Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI
TRIESTE
SEZIONE PER I MINORENNI
riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:
dott.ssa Marina Vitulli Presidente relatore dott.Daniele Venier Consigliere dott.ssa Angela Feletto Consigliere dott.ssa Chiara Gagliardi Cons. on. esperto dott. Brigante Roberto Antonio Cons. on. esperto ha pronunciato il seguente
D E C R E TO nella causa iscritta al n.67/2025 V.G., promossa con reclamo depositato il 24.03.2025 da:
c.f. , nato in [...] in data [...] e residente in [...], quale genitore, esercente la patria potestà di , nata a Persona_1
Trieste il 15/10/2010, nato a [...] il [...], nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 31/10/2015, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al reclamo, dall'Avv. Giovanni Fusco, dall'Avv. Raffaele Seccia e dall'Avv. Angelo Seccia, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla
Via Melisurgo 5
reclamante con la partecipazione
- del Procuratore Generale in sede che, con atto dd.
5.04.3025 ha concluso per il rigetto del reclamo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025,
PREMESSO CHE
Il provvedimento impugnato
1. Con decreto dd. 5.02/14.03/2025 il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha respinto il ricorso presentato in data 2.5.2024 dal signor , padre dei minori CP_1 Per_1
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], con il quale il signor aveva chiesto, ai
[...] Per_1 sensi dell'art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98, l'autorizzazione alla permanenza in territorio italiano, in considerazione dell'età dei minori.
2. Il Tribunale per i Minorenni ha premesso che i minori risultano integrati nel tessuto sociale e frequentano regolarmente la scuola, riferendo un senso di appartenenza più alla cultura italiana che a quella Kosovara;
il Tribunale ha peraltro evidenziato che Pt_1
e hanno manifestato difficoltà nel rispettare le regole sociali. Per_1
I genitori al contrario non hanno ancora portato a termine il percorso di inserimento sociale;
il decreto reclamato evidenzia che entrambi si esprimono con difficoltà in
1
Il Tribunale ha evidenziato che a carico di sono stati emessi una sentenza di CP_1 condanna per i reati di tentato omicidio aggravato e di lesioni personali, in continuazione fra di loro, commessi in data 4/9/2021 e, in data 11/9/2024, l'avviso orale del Questore ai sensi dell'art. 1 lettera c) del D.Lgs. 159/2011 per condotta criminosa e pericolosità sociale;
il 17/11/2021 all' è stato revocato il permesso di soggiorno UE per Per_1 soggiornanti di lungo periodo in quanto considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per una spiccata propensione del soggetto a delinquere e un'indole trasgressiva ed insofferente all'ordine costituito;
dal 12.03.2024 ha Per_1 ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale per i Minorenni ha valutato il comportamento tenuto dallo stesso successivamente, ritenendo che non risulti intrapresa una rivisitazione critica del fatto reato ed un cambio di rotta rispetto alle pregresse condotte illecite;
in particolare è stato evidenziato che sono state segnalate condotte minacciose effettuate da non solo Per_1 precedentemente all'episodio del 4.09.2021, ma anche successivamente.
Il Collegio ha pertanto ritenuto persista una particolare pericolosità sociale dell'odierno reclamante, e valutato che le modalità prevaricatorie assunte da nella gestione dei Per_1 conflitti con terze persone infici la capacità del padre di trasmettere ai figli un modello comportamentale positivo a cui potersi ispirare;
ha inoltre evidenziato che la rigida ripartizione dei ruoli tra i genitori lascia al padre poco spazio per coltivare quotidianamente il rapporto con i minori.
Nel procedere al bilanciamento fra l'interesse dei minori a permanere in Italia e la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, il Tribunale, tenuto conto della spiccata pericolosità criminale dell'interessato, ha ritenuto prevalente la necessità di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
Il Collegio ha altresì osservato che il Paese d'origine dei genitori, il Kosovo, non presenta una eccezionale situazione di emergenza politica o sociale, tale da esporre, nel caso di trasferimento del nucleo familiare ivi, i minori a condizioni di vita pericolose, potendo anzi essi contare sulla presenza dei parenti materni che ci vivono;
nel caso invece i minori restassero in Italia con la madre, essendo attualmente la gestione dei figli a lei demandata in via esclusiva, l'eventuale allontanamento del solo padre dal territorio nazionale non comporterebbe una modifica significativa delle abitudini quotidiane dei minori, ai quali il padre potrebbe continuare a contribuire economicamente, e dai quali potrebbe recarsi periodicamente in visita.
