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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1323 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1323 /2024 RG Lav. promossa da: 1) (C.F. ), Parte_1 C.F._1
2) (C.F. , Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. , Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ), Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ), Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ), Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ), Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ), Parte_9 C.F._9
10) (C.F. ), Parte_10 C.F._10
11) (C.F. ), Parte_11 C.F._11
12) (C.F. ), Parte_12 C.F._12
13) (C.F. ), Parte_13 C.F._13
14) (C.F. ), Parte_14 C.F._14
15) (C.F. , Parte_15 C.F._15
16) (C.F. , Parte_16 C.F._16
17) (C.F. ), Parte_17 C.F._17
18) (C.F. Parte_18 C.F._18
19) (C.F. ), Parte_19 C.F._19
20) (C.F. ) Parte_20 C.F._20
21) (C.F. ) Parte_21 C.F._21
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA e domiciliati presso il suo studio in Vicenza ricorrenti contro
1
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e. GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l' Controparte_2
Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2
[...] resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 08/07/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente, come precisati all'udienza dell'8.7.25) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le CP_1 annualità in questione, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici (domanda precisata all'udienza del 8.7.2025, come da nota depositata):
1. , anni 5 € 2.500,00; Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
2. anni 4 € 2.000,00; Parte_2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
3. anni 4 € 2.000,00; Parte_3 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
4. anni 4 € 2.000,00; Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
5. , anni 1 € 500,00; Parte_5 anno scolastico 2023/2024
6. , anni 5 € 2.500,00; Parte_6 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
7. anni 5 € 2.500,00; Parte_7 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
8. , anni 4 € 2.000,00; Parte_8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
9. , anni 2 € 1.000,00; Parte_9 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
10. anni € 2.500,00; Parte_10 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
11. anni 4 € 2.000,00; Parte_11 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
12. anni 3 € 1.500,00; Parte_12 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
13. anni 4 € 2.000,00; Parte_13 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
14. , anni 4 € 2.000,00; Parte_14 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
15. , anni 3 € 1.500,00; Parte_15 anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
16. , anni 5 € 2.500,00; Parte_16 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
17. , anni 3 € 1.500,00; Parte_17 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
4 18. , anni 4 € 2.000,00; Parte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
19. anni 3 € 1.500,00; Parte_19 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
20. anni 4 € 2.000,00; Parte_20 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
21. anni 4 € 2.000,00. Parte_21 anno scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione per l'a.s. 2018/2019 – annualità allegate in ricorso da parte ricorrente, a cui ha poi rinunciato nel corso della prima udienza
- con riferimento ai seguenti ricorrenti: , E Parte_1 Pt_2 Parte_16
. Pt_18
Il ha, inoltre, formulato eccezione di non debenza del bonus per difetto del CP_1 requisito della didattica annua con riferimento ai ricorrenti:
- per l'a.s. 2020/2021 e per l'a.s.2021/2022, come da stato Parte_1 matricolare – (all.n.02 cit.);
- per l' , come da stato matricolare – (all.n.07); Parte_3 C.F._22
- per l'a.s.2019/2020, come da scheda SIDI – (all.n.08), Parte_7
- , per l'a.s.2021/2022, come da stato matricolare – Parte_22
(all.n.09);
- per l'a.s.2020/2021, come da stato matricolare – (all.n.10); Parte_10
- per l'a.s.2021/2022, come da stato matricolare – (all.n.11); Parte_13
- per l'a.s.2020/2021, come da stato Parte_14 matricolare – (all.n.12);
- , per l'a.s.2020/2021, come da scheda SIDI – (all.n.13); Parte_15
- per l'a.s.2023/2024, come da stato matricolare – (all.n.05 Parte_16 cit.);
- per l' , come da stato matricolare – Parte_20 C.F._23
(all.n.14).
