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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 759/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 marzo 2025 da parte di: nata a [...] il [...] e residente in [...]
della Fornace n.11/A, c.f. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. CodiceFiscale_2
Riccardo Bucci (c.f. ), elettivamente domiciliata in Ferrara – Via CodiceFiscale_3
Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dei detti avvocati, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
e
DENNIS RIMENSI, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Renato CodiceFiscale_4
Jani (c.f. ) presso il cui studio in Ferrara, Via Cosmè Tura n. 29, è CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento del figlio a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e stabile residenza Per_1
presso la madre;
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: - il martedì e il giovedì di ciascuna settimana, dalle ore 16:30 fino all'indomani mattina, allorché il padre accompagnerà il figlio all'asilo o, nei periodi extrascolastici, presso l'abitazione materna, in orario equivalente;
- a settimane alterne, il sabato dalle ore 15:30 fino all'indomani mattina, allorché il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna alle ore 09:00. - nel corso delle vacanze natalizie: ad anni alterni, il padre trascorrerà con il minore il giorno di Natale, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 09:00 dell'indomani mattina, e il 31 dicembre, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 09:00 dell'indomani mattina;
l'anno successivo, con le medesime modalità, il padre trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno;
- nel corso delle vacanze pasquali: il minore, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive: il padre trascorrerà con il minore cinque giornate consecutive, dalle ore 10:00 alle ore
19:00, allorché il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
tali giornate non saranno abbinabili ai giorni del fine settimana già di spettanza paterna, e saranno da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
3) il IG. SI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , verserà mediante bonifico alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT (il IG. SI versa già dal mese di ottobre 2024 l'importo di 500,00€); 4) l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio verrà percepito al 100% dalla IG.ra (il IG. SI vi ha rinunciato e viene già percepito Parte_1
interamente dalla IG.ra ; 5) i genitori concorreranno, in ragione del 50% ciascuno, al Parte_1 pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio a) spese Per_1
mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole superiori, imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 6) spese legali compensate.
****
Le parti personalmente comparse all'udienza del 15 maggio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 759/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 marzo 2025 da parte di: nata a [...] il [...] e residente in [...]
della Fornace n.11/A, c.f. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. CodiceFiscale_2
Riccardo Bucci (c.f. ), elettivamente domiciliata in Ferrara – Via CodiceFiscale_3
Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dei detti avvocati, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
e
DENNIS RIMENSI, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Renato CodiceFiscale_4
Jani (c.f. ) presso il cui studio in Ferrara, Via Cosmè Tura n. 29, è CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento del figlio a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e stabile residenza Per_1
presso la madre;
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: - il martedì e il giovedì di ciascuna settimana, dalle ore 16:30 fino all'indomani mattina, allorché il padre accompagnerà il figlio all'asilo o, nei periodi extrascolastici, presso l'abitazione materna, in orario equivalente;
- a settimane alterne, il sabato dalle ore 15:30 fino all'indomani mattina, allorché il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna alle ore 09:00. - nel corso delle vacanze natalizie: ad anni alterni, il padre trascorrerà con il minore il giorno di Natale, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 09:00 dell'indomani mattina, e il 31 dicembre, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 09:00 dell'indomani mattina;
l'anno successivo, con le medesime modalità, il padre trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno;
- nel corso delle vacanze pasquali: il minore, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive: il padre trascorrerà con il minore cinque giornate consecutive, dalle ore 10:00 alle ore
19:00, allorché il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
tali giornate non saranno abbinabili ai giorni del fine settimana già di spettanza paterna, e saranno da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
3) il IG. SI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , verserà mediante bonifico alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT (il IG. SI versa già dal mese di ottobre 2024 l'importo di 500,00€); 4) l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio verrà percepito al 100% dalla IG.ra (il IG. SI vi ha rinunciato e viene già percepito Parte_1
interamente dalla IG.ra ; 5) i genitori concorreranno, in ragione del 50% ciascuno, al Parte_1 pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio a) spese Per_1
mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole superiori, imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 6) spese legali compensate.
****
Le parti personalmente comparse all'udienza del 15 maggio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri