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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 654/2025 R.G. proposto da SOCIETA’ AGRICOLA CIVITA ITTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Reggio d’Aci, dall’Avv. Andrea Bernardi e dall’Avv. Andrea Paganini
- ricorrente -
contro SWISS RE INTERNATIONAL SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Tavazzi
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3153/2024 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 21 novembre 2024 ed avverso la stessa sentenza nella parte oggetto di correzione materiale disposta con la l’ordinanza n. 216/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 30 gennaio 2025; ASSICURAZIONI Civile Sent. Sez. 3 Num. 4490 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 27/02/2026 2 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 30 settembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MICHELE DI MAURO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito gli Avv.ti ANDREA REGGIO D’ACI, ANDREA BERNARDI E ANDREA PAGANINI, per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il giorno 10 agosto 2019, nell’allevamento ittico in gabbie praticato in mare aperto nel golfo di Follonica dalla Società Agricola IT TI s.r.l. (in appresso, per brevità: IT TI) si verificò la moria di un ingentissimo quantitativo di pesci (in specie, orate). Ritenendo l’evento oggetto della copertura assicurativa garantita dalla polizza MH140414 stipulata con la Swiss RE ON SE - Rappresentanza generale per l’Italia (in appresso, per brevità: Swiss), la IT TI domandò la condanna di tale compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo contrattualmente stabilito nonché al ristoro di ulteriori danni patiti in conseguenza dell’occorso. Nell’attiva resistenza della convenuta, all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Milano condannò la Swiss al pagamento della somma di euro 785.543,41, quale indennizzo, oltre alle spese di lite. 2. Accogliendo l’appello interposto dalla compagnia, la sentenza n. 3153/2024 della Corte di appello di Milano ha riformato la decisione di prime cure e rigettato integralmente la domanda dell’originario attore. 3. Su istanza della Swiss, la medesima Autorità giudiziaria, ravvisando errore materiale nella sentenza, con ordinanza n. 216/2025, ne ha disposto la correzione mercé l’addenda dell’ordine impartito a IT TI di restituzione a Swiss delle somme medio tempore corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. 4. IT TI ha dispiegato impugnazione di legittimità (con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 e affidato a dieci motivi) avverso la sentenza d’appello nella sua originaria formulazione nonché, con 3 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI ulteriore ricorso (depositato il 18 marzo 2025 e articolato in quattro motivi), avverso la parte di sentenza oggetto di correzione. La Swiss resiste alle due impugnazioni, con distinti controricorsi. La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto dei ricorsi e le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. All’illustrazione ed alla disamina delle doglianze poste a suffragio della dispiegata impugnazione di legittimità è doveroso far precedere una breve considerazione sul contenuto della sentenza gravata. Pur con esposizione non connotata da rigorosa sequenzialità logica, la pronuncia, all’esito di un’approfondita, puntuale e specifica analisi dei singoli mezzi istruttori acquisiti, illustra il convincimento del giudice sull’impossibilità di ricostruire, in fatto, dell’andamento della vicenda, compendiato dall’affermazione per cui le prove assunte «non consentono di pervenire con certezza né all’identificazione del luogo in cui si è verificato il sinistro né alle cause dello stesso». La reiezione della domanda di indennizzo è dunque giustificata con la mancata dimostrazione - del cui onere la Corte territoriale grava la parte attrice - del verificarsi del sinistro garantito, ovvero dell’evento coperto dal rischio assicurato, delimitato dall’art. 1 del contratto intercorso tra le parti (il cui testo è integralmente trascritto a pag. 3, nota 3, della sentenza gravata), sotto il duplice profilo spaziale (ovvero del settore di ubicazione dei pesci morti) e causale (ovvero della ragione determinante la moria dei pesci stessi). In questa prospettiva è orientata l’intera trama argomentativa che sorregge la decisione: strumentali rispetto all’affermato mancato avveramento del rischio assicurato risultano, dunque, le considerazioni svolte circa il contegno tenuto dalla società assicurata nella vicenda (in specie, circa l’immediato smaltimento dei pesci morti e il trasferimento degli esemplari rimasti in vita in un diverso settore dell’allevamento 4 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI non assicurato, circostanze peraltro dedotte dalla stessa assicurata e non controverse). Nel ragionamento estrinsecato dall’impugnata sentenza, il ritardo nello sporgere denuncia sporta da parte dell’assicurata non riveste propria ed autonoma valenza, cioè a dire non viene considerato come contegno che fonda il diniego dell’indennizzo in forza di puntuali disposizioni di legge o di contratto, ma rileva in quanto «ha impedito all’assicurazione di accertare se l’evento si fosse verificato nelle vasche assicurate, in quale proporzione e per quale causa» (pag. 5, secondo capoverso): concetto reiterato in altra parte della pronuncia (pag. 6 primo capoverso), là dove si legge che «l’omessa tempestiva denuncia all’assicurazione ha gravemente compromesso la posizione dell’assicurazione ex art. 1915 cod. civ. rendendo impossibile ai periti l’accertamento dei fatti». 2. Può ora muoversi al vaglio dei motivi del ricorso del 10 gennaio 2025 proposto avverso la sentenza nella sua primigenia versione. 3. Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1122 e 345 cod. proc. civ., con riguardo al principio della corrispondenza tra chiesta e pronunciato. Ad avviso dell’impugnante, «a fronte del primo motivo di appello di Swiss, recante un chiaro riferimento all’eccezione di “scopertura assicurativa”, espressamente riferito soltanto all’oggetto della polizza e al relativo “periodo di assicurazione”», la Corte territoriale, con indebita riformulazione di ufficio del contenuto ed introduzione di un titolo (causa petendi) oggettivamente nuovo, ha accolto tale motivo «escludendo in toto l’indennizzo per un’asserita omessa o non tempestiva denuncia del sinistro ai sensi dell’art. 1915 cod. civ., che tuttavia non era stata mai contestata dall’appellante». 3.1. Il motivo è inammissibile. A tacer della dubbia osservanza del principio di autosufficienza che informa il ricorso per cassazione (attesa la frammentaria e non 5 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI adeguata riproduzione in ricorso del contenuto dell’atto di appello dispiegato dalla Swiss), è dirimente osservare come la censura non attinga criticamente la ratio decidendi della pronuncia, basata sulla mancata prova dell’accadimento di un sinistro assicurato. Soltanto per completezza argomentativa, si rileva come le difese esplicate nel merito dalla compagnia assicuratrice - più diffusamente trascritte nel controricorso dalla stessa depositato - fossero imperniate sulla estraneità dell’evento denunciato al perimetro di quelli presidiati dalla garanzia assicurativa: sicché, pur in astratta ipotesi ragionando, non sussisterebbe alcun vizio di ultra o extra petizione. 4. Il secondo motivo ravvisa violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. e dell’art.
