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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del 10/10/25 Preso atto delle note a trattazione scritta depositata dalle parti, provvede alla stesura e contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione come di seguito riportati.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2721/2020 R.G ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, (C.F.: ) rapp.to, dom.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST LE giusto mandato in atti conferito anche per il grado di appello, con studio in Villaricca (NA) alla Via G.B. Vico n. 57 – pec:
Fax: 081-8940851 Appellante Email_1
CONTRO
1) , in persona del procuratore speciale Controparte_1
Dr. giusta procura speciale per Notaio di Bologna Persona_1 Persona_2
del 25/09/2018 – rep. 90642 racc. 9417), P.IVA: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 173, presso lo studio dell'avv. Mario
Collarile, C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in calce alla costituzione in appello, fax 081/19514524 Pec:
Email_2
2) , (C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
dom.to in Melito (NA) alla via Berlino n. 7 presso lo studio dell'avv. Annamaria
1 IO (C.F.: che lo rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti, rilasciata anche per la fase di appello e posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio del Tribunale di Napoli Nord, R.G.
1725/2016, definito con sentenza n. 1522/2020 resa il 02.07.2020 e pubblicata in data 10.07.2020 - fax 081.8945133 Pec:
Email_3
3) in LI in Campania (Na), alla Controparte_3
via s. Rita da Cascia n. 4, c.f. , in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_2
Avv. S. Bombace, nt. Napoli il 28.08.1988 – cf , per la carica C.F._5
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Giorgio Vanacore, in Portici (Na), al Viale
d'Amore, 14, c.f. , da cui è rapp.to e difeso, in virtù di C.F._6 delibera assembleare del 18.11.2020 25.3.16, e giusta procura in calce alla costituzione in appello - fax 081 7762752; pec:
Appellati Email_4
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1522/2020 resa dal Tribunale di
Napoli Nord, il 02.07.2020 e pubblicata in data 10.07.2020, notificata in data
22.07.2020.
CONCLUSIONI
- Per : 1) accogliere integralmente la domanda dell'appellante, previa Parte_1 declaratoria della totale responsabilità del e previa ammissione di Controparte_3
CTU medico legale sulla persona di , richiesta già formulata in primo grado Parte_1 nei termini concessi di cui all'articolo 183 cpc quarto comma, e per la condanna dei convenuti tutti appellati in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni di cui al giudizio di primo grado che qui abbiansi per ripetute e trascritte, o che sarà precisata a seguito della espletanda richiesta ctu, ovvero di quella somma maggiore o minore che si riterrà più giusta ed equa, oltre interessi e svalutazione monetaria. 2) condannare gli appellati insolito tra loro al pagamento delle spese competenze del doppio grado di giudizio.”.
- Per l'appellata “rigettare l'appello proposto da Controparte_4 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord n. 1522/20 in data 10 luglio 2020, 2 perché inammissibile e destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia medesima, condannare l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative a questo grado di giudizio;
in via subordinata, nelle denegata ipotesi di declaratoria di responsabilità del
[...]
S. Rita da Cascia 4, LI in Campania, rigettare la domanda di Controparte_5 garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti della Controparte_1 stante l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2952 cod.civ. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
- Per l'appellato : “a) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile Controparte_2
l'appello proposto da per tutti i motivi ex ante rappresentati;
b) rigettare nel Parte_1 merito il gravame in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi espressi;
c) in subordine e preliminarmente al merito, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea per le gravi motivazioni espresse in merito alla presunta notifica dell'atto di citazione del 26.09.2011, non iscritto a ruolo, al in persona dell'amm.re p.t. che ne avrebbe interrotto la Controparte_3 prescrizione;
d) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento dannoso è da ricondursi, integralmente, in capo al sig. , per le Parte_1 motivazioni espresse, con le conseguenze di legge;
e) rigettare la richiesta CTU sulla persona dell'appellante in quanto meramente esplorativa per i motivi Parte_1 espressi;
f) nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello, condannare la (già , impresa che assicurava il Condominio Controparte_6 CP_7 all'epoca del presunto sinistro, al risarcimento di tutti i danni per come richiesti e quantificati dall'istante nonché per qualsiasi conseguenza pregiudizievole da essa derivante ed a tenere indenne e manlevare da ogni e qualsivoglia pregiudizievole Controparte_2 conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, di esso;
g) nell'ulteriore ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello, qualora si ritenesse di non accogliere la richiesta di condanna della al risarcimento Controparte_6 dei danni occorsi all'attore, condannare il in persona dell'amm.re Controparte_3
p.t., al risarcimento di tutti i danni per come richiesti e quantificati dall'istante, nonché per qualsiasi conseguenza pregiudizievole da essa derivante per le motivazioni espresse, e a tenere indenne e manlevare da ogni e qualsivoglia pregiudizievole Controparte_2
3 conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, di esso;
h) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
- Per l'appellato di via S. Rita da Cascia 4, LI in Controparte_3
Campania: “A) In via pregiudiziale, attesa la mancata allegazione da parte di Pt_1
della documentazione evocata nell'atto di appello (con violazione degli artt. 1632
[...]
n. 5 e 342 c.p.c.), dichiararne l'inammissibilità e l'improcedibilità; B) ancora in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che ci occupa per mancato superamento del cd. “filtro” ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c.; C) nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello dichiarando l'esclusione di responsabilità del appellato in ordine all'occorso sinistro per i motivi in narrativa esposti;
CP_3
- D) sempre nel merito, nella ipotesi in cui si ritenesse sussistente la responsabilità - anche solo concorrente - del Condominio appellato, condannare in forza del documentato rapporto assicurativo la (già Controparte_1 Controparte_8
, a tenere indenne e manlevare il comparente Condominio da ogni e qualsivoglia
[...] pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
E) condannare l'ulteriore Appellato, (già chiamato in causa in Controparte_2 primo grado), per tutti i motivi sopra esposti e documentati, a tenere indenne e manlevare il comparente da ogni e qualsivoglia pregiudizievole conseguenza derivante CP_3 dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
rigettare le richieste istruttorie.
