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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 407/2024
PROMOSSA DA
C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) e Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) tutti rappresentati e difesi giusta procura Parte_4 C.F._4
in atti, dall'Avv. Corrado Micieli (C.F.: C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona della mandataria, già (c. f. CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e P-IVA , a sua volta rappresentata dalla Procuratrice (c.f. e P.IVA_2 P.IVA_3 CP_4
pagina 1 di 18 p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (c.f. P.IVA_4 C.F._6
[...]
(p.iva ), già Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_6
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Scuderi, C.F.
[...] CodiceFiscale_7
APPELLATI
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_6
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1319/2023, pubblicata in data 14.9.2023, il Tribunale di Ragusa, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e dai suoi fideiussori Parte_5 [...]
e , premesso che: Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per euro 219.253,19, oltre interessi e spese) si fonda su:
- rapporto di conto corrente ordinario n. 1293581 del 18/12/2008, intrattenuto dalla Parte_5
(già con la (cfr. all.1 al ricorso Controparte_8 Controparte_7
monitorio);
- rapporto di conto corrente transato POS n. 1294600 del 24/5/2011 intrattenuto dalla Parte_5
(già con la (cfr. all.4 al ricorso
[...] Controparte_8 CP_7 Controparte_7
monitorio);
- contratto di prestito convenzionato n. 176258 del 18/12/2008 concesso alla (già Parte_5
dalla (cfr. all.7 al ricorso monitorio); Controparte_8 Controparte_7
- contratto di prestito chirografario del 21/2/2012 concesso alla (già Parte_5 [...]
dalla (cfr. all.10 al ricorso monitorio)”; CP_8 Controparte_7
pagina 2 di 18 che: “Le obbligazioni assunte dalla (già con la Parte_5 Controparte_8 [...]
sono state garantite (fino all'importo di euro 264.918,00) da Controparte_7 [...]
Par
, e (cfr. fideiussione del Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
21/2/2012, all. 13 al ricorso per decreto ingiuntivo)”; che “gli attori chiedevano:
- revocare, riformare, dichiarare nullo, o con qualunque altra formula porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto per l'effetto dichiarare la nullità dei contratti di c/c ordinario n.1293581 del
18/12/08 e del contratto di conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011 ai sensi degli artt.1418, 1325 e 1346 c.c.;
- in subordine, dichiarare la nullità delle clausole relative al contratto di c/c ordinario n.1293581 del
18/12/08 e del contratto di conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011, stante
l'illegittimità degli interessi applicati in misura usuraia o comunque superiore a quella convenzionale ovvero a quella più favorevole al correntista ex art.118 TUB;
- dichiarare altresì la nullità dei contratti di finanziamento del 18/12/08 e del 21/02/2012, entrambi collegati al summenzionato contratto di conto corrente n.1293581 del 18/12/08, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418; 1325 e 1346 c.c.;
- per violazione dell'art.1283 c.c. e per per violazione degli artt.1815 e 1284 comma 3 c.c. in ordine alla determinatezza ovvero determinabilità degli stessi, oltre che l'illegittimità di detti interessi sicché usurai ai sensi della L. n.108/1996 ovvero applicati in misura superiore a quella convenzionale o a quella più favorevole alla opponente ai sensi degli artt.117 e 118 TUB, e della capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché per non essere stata la misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dall'Istituto opposto, ed ancora alla luce della eccepita illegittimità del metodo di rimborso come disciplinato all'art.2 di detto contratto di mutuo (cd. Ammortamento alla francese) ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c., e per violazione degli artt.1283 e 1284 c.c.;
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 21/02/2012 per difetto di causa ai sensi degli artt.1418 e 1325 c.c.;
- dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso d'interesse debitore indicizzato al parametro EURIBOR e conseguentemente, dichiarare la compensazione nei confronti degli odierni opponenti della somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U. contabile;
- dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in dipendenza dei contratti di c/c ordinario n.1293581 del 18/12/08 e conto appoggio transato POS
pagina 3 di 18 n.1294600 del 24/05/2011;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di tutte le ulteriori commissioni applicate dalla Banca opposta per i rapporti succitati e, per l'effetto, compensare la somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U contabile;
- dichiarare la nullità della fideiussione del 21/02/2012 sottoscritta dagli opponenti Sigg.ri
[...]
; e ”; Pt_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
premesso che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso in favore di
[...]
e che la stessa si era costituita in giudizio a seguito dell'opposizione; Controparte_7 che – dichiaratasi cessionaria del credito – era intervenuta nel giudizio ex art. 111, comma 2, CP_1
c.p.c., senza spiegare domande autonome, tramite una sua mandataria;
riteneva che difettasse, in capo agli opponenti, l'interesse in ordine alla decisione sulla sollevata contestazione della legittimazione attiva dell'intervenuta, attesa la presenza in causa sia della cedente il credito che della cessionaria, evidenziando al contempo come dovesse ritenersi pacifica, in capo a quest'ultima, la titolarità del credito;
riteneva che la prova dei crediti azionati dalla banca emergesse, per quelli derivanti da conto corrente, dalla produzione dei relativi contratti corredati dagli estratti conto dall'apertura dei rapporti fino al passaggio a sofferenza mentre, per quelli derivanti dai mutui, dai contratti, corredati dai piani di ammortamenti e dalla prova dell'erogazione delle somme concesse in prestito, unitamente alla allegazione dell'inadempimento della mutuataria;
riteneva infondato, sulla base della eseguita CTU che la aveva esclusa sia in relazione al momento della sottoscrizione dei contratti che a seguito delle variazioni delle condizioni contrattuali introdotte in corso di rapporto, il motivo di opposizione con cui si lamentava la usurarietà dei tassi di interesse praticati sui conti correnti n. 1293581 del 18/12/2008 e n. 1294600 del 24/5/2011; riteneva fondato il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione dell'art. 118, comma 2, TUB, non sussistendo la prova che le comunicazioni delle variazioni delle condizioni contrattuali fossero state ricevute dalla correntista e, conseguentemente, faceva propri i risultati della CTU tramite cui non si era tenuto conto dell'esercizio dello jus variandi, rideterminando i saldi dei conti con l'applicazione delle condizioni originarie;
rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità dei mutui per mancanza di causa in concreto perché il netto ricavato degli stessi era stato utilizzato per ripianare passività, dovendosi escludere che le dette passività fossero solo apparenti in quanto derivate da contratti invalidi visto,
pagina 4 di 18 peraltro, che gli opponenti si erano astenuti financo dall'allegare detta eventualità; rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori contestavano, rispetto ai contratti di mutuo, che la banca avesse praticato i tassi contrattualmente stabiliti, atteso che detta evenienza era stata smentita dalla CTU eseguita;
rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori lamentavano la violazione del divieto di anatocismo perché, nei contratti di mutuo, gli interessi di mora erano stati calcolati anche sulla quota della rata riguardante gli interessi corrispettivi, in quanto ciò era espressamente consentito dall'art. 3, comma 1, delibera CICR 9/2/2000; rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, non discendendo da esso alcuna forma di capitalizzazione degli interessi vietata;
rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità, per indeterminatezza, del tasso di interesse fissato, in relazione sia al conto corrente 1293581 che ai due mutui, con riferimento all'EURIBOR; accoglieva, limitatamente al periodo successivo all'1.1.2014, giusta la novella dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 629), il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione del divieto di anatocismo sui due conti correnti per cui è causa, e conseguentemente faceva propria la rideterminazione dei saldi operata dal CTU sulla base del conforme mandato ad esso affidato;
rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori si dolevano della nullità, per difetto di causa, della clausola con cui era stata pattuita l'applicazione della commissione di massimo scoperto, evidenziando articolatamente quale fosse la giustificazione causale della stessa e sottolineando, sotto diverso profilo, che la commissione pattuita fosse ampiamente inferiore a quella “soglia” da considerare ai fini della sua usurarietà; rigettava il motivo di opposizione con cui i fideiussori si dolevano della mancanza di informazioni, da parte della banca, del diritto ad essere informati sull'andamento del rapporto intrattenuto con la società garantita, evidenziando come fosse stato contrattualmente stabilito che era onere loro richiedere le dette notizie alla banca;
dichiarava inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di opposizione con cui i fideiussori avevano chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione da loro prestata in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI e giudicato anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005 perché, richiamata la giurisprudenza della S.C. che escludeva la configurabilità della nullità
pagina 5 di 18 dell'intero contratto potendosi soltanto ravvisare, piuttosto, la nullità parziale delle singole clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI ai nn. 2, 6 ed 8, nel caso a mani non avendo gli opponenti sollevato tempestivamente eccezione di liberazione ex art. 1957 c.c. l'eventuale nullità della clausola derogatoria della disciplina codicistica sarebbe stata irrilevante perché di essa i fideiussori non potevano più giovarsi, essendo decaduti dalla facoltà di opporla con la relativa eccezione, aggiungeva che: “Alla medesima conclusione si giunge anche per le altre clausole contrarie alla normativa antitrust, ossia la cd. “clausola di reviviscenza” (art. 2) e la cd. “clausola di sopravvivenza” (art. 8) dato che dagli atti di causa non emerge che le contestazioni formulate dagli opponenti attengano al contenuto specifico delle predette clausole, per cui anche in tal caso l'eventuale dichiarazione di nullità parziale è irrilevante”; rigettava infine la domanda di manleva proposta nei confronti di chiamata in Controparte_6 causa dai fideiussori, innanzitutto perché “dagli atti di causa non risulta che la Controparte_6
abbia rilasciato alcuna garanzia in favore della debitrice principale per le obbligazioni assunte
[...]
