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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 830/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Trovato Yuri, con domicilio eletto in Formigine, via Marconi, n. 1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benetti Matteo, con domicilio eletto in Modena, Rua del Muro, n. 60
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «IN Controparte_1
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 Accertato e dichiarato che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa Parte_1
alle dipendenze della ditta con sede Controparte_1
legale in Castelnuovo Rangone, Via Roma, 6/A dal 19.4.2011 al 2.11.2021, con mansione di
necroforo, coadiuatore, autista, addetto agli adempimenti di segreteria, di controllo documenti
contabili relativi al movimento ed al trasporto funebre e mansioni di ufficio e che, di
conseguenza, doveva essere inquadrato al livello IV del CCNL per il personale dipendente da
imprese esercenti l'attività funebre, in luogo del – inesistente - livello C3 del CCNL applicato
dall'azienda per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti
funebri;
accertato e dichiarato che, in conseguenza della corretta applicazione del CCNL per il
personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre e del corretto livello IV di
inquadramento anche con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e meglio descritte in
narrativa, il ricorrente, per le causali tutte descritte in premessa, ha maturato differenze
retributive per un importo lordo di € 41.677,80 così come risulta dal conteggio sindacale agli
atti da considerarsi parte integrante del presente ricorso e qui integralmente richiamato e
trascritto,
condannare con sede legale in Controparte_1
Castelnuovo Rangone, Via Roma, 6/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
corrispondere, in favore del ricorrente, per le causali descritte in narrativa e secondo quanto
emerge dall'allegato conteggio sindacale, la somma lorda di € 41.677,80 o quella diversa
maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa».
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, con contratto a tempo indeterminato e parziale, per lo svolgimento di mansioni di addetto alle agenzie di pompe funebri;
2) di avere svolto un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente convenuto;
3) di avere svolto le mansioni indicate al punto 7) della parte
2 narrativa del ricorso;
mansioni da ritenersi superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite e, per vero, inquadrabili nel più favorevole livello 4 CCNL personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre;
4) di avere maturato, per tali ragioni, il diritto a conseguire differenze retributive;
5) come il datore di lavoro, con decorrenza da novembre 2020, abbia illegittimamente interrotto l'erogazione del beneficio retributivo “indennità di funzione”,
iniziato a corrispondere a decorrere dal gennaio 2019; 6) di avere maturato, quindi, un ulteriore credito per differenze retributive pari a € 7.554,24.
Nel dare atto degli infruttuosi tentativi di componimento bonario della controversia, nell'agire per il recupero delle prospettate differenze retributive, ha rassegnato le conclusioni di cui si è
dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel contestare l'applicabilità dell'ex adverso
invocato CCNL, nel ribadire la legittimità del proprio operato, nel ribadire il già avvenuto esatto adempimento alla propria obbligazione retributiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'ill.mo Tribunale
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande avanzate in ricorso per le ragioni esposte nella presente memoria.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse condannare Controparte_1
al pagamento di differenze retributive, ridurre la somma richiesta tenuto conto di
[...]
quanto esposto nella presente memoria difensiva».
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, la causa è stata inizialmente istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 29.5.2024 e,
successivamente, mediante esperimento di CTU, nei termini illustrati con ordinanza del
3.11.2024.
3 Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 18.9.2025
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree di condanna di parte resistente al pagamento delle prospettate maturate differenze retributive, a titolo di effettive ore di lavoro compiute, irriducibilità dell'elemento retributivo
“indennità di funzione” ed effettive superiori mansioni disimpegnate.
Si ritiene parzialmente fondata l'iniziativa attorea, nei soli termini che seguono.
*
1) Sull'individuazione del CCNL applicabile
Innanzitutto, va precisato che il rapporto di lavoro oggi in discussione deve ritenersi assoggettato alle prescrizioni di cui al CCNL personale dipendente da imprese esercenti attività
di pompe e trasporti funebri.
