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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. RE LM Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4352 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Miracco;
Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RE Barbieri;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1679/22 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie, rispetto alle quali si osserva quanto segue.
Al riguardo, devono essere innanzitutto esaminate le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti.
pagina 1 di 6 Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone non soltanto la violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche che la violazione medesima abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., tra le altre, Cass. 14591/19).
Le asserite condotte aggressive e prevaricatrici tenute dal ai danni della moglie in CP_1
costanza di matrimonio, acuitesi, secondo il narrato di quest'ultima, dopo la scoperta delle diverse relazioni extraconiugali intrattenute da quest'ultimo e dalle continue interferenze dei suoi familiari, non hanno trovato alcun riscontro.
Le prove per testi articolate sul punto da parte della ricorrente non sono state ammesse poiché afferenti a fatti non circostanziati e del tutto generici, inidonei, perciò, a restituire un quadro oggettivo tale da comprovare le violazioni sistematiche degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale da parte del marito per come prospettate nel ricorso introduttivo.
Di contro, deve accogliersi la domanda di addebito avanzata dal resistente.
Dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente è emerso che il veniva denigrato dalla CP_1
moglie, anche alla presenza dei suoi familiari.
ha riferito di avere assistito personalmente ad alcune discussioni tra i coniugi, Controparte_2 in cui la appellava il resistente con termini del tipo “cretino, mezzo uomo, uomo inutile”. Pt_1
Anche il teste ha confermato di avere sentito personalmente alcune frasi a Testimone_1
contenuto offensivo rivolte al resistente da parte della ricorrente (il teste, sul punto, riferisce di avere sentito offese rivolte al “come che puzzava, che andava a prostitute, che era un CP_1
mezzo postino”).
Non è in contestazione, stando al tenore degli scritti conclusivi di parte ricorrente, che la Pt_1
abbia allontanato dal talamo nuziale il circostanza peraltro confermato dai testi che hanno CP_1 riferito che quest'ultimo dormisse sul divano, e che si rifiutasse di avere rapporti sessuali, comportamenti che la ricorrente ha giustificato proprio sulla base delle violazioni degli obblighi di fedeltà e assistenza morale del marito, assunti che, tuttavia, non hanno trovato riscontro, per le ragioni sopra esposte.
Gli elementi sopra valorizzati sono espressivi di un clima di forte contrasto insorto nella coppia a causa delle condotte della incidenti sulla disgregazione del legame affettivo e spirituale Pt_1
tra i coniugi.
pagina 2 di 6 L'accoglimento della domanda di addebito da parte del resistente comporta il rigetto della domanda di mantenimento (art. 156 c.c.) inizialmente avanzata dalla ricorrente, seppur non coltivata negli scritti conclusivi.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo, inizialmente abbondonata dalla ricorrente dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali, riproposta in sede di comparse conclusionali in ragione del rifiuto della minore ad incontrare il padre, e chiesto inizialmente anche dal padre, anche se non più coltivata dallo stesso nel corso del giudizio, si osserva quanto segue.
La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 08/05/2024, n.12474).
Premesso che non si è proceduto all'ascolto della minore, essendo stata rappresentata all'udienza del 7.06.2024 l'opposizione della stessa ad essere sentita, dall'istruttoria svolta non sono emerse gravi carenze genitoriali del tali da renderlo incapace di assumere le maggiori CP_1
responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Anche a ritenere che lo stesso, subito dopo l'allontanamento da casa, si sia reso assente con la minore nel primo periodo, dalle conversazioni wathsapp prodotte in atti dal resistente e non contestate emerge che lo stesso abbia ripreso i contatti con la figlia e il rifiuto serbato da quest'ultima ad incontrare il padre non può da solo giustificare la deroga all'affidamento condiviso.