Il tutto con vittoria di spese (anche generali ex art. 22 tar. for.) e competenze professionali relative al grado di Appello, con attribuzione difensore anticipatario, e con conferma del capo B) della sentenza di primo grado che ha dichiarato la soccombenza di Controparte_9 in ordine alle spese di lite.
Fatti di causa
Primo grado
Con atto notificato al condominio di via S. Rita da Cascia 4, sito in CP_3
LI in Campania, premetteva di esser caduto mentre Parte_1
scendeva le scale del fabbricato condominiale a causa di un gradino rotto e chiedeva condannarsi il condominio al risarcimento di tutti i danni CP_3 patrimoniali e non patiti in conseguenza del sinistro.
4 Si costituiva il in persona del l.r.p.t. che eccepiva la nullità CP_3 CP_3
della costituzione dell'attore per mancato rispetto del termine di 10 giorni dalla notifica della citazione nonché la sua nullità per genericità, improponibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_10
al fine di essere manlevato dalle conseguenze di una eventuale soccombenza.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la prescrizione del diritto, CP_1
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
Successivamente alle difese della compagnia assicurativa il alla luce CP_3
delle eccezioni ivi contenute chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo signor . Controparte_2
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione, l'improponibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
Concessi i termini ex articolo 183 sesto comma cpc, ammessa ed espletata la prova testimoniale e rigettata la CTU, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini 190 cpc.
Con la sentenza numero 1522/2020 pubblicata il 10/07/2020, il tribunale di Napoli nord preliminarmente disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto e, nel merito, rigettava la domanda dell'attore ritenendola infondata alla luce delle dichiarazioni del teste escusso (risultate “generiche e lacunose”) e condannava 1) al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali liquidate in euro 528,00 per spese vive ed euro 2.738,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa con attribuzione;
2) al pagamento in favore della delle spese processuali liquidate in euro 2.738,00 per compenso, CP_10 oltre rimborso spese forfetarie, Iva e cpa;
3) al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese processuali liquidate in euro 2.738,00 per compenso oltre rimborso forfetario,
Iva e cpa.
GIUDIZIO DI APPELLO
5 Con atto notificato il 24.07.2020 impugnava la prefata sentenza. Parte_1
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g 2721/2020.
Si costituiva la che insisteva per il rigetto dell'appello in quanto CP_10 infondato.
Contestava la richiesta di condanna in solido, mossa dall'appellante, poiché formulata per la prima volta in appello;
eccepiva che l'estensione della domanda svolta in primo grado al terzo chiamato in causa, non opera automaticamente e nel caso di assicurazione per r.c., atteso che l'ass.ne era obbligata solo a tener indenne l'assicurato. Insisteva, come fatto in primo grado, nell'eccepire la prescrizione ex art. 2592 c.c. del diritto vantato in giudizio: l'evento risaliva al giorno 6 marzo 2007 ed era stato portato a conoscenza del in data 26.09.2011 a mezzo CP_3 notifica a mani di atto di citazione non iscritto a ruolo (circostanza negata dall'ex amm.re del ) e della compagnia assicuratrice in data 6 Controparte_11
giugno 2016.
Si costituiva , che eccepiva: Controparte_2
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 e 348 bis cpc, per aver omesso l'appellante di indicare i passaggi della sentenza ritenuti errati con indicazione di una ragionata e diversa soluzione, riportandosi semplicisticamente agli scritti del primo grado.
2) La prescrizione del diritto: contestava l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione e, nello specifico, l'esistenza di un atto di citazione non iscritto a ruolo presuntivamente notificato all'ex amm.re condominiale dott. in Controparte_2 data 26.09.2011. Il negava di aver ricevuto tale atto e precisava che dalla CP_2
copia dell'atto depositato in primo grado, mancava sia la relata che il timbro
UNEP in grado di dare certezza dell'avvenuta notifica.
3) L'infondatezza dell'appello per insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.: Concludeva con l'ascrivere l'evento lesivo alla condotta incauta tenuta dall'appellante, violativa dell'obbligo di diligenza ex art. 1227 c.c.
4) L'infondatezza del secondo motivo di appello relativo alla violazione o falsa
6 applicazione dell'art. 2051 c.c. Per tali considerazioni, chiedeva rigettarsi le domande attoree, incluse le richieste istruttorie inerenti la nomina di CTU.
Si costituiva il che eccepiva: Controparte_3
1) l'improponibilità ed inammissibilità della proposta impugnazione per mancata allegazione da parte dell'odierno appellante della documentazione evocata nell'atto di appello, con violazione degli artt. 1632 n. 5 e 342 c.p.c.;
2) l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter cpc stante la visibile probabilità di rigetto dell'appello;
3) la correttezza della sentenza appellata in quanto logicamente motivata e supportata da una corretta valutazione del materiale istruttorio;
4) l'insussistenza della violazione dell'art. 2051 c.c.
Con ORDINANZA del 11.12.2020 la Corte di Appello dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata, non reiterata nelle note dell'appellante e ammetteva la CTU medico-legale rinviando al
26.3.2021 per il conferimento dell'incarico.
In data 26.09.2021 il CTU depositava la relazione peritale
Depositate le note, la causa veniva rinviata ex art. 190 per la decisione e, di seguito, più volte rinviata per esigenze di ruolo, fino a pervenire all'ordinanza del
23.07.2025 con la quale, rilevata l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies cpc veniva assegnato il termine fino al 10.10.2025 per il deposito di note scritte illustrative e conclusive.
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO
Col primo, rubricato: insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art.
116 cpc, l'appellante denunciava l'inadeguata ed incongrua motivazione della sentenza impugnata e l'errata valutazione della prova testimoniale, atteso che, da una più completa analisi del quadro probatorio, deriverebbe una responsabilità oggettiva in capo al ex art. 2051 c.c. CP_3
Col secondo motivo rubricato violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
7 l'appellante denunciava l'omessa prova, da parte del , di una causa CP_3
escludente la responsabilità dell'ente condominiale nella verificazione dell'evento dannoso.
Col terzo motivo, l'appellante contestava il capo sulle spese, eccependo che la condanna
“oltre spese” non potesse riguardare tutte le parti convenute, atteso che soltanto il sig.
aveva provveduto a pagare il contributo unificato. Parte_1
Ciò posto, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate dalle parti appellate. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il
"decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n.