E tanto in ragione: 1) dell'incontestata attività di lavoro svolta dalla resistente;
2) dalle attività
di lavoro in concreto svolte dal ricorrente (v. infra), a prescindere dall'esatta individuazione del corretto livello di inquadramento;
3) delle indicazioni contenute nella lettera di assunzione (v.
doc. 2 memoria difensiva); 4) delle indicazioni contenute nelle varie buste paga confezionate nel corso del rapporto di lavoro, i cui valori economici corrispondono per giunta ai valori retributivi tabellari proprio del CCNL di riferimento (cfr. docc. 1, 3 e 5 memoria difensiva).
*
2) Sulla richiesta di pagamento dell'orario straordinario svolto
Ciò posto, parte ricorrente agisce in primo luogo per il conseguimento di differenze retributive in ragione dell'avvenuto svolgimento di ore di lavoro superiori rispetto a quelle formalmente indicate nel contratto di assunzione (v. doc. 1 ricorso).
4 La domanda deve ritenersi infondata, per non avere parte ricorrente dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa.
Su tale questione – specificatamente contestata ex adverso – la prospettazione di parte attrice si compendia in una davvero generica rappresentazione, priva di elementi specifici e di pertinenti e puntuali istanze istruttorie.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice impone il rigetto della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario.
A conforto della conclusione cui si è pervenuti, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il
preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che
al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.»
(Cass., 19.6.2018, n. 16150).
*
3) Sulla richiesta di pagamento dell'indennità di funzione
Nell'invocare il principio di irriducibilità della retribuzione, parte ricorrente agisce poi per la condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità di funzione, originariamente corrisposta a decorrere da gennaio 2019 e, si assume, essere stata illegittimamente revocata a decorrere dalla mensilità di novembre 2020.
Si ritiene infondata la domanda.
In esegesi dell'art. 2103 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come:
«Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c. c., implica che la
retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di
accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in
cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto;
tuttavia, in caso
5 di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della
irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità
professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti
della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione
lavorativa.» (Cass., 1.8.2017, n. 19092).
Ancora: «La retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a
seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni
caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto.
L'irriducibilità della retribuzione, dunque, si intende nel senso che le voci retributive relative a
particolari modi di svolgimento del lavoro possono essere soppresse qualora essi vengano
meno, dovendo essere conservate solo in caso contrario» (Cass., 17.7.2019, n. 19258) e: «Il
livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia
della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere determinato con il
computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle
mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita,
mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della
prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché
vengano meno le situazioni cui erano collegati.» (Cass., 6.12.2017, n. 29247).
Da una piana lettura della comunicazione di revoca del reclamato trattamento (v. doc. 11
ricorso) emerge che l'erogazione del trattamento economico ora in discussione trovava il proprio titolo giustificativo in una forfettizzazione dello straordinario e della reperibilità che il ricorrente aveva manifestato.
Non sono emersi riscontri probatori di segno contrario.
6 Trattasi quindi di importo economico strettamente collegato alle peculiari modalità che contraddistinguevano la prestazione lavorativa del ricorrente e quindi, proprio per tale natura,
revocabile in caso di sopravvenuta carenza del disagio.
Circostanza, quest'ultima, verificatasi proprio in occasione del rifiuto espresso dal lavoratore a proseguire oltre nel rendersi reperibile anche al di fuori dell'orario di lavoro pattuito (v. sempre doc. 11 ricorso, non sovvertito da alcun elemento probatorio di segno contrario) e che ha comportato quindi, anche alla luce delle coordinate ermeneutiche in precedenza illustrate, la legittima revoca datoriale del beneficio economico.
Condotta datoriale da ritenersi vieppiù legittima là dove si consideri che, a seguito del manifestato rifiuto a proseguire oltre nella reperibilità, il lavoratore è stato remunerato (a termini di CCNL in punto di orario supplementare e straordinario, v. doc. 1 memoria difensiva)
per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
In definitiva e per concludere, l'accertata legittimità della condotta datoriale, priva la domanda attorea dei propri imprescindibili fatti costitutivi.