6.1. delle condizioni di polizza nella parte in cui la Corte d’appello, «per giustificare la perdita totale dell’indennizzo a danno dell’assicurata, ha richiamato impropriamente un presunto inadempimento di questa all’obbligo di avviso ai sensi dell’art. 1915 cod. civ., senza tener conto che ciò contraddiceva la stessa cronologia oggettiva degli eventi dedotta dallo stesso giudice in sentenza e, peraltro, senza indicare e/o indagare la asserita natura dolosa (e tanto meno colposa) del presunto inadempimento, necessaria ai fini della corretta applicazione dell’art. 1915 cod. civ., e facendo anche un cattivo uso della ripartizione dell’onere probatorio previsto da questa norma, non avendo Swiss mai imputato (e tanto meno provato) a IT TI di non aver adempiuto dolosamente o colposamente all’obbligo di avviso del sinistro ex art. 1913 cod. civ.». Si assume che, per le caratteristiche «oggettive e fisiologiche» del sinistro (in specie, per la morte «all’unisono» di un milione di orate tra il 10 e l’11 agosto 2019), la denuncia di sinistro, avvenuta lunedì 12 agosto 2019, primo giorno utile dopo l’evento, era da considerarsi tempestiva e diligente. 4.1. Il motivo è inammissibile. 6 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI Benché la sentenza operi un equivoco richiamo all’art. 1915 cod. civ. (circoscritto tuttavia alla sola menzione della norma, senza alcuna ulteriore argomentazione), non è certamente (e nemmeno in parte) l’inadempimento all’obbligo di avviso la ragione giustificatrice della affermata perdita del diritto all’indennità, bensì, come meglio illustrato sub § 1., l’incertezza in ordine alle modalità di accadimento del fatto, tale da non consentirne la riconduzione tra i rischi assicurati. E non è dubbio che nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, grava sull’assicurato che domandi in lite il pagamento dell’indennizzo l’onere di provare che il rischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dalla polizza (ex plurimis, cfr. Cass. 09/11/2023, n. 31251; Cass. 23/01/2018, n. 1558; Cass. 21/12/2017, n. 30656). 5. Il terzo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione alla interpretazione delle clausole di polizza relative alle condizioni di indennizzo (art. 1) ed agli obblighi gravanti sull’assicurato (art.
6.1 e 7.3)». Si contesta alla Corte territoriale di aver ascritto a IT TI comportamenti inadempienti agli obblighi gravanti sull’assicurato (in particolare: separazione dei pesci rimasti vivi da quelli morti, prelievo e conservazione di campioni di questi ultimi e avvio allo smaltimento del residuo senza abbandono in mare), senza tuttavia individuare le clausole contrattuali che imponevano detti comportamenti e senza indicare il criterio ermeneutico seguito per negare l’indennizzo: per qualificare come corretta o meno la condotta dell’assicurato, avrebbe dovuto invece farsi richiamo al criterio della interpretazione contro il predisponente contemplato dall’art. 1370 del codice civile. 5.1. Anche questo motivo è inammissibile, per ragioni identiche a quelle poste a base della stessa statuizione resa per i primi due motivi: dacché nell’impianto motivazionale della pronuncia impugnata non è 7 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI stata considerata la (supposta) inosservanza degli obblighi ex contractu gravanti sull’assicurato risulta pertanto irrilevante indagare sulla corretta esegesi delle clausole negoziali che tali obblighi regolano. A tanto si aggiunga che, per come articolata, la doglianza era in ogni caso destinata ad una valutazione di inammissibilità, dacché la paventata violazione dei canoni ermeneutici è dedotta in maniera del tutto generica, risolvendosi (e, ad un tempo, esaurendosi) nel prospettare una delle possibili e plausibili letture esegetiche delle condizioni generali di polizza, sulle quali - è doveroso ribadirlo - il giudice territoriale non ha fondato la decisione, nemmeno facendo riferimento alle stesse. 6. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. in combinato con il principio di buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1227 e 1375 cod. civ. e con le previsioni di cui agli artt.
6.1 e 7.3 delle condizioni generali di polizza. Ad avviso dell’impugnante, la Corte d’appello, con l’escludere in toto l’indennizzo in favore dell’assicurata ha: (a) ignorato la diligenza propria del comportamento dalla stessa tenuto in occasione della denuncia del sinistro, conforme agli obblighi di polizza e di ordinaria diligenza;
(ii) ritenuto, invece, validamente esigibile dalla stessa un «diverso comportamento (consistente nel sostanziale abbandono in mare di 32 tonnellate di pesce morto) che non figurava negli obblighi contrattuali e che avrebbe ex se costituito una condotta estremamente pericolosa o, comunque, eccezionale e tale da comportare per IT TI notevoli rischi o un “apprezzabile sacrificio”, come tale, non compatibile con il principio generale di buona fede». 6.1. Il motivo è inammissibile. Esso non rivolge pertinente e specifica critica alla giustificazione offerta al rigetto della domanda indennitaria, non riferita - come già sub § 1. chiarito - a contegni dell’assicurato considerati come contrari ad obblighi legali o negoziali, bensì apprezzati quali evenienze di fatto 8 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI impedienti l’accertamento del verificarsi (sub specie di luogo e di ragione causale della moria dei pesci) di uno dei rischi presidiati dalla garanzia assicurativa. 7. Il quinto motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, «individuato nel fatto storico che IT TI, mediante l’avvio delle operazioni di prelievo e smaltimento dei pesci morti rimasti all’interno delle gabbie collocate in mare, ha evitato il rischio oggettivo di contaminazione dei pesci rimasti ancora vivi e di disastro ambientale e sanitario». 7.1. La censura è inammissibile. Il fatto decisivo per il giudizio il cui omesso esame legittima l’adizione del giudice di legittimità a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va correttamente inteso nell’accezione storico- naturalistica, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (ex plurimis, cfr. Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887). Per contro, la doglianza in parola contesta, in buona sostanza, una valutazione (che si assume non compiuta dal giudice di merito) circa le conseguenze di una condotta serbata dall’assicurato, valutazione tesa a giustificare la condotta stessa: il tutto, ancora una volta, riguardato dal ricorrente nel prisma dell’assolvimento degli obblighi negoziali posti a carico dell’assicurato, circostanza - si ribadisce nuovamente - non fondante la decisione di rigetto della pretesa indennitaria. 8. Il sesto motivo denuncia «omesso esame circa un fatto (le gabbie del settore N al momento del sinistro non erano popolate da pesci) che è decisivo per il giudizio in quanto comprovante con certezza il luogo (settore G) nelle quali è accaduto il sinistro e che è stato oggetto di discussione tra le parti». 9 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI Circostanza non contestata e documentata è, secondo la ricorrente, che «il settore N al momento del sinistro era appena stato collaudato e non era popolato da pesci»: tanto provava «in modo certo che la moria di pesci di taglia commerciale come quelli oggetto del sinistro poteva essere riferibile esclusivamente al settore G assicurato». 