359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Sempre preliminarmente occorre disattendere la reiterata eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno atteso che dalla produzione di parte appellante risulta l'interruzione della decorrenza del termine di cui all'art
2947 cc giusta ricevuta di consegna dell'atto di citazione non iscritto al ruolo effettuato nei confronti del convenuto il 26.09.2011. CP_3
Nel merito, l'appello valutato complessivamente è fondato e come tale merita l'accoglimento.
8 Invero dall' escussione del teste (unico presente ai fatti di Testimone_1
causa) è emerso che il 4 marzo del 2007 nel pomeriggio, accompagnato dal cugino
( odierno appellante) per visionare un locale sito alla scala A del Parte_1
Condominio “Carla” in in Campania, da adibire ad ufficio per la sua CP_2
attività di geometra, mentre scendevano le scale per accedervi cadeva a terra riportando lesioni alla mano ed al volto. Dichiarava il teste “ non posso precisare il tipo di lesione del gradino ma (posso dire che) dopo essere stato calpestato da lo Pt_1 stesso si ruppe”.
Orbene, è noto che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res. Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito nel senso che, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a pervenire ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. (cfr. ex plurimis cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
Difatti la Suprema Corte ritiene generalmente che “In tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del 1996) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021).
9 Nel caso di specie la scala, luogo del sinistro, era di proprietà del CP_3
convenuto, sul quale incombeva l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Invero, secondo i principi generali, “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n.
26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale
“fatto estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, tale da escludere che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.),
“secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). ( cfr. Cass. civ. n.
18518/2024, pubbl. il 08/07/2024).
Nel caso di specie l'appellante ha adempiuto l'onere probatorio sul medesimo incombente. Al contrario non può dirsi lo stesso per il convenuto il CP_3
quale è responsabile dei danni cagionati dalla rottura del gradino facente parte
10 della scala di sua proprietà, oggetto del suo dovere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Quanto alla quantificazione del danno la Corte ha nominato quale CTU la dott.ssa la quale ha accertato che “è possibile affermare che la natura delle lesioni Persona_3 riportate dal sig. è certamente traumatica e compatibile con caduta al suolo Pt_1 indipendentemente dalla accidentalità del trauma stesso. Le lesioni consistettero in una frattura del setto nasale e dell'epifisi distale del radio a destra trattate conservativamente per le quali è possibile riconoscere un danno biologico temporaneo di 15 quindici) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al valore medio del 75%, 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al valore medio del 50% e ulteriori 20
(venti) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al valore medio del 25% e a cui residua un quadro esitale valutabile nella misura del 5% (cinque per cento). Non valutabile una incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Non documentate spese. Non valutabili spese future”.
Tenuto conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, cui unanimemente viene riconosciuta funzione para normativa finalizzata a uniformare i criteri di liquidazione del danno sul tutto il territorio nazionale, il danno viene liquidato come di seguito: età del danneggiato al momento del sinistro (04/03/2007) : 34 anni e 26 giorni;
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
11 Danno biologico risarcibile € 7.271,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.089,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.018,75
Totale generale: € 12.107,75
Importo da devalutare: € 12.107,00 alla data del sinistro:
Dal mese di: agosto 2025
Al mese di: marzo 2007
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice agosto 2025: 121,8
Indice marzo 2007: 129
Raccordo Indici: 1,47
Indice di devalutazione: 0,72
Totale devalutazione: € 3.384,38
Importo devalutato: € 8.722,62.
Si procede ora al calcolo degli interessi maturati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 8.722,00
Data Iniziale: 04/03/2007
Data Finale: 31/08/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: marzo 2007
Scadenza Rivalutazione: agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 129
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,388
12 Totale Rivalutazione: € 3.384,14
Capitale Rivalutato: € 12.106,14
Totale Colonna Giorni: 6755
Totale Interessi: € 2.969,97
Rivalutazione + Interessi: € 6.354,11
Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.076,11
Sulla somma spettano altresì gli interessi legali dal 01/09/25 al soddisfo.
Quanto alla chiamata in garanzia, la Corte osserva:
l'appellante, nelle conclusioni, ha richiesto, previa riforma della sentenza di primo grado, la condanna in solido di tutti gli appellati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese e competenze di lite.
Tale richiesta è inammissibile sia perché formulata per la prima volta in appello, sia perché l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa, non opera nei casi di assicurazione per la responsabilità civile, al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria.
Invero, nell'ipotesi in esame l'assicuratore è obbligato solo a tener indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo debba pagare al soggetto cui ha provocato un danno.
Nel caso di specie, l'evento dannoso, si sarebbe verificato il giorno 6 marzo 2007; di tanto sarebbe stato edotto il Controparte_12
, a mezzo atto di citazione, non iscritto a ruolo, notificato
[...]
ad istanza di a mani proprie dell'amministratore dell'epoca, Parte_1
, in data 26/09/2011.(cfr. produzione parte attorea primo grado). Controparte_2
L' è venuta a conoscenza del sinistro soltanto attraverso la notifica CP_1 dell'atto di chiamata in causa del 6 giugno 2016.
Ne segue che è infruttuosamente decorso il termine biennale di prescrizione statuito dall'art. 295 Codice civile secondo cui i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni.