*
4) Sulla richiesta di pagamento delle differenze retributive
Da ultimo, si procede allo scrutinio della domanda attorea di condanna del datore di lavoro al pagamento delle maturate differenze retributive in ragione del prospettato concreto disimpegno di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente pattuite, da inquadrarsi nel più favorevole quarto livello del CCNL di riferimento.
In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: «Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
7 raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la
quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle
predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova
dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento» (Cass., 28.4.2015, n. 8589).
Con la precisazione per cui: «Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una
superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la
natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle
disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene
rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale,
collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non
inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai
fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass.,
1.3.2021, n. 5536).
Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.
Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la
contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria
di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di
una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla
reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano
professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n.
2969).
8 Con riferimento invece al principio di assorbimento, la S.C. ha avuto modo di precisare che: «Il
cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che
sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale
dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da
questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione
individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla
speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto
da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della
prova, è tenuto lo stesso lavoratore» (Cass., 17.7.2008, n. 19750).
In motivazione tale pronuncia del luglio 2008 ha chiarito che: «A tal riguardo giova precisare
che sul piano generale il principio di intangibilità della posizione economica acquistata dal
lavoratore postula, per la sua operatività, la spettanza per legge o per contratto del trattamento
rivendicato e, pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive. In altri termini, in
tema di superminimo questo entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed
esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente tra le parti o quando sia ricollegabile
alle peculiarità del lavoratore che ne beneficia e non solo per il fatto che attribuito una volta lo
si sia attribuito per sempre soggiacendo in tale ultima ipotesi alla regola dell'assorbimento».
Ancora, sempre sulla medesima questione e in linea di continuità con il principio di diritto appena evocato: «Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi
tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio
dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a
superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la
qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione
collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la
9 sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento» (Cass., 17.10.2018, n. 26017).
Ancora: «Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di
riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito
dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano
convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a
carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento
del superminimo, escludendone l'assorbimento» (Cass., 16.5.2025, n. 13038).
Continuando le considerazioni di carattere generale circa l'istituto dell'assorbimento – da intendersi quale eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore (in tali termini Cass., 29.8.2012, n.
14689) – deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia, in maniera condivisibile, evidenziato l'operatività automatica del principio di assorbimento, a prescindere dalla formulazione di specifiche eccezioni a cura del debitore: «Sotto il profilo processuale,
dunque, l' assorbimento non opera attraverso una eccezione in senso stretto ma, per effetto del
suo operare automatico, costituisce oggetto, piuttosto che di una eccezione- sia pure in senso
lato- di una corretta ricostruzione contabile del credito vantato dal lavoratore. Deriva da
quanto precede che il giudice può e deve operare l'assorbimento sulla base di quanto risulta
dagli atti ed a prescindere da una specifica allegazione difensiva della parte interessata»
(Cass., 26.5.2016, n. 10945).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene fondata la domanda attorea, nei termini che seguono.
L'art. 19 del CCNL di riferimento stabilisce quanto segue: “
1. In relazione alle mansioni svolte
i lavoratori sono inquadrati nei seguenti 6 livelli, fermo restando che la distinzione tra
impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,
10 contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fa riferimento
distintamente a tali lavoratori.