Del resto, dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati in sede presidenziale non sono emerse criticità che depongano per un giudizio sfavorevole nei confronti del nel rapporto CP_1
genitore-figlia, avendo gli assistenti evidenziato che gli incontri scontano difficoltà
“organizzativo/pratico”, ovvero nel “fare il primo passo”, tuttavia precisando che “il resistente ha compreso che è lui in qualità di adulto …a dovere superare le sue stesse resistenze”, non mancando di chiarire il ruolo che ha assunto nel rapporto con i figli proprio il conflitto innescato con l'altro genitore.
pagina 3 di 6 Del resto anche il dott. Amedeo Pingitore, psicologo presso il Distretto di Valle Crati, ha evidenziato l'incidenza del suddetto conflitto nelle dinamiche relazionali del padre con i figli, non mancando di precisare che entrambe le parti “possiedono i requisiti per poter essere dei genitori sufficientemente buoni”.
Neanche risulta che il si sia sottratto all'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 stessa. E' infatti pacifico che prima della introduzione del giudizio il ricorrente abbia versato la somma di € 200,00 mensili a tale titolo e non risulta che si sia reso inadempiente al detto obbligo in conformità al provvedimento presidenziale.
Deve escludersi, inoltre, dalla relazione suddetta, alcuna forma di alienazione parentale, ipotesi paventata dal e ritenuta la causa del distacco dei figli. CP_1
Non vi sono ragioni, pertanto, per derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
Il collocamento non può che disporsi in favore della madre, tanto più che anche il regime di frequentazioni con il padre non si è concretizzato, essendo pacifico che la minore continua a manifestare un rifiuto ad incontrare il padre.
Pertanto, quanto al diritto di visita appare necessario investire nuovamente i servizi sociali, i quali dovranno avviare un percorso di vigilanza e supporto volto a superare le criticità manifestate dalla minore nel rapporto con il padre, attraverso la predisposizione e l'attuazione di un progetto funzionale alla graduale ripresa dei rapporti tra il padre e la minore con l'obiettivo finale di instaurare un regime di frequentazioni in autonomia.
Con riguardo alla casa familiare, va preliminarmente evidenziato che tale assegnazione risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico in favore dei figli, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, ed al quale l'ordinamento riconosce essenziale rilevanza sin dall'inizio del rapporto coniugale, imponendo la scelta della sua ubicazione materiale (artt. 144 e 145 c.c.), sancendo la sospensione del diritto all'assistenza a carico del coniuge che se ne allontani senza giusta causa (art. 146 c.c.), assicurandone la continuità mediante la riserva del diritto di abitazione anche oltre la morte del coniuge (art. 540 c.c.).
Essa costituisce, nel sistema della legge, una misura di garanzia e di protezione dei figli, volta ad evitare loro l'ulteriore lacerazione di un allontanamento coattivo dal focolare domestico ed a favorire la continuazione della convivenza tra loro e con il genitore affidatario - nonché, tra i figli pagina 4 di 6 maggiorenni e tuttora privi non per loro colpa di redditi propri ed il genitore con il quale abbiano scelto di rimanere nello stesso ambiente eletto in precedenza a casa familiare (Cass. civile sez. VI,
04/10/2018, n.24254).
Pacifico che l'abitazione sita in Bisignano (via Giardini n. 20) sia stata destinata in costanza di matrimonio a casa familiare, dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi concordanti circa il definitivo abbandono della detta casa da parte della ricorrente.
Infatti, teste di parte resistente ha riferito di avere visto più volte la minore Testimone_2
presso la suddetta casa, precisando di “notare la bambina in casa “ “dal bacone di casa mia dal quale si vede casa dove abita la de luna”, abitando la detta teste in via Giardini n. 8/c.
Anche il teste sempre di parte resistente ha riferito di avere visto la minore Testimone_1 che “abita sopra il sig. ” rientrando a Bisignano circa una volta al mese. CP_1
Pertanto, la circostanza che la utilizzi anche l'immobile di proprietà non è sufficiente a Pt_1
ritenere che la casa familiare abbia perduto la sua funzione essenziale che è quella di garantire ai figli di mantenere il principale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.
Quanto, infine, alla misura del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che la ricorrente nella comparsa conclusionale ha chiesto confermarsi quanto già disposto in sede presidenziale, pari ad € 300,00 complessive, importo che coincide con quello offerto da parte resistente.