con la , e poi perché in ogni caso non sussistevano i presupposti della invocata garanzia. CP_9
Alla luce delle ragioni sopra esposte il Tribunale quindi, in parziale accoglimento dell'opposizione, statuiva come appresso trascritto:
“1) dichiara l'opposizione proposta da estinta e quindi definitivamente esecutivo nei Parte_5
suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 2095/2015 di questo Tribunale;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2095/2015, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/12/2015 nei confronti di , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
3) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento in favore della dei seguenti importi: Controparte_7
- euro 53.648,51 quale saldo debitorio derivante dal conto corrente ordinario n. 1293581 del
18/12/2009;
- euro 58.612,61 quale saldo debitorio derivante dal conto corrente ordinario n. 1294600 del
24/5/2011;
- euro 65.048,37 quale il saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento del 18/12/2008;
- euro 28.967,55 quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento del 21/2/2012;
Ciascun importo oltre interessi al saggio convenzionale;
4) condanna gli opponenti al pagamento in favore della delle Controparte_7 spese processuali, che liquida già in questa misura in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso
pagina 6 di 18 forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna gli opponenti al pagamento in favore della delle spese processuali, che liquida CP_1 già in questa misura in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) condanna gli opponenti al pagamento in favore della delle spese Controparte_6 processuali, che liquida già in questa misura in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge”.
Avverso la detta sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano appello. Parte_4
Si costituivano in giudizio tramite la mandataria rappresentata dalla CP_1 CP_2 procuratrice e chiedendone il rigetto, CP_4 Controparte_10
mentre sebbene ritualmente citata, restava Controparte_7
contumace.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza dell'11.9.2014, all'udienza del 14.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che mancasse l'interesse di essi opponenti alla delibazione della loro eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta in giudizio.
In particolare, gli appellanti hanno sostenuto che secondo la giurisprudenza della S.C., a fronte della sollevata eccezione, sarebbe stato onere della cessionaria fornire la prova della cessione del credito azionato a nulla valendo la circostanza, tenuta in considerazione dal Tribunale al fine di ritenere comunque accertata la titolarità del credito in capo ad essa, secondo cui successivamente all'intervento in giudizio di per azioni si era astenuta dal CP_1 Controparte_7
prendere parte al suo successivo svolgimento.
Piuttosto gli appellanti, a detto ultimo proposito, sostenevano che: “Quanto all'atteggiamento passivo della l'unico elemento che da esso può desumersi Controparte_11
è la carenza di interesse ad agire stante la mancata partecipazione al giudizio. Ma tale condotta non
pagina 7 di 18 può ascriversi ad una presunta prova della cessione, la quale va fornita diversamente come sopra esposto, e se la Banca originariamente opposta ha deciso di non proseguire nel giudizio è circostanza che non può in alcun modo produrre effetto nei confronti degli odierni deducenti se non quello di rinunciare tacitamente al giudizio.
Pertanto, in accoglimento del presente motivo d'appello ed in riforma della sentenza oggi appellata, si chiede sin d'ora, all'Ill.ma Corte adita, in applicazione dei principi di diritto sopra citati, emettersi pronuncia con la quale dichiari la carenza di legittimazione attiva della società e, per essa, CP_1
della mandataria e della di lei procuratrice ai sensi degli artt.100 c.p.c. e 58 CP_2 CP_4
T.U.B. e, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società cedente, venendo meno, in tal modo, un presupposto essenziale di procedibilità dell'azione, l'avvenuta cessazione della materia del contendere e la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto in Primo Grado con dichiarazione che nulla, ad alcun titolo, è dovuto dagli appellanti alla Controparte_11
originaria opposta e presunta cedente, ed alla e, per essa, della
[...] CP_1
mandataria e della di lei procuratrice presunta cessionaria, ovvero, in CP_2 CP_4
subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto in Primo Grado con dichiarazione, in entrambi i casi, che nulla, ad alcun titolo, è dovuto dagli odierni esponenti all'originaria opposta ed alla intervenuta” (v. p. 12 della citazione in appello).
Ritiene la Corte che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nei termini appresso specificati, il motivo sia infondato.
Va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, facendo propri gli esiti della rideterminazione dei saldi dei conti correnti operata dal CTU, ha condannato gli appellanti al pagamento delle somme sopra specificate sempre in favore di Controparte_7
e ciò ha fatto correttamente, visto che l'interveniente non aveva spiegato
[...] CP_1
domande nei confronti degli opponenti, sebbene abbia in parte motiva da un canto affermato che difetterebbe in capo ai predetti l'interesse alla delibazione della eccepita carenza di legittimazione sostanziale dell'interveniente, salvo comunque ritenere l'eccezione infondata sulla base del comportamento processuale della cedente e della cessionaria.
Orbene, premesso che anche con la comparsa di costituzione e risposta in appello ha omesso CP_1
di chiedere che la statuizione di condanna degli appellanti sia resa direttamente in suo favore, limitandosi ad invocare il rigetto dell'appello, e ricordato che secondo l'art. 111, comma 3, c.p.c. e l'art. 2909 c.c., comunque la sentenza resa nei confronti del cedente giova al cessionario, ritiene la pagina 8 di 18 Corte che nessuna delle ragioni sottese al motivo di appello in esame possa determinare la riforma della sentenza impugnata in punto di riconoscimento dei crediti azionati da
[...]
e di condanna al pagamento del dovuto, resa in suo favore e contro gli Controparte_7
appellanti.
Come detto, infatti, a prescindere dalla legittimazione sostanziale della cessionaria la CP_1 condanna è stata resa non in favore di quest'ultima, bensì della cedente, di talché sul punto la questione sollevata in appello si appalesa del tutto irrilevante e mai potrebbe condurre al rigetto della domanda attorea, non essendo concepibile, specie a fronte della regola sancita dall'art. 111, comma 1, c.p.c., che la mera mancata partecipazione dell'attrice costituita alle fasi finali della controversia possa essere intesa quale manifestazione di disinteresse o addirittura quale rinuncia al diritto azionato.
Se poi si voglia comunque esaminare la questione sotto il mero profilo della sussistenza, in capo a
[...]
CP_
di un titolo per intervenire in questo processo, si tratterebbe di una questione comunque infondata atteso che, in primo luogo, dopo l'intervento in giudizio avvenuto con comparsa di costituzione depositata in data 25.1.2019, mai nelle tre udienze successive, oltre che durante tutto lo svolgimento della CTU (in cui l'intervenuta ha anche nominato suo CTP), è stata sollevata l'eccezione in questione avendo piuttosto inteso gli appellanti replicare nel merito alle posizioni espresse dalla predetta, per proporla soltanto con le note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e poi in comparsa conclusionale, ravvisandosi nella detta condotta processuale degli appellanti il riconoscimento implicito della legittimazione ad intervenire in capo a (sul punto v., tra le CP_1
molte, Cass, sez. VI, 28 giugno 2022, n.20739, secondo cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” e v. anche Cass., sez. VI, 15 giugno 2020, n. 8975), fermo restando che, nel merito, dall'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato sulla G.U. del
16.8.2018 e versato in atti da risulta che quelli azionati rientrano nell'anzidetta operazione di CP_1
cartolarizzazione riguardante tutti i crediti derivanti da finanziamenti, incluse espressamente le aperture pagina 9 di 18 di credito, erogati a far data dall'1.1.1970 al 3.12.2017, tra cui pacificamente rientrano quelli per cui è causa.
Il secondo motivo di gravame riguarda, sotto plurimi profili, i crediti derivanti dai due conti correnti.
In primo luogo, con il motivo in esame si lamenta la nullità, sotto il profilo formale, del contratto di conto corrente n. 1293581 e del conto corrente di appoggio n. 1294600 c.d. transato pos.
