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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3474/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE CRESCENZO FRANCESCO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA OLMETTO 3 MILANO, presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO
parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI SALVATORE, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MARINI SERRA, 10 DIPIGNANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
a) In via principale:
Tenuto conto della intervenuta risoluzione contrattuale:
1) dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o
disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presente conclusioni;
2) dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal
godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente
immobile sito nel Comune di Marino (RM), Via Antonio Fantinoli n. 58: locale magazzino sito al
piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16,
p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c. 1.662,17.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il risarcimento dei
danni derivati e derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione e della mancata, tempestiva,
riconsegna o messa a disposizione dell'immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
b) In via subordinata:
visto il grave inadempimento della parte utilizzatrice dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale
e conseguentemente:
1) statuire e dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o
detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presente
conclusioni;
pagina 2 di 7 2) statuire e dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi
derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna
istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente
immobile sito nel Comune di Marino (RM), Via Antonio Fantinoli n. 58: locale magazzino sito al
piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16,
p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c. 1.662,17.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il risarcimento dei
danni derivati e derivanti in conseguenza della risoluzione contrattuale e della mancata, tempestiva,
riconsegna o messa a disposizione dell' immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
1) Preliminarmente, che nessuna formale comunicazione di rilascio dell'immobile è pervenuta alla
resistente società dando alla stessa la possibilità di adempiere. Controparte_2
2) Che la società resistente ha già formalmente espresso la sua disponibilità al rilascio dell'immobile
locato - libero da persone e/o cose, per come comunicato con missiva a mezzo p.e.c. del 25/02/2025.
3) Che la richiesta di risoluzione del contratto è stata formalizzata dalla società concedente a seguito
delle intercorse trattative delle parti, ed in presenza dell'adempimento dell'utilizzatore per come
concordato.
4) Rappresentando nel contesto che si paventa la necessità di valutare il prezzo di mercato
dell'immobile, già oggetto del contratto di leasing immobiliare n. 1153423/1, per tutti i motivi “ut
supra” evidenziati.
pagina 3 di 7 5) Rigettare pertanto la domanda della ricorrente;
6) Condannare la stessa alle spese di liti del presente giudizio, da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore
del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti Controparte_1
di al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in Controparte_2
locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 4.2.2021 concedeva in locazione finanziaria alla Controparte_1 CP_2
un immobile sito nel Comune di Marino, alla via Antonio Fantinoli n. 58;
[...]
- che l'utilizzatore interrompeva il pagamento dei canoni, rimanendo moroso per diverse mensilità;
- che, conseguentemente, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto, in data 19.2.2024 comunicava la risoluzione di diritto del contratto di leasing,
chiedendo alla utilizzatrice l'immediata restituzione dell'immobile;
- che, a seguito di trattative intercorse fra le parti, l'utilizzatrice successivamente alla risoluzione contrattuale effettuava dei pagamenti, che riducevano il debito residuo maturato;
- che, viceversa, la resistente non provvedeva alla restituzione dell'immobile;
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
dell'utilizzatrice, questa andava condannata all'immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
pagina 4 di 7 particolare, evidenziando come , successivamente all'inumata risoluzione contrattuale, le parti avviavano trattative, con l'intessa che, qualora fossero stati pagati i canoni maturati e rimasti insoluti, si sarebbe data reviviscenza al contratto di locazione finanziaria;
che, nonostante la conduttrice avesse effettuato il pagamento integrale dei canoni scaduti, oltre al versamento di un importo ulteriore, la concedente non aveva prestato fede agli accordi e aveva agito in giudizio, senza prima avere mai formalmente richiesto la restituzione dell'immobile.
Il giudice, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria, all'udienza dell'8.4.2025 invitava le parti a precisare le conclusioni e, previa discussione, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
E', infatti, pacifico fra le parti come il contratto di locazione finanziaria fosse stato risolto do diritto dalla concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto, afronte della inadempienza maturata dalla utilizzatrice nel pagamento dei ratei di canone.
La convenuta, viceversa, si duole del fatto che la concedente non avrebbe dato corso all'accordo successivamente intercorso fra le parti, diretto a ripristinare la locazione finanziaria qualora fossero stati pagati i canoni scaduti.
Sennonchè va osservato come sia la stessa difesa della parte resistente a richiamare la ricostruzione delle intese, poi naufragate, intercorse fra le parti, attraverso la produzione di una comunicazione riassuntiva inviata in sede stragiudiziale dal difensore della concedente, comunicazione la quale, nel suo contenuto, non è stata in alcun modo contestata.
