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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1947/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante protempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), tutti giusta procura generale alle liti a C.F._1 rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita Per_1 in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via A. De Gasperi. Si dichiarano disponibili a ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato- non costituito NONCHE'
,in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Appellato-non costituito ***** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2977/2024 (RG 2892/2024) resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 07/06/2024, NON notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data . 15.7.2024 l' ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata Pt_1 che ha accolto il ricorso giudiziario proposto dal avverso Controparte_1 intimazione di pagamento emessa dall' relativamente Controparte_2 ai due avvisi di addebito impugnati nn 328 2017 0005234182000 e 328 2018 001696654000 .
A fondamento del decisum il primo giudice riteneva che i crediti di cui ai due menzionati avvisi di addebito, erano già stati oggetto di sentenza di annullamento n. 3077/22 del 25.9.22 da parte del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato , per cui la pretesa creditoria di cui agli avvisi medesimi risultava non dovuta . L' ha censurato la sentenza assumendo che, in realtà , le due sentenze Pt_1 favorevoli al relative agli avvisi di addebito in questione NON erano CP_1 passate in giudicato. E precisamente:
-la sentenza n° 3077/20 Tribunale di Napoli Nord era stata appellata dall' Pt_1 con esito favorevole all' (in allegato sentenza della Corte di Appello di Pt_1
Napoli favorevole all' ) Pt_1
-la sentenza n° 3779/23 Tribunale di Napoli Nordera stata appellata dall' e Pt_1
l'appello era pendente (in allegato ricorso in appello e notifica ai procuratori costituiti). Indi richiamava le difese svolte in primo grado , deducendo che “Gli avvisi di addebito n° 37120180005234182000 e 37120180016966540000 risultano notificati rispettivamente in data 21/09/2018 e 29/05/2019 e fanno riferimento alla contribuzione fissa commercianti per la I-II-III-IV rata emissione 201701 per gli anni 2016/17 e la I rata emissione 201801, l'infasamento risulta effettuato nelle date 12-13/06/2018 e 01-02/12/2018. Gli sgravi effettuati si riferiscono agli anni 2013/14/15 e le prime tre rate del 2016 in quanto l'imposizione contributiva risulta variata dal 05/2013 al 10/2016” (così la relazione istruttoria dell'ufficio amministrativo competente dell'Istituto ); che , dunque, relativamente agli avvisi di addebito per cui è causa la contribuzione risulta ancora dovuta per il periodo successivo 10/2016. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte:” in via preliminare, riunire il presente giudizio ad altro giudizio pendente innanzi alla adita Corte (RG 2383/2023 udienza 21.02.2025 relatore dott. COLUCCI) dal momento che nel giudizio definito con sentenza ora impugnata n° 2977/2024 viene invocata ed eccepita la sentenza n° 3779/2023 in realtà impugnata nell'altro giudizio di appello;
- nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione ad intimazione di pagamento per cui è giudizio introdotta dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ad istanza del Sig. perché inammissibile e/o Controparte_1 infondata, con condanna dello stesso all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese e compensi. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di Pt_1 circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva né Controparte_1
l' . Controparte_2
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il giudice di prime cure , a fondamento della propria decisione, ha ritenuto che gli avvisi di addebito per cui è causa erano già stato oggetto di sentenza n. 3077/22 del 25.9.22 , passata in giudicato , con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato non dovute le somme di cui agli avvisi medesimi;
di conseguenza , con la sentenza qui impugnata , il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta “quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva”, dichiarando “non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 37120180005234182000 e n. 371201900169665400”. Ebbene l'affermazione del giudice di prima istanza - come condivisibilmente eccepito dall' è del tutto errata , avendo l' Controparte_3 Pt_1 documentalmente comprovato che la sentenza n. 3077/2022 NON era passata in giudicato in quanto era stata appellata dall' ; anzi essa è stata riformata Pt_1 con esito favorevole all' , in virtù della sentenza emessa dall'adita Corte n. Pt_1
4044/2023 resa in data 13.11.2023 ( pubblicata il 28.12.2023) che, in accoglimento dell'appello proposto dall' , ha dichiarato la carenza di Pt_1 interesse ad agire del ex art 100 cpc. CP_1
Risulta all'Ufficio che detta sentenza della Corte di appello sia passata in giudicato.