8.1. Il motivo è inammissibile. Esso non censura l’omessa considerazione di un fatto in senso fenomenico, ma la mancata inferenza di determinate conseguenze da una specifica circostanza, in ordine alla quale, peraltro, richiede alla Corte una inammissibile attività di riesame delle emergenze istruttorie. In altre parole, la ricorrente contrappone all’accertamento operato dal giudice territoriale in forza delle deposizioni testimoniali ritenute maggiormente attendibili (e di altre prove, documentali) una propria differente ricostruzione della vicenda fattuale, compiuta sulla base di elementi presuntivi, in ultima analisi sollecitando questa Corte ad un nuovo apprezzamento sul fatto da cui scaturisce la controversia. Ben si comprende, allora, come il motivo, ad onta della rubrica, intenda sindacare, senza nemmeno addurre anomalie motivazionali, la valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed allo stesso tipicamente riservata, attività che ricomprende anche la individuazione delle fonti del convincimento e la stessa possibilità, onde accertare i fatti, di far ricorso alla prova per presunzioni. 9. Il settimo motivo lamenta altro omesso esame circa un fatto che è decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, «inerente l’ubicazione della moria dei pesci nelle gabbie del settore G come indicata dai testi escussi». Si sostiene che «la Corte d’Appello abbia omesso di esaminare la circostanza che la assenza di pesci alla data del sopralluogo del 14 agosto 2019 nelle vasche G esaminate dai periti dell’assicurazione costituiva logicamente una conferma e non una smentita della (pacifica) avvenuta moria di pesci proprio in quel settore, visto che era 10 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI documentata e registrata la relativa popolazione ante sinistro nella misura e quantità dichiarata anche nella denuncia del 12 agosto 2019 di IT TI»; al giudice territoriale è poi altresì «sfuggito» che il veterinario ER OL, escusso come teste, ha rettificato nel corso dell’udienza tenuta il 17 gennaio 2022 la sua precedente dichiarazione, precisando che «le gabbie interessate dal sinistro erano le numero G 10, 11 e 12». 9.1. Il motivo è inammissibile. Valgano, in parte qua, i rilievi svolti in ordine al sesto motivo. Quanto alla deposizione del teste OL, poi, l’attendibilità dello stesso è compiuto precipuo ed esclusivo del giudice di merito, rimesso al suo discrezionale apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità, al pari di ogni altra valutazione sulle prove, negli angusti confini delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., con il motivo de quo nemmeno adombrate. 10. L’ottavo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 cod. civ. in relazione alla interpretazione dei c.d. rischi assicurati come indicati nelle condizioni di polizza alla Sezione 1, Definizioni, Rischi Assicurati, punti 5 e 6». La sentenza gravata - rappresenta parte ricorrente - ha reputato la documentazione tecnica prodotta non idonea a provare in termini di certezza che la moria dei pesci sarebbe derivata da ipossia, altresì sottolineando come il comportamento di IT TI avrebbe impedito l’accertamento delle cause della moria delle orate e dunque la relativa riconducibilità ai c.d. rischi assicurati dalla polizza. In tal guisa opinando - si assume - la Corte d’appello «ha omesso di considerare il dato contrattuale oggettivo e testuale dei rischi assicurati, come indicati in polizza, ed in particolare il fatto che tra i c.d. rischi assicurati la ipotesi della “deossigenazione” (ipossia) era solo uno dei possibili effetti chimici determinati da una improvvisa modificazione ambientale dell’acqua, dovuta anche alla AL 11 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI temperatura dell’acqua” (punto 5), e da qualsiasi altra modificazione ambientale incidente sulla concentrazione dell’acqua: “Qualsiasi altra modifica della concentrazione dei componenti chimici normali dell’acqua, comprese modifiche del pH o della salinità” (punto 6)». Onde ottenere l’indennizzo richiesto - si conclude - IT TI era onerata di dimostrare semplicemente che la moria di pesci era stata causata da una modificazione repentina dell’ambiente acqueo, cioè da «fattori ambientali incidenti sulle normali componenti dell’acqua, come in effetti accaduto, senza necessità di individuare all’interno di tale categoria generale quale specifica alterazione chimica dell’ambiente avesse determinato la moria». 10.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile là dove pretende una nuova valutazione sull’idoneità asseverativa della documentazione tecnica e là dove denuncia la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, per ragioni in tutto similari a quelle già esposte sopra, sub § 5.1.. Infondato là dove deduce un diverso oggetto dell’onere della prova gravante sulla stessa ricorrente, originaria attrice. Come già innanzi ricordato, nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, grava sull’assicurato che domandi in lite il pagamento dell’indennizzo l’onere di provare che il rischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dalla polizza. Orbene, nel caso in discorso, l’assicurazione, in virtù delle clausole riportate nella sentenza gravata, non copriva sic et simpliciter la mortalità dei pesci allevati dalla IT TI, ma unicamente la perdita dei pesci avvenuta in determinati settori e per ben specificate cause: sicché l’evento dedotto ad oggetto del rischio (cioè a dire, in senso più proprio, il “sinistro”) era soltanto la morte dei pesci connotata dalle due evidenziate caratteristiche (spaziali ed eziologiche) e, dunque, sulla 12 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI parte attrice incombeva l’onere di provare il verificarsi di un fatto in tale duplice maniera connotato. Ineccepibile, allora, è la negazione del diritto all’indennizzo fondata sul mancato accertamento di luogo e causa della morte dei pesci. 11. Il nono motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, «costituito dalla pacifica intervenuta modificazione della concentrazione chimica dell’ambiente acqueo del settore G dell’impianto di IT TI nelle date del dieci e dell’undici agosto 2019 costituente causa oggettiva del sinistro denunciato il dodici agosto 2019 e ricompresa nel c.d. rischio assicurato». 11.1. Il motivo è inammissibile. La circostanza addotta è del tutto eccentrica rispetto alla ragione fondante la decisione gravata, la quale si arresta al rilievo della carenza probatoria sulle cause della moria dei pesci, prescindendo da ogni considerazione su alterazioni della concentrazione chimica delle acque. D’altro canto - e a ben vedere - l’argomentazione della ricorrente inferisce l’esistenza della circostanza in thesi non esaminata da una lettura di un documento (il rapporto dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie) valutato dal giudice territoriale come inidoneo ad individuare le cause della moria di pesci: sicché, in definitiva, il motivo si risolve nel richiedere a questa Corte un riesame della portata asseverativa di un mezzo istruttorio, attività tuttavia estranea, per natura e funzione, al giudizio di legittimità. 12. Il decimo motivo prospetta «illegittimità della sentenza impugnata» nella parte in cui «ha devalutato la testimonianza resa dai testi IO ZA ed ER OL in merito alla ubicazione delle vasche oggetto del sinistro ed all’individuazione delle cause della moria di pesci, stigmatizzando la conferma dei capitoli di prova sottoposti ai testi o la supposta contraddittoria (ma irrilevante) indicazione ubicazione, all’interno del medesimo settore G (assicurato), delle specifiche vasche oggetto di sinistro (se cioè G10, G11 e G12 piuttosto 13 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI che G2, G3 e G12), senza rivolgere alcuna domanda “utile a chiarire i fatti” (art. 253, primo comma, cod. proc. civ.) come pure a richiamare il teste escusso (art. 257 cod. proc. civ.)». 12.1. Il motivo è inammissibile. Il giudizio di inattendibilità delle testimonianze in questione è stato motivato dalla Corte territoriale sulla base di un duplice argomento: (i) dal punto di vista oggettivo, per la contradditorietà, incoerenza e genericità delle dichiarazioni rese;
