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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/08/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 290 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv.ta MERCURIO GISELDA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. SPANO' DOMENICO Controparte_1
INAIL, in p.l.r.p.t., con gli avv.ti Allegrini Fabrizio e Maida Maria Grazia.
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di , giudice del lavoro, n. 595/2021, pubblicata in data 12/11/2021; opposizione estratto di ruolo.
FATTO.
1. Con ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro, esponeva di essere venuto a Parte_1 conoscenza, a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte di , Controparte_2 dell'esistenza di pendenze contributive a proprio carico, relative a contributi INAIL per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, oggetto delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Eccepiva l'inesistenza e la nullità della notifica delle suddette cartelle, nonché la prescrizione della pretesa contributiva.
1 2. Le parti resistenti argomentavano per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, contestavano le avverse argomentazioni chiedendone il rigetto.
3. All'udienza del 12.11.21, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del lavoro, definiva la controversia con sentenza n. 595/21 che statuiva come di seguito:
<<
4. La domanda è inammissibile.
5. Sulla scorta dei principi elaborati in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, con riferimento anche a crediti diversi da quelli tributari, deve essere evidenziato che l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n.6166). Esso non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. Può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico 'ruolo' di un determinato ente impositore per un preciso 'credito' di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima - e del ruolo - al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione: - se l'opponente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo per la prima volta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
- se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge (Tribunale Catania sez. lav., 07/07/2020, n.2381).
6. Ne discende che, qualora venga dedotta l'omessa notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito, la domanda di accertamento negativo proposta a seguito della consultazione dell'estratto di ruolo è ammissibile, mentre viceversa è inammissibile se risulta che la notifica dei titoli sia stata effettuata.
2 7. Nel caso di specie, ha provato, mediante produzione in Controparte_2 giudizio delle relative ricevute di consegna, la notifica via pec delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione.
8. Deve essere, al riguardo, precisato, che secondo il c. disp. del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 26, la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire "...con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. La normativa di settore (quella del
D.P.R. n. 68 del 2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della
PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente (Tribunale Perugia, sez. lav.,
08/06/2021, n. 143).
9. Non coglie nel segno, pertanto, l'eccezione di parte ricorrente circa la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, effettuate da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi.
10. La regolare notifica delle cartelle, dunque, rende la presente domanda inammissibile, atteso che, per un verso, ogni questione antecedente alla formazione dei titoli (ivi compresa l'eccezione di prescrizione dei contributi pretesi dall'ente resistente) avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso gli stessi;
per altro verso, con riferimento ai vizi sopravvenuti (come, ad es., la eventuale prescrizione medio tempore maturata tra la notifica delle cartelle e la proposizione della domanda giudiziale), l'esame della questione è preclusa dalla mancanza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale si contesti ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il diritto di procedere ad esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta
(Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n.6723; Tribunale Salerno sez. lav., 14/06/2019, n.1246).
11. Le spese di lite, alla luce della natura delle questioni trattate e dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti in materia, possono essere compensate.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, il ricorrente ha interposto appello formulando tre distinti motivi di doglianza.
3 4.1-Nel primo motivo ha argomentato – muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali – in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e al proprio interesse ad agire (“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal;
a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del Controparte_3
1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unita mente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"; l'interesse ad agire ricorrerebbe, alla luce dell'attualità della pretesa avanzata dal Concessionario del pagamento costituitosi in giudizio).
4.2-Nel secondo motivo di diritto ha eccepito l'inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali impugnate, evidenziando che il abbia eseguito le notificazioni utilizzando CP_3 un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi, inficiando, in tal modo, la validità delle notifiche stesse.
4.3-Nel terzo motivo ha, in ultimo, argomentato in ordine alla prescrizione del credito azionato, rilevando, nel dettaglio che: <nella fattispecie, si rileva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati con cartella esattoriale n.03020150004923534000 (art.3, commi 9 e 10 della legge n.335 dell'8 agosto 1995, che, a far data del 1/1/1996 a ridotto il termine di decorrenza della prescrizione da dieci a cinque anni). Al riguardo, si rileva che la cartella risulterebbe notificata in data 16/07/2015 per cui alla data di avvenuta conoscenza dell'atto (17/03/2021), i presunti crediti risultano inesorabilmente prescritti. In siffatto contesto, si rileva, altresì, l'inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n.03020199001005829000 e della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.03076201900000218000, entrambe avvenute mediante invio a E mezzo dell'indirizzo pec nonché del Email_1 pignoramento crediti verso terzi n.03084201900002038001, asseritamente, inoltrato a mezzo indirizzo pec t, tutti non registrati nei pubblici Email_3 registri>>.