Stando così le cose è di tutta evidenza che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui erroneamente “ Accoglie il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 37120180005234182000 e n. 371201900169665400”. Pertanto , resta ancora dovuta la contribuzione relativa ai citati avvisi di addebito (il cui importo, peraltro , è stato ridotto a seguito di sgravio effettuato e documentato da parte dell' ). Pt_1
I rilievi e le considerazioni sin qui svolte sono sufficienti all'accoglimento del gravame e ciò anche a prescindere dall'esito dell'altro appello proposto avverso la sentenza n° 3779/23 Tribunale di Napoli Nord (richiamato dall' Pt_1 ma non dal primo giudice) che aveva accolto l'opposizione di Controparte_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo, fondato sempre sui predetti avvisi di addebito, ma ormai incontrovertibilmente caducati. Le spese del doppio grado , tenuto conto dei diversi esiti dei giudizi e del giudicato formatosi solo in corso di causa , vengono compensate per due terzi tra l' e il;
la restante parte cede a carico di quest'ultimo e si Pt_1 CP_1 liquidano come da successivo dispositivo . Nulla per le spese nei confronti dell' in ragione della CP_2 CP_2 posizione processuale del Concessionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Accoglie l'appello e ,per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara dovute dal le somme di cui agli avvisi di addebito n. Controparte_1
37120180005234182000 e n. 371201900169665400;
-compensa per due terzi tra l' e il le spese del doppio grado di Pt_1 CP_1 giudizio e condanna alla refusione, in favore dell' , della Controparte_1 Pt_1 restante parte che liquida, quanto al primo grado, in euro 600,00 e, quanto al secondo grado in euro 650,00 oltre Iva e cpa come per legge.
-Nulla per le spese nei confronti di CP_4
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/ rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1947/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante protempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), tutti giusta procura generale alle liti a C.F._1 rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita Per_1 in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via A. De Gasperi. Si dichiarano disponibili a ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato- non costituito NONCHE'
,in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Appellato-non costituito ***** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2977/2024 (RG 2892/2024) resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 07/06/2024, NON notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data . 15.7.2024 l' ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata Pt_1 che ha accolto il ricorso giudiziario proposto dal avverso Controparte_1 intimazione di pagamento emessa dall' relativamente Controparte_2 ai due avvisi di addebito impugnati nn 328 2017 0005234182000 e 328 2018 001696654000 .
A fondamento del decisum il primo giudice riteneva che i crediti di cui ai due menzionati avvisi di addebito, erano già stati oggetto di sentenza di annullamento n. 3077/22 del 25.9.22 da parte del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato , per cui la pretesa creditoria di cui agli avvisi medesimi risultava non dovuta . L' ha censurato la sentenza assumendo che, in realtà , le due sentenze Pt_1 favorevoli al relative agli avvisi di addebito in questione NON erano CP_1 passate in giudicato. E precisamente:
-la sentenza n° 3077/20 Tribunale di Napoli Nord era stata appellata dall' Pt_1 con esito favorevole all' (in allegato sentenza della Corte di Appello di Pt_1
Napoli favorevole all' ) Pt_1
-la sentenza n° 3779/23 Tribunale di Napoli Nordera stata appellata dall' e Pt_1
l'appello era pendente (in allegato ricorso in appello e notifica ai procuratori costituiti). Indi richiamava le difese svolte in primo grado , deducendo che “Gli avvisi di addebito n° 37120180005234182000 e 37120180016966540000 risultano notificati rispettivamente in data 21/09/2018 e 29/05/2019 e fanno riferimento alla contribuzione fissa commercianti per la I-II-III-IV rata emissione 201701 per gli anni 2016/17 e la I rata emissione 201801, l'infasamento risulta effettuato nelle date 12-13/06/2018 e 01-02/12/2018. Gli sgravi effettuati si riferiscono agli anni 2013/14/15 e le prime tre rate del 2016 in quanto l'imposizione contributiva risulta variata dal 05/2013 al 10/2016” (così la relazione istruttoria dell'ufficio amministrativo competente dell'Istituto ); che , dunque, relativamente agli avvisi di addebito per cui è causa la contribuzione risulta ancora dovuta per il periodo successivo 10/2016. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte:” in via preliminare, riunire il presente giudizio ad altro giudizio pendente innanzi alla adita Corte (RG 2383/2023 udienza 21.02.2025 relatore dott. COLUCCI) dal momento che nel giudizio definito con sentenza ora impugnata n° 2977/2024 viene invocata ed eccepita la sentenza n° 3779/2023 in realtà impugnata nell'altro giudizio di appello;
- nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione ad intimazione di pagamento per cui è giudizio introdotta dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ad istanza del Sig. perché inammissibile e/o Controparte_1 infondata, con condanna dello stesso all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese e compensi. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di Pt_1 circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva né Controparte_1
l' . Controparte_2
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il giudice di prime cure , a fondamento della propria decisione, ha ritenuto che gli avvisi di addebito per cui è causa erano già stato oggetto di sentenza n. 3077/22 del 25.9.22 , passata in giudicato , con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato non dovute le somme di cui agli avvisi medesimi;
di conseguenza , con la sentenza qui impugnata , il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta “quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva”, dichiarando “