(ii) dal punto di vista soggettivo, per l’interesse di entrambi i testi all’esito della controversia (IO ZA in quanto direttore dello stabilimento della società assicurata;
ER OL in quanto veterinario alle dipendenze del mangimificio di produzione del cibo somministrato dallo stesso OL ai pesci). Questo secondo aspetto, ex se sufficiente a sorreggere il giudizio di inattendibilità dei testi, non è stato oggetto di rilievi critici ad opera di parte ricorrente: e tanto giustifica l’inammissibilità del motivo. 13. È complessivamente rigettato il ricorso depositato il 10 gennaio 2025, dispiegato avverso la sentenza nel suo originario tenore. 14. Il ricorso proposto con atto depositato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza nella parte oggetto dell’ordinanza di correzione di errore materiale è affidato a quattro motivi. 14.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ: diversamente da quanto prospettato dalla Swiss nella istanza di correzione dell’errore, «nessuna domanda di restituzione era stata in realtà mai formulata nell’ambito della domanda dedotta in via principale (che è stata quella poi accolta dalla Corte d’Appello con la medesima sentenza n. 3153/2024)» né l’inciso («ferma in ogni caso la restituzione in favore della Compagnia della maggior somma medio tempore indebitamente corrisposta a titolo di indennizzo») contenuto nella domanda subordinata era «di per sé idoneo, in assenza delle 14 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI doverose specificazioni e allegazioni probatorie, a costituire una domanda di restituzione». 14.2. Il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 287 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale accolto, con l’ordinanza di correzione di errore, la domanda di condanna restitutoria in difetto di prova dell’avvenuto pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado. 14.3. Il terzo eccepisce vizio di motivazione apparente alla base della statuizione di condanna alla restituzione delle somme. 14.4. Il quarto rileva, per violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., la non esperibilità, nel caso di specie, del procedimento di correzione materiale. Premesso che quest’ultimo «anche quando instaurato ad iniziativa di una sola parte, non può mai implicare l’affermazione di un diritto nei confronti dell’altra o delle altre parti», ovvero «non può mai avere natura decisoria» parte ricorrente evidenzia come «la domanda di condanna, seppur generica, alla restituzione di somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado sia una vera e propria domanda di merito, da formularsi nell’atto d’appello e soggetta, pena il rigetto, agli ordinari oneri di allegazione e prova». 15. Logicamente preliminare - e, per quanto si dirà, assorbente - è lo scrutinio del quarto motivo: esso è fondato. 15.1. Come puntualizzato da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432, alla cui diffusa motivazione si opera relatio), il procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti giudiziali, regolato nelle sue varie ipotesi dagli artt. 287, 288 e 391-bis del codice di rito, benché attività esclusivamente riservata al giudice, ha natura sostanzialmente amministrativa: della pronuncia giurisdizionale non ha infatti né i presupposti, né il contenuto, né l’effetto. 15 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI La correzione dell’errore non implica l’affermazione di un diritto nei confronti di una o più parti, non realizza una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto né incide sull’assetto di interessi già da quest’ultimo disciplinato;
essa assolve, invece, la funzione di rimediare ad un vizio di estrinsecazione del dictum, recuperando la necessaria corrispondenza tra l’espressione formale ed il contenuto sostanziale del già emesso provvedimento. Gli errori emendabili con tale procedimento sono allora soltanto quelli intervenuti all’atto della redazione del provvedimento, la cui semplice lettura rende evidente e rilevabile ictu oculi l’incongruenza esistente fra i concetti sottesi al contenuto del provvedimento e la loro materiale esteriorizzazione. In sintesi, la correzione in parola consente di eliminare gli errori che viziano il provvedimento considerato non nella sua essenza di atto giurisdizionale, ma semplicemente come documento. 15.2. Al lume delle osservazioni che precedono, chiaro si appalesa l’improprio utilizzo dell’istituto della correzione dell’errore compiuto dal giudice territoriale con l’integrazione della sentenza qui censurata. Invero, con l’ordinanza resa all’esito del procedimento ex art. 287 cod. proc. civ. la Corte territoriale ha statuito, accogliendola, sulla domanda (non importa qui acclarare se ritualmente formulata o meno) di restituzione delle somme (non importa accertare se effettivamente o meno) corrisposte in ottemperanza alla sentenza di prime cure, condannando la IT TI al pagamento dei relativi importi. L’irrogazione di una condanna del genere non integra mera emenda di un lapsus calami inficiante la sentenza già pronunciata, ma configura una sostanziale immutazione del contenuto della stessa. L’adottato ordine di restituzione, infatti, postula la valutazione di fondatezza di una domanda giudiziale, non operata con l’originario provvedimento: richiede, cioè, l’accertamento, da compiersi in base al compendio istruttorio acquisito ed al contegno processuale delle parti, 16 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, costituiti dalla prova dell’avvenuto pagamento da parte della Swiss delle somme oggetto di condanna in primo grado e della entità delle stesse. Apprezzamenti, in tutta evidenza, esulanti dal limitato ambito di operatività del procedimento di correzione dell’errore materiale, pertanto illegittimamente praticato dalla Corte d’appello. 16. In accoglimento del quarto motivo del ricorso depositato il 18 marzo 2025, assorbiti i restanti, va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, va annullata la condanna della IT TI a restituire alla Swiss le somme medio tempore corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. È appena il caso di chiarire che la pronuncia così resa da questa Corte lascia impregiudicato il possibile esperimento innanzi la Corte di appello, ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. ed anche nelle forme del procedimento per decreto monitorio, di azioni di ripetizione di quanto effettivamente versato in adempimento della condanna di primo grado al pagamento dell’indennizzo, costituente oramai indebito, atteso il rigetto del ricorso avverso la sentenza di appello, divenuta res giudicata nella parte in cui ha statuito la non spettanza di tale indennizzo. 17. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio di legittimità. 18. Atteso l’esito del ricorso depositato il 10 gennaio 2025, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per siffatto ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso depositato il 10 gennaio 2025. 17 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI Accoglie il quarto motivo del ricorso depositato il 18 marzo 2025, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la condanna della Società Agricola IT TI s.r.l. alla restituzione in favore della Swiss RE ON SE - Rappresentanza generale per l’Italia delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso depositato il 10 gennaio 2025, a norma dell’art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore RA SI Il Presidente RA De EF