4 5. Gli appellati, ritualmente costituiti, hanno insistito nel rigetto del gravame.
6.Il Collegio ha trattato la causa con le forme dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
7.1-Deve, , affermarsi l'applicabilità dell'art. 3 bis DL 146/21, convertito con Legge 215/21, che ha aggiunto all'art. 12 Dpr 602/73 il comma 4 bis, e l' insussistenza dell'interesse a ricorrere, per come correttamente ritenuto dal primo giudice.
7.2-Con la citata norma si è stabilito quanto segue: <l'estratto di ruolo non e' impugnabile. il e la cartella pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili diretta impugnazione nei soli casi in cui debitore agisce giudizio dimostri dall'iscrizione a possa derivargli un pregiudizio per partecipazione una procedura appalto, effetto quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure riscossione somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici all'articolo 1, lettera a), regolamento ministro dell'economia delle finanze gennaio 2008, 40, verifiche 48-bis presente o infine perdita beneficio rapporti con pubblica amministrazione.>>
7.3-Con pronuncia n° 26283/22, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che la norma sopra riportata si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (così la massima: <in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del dl 21 ottobre
2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio
5 della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Costituzione>>).
7.4.-Non avendo il ricorrente dedotto e provato, (a seguito dell'ordinanza a tal fine emessa dal
Tribunale in conformità con l'art.101 cpc.) di versare in una delle tre ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, Dpr 602/73, deve ritenersi insussistente il suo interesse a ricorrere.
8. Le spese del doppio grado vanno compensate tenuto conto che la norma e la giurisprudenza di legittimità decisive per la risoluzione della controversia sono sopravvenute in pendenza di appello.
9.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 19/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 595/2021 , pubblicata in data 12/11/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/5/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 290 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv.ta MERCURIO GISELDA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. SPANO' DOMENICO Controparte_1
INAIL, in p.l.r.p.t., con gli avv.ti Allegrini Fabrizio e Maida Maria Grazia.
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di , giudice del lavoro, n. 595/2021, pubblicata in data 12/11/2021; opposizione estratto di ruolo.
FATTO.
1. Con ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro, esponeva di essere venuto a Parte_1 conoscenza, a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte di , Controparte_2 dell'esistenza di pendenze contributive a proprio carico, relative a contributi INAIL per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, oggetto delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Eccepiva l'inesistenza e la nullità della notifica delle suddette cartelle, nonché la prescrizione della pretesa contributiva.
1 2. Le parti resistenti argomentavano per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, contestavano le avverse argomentazioni chiedendone il rigetto.
3. All'udienza del 12.11.21, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del lavoro, definiva la controversia con sentenza n. 595/21 che statuiva come di seguito:
<<
4. La domanda è inammissibile.
5. Sulla scorta dei principi elaborati in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, con riferimento anche a crediti diversi da quelli tributari, deve essere evidenziato che l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n.6166). Esso non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. Può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico 'ruolo' di un determinato ente impositore per un preciso 'credito' di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima - e del ruolo - al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione: - se l'opponente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo per la prima volta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
- se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge (Tribunale Catania sez. lav., 07/07/2020, n.2381).
6. Ne discende che, qualora venga dedotta l'omessa notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito, la domanda di accertamento negativo proposta a seguito della consultazione dell'estratto di ruolo è ammissibile, mentre viceversa è inammissibile se risulta che la notifica dei titoli sia stata effettuata.
2 7. Nel caso di specie, ha provato, mediante produzione in Controparte_2 giudizio delle relative ricevute di consegna, la notifica via pec delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione.
8. Deve essere, al riguardo, precisato, che secondo il c. disp. del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 26, la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire "...con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. La normativa di settore (quella del
D.P.R. n. 68 del 2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della
PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente (Tribunale Perugia, sez. lav.,
08/06/2021, n. 143).
9. Non coglie nel segno, pertanto, l'eccezione di parte ricorrente circa la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, effettuate da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi.
