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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 29/04/2024 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/04/2024, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno di imposta 2012, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato, revocando le sospensioni condizionali precedentemente concesse, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 03/07/2023, con la quale OR AR era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni relative agli Penale Sent. Sez. 3 Num. 6784 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/12/2024 anni di imposta 2012 e 2013, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante del consorzio PARTNERS CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LE OPPORTUNITA' (il Tribunale aveva invece assolto l'imputato dalle residue analoghe imputazioni contestate per gli anni di imposta 2010 e 2011). 2. Ricorre per cassazione il OR, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Si censura la sentenza per avere ignorato la ricostruzione offerta dal OR, secondo cui egli era un mero prestanome del padre, ignaro degli obblighi correlati all'assunzione della carica, e per avere così confermato la condanna in assenza della necessaria indagine sul dolo specifico, che deve necessariamente sussistere anche in capo alla cd. testa di legno. 2.2. Vizio di motivazione sul calcolo operato dall'Agenzia delle Entrate. Si censura il ragionamento "meramente tautologico ed a senso unico" che aveva impedito di quantificare la somma evasa in misura inferiore alla soglia di punibilità. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura il riferimento all'abitualità della condotta, affermata con riguardo a fatti risalenti nel tempo, e l'irrilevanza in senso ostativo delle soglie di punibilità. 2.4. Violazione dì legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorío e alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Si censura la misura della pena applicata e la mancata concessione della sospensione condizionale, negata per ì soli precedenti a carico senza considerare gli elementi favorevoli indicati dalla difesa. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo e in parte generico delle doglianze formulate in presenza di una "doppia conforme" congruamente motivata, ed in assenza di travisamenti del rilievo denunciabili in caso di conformi decisioni di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo presenta connotazioni reiterative, oltre che prive di adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha infatti disatteso il corrispondente motivo di appello evidenziando: che la tesi della totale inconsapevolezza del ricorrente, già ritenuta "irrealìstica" dal primo giudice, era stata prospettata solo con una dichiarazione scritta nell'ultima udienza dinanzi al Tribunale, a distanza di dieci anni dai fatti e 2 senza che tale ipotesi ricostruttiva fosse stata mai avanzata all'Agenzia delle Entrate nel corso della verifica fiscale;
che comunque nessun elemento in atti riscontrava l'assunto del OR di essere stato un mero prestanome del padre;
che la posizione di mero prestanome era stata esclusa anche da una recentissima condanna per lo stesso titolo di reato;
che il ricorrente risultava anche essere stato componente del comitato direttivo del consorzio, circostanza ulteriormente indicativa della inconsistenza della tesi difensiva, considerato anche che l'omessa presentazione delle dichiarazioni si era protratta dalla costituzione del consorzio fino al 2013 (cfr. pag. 6 seg. della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, che la difesa si è limitata a contrastare con una mera riproposizione delle doglianze già dedotte e motivatamente disattese. 3. Il secondo motivo appare totalmente generico, non essendovi stata alcuna effettiva confutazione di quanto osservato dalla Corte d'Appello in ordine al calcolo, operato dall'Agenzia delle Entrate, dei costi e dei ricavi in base alle risultanze del c.d. spesometro (cfr. pag. 7 della sentenza). 4. Manifestamente infondata è la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato, in punto di abitualità della condotta, sia le due condanne per fatti della stessa specie riportate dal OR, in un caso per la violazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, nell'altro per lo stesso titolo di reato oggetto dell'odierno giudizio (cfr. pag. 6, cit.), sia anche l'ampiezza del periodo interessato dalle omesse dichiarazioni, a nulla rilevando la declaratoria di intervenuta prescrizione per una parte del periodo medesimo (cfr. pag. 7). La decisione della Corte d'Appello risulta del tutto in linea con principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01): assumendo rilevanza, a tale ultimo proposito, anche «i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza» (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01). 5. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle censure formulate in ordine al trattamento sanzionatorio. Va invero evidenziato che la pena base per il residuo anno di imposta è stata determinata nel minimo edittale dell'epoca, con un aumento di un solo mese per la continuazione interna, mentre le doglianze concernenti la sospensione condizionale non si confrontano con le risultanze in atti, comprovante la già avvenuta concessione per due volte del beneficio, ed la necessità della revoca, disposta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 3 Quanto poi alla mancata sostituzione della pena detentiva, la difesa ha inammissibilmente riproposto la tesi della meritevolezza del beneficio, a fronte di una compiuta motivazione della Corte d'Appello in ordine alla prognosi sfavorevole desunta dai precedenti specifici, e dall'assenza di concrete allegazioni in ordine alle attuali condizioni dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del OR al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità, appare equo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigli stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/04/2024, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno di imposta 2012, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato, revocando le sospensioni condizionali precedentemente concesse, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 03/07/2023, con la quale OR AR era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni relative agli Penale Sent. Sez. 3 Num. 6784 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/12/2024 anni di imposta 2012 e 2013, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante del consorzio PARTNERS CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LE OPPORTUNITA' (il Tribunale aveva invece assolto l'imputato dalle residue analoghe imputazioni contestate per gli anni di imposta 2010 e 2011). 