1^ livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione
ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati servizi
di adeguata importanza;
2^ livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansione di concetto;
3^ livello : impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni che richiedono una generica
preparazione professionale, lavoratori che svolgono prevalenti mansioni relative
all'espletamento delle pratiche del servizio funebre senza specifiche responsabilità e svolgono
mansioni di autista e operazioni connesse, personale specializzato in officina e di falegnameria,
personale con specifiche competenze certificate in Italia e/o in Europa in tanatoprassi,
tanatoestetica, maestro di cerimonia svolgente funzione, intagliatori, ebanisti nonché il
facocchio ed i conducenti di motoscafi adibiti al trasporto funebre;
4^ livello super: vengono inquadrati al 4^ livello super i lavoratori di 4^ livello con mansione
prevalente di necroforo-autista con decorrenza 1/4/1989 ovvero neo assunti nella mansione di
necroforo autista dopo 3 anni di presenza nell'attuale 4^ livello, personale formato in
tanatoprassi o tanatoestetica. Resta inteso che il necroforo-autista inquadrato al 4^ livello
super con i tempi sopra previsti, continuerà a svolgere le mansioni proprie anche del 4^ livello;
4^ livello : Necrofori autisti non inquadrati al 4° livello super, personale di officina qualificato,
addetti alle case funerarie, addetti alle sale del commiato, addetti agli impianti crematori,
cocchieri per il tiro a più cavalli fino a due cavalli, capo scuderia, magazzinieri, falegnami,
lattonieri, stagnari, lucidatori;
nonché addetti alle mansioni semplici di segreteria, controllo
documenti contabili relativi al movimento e al trasporto funebre, addetti al controllo delle
fatture, addetti adibiti a mansioni d'ufficio, dove non è richiesta una particolare preparazione
ed esperienza.
11 5^ livello: custodi, stallieri, aiuto operai di officina e falegnameria, necrofori, aiuto stallieri,
operai comuni addetti alle operazioni cimiteriali.
2. Al personale già in servizio, le imprese dovranno comunicare per iscritto il livello al quale
viene assegnato e il trattamento economico relativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si chiarisce che la locuzione contenuta nel 4 comma "mansioni di autista e operazioni
connesse" si riferisce a quegli autisti che svolgono mansioni promiscue prevalentemente
impiegatizie ma anche operaie.
Nel ciclo produttivo delle aziende che esercitano l'attività funebre, così come definita dal
presente CCNL, è compresa la completa movimentazione della salma e relativo contenitore,
fino alla sepoltura.
Per particolari e momentanee esigenze di servizio, operatori inquadrati nei livelli superiori
possono essere saltuariamente avviati a mansioni proprie dei livelli inferiori, mantenendo lo
stesso livello di inquadramento e retribuzione di appartenenza.” (v. doc. 5 ricorso).
L'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare come il ricorrente, a dispetto di qualsiasi pattuizione di segno contrario, abbia effettivamente svolto, per tutto il periodo di interesse,
mansioni inquadrabili nel quarto livello del CCNL di riferimento.
Si richiamano sul punto le convergenti deposizioni rilasciate dai testimoni , Tes_1 Tes_2
a conferma del capitolo di prova “c)” del ricorso: dichiarazioni da ritenersi Tes_3
particolarmente attendibili per essere state rilasciate da soggetti che hanno lavorato con il ricorrente o che, comunque, non svolgono attività di lavoro subordinato (al momento della dichiarazione testimoniale) a favore della resistente.
Anche il testimone ha confermato tale capitolo di prova, in sede di sua escussione a Tes_4
prova contraria.
12 In definitiva e per concludere si accerta come parte ricorrente, per tutto il periodo di lavoro prestato a favore di parte resistente, abbia svolto mansioni inquadrabili nel quarto livello del
CCNL personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.
Con riferimento al quantum debeatur, anche in corretta applicazione del principio dell'assorbimento, con analitico e approfondito iter motivazionale, il nominato perito ha permesso di apprezzare come parte ricorrente abbia maturato un credito per differenze retributive pari in sorte capitale a € 5.598,29.
Parte resistente deve quindi essere condannata alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma di € 5.598,29, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo.
*
Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, il solo parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà.