All'udienza dell'8.07.2025 parte ricorrente ha rinunciato alle annualità rispetto alle quali il Contr
ha formulato eccezione di prescrizione;
ha, inoltre, precisato che per non Pt_6
5 è richiesto l'a.s. 2018/19 ma solo gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Sull'eccezione di mancanza di didattica annua, rileva che tutti i ricorrenti rispetto ai quali Contr il ha formulato eccezione hanno prestato servizio, sia pure con più contratti, sostanzialmente senza soluzione di continuità presso il medesimo istituto scolastico per quasi tutto l'a.s., e insiste pertanto sulle rispettive domande.
Le parti hanno dato, infine, atto concordemente che per tutti i ricorrenti sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico (con riferimento al ricorrente parte ricorrente ha prodotto copia a stampa delle graduatorie provinciali per le Pt_7 supplenze della provincia di Ferrara, ove risulta inserito il suo nominativo).
Ciò premesso, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in CP_1 ricorso, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (documentazione allegata in ricorso e alla memoria di costituzione). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale
6 inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Per tale ragione, deve essere rigettata l'eccezione di non debenza riferita ai ricorrenti:
- per l'a.s. 2020/2021 e per l'a.s.2021/2022; Parte_1
- per l' ; Parte_3 C.F._22
- per l'a.s.2019/2020; Parte_7
- , per l'a.s.2021/2022; Parte_22
- per l'a.s.2020/2021; Parte_10
- per l'a.s.2021/2022; Parte_13
- , per l'a.s.2020/2021; Parte_14
- , per l'a.s.2020/2021; Parte_15
- per l'a.s.2023/2024; Parte_16
- per l'a.s.2020/2021. Parte_20
Ciò in quanto i docenti in questione hanno prestato servizio nel medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento, sia pure in virtù di più contratti che si susseguono tra loro, senza soluzione di continuità e sostanzialmente fino al momento della cessazione delle lezioni. Anche in relazione alle annualità predette, la prestazione del docente precario risulta sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo. Alla luce dei principi espressi dalla recentissima sentenza della CGUE pubblicata in data 3/07/2025 nella causa C-268/24, infatti, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti hanno dato concordemente atto che per tutti i ricorrenti sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico. Nella pronuncia sopra citata la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo
7 riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi: 1. , anni 5 € 2.500,00; Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
2. anni 4 € 2.000,00; Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
3. anni 4 € 2.000,00; Parte_3 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
4. anni 4 € 2.000,00; Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
5. , anni 1 € 500,00; Parte_5 anno scolastico 2023/2024
6. , anni 5 € 2.500,00; Parte_6 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
7. anni 5 € 2.500,00; Parte_7 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
8. , anni 4 € 2.000,00; Parte_8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
9. , anni 2 € 1.000,00; Parte_9 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
10. anni € 2.500,00; Parte_10 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
8 11. anni 4 € 2.000,00; Parte_11 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
12. anni 3 € 1.500,00; Parte_12 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
13. anni 4 € 2.000,00; Parte_13 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
14. , anni 4 € 2.000,00; Parte_14 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
15. , anni 3 € 1.500,00; Parte_15 anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
16. , anni 5 € 2.500,00; Parte_16 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
17. , anni 3 € 1.500,00; Parte_17 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
18. , anni 4 € 2.000,00; Parte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
19. anni 3 € 1.500,00; Parte_19 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
20. anni 4 € 2.000,00; Parte_20 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
21. anni 4 € 2.000,00. Parte_21 anno scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28
9 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 a favore di Parte_2
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 2.000,00 a favore di Parte_4
- € 500,00 a favore di;
Parte_5
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_6
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_8
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_9
- € 2.500,00 a favore di Parte_10
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_11
- € 1.500,00 a favore di Parte_12
- € 2.000,00 a favore di Parte_13
