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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare telematica del 16.04.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6202/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Maria Rosaria Imperato;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2022 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione o in subordine la conferma dell'assegno di invalidità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la insussistenza del requisito sanitario in questione.
1 L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di interesse ad agire rispetto alla domanda di conferma della sussistenza del requisito biologico dell'assegno di invalidità, atteso che il verbale impugnato riconosce all'istante un'invalidità del 75%.
Rispetto alla domanda di pensione, l'opposizione è infondata.
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti resi in Per_1
fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto il ricorso va rigettato.
2 Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 2323/2021 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 10.6.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare telematica del 16.04.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6202/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Maria Rosaria Imperato;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2022 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione o in subordine la conferma dell'assegno di invalidità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la insussistenza del requisito sanitario in questione.
1 L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di interesse ad agire rispetto alla domanda di conferma della sussistenza del requisito biologico dell'assegno di invalidità, atteso che il verbale impugnato riconosce all'istante un'invalidità del 75%.
Rispetto alla domanda di pensione, l'opposizione è infondata.
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti resi in Per_1
fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto il ricorso va rigettato.
2 Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 2323/2021 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 10.6.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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