- ricorrente -
contro SWISS RE INTERNATIONAL SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Tavazzi
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3153/2024 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 21 novembre 2024 ed avverso la stessa sentenza nella parte oggetto di correzione materiale disposta con la l’ordinanza n. 216/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 30 gennaio 2025; ASSICURAZIONI Civile Sent. Sez. 3 Num. 4490 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 27/02/2026 2 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 30 settembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MICHELE DI MAURO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito gli Avv.ti ANDREA REGGIO D’ACI, ANDREA BERNARDI E ANDREA PAGANINI, per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il giorno 10 agosto 2019, nell’allevamento ittico in gabbie praticato in mare aperto nel golfo di Follonica dalla Società Agricola IT TI s.r.l. (in appresso, per brevità: IT TI) si verificò la moria di un ingentissimo quantitativo di pesci (in specie, orate). Ritenendo l’evento oggetto della copertura assicurativa garantita dalla polizza MH140414 stipulata con la Swiss RE ON SE - Rappresentanza generale per l’Italia (in appresso, per brevità: Swiss), la IT TI domandò la condanna di tale compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo contrattualmente stabilito nonché al ristoro di ulteriori danni patiti in conseguenza dell’occorso. Nell’attiva resistenza della convenuta, all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Milano condannò la Swiss al pagamento della somma di euro 785.543,41, quale indennizzo, oltre alle spese di lite. 2. Accogliendo l’appello interposto dalla compagnia, la sentenza n. 3153/2024 della Corte di appello di Milano ha riformato la decisione di prime cure e rigettato integralmente la domanda dell’originario attore. 3. Su istanza della Swiss, la medesima Autorità giudiziaria, ravvisando errore materiale nella sentenza, con ordinanza n. 216/2025, ne ha disposto la correzione mercé l’addenda dell’ordine impartito a IT TI di restituzione a Swiss delle somme medio tempore corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. 4. IT TI ha dispiegato impugnazione di legittimità (con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 e affidato a dieci motivi) avverso la sentenza d’appello nella sua originaria formulazione nonché, con 3 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI ulteriore ricorso (depositato il 18 marzo 2025 e articolato in quattro motivi), avverso la parte di sentenza oggetto di correzione. La Swiss resiste alle due impugnazioni, con distinti controricorsi. La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto dei ricorsi e le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. All’illustrazione ed alla disamina delle doglianze poste a suffragio della dispiegata impugnazione di legittimità è doveroso far precedere una breve considerazione sul contenuto della sentenza gravata. Pur con esposizione non connotata da rigorosa sequenzialità logica, la pronuncia, all’esito di un’approfondita, puntuale e specifica analisi dei singoli mezzi istruttori acquisiti, illustra il convincimento del giudice sull’impossibilità di ricostruire, in fatto, dell’andamento della vicenda, compendiato dall’affermazione per cui le prove assunte «non consentono di pervenire con certezza né all’identificazione del luogo in cui si è verificato il sinistro né alle cause dello stesso». La reiezione della domanda di indennizzo è dunque giustificata con la mancata dimostrazione - del cui onere la Corte territoriale grava la parte attrice - del verificarsi del sinistro garantito, ovvero dell’evento coperto dal rischio assicurato, delimitato dall’art. 1 del contratto intercorso tra le parti (il cui testo è integralmente trascritto a pag. 3, nota 3, della sentenza gravata), sotto il duplice profilo spaziale (ovvero del settore di ubicazione dei pesci morti) e causale (ovvero della ragione determinante la moria dei pesci stessi). In questa prospettiva è orientata l’intera trama argomentativa che sorregge la decisione: strumentali rispetto all’affermato mancato avveramento del rischio assicurato risultano, dunque, le considerazioni svolte circa il contegno tenuto dalla società assicurata nella vicenda (in specie, circa l’immediato smaltimento dei pesci morti e il trasferimento degli esemplari rimasti in vita in un diverso settore dell’allevamento 4 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI non assicurato, circostanze peraltro dedotte dalla stessa assicurata e non controverse). Nel ragionamento estrinsecato dall’impugnata sentenza, il ritardo nello sporgere denuncia sporta da parte dell’assicurata non riveste propria ed autonoma valenza, cioè a dire non viene considerato come contegno che fonda il diniego dell’indennizzo in forza di puntuali disposizioni di legge o di contratto, ma rileva in quanto «ha impedito all’assicurazione di accertare se l’evento si fosse verificato nelle vasche assicurate, in quale proporzione e per quale causa» (pag. 5, secondo capoverso): concetto reiterato in altra parte della pronuncia (pag. 6 primo capoverso), là dove si legge che «l’omessa tempestiva denuncia all’assicurazione ha gravemente compromesso la posizione dell’assicurazione ex art. 1915 cod. civ. rendendo impossibile ai periti l’accertamento dei fatti». 2. Può ora muoversi al vaglio dei motivi del ricorso del 10 gennaio 2025 proposto avverso la sentenza nella sua primigenia versione. 3. Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1122 e 345 cod. proc. civ., con riguardo al principio della corrispondenza tra chiesta e pronunciato. Ad avviso dell’impugnante, «a fronte del primo motivo di appello di Swiss, recante un chiaro riferimento all’eccezione di “scopertura assicurativa”, espressamente riferito soltanto all’oggetto della polizza e al relativo “periodo di assicurazione”», la Corte territoriale, con indebita riformulazione di ufficio del contenuto ed introduzione di un titolo (causa petendi) oggettivamente nuovo, ha accolto tale motivo «escludendo in toto l’indennizzo per un’asserita omessa o non tempestiva denuncia del sinistro ai sensi dell’art. 1915 cod. civ., che tuttavia non era stata mai contestata dall’appellante». 3.1. Il motivo è inammissibile. A tacer della dubbia osservanza del principio di autosufficienza che informa il ricorso per cassazione (attesa la frammentaria e non 5 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI adeguata riproduzione in ricorso del contenuto dell’atto di appello dispiegato dalla Swiss), è dirimente osservare come la censura non attinga criticamente la ratio decidendi della pronuncia, basata sulla mancata prova dell’accadimento di un sinistro assicurato. Soltanto per completezza argomentativa, si rileva come le difese esplicate nel merito dalla compagnia assicuratrice - più diffusamente trascritte nel controricorso dalla stessa depositato - fossero imperniate sulla estraneità dell’evento denunciato al perimetro di quelli presidiati dalla garanzia assicurativa: sicché, pur in astratta ipotesi ragionando, non sussisterebbe alcun vizio di ultra o extra petizione. 4. Il secondo motivo ravvisa violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. e dell’art.
