Articolo 4 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 3Articolo 5
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22 febbraio 2003
Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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