Segnatamente, con la citazione spiccata nel primo grado di giudizio gli appellanti avevano articolato il seguente motivo di opposizione: “si eccepisce la nullità del contratto di conto corrente n.1293581 del
18/12/08 e del contratto di conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418; 1325 e 1346 c.c. sicché non sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale oggi , in ogni Controparte_8 Controparte_12
singola pagina, né tantomeno la sottoscrizione apposta in calce all'ultima pagina da detta opponente costituisce valida sottoscrizione di contratto, non essendo comunque apposta la sottoscrizione per accettazione in calce alla prima pagina, ove sono determinate le condizioni contrattuali relative al tasso d'interesse debitore;
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alle commissioni”.
A fronte di ciò il primo giudice riteneva che: “La deduzione è infondata in quanto non è contestato che le pagine non sottoscritte facciano parte dei medesimi documenti contrattuali e la conclusione del contratto non richiede la sottoscrizione in ogni pagina del documento contrattuale, essendo invece sufficiente all'espressione del consenso la sottoscrizione in calce all'ultima pagina”.
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti, senza muovere critica alcuna alla sopra riportata motivazione, insistono nel sostenere che i contratti in questione sarebbero nulli “in quanto non vi è alcuna sottoscrizione apposta in relazione alle condizioni di contratto”.
Si tratta, in difetto di critica alle fondate ragioni per cui il primo giudice ha ritenuto incontestato che tutte le pagine dei contratti prodotti dalla banca appartenessero effettivamente ad essi e per cui nessuna norma o convenzione richiede la sottoscrizione di tutte le pagine, inclusa quella contenente le condizioni economiche, di un motivo di gravame che si appalesa inammissibile, sì come inammissibile, perché nuova, si appalesa la censura avente ad oggetto la nullità dei contratti per difetto di prova della consegna della copia alla correntista, non risultando ad avviso degli appellanti sufficiente la sola sottoscrizione del testo negoziale in cui si dia atto della consegna bensì risultando addirittura necessaria una seconda apposita, espressa sottoscrizione, e ciò fermo restando che, decisivamente, secondo la giurisprudenza della S.C.: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste
pagina 10 di 18 esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”
(così Cass., sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230).
Nell'ambito del secondo motivo di gravame vengono sollevate ulteriori critiche alla sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto insussistente, sulla base degli esiti della CTU disposta ed eseguita, la dedotta usurarietà degli interessi praticati sui due conti correnti per cui è causa.
Segnatamente gli appellanti sostengono che: “Sul conto corrente n.1293581 del 18/12/08 D all'esame delle rilevazioni trimestrali Banca d'Italia in atti, per i trimestri luglio-settembre 2009 e ottobre- dicembre 2009, con riferimento alle aperture in conto corrente oltre € 5.000,00 il tasso soglia è pari, rispettivamente, al 12,480% e al 12,765%, mentre in seno al contratto di conto corrente in oggetto il tasso d'interesse debitore è pari al 12,3641% cui va aggiunta una c.m.s. pari a 0,50%, pertanto complessivamente pari al 12,8641%”.
Orbene, anche tralasciando di considerare che il tasso debitore inizialmente pattuito deve ovviamente essere confrontato con quello soglia rilevato allo stesso momento della conclusione del contratto, e non già in epoca successiva (dovendo in questo caso, come fatto dal CTU, procedersi alla comparazione del tasso effettivamente praticato in corso di rapporto con quello soglia coevamente mutato, apparendo necessario, anche a tal proposito, rilevare la erroneità dell'assunto degli appellanti per cui non sussisterebbe prova in atti dell'applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito, quando invece l'esatto opposto si ricava dalla lettura della CTU), la semplice lettura delle condizioni economiche del contratto di conto corrente in questione consente di constatare che il tasso debitore pattuito in contratto a fronte dell'apertura di credito concessa fino all'ammontare di € 50.000,00, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, non sia affatto pari al 12,3641%, bensì è fissato nel 6.4808%, mentre la c.m.s. non sia affatto fissata nello 0,500% bensì nello 0,125%, e che il tasso debitore dello 12,3641% e la c.m.s. dello 0,500 % siano stabiliti per il caso di scoperto di conto o di extrafido, di talché il motivo di gravame si appalesa del tutto infondato.
Analogamente infondato si appalesa l'identico motivo di gravame avente ad oggetto i tassi praticati sull'altro conto corrente, in relazione al quale gli appellanti hanno dedotto che: “Sul conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011 dall'esame delle rilevazioni trimestrali Banca d'Italia in atti, per il trimestre aprile-giugno 2011, con riferimento agli anticipi alle imprese oltre la somma di €
5.000,00, il tasso soglia è pari al 9,195%, mentre con riferimento al trimestre luglio-settembre 2011 detto tasso soglia è pari all'11,9250%; per il trimestre ottobre-dicembre 2011 il tasso soglia è pari al
pagina 11 di 18 12,0500% e per il trimestre gennaio-marzo 2012 il tasso soglia è pari al 12,2375%, mentre in seno al contratto in oggetto il tasso d'interesse debitore è pari al 12,2779% cui va aggiunta una commissione- corrispettivo per disponibilità di fido accordato pari a 0,2500%”.
Sul punto, ancora una volta va evidenziato come il motivo di gravame muova da dati del tutto erronei, se è vero che il tasso soglia previsto per le aperture di credito oltre € 5.000,00 (dalla quale era assistita, fino all'importo di € 50.000,00, anche questo conto corrente) per il trimestre aprile – giugno 2011 (in cui ricade l'epoca di conclusione del contratto), non è affatto pari al 9,195%, bensì è pari al 15,3625 %, assolutamente impossibile da superare anche tenendo conto della commissione per la disponibilità di fido dell'1% annuo, a fronte di un interesse debitore pattuito in contratto nella misura del 12,2779% (e fermo restando che analoghe considerazioni valgono con riferimento alle successive rilevazioni dei tassi usurari in relazione ai quali il CTU ha diligentemente valutato, escludendolo sempre, l'eventuale superamento da parte degli interessi tempo per tempo praticati in corso di rapporto).
Ne consegue che anche per questa parte il motivo di gravame si appalesa del tutto infondato.
Sempre nel solco dei motivi di gravame fondati su dati documentalmente sbagliati si pone l'ulteriore motivo con cui gli appellanti si sono doluti della mancata declaratoria della violazione del divieto di anatocismo sui conti correnti, anche per il periodo anteriore all'1.1.2014, perché la sentenza impugnata sarebbe “errata laddove è costante orientamento della Suprema Corte quello secondo il quale “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 10/02/2022
n.4321)”.
Sul punto è sufficiente esaminare i contratti versati in atti per rendersi conto di come gli stessi rechino separata indicazione dell'interesse debitore ed il diverso, maggiore, valore del tasso rapportato su base annua (ad es. nel contratto di conto corrente 1293581, il tasso debitore è pari al 6,3290 %, mentre il tasso debitore rapportato su base annua è indicato nel 6,4808 %), con conseguente infondatezza, in fatto, del motivo di ricorso.
Ultimo profilo del motivo di appello in esame riguarda la commissione di massimo scoperto, prevista nel contratto di conto corrente n. 1293581, di cui era stata eccepita in primo grado la nullità per difetto pagina 12 di 18 di causa.
Sul punto il Tribunale, dopo ampia dissertazione teorica sulla commissione di massimo scoperto corredata da richiami della giurisprudenza di legittimità, osservava che:
“- con il contratto del 18/12/2008 è stata prevista (con indicazione della relativa percentuale) una commissione di massimo scoperto, calcolata sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre (come si evince dalla lettura dei suddetti contratti);
- si tratta, dunque, di una CMS in senso stretto, in quanto rilevata e percepita trimestralmente, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo;
- la commissione di massimo scoperto prevista nel caso di specie è dotata di un autonomo fondamento causale (riconosciuto dalla giurisprudenza citata), in quanto volta a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo o, comunque, il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento;
- sono state puntualmente indicate nel contratto le modalità di calcolo, dovendo la commissione di massimo scoperto calcolarsi sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre, il che risulta legittimo, sulla base della giurisprudenza citata, che ha riconosciuto il fondamento causale di una siffatta commissione.
Peraltro, la CTU conclude rilevando che la percentuale di commissione di massimo scoperto pattuita entro fido pari a 0,125% non ha superato la “CMS SOGLIA” del periodo esaminato che risulta essere pari a 1,050% (cfr. pag. 62 CTU)”.