La residua quota è posta a carico di parte resistente nei termini indicati in dispositivo, a mente del tipo, valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
Si procede con separato decreto alla liquidazione dei compensi del nominato CTU, da porsi a carico delle parti in solido tra loro, in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma di € 5.598,29, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
2) Rigetta per il resto le domande di cui al ricorso;
13 3) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la residua quota, liquidata in detta frazione in complessivi € 1.900,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 22.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 830/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Trovato Yuri, con domicilio eletto in Formigine, via Marconi, n. 1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benetti Matteo, con domicilio eletto in Modena, Rua del Muro, n. 60
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «IN Controparte_1
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 Accertato e dichiarato che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa Parte_1
alle dipendenze della ditta con sede Controparte_1
legale in Castelnuovo Rangone, Via Roma, 6/A dal 19.4.2011 al 2.11.2021, con mansione di
necroforo, coadiuatore, autista, addetto agli adempimenti di segreteria, di controllo documenti
contabili relativi al movimento ed al trasporto funebre e mansioni di ufficio e che, di
conseguenza, doveva essere inquadrato al livello IV del CCNL per il personale dipendente da
imprese esercenti l'attività funebre, in luogo del – inesistente - livello C3 del CCNL applicato
dall'azienda per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti
funebri;
accertato e dichiarato che, in conseguenza della corretta applicazione del CCNL per il
personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre e del corretto livello IV di
inquadramento anche con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e meglio descritte in
narrativa, il ricorrente, per le causali tutte descritte in premessa, ha maturato differenze
retributive per un importo lordo di € 41.677,80 così come risulta dal conteggio sindacale agli
atti da considerarsi parte integrante del presente ricorso e qui integralmente richiamato e
trascritto,
condannare con sede legale in Controparte_1
Castelnuovo Rangone, Via Roma, 6/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
corrispondere, in favore del ricorrente, per le causali descritte in narrativa e secondo quanto
emerge dall'allegato conteggio sindacale, la somma lorda di € 41.677,80 o quella diversa
maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa».
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, con contratto a tempo indeterminato e parziale, per lo svolgimento di mansioni di addetto alle agenzie di pompe funebri;
2) di avere svolto un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente convenuto;
3) di avere svolto le mansioni indicate al punto 7) della parte
2 narrativa del ricorso;
mansioni da ritenersi superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite e, per vero, inquadrabili nel più favorevole livello 4 CCNL personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre;
4) di avere maturato, per tali ragioni, il diritto a conseguire differenze retributive;
5) come il datore di lavoro, con decorrenza da novembre 2020, abbia illegittimamente interrotto l'erogazione del beneficio retributivo “indennità di funzione”,
iniziato a corrispondere a decorrere dal gennaio 2019; 6) di avere maturato, quindi, un ulteriore credito per differenze retributive pari a € 7.554,24.
Nel dare atto degli infruttuosi tentativi di componimento bonario della controversia, nell'agire per il recupero delle prospettate differenze retributive, ha rassegnato le conclusioni di cui si è
dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel contestare l'applicabilità dell'ex adverso
invocato CCNL, nel ribadire la legittimità del proprio operato, nel ribadire il già avvenuto esatto adempimento alla propria obbligazione retributiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'ill.mo Tribunale
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande avanzate in ricorso per le ragioni esposte nella presente memoria.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse condannare Controparte_1
al pagamento di differenze retributive, ridurre la somma richiesta tenuto conto di
[...]
quanto esposto nella presente memoria difensiva».
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, la causa è stata inizialmente istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 29.5.2024 e,
successivamente, mediante esperimento di CTU, nei termini illustrati con ordinanza del
3.11.2024.
3 Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 18.9.2025
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
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Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree di condanna di parte resistente al pagamento delle prospettate maturate differenze retributive, a titolo di effettive ore di lavoro compiute, irriducibilità dell'elemento retributivo
“indennità di funzione” ed effettive superiori mansioni disimpegnate.
Si ritiene parzialmente fondata l'iniziativa attorea, nei soli termini che seguono.
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1) Sull'individuazione del CCNL applicabile
Innanzitutto, va precisato che il rapporto di lavoro oggi in discussione deve ritenersi assoggettato alle prescrizioni di cui al CCNL personale dipendente da imprese esercenti attività
di pompe e trasporti funebri.