Quanto al chiamato in causa nella persona dell'ex Amministratore, dr. CP_2
13 , da parte del Condominio, essa è stata resa necessaria a seguito delle CP_2
difese della prima chiamata in causa, , poiché (a quanto Controparte_13
consta dall'articolata difesa di essa ) il detto Amministratore che CP_1 ricopriva la carica al tempo del presunto sinistro (6-3-2007), non ebbe a denunciare
l'accadimento alla detta Compagnia Assicurativa (allora denominata: . Controparte_14
E ciò egli non fece neppure a seguito –della notifica a lui dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (notificato al addì 26-9-2011), tant'è che la Compagnia citata CP_3 ne sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito della chiamata in causa nel giudizio di primo grado da parte del notificatale addi' 6.6.2016. CP_3
Deduce il Condominio che la chiamata in causa dell'ex-Amministratore è giustificata dai seguenti documenti, già depositati all'udienza del 21.10.2016 (all.ti b1, b2, b3, b4, b5,
b6, b7, b8 al fascicolo di parte del primo grado di giudizio, depositati telematicamente), tutti comprovanti l'inerzia del dott. nella gestione del sinistro che ci Controparte_2 occupa: 1) Missiva dell'Amministratore in carica al tempo del giudizio di primo grado, avv. (inviata al con racc.a.r. addi' 17.3.16 e rimasta senza Controparte_15 CP_2 riscontro), nella quale l'Amm.re in carica comunicava all'ex Amministratore, dott.
di aver ricevuto la notifica addi' 18-2-16 dell'atto di citazione introduttivo del CP_2 presente giudizio e gli richiedeva di relazionarle per iscritto in merito;
circostanza, quella del sinistro, di cui il nuovo Amministratore era venuto a conoscenza solo con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2) Missiva del 17.3.2016, in cui
l'avv. comunicava, altresì, al dott. che del sinistro non v'era traccia CP_15 CP_2 alcuna né nei Registri dei Verbali Assembleari coevi al sinistro e/o alla notifica del primo atto di citazione;
3) L'avv. richiedeva, nell'allegato carteggio, al dott. CP_15 CP_2 la trasmissione di tutta la documentazione relativa alle precedenti gestioni, con particolare riferimento: alla “Polizza Globale Fabbricati anno-2007”, alla messa in mora a lui inoltrata dall'attore, alla denuncia-sinistro inviata dal dott. alla Compagnia di Ass.ne CP_2
(completa di ricevute di invio e di ritorno), alla copia di eventuale documentazione fotografica dello stato dei luoghi al tempo del sinistro, ed a tutto quant'altro allo stesso relativo;
4) Deliberazione Assembleare 19-6-2007, con la quale il sig. Controparte_2 veniva riconfermato Amministratore;
5) Deliberazioni assembleari del 19-9-2007, del 31-3-
2010, del 26-5-11 e del 27-9-2013 con le quali il dott. veniva Controparte_2
14 riconfermato Amministratore;
6) Deliberazione Assembleare 16.10.14, in cui il sig. cessava dalla carica di Amministratore del condominio '' , Controparte_2 CP_3 rassegnando le proprie dimissioni e veniva nominata Amministratore l'avv.
[...]
7) Istanza-pec del 3-5-16 inviata dall' avv. ad Unipolsai CP_15 Controparte_15
Ass.ni spa.
Chiedeva il Condominio la condanna dell'ex-Amministratore , a Controparte_2 tenere indenne e manlevare il da ogni e qualsivoglia pregiudizievole CP_3
conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
Ciò posto, accertata la prescrizione del diritto di rivalsa sull'assicurazione merita accoglimento la domanda di malleva formulata CP_1
dall'appellato condominio nei confronti dell'ex amministratore p.t. , CP_2
risultando provato che l'ente condominiale ricevette il primo atto di citazione interruttivo della prescrizione in data 26/09/2011, cui è seguita l'inerzia dell'amministratore in carica.
Orbene, secondo i principi generali, la figura dell'amministratore di condominio è equiparabile, ex articolo 1129, comma 15, del Cc a un mandatario con rappresentanza, sicché l'adempimento dell'incarico gestorio dev'essere valutato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (articolo 1176 del Cc) e di quelle che disciplinano il riparto dell'onere probatorio (articolo 1218 del Cc). A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (Nel caso di specie, relativo a un'azione promossa da un Condominio nei confronti dell'ex amministratore, il giudice adito, ritenuto provato l'inadempimento del convenuto rispetto al mandato gestorio ricevuto, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno). (cfr.Tribunale Livorno,
14/10/2024, n.1032)
Ne segue che, in ragione delle argomentazioni finora formulate va dichiarato prescritto il diritto di garanzia azionato dal nei confronti della CP_3
15 , rigettata la domanda di malleva svolta dall'ente CP_1 CP_14
condominiale nei confronti della compagnia assicuratrice, mentre merita accoglimento quella introdotta contro l'ex amministratore per i danni CP_2 cagionatigli in occasione del suo mandato.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate ex DM 147/22 (valori medi) secondo il valore della causa fino ad € 26.000,00 come segue;
1) sono poste a carico del in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t. e liquidate in favore dell'appellante: per il primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in € 244,00; per il grado di appello in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in € 362,00;
2) sono poste a carico del in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t. e liquidate in favore della in persona del CP_1
l.r.p.t. che liquida in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3) condanna il in persona dell'amministratore p.t. a Controparte_3
rifondere le spese di CTU espletate in sede di gravame come liquidate da questa
Corte;
4) condanna quale ex amministratore a tenere indenne il Controparte_2
dagli effetti pregiudizievoli del presente giudizio. Controparte_3
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 1522/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord, il 02.07.2020, pubblicata in data
10.07.2020, notificata in data 22.07.2020, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna il sito in Controparte_3
LI in Campania (Na), alla via santa Rita da Cascia n. 4, c.f. P.IVA_2
in persona dell'amministratore p.t., a risarcire a il danno dal Parte_1 medesimo patito in occasione del sinistro per cui è causa nella misura di
16 € 15.076,11 oltre interessi legali dal 01/09/25 al soddisfo;
2. condanna il sito in LI in Campania (Na), alla via Controparte_3
santa Rita da Cascia n. 4, c.f. , in persona dell'amministratore p.t., a P.IVA_2 rifondere le spese di lite sopportate dall'appellante come di seguito liquidate: per il primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in € 244,00; per il grado di appello in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in €
362,00;
2. condanna il sito in LI in Campania (Na), alla Controparte_3
via santa Rita da Cascia n. 4, c.f. in persona dell'amministratore P.IVA_2
p.t., a rifondere le spese di lite sopportate dalla in persona del CP_1
l.r.p.t che liquida in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. condanna il a rifondere le spese di CTU espletate in sede di Controparte_3
gravame come liquidate da questa Corte;
4. condanna quale ex amministratore a tenere indenne il Controparte_2
dagli effetti pregiudizievoli del presente giudizio. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato il Funzionario UPP
Dott.ssa Sara Galletta.