Se così è, quindi, deve ritenersi provato che, a seguito del pagamento dei canoni scaduti, la concedente pagina 5 di 7 ha invitato l'utilizzatrice o a proseguire nel rapporto, o a procedere al riscatto dell'immobile, al fine di poterlo cedere a terzi o, infine, a restituire l'immobile, affinché fosse dalla società di leasing posto in vendita, in modo che la società terza apparentemente interessata, segnalata dalla potesse CP_2
farne acquisto al prezzo di mercato, respingendo, invece, la soluzione proposta, ossia il subingresso di tale terzo nel contratto di locazione finanziaria, non essendo tale soggetto ritenuto idoneo.
Parte convenuta non ha optato per nessuna delle soluzioni proposte, salvo oggi lamentare come nessuna formale richiesta di restituzione dell'immobile fosse stata avanzata e che, pur dichiarandosi disponibile al rilascio, comunque chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Le difese della convenuta non possono trovare condivisione.
La stessa utilizzatrice, infatti, riconosce come , a seguito della risoluzione del contratto di leasing,
debba conseguire l'immediata restituzione del bene, obbligo che non può considerarsi “sospeso” per il fatto che non sarebbe stata avanzata richiesta formale di rilascvio dell'immobile; detta richiesta, infatti,
è ricompresa e contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, nonostante un aformale disponibilità in tal senso da parte della la stessa comunque ha richiesta il rigetto della CP_2
domanda attorea, confermando nei fatti un areale indisponibilità a restituire il bene.
La condotta ambivalente della difesa della convenuta, nella sostanza in violazione dell'obbligo restitutorio, comporta il riconoscimento della fondatezza della domanda della ricorrente.
Va, pertanto, dichiarato risolto di diritto a far data dal 19.2.2024 il contratto di leasing oggetto di causa,
con conseguente condanna della convenuta all'immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito nel Comune di Marino (RM), alla via Antonio Fantinoli n. 58,
così meglio descritto: locale magazzino sito al piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16, p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c.
pagina 6 di 7 1.662,17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore del bene, come desumibile dal prezzo di acquisto (euro 1500.00,00), in complessivi euro 5.731,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00
per rimborso spese ed euro 645,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
dichiara risolto di diritto a far data dal 19.2.2024 il contratto di leasing oggetto di causa;
[...]
- condanna per l'effetto la convenuta all'immediata restituzione in favore della ricorrente del bene concesso in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito nel Comune di Marino
(RM), alla via Antonio Fantinoli n. 58, così meglio descritto: locale magazzino sito al piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16,
p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c. 1.662,17;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.731,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00 per rimborso spese ed euro 645,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 8 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3474/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE CRESCENZO FRANCESCO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA OLMETTO 3 MILANO, presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO
parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI SALVATORE, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MARINI SERRA, 10 DIPIGNANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
a) In via principale:
Tenuto conto della intervenuta risoluzione contrattuale:
1) dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o
disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presente conclusioni;
2) dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal
godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente
immobile sito nel Comune di Marino (RM), Via Antonio Fantinoli n. 58: locale magazzino sito al
piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16,
p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c. 1.662,17.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il risarcimento dei
danni derivati e derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione e della mancata, tempestiva,
riconsegna o messa a disposizione dell'immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
b) In via subordinata:
visto il grave inadempimento della parte utilizzatrice dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale
e conseguentemente:
1) statuire e dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o
detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presente
conclusioni;
pagina 2 di 7 2) statuire e dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi
derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna
istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente
immobile sito nel Comune di Marino (RM), Via Antonio Fantinoli n. 58: locale magazzino sito al
piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16,
p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c. 1.662,17.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il risarcimento dei
danni derivati e derivanti in conseguenza della risoluzione contrattuale e della mancata, tempestiva,
riconsegna o messa a disposizione dell' immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
1) Preliminarmente, che nessuna formale comunicazione di rilascio dell'immobile è pervenuta alla
resistente società dando alla stessa la possibilità di adempiere. Controparte_2
2) Che la società resistente ha già formalmente espresso la sua disponibilità al rilascio dell'immobile
locato - libero da persone e/o cose, per come comunicato con missiva a mezzo p.e.c. del 25/02/2025.
3) Che la richiesta di risoluzione del contratto è stata formalizzata dalla società concedente a seguito
delle intercorse trattative delle parti, ed in presenza dell'adempimento dell'utilizzatore per come
concordato.
4) Rappresentando nel contesto che si paventa la necessità di valutare il prezzo di mercato
dell'immobile, già oggetto del contratto di leasing immobiliare n. 1153423/1, per tutti i motivi “ut
supra” evidenziati.
pagina 3 di 7 5) Rigettare pertanto la domanda della ricorrente;
6) Condannare la stessa alle spese di liti del presente giudizio, da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore
del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti Controparte_1
di al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in Controparte_2
locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 4.2.2021 concedeva in locazione finanziaria alla Controparte_1 CP_2
un immobile sito nel Comune di Marino, alla via Antonio Fantinoli n. 58;
[...]