Pertanto, tenuto conto dei redditi del su cui incidono le diverse spese per come CP_1
documentate (pignoramento, noleggio auto e costi di pernotto presso il logo di lavoro), non ravvisandovi ragioni ostative, tanto più che la suddetta misura è stata anche ritenuta congrua in sede di reclamo presso la Cote di Appello di Catanzaro, deve confermarsi a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo nella misura di € 300,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici
Istat), di cui € 150,00 direttamente al figlio maggiorenne, considerato che la ricorrente ha aderito a tale richiesta avanzata dal CP_1
Il resistente dovrà contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida CNF.
Infine, devono dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente, stante l'orientamento prevalente che ritiene non cumulabile tali domanda con quella di separazione, in pagina 5 di 6 difetto di ipotesi di connessione “forte”, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., consente il cumulo di domande soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/14), giusto rilevo sottoposto alle parti all'udienza del 26.09.2022.
Le spese processuale compensate per un ½ in considerazione della condivisione della domanda principale nonché della disposizione relativa al mantenimento dei figli, seguono per la residua metà per la prevalente soccombenza, liquidate nei termini di cui in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità relativamente alle fasi studio, introduttiva e decisionale (da € 5.200,01 a € 26.000,00) ed applicando quelli per lo scaglione immediatamente successivo per la fase istruttoria, tenuto conto della procedura incidentale relativa al reclamo presso la Corte d'Appello di Catanzaro .
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara che la separazione è addebitabile alla ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito avanzata dalla Pt_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento;
- rigetta la domanda di affidamento esclusivo e dispone l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui si assegna la casa familiare;
- delega i Servizi Sociali territorialmente competenti alle incombenze di cui in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo corrispondere, in favore della resistente, ed entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 per il mantenimento della minore e di € 150,00 direttamente a
[...]
(importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al pagamento Persona_1
del 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà in favore del resistente che liquida in € 2.601,50, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Cosenza, 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. RE LM
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. RE LM Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4352 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Miracco;
Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RE Barbieri;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1679/22 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie, rispetto alle quali si osserva quanto segue.
Al riguardo, devono essere innanzitutto esaminate le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti.
pagina 1 di 6 Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone non soltanto la violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche che la violazione medesima abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., tra le altre, Cass. 14591/19).
Le asserite condotte aggressive e prevaricatrici tenute dal ai danni della moglie in CP_1
costanza di matrimonio, acuitesi, secondo il narrato di quest'ultima, dopo la scoperta delle diverse relazioni extraconiugali intrattenute da quest'ultimo e dalle continue interferenze dei suoi familiari, non hanno trovato alcun riscontro.
Le prove per testi articolate sul punto da parte della ricorrente non sono state ammesse poiché afferenti a fatti non circostanziati e del tutto generici, inidonei, perciò, a restituire un quadro oggettivo tale da comprovare le violazioni sistematiche degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale da parte del marito per come prospettate nel ricorso introduttivo.
Di contro, deve accogliersi la domanda di addebito avanzata dal resistente.
Dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente è emerso che il veniva denigrato dalla CP_1
moglie, anche alla presenza dei suoi familiari.
ha riferito di avere assistito personalmente ad alcune discussioni tra i coniugi, Controparte_2 in cui la appellava il resistente con termini del tipo “cretino, mezzo uomo, uomo inutile”. Pt_1
Anche il teste ha confermato di avere sentito personalmente alcune frasi a Testimone_1
contenuto offensivo rivolte al resistente da parte della ricorrente (il teste, sul punto, riferisce di avere sentito offese rivolte al “come che puzzava, che andava a prostitute, che era un CP_1
mezzo postino”).
Non è in contestazione, stando al tenore degli scritti conclusivi di parte ricorrente, che la Pt_1
abbia allontanato dal talamo nuziale il circostanza peraltro confermato dai testi che hanno CP_1 riferito che quest'ultimo dormisse sul divano, e che si rifiutasse di avere rapporti sessuali, comportamenti che la ricorrente ha giustificato proprio sulla base delle violazioni degli obblighi di fedeltà e assistenza morale del marito, assunti che, tuttavia, non hanno trovato riscontro, per le ragioni sopra esposte.
