Articolo 42 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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30 giugno 1874
Art. 42.

Il procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in altro albo, deve farne la domanda al presidente del collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare, con certificato del Consiglio di disciplina, di avere rinunziato al collegio cui apparteneva e di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874