CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1236/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Franzone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catania, Corso delle Provincie n. 50
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Via Silvio Spaventa n 2, Noto, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Giovanni Raudino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1646 del 2023 il Tribunale di Siracusa ha disposto in merito alla divisione dei cespiti tra , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
.
[...]
, e hanno impugnato la sentenza n. 1646 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
2023 censurandone il contenuto nella parte relativa alla determinazione dei conguagli tra le parti;
costituitisi nel giudizio di appello e i quali hanno contestato Controparte_1 Parte_4
le difese azionate dai predetti appellanti, alle udienze del 16 dicembre 2024 e del 3 marzo 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181 c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1236/2023 R.G., visti gli artt.
309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1236/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Franzone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catania, Corso delle Provincie n. 50
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Via Silvio Spaventa n 2, Noto, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Giovanni Raudino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1646 del 2023 il Tribunale di Siracusa ha disposto in merito alla divisione dei cespiti tra , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
.
[...]
, e hanno impugnato la sentenza n. 1646 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
2023 censurandone il contenuto nella parte relativa alla determinazione dei conguagli tra le parti;
costituitisi nel giudizio di appello e i quali hanno contestato Controparte_1 Parte_4
le difese azionate dai predetti appellanti, alle udienze del 16 dicembre 2024 e del 3 marzo 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181 c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1236/2023 R.G., visti gli artt.
309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2