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2721/2020 R.G ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, (C.F.: ) rapp.to, dom.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST LE giusto mandato in atti conferito anche per il grado di appello, con studio in Villaricca (NA) alla Via G.B. Vico n. 57 – pec:
Fax: 081-8940851 Appellante Email_1
CONTRO
1) , in persona del procuratore speciale Controparte_1
Dr. giusta procura speciale per Notaio di Bologna Persona_1 Persona_2
del 25/09/2018 – rep. 90642 racc. 9417), P.IVA: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 173, presso lo studio dell'avv. Mario
Collarile, C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in calce alla costituzione in appello, fax 081/19514524 Pec:
Email_2
2) , (C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
dom.to in Melito (NA) alla via Berlino n. 7 presso lo studio dell'avv. Annamaria
1 IO (C.F.: che lo rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti, rilasciata anche per la fase di appello e posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio del Tribunale di Napoli Nord, R.G.
1725/2016, definito con sentenza n. 1522/2020 resa il 02.07.2020 e pubblicata in data 10.07.2020 - fax 081.8945133 Pec:
Email_3
3) in LI in Campania (Na), alla Controparte_3
via s. Rita da Cascia n. 4, c.f. , in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_2
Avv. S. Bombace, nt. Napoli il 28.08.1988 – cf , per la carica C.F._5
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Giorgio Vanacore, in Portici (Na), al Viale
d'Amore, 14, c.f. , da cui è rapp.to e difeso, in virtù di C.F._6 delibera assembleare del 18.11.2020 25.3.16, e giusta procura in calce alla costituzione in appello - fax 081 7762752; pec:
Appellati Email_4
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1522/2020 resa dal Tribunale di
Napoli Nord, il 02.07.2020 e pubblicata in data 10.07.2020, notificata in data
22.07.2020.
CONCLUSIONI
- Per : 1) accogliere integralmente la domanda dell'appellante, previa Parte_1 declaratoria della totale responsabilità del e previa ammissione di Controparte_3
CTU medico legale sulla persona di , richiesta già formulata in primo grado Parte_1 nei termini concessi di cui all'articolo 183 cpc quarto comma, e per la condanna dei convenuti tutti appellati in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni di cui al giudizio di primo grado che qui abbiansi per ripetute e trascritte, o che sarà precisata a seguito della espletanda richiesta ctu, ovvero di quella somma maggiore o minore che si riterrà più giusta ed equa, oltre interessi e svalutazione monetaria. 2) condannare gli appellati insolito tra loro al pagamento delle spese competenze del doppio grado di giudizio.”.
- Per l'appellata “rigettare l'appello proposto da Controparte_4 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord n. 1522/20 in data 10 luglio 2020, 2 perché inammissibile e destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia medesima, condannare l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative a questo grado di giudizio;
in via subordinata, nelle denegata ipotesi di declaratoria di responsabilità del
[...]
S. Rita da Cascia 4, LI in Campania, rigettare la domanda di Controparte_5 garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti della Controparte_1 stante l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2952 cod.civ. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
- Per l'appellato : “a) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile Controparte_2
l'appello proposto da per tutti i motivi ex ante rappresentati;
b) rigettare nel Parte_1 merito il gravame in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi espressi;
c) in subordine e preliminarmente al merito, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea per le gravi motivazioni espresse in merito alla presunta notifica dell'atto di citazione del 26.09.2011, non iscritto a ruolo, al in persona dell'amm.re p.t. che ne avrebbe interrotto la Controparte_3 prescrizione;
d) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento dannoso è da ricondursi, integralmente, in capo al sig. , per le Parte_1 motivazioni espresse, con le conseguenze di legge;
e) rigettare la richiesta CTU sulla persona dell'appellante in quanto meramente esplorativa per i motivi Parte_1 espressi;
f) nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello, condannare la (già , impresa che assicurava il Condominio Controparte_6 CP_7 all'epoca del presunto sinistro, al risarcimento di tutti i danni per come richiesti e quantificati dall'istante nonché per qualsiasi conseguenza pregiudizievole da essa derivante ed a tenere indenne e manlevare da ogni e qualsivoglia pregiudizievole Controparte_2 conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, di esso;
g) nell'ulteriore ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello, qualora si ritenesse di non accogliere la richiesta di condanna della al risarcimento Controparte_6 dei danni occorsi all'attore, condannare il in persona dell'amm.re Controparte_3
p.t., al risarcimento di tutti i danni per come richiesti e quantificati dall'istante, nonché per qualsiasi conseguenza pregiudizievole da essa derivante per le motivazioni espresse, e a tenere indenne e manlevare da ogni e qualsivoglia pregiudizievole Controparte_2
3 conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, di esso;
h) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
- Per l'appellato di via S. Rita da Cascia 4, LI in Controparte_3
Campania: “A) In via pregiudiziale, attesa la mancata allegazione da parte di Pt_1
della documentazione evocata nell'atto di appello (con violazione degli artt. 1632
[...]
n. 5 e 342 c.p.c.), dichiararne l'inammissibilità e l'improcedibilità; B) ancora in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che ci occupa per mancato superamento del cd. “filtro” ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c.; C) nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello dichiarando l'esclusione di responsabilità del appellato in ordine all'occorso sinistro per i motivi in narrativa esposti;
CP_3
- D) sempre nel merito, nella ipotesi in cui si ritenesse sussistente la responsabilità - anche solo concorrente - del Condominio appellato, condannare in forza del documentato rapporto assicurativo la (già Controparte_1 Controparte_8
, a tenere indenne e manlevare il comparente Condominio da ogni e qualsivoglia
[...] pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
E) condannare l'ulteriore Appellato, (già chiamato in causa in Controparte_2 primo grado), per tutti i motivi sopra esposti e documentati, a tenere indenne e manlevare il comparente da ogni e qualsivoglia pregiudizievole conseguenza derivante CP_3 dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
rigettare le richieste istruttorie.
Il tutto con vittoria di spese (anche generali ex art. 22 tar. for.) e competenze professionali relative al grado di Appello, con attribuzione difensore anticipatario, e con conferma del capo B) della sentenza di primo grado che ha dichiarato la soccombenza di Controparte_9 in ordine alle spese di lite.