6.1. delle condizioni di polizza nella parte in cui la Corte d’appello, «per giustificare la perdita totale dell’indennizzo a danno dell’assicurata, ha richiamato impropriamente un presunto inadempimento di questa all’obbligo di avviso ai sensi dell’art. 1915 cod. civ., senza tener conto che ciò contraddiceva la stessa cronologia oggettiva degli eventi dedotta dallo stesso giudice in sentenza e, peraltro, senza indicare e/o indagare la asserita natura dolosa (e tanto meno colposa) del presunto inadempimento, necessaria ai fini della corretta applicazione dell’art. 1915 cod. civ., e facendo anche un cattivo uso della ripartizione dell’onere probatorio previsto da questa norma, non avendo Swiss mai imputato (e tanto meno provato) a IT TI di non aver adempiuto dolosamente o colposamente all’obbligo di avviso del sinistro ex art. 1913 cod. civ.». Si assume che, per le caratteristiche «oggettive e fisiologiche» del sinistro (in specie, per la morte «all’unisono» di un milione di orate tra il 10 e l’11 agosto 2019), la denuncia di sinistro, avvenuta lunedì 12 agosto 2019, primo giorno utile dopo l’evento, era da considerarsi tempestiva e diligente. 4.1. Il motivo è inammissibile. 6 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI Benché la sentenza operi un equivoco richiamo all’art. 1915 cod. civ. (circoscritto tuttavia alla sola menzione della norma, senza alcuna ulteriore argomentazione), non è certamente (e nemmeno in parte) l’inadempimento all’obbligo di avviso la ragione giustificatrice della affermata perdita del diritto all’indennità, bensì, come meglio illustrato sub § 1., l’incertezza in ordine alle modalità di accadimento del fatto, tale da non consentirne la riconduzione tra i rischi assicurati. E non è dubbio che nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, grava sull’assicurato che domandi in lite il pagamento dell’indennizzo l’onere di provare che il rischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dalla polizza (ex plurimis, cfr. Cass. 09/11/2023, n. 31251; Cass. 23/01/2018, n. 1558; Cass. 21/12/2017, n. 30656). 5. Il terzo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione alla interpretazione delle clausole di polizza relative alle condizioni di indennizzo (art. 1) ed agli obblighi gravanti sull’assicurato (art.
6.1 e 7.3)». Si contesta alla Corte territoriale di aver ascritto a IT TI comportamenti inadempienti agli obblighi gravanti sull’assicurato (in particolare: separazione dei pesci rimasti vivi da quelli morti, prelievo e conservazione di campioni di questi ultimi e avvio allo smaltimento del residuo senza abbandono in mare), senza tuttavia individuare le clausole contrattuali che imponevano detti comportamenti e senza indicare il criterio ermeneutico seguito per negare l’indennizzo: per qualificare come corretta o meno la condotta dell’assicurato, avrebbe dovuto invece farsi richiamo al criterio della interpretazione contro il predisponente contemplato dall’art. 1370 del codice civile. 5.1. Anche questo motivo è inammissibile, per ragioni identiche a quelle poste a base della stessa statuizione resa per i primi due motivi: dacché nell’impianto motivazionale della pronuncia impugnata non è 7 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI stata considerata la (supposta) inosservanza degli obblighi ex contractu gravanti sull’assicurato risulta pertanto irrilevante indagare sulla corretta esegesi delle clausole negoziali che tali obblighi regolano. A tanto si aggiunga che, per come articolata, la doglianza era in ogni caso destinata ad una valutazione di inammissibilità, dacché la paventata violazione dei canoni ermeneutici è dedotta in maniera del tutto generica, risolvendosi (e, ad un tempo, esaurendosi) nel prospettare una delle possibili e plausibili letture esegetiche delle condizioni generali di polizza, sulle quali - è doveroso ribadirlo - il giudice territoriale non ha fondato la decisione, nemmeno facendo riferimento alle stesse. 6. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. in combinato con il principio di buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1227 e 1375 cod. civ. e con le previsioni di cui agli artt.
6.1 e 7.3 delle condizioni generali di polizza. Ad avviso dell’impugnante, la Corte d’appello, con l’escludere in toto l’indennizzo in favore dell’assicurata ha: (a) ignorato la diligenza propria del comportamento dalla stessa tenuto in occasione della denuncia del sinistro, conforme agli obblighi di polizza e di ordinaria diligenza;
(ii) ritenuto, invece, validamente esigibile dalla stessa un «diverso comportamento (consistente nel sostanziale abbandono in mare di 32 tonnellate di pesce morto) che non figurava negli obblighi contrattuali e che avrebbe ex se costituito una condotta estremamente pericolosa o, comunque, eccezionale e tale da comportare per IT TI notevoli rischi o un “apprezzabile sacrificio”, come tale, non compatibile con il principio generale di buona fede». 6.1. Il motivo è inammissibile. Esso non rivolge pertinente e specifica critica alla giustificazione offerta al rigetto della domanda indennitaria, non riferita - come già sub § 1. chiarito - a contegni dell’assicurato considerati come contrari ad obblighi legali o negoziali, bensì apprezzati quali evenienze di fatto 8 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI impedienti l’accertamento del verificarsi (sub specie di luogo e di ragione causale della moria dei pesci) di uno dei rischi presidiati dalla garanzia assicurativa. 7. Il quinto motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, «individuato nel fatto storico che IT TI, mediante l’avvio delle operazioni di prelievo e smaltimento dei pesci morti rimasti all’interno delle gabbie collocate in mare, ha evitato il rischio oggettivo di contaminazione dei pesci rimasti ancora vivi e di disastro ambientale e sanitario». 7.1. La censura è inammissibile. Il fatto decisivo per il giudizio il cui omesso esame legittima l’adizione del giudice di legittimità a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va correttamente inteso nell’accezione storico- naturalistica, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (ex plurimis, cfr. Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887). Per contro, la doglianza in parola contesta, in buona sostanza, una valutazione (che si assume non compiuta dal giudice di merito) circa le conseguenze di una condotta serbata dall’assicurato, valutazione tesa a giustificare la condotta stessa: il tutto, ancora una volta, riguardato dal ricorrente nel prisma dell’assolvimento degli obblighi negoziali posti a carico dell’assicurato, circostanza - si ribadisce nuovamente - non fondante la decisione di rigetto della pretesa indennitaria. 8. Il sesto motivo denuncia «omesso esame circa un fatto (le gabbie del settore N al momento del sinistro non erano popolate da pesci) che è decisivo per il giudizio in quanto comprovante con certezza il luogo (settore G) nelle quali è accaduto il sinistro e che è stato oggetto di discussione tra le parti». 9 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI Circostanza non contestata e documentata è, secondo la ricorrente, che «il settore N al momento del sinistro era appena stato collaudato e non era popolato da pesci»: tanto provava «in modo certo che la moria di pesci di taglia commerciale come quelli oggetto del sinistro poteva essere riferibile esclusivamente al settore G assicurato». 