E tanto in ragione: 1) dell'incontestata attività di lavoro svolta dalla resistente;
2) dalle attività
di lavoro in concreto svolte dal ricorrente (v. infra), a prescindere dall'esatta individuazione del corretto livello di inquadramento;
3) delle indicazioni contenute nella lettera di assunzione (v.
doc. 2 memoria difensiva); 4) delle indicazioni contenute nelle varie buste paga confezionate nel corso del rapporto di lavoro, i cui valori economici corrispondono per giunta ai valori retributivi tabellari proprio del CCNL di riferimento (cfr. docc. 1, 3 e 5 memoria difensiva).
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2) Sulla richiesta di pagamento dell'orario straordinario svolto
Ciò posto, parte ricorrente agisce in primo luogo per il conseguimento di differenze retributive in ragione dell'avvenuto svolgimento di ore di lavoro superiori rispetto a quelle formalmente indicate nel contratto di assunzione (v. doc. 1 ricorso).
4 La domanda deve ritenersi infondata, per non avere parte ricorrente dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa.
Su tale questione – specificatamente contestata ex adverso – la prospettazione di parte attrice si compendia in una davvero generica rappresentazione, priva di elementi specifici e di pertinenti e puntuali istanze istruttorie.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice impone il rigetto della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario.
A conforto della conclusione cui si è pervenuti, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il
preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che
al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.»
(Cass., 19.6.2018, n. 16150).
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3) Sulla richiesta di pagamento dell'indennità di funzione
Nell'invocare il principio di irriducibilità della retribuzione, parte ricorrente agisce poi per la condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità di funzione, originariamente corrisposta a decorrere da gennaio 2019 e, si assume, essere stata illegittimamente revocata a decorrere dalla mensilità di novembre 2020.
Si ritiene infondata la domanda.
In esegesi dell'art. 2103 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come:
«Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c. c., implica che la
retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di
accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in
cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto;
tuttavia, in caso
5 di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della
irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità
professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti
della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione
lavorativa.» (Cass., 1.8.2017, n. 19092).
Ancora: «La retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a
seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni
caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto.
L'irriducibilità della retribuzione, dunque, si intende nel senso che le voci retributive relative a
particolari modi di svolgimento del lavoro possono essere soppresse qualora essi vengano
meno, dovendo essere conservate solo in caso contrario» (Cass., 17.7.2019, n. 19258) e: «Il
livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia
della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere determinato con il
computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle
mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita,
mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della
prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché
vengano meno le situazioni cui erano collegati.» (Cass., 6.12.2017, n. 29247).
Da una piana lettura della comunicazione di revoca del reclamato trattamento (v. doc. 11
ricorso) emerge che l'erogazione del trattamento economico ora in discussione trovava il proprio titolo giustificativo in una forfettizzazione dello straordinario e della reperibilità che il ricorrente aveva manifestato.
Non sono emersi riscontri probatori di segno contrario.
6 Trattasi quindi di importo economico strettamente collegato alle peculiari modalità che contraddistinguevano la prestazione lavorativa del ricorrente e quindi, proprio per tale natura,
revocabile in caso di sopravvenuta carenza del disagio.
Circostanza, quest'ultima, verificatasi proprio in occasione del rifiuto espresso dal lavoratore a proseguire oltre nel rendersi reperibile anche al di fuori dell'orario di lavoro pattuito (v. sempre doc. 11 ricorso, non sovvertito da alcun elemento probatorio di segno contrario) e che ha comportato quindi, anche alla luce delle coordinate ermeneutiche in precedenza illustrate, la legittima revoca datoriale del beneficio economico.
Condotta datoriale da ritenersi vieppiù legittima là dove si consideri che, a seguito del manifestato rifiuto a proseguire oltre nella reperibilità, il lavoratore è stato remunerato (a termini di CCNL in punto di orario supplementare e straordinario, v. doc. 1 memoria difensiva)
per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
In definitiva e per concludere, l'accertata legittimità della condotta datoriale, priva la domanda attorea dei propri imprescindibili fatti costitutivi.
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4) Sulla richiesta di pagamento delle differenze retributive
Da ultimo, si procede allo scrutinio della domanda attorea di condanna del datore di lavoro al pagamento delle maturate differenze retributive in ragione del prospettato concreto disimpegno di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente pattuite, da inquadrarsi nel più favorevole quarto livello del CCNL di riferimento.
In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: «Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
7 raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la
quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle
predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova
dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento» (Cass., 28.4.2015, n. 8589).
Con la precisazione per cui: «Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una
superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la
natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle
disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene
rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale,
collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non
inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai
fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass.,
1.3.2021, n. 5536).
Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.
Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la
contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria
di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di
una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla
reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano
professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n.
2969).
8 Con riferimento invece al principio di assorbimento, la S.C. ha avuto modo di precisare che: «Il
cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che
sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale
dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da
questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione
individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla
speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto
da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della
prova, è tenuto lo stesso lavoratore» (Cass., 17.7.2008, n. 19750).
In motivazione tale pronuncia del luglio 2008 ha chiarito che: «A tal riguardo giova precisare
che sul piano generale il principio di intangibilità della posizione economica acquistata dal
lavoratore postula, per la sua operatività, la spettanza per legge o per contratto del trattamento
rivendicato e, pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive. In altri termini, in
tema di superminimo questo entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed
esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente tra le parti o quando sia ricollegabile
alle peculiarità del lavoratore che ne beneficia e non solo per il fatto che attribuito una volta lo
si sia attribuito per sempre soggiacendo in tale ultima ipotesi alla regola dell'assorbimento».
Ancora, sempre sulla medesima questione e in linea di continuità con il principio di diritto appena evocato: «Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi
tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio
dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a
superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la
qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione
collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la
9 sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento» (Cass., 17.10.2018, n. 26017).
Ancora: «Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di
riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito
dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano
convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a
carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento
del superminimo, escludendone l'assorbimento» (Cass., 16.5.2025, n. 13038).
Continuando le considerazioni di carattere generale circa l'istituto dell'assorbimento – da intendersi quale eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore (in tali termini Cass., 29.8.2012, n.
14689) – deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia, in maniera condivisibile, evidenziato l'operatività automatica del principio di assorbimento, a prescindere dalla formulazione di specifiche eccezioni a cura del debitore: «Sotto il profilo processuale,
dunque, l' assorbimento non opera attraverso una eccezione in senso stretto ma, per effetto del
suo operare automatico, costituisce oggetto, piuttosto che di una eccezione- sia pure in senso
lato- di una corretta ricostruzione contabile del credito vantato dal lavoratore. Deriva da
quanto precede che il giudice può e deve operare l'assorbimento sulla base di quanto risulta
dagli atti ed a prescindere da una specifica allegazione difensiva della parte interessata»
(Cass., 26.5.2016, n. 10945).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene fondata la domanda attorea, nei termini che seguono.
L'art. 19 del CCNL di riferimento stabilisce quanto segue: “
1. In relazione alle mansioni svolte
i lavoratori sono inquadrati nei seguenti 6 livelli, fermo restando che la distinzione tra
impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,
10 contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fa riferimento
distintamente a tali lavoratori.