Fatti di causa
Primo grado
Con atto notificato al condominio di via S. Rita da Cascia 4, sito in CP_3
LI in Campania, premetteva di esser caduto mentre Parte_1
scendeva le scale del fabbricato condominiale a causa di un gradino rotto e chiedeva condannarsi il condominio al risarcimento di tutti i danni CP_3 patrimoniali e non patiti in conseguenza del sinistro.
4 Si costituiva il in persona del l.r.p.t. che eccepiva la nullità CP_3 CP_3
della costituzione dell'attore per mancato rispetto del termine di 10 giorni dalla notifica della citazione nonché la sua nullità per genericità, improponibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_10
al fine di essere manlevato dalle conseguenze di una eventuale soccombenza.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la prescrizione del diritto, CP_1
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
Successivamente alle difese della compagnia assicurativa il alla luce CP_3
delle eccezioni ivi contenute chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo signor . Controparte_2
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione, l'improponibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
Concessi i termini ex articolo 183 sesto comma cpc, ammessa ed espletata la prova testimoniale e rigettata la CTU, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini 190 cpc.
Con la sentenza numero 1522/2020 pubblicata il 10/07/2020, il tribunale di Napoli nord preliminarmente disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto e, nel merito, rigettava la domanda dell'attore ritenendola infondata alla luce delle dichiarazioni del teste escusso (risultate “generiche e lacunose”) e condannava 1) al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali liquidate in euro 528,00 per spese vive ed euro 2.738,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa con attribuzione;
2) al pagamento in favore della delle spese processuali liquidate in euro 2.738,00 per compenso, CP_10 oltre rimborso spese forfetarie, Iva e cpa;
3) al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese processuali liquidate in euro 2.738,00 per compenso oltre rimborso forfetario,
Iva e cpa.
GIUDIZIO DI APPELLO
5 Con atto notificato il 24.07.2020 impugnava la prefata sentenza. Parte_1
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g 2721/2020.
Si costituiva la che insisteva per il rigetto dell'appello in quanto CP_10 infondato.
Contestava la richiesta di condanna in solido, mossa dall'appellante, poiché formulata per la prima volta in appello;
eccepiva che l'estensione della domanda svolta in primo grado al terzo chiamato in causa, non opera automaticamente e nel caso di assicurazione per r.c., atteso che l'ass.ne era obbligata solo a tener indenne l'assicurato. Insisteva, come fatto in primo grado, nell'eccepire la prescrizione ex art. 2592 c.c. del diritto vantato in giudizio: l'evento risaliva al giorno 6 marzo 2007 ed era stato portato a conoscenza del in data 26.09.2011 a mezzo CP_3 notifica a mani di atto di citazione non iscritto a ruolo (circostanza negata dall'ex amm.re del ) e della compagnia assicuratrice in data 6 Controparte_11
giugno 2016.
Si costituiva , che eccepiva: Controparte_2
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 e 348 bis cpc, per aver omesso l'appellante di indicare i passaggi della sentenza ritenuti errati con indicazione di una ragionata e diversa soluzione, riportandosi semplicisticamente agli scritti del primo grado.
2) La prescrizione del diritto: contestava l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione e, nello specifico, l'esistenza di un atto di citazione non iscritto a ruolo presuntivamente notificato all'ex amm.re condominiale dott. in Controparte_2 data 26.09.2011. Il negava di aver ricevuto tale atto e precisava che dalla CP_2
copia dell'atto depositato in primo grado, mancava sia la relata che il timbro
UNEP in grado di dare certezza dell'avvenuta notifica.
3) L'infondatezza dell'appello per insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.: Concludeva con l'ascrivere l'evento lesivo alla condotta incauta tenuta dall'appellante, violativa dell'obbligo di diligenza ex art. 1227 c.c.
4) L'infondatezza del secondo motivo di appello relativo alla violazione o falsa
6 applicazione dell'art. 2051 c.c. Per tali considerazioni, chiedeva rigettarsi le domande attoree, incluse le richieste istruttorie inerenti la nomina di CTU.
Si costituiva il che eccepiva: Controparte_3
1) l'improponibilità ed inammissibilità della proposta impugnazione per mancata allegazione da parte dell'odierno appellante della documentazione evocata nell'atto di appello, con violazione degli artt. 1632 n. 5 e 342 c.p.c.;
2) l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter cpc stante la visibile probabilità di rigetto dell'appello;
3) la correttezza della sentenza appellata in quanto logicamente motivata e supportata da una corretta valutazione del materiale istruttorio;
4) l'insussistenza della violazione dell'art. 2051 c.c.
Con ORDINANZA del 11.12.2020 la Corte di Appello dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata, non reiterata nelle note dell'appellante e ammetteva la CTU medico-legale rinviando al
26.3.2021 per il conferimento dell'incarico.
In data 26.09.2021 il CTU depositava la relazione peritale
Depositate le note, la causa veniva rinviata ex art. 190 per la decisione e, di seguito, più volte rinviata per esigenze di ruolo, fino a pervenire all'ordinanza del
23.07.2025 con la quale, rilevata l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies cpc veniva assegnato il termine fino al 10.10.2025 per il deposito di note scritte illustrative e conclusive.
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO
Col primo, rubricato: insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art.
116 cpc, l'appellante denunciava l'inadeguata ed incongrua motivazione della sentenza impugnata e l'errata valutazione della prova testimoniale, atteso che, da una più completa analisi del quadro probatorio, deriverebbe una responsabilità oggettiva in capo al ex art. 2051 c.c. CP_3
Col secondo motivo rubricato violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
7 l'appellante denunciava l'omessa prova, da parte del , di una causa CP_3
escludente la responsabilità dell'ente condominiale nella verificazione dell'evento dannoso.
Col terzo motivo, l'appellante contestava il capo sulle spese, eccependo che la condanna
“oltre spese” non potesse riguardare tutte le parti convenute, atteso che soltanto il sig.
aveva provveduto a pagare il contributo unificato. Parte_1
Ciò posto, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate dalle parti appellate. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il
"decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n.