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_14
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_15
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_16
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_17
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_18
- € 1.500,00 a favore di Parte_19
- € 2.000,00 a favore di Parte_20
- € 2.000,00 a favore di . Parte_21
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 8.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa). Vicenza, 08/07/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1323 /2024 RG Lav. promossa da: 1) (C.F. ), Parte_1 C.F._1
2) (C.F. , Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. , Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ), Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ), Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ), Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ), Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ), Parte_9 C.F._9
10) (C.F. ), Parte_10 C.F._10
11) (C.F. ), Parte_11 C.F._11
12) (C.F. ), Parte_12 C.F._12
13) (C.F. ), Parte_13 C.F._13
14) (C.F. ), Parte_14 C.F._14
15) (C.F. , Parte_15 C.F._15
16) (C.F. , Parte_16 C.F._16
17) (C.F. ), Parte_17 C.F._17
18) (C.F. Parte_18 C.F._18
19) (C.F. ), Parte_19 C.F._19
20) (C.F. ) Parte_20 C.F._20
21) (C.F. ) Parte_21 C.F._21
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA e domiciliati presso il suo studio in Vicenza ricorrenti contro
1
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e. GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l' Controparte_2
Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2
[...] resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 08/07/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente, come precisati all'udienza dell'8.7.25) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le CP_1 annualità in questione, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici (domanda precisata all'udienza del 8.7.2025, come da nota depositata):
1. , anni 5 € 2.500,00; Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
2. anni 4 € 2.000,00; Parte_2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
3. anni 4 € 2.000,00; Parte_3 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
4. anni 4 € 2.000,00; Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
5. , anni 1 € 500,00; Parte_5 anno scolastico 2023/2024
6. , anni 5 € 2.500,00; Parte_6 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
7. anni 5 € 2.500,00; Parte_7 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
8. , anni 4 € 2.000,00; Parte_8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
9. , anni 2 € 1.000,00; Parte_9 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
10. anni € 2.500,00; Parte_10 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
11. anni 4 € 2.000,00; Parte_11 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
12. anni 3 € 1.500,00; Parte_12 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
13. anni 4 € 2.000,00; Parte_13 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
14. , anni 4 € 2.000,00; Parte_14 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
15. , anni 3 € 1.500,00; Parte_15 anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
16. , anni 5 € 2.500,00; Parte_16 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
17. , anni 3 € 1.500,00; Parte_17 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
4 18. , anni 4 € 2.000,00; Parte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
19. anni 3 € 1.500,00; Parte_19 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
20. anni 4 € 2.000,00; Parte_20 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
21. anni 4 € 2.000,00. Parte_21 anno scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione per l'a.s. 2018/2019 – annualità allegate in ricorso da parte ricorrente, a cui ha poi rinunciato nel corso della prima udienza
- con riferimento ai seguenti ricorrenti: , E Parte_1 Pt_2 Parte_16
. Pt_18
Il ha, inoltre, formulato eccezione di non debenza del bonus per difetto del CP_1 requisito della didattica annua con riferimento ai ricorrenti:
- per l'a.s. 2020/2021 e per l'a.s.2021/2022, come da stato Parte_1 matricolare – (all.n.02 cit.);
- per l' , come da stato matricolare – (all.n.07); Parte_3 C.F._22
- per l'a.s.2019/2020, come da scheda SIDI – (all.n.08), Parte_7
- , per l'a.s.2021/2022, come da stato matricolare – Parte_22
(all.n.09);
- per l'a.s.2020/2021, come da stato matricolare – (all.n.10); Parte_10
- per l'a.s.2021/2022, come da stato matricolare – (all.n.11); Parte_13
- per l'a.s.2020/2021, come da stato Parte_14 matricolare – (all.n.12);
- , per l'a.s.2020/2021, come da scheda SIDI – (all.n.13); Parte_15
- per l'a.s.2023/2024, come da stato matricolare – (all.n.05 Parte_16 cit.);
- per l' , come da stato matricolare – Parte_20 C.F._23
(all.n.14).