A fronte di ciò, alle pp 17 e 18 della citazione in appello, dopo avere riportato alcune massime gli appellanti si sono limitati ad affermare che: “Nel caso in specie dall'esame dei documenti in atti
(contratti ed ee/cc) è possibile evincere soltanto la percentuale e non la corretta modalità di applicazione, né sotto tale profilo la relazione di CTU in atti esplica la superiore circostanza”, mentre invece il primo giudice, dopo avere evidenziato quali fossero le caratteristiche della clausola contrattuale in esame (senza che sul punto sia stata avanzata smentita da parte degli appellanti) e quale causa la sostenga, sulla base della eseguita CTU, ha anche ritenuto che la stessa sia stata correttamente applicata dalla banca.
Ne consegue che anche sotto il profilo in esame il motivo di appello si presenta infondato.
Il terzo motivo di gravame si articola sotto plurimi profili ed attiene al credito rinveniente dai contratti di mutuo azionati dalla banca appellata.
pagina 13 di 18 Sotto un primo profilo gli appellanti hanno insistito nel sostenere la nullità del contratto di finanziamento del 21.2.2021, trattandosi di mutuo solutorio in cui non vi sarebbe stata la traditio della somma mutuata al mutuatario.
Si tratta di una questione su cui si è pronunciata la S.C., escludendone la fondatezza, chiarendo che:
“Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datiorei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (così Cass., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2779 e, con riferimento alla distinta, ma connessa, questione della sussistenza della validità di detto mutuo come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. v., da ultimo, Cass., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841).
Aggiungevano gli appellanti che, “quanto alla nullità delle clausole che disciplinano il tasso
d'interesse debitore dei summenzionati contratti di mutuo, è provato che in entrambi non è mai stato correttamente applicato detto tasso in quanto le rimesse confluivano nel conto corrente di corrispondenza n.1293581 del 18/12/08 in assenza, peraltro, della prova da parte opposta di avere depurato il saldo del conto corrente summenzionato dalle rimesse relative ai mutui succitati, così come non vi è alcuna prova che abbia adeguato il tasso d'interesse debitore di cui ai summenzionati contratti ai limiti di cui alla L. n.108/1996”.
Si tratta di una parte del motivo di gravame non comprensibile atteso che, ipotizzando che gli appellanti abbiano voluto fare riferimento alla circostanza secondo cui il pagamento delle rate dei mutui era effettuato tramite addebito periodico sul conto corrente, non sussiste relazione tra tale modo di pagamento e la corretta determinazione del tasso debitore dei contratti di mutuo, fermo restando che non è parimenti dato capire perché si dovrebbe depurare il saldo del conto dall'addebito delle rate dei mutui, in mancanza di prova delle dedotte nullità.
Sotto ulteriore profilo con il motivo di appello in esame gli appellanti si dolevano della mancata pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alla dedotta nullità del tasso debitore fissato con riferimento all'EURIBOR, esaminata dal primo giudice solo rispetto alla parimenti dedotta, sua indeterminatezza, mentre invece era stata anche invocata la nullità perché trattavasi di tasso oggetto di manipolazione dal parte delle banche chiamate a concorrere alla sua fissazione, sì come accertato dalla pagina 14 di 18 Commissione UE con decisione del 4.12.2013.
Ritiene la Corte che anche sotto questo profilo l'appello sia infondato atteso che l'accertamento della manipolazione del tasso Euribor da parte di ., , e Parte_6 Parte_7 Controparte_13
RO AN of SC plc, operato con decisione della Commissione UE in data 4.12.2013 nel procedimento C(2013)8512, riguarda il periodo di tempo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio
2008, mentre tutti i contratti di mutuo per cui è causa (ma in realtà anche quelli di conto corrente in relazione ai quali l'eccezione non è stata sollevata), sono successivi (18.12.2008 e 21.2.2012).
Ne consegue che l'appello, con riferimento al profilo in esame, è infondato.
Infine, sempre con riferimento ai mutui, gli appellanti hanno insistito nel sostenere che attraverso il metodo di ammortamento alla francese, previsto per entrambi i mutui, si sarebbe realizzata violazione del divieto di anatocismo.
Fermo restando che sotto il profilo in esame il motivo di appello sarebbe inammissibile in quanto non si cura di contestare le ragioni per cui il primo giudice ha escluso che l'ammortamento alla francese determini fenomeni anatocistici, ritiene comunque la Corte di evidenziare che anche in proposito si è espressa la S.C. confermando l'avviso espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata (v. in proposito
Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382, secondo cui: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza
pagina 15 di 18 delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”)
Con ulteriore motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che difettasse il loro interesse alla declaratoria della nullità parziale delle clausole della fideiussione ripetitive di quelle contenute ai numeri 2, 6 ed 8 dello schema Abi giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 /2005 per le ragioni specificamente spiegate in sentenza (“Nella specie, l'eventuale dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni per conformità allo schema ABI è irrilevante, e pertanto gli opponenti non hanno interesse ad eccepirla, in quanto essi non hanno formulato nel primo atto difensivo la domanda di liberazione per decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., oggetto di eccezione in senso stretto.
Alla medesima conclusione si giunge anche per le altre clausole contrarie alla normativa antitrust, ossia la cd. “clausola di reviviscenza” (art. 2) e la cd. “clausola di sopravvivenza” (art. 8) dato che dagli atti di causa non emerge che le contestazioni formulate dagli opponenti attengano al contenuto specifico delle predette clausole, per cui anche in tal caso l'eventuale dichiarazione di nullità parziale
è irrilevante”; v. p. 24 della sentenza appellata).
A fronte di detta, compiuta motivazione, gli appellanti articolavano motivo di censura volto ad ottenere comunque la declaratoria di nullità parziale, senza minimamente spiegare perché, contrariamente all'assunto del primo giudice, avessero interesse alla detta pronuncia, e limitandosi a citare una massima della S.C. (Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 26242), secondo cui il giudice a cui sia stato chiesto di dichiarare la nullità dell'intero contratto, deve d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, dichiararne quella parziale, che nulla ha a che fare con la ragione per cui il Tribunale ha ritenuto di non dovere esaminare la questione della nullità, nemmeno parziale, delle clausole.
Analogamente nessun profilo di censura, bensì la sola ripetizione del motivo di opposizione articolato in primo grado, è dato ravvisare nella lamentata mancanza di informazioni sul rapporto garantito, con conseguente inammissibilità, anche a tal proposito, dell'appello.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per avere la stessa rigettato la domanda di garanzia da loro spiegata nei confronti di . CP_6
Sul punto il primo giudice aveva preliminarmente escluso che dagli atti risultasse che la chiamata in causa avesse prestato garanzia in favore della debitrice principale per le obbligazioni assunte nei confronti della banca.
pagina 16 di 18 Nel merito aveva poi escluso che la garanzia potesse comunque operare in difetto di previa escussione nei confronti del debitore principale.
Con il motivo di appello in esame gli appellanti hanno sostenuto che l'intervenuto fallimento del debitore principale conclamerebbe la fondatezza della chiamata in garanzia (si legge a p. 28 dell'atto di appello, in ciò esaurendosi l'esposizione del motivo in esame, che: “Quanto alla chiamata di terzo in garanzia, la stessa appare fondata laddove la debitrice principale è stata dichiarata fallita, pertanto proprio in applicazione della convenzione appare corretta la domanda di manleva, contrariamente a quanto statuito sul punto dal Giudice di Primo Grado”).
Si è costituita in giudizio per azioni la quale ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'appello.
Ritiene la Corte che, limitando in punto di fatto – pure a fronte della assoluta genericità che contraddistingue la chiamata in causa – la domanda al prestito convenzionato del 18.12.2008, atteso che non risulta in alcun modo che gli altri rapporti dedotti in causa siano assistiti da garanzia rilasciata dalla è da escludere che i fideiussori di possano essere manlevati dalla CP_6 Parte_5
predetta convenuta, atteso che la garanzia è stata da essa prestata in favore della società mutuataria e che se anche si volesse applicare il disposto dell'art. 1954 c.c., il regresso degli appellanti fideiussori sarebbe comunque condizionato al preventivo pagamento di quanto dovuto in forza della fideiussione prestata.
Ne consegue che anche sotto questo profilo l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidiate come in dispositivo, nel massimo dei parametri stabiliti per lo scaglione che viene in rilievo tenuto conto del valore della controversia superiore ad € 200.000, avuto riguardo al numero ed alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 407/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_8
avverso la sentenza del Tribunale Ragusa n. 1319/2023, pubblicata in data 14.9.2023:
[...] dichiara la contumacia di e rigetta l'appello; Controparte_7
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 21.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di e per essa della sua CP_1 mandataria rappresentata dalla procuratrice ed in € 8.000,00, oltre spese CP_2 CP_4 generali, IVA e CPA, in favore di Controparte_10
pagina 17 di 18 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 407/2024
PROMOSSA DA
C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) e Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) tutti rappresentati e difesi giusta procura Parte_4 C.F._4
in atti, dall'Avv. Corrado Micieli (C.F.: C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona della mandataria, già (c. f. CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e P-IVA , a sua volta rappresentata dalla Procuratrice (c.f. e P.IVA_2 P.IVA_3 CP_4
pagina 1 di 18 p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (c.f. P.IVA_4 C.F._6
[...]
