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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6586 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il 10 marzo1990 elettivamente domiciliata Pt_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. GIACOBELLI LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- disporre l'affido esclusivo dei figli minori , alla madre Per_1 Persona_2 Per_3
IG.ra , con stabile collocamento presso la stessa;
Pt_1 - disporre a carico del IG. un assegno per il concorso al mantenimento dei figli pari Parte_2 ad € 300,00 mensili che dovrà essere versato alla IG.ra entro il 10 di ogni mese, oltre Pt_1 rivalutazione istat;
- porre a carico di entrambi i coniugi il versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Monza.
- Ammettere la ricorrente al gratuito patrocinio per i motivi di cui in premessa
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, adiva il Tribunale di Monza per ottenere Pt_1 pronuncia di separazione nei confronti di con addebito a quest'ultimo. CP_1
Le parti ha contratto matrimonio in data 7 ottobre 2009 in Senegal e il matrimonio è stato successivamente stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo. Dall'unione coniugale sono nati tre figli:
nato a [...] il [...]; Per_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
, nata a [...] il [...]. Per_3
Attualmente i tre figli vivono presso la madre, nell'appartamento precedentemente affittato dal resistente. La ricorrente ha riferito che, negli anni, ha assunto un comportamento di generale CP_1 noncuranza nei confronti della moglie da cui si allontanava per lunghi periodi da casa, lasciandola sola con i tre minori;
l'ultimo allontanamento da casa risale a febbraio 2024 e da allora non è più tornato e non si hanno più sue notizie, pertanto, la ricorrente ha avviato al proceduta per la dichiarazione di irreperibilità (doc. 4 allegato al ricorso). Per le ragioni sovraesposte la ricorrente ha chiesto l'affidamento super-esclusivo dei tre figli. Il resistente non si è costituito in giudizio né è comparso in udienza nonostante regolare notifica. All'udienza in data 10 giugno 2025 la ricorrente ribadiva le proprie posizioni e il Giudice rimetteva gli atti al Collegio.
RICHIESTA DI ADDEBITO Il comportamento tenuto negli anni dal resistente nei confronti della moglie, aggravato dal recente abbandono della casa coniugale e, ancor più, della sua irreperibilità integra grave violazione dei doveri coniugali ex art 151 c.c., tale da legittimare la richiesta di addebito a suo carico. Come da recente giurisprudenza “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità di proseguire la convivenza” (Cass. Civ. 15212/2023). La ricorrete, inoltre, è stata abbandonata e lasciata sola con i tre minori senza supporto economico del marito e con uno sfratto a carico. Pertanto, ricorrendone i presupposti di legge e in assenza di prova che l'allontanamento sia stato giustificato da gravi motivi o da comportamenti lesivi da parte del coniuge, va pronunciato l'addebito della separazione a carico del resistente ex art. 151 c.c. comma 2. PRONUNCIA DI SEPARAZIONE La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEI MINORI E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO;
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, l'allontanamento del padre dalla moglie e dai figli, con cui da mesi non ha più contatti e di cui non si hanno più notizie, compromette la relazione paterna con i figli minori, impedendo loro di mantenere un rapporto affettivo ed equilibrato con entrambi i genitori. In questa situazione, inoltre, non sarebbe neppure rintracciabile al fine di autorizzare visite Pt_1 ed esami medici per i minori;
svolgimento delle gite scolastiche e delle attività collaterali che richiedono il consenso di entrambi i genitori, così come non potrebbe provvedere al rinnovo della carta di identità e/o del passaporto e a tutto ciò che concerne la rappresentanza legale dei figli. Pertanto, appare rispondente al primario interesse dei figli l'affidamento super esclusivo e il collocamento prevalente presso la madre, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli (salute, istruzione, residenza ecc.) Considerata la sporadicità dei rapporti tra il padre e i figli, qualora il padre intenda riprendere le visite, tali incontri dovranno avvenire in modo graduale, previo accordo con la madre.
PUNTO ECONOMICO La ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00;
- La ricorrente lavora come O.S.S. con un contratto a tempo indeterminato, a regime part-time, e percepisce un importo mensile di € 800,00 mensili circa. Percepisce interamente l'assegno unico di €700,00. Attualmente ha una spesa fissa mensile di € 450,00 mensili per il canone di locazione dell'immobile in cui vive con i tre figli, in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare;
- Il resistente percepisce una pensione di circa € 800,00 mensili (come da doc. 8 prodotto dalla ricorrente); non essendosi costituito in giudizio non si hanno ulteriori elementi su eventuali altre entrate;
Esaminati gli elementi suindicati e tenuto conto dell'art. 337 ter. c.c. e dei parametri ivi indicati, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
- L'assegno unico continuerà ad essere erogato interamente in favore di Pt_1
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1 [...]
così provvede: CP_1 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e con Pt_1 CP_1 addebito della separazione al resistente;
II. Dispone l'affidamento super esclusivo dei minori , Per_1 Persona_2
alla madre e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna Per_3 Pt_1 anche a fini anagrafici;
III. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figli avvenga in maniera graduale, previo accordo tra i genitori;
IV. Pone a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento per GI pari ad € 200 mensili, da versarsi a entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo Pt_1 dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da giugno 2026; Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Monza;
V. L'assegno unico verrà erogato interamente in favore di;
Pt_1 VI. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCOREZZO per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n.1, parte II, serie C, anno 2021; VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il 10 marzo1990 elettivamente domiciliata Pt_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. GIACOBELLI LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- disporre l'affido esclusivo dei figli minori , alla madre Per_1 Persona_2 Per_3
IG.ra , con stabile collocamento presso la stessa;
Pt_1 - disporre a carico del IG. un assegno per il concorso al mantenimento dei figli pari Parte_2 ad € 300,00 mensili che dovrà essere versato alla IG.ra entro il 10 di ogni mese, oltre Pt_1 rivalutazione istat;
- porre a carico di entrambi i coniugi il versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Monza.