10. La regolare notifica delle cartelle, dunque, rende la presente domanda inammissibile, atteso che, per un verso, ogni questione antecedente alla formazione dei titoli (ivi compresa l'eccezione di prescrizione dei contributi pretesi dall'ente resistente) avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso gli stessi;
per altro verso, con riferimento ai vizi sopravvenuti (come, ad es., la eventuale prescrizione medio tempore maturata tra la notifica delle cartelle e la proposizione della domanda giudiziale), l'esame della questione è preclusa dalla mancanza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale si contesti ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il diritto di procedere ad esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta
(Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n.6723; Tribunale Salerno sez. lav., 14/06/2019, n.1246).
11. Le spese di lite, alla luce della natura delle questioni trattate e dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti in materia, possono essere compensate.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, il ricorrente ha interposto appello formulando tre distinti motivi di doglianza.
3 4.1-Nel primo motivo ha argomentato – muovendo dalle più recenti pronunce giurisprudenziali – in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e al proprio interesse ad agire (“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal;
a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del Controparte_3
1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unita mente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"; l'interesse ad agire ricorrerebbe, alla luce dell'attualità della pretesa avanzata dal Concessionario del pagamento costituitosi in giudizio).
4.2-Nel secondo motivo di diritto ha eccepito l'inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali impugnate, evidenziando che il abbia eseguito le notificazioni utilizzando CP_3 un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi, inficiando, in tal modo, la validità delle notifiche stesse.
4.3-Nel terzo motivo ha, in ultimo, argomentato in ordine alla prescrizione del credito azionato, rilevando, nel dettaglio che: <nella fattispecie, si rileva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati con cartella esattoriale n.03020150004923534000 (art.3, commi 9 e 10 della legge n.335 dell'8 agosto 1995, che, a far data del 1/1/1996 a ridotto il termine di decorrenza della prescrizione da dieci a cinque anni). Al riguardo, si rileva che la cartella risulterebbe notificata in data 16/07/2015 per cui alla data di avvenuta conoscenza dell'atto (17/03/2021), i presunti crediti risultano inesorabilmente prescritti. In siffatto contesto, si rileva, altresì, l'inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n.03020199001005829000 e della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.03076201900000218000, entrambe avvenute mediante invio a E mezzo dell'indirizzo pec nonché del Email_1 pignoramento crediti verso terzi n.03084201900002038001, asseritamente, inoltrato a mezzo indirizzo pec t, tutti non registrati nei pubblici Email_3 registri>>.
4 5. Gli appellati, ritualmente costituiti, hanno insistito nel rigetto del gravame.
6.Il Collegio ha trattato la causa con le forme dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
7.1-Deve, , affermarsi l'applicabilità dell'art. 3 bis DL 146/21, convertito con Legge 215/21, che ha aggiunto all'art. 12 Dpr 602/73 il comma 4 bis, e l' insussistenza dell'interesse a ricorrere, per come correttamente ritenuto dal primo giudice.
7.2-Con la citata norma si è stabilito quanto segue: <l'estratto di ruolo non e' impugnabile. il e la cartella pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili diretta impugnazione nei soli casi in cui debitore agisce giudizio dimostri dall'iscrizione a possa derivargli un pregiudizio per partecipazione una procedura appalto, effetto quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure riscossione somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici all'articolo 1, lettera a), regolamento ministro dell'economia delle finanze gennaio 2008, 40, verifiche 48-bis presente o infine perdita beneficio rapporti con pubblica amministrazione.>>
7.3-Con pronuncia n° 26283/22, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che la norma sopra riportata si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (così la massima: <in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del dl 21 ottobre
2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio
5 della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Costituzione>>).
7.4.-Non avendo il ricorrente dedotto e provato, (a seguito dell'ordinanza a tal fine emessa dal
Tribunale in conformità con l'art.101 cpc.) di versare in una delle tre ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, Dpr 602/73, deve ritenersi insussistente il suo interesse a ricorrere.
8. Le spese del doppio grado vanno compensate tenuto conto che la norma e la giurisprudenza di legittimità decisive per la risoluzione della controversia sono sopravvenute in pendenza di appello.
9.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 19/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 595/2021 , pubblicata in data 12/11/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/5/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6