Le richieste del reclamante
2 3. Il reclamante ha evidenziato di vivere ininterrottamente da oltre 22 anni in Italia, dove si è sposato ed ha avuto tre figli;
ha esposto come i minori siano ben inseriti nel contesto sociale e sul territorio, non conoscendo altra cultura se non quella italiana.
Il sig. ha inoltre precisato di costituire l'unico sostentamento economico per la Per_1 propria famiglia, con i proventi derivanti dall'attività di una società edile di cui è socio ed amministratore.
Il reclamante ha evidenziato che l'unica condanna penale da lui riportata era quella per i fatti occorsi nel 2021, e che a seguito di patteggiamento e stante l'assenza di pericolosità sociale in data 10.7.2023 il Tribunale di Trieste aveva sospeso l'esecuzione della pena.
In data 12.03.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste aveva disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, misura la cui scadenza è prevista il 17.02.2026.
Il reclamante ha evidenziato che nel caso che ha visto coinvolto un suo congiunto il medesimo Tribunale per i Minorenni di Trieste, in diversa composizione collegiale, ha ammesso l'istanza ex art. ex art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/98, stante la radicata stabilità del nucleo familiare straniero in Italia, dove è provato il padre essere l'unico sostentamento economico familiare.
Nel caso di specie l'allontanamento del reclamante priverebbe di assistenza economica i figli, restando anche il padre privo di occupazione, e farebbe venire meno il riferimento costituito dalla figura paterna.
Il giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo tenuto conto dell'evento traumatico che subirebbero i tre minori nel vedere allontanare il padre dell'Italia, e nel dover crescere senza di lui.
Il reclamante ha poi evidenziato che la misura alternativa della detenzione concessagli trova la sua ratio proprio nella valutazione di assenza di pericolosità sociale, e ha sostenuto che vi sarebbe un contrasto di giudicati, dove, trattandosi di questione penale, sarebbe rilevante la decisione del Tribunale di Sorveglianza.
All'udienza del 17.04.2025 parte reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
ritenuto che
7. La domanda del reclamante deve essere esaminata alla luce della ratio e dei principi giurisprudenziali elaborati in relazione all'autorizzazione di cui all'art.31 comma 3° D.
Lgs. 286/98.
Secondo Cass.n.25662/2022 “In tema di diritto al permesso temporaneo di soggiorno per il genitore (straniero) di minore, previsto dall'art. 31, c.3, d.lgs n. 286 del 1998, il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato allo stesso dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e
l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento da valutarsi sulla base di allegati fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale”.
3 Secondo Cass.n. 22027/2023 “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonchè della tenera età del minore”.
Cass.n.38661/2021 ha affermato che “In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, costituiscono presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del
1998 che il minore medesimo si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio- territoriale e nei percorsi scolastici. (Nella specie, la S.C. ha negato ricorressero detti presupposti nell'ipotesi di richiesta formulata dai genitori, appena giunti in Italia dall'Albania insieme con il minore per la prima volta dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento delle proprie condizioni di vita).
Secondo Cass.n.24039/2021 “La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare
l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva negato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia senza valutare le conseguenze negative che potevano derivare alla prole in caso di rimpatrio insieme ai genitori, non avendo tenuto conto che la vulnerabilità del minore è oggetto di presunzione tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base la principio della rilevanza decrescente dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, in base al criterio della rilevanza crescente del radicamento socio-territoriale).
Nel caso di specie deve rilevarsi che dall'audizione dei genitori e dei due figli più grandi
è emerso da un lato un rapporto affettivo stabile tra i componenti del nucleo familiare, e dall'altro una certa dipendenza, non solo economica, dal marito della sig.ra
[...]