(p.iva ), già Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_6
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Scuderi, C.F.
[...] CodiceFiscale_7
APPELLATI
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_6
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1319/2023, pubblicata in data 14.9.2023, il Tribunale di Ragusa, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e dai suoi fideiussori Parte_5 [...]
e , premesso che: Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per euro 219.253,19, oltre interessi e spese) si fonda su:
- rapporto di conto corrente ordinario n. 1293581 del 18/12/2008, intrattenuto dalla Parte_5
(già con la (cfr. all.1 al ricorso Controparte_8 Controparte_7
monitorio);
- rapporto di conto corrente transato POS n. 1294600 del 24/5/2011 intrattenuto dalla Parte_5
(già con la (cfr. all.4 al ricorso
[...] Controparte_8 CP_7 Controparte_7
monitorio);
- contratto di prestito convenzionato n. 176258 del 18/12/2008 concesso alla (già Parte_5
dalla (cfr. all.7 al ricorso monitorio); Controparte_8 Controparte_7
- contratto di prestito chirografario del 21/2/2012 concesso alla (già Parte_5 [...]
dalla (cfr. all.10 al ricorso monitorio)”; CP_8 Controparte_7
pagina 2 di 18 che: “Le obbligazioni assunte dalla (già con la Parte_5 Controparte_8 [...]
sono state garantite (fino all'importo di euro 264.918,00) da Controparte_7 [...]
Par
, e (cfr. fideiussione del Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
21/2/2012, all. 13 al ricorso per decreto ingiuntivo)”; che “gli attori chiedevano:
- revocare, riformare, dichiarare nullo, o con qualunque altra formula porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto per l'effetto dichiarare la nullità dei contratti di c/c ordinario n.1293581 del
18/12/08 e del contratto di conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011 ai sensi degli artt.1418, 1325 e 1346 c.c.;
- in subordine, dichiarare la nullità delle clausole relative al contratto di c/c ordinario n.1293581 del
18/12/08 e del contratto di conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011, stante
l'illegittimità degli interessi applicati in misura usuraia o comunque superiore a quella convenzionale ovvero a quella più favorevole al correntista ex art.118 TUB;
- dichiarare altresì la nullità dei contratti di finanziamento del 18/12/08 e del 21/02/2012, entrambi collegati al summenzionato contratto di conto corrente n.1293581 del 18/12/08, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418; 1325 e 1346 c.c.;
- per violazione dell'art.1283 c.c. e per per violazione degli artt.1815 e 1284 comma 3 c.c. in ordine alla determinatezza ovvero determinabilità degli stessi, oltre che l'illegittimità di detti interessi sicché usurai ai sensi della L. n.108/1996 ovvero applicati in misura superiore a quella convenzionale o a quella più favorevole alla opponente ai sensi degli artt.117 e 118 TUB, e della capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché per non essere stata la misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dall'Istituto opposto, ed ancora alla luce della eccepita illegittimità del metodo di rimborso come disciplinato all'art.2 di detto contratto di mutuo (cd. Ammortamento alla francese) ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c., e per violazione degli artt.1283 e 1284 c.c.;
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 21/02/2012 per difetto di causa ai sensi degli artt.1418 e 1325 c.c.;
- dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso d'interesse debitore indicizzato al parametro EURIBOR e conseguentemente, dichiarare la compensazione nei confronti degli odierni opponenti della somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U. contabile;
- dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in dipendenza dei contratti di c/c ordinario n.1293581 del 18/12/08 e conto appoggio transato POS
pagina 3 di 18 n.1294600 del 24/05/2011;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di tutte le ulteriori commissioni applicate dalla Banca opposta per i rapporti succitati e, per l'effetto, compensare la somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U contabile;
- dichiarare la nullità della fideiussione del 21/02/2012 sottoscritta dagli opponenti Sigg.ri
[...]
; e ”; Pt_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
premesso che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso in favore di
[...]
e che la stessa si era costituita in giudizio a seguito dell'opposizione; Controparte_7 che – dichiaratasi cessionaria del credito – era intervenuta nel giudizio ex art. 111, comma 2, CP_1
c.p.c., senza spiegare domande autonome, tramite una sua mandataria;
riteneva che difettasse, in capo agli opponenti, l'interesse in ordine alla decisione sulla sollevata contestazione della legittimazione attiva dell'intervenuta, attesa la presenza in causa sia della cedente il credito che della cessionaria, evidenziando al contempo come dovesse ritenersi pacifica, in capo a quest'ultima, la titolarità del credito;
riteneva che la prova dei crediti azionati dalla banca emergesse, per quelli derivanti da conto corrente, dalla produzione dei relativi contratti corredati dagli estratti conto dall'apertura dei rapporti fino al passaggio a sofferenza mentre, per quelli derivanti dai mutui, dai contratti, corredati dai piani di ammortamenti e dalla prova dell'erogazione delle somme concesse in prestito, unitamente alla allegazione dell'inadempimento della mutuataria;
riteneva infondato, sulla base della eseguita CTU che la aveva esclusa sia in relazione al momento della sottoscrizione dei contratti che a seguito delle variazioni delle condizioni contrattuali introdotte in corso di rapporto, il motivo di opposizione con cui si lamentava la usurarietà dei tassi di interesse praticati sui conti correnti n. 1293581 del 18/12/2008 e n. 1294600 del 24/5/2011; riteneva fondato il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione dell'art. 118, comma 2, TUB, non sussistendo la prova che le comunicazioni delle variazioni delle condizioni contrattuali fossero state ricevute dalla correntista e, conseguentemente, faceva propri i risultati della CTU tramite cui non si era tenuto conto dell'esercizio dello jus variandi, rideterminando i saldi dei conti con l'applicazione delle condizioni originarie;
rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità dei mutui per mancanza di causa in concreto perché il netto ricavato degli stessi era stato utilizzato per ripianare passività, dovendosi escludere che le dette passività fossero solo apparenti in quanto derivate da contratti invalidi visto,
pagina 4 di 18 peraltro, che gli opponenti si erano astenuti financo dall'allegare detta eventualità; rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori contestavano, rispetto ai contratti di mutuo, che la banca avesse praticato i tassi contrattualmente stabiliti, atteso che detta evenienza era stata smentita dalla CTU eseguita;
rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori lamentavano la violazione del divieto di anatocismo perché, nei contratti di mutuo, gli interessi di mora erano stati calcolati anche sulla quota della rata riguardante gli interessi corrispettivi, in quanto ciò era espressamente consentito dall'art. 3, comma 1, delibera CICR 9/2/2000; rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, non discendendo da esso alcuna forma di capitalizzazione degli interessi vietata;
rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità, per indeterminatezza, del tasso di interesse fissato, in relazione sia al conto corrente 1293581 che ai due mutui, con riferimento all'EURIBOR; accoglieva, limitatamente al periodo successivo all'1.1.2014, giusta la novella dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 629), il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione del divieto di anatocismo sui due conti correnti per cui è causa, e conseguentemente faceva propria la rideterminazione dei saldi operata dal CTU sulla base del conforme mandato ad esso affidato;
rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori si dolevano della nullità, per difetto di causa, della clausola con cui era stata pattuita l'applicazione della commissione di massimo scoperto, evidenziando articolatamente quale fosse la giustificazione causale della stessa e sottolineando, sotto diverso profilo, che la commissione pattuita fosse ampiamente inferiore a quella “soglia” da considerare ai fini della sua usurarietà; rigettava il motivo di opposizione con cui i fideiussori si dolevano della mancanza di informazioni, da parte della banca, del diritto ad essere informati sull'andamento del rapporto intrattenuto con la società garantita, evidenziando come fosse stato contrattualmente stabilito che era onere loro richiedere le dette notizie alla banca;
dichiarava inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di opposizione con cui i fideiussori avevano chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione da loro prestata in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI e giudicato anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005 perché, richiamata la giurisprudenza della S.C. che escludeva la configurabilità della nullità
pagina 5 di 18 dell'intero contratto potendosi soltanto ravvisare, piuttosto, la nullità parziale delle singole clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI ai nn. 2, 6 ed 8, nel caso a mani non avendo gli opponenti sollevato tempestivamente eccezione di liberazione ex art. 1957 c.c. l'eventuale nullità della clausola derogatoria della disciplina codicistica sarebbe stata irrilevante perché di essa i fideiussori non potevano più giovarsi, essendo decaduti dalla facoltà di opporla con la relativa eccezione, aggiungeva che: “Alla medesima conclusione si giunge anche per le altre clausole contrarie alla normativa antitrust, ossia la cd. “clausola di reviviscenza” (art. 2) e la cd. “clausola di sopravvivenza” (art. 8) dato che dagli atti di causa non emerge che le contestazioni formulate dagli opponenti attengano al contenuto specifico delle predette clausole, per cui anche in tal caso l'eventuale dichiarazione di nullità parziale è irrilevante”; rigettava infine la domanda di manleva proposta nei confronti di chiamata in Controparte_6 causa dai fideiussori, innanzitutto perché “dagli atti di causa non risulta che la Controparte_6
abbia rilasciato alcuna garanzia in favore della debitrice principale per le obbligazioni assunte
[...]