8.1. Il motivo è inammissibile. Esso non censura l’omessa considerazione di un fatto in senso fenomenico, ma la mancata inferenza di determinate conseguenze da una specifica circostanza, in ordine alla quale, peraltro, richiede alla Corte una inammissibile attività di riesame delle emergenze istruttorie. In altre parole, la ricorrente contrappone all’accertamento operato dal giudice territoriale in forza delle deposizioni testimoniali ritenute maggiormente attendibili (e di altre prove, documentali) una propria differente ricostruzione della vicenda fattuale, compiuta sulla base di elementi presuntivi, in ultima analisi sollecitando questa Corte ad un nuovo apprezzamento sul fatto da cui scaturisce la controversia. Ben si comprende, allora, come il motivo, ad onta della rubrica, intenda sindacare, senza nemmeno addurre anomalie motivazionali, la valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed allo stesso tipicamente riservata, attività che ricomprende anche la individuazione delle fonti del convincimento e la stessa possibilità, onde accertare i fatti, di far ricorso alla prova per presunzioni. 9. Il settimo motivo lamenta altro omesso esame circa un fatto che è decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, «inerente l’ubicazione della moria dei pesci nelle gabbie del settore G come indicata dai testi escussi». Si sostiene che «la Corte d’Appello abbia omesso di esaminare la circostanza che la assenza di pesci alla data del sopralluogo del 14 agosto 2019 nelle vasche G esaminate dai periti dell’assicurazione costituiva logicamente una conferma e non una smentita della (pacifica) avvenuta moria di pesci proprio in quel settore, visto che era 10 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI documentata e registrata la relativa popolazione ante sinistro nella misura e quantità dichiarata anche nella denuncia del 12 agosto 2019 di IT TI»; al giudice territoriale è poi altresì «sfuggito» che il veterinario ER OL, escusso come teste, ha rettificato nel corso dell’udienza tenuta il 17 gennaio 2022 la sua precedente dichiarazione, precisando che «le gabbie interessate dal sinistro erano le numero G 10, 11 e 12». 9.1. Il motivo è inammissibile. Valgano, in parte qua, i rilievi svolti in ordine al sesto motivo. Quanto alla deposizione del teste OL, poi, l’attendibilità dello stesso è compiuto precipuo ed esclusivo del giudice di merito, rimesso al suo discrezionale apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità, al pari di ogni altra valutazione sulle prove, negli angusti confini delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., con il motivo de quo nemmeno adombrate. 10. L’ottavo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 cod. civ. in relazione alla interpretazione dei c.d. rischi assicurati come indicati nelle condizioni di polizza alla Sezione 1, Definizioni, Rischi Assicurati, punti 5 e 6». La sentenza gravata - rappresenta parte ricorrente - ha reputato la documentazione tecnica prodotta non idonea a provare in termini di certezza che la moria dei pesci sarebbe derivata da ipossia, altresì sottolineando come il comportamento di IT TI avrebbe impedito l’accertamento delle cause della moria delle orate e dunque la relativa riconducibilità ai c.d. rischi assicurati dalla polizza. In tal guisa opinando - si assume - la Corte d’appello «ha omesso di considerare il dato contrattuale oggettivo e testuale dei rischi assicurati, come indicati in polizza, ed in particolare il fatto che tra i c.d. rischi assicurati la ipotesi della “deossigenazione” (ipossia) era solo uno dei possibili effetti chimici determinati da una improvvisa modificazione ambientale dell’acqua, dovuta anche alla AL 11 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI temperatura dell’acqua” (punto 5), e da qualsiasi altra modificazione ambientale incidente sulla concentrazione dell’acqua: “Qualsiasi altra modifica della concentrazione dei componenti chimici normali dell’acqua, comprese modifiche del pH o della salinità” (punto 6)». Onde ottenere l’indennizzo richiesto - si conclude - IT TI era onerata di dimostrare semplicemente che la moria di pesci era stata causata da una modificazione repentina dell’ambiente acqueo, cioè da «fattori ambientali incidenti sulle normali componenti dell’acqua, come in effetti accaduto, senza necessità di individuare all’interno di tale categoria generale quale specifica alterazione chimica dell’ambiente avesse determinato la moria». 10.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile là dove pretende una nuova valutazione sull’idoneità asseverativa della documentazione tecnica e là dove denuncia la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, per ragioni in tutto similari a quelle già esposte sopra, sub § 5.1.. Infondato là dove deduce un diverso oggetto dell’onere della prova gravante sulla stessa ricorrente, originaria attrice. Come già innanzi ricordato, nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, grava sull’assicurato che domandi in lite il pagamento dell’indennizzo l’onere di provare che il rischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dalla polizza. Orbene, nel caso in discorso, l’assicurazione, in virtù delle clausole riportate nella sentenza gravata, non copriva sic et simpliciter la mortalità dei pesci allevati dalla IT TI, ma unicamente la perdita dei pesci avvenuta in determinati settori e per ben specificate cause: sicché l’evento dedotto ad oggetto del rischio (cioè a dire, in senso più proprio, il “sinistro”) era soltanto la morte dei pesci connotata dalle due evidenziate caratteristiche (spaziali ed eziologiche) e, dunque, sulla 12 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI parte attrice incombeva l’onere di provare il verificarsi di un fatto in tale duplice maniera connotato. Ineccepibile, allora, è la negazione del diritto all’indennizzo fondata sul mancato accertamento di luogo e causa della morte dei pesci. 11. Il nono motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, «costituito dalla pacifica intervenuta modificazione della concentrazione chimica dell’ambiente acqueo del settore G dell’impianto di IT TI nelle date del dieci e dell’undici agosto 2019 costituente causa oggettiva del sinistro denunciato il dodici agosto 2019 e ricompresa nel c.d. rischio assicurato». 11.1. Il motivo è inammissibile. La circostanza addotta è del tutto eccentrica rispetto alla ragione fondante la decisione gravata, la quale si arresta al rilievo della carenza probatoria sulle cause della moria dei pesci, prescindendo da ogni considerazione su alterazioni della concentrazione chimica delle acque. D’altro canto - e a ben vedere - l’argomentazione della ricorrente inferisce l’esistenza della circostanza in thesi non esaminata da una lettura di un documento (il rapporto dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie) valutato dal giudice territoriale come inidoneo ad individuare le cause della moria di pesci: sicché, in definitiva, il motivo si risolve nel richiedere a questa Corte un riesame della portata asseverativa di un mezzo istruttorio, attività tuttavia estranea, per natura e funzione, al giudizio di legittimità. 12. Il decimo motivo prospetta «illegittimità della sentenza impugnata» nella parte in cui «ha devalutato la testimonianza resa dai testi IO ZA ed ER OL in merito alla ubicazione delle vasche oggetto del sinistro ed all’individuazione delle cause della moria di pesci, stigmatizzando la conferma dei capitoli di prova sottoposti ai testi o la supposta contraddittoria (ma irrilevante) indicazione ubicazione, all’interno del medesimo settore G (assicurato), delle specifiche vasche oggetto di sinistro (se cioè G10, G11 e G12 piuttosto 13 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI che G2, G3 e G12), senza rivolgere alcuna domanda “utile a chiarire i fatti” (art. 253, primo comma, cod. proc. civ.) come pure a richiamare il teste escusso (art. 257 cod. proc. civ.)». 12.1. Il motivo è inammissibile. Il giudizio di inattendibilità delle testimonianze in questione è stato motivato dalla Corte territoriale sulla base di un duplice argomento: (i) dal punto di vista oggettivo, per la contradditorietà, incoerenza e genericità delle dichiarazioni rese;