Gli elementi sopra valorizzati sono espressivi di un clima di forte contrasto insorto nella coppia a causa delle condotte della incidenti sulla disgregazione del legame affettivo e spirituale Pt_1
tra i coniugi.
pagina 2 di 6 L'accoglimento della domanda di addebito da parte del resistente comporta il rigetto della domanda di mantenimento (art. 156 c.c.) inizialmente avanzata dalla ricorrente, seppur non coltivata negli scritti conclusivi.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo, inizialmente abbondonata dalla ricorrente dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali, riproposta in sede di comparse conclusionali in ragione del rifiuto della minore ad incontrare il padre, e chiesto inizialmente anche dal padre, anche se non più coltivata dallo stesso nel corso del giudizio, si osserva quanto segue.
La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 08/05/2024, n.12474).
Premesso che non si è proceduto all'ascolto della minore, essendo stata rappresentata all'udienza del 7.06.2024 l'opposizione della stessa ad essere sentita, dall'istruttoria svolta non sono emerse gravi carenze genitoriali del tali da renderlo incapace di assumere le maggiori CP_1
responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Anche a ritenere che lo stesso, subito dopo l'allontanamento da casa, si sia reso assente con la minore nel primo periodo, dalle conversazioni wathsapp prodotte in atti dal resistente e non contestate emerge che lo stesso abbia ripreso i contatti con la figlia e il rifiuto serbato da quest'ultima ad incontrare il padre non può da solo giustificare la deroga all'affidamento condiviso.
Del resto, dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati in sede presidenziale non sono emerse criticità che depongano per un giudizio sfavorevole nei confronti del nel rapporto CP_1
genitore-figlia, avendo gli assistenti evidenziato che gli incontri scontano difficoltà
“organizzativo/pratico”, ovvero nel “fare il primo passo”, tuttavia precisando che “il resistente ha compreso che è lui in qualità di adulto …a dovere superare le sue stesse resistenze”, non mancando di chiarire il ruolo che ha assunto nel rapporto con i figli proprio il conflitto innescato con l'altro genitore.
pagina 3 di 6 Del resto anche il dott. Amedeo Pingitore, psicologo presso il Distretto di Valle Crati, ha evidenziato l'incidenza del suddetto conflitto nelle dinamiche relazionali del padre con i figli, non mancando di precisare che entrambe le parti “possiedono i requisiti per poter essere dei genitori sufficientemente buoni”.
Neanche risulta che il si sia sottratto all'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 stessa. E' infatti pacifico che prima della introduzione del giudizio il ricorrente abbia versato la somma di € 200,00 mensili a tale titolo e non risulta che si sia reso inadempiente al detto obbligo in conformità al provvedimento presidenziale.
Deve escludersi, inoltre, dalla relazione suddetta, alcuna forma di alienazione parentale, ipotesi paventata dal e ritenuta la causa del distacco dei figli. CP_1
Non vi sono ragioni, pertanto, per derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
Il collocamento non può che disporsi in favore della madre, tanto più che anche il regime di frequentazioni con il padre non si è concretizzato, essendo pacifico che la minore continua a manifestare un rifiuto ad incontrare il padre.
Pertanto, quanto al diritto di visita appare necessario investire nuovamente i servizi sociali, i quali dovranno avviare un percorso di vigilanza e supporto volto a superare le criticità manifestate dalla minore nel rapporto con il padre, attraverso la predisposizione e l'attuazione di un progetto funzionale alla graduale ripresa dei rapporti tra il padre e la minore con l'obiettivo finale di instaurare un regime di frequentazioni in autonomia.