con la , e poi perché in ogni caso non sussistevano i presupposti della invocata garanzia. CP_9
Alla luce delle ragioni sopra esposte il Tribunale quindi, in parziale accoglimento dell'opposizione, statuiva come appresso trascritto:
“1) dichiara l'opposizione proposta da estinta e quindi definitivamente esecutivo nei Parte_5
suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 2095/2015 di questo Tribunale;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2095/2015, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/12/2015 nei confronti di , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
3) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento in favore della dei seguenti importi: Controparte_7
- euro 53.648,51 quale saldo debitorio derivante dal conto corrente ordinario n. 1293581 del
18/12/2009;
- euro 58.612,61 quale saldo debitorio derivante dal conto corrente ordinario n. 1294600 del
24/5/2011;
- euro 65.048,37 quale il saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento del 18/12/2008;
- euro 28.967,55 quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento del 21/2/2012;
Ciascun importo oltre interessi al saggio convenzionale;
4) condanna gli opponenti al pagamento in favore della delle Controparte_7 spese processuali, che liquida già in questa misura in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso
pagina 6 di 18 forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna gli opponenti al pagamento in favore della delle spese processuali, che liquida CP_1 già in questa misura in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) condanna gli opponenti al pagamento in favore della delle spese Controparte_6 processuali, che liquida già in questa misura in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge”.
Avverso la detta sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano appello. Parte_4
Si costituivano in giudizio tramite la mandataria rappresentata dalla CP_1 CP_2 procuratrice e chiedendone il rigetto, CP_4 Controparte_10
mentre sebbene ritualmente citata, restava Controparte_7
contumace.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza dell'11.9.2014, all'udienza del 14.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che mancasse l'interesse di essi opponenti alla delibazione della loro eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta in giudizio.
In particolare, gli appellanti hanno sostenuto che secondo la giurisprudenza della S.C., a fronte della sollevata eccezione, sarebbe stato onere della cessionaria fornire la prova della cessione del credito azionato a nulla valendo la circostanza, tenuta in considerazione dal Tribunale al fine di ritenere comunque accertata la titolarità del credito in capo ad essa, secondo cui successivamente all'intervento in giudizio di per azioni si era astenuta dal CP_1 Controparte_7
prendere parte al suo successivo svolgimento.
Piuttosto gli appellanti, a detto ultimo proposito, sostenevano che: “Quanto all'atteggiamento passivo della l'unico elemento che da esso può desumersi Controparte_11
è la carenza di interesse ad agire stante la mancata partecipazione al giudizio. Ma tale condotta non
pagina 7 di 18 può ascriversi ad una presunta prova della cessione, la quale va fornita diversamente come sopra esposto, e se la Banca originariamente opposta ha deciso di non proseguire nel giudizio è circostanza che non può in alcun modo produrre effetto nei confronti degli odierni deducenti se non quello di rinunciare tacitamente al giudizio.
Pertanto, in accoglimento del presente motivo d'appello ed in riforma della sentenza oggi appellata, si chiede sin d'ora, all'Ill.ma Corte adita, in applicazione dei principi di diritto sopra citati, emettersi pronuncia con la quale dichiari la carenza di legittimazione attiva della società e, per essa, CP_1
della mandataria e della di lei procuratrice ai sensi degli artt.100 c.p.c. e 58 CP_2 CP_4
T.U.B. e, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società cedente, venendo meno, in tal modo, un presupposto essenziale di procedibilità dell'azione, l'avvenuta cessazione della materia del contendere e la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto in Primo Grado con dichiarazione che nulla, ad alcun titolo, è dovuto dagli appellanti alla Controparte_11
originaria opposta e presunta cedente, ed alla e, per essa, della
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mandataria e della di lei procuratrice presunta cessionaria, ovvero, in CP_2 CP_4
subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto in Primo Grado con dichiarazione, in entrambi i casi, che nulla, ad alcun titolo, è dovuto dagli odierni esponenti all'originaria opposta ed alla intervenuta” (v. p. 12 della citazione in appello).
Ritiene la Corte che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nei termini appresso specificati, il motivo sia infondato.
Va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, facendo propri gli esiti della rideterminazione dei saldi dei conti correnti operata dal CTU, ha condannato gli appellanti al pagamento delle somme sopra specificate sempre in favore di Controparte_7
e ciò ha fatto correttamente, visto che l'interveniente non aveva spiegato
[...] CP_1
domande nei confronti degli opponenti, sebbene abbia in parte motiva da un canto affermato che difetterebbe in capo ai predetti l'interesse alla delibazione della eccepita carenza di legittimazione sostanziale dell'interveniente, salvo comunque ritenere l'eccezione infondata sulla base del comportamento processuale della cedente e della cessionaria.
Orbene, premesso che anche con la comparsa di costituzione e risposta in appello ha omesso CP_1
di chiedere che la statuizione di condanna degli appellanti sia resa direttamente in suo favore, limitandosi ad invocare il rigetto dell'appello, e ricordato che secondo l'art. 111, comma 3, c.p.c. e l'art. 2909 c.c., comunque la sentenza resa nei confronti del cedente giova al cessionario, ritiene la pagina 8 di 18 Corte che nessuna delle ragioni sottese al motivo di appello in esame possa determinare la riforma della sentenza impugnata in punto di riconoscimento dei crediti azionati da
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e di condanna al pagamento del dovuto, resa in suo favore e contro gli Controparte_7
appellanti.
Come detto, infatti, a prescindere dalla legittimazione sostanziale della cessionaria la CP_1 condanna è stata resa non in favore di quest'ultima, bensì della cedente, di talché sul punto la questione sollevata in appello si appalesa del tutto irrilevante e mai potrebbe condurre al rigetto della domanda attorea, non essendo concepibile, specie a fronte della regola sancita dall'art. 111, comma 1, c.p.c., che la mera mancata partecipazione dell'attrice costituita alle fasi finali della controversia possa essere intesa quale manifestazione di disinteresse o addirittura quale rinuncia al diritto azionato.
Se poi si voglia comunque esaminare la questione sotto il mero profilo della sussistenza, in capo a
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di un titolo per intervenire in questo processo, si tratterebbe di una questione comunque infondata atteso che, in primo luogo, dopo l'intervento in giudizio avvenuto con comparsa di costituzione depositata in data 25.1.2019, mai nelle tre udienze successive, oltre che durante tutto lo svolgimento della CTU (in cui l'intervenuta ha anche nominato suo CTP), è stata sollevata l'eccezione in questione avendo piuttosto inteso gli appellanti replicare nel merito alle posizioni espresse dalla predetta, per proporla soltanto con le note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e poi in comparsa conclusionale, ravvisandosi nella detta condotta processuale degli appellanti il riconoscimento implicito della legittimazione ad intervenire in capo a (sul punto v., tra le CP_1
molte, Cass, sez. VI, 28 giugno 2022, n.20739, secondo cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” e v. anche Cass., sez. VI, 15 giugno 2020, n. 8975), fermo restando che, nel merito, dall'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato sulla G.U. del
16.8.2018 e versato in atti da risulta che quelli azionati rientrano nell'anzidetta operazione di CP_1
cartolarizzazione riguardante tutti i crediti derivanti da finanziamenti, incluse espressamente le aperture pagina 9 di 18 di credito, erogati a far data dall'1.1.1970 al 3.12.2017, tra cui pacificamente rientrano quelli per cui è causa.
Il secondo motivo di gravame riguarda, sotto plurimi profili, i crediti derivanti dai due conti correnti.
In primo luogo, con il motivo in esame si lamenta la nullità, sotto il profilo formale, del contratto di conto corrente n. 1293581 e del conto corrente di appoggio n. 1294600 c.d. transato pos.