359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Sempre preliminarmente occorre disattendere la reiterata eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno atteso che dalla produzione di parte appellante risulta l'interruzione della decorrenza del termine di cui all'art
2947 cc giusta ricevuta di consegna dell'atto di citazione non iscritto al ruolo effettuato nei confronti del convenuto il 26.09.2011. CP_3
Nel merito, l'appello valutato complessivamente è fondato e come tale merita l'accoglimento.
8 Invero dall' escussione del teste (unico presente ai fatti di Testimone_1
causa) è emerso che il 4 marzo del 2007 nel pomeriggio, accompagnato dal cugino
( odierno appellante) per visionare un locale sito alla scala A del Parte_1
Condominio “Carla” in in Campania, da adibire ad ufficio per la sua CP_2
attività di geometra, mentre scendevano le scale per accedervi cadeva a terra riportando lesioni alla mano ed al volto. Dichiarava il teste “ non posso precisare il tipo di lesione del gradino ma (posso dire che) dopo essere stato calpestato da lo Pt_1 stesso si ruppe”.
Orbene, è noto che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res. Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito nel senso che, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a pervenire ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. (cfr. ex plurimis cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
Difatti la Suprema Corte ritiene generalmente che “In tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del 1996) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021).
9 Nel caso di specie la scala, luogo del sinistro, era di proprietà del CP_3
convenuto, sul quale incombeva l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Invero, secondo i principi generali, “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n.
26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale
“fatto estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, tale da escludere che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.),
“secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). ( cfr. Cass. civ. n.
18518/2024, pubbl. il 08/07/2024).
Nel caso di specie l'appellante ha adempiuto l'onere probatorio sul medesimo incombente. Al contrario non può dirsi lo stesso per il convenuto il CP_3
quale è responsabile dei danni cagionati dalla rottura del gradino facente parte
10 della scala di sua proprietà, oggetto del suo dovere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Quanto alla quantificazione del danno la Corte ha nominato quale CTU la dott.ssa la quale ha accertato che “è possibile affermare che la natura delle lesioni Persona_3 riportate dal sig. è certamente traumatica e compatibile con caduta al suolo Pt_1 indipendentemente dalla accidentalità del trauma stesso. Le lesioni consistettero in una frattura del setto nasale e dell'epifisi distale del radio a destra trattate conservativamente per le quali è possibile riconoscere un danno biologico temporaneo di 15 quindici) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al valore medio del 75%, 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al valore medio del 50% e ulteriori 20
(venti) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al valore medio del 25% e a cui residua un quadro esitale valutabile nella misura del 5% (cinque per cento). Non valutabile una incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Non documentate spese. Non valutabili spese future”.
Tenuto conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, cui unanimemente viene riconosciuta funzione para normativa finalizzata a uniformare i criteri di liquidazione del danno sul tutto il territorio nazionale, il danno viene liquidato come di seguito: età del danneggiato al momento del sinistro (04/03/2007) : 34 anni e 26 giorni;
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
11 Danno biologico risarcibile € 7.271,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.089,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.018,75
Totale generale: € 12.107,75
Importo da devalutare: € 12.107,00 alla data del sinistro:
Dal mese di: agosto 2025
Al mese di: marzo 2007
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice agosto 2025: 121,8
Indice marzo 2007: 129
Raccordo Indici: 1,47
Indice di devalutazione: 0,72
Totale devalutazione: € 3.384,38
Importo devalutato: € 8.722,62.
Si procede ora al calcolo degli interessi maturati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 8.722,00
Data Iniziale: 04/03/2007
Data Finale: 31/08/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: marzo 2007
Scadenza Rivalutazione: agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 129
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,388
12 Totale Rivalutazione: € 3.384,14
Capitale Rivalutato: € 12.106,14
Totale Colonna Giorni: 6755
Totale Interessi: € 2.969,97
Rivalutazione + Interessi: € 6.354,11
Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.076,11
Sulla somma spettano altresì gli interessi legali dal 01/09/25 al soddisfo.
Quanto alla chiamata in garanzia, la Corte osserva:
l'appellante, nelle conclusioni, ha richiesto, previa riforma della sentenza di primo grado, la condanna in solido di tutti gli appellati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese e competenze di lite.
Tale richiesta è inammissibile sia perché formulata per la prima volta in appello, sia perché l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa, non opera nei casi di assicurazione per la responsabilità civile, al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria.
Invero, nell'ipotesi in esame l'assicuratore è obbligato solo a tener indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo debba pagare al soggetto cui ha provocato un danno.
Nel caso di specie, l'evento dannoso, si sarebbe verificato il giorno 6 marzo 2007; di tanto sarebbe stato edotto il Controparte_12
, a mezzo atto di citazione, non iscritto a ruolo, notificato
[...]
ad istanza di a mani proprie dell'amministratore dell'epoca, Parte_1
, in data 26/09/2011.(cfr. produzione parte attorea primo grado). Controparte_2
L' è venuta a conoscenza del sinistro soltanto attraverso la notifica CP_1 dell'atto di chiamata in causa del 6 giugno 2016.
Ne segue che è infruttuosamente decorso il termine biennale di prescrizione statuito dall'art. 295 Codice civile secondo cui i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni.