Con riguardo alla casa familiare, va preliminarmente evidenziato che tale assegnazione risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico in favore dei figli, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, ed al quale l'ordinamento riconosce essenziale rilevanza sin dall'inizio del rapporto coniugale, imponendo la scelta della sua ubicazione materiale (artt. 144 e 145 c.c.), sancendo la sospensione del diritto all'assistenza a carico del coniuge che se ne allontani senza giusta causa (art. 146 c.c.), assicurandone la continuità mediante la riserva del diritto di abitazione anche oltre la morte del coniuge (art. 540 c.c.).
Essa costituisce, nel sistema della legge, una misura di garanzia e di protezione dei figli, volta ad evitare loro l'ulteriore lacerazione di un allontanamento coattivo dal focolare domestico ed a favorire la continuazione della convivenza tra loro e con il genitore affidatario - nonché, tra i figli pagina 4 di 6 maggiorenni e tuttora privi non per loro colpa di redditi propri ed il genitore con il quale abbiano scelto di rimanere nello stesso ambiente eletto in precedenza a casa familiare (Cass. civile sez. VI,
04/10/2018, n.24254).
Pacifico che l'abitazione sita in Bisignano (via Giardini n. 20) sia stata destinata in costanza di matrimonio a casa familiare, dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi concordanti circa il definitivo abbandono della detta casa da parte della ricorrente.
Infatti, teste di parte resistente ha riferito di avere visto più volte la minore Testimone_2
presso la suddetta casa, precisando di “notare la bambina in casa “ “dal bacone di casa mia dal quale si vede casa dove abita la de luna”, abitando la detta teste in via Giardini n. 8/c.
Anche il teste sempre di parte resistente ha riferito di avere visto la minore Testimone_1 che “abita sopra il sig. ” rientrando a Bisignano circa una volta al mese. CP_1
Pertanto, la circostanza che la utilizzi anche l'immobile di proprietà non è sufficiente a Pt_1
ritenere che la casa familiare abbia perduto la sua funzione essenziale che è quella di garantire ai figli di mantenere il principale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.
Quanto, infine, alla misura del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che la ricorrente nella comparsa conclusionale ha chiesto confermarsi quanto già disposto in sede presidenziale, pari ad € 300,00 complessive, importo che coincide con quello offerto da parte resistente.
Pertanto, tenuto conto dei redditi del su cui incidono le diverse spese per come CP_1
documentate (pignoramento, noleggio auto e costi di pernotto presso il logo di lavoro), non ravvisandovi ragioni ostative, tanto più che la suddetta misura è stata anche ritenuta congrua in sede di reclamo presso la Cote di Appello di Catanzaro, deve confermarsi a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo nella misura di € 300,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici
Istat), di cui € 150,00 direttamente al figlio maggiorenne, considerato che la ricorrente ha aderito a tale richiesta avanzata dal CP_1
Il resistente dovrà contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida CNF.
Infine, devono dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente, stante l'orientamento prevalente che ritiene non cumulabile tali domanda con quella di separazione, in pagina 5 di 6 difetto di ipotesi di connessione “forte”, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., consente il cumulo di domande soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/14), giusto rilevo sottoposto alle parti all'udienza del 26.09.2022.
Le spese processuale compensate per un ½ in considerazione della condivisione della domanda principale nonché della disposizione relativa al mantenimento dei figli, seguono per la residua metà per la prevalente soccombenza, liquidate nei termini di cui in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità relativamente alle fasi studio, introduttiva e decisionale (da € 5.200,01 a € 26.000,00) ed applicando quelli per lo scaglione immediatamente successivo per la fase istruttoria, tenuto conto della procedura incidentale relativa al reclamo presso la Corte d'Appello di Catanzaro .
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara che la separazione è addebitabile alla ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito avanzata dalla Pt_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento;
- rigetta la domanda di affidamento esclusivo e dispone l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui si assegna la casa familiare;
- delega i Servizi Sociali territorialmente competenti alle incombenze di cui in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo corrispondere, in favore della resistente, ed entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 per il mantenimento della minore e di € 150,00 direttamente a
[...]
(importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al pagamento Persona_1
del 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà in favore del resistente che liquida in € 2.601,50, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Cosenza, 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. RE LM
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