Segnatamente, con la citazione spiccata nel primo grado di giudizio gli appellanti avevano articolato il seguente motivo di opposizione: “si eccepisce la nullità del contratto di conto corrente n.1293581 del
18/12/08 e del contratto di conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418; 1325 e 1346 c.c. sicché non sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale oggi , in ogni Controparte_8 Controparte_12
singola pagina, né tantomeno la sottoscrizione apposta in calce all'ultima pagina da detta opponente costituisce valida sottoscrizione di contratto, non essendo comunque apposta la sottoscrizione per accettazione in calce alla prima pagina, ove sono determinate le condizioni contrattuali relative al tasso d'interesse debitore;
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alle commissioni”.
A fronte di ciò il primo giudice riteneva che: “La deduzione è infondata in quanto non è contestato che le pagine non sottoscritte facciano parte dei medesimi documenti contrattuali e la conclusione del contratto non richiede la sottoscrizione in ogni pagina del documento contrattuale, essendo invece sufficiente all'espressione del consenso la sottoscrizione in calce all'ultima pagina”.
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti, senza muovere critica alcuna alla sopra riportata motivazione, insistono nel sostenere che i contratti in questione sarebbero nulli “in quanto non vi è alcuna sottoscrizione apposta in relazione alle condizioni di contratto”.
Si tratta, in difetto di critica alle fondate ragioni per cui il primo giudice ha ritenuto incontestato che tutte le pagine dei contratti prodotti dalla banca appartenessero effettivamente ad essi e per cui nessuna norma o convenzione richiede la sottoscrizione di tutte le pagine, inclusa quella contenente le condizioni economiche, di un motivo di gravame che si appalesa inammissibile, sì come inammissibile, perché nuova, si appalesa la censura avente ad oggetto la nullità dei contratti per difetto di prova della consegna della copia alla correntista, non risultando ad avviso degli appellanti sufficiente la sola sottoscrizione del testo negoziale in cui si dia atto della consegna bensì risultando addirittura necessaria una seconda apposita, espressa sottoscrizione, e ciò fermo restando che, decisivamente, secondo la giurisprudenza della S.C.: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste
pagina 10 di 18 esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”
(così Cass., sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230).
Nell'ambito del secondo motivo di gravame vengono sollevate ulteriori critiche alla sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto insussistente, sulla base degli esiti della CTU disposta ed eseguita, la dedotta usurarietà degli interessi praticati sui due conti correnti per cui è causa.
Segnatamente gli appellanti sostengono che: “Sul conto corrente n.1293581 del 18/12/08 D all'esame delle rilevazioni trimestrali Banca d'Italia in atti, per i trimestri luglio-settembre 2009 e ottobre- dicembre 2009, con riferimento alle aperture in conto corrente oltre € 5.000,00 il tasso soglia è pari, rispettivamente, al 12,480% e al 12,765%, mentre in seno al contratto di conto corrente in oggetto il tasso d'interesse debitore è pari al 12,3641% cui va aggiunta una c.m.s. pari a 0,50%, pertanto complessivamente pari al 12,8641%”.
Orbene, anche tralasciando di considerare che il tasso debitore inizialmente pattuito deve ovviamente essere confrontato con quello soglia rilevato allo stesso momento della conclusione del contratto, e non già in epoca successiva (dovendo in questo caso, come fatto dal CTU, procedersi alla comparazione del tasso effettivamente praticato in corso di rapporto con quello soglia coevamente mutato, apparendo necessario, anche a tal proposito, rilevare la erroneità dell'assunto degli appellanti per cui non sussisterebbe prova in atti dell'applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito, quando invece l'esatto opposto si ricava dalla lettura della CTU), la semplice lettura delle condizioni economiche del contratto di conto corrente in questione consente di constatare che il tasso debitore pattuito in contratto a fronte dell'apertura di credito concessa fino all'ammontare di € 50.000,00, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, non sia affatto pari al 12,3641%, bensì è fissato nel 6.4808%, mentre la c.m.s. non sia affatto fissata nello 0,500% bensì nello 0,125%, e che il tasso debitore dello 12,3641% e la c.m.s. dello 0,500 % siano stabiliti per il caso di scoperto di conto o di extrafido, di talché il motivo di gravame si appalesa del tutto infondato.
Analogamente infondato si appalesa l'identico motivo di gravame avente ad oggetto i tassi praticati sull'altro conto corrente, in relazione al quale gli appellanti hanno dedotto che: “Sul conto appoggio transato POS n.1294600 del 24/05/2011 dall'esame delle rilevazioni trimestrali Banca d'Italia in atti, per il trimestre aprile-giugno 2011, con riferimento agli anticipi alle imprese oltre la somma di €
5.000,00, il tasso soglia è pari al 9,195%, mentre con riferimento al trimestre luglio-settembre 2011 detto tasso soglia è pari all'11,9250%; per il trimestre ottobre-dicembre 2011 il tasso soglia è pari al
pagina 11 di 18 12,0500% e per il trimestre gennaio-marzo 2012 il tasso soglia è pari al 12,2375%, mentre in seno al contratto in oggetto il tasso d'interesse debitore è pari al 12,2779% cui va aggiunta una commissione- corrispettivo per disponibilità di fido accordato pari a 0,2500%”.
Sul punto, ancora una volta va evidenziato come il motivo di gravame muova da dati del tutto erronei, se è vero che il tasso soglia previsto per le aperture di credito oltre € 5.000,00 (dalla quale era assistita, fino all'importo di € 50.000,00, anche questo conto corrente) per il trimestre aprile – giugno 2011 (in cui ricade l'epoca di conclusione del contratto), non è affatto pari al 9,195%, bensì è pari al 15,3625 %, assolutamente impossibile da superare anche tenendo conto della commissione per la disponibilità di fido dell'1% annuo, a fronte di un interesse debitore pattuito in contratto nella misura del 12,2779% (e fermo restando che analoghe considerazioni valgono con riferimento alle successive rilevazioni dei tassi usurari in relazione ai quali il CTU ha diligentemente valutato, escludendolo sempre, l'eventuale superamento da parte degli interessi tempo per tempo praticati in corso di rapporto).
Ne consegue che anche per questa parte il motivo di gravame si appalesa del tutto infondato.
Sempre nel solco dei motivi di gravame fondati su dati documentalmente sbagliati si pone l'ulteriore motivo con cui gli appellanti si sono doluti della mancata declaratoria della violazione del divieto di anatocismo sui conti correnti, anche per il periodo anteriore all'1.1.2014, perché la sentenza impugnata sarebbe “errata laddove è costante orientamento della Suprema Corte quello secondo il quale “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 10/02/2022
n.4321)”.
Sul punto è sufficiente esaminare i contratti versati in atti per rendersi conto di come gli stessi rechino separata indicazione dell'interesse debitore ed il diverso, maggiore, valore del tasso rapportato su base annua (ad es. nel contratto di conto corrente 1293581, il tasso debitore è pari al 6,3290 %, mentre il tasso debitore rapportato su base annua è indicato nel 6,4808 %), con conseguente infondatezza, in fatto, del motivo di ricorso.
Ultimo profilo del motivo di appello in esame riguarda la commissione di massimo scoperto, prevista nel contratto di conto corrente n. 1293581, di cui era stata eccepita in primo grado la nullità per difetto pagina 12 di 18 di causa.
Sul punto il Tribunale, dopo ampia dissertazione teorica sulla commissione di massimo scoperto corredata da richiami della giurisprudenza di legittimità, osservava che:
“- con il contratto del 18/12/2008 è stata prevista (con indicazione della relativa percentuale) una commissione di massimo scoperto, calcolata sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre (come si evince dalla lettura dei suddetti contratti);
- si tratta, dunque, di una CMS in senso stretto, in quanto rilevata e percepita trimestralmente, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo;
- la commissione di massimo scoperto prevista nel caso di specie è dotata di un autonomo fondamento causale (riconosciuto dalla giurisprudenza citata), in quanto volta a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo o, comunque, il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento;
- sono state puntualmente indicate nel contratto le modalità di calcolo, dovendo la commissione di massimo scoperto calcolarsi sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre, il che risulta legittimo, sulla base della giurisprudenza citata, che ha riconosciuto il fondamento causale di una siffatta commissione.
Peraltro, la CTU conclude rilevando che la percentuale di commissione di massimo scoperto pattuita entro fido pari a 0,125% non ha superato la “CMS SOGLIA” del periodo esaminato che risulta essere pari a 1,050% (cfr. pag. 62 CTU)”.
