Legge 27 maggio 2002, n. 104

Commentari53

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  • 1invalidita
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  • 2lavoratore dipendente
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  • 3mobilita
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  • 4agevolazioni fiscali
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  • 5dipendenti pubblici
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Giurisprudenza101

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  • 1Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2024, n. 1279
    Provvedimento: N.RG. 2428/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2428 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro e vertente tra: (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VIVIANA D'AMICO ricorrente e , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SIMONA MIGLIO resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente …
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    • art. 1 L. 18/80·
    • decorrenza requisito sanitario·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • improcedibilità domanda·
    • omologa parziale ATP·
    • art. 3 comma 3 L. 104/92·
    • spese di CTU a carico INPS·
    • indennità di accompagnamento·
    • compensazione spese di lite·
    • handicap grave

  • 2Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2636
    Provvedimento: TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496/2024 R.G. e vertente tra , nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici …
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    • collocamento mirato·
    • invalidità civile·
    • art. 3 Legge 104/1992·
    • esenzione ticket sanitario·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • competenza territoriale·
    • consulenza medico-legale·
    • assegno di invalidità·
    • art. 13 Legge 118/1971·
    • legittimazione passiva·
    • compensazione spese di lite

  • 3Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2024, n. 1300
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL T RIB UNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 3427/23 R.Gen. Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa vertente TRA (nata in [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 Via Tuscolana 739, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Orsi giusta procura in atti ricorrente E in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 Roma via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • art. 3 legge n. 104/1992·
    • invalidità civile·
    • esenzione ticket sanitario·
    • compensazione spese processuali·
    • handicap·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 13 legge n. 118/71·
    • assegno mensile di assistenza

  • 4Trib. Velletri, sentenza 28/11/2024, n. 1723
    Provvedimento: N. 2760/2021 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2760/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”, PROMOSSA DA , Cod. Fisc. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Martellini (Cod. Fisc. ), giusta procura allegata al ricorso; C.F._2 - Ricorrente - CONTRO (C.F. ) – in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 …
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    • CTU medico-legale·
    • invalidità civile·
    • esenzione ticket sanitario·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • art. 3 comma 3 L. n. 104/92·
    • assegno di invalidità civile·
    • indennità di accompagnamento·
    • compensazione spese di lite·
    • handicap grave·
    • art. 13 L. n. 118/71

  • 5Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 193
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 766/2022 R.G., vertente TRA (CF ), in persona rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • precedenza scelta sede·
    • procedura concorsuale·
    • pubblico impiego privatizzato·
    • diritto soggettivo·
    • disabilità grave·
    • disapplicazione atto amministrativo·
    • interesse legittimo·
    • art. 21 L. 104/1992·
    • giurisdizione giudice ordinario
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470,
    e ulteriori disposizioni per la rilevazione
    dei cittadini italiani residenti all'estero). 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , e' sostituita dalla seguente:
    "d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
    1) trascorsi cento anni dalla nascita;
    2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
    3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
    4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;".
    2. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovra' essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 . Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilita' abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
    3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalita' e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
    4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 .
    5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 e' sostituito dal seguente:
    "2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all' articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ".
    6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.
    2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
    3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni".
    4. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988 .
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1, comma 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente legge:
    "Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
    a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
    b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 ;
    c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
    d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
    1) trascorsi cento anni dalla nascita;
    2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
    3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
    4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;
    e) per perdita della cittadinanza;
    f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero):
    "Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
    Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu' rapido".
    Nota all'art. 1, comma 2:
    - Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
    "4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore".
    "6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento".
    Nota all'art. 1, comma 4:
    - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della citata legge 27 dicembre 2001, n. 459 :
    "1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1".
    Note all'art. 1, comma 5:
    - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1988, n. 470 , cosi' come modificato dalla presente legge:
    "Art. 8. - 1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.
    2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'art. 10 dagli schedari consolari di cui all' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 .
    3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione stessa".
    - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
    "Art. 67 (Schedario dei cittadini). - Presso ogni ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il piu' possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
    La iscrizione nello schedario, di cui l'autorita' consolare puo' rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.
    Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale".
    Nota all'art. 1, comma 7:
    - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 470 del 1988 , come modificato dalla presente legge:
    "Art. 13. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorita' locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.
    2. (Abrogato).
    3. (Abrogato)".
  • Art. 2. Disposizioni concernenti l'assunzione
    di impiegati temporanei 1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n.470 , come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all' articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 . ((1)) 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
    --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi dell' articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
  • Art. 3. (Acquisizione di servizi informatici). 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.