Articolo 982 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 973Articolo 972
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 982. Obblighi 1. Il militare in congedo ((...)) , richiamato o trattenuto, e' soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. Il militare in congedo e' in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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