1^ livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione
ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati servizi
di adeguata importanza;
2^ livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansione di concetto;
3^ livello : impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni che richiedono una generica
preparazione professionale, lavoratori che svolgono prevalenti mansioni relative
all'espletamento delle pratiche del servizio funebre senza specifiche responsabilità e svolgono
mansioni di autista e operazioni connesse, personale specializzato in officina e di falegnameria,
personale con specifiche competenze certificate in Italia e/o in Europa in tanatoprassi,
tanatoestetica, maestro di cerimonia svolgente funzione, intagliatori, ebanisti nonché il
facocchio ed i conducenti di motoscafi adibiti al trasporto funebre;
4^ livello super: vengono inquadrati al 4^ livello super i lavoratori di 4^ livello con mansione
prevalente di necroforo-autista con decorrenza 1/4/1989 ovvero neo assunti nella mansione di
necroforo autista dopo 3 anni di presenza nell'attuale 4^ livello, personale formato in
tanatoprassi o tanatoestetica. Resta inteso che il necroforo-autista inquadrato al 4^ livello
super con i tempi sopra previsti, continuerà a svolgere le mansioni proprie anche del 4^ livello;
4^ livello : Necrofori autisti non inquadrati al 4° livello super, personale di officina qualificato,
addetti alle case funerarie, addetti alle sale del commiato, addetti agli impianti crematori,
cocchieri per il tiro a più cavalli fino a due cavalli, capo scuderia, magazzinieri, falegnami,
lattonieri, stagnari, lucidatori;
nonché addetti alle mansioni semplici di segreteria, controllo
documenti contabili relativi al movimento e al trasporto funebre, addetti al controllo delle
fatture, addetti adibiti a mansioni d'ufficio, dove non è richiesta una particolare preparazione
ed esperienza.
11 5^ livello: custodi, stallieri, aiuto operai di officina e falegnameria, necrofori, aiuto stallieri,
operai comuni addetti alle operazioni cimiteriali.
2. Al personale già in servizio, le imprese dovranno comunicare per iscritto il livello al quale
viene assegnato e il trattamento economico relativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si chiarisce che la locuzione contenuta nel 4 comma "mansioni di autista e operazioni
connesse" si riferisce a quegli autisti che svolgono mansioni promiscue prevalentemente
impiegatizie ma anche operaie.
Nel ciclo produttivo delle aziende che esercitano l'attività funebre, così come definita dal
presente CCNL, è compresa la completa movimentazione della salma e relativo contenitore,
fino alla sepoltura.
Per particolari e momentanee esigenze di servizio, operatori inquadrati nei livelli superiori
possono essere saltuariamente avviati a mansioni proprie dei livelli inferiori, mantenendo lo
stesso livello di inquadramento e retribuzione di appartenenza.” (v. doc. 5 ricorso).
L'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare come il ricorrente, a dispetto di qualsiasi pattuizione di segno contrario, abbia effettivamente svolto, per tutto il periodo di interesse,
mansioni inquadrabili nel quarto livello del CCNL di riferimento.
Si richiamano sul punto le convergenti deposizioni rilasciate dai testimoni , Tes_1 Tes_2
a conferma del capitolo di prova “c)” del ricorso: dichiarazioni da ritenersi Tes_3
particolarmente attendibili per essere state rilasciate da soggetti che hanno lavorato con il ricorrente o che, comunque, non svolgono attività di lavoro subordinato (al momento della dichiarazione testimoniale) a favore della resistente.
Anche il testimone ha confermato tale capitolo di prova, in sede di sua escussione a Tes_4
prova contraria.
12 In definitiva e per concludere si accerta come parte ricorrente, per tutto il periodo di lavoro prestato a favore di parte resistente, abbia svolto mansioni inquadrabili nel quarto livello del
CCNL personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.
Con riferimento al quantum debeatur, anche in corretta applicazione del principio dell'assorbimento, con analitico e approfondito iter motivazionale, il nominato perito ha permesso di apprezzare come parte ricorrente abbia maturato un credito per differenze retributive pari in sorte capitale a € 5.598,29.
Parte resistente deve quindi essere condannata alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma di € 5.598,29, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo.
*
Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, il solo parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà.
La residua quota è posta a carico di parte resistente nei termini indicati in dispositivo, a mente del tipo, valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
Si procede con separato decreto alla liquidazione dei compensi del nominato CTU, da porsi a carico delle parti in solido tra loro, in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma di € 5.598,29, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
2) Rigetta per il resto le domande di cui al ricorso;
13 3) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la residua quota, liquidata in detta frazione in complessivi € 1.900,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 22.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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