All'udienza dell'8.07.2025 parte ricorrente ha rinunciato alle annualità rispetto alle quali il Contr
ha formulato eccezione di prescrizione;
ha, inoltre, precisato che per non Pt_6
5 è richiesto l'a.s. 2018/19 ma solo gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Sull'eccezione di mancanza di didattica annua, rileva che tutti i ricorrenti rispetto ai quali Contr il ha formulato eccezione hanno prestato servizio, sia pure con più contratti, sostanzialmente senza soluzione di continuità presso il medesimo istituto scolastico per quasi tutto l'a.s., e insiste pertanto sulle rispettive domande.
Le parti hanno dato, infine, atto concordemente che per tutti i ricorrenti sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico (con riferimento al ricorrente parte ricorrente ha prodotto copia a stampa delle graduatorie provinciali per le Pt_7 supplenze della provincia di Ferrara, ove risulta inserito il suo nominativo).
Ciò premesso, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in CP_1 ricorso, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (documentazione allegata in ricorso e alla memoria di costituzione). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale
6 inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Per tale ragione, deve essere rigettata l'eccezione di non debenza riferita ai ricorrenti:
- per l'a.s. 2020/2021 e per l'a.s.2021/2022; Parte_1
- per l' ; Parte_3 C.F._22
- per l'a.s.2019/2020; Parte_7
- , per l'a.s.2021/2022; Parte_22
- per l'a.s.2020/2021; Parte_10
- per l'a.s.2021/2022; Parte_13
- , per l'a.s.2020/2021; Parte_14
- , per l'a.s.2020/2021; Parte_15
- per l'a.s.2023/2024; Parte_16
- per l'a.s.2020/2021. Parte_20
Ciò in quanto i docenti in questione hanno prestato servizio nel medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento, sia pure in virtù di più contratti che si susseguono tra loro, senza soluzione di continuità e sostanzialmente fino al momento della cessazione delle lezioni. Anche in relazione alle annualità predette, la prestazione del docente precario risulta sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo. Alla luce dei principi espressi dalla recentissima sentenza della CGUE pubblicata in data 3/07/2025 nella causa C-268/24, infatti, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti hanno dato concordemente atto che per tutti i ricorrenti sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico. Nella pronuncia sopra citata la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo
7 riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi: 1. , anni 5 € 2.500,00; Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
2. anni 4 € 2.000,00; Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
3. anni 4 € 2.000,00; Parte_3 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
4. anni 4 € 2.000,00; Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
5. , anni 1 € 500,00; Parte_5 anno scolastico 2023/2024
6. , anni 5 € 2.500,00; Parte_6 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
7. anni 5 € 2.500,00; Parte_7 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
8. , anni 4 € 2.000,00; Parte_8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
9. , anni 2 € 1.000,00; Parte_9 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
10. anni € 2.500,00; Parte_10 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
8 11. anni 4 € 2.000,00; Parte_11 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
12. anni 3 € 1.500,00; Parte_12 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
13. anni 4 € 2.000,00; Parte_13 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
14. , anni 4 € 2.000,00; Parte_14 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
15. , anni 3 € 1.500,00; Parte_15 anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
16. , anni 5 € 2.500,00; Parte_16 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
17. , anni 3 € 1.500,00; Parte_17 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
18. , anni 4 € 2.000,00; Parte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
19. anni 3 € 1.500,00; Parte_19 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
20. anni 4 € 2.000,00; Parte_20 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
21. anni 4 € 2.000,00. Parte_21 anno scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28
9 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 a favore di Parte_2
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 2.000,00 a favore di Parte_4
- € 500,00 a favore di;
Parte_5
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_6
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_8
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_9
- € 2.500,00 a favore di Parte_10
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_11
- € 1.500,00 a favore di Parte_12
- € 2.000,00 a favore di Parte_13
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_14
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_15
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_16
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_17
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_18
- € 1.500,00 a favore di Parte_19
- € 2.000,00 a favore di Parte_20
- € 2.000,00 a favore di . Parte_21
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 8.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa). Vicenza, 08/07/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
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