, la quale non parla bene l'italiano, è priva di una rete sociale e familiare propria Parte_3 in Italia, non è in possesso di patente di guida, non ha una occupazione e alcuna competenza in ambito lavorativo.
La scarsa autonomia del nucleo familiare se privato della figura del reclamante emerge anche dalla circostanza per cui quando questi è stato costretto a seguito della detenzione a restare a Milano, l'intera famiglia lo ha temporaneamente seguito.
4 Tali circostanze rendono poco verosimile che la madre dei minori, a seguito dell'allontanamento dall'Italia del marito, possa proseguire nel percorso educativo e di crescita dei minori in Italia;
più realistico è pensare che la famiglia si sposterebbe in
Kosovo, dove tuttavia i figli minori, che parlano poco l'albanese e non lo sanno scrivere, si troverebbero di fronte ad ostacoli di tipo culturale e linguistico notevoli.
Si fa riferimento in particolare al più piccolo dei figli, (nato il Parte_2
31.10.2015), il cui impegno negli studi, l'eccellente comportamento a scuola ed il forte senso del dovere sono stati sottolineati dai suoi insegnanti nella nota del 21.10.2024.
Da quanto riferito dagli insegnanti dei minori, inoltre, è emerso che i genitori hanno sempre seguito i figli nel loro percorso scolastico, anche a fronte delle difficoltà relazionali manifestate da ultimo da e;
questi ultimi hanno delle Pt_1 Per_1 progettualità per il loro futuro in Italia, e quelle di con il percorso scolastico Per_1 intrapreso, appaiono concrete;
la ragazza ha infatti espresso preoccupazione circa le difficoltà cui andrebbe incontro in Kosovo nel proseguire il suo percorso per diventare odontotecnico.
L'interruzione di tali percorsi scolastici, unita agli inevitabili problemi economici che dovrebbe affrontare il nucleo familiare all'estero, dovendo reperire ex novo alloggio e una fonte di reddito, esporrebbe a parere del Collegio i minori a grave pregiudizio.
Il pregiudizio rilevante ai sensi dell'art.31 D.Lgs.n.286/21998, come evidenziato dal
Tribunale dei Minorenni di Trieste nel decreto di data 25.6.2024 emesso su ricorso di un parente dell'odierno reclamante, padre di figlia minore e anche lui coinvolto nei medesimi fatti violenti accaduti 4 settembre 2021, non necessariamente deve essere integrato da grevi situazioni di emergenza o di salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico -fisico, deriva o deriverà certamente dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Secondo Cass.n.17861/2017 “in tema di minori stranieri, l'esame che il giudice è chiamato a compiere a fronte dell'istanza di autorizzazione alla permanenza del familiare del minore stesso ex art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, è diretto all'accertamento della sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare;
tale autorizzazione, concessa a tempo determinato, è revocabile ove vengano meno le sue ragioni giustificative, giacché la condizione psico-fisica del minore è una situazione suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo”.
Al reclamante è stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali con termine al
17.02.2026, alla luce del fatto che egli ha sempre rispettato le prescrizioni e si è sempre impegnato nel lavoro, garantendo stabilità e mantenimento al proprio nucleo familiare.
Poiché l'autorizzazione richiesta con il reclamo è per sua natura temporanea, pare opportuno fissare un termine quinquennale, in modo da consentire una rivalutazione circa la situazione dei minori e l'integrazione dell'intero nucleo familiare.
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P.Q.M.
In riforma del decreto reclamato di data 5.02/14.03/2025 del Tribunale per i Minorenni di Trieste, autorizza ai sensi dell'art.31 comma 3 D.Lgs.286/1998 la permanenza in Italia del signor nato in [...] in data [...], genitore esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sui figli minori di , nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], per il periodo Pt_1 Parte_2 di anni cinque dalla data del 17.4.2025.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al Pubblico Ministero e alla parte reclamante.
Si comunichi altresì alla rappresentanza diplomatica o consolare e al Questore di Trieste, per gli adempimenti di rispettiva competenza ai sensi dell'art.31, comma 3,
D.Lgs.n.286/1998.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Marina Vitulli
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