natura della pretesa fatta valere in giudizio dai signori . Parte_4
Sin dall'atto introduttivo e poi nelle successive difese, i ricorrenti hanno allegato e dedotto che il signor ha, da un lato, affermato di essere _1
proprietario esclusivo della porzione immobiliare controversa, dall'altro, sottratto il bene alla disponibilità dei comproprietari, negando loro, quindi, la possibilità di farne uso.
Il primo giudice ha, invece, ritenuto che non sussistessero i presupposti per agire in rivendica, bensì per accertare anche in capo ai ricorrenti la titolarità del cortile, risolvendo una situazione di incertezza venutasi a creare tra le parti.
Tale qualificazione, che pure, come vedremo, corrisponde alla situazione “di fatto” in concreto riscontrabile, non tiene tuttavia conto delle allegazioni degli odierni appellanti, i quali hanno formulato la domanda prospettando di essere proprietari del bene e di averne perso la disponibilità per volontà del signor
_1
La domanda è stata così riproposta anche in grado di appello, sicché deve concludersi, sul punto, che la qualificazione corretta, iuxta alligata partium, sia quella prospettata da parte ricorrente/appellante.
Infatti, sebbene il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non sia tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendo, invece, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, tale qualificazione deve essere effettuata sulla base dalla natura della vicenda come dedotta e rappresentata dalla parte istante.
Nel caso in esame, parte istante, come riferito, ha dedotto e rappresentato che il resistente ha contestato la contitolarità del bene immobile sottraendolo materialmente ai ricorrenti.
E sulla base di questa rappresentazione, pur, come vedremo, contrastante con quanto emerso in corso di causa, deve concludersi che i signori AR
pagina 10 di 15 abbiano agito in rivendica nei confronti del signor AR _1
estendendo, poi, la domanda anche avverso la IG , quale CP_2
proprietaria del bene conteso, a seguito di integrazione del contraddittorio.
La domanda di rivendicazione introdotta ai sensi dell'art. 948 c.c. è, però, nel caso in esame, inammissibile.
Essa, infatti, presuppone necessariamente che l'attore non abbia o abbia perduto del tutto la disponibilità del bene.
L'azione di rivendicazione è funzionale a esigenze di carattere prettamente restitutorio della res dall'altrui sfera giuridica e presuppone la dimostrazione da parte dell'attore della propria qualità di proprietario della cosa rivendicata della quale egli non abbia il contestuale possesso, trattandosi di un rimedio giurisdizionale finalizzato alla riunione della titolarità giuridica con la sua concreta disponibilità materiale.
Questo requisito si giustifica in ragione del contenuto petitorio dell'azione, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e richiede che l'attore, assumendo di essere proprietario del bene e non avendone il possesso, agisca contro qualunque soggetto ne disponga di fatto per ottenerne la restituzione, previa dimostrazione del proprio diritto dominicale (conf., ex plurimis, Cass. civ., ord.
n. 17754/2024).
La mancanza del possesso del bene in capo all'attore è, quindi, un presupposto necessario dell'azione di rivendicazione, che si caratterizza proprio per la sua finalità di recuperare la materiale disponibilità del bene da parte del proprietario che ne sia privo.
Nel caso in esame è, però, emerso che gli attori avessero la disponibilità del bene conteso, lamentando, invece, in concreto, condotte emulative da parte del signor che avrebbero reso meno agevole l'uso del cortile, senza, _1
tuttavia, escludere la possibilità di utilizzarlo.
pagina 11 di 15 Tant'è che sul cortile si affaccia l'autorimessa di proprietà esclusiva degli appellanti che i comportamenti posti in essere dal signor non hanno _1
impedito di utilizzare, sebbene, secondo quanto affermato dai signori
, con qualche disagio. Parte_4
Le autovetture degli appellanti risultano, inoltre, parcheggiate anche all'interno del cortile e tale circostanza, documentata dal signor mediante _1
riproduzione fotografica, non è stata contestata.
Emerge, quindi, che ai signori non era negata la Parte_4
disponibilità materiale della porzione immobiliare oggetto di controversia, con ogni conseguenza in tema di inammissibilità della domanda di rivendica per difetto del presupposto.