2. Ricorre per cassazione il OR, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Si censura la sentenza per avere ignorato la ricostruzione offerta dal OR, secondo cui egli era un mero prestanome del padre, ignaro degli obblighi correlati all'assunzione della carica, e per avere così confermato la condanna in assenza della necessaria indagine sul dolo specifico, che deve necessariamente sussistere anche in capo alla cd. testa di legno. 2.2. Vizio di motivazione sul calcolo operato dall'Agenzia delle Entrate. Si censura il ragionamento "meramente tautologico ed a senso unico" che aveva impedito di quantificare la somma evasa in misura inferiore alla soglia di punibilità. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura il riferimento all'abitualità della condotta, affermata con riguardo a fatti risalenti nel tempo, e l'irrilevanza in senso ostativo delle soglie di punibilità. 2.4. Violazione dì legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorío e alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Si censura la misura della pena applicata e la mancata concessione della sospensione condizionale, negata per ì soli precedenti a carico senza considerare gli elementi favorevoli indicati dalla difesa. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo e in parte generico delle doglianze formulate in presenza di una "doppia conforme" congruamente motivata, ed in assenza di travisamenti del rilievo denunciabili in caso di conformi decisioni di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo presenta connotazioni reiterative, oltre che prive di adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha infatti disatteso il corrispondente motivo di appello evidenziando: che la tesi della totale inconsapevolezza del ricorrente, già ritenuta "irrealìstica" dal primo giudice, era stata prospettata solo con una dichiarazione scritta nell'ultima udienza dinanzi al Tribunale, a distanza di dieci anni dai fatti e 2 senza che tale ipotesi ricostruttiva fosse stata mai avanzata all'Agenzia delle Entrate nel corso della verifica fiscale;
che comunque nessun elemento in atti riscontrava l'assunto del OR di essere stato un mero prestanome del padre;
che la posizione di mero prestanome era stata esclusa anche da una recentissima condanna per lo stesso titolo di reato;
che il ricorrente risultava anche essere stato componente del comitato direttivo del consorzio, circostanza ulteriormente indicativa della inconsistenza della tesi difensiva, considerato anche che l'omessa presentazione delle dichiarazioni si era protratta dalla costituzione del consorzio fino al 2013 (cfr. pag. 6 seg. della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, che la difesa si è limitata a contrastare con una mera riproposizione delle doglianze già dedotte e motivatamente disattese. 3. Il secondo motivo appare totalmente generico, non essendovi stata alcuna effettiva confutazione di quanto osservato dalla Corte d'Appello in ordine al calcolo, operato dall'Agenzia delle Entrate, dei costi e dei ricavi in base alle risultanze del c.d. spesometro (cfr. pag. 7 della sentenza). 4. Manifestamente infondata è la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato, in punto di abitualità della condotta, sia le due condanne per fatti della stessa specie riportate dal OR, in un caso per la violazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, nell'altro per lo stesso titolo di reato oggetto dell'odierno giudizio (cfr. pag. 6, cit.), sia anche l'ampiezza del periodo interessato dalle omesse dichiarazioni, a nulla rilevando la declaratoria di intervenuta prescrizione per una parte del periodo medesimo (cfr. pag. 7). La decisione della Corte d'Appello risulta del tutto in linea con principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01): assumendo rilevanza, a tale ultimo proposito, anche «i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza» (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01). 5. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle censure formulate in ordine al trattamento sanzionatorio. Va invero evidenziato che la pena base per il residuo anno di imposta è stata determinata nel minimo edittale dell'epoca, con un aumento di un solo mese per la continuazione interna, mentre le doglianze concernenti la sospensione condizionale non si confrontano con le risultanze in atti, comprovante la già avvenuta concessione per due volte del beneficio, ed la necessità della revoca, disposta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 3 Quanto poi alla mancata sostituzione della pena detentiva, la difesa ha inammissibilmente riproposto la tesi della meritevolezza del beneficio, a fronte di una compiuta motivazione della Corte d'Appello in ordine alla prognosi sfavorevole desunta dai precedenti specifici, e dall'assenza di concrete allegazioni in ordine alle attuali condizioni dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del OR al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità, appare equo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigli stensore Il Presidente