- che l'utilizzatore interrompeva il pagamento dei canoni, rimanendo moroso per diverse mensilità;
- che, conseguentemente, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto, in data 19.2.2024 comunicava la risoluzione di diritto del contratto di leasing,
chiedendo alla utilizzatrice l'immediata restituzione dell'immobile;
- che, a seguito di trattative intercorse fra le parti, l'utilizzatrice successivamente alla risoluzione contrattuale effettuava dei pagamenti, che riducevano il debito residuo maturato;
- che, viceversa, la resistente non provvedeva alla restituzione dell'immobile;
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
dell'utilizzatrice, questa andava condannata all'immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
pagina 4 di 7 particolare, evidenziando come , successivamente all'inumata risoluzione contrattuale, le parti avviavano trattative, con l'intessa che, qualora fossero stati pagati i canoni maturati e rimasti insoluti, si sarebbe data reviviscenza al contratto di locazione finanziaria;
che, nonostante la conduttrice avesse effettuato il pagamento integrale dei canoni scaduti, oltre al versamento di un importo ulteriore, la concedente non aveva prestato fede agli accordi e aveva agito in giudizio, senza prima avere mai formalmente richiesto la restituzione dell'immobile.
Il giudice, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria, all'udienza dell'8.4.2025 invitava le parti a precisare le conclusioni e, previa discussione, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
E', infatti, pacifico fra le parti come il contratto di locazione finanziaria fosse stato risolto do diritto dalla concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto, afronte della inadempienza maturata dalla utilizzatrice nel pagamento dei ratei di canone.
La convenuta, viceversa, si duole del fatto che la concedente non avrebbe dato corso all'accordo successivamente intercorso fra le parti, diretto a ripristinare la locazione finanziaria qualora fossero stati pagati i canoni scaduti.
Sennonchè va osservato come sia la stessa difesa della parte resistente a richiamare la ricostruzione delle intese, poi naufragate, intercorse fra le parti, attraverso la produzione di una comunicazione riassuntiva inviata in sede stragiudiziale dal difensore della concedente, comunicazione la quale, nel suo contenuto, non è stata in alcun modo contestata.
Se così è, quindi, deve ritenersi provato che, a seguito del pagamento dei canoni scaduti, la concedente pagina 5 di 7 ha invitato l'utilizzatrice o a proseguire nel rapporto, o a procedere al riscatto dell'immobile, al fine di poterlo cedere a terzi o, infine, a restituire l'immobile, affinché fosse dalla società di leasing posto in vendita, in modo che la società terza apparentemente interessata, segnalata dalla potesse CP_2
farne acquisto al prezzo di mercato, respingendo, invece, la soluzione proposta, ossia il subingresso di tale terzo nel contratto di locazione finanziaria, non essendo tale soggetto ritenuto idoneo.
Parte convenuta non ha optato per nessuna delle soluzioni proposte, salvo oggi lamentare come nessuna formale richiesta di restituzione dell'immobile fosse stata avanzata e che, pur dichiarandosi disponibile al rilascio, comunque chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Le difese della convenuta non possono trovare condivisione.
La stessa utilizzatrice, infatti, riconosce come , a seguito della risoluzione del contratto di leasing,
debba conseguire l'immediata restituzione del bene, obbligo che non può considerarsi “sospeso” per il fatto che non sarebbe stata avanzata richiesta formale di rilascvio dell'immobile; detta richiesta, infatti,
è ricompresa e contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, nonostante un aformale disponibilità in tal senso da parte della la stessa comunque ha richiesta il rigetto della CP_2
domanda attorea, confermando nei fatti un areale indisponibilità a restituire il bene.
La condotta ambivalente della difesa della convenuta, nella sostanza in violazione dell'obbligo restitutorio, comporta il riconoscimento della fondatezza della domanda della ricorrente.
Va, pertanto, dichiarato risolto di diritto a far data dal 19.2.2024 il contratto di leasing oggetto di causa,
con conseguente condanna della convenuta all'immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito nel Comune di Marino (RM), alla via Antonio Fantinoli n. 58,
così meglio descritto: locale magazzino sito al piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16, p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c.
pagina 6 di 7 1.662,17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore del bene, come desumibile dal prezzo di acquisto (euro 1500.00,00), in complessivi euro 5.731,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00
per rimborso spese ed euro 645,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
dichiara risolto di diritto a far data dal 19.2.2024 il contratto di leasing oggetto di causa;
[...]
- condanna per l'effetto la convenuta all'immediata restituzione in favore della ricorrente del bene concesso in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito nel Comune di Marino
(RM), alla via Antonio Fantinoli n. 58, così meglio descritto: locale magazzino sito al piano seminterrato dell'edificio B4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino al foglio 16,
p.lla 694, sub 24, consistenza 447 mq, categoria C/2, r.c. 1.662,17;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.731,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00 per rimborso spese ed euro 645,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 8 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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