Alla luce di tale situazione di fatto, il Tribunale ha riqualificato la domanda come di mero accertamento della proprietà, individuando, in questo modo, la sola azione che i ricorrenti avrebbero dovuto e potuto utilmente introdurre, ma intervenendo così in violazione dell'art. 112 c.p.c., in considerazione del contenuto della pretesa attorea sì come dedotta e prospettata.
In ogni caso, quand'anche l'apprezzabile sforzo del primo giudice di individuare una domanda ammissibile e proponibile dovesse essere considerato correttamente profuso, come sostenuto dagli appellati, la domanda di mero accertamento della proprietà non potrebbe trovare accoglimento e questo prescindendo dall'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente/appellante non avrebbe, infatti, assolto all'onere probatorio su di lei gravante.
La tesi degli appellanti, sul punto, è che nel caso in cui l'azione riguardi un bene comune non censibile non possano applicarsi i rigorosi principi che regolano l'onere della prova anche in materia di accertamento della proprietà
(c.d. probatio diabolica – conf. Cass. civ., ord. n. 22783/2023).
pagina 12 di 15 La (com)proprietà sarebbe, nella prospettazione dei signori AR
, in re ipsa, anche perché i beni comuni non censibili non possono
[...]
essere usucapiti.
Tali considerazioni, cristallizzate in espresse censure alla sentenza impugnata che, su questi presupposti, ha ritenuto virtualmente soccombenti i ricorrenti, sono prive di pregio.
Come noto, infatti, i beni comuni, censibili o meno, possono essere usucapiti.
Così, se i signori e avessero recintato in tutto o in parte il AR AR
cortile di cui si controverte, estromettendo dal compossesso i signori e _1
, decorsi vent'anni, avrebbero potuto senz'altro acquisire a titolo CP_2
originario la porzione immobiliare.
I ricorrenti, odierni appellanti, avrebbero, quindi, dovuto fornire la prova rigorosa richiesta, ossia la proprietà del bene risalendo attraverso i precedenti proprietari a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il possesso ultraventennale.
Tale prova non solo non è stata fornita, ma neppure allegata, avendo i signori sostenuto che non dovesse essere offerta per la particolare Parte_4
natura del bene.
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Resta da esaminare il sesto motivo di appello che merita accoglimento.
Il valore della causa si determina dalla domanda, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.
Vertendosi in materia di rivendica di bene immobile, il valore del bene conteso deve essere determinato, in mancanza di altri elementi, come nel caso di specie
(il cortile non è censito), ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, c.p.c., ossia sulla base di quanto emerge dagli atti.
L'atto di compravendita del 31.03.2016 fissava in Euro 500,00 il prezzo di acquisto di tutte le aree scoperte, sicché a tale dato occorre fare riferimento.
Pertanto, per la liquidazione delle spese di lite dovranno applicarsi i compensi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore fino a Euro 1.100,00).
pagina 13 di 15 Non incide sulla determinazione del valore della causa la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Gli appellanti hanno chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e su tale istanza si provvede nel dispositivo.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la prevalente soccombenza dei ricorrenti/appellanti e, considerate la natura della causa e la relativa complessità delle questioni affrontate, vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf. Cass. civ., ord. n.
19989/2021), sulla base dei parametri massimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(cause di valore fino a Euro 1.100,00).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibili le domande proposte dai signori Parte_1
e ; Parte_2
II – in parziale accoglimento dell'appello, condanna i signori Parte_1
e alla refusione in favore del signor
[...] Parte_2 [...]
delle spese di lite che, per il primo grado di giudizio, liquida in Euro _1
994,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna i signori e alla refusione Parte_1 Parte_2
in favore del signor delle spese di lite che, per il presente Controparte_1
grado di giudizio, liquida in Euro 741,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna i signori e alla refusione Parte_1 Parte_2
pagina 14 di 15 in favore della IG delle spese di lite che, per il presente grado CP_2
di giudizio, liquida in Euro 741,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – ordina al signor di restituire ai signori Controparte_1 Parte_1
e le somme eventualmente ricevute in esecuzione
[...] Parte_2
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, che siano eccedenti rispetto a quanto dovuto in forza della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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