(ii) dal punto di vista soggettivo, per l’interesse di entrambi i testi all’esito della controversia (IO ZA in quanto direttore dello stabilimento della società assicurata;
ER OL in quanto veterinario alle dipendenze del mangimificio di produzione del cibo somministrato dallo stesso OL ai pesci). Questo secondo aspetto, ex se sufficiente a sorreggere il giudizio di inattendibilità dei testi, non è stato oggetto di rilievi critici ad opera di parte ricorrente: e tanto giustifica l’inammissibilità del motivo. 13. È complessivamente rigettato il ricorso depositato il 10 gennaio 2025, dispiegato avverso la sentenza nel suo originario tenore. 14. Il ricorso proposto con atto depositato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza nella parte oggetto dell’ordinanza di correzione di errore materiale è affidato a quattro motivi. 14.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ: diversamente da quanto prospettato dalla Swiss nella istanza di correzione dell’errore, «nessuna domanda di restituzione era stata in realtà mai formulata nell’ambito della domanda dedotta in via principale (che è stata quella poi accolta dalla Corte d’Appello con la medesima sentenza n. 3153/2024)» né l’inciso («ferma in ogni caso la restituzione in favore della Compagnia della maggior somma medio tempore indebitamente corrisposta a titolo di indennizzo») contenuto nella domanda subordinata era «di per sé idoneo, in assenza delle 14 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI doverose specificazioni e allegazioni probatorie, a costituire una domanda di restituzione». 14.2. Il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 287 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale accolto, con l’ordinanza di correzione di errore, la domanda di condanna restitutoria in difetto di prova dell’avvenuto pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado. 14.3. Il terzo eccepisce vizio di motivazione apparente alla base della statuizione di condanna alla restituzione delle somme. 14.4. Il quarto rileva, per violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., la non esperibilità, nel caso di specie, del procedimento di correzione materiale. Premesso che quest’ultimo «anche quando instaurato ad iniziativa di una sola parte, non può mai implicare l’affermazione di un diritto nei confronti dell’altra o delle altre parti», ovvero «non può mai avere natura decisoria» parte ricorrente evidenzia come «la domanda di condanna, seppur generica, alla restituzione di somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado sia una vera e propria domanda di merito, da formularsi nell’atto d’appello e soggetta, pena il rigetto, agli ordinari oneri di allegazione e prova». 15. Logicamente preliminare - e, per quanto si dirà, assorbente - è lo scrutinio del quarto motivo: esso è fondato. 15.1. Come puntualizzato da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432, alla cui diffusa motivazione si opera relatio), il procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti giudiziali, regolato nelle sue varie ipotesi dagli artt. 287, 288 e 391-bis del codice di rito, benché attività esclusivamente riservata al giudice, ha natura sostanzialmente amministrativa: della pronuncia giurisdizionale non ha infatti né i presupposti, né il contenuto, né l’effetto. 15 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI La correzione dell’errore non implica l’affermazione di un diritto nei confronti di una o più parti, non realizza una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto né incide sull’assetto di interessi già da quest’ultimo disciplinato;
essa assolve, invece, la funzione di rimediare ad un vizio di estrinsecazione del dictum, recuperando la necessaria corrispondenza tra l’espressione formale ed il contenuto sostanziale del già emesso provvedimento. Gli errori emendabili con tale procedimento sono allora soltanto quelli intervenuti all’atto della redazione del provvedimento, la cui semplice lettura rende evidente e rilevabile ictu oculi l’incongruenza esistente fra i concetti sottesi al contenuto del provvedimento e la loro materiale esteriorizzazione. In sintesi, la correzione in parola consente di eliminare gli errori che viziano il provvedimento considerato non nella sua essenza di atto giurisdizionale, ma semplicemente come documento. 15.2. Al lume delle osservazioni che precedono, chiaro si appalesa l’improprio utilizzo dell’istituto della correzione dell’errore compiuto dal giudice territoriale con l’integrazione della sentenza qui censurata. Invero, con l’ordinanza resa all’esito del procedimento ex art. 287 cod. proc. civ. la Corte territoriale ha statuito, accogliendola, sulla domanda (non importa qui acclarare se ritualmente formulata o meno) di restituzione delle somme (non importa accertare se effettivamente o meno) corrisposte in ottemperanza alla sentenza di prime cure, condannando la IT TI al pagamento dei relativi importi. L’irrogazione di una condanna del genere non integra mera emenda di un lapsus calami inficiante la sentenza già pronunciata, ma configura una sostanziale immutazione del contenuto della stessa. L’adottato ordine di restituzione, infatti, postula la valutazione di fondatezza di una domanda giudiziale, non operata con l’originario provvedimento: richiede, cioè, l’accertamento, da compiersi in base al compendio istruttorio acquisito ed al contegno processuale delle parti, 16 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, costituiti dalla prova dell’avvenuto pagamento da parte della Swiss delle somme oggetto di condanna in primo grado e della entità delle stesse. Apprezzamenti, in tutta evidenza, esulanti dal limitato ambito di operatività del procedimento di correzione dell’errore materiale, pertanto illegittimamente praticato dalla Corte d’appello. 16. In accoglimento del quarto motivo del ricorso depositato il 18 marzo 2025, assorbiti i restanti, va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, va annullata la condanna della IT TI a restituire alla Swiss le somme medio tempore corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. È appena il caso di chiarire che la pronuncia così resa da questa Corte lascia impregiudicato il possibile esperimento innanzi la Corte di appello, ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. ed anche nelle forme del procedimento per decreto monitorio, di azioni di ripetizione di quanto effettivamente versato in adempimento della condanna di primo grado al pagamento dell’indennizzo, costituente oramai indebito, atteso il rigetto del ricorso avverso la sentenza di appello, divenuta res giudicata nella parte in cui ha statuito la non spettanza di tale indennizzo. 17. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio di legittimità. 18. Atteso l’esito del ricorso depositato il 10 gennaio 2025, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per siffatto ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso depositato il 10 gennaio 2025. 17 r.g. n. 654/2025 Cons. est. RA SI Accoglie il quarto motivo del ricorso depositato il 18 marzo 2025, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la condanna della Società Agricola IT TI s.r.l. alla restituzione in favore della Swiss RE ON SE - Rappresentanza generale per l’Italia delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso depositato il 10 gennaio 2025, a norma dell’art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore RA SI Il Presidente RA De EF