Quanto al chiamato in causa nella persona dell'ex Amministratore, dr. CP_2
13 , da parte del Condominio, essa è stata resa necessaria a seguito delle CP_2
difese della prima chiamata in causa, , poiché (a quanto Controparte_13
consta dall'articolata difesa di essa ) il detto Amministratore che CP_1 ricopriva la carica al tempo del presunto sinistro (6-3-2007), non ebbe a denunciare
l'accadimento alla detta Compagnia Assicurativa (allora denominata: . Controparte_14
E ciò egli non fece neppure a seguito –della notifica a lui dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (notificato al addì 26-9-2011), tant'è che la Compagnia citata CP_3 ne sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito della chiamata in causa nel giudizio di primo grado da parte del notificatale addi' 6.6.2016. CP_3
Deduce il Condominio che la chiamata in causa dell'ex-Amministratore è giustificata dai seguenti documenti, già depositati all'udienza del 21.10.2016 (all.ti b1, b2, b3, b4, b5,
b6, b7, b8 al fascicolo di parte del primo grado di giudizio, depositati telematicamente), tutti comprovanti l'inerzia del dott. nella gestione del sinistro che ci Controparte_2 occupa: 1) Missiva dell'Amministratore in carica al tempo del giudizio di primo grado, avv. (inviata al con racc.a.r. addi' 17.3.16 e rimasta senza Controparte_15 CP_2 riscontro), nella quale l'Amm.re in carica comunicava all'ex Amministratore, dott.
di aver ricevuto la notifica addi' 18-2-16 dell'atto di citazione introduttivo del CP_2 presente giudizio e gli richiedeva di relazionarle per iscritto in merito;
circostanza, quella del sinistro, di cui il nuovo Amministratore era venuto a conoscenza solo con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2) Missiva del 17.3.2016, in cui
l'avv. comunicava, altresì, al dott. che del sinistro non v'era traccia CP_15 CP_2 alcuna né nei Registri dei Verbali Assembleari coevi al sinistro e/o alla notifica del primo atto di citazione;
3) L'avv. richiedeva, nell'allegato carteggio, al dott. CP_15 CP_2 la trasmissione di tutta la documentazione relativa alle precedenti gestioni, con particolare riferimento: alla “Polizza Globale Fabbricati anno-2007”, alla messa in mora a lui inoltrata dall'attore, alla denuncia-sinistro inviata dal dott. alla Compagnia di Ass.ne CP_2
(completa di ricevute di invio e di ritorno), alla copia di eventuale documentazione fotografica dello stato dei luoghi al tempo del sinistro, ed a tutto quant'altro allo stesso relativo;
4) Deliberazione Assembleare 19-6-2007, con la quale il sig. Controparte_2 veniva riconfermato Amministratore;
5) Deliberazioni assembleari del 19-9-2007, del 31-3-
2010, del 26-5-11 e del 27-9-2013 con le quali il dott. veniva Controparte_2
14 riconfermato Amministratore;
6) Deliberazione Assembleare 16.10.14, in cui il sig. cessava dalla carica di Amministratore del condominio '' , Controparte_2 CP_3 rassegnando le proprie dimissioni e veniva nominata Amministratore l'avv.
[...]
7) Istanza-pec del 3-5-16 inviata dall' avv. ad Unipolsai CP_15 Controparte_15
Ass.ni spa.
Chiedeva il Condominio la condanna dell'ex-Amministratore , a Controparte_2 tenere indenne e manlevare il da ogni e qualsivoglia pregiudizievole CP_3
conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
Ciò posto, accertata la prescrizione del diritto di rivalsa sull'assicurazione merita accoglimento la domanda di malleva formulata CP_1
dall'appellato condominio nei confronti dell'ex amministratore p.t. , CP_2
risultando provato che l'ente condominiale ricevette il primo atto di citazione interruttivo della prescrizione in data 26/09/2011, cui è seguita l'inerzia dell'amministratore in carica.
Orbene, secondo i principi generali, la figura dell'amministratore di condominio è equiparabile, ex articolo 1129, comma 15, del Cc a un mandatario con rappresentanza, sicché l'adempimento dell'incarico gestorio dev'essere valutato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (articolo 1176 del Cc) e di quelle che disciplinano il riparto dell'onere probatorio (articolo 1218 del Cc). A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (Nel caso di specie, relativo a un'azione promossa da un Condominio nei confronti dell'ex amministratore, il giudice adito, ritenuto provato l'inadempimento del convenuto rispetto al mandato gestorio ricevuto, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno). (cfr.Tribunale Livorno,
14/10/2024, n.1032)
Ne segue che, in ragione delle argomentazioni finora formulate va dichiarato prescritto il diritto di garanzia azionato dal nei confronti della CP_3
15 , rigettata la domanda di malleva svolta dall'ente CP_1 CP_14
condominiale nei confronti della compagnia assicuratrice, mentre merita accoglimento quella introdotta contro l'ex amministratore per i danni CP_2 cagionatigli in occasione del suo mandato.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate ex DM 147/22 (valori medi) secondo il valore della causa fino ad € 26.000,00 come segue;
1) sono poste a carico del in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t. e liquidate in favore dell'appellante: per il primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in € 244,00; per il grado di appello in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in € 362,00;
2) sono poste a carico del in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t. e liquidate in favore della in persona del CP_1
l.r.p.t. che liquida in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3) condanna il in persona dell'amministratore p.t. a Controparte_3
rifondere le spese di CTU espletate in sede di gravame come liquidate da questa
Corte;
4) condanna quale ex amministratore a tenere indenne il Controparte_2
dagli effetti pregiudizievoli del presente giudizio. Controparte_3
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 1522/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord, il 02.07.2020, pubblicata in data
10.07.2020, notificata in data 22.07.2020, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna il sito in Controparte_3
LI in Campania (Na), alla via santa Rita da Cascia n. 4, c.f. P.IVA_2
in persona dell'amministratore p.t., a risarcire a il danno dal Parte_1 medesimo patito in occasione del sinistro per cui è causa nella misura di
16 € 15.076,11 oltre interessi legali dal 01/09/25 al soddisfo;
2. condanna il sito in LI in Campania (Na), alla via Controparte_3
santa Rita da Cascia n. 4, c.f. , in persona dell'amministratore p.t., a P.IVA_2 rifondere le spese di lite sopportate dall'appellante come di seguito liquidate: per il primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in € 244,00; per il grado di appello in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché per spese vive in €
362,00;
2. condanna il sito in LI in Campania (Na), alla Controparte_3
via santa Rita da Cascia n. 4, c.f. in persona dell'amministratore P.IVA_2
p.t., a rifondere le spese di lite sopportate dalla in persona del CP_1
l.r.p.t che liquida in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. condanna il a rifondere le spese di CTU espletate in sede di Controparte_3
gravame come liquidate da questa Corte;
4. condanna quale ex amministratore a tenere indenne il Controparte_2
dagli effetti pregiudizievoli del presente giudizio. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato il Funzionario UPP
Dott.ssa Sara Galletta.
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