A fronte di ciò, alle pp 17 e 18 della citazione in appello, dopo avere riportato alcune massime gli appellanti si sono limitati ad affermare che: “Nel caso in specie dall'esame dei documenti in atti
(contratti ed ee/cc) è possibile evincere soltanto la percentuale e non la corretta modalità di applicazione, né sotto tale profilo la relazione di CTU in atti esplica la superiore circostanza”, mentre invece il primo giudice, dopo avere evidenziato quali fossero le caratteristiche della clausola contrattuale in esame (senza che sul punto sia stata avanzata smentita da parte degli appellanti) e quale causa la sostenga, sulla base della eseguita CTU, ha anche ritenuto che la stessa sia stata correttamente applicata dalla banca.
Ne consegue che anche sotto il profilo in esame il motivo di appello si presenta infondato.
Il terzo motivo di gravame si articola sotto plurimi profili ed attiene al credito rinveniente dai contratti di mutuo azionati dalla banca appellata.
pagina 13 di 18 Sotto un primo profilo gli appellanti hanno insistito nel sostenere la nullità del contratto di finanziamento del 21.2.2021, trattandosi di mutuo solutorio in cui non vi sarebbe stata la traditio della somma mutuata al mutuatario.
Si tratta di una questione su cui si è pronunciata la S.C., escludendone la fondatezza, chiarendo che:
“Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datiorei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (così Cass., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2779 e, con riferimento alla distinta, ma connessa, questione della sussistenza della validità di detto mutuo come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. v., da ultimo, Cass., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841).
Aggiungevano gli appellanti che, “quanto alla nullità delle clausole che disciplinano il tasso
d'interesse debitore dei summenzionati contratti di mutuo, è provato che in entrambi non è mai stato correttamente applicato detto tasso in quanto le rimesse confluivano nel conto corrente di corrispondenza n.1293581 del 18/12/08 in assenza, peraltro, della prova da parte opposta di avere depurato il saldo del conto corrente summenzionato dalle rimesse relative ai mutui succitati, così come non vi è alcuna prova che abbia adeguato il tasso d'interesse debitore di cui ai summenzionati contratti ai limiti di cui alla L. n.108/1996”.
Si tratta di una parte del motivo di gravame non comprensibile atteso che, ipotizzando che gli appellanti abbiano voluto fare riferimento alla circostanza secondo cui il pagamento delle rate dei mutui era effettuato tramite addebito periodico sul conto corrente, non sussiste relazione tra tale modo di pagamento e la corretta determinazione del tasso debitore dei contratti di mutuo, fermo restando che non è parimenti dato capire perché si dovrebbe depurare il saldo del conto dall'addebito delle rate dei mutui, in mancanza di prova delle dedotte nullità.
Sotto ulteriore profilo con il motivo di appello in esame gli appellanti si dolevano della mancata pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alla dedotta nullità del tasso debitore fissato con riferimento all'EURIBOR, esaminata dal primo giudice solo rispetto alla parimenti dedotta, sua indeterminatezza, mentre invece era stata anche invocata la nullità perché trattavasi di tasso oggetto di manipolazione dal parte delle banche chiamate a concorrere alla sua fissazione, sì come accertato dalla pagina 14 di 18 Commissione UE con decisione del 4.12.2013.
Ritiene la Corte che anche sotto questo profilo l'appello sia infondato atteso che l'accertamento della manipolazione del tasso Euribor da parte di ., , e Parte_6 Parte_7 Controparte_13
RO AN of SC plc, operato con decisione della Commissione UE in data 4.12.2013 nel procedimento C(2013)8512, riguarda il periodo di tempo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio
2008, mentre tutti i contratti di mutuo per cui è causa (ma in realtà anche quelli di conto corrente in relazione ai quali l'eccezione non è stata sollevata), sono successivi (18.12.2008 e 21.2.2012).
Ne consegue che l'appello, con riferimento al profilo in esame, è infondato.
Infine, sempre con riferimento ai mutui, gli appellanti hanno insistito nel sostenere che attraverso il metodo di ammortamento alla francese, previsto per entrambi i mutui, si sarebbe realizzata violazione del divieto di anatocismo.
Fermo restando che sotto il profilo in esame il motivo di appello sarebbe inammissibile in quanto non si cura di contestare le ragioni per cui il primo giudice ha escluso che l'ammortamento alla francese determini fenomeni anatocistici, ritiene comunque la Corte di evidenziare che anche in proposito si è espressa la S.C. confermando l'avviso espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata (v. in proposito
Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382, secondo cui: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza
pagina 15 di 18 delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”)
Con ulteriore motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che difettasse il loro interesse alla declaratoria della nullità parziale delle clausole della fideiussione ripetitive di quelle contenute ai numeri 2, 6 ed 8 dello schema Abi giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 /2005 per le ragioni specificamente spiegate in sentenza (“Nella specie, l'eventuale dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni per conformità allo schema ABI è irrilevante, e pertanto gli opponenti non hanno interesse ad eccepirla, in quanto essi non hanno formulato nel primo atto difensivo la domanda di liberazione per decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., oggetto di eccezione in senso stretto.
Alla medesima conclusione si giunge anche per le altre clausole contrarie alla normativa antitrust, ossia la cd. “clausola di reviviscenza” (art. 2) e la cd. “clausola di sopravvivenza” (art. 8) dato che dagli atti di causa non emerge che le contestazioni formulate dagli opponenti attengano al contenuto specifico delle predette clausole, per cui anche in tal caso l'eventuale dichiarazione di nullità parziale
è irrilevante”; v. p. 24 della sentenza appellata).
A fronte di detta, compiuta motivazione, gli appellanti articolavano motivo di censura volto ad ottenere comunque la declaratoria di nullità parziale, senza minimamente spiegare perché, contrariamente all'assunto del primo giudice, avessero interesse alla detta pronuncia, e limitandosi a citare una massima della S.C. (Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 26242), secondo cui il giudice a cui sia stato chiesto di dichiarare la nullità dell'intero contratto, deve d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, dichiararne quella parziale, che nulla ha a che fare con la ragione per cui il Tribunale ha ritenuto di non dovere esaminare la questione della nullità, nemmeno parziale, delle clausole.
Analogamente nessun profilo di censura, bensì la sola ripetizione del motivo di opposizione articolato in primo grado, è dato ravvisare nella lamentata mancanza di informazioni sul rapporto garantito, con conseguente inammissibilità, anche a tal proposito, dell'appello.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per avere la stessa rigettato la domanda di garanzia da loro spiegata nei confronti di . CP_6
Sul punto il primo giudice aveva preliminarmente escluso che dagli atti risultasse che la chiamata in causa avesse prestato garanzia in favore della debitrice principale per le obbligazioni assunte nei confronti della banca.
pagina 16 di 18 Nel merito aveva poi escluso che la garanzia potesse comunque operare in difetto di previa escussione nei confronti del debitore principale.
Con il motivo di appello in esame gli appellanti hanno sostenuto che l'intervenuto fallimento del debitore principale conclamerebbe la fondatezza della chiamata in garanzia (si legge a p. 28 dell'atto di appello, in ciò esaurendosi l'esposizione del motivo in esame, che: “Quanto alla chiamata di terzo in garanzia, la stessa appare fondata laddove la debitrice principale è stata dichiarata fallita, pertanto proprio in applicazione della convenzione appare corretta la domanda di manleva, contrariamente a quanto statuito sul punto dal Giudice di Primo Grado”).
Si è costituita in giudizio per azioni la quale ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'appello.
Ritiene la Corte che, limitando in punto di fatto – pure a fronte della assoluta genericità che contraddistingue la chiamata in causa – la domanda al prestito convenzionato del 18.12.2008, atteso che non risulta in alcun modo che gli altri rapporti dedotti in causa siano assistiti da garanzia rilasciata dalla è da escludere che i fideiussori di possano essere manlevati dalla CP_6 Parte_5
predetta convenuta, atteso che la garanzia è stata da essa prestata in favore della società mutuataria e che se anche si volesse applicare il disposto dell'art. 1954 c.c., il regresso degli appellanti fideiussori sarebbe comunque condizionato al preventivo pagamento di quanto dovuto in forza della fideiussione prestata.
Ne consegue che anche sotto questo profilo l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidiate come in dispositivo, nel massimo dei parametri stabiliti per lo scaglione che viene in rilievo tenuto conto del valore della controversia superiore ad € 200.000, avuto riguardo al numero ed alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 407/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_8
avverso la sentenza del Tribunale Ragusa n. 1319/2023, pubblicata in data 14.9.2023:
[...] dichiara la contumacia di e rigetta l'appello; Controparte_7
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 21.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di e per essa della sua CP_1 mandataria rappresentata dalla procuratrice ed in € 8.000,00, oltre spese CP_2 CP_4 generali, IVA e CPA, in favore di Controparte_10
pagina 17 di 18 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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