- Ammettere la ricorrente al gratuito patrocinio per i motivi di cui in premessa
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, adiva il Tribunale di Monza per ottenere Pt_1 pronuncia di separazione nei confronti di con addebito a quest'ultimo. CP_1
Le parti ha contratto matrimonio in data 7 ottobre 2009 in Senegal e il matrimonio è stato successivamente stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo. Dall'unione coniugale sono nati tre figli:
nato a [...] il [...]; Per_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
, nata a [...] il [...]. Per_3
Attualmente i tre figli vivono presso la madre, nell'appartamento precedentemente affittato dal resistente. La ricorrente ha riferito che, negli anni, ha assunto un comportamento di generale CP_1 noncuranza nei confronti della moglie da cui si allontanava per lunghi periodi da casa, lasciandola sola con i tre minori;
l'ultimo allontanamento da casa risale a febbraio 2024 e da allora non è più tornato e non si hanno più sue notizie, pertanto, la ricorrente ha avviato al proceduta per la dichiarazione di irreperibilità (doc. 4 allegato al ricorso). Per le ragioni sovraesposte la ricorrente ha chiesto l'affidamento super-esclusivo dei tre figli. Il resistente non si è costituito in giudizio né è comparso in udienza nonostante regolare notifica. All'udienza in data 10 giugno 2025 la ricorrente ribadiva le proprie posizioni e il Giudice rimetteva gli atti al Collegio.
RICHIESTA DI ADDEBITO Il comportamento tenuto negli anni dal resistente nei confronti della moglie, aggravato dal recente abbandono della casa coniugale e, ancor più, della sua irreperibilità integra grave violazione dei doveri coniugali ex art 151 c.c., tale da legittimare la richiesta di addebito a suo carico. Come da recente giurisprudenza “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità di proseguire la convivenza” (Cass. Civ. 15212/2023). La ricorrete, inoltre, è stata abbandonata e lasciata sola con i tre minori senza supporto economico del marito e con uno sfratto a carico. Pertanto, ricorrendone i presupposti di legge e in assenza di prova che l'allontanamento sia stato giustificato da gravi motivi o da comportamenti lesivi da parte del coniuge, va pronunciato l'addebito della separazione a carico del resistente ex art. 151 c.c. comma 2. PRONUNCIA DI SEPARAZIONE La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEI MINORI E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO;
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, l'allontanamento del padre dalla moglie e dai figli, con cui da mesi non ha più contatti e di cui non si hanno più notizie, compromette la relazione paterna con i figli minori, impedendo loro di mantenere un rapporto affettivo ed equilibrato con entrambi i genitori. In questa situazione, inoltre, non sarebbe neppure rintracciabile al fine di autorizzare visite Pt_1 ed esami medici per i minori;
svolgimento delle gite scolastiche e delle attività collaterali che richiedono il consenso di entrambi i genitori, così come non potrebbe provvedere al rinnovo della carta di identità e/o del passaporto e a tutto ciò che concerne la rappresentanza legale dei figli. Pertanto, appare rispondente al primario interesse dei figli l'affidamento super esclusivo e il collocamento prevalente presso la madre, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli (salute, istruzione, residenza ecc.) Considerata la sporadicità dei rapporti tra il padre e i figli, qualora il padre intenda riprendere le visite, tali incontri dovranno avvenire in modo graduale, previo accordo con la madre.
PUNTO ECONOMICO La ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00;
- La ricorrente lavora come O.S.S. con un contratto a tempo indeterminato, a regime part-time, e percepisce un importo mensile di € 800,00 mensili circa. Percepisce interamente l'assegno unico di €700,00. Attualmente ha una spesa fissa mensile di € 450,00 mensili per il canone di locazione dell'immobile in cui vive con i tre figli, in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare;
- Il resistente percepisce una pensione di circa € 800,00 mensili (come da doc. 8 prodotto dalla ricorrente); non essendosi costituito in giudizio non si hanno ulteriori elementi su eventuali altre entrate;
Esaminati gli elementi suindicati e tenuto conto dell'art. 337 ter. c.c. e dei parametri ivi indicati, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
- L'assegno unico continuerà ad essere erogato interamente in favore di Pt_1
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1 [...]
così provvede: CP_1 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e con Pt_1 CP_1 addebito della separazione al resistente;
II. Dispone l'affidamento super esclusivo dei minori , Per_1 Persona_2
alla madre e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna Per_3 Pt_1 anche a fini anagrafici;
III. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figli avvenga in maniera graduale, previo accordo tra i genitori;
IV. Pone a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento per GI pari ad € 200 mensili, da versarsi a entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo Pt_1 dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da giugno 2026; Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Monza;
V. L'assegno unico verrà erogato interamente in favore di;
Pt_1 VI. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCOREZZO per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n.1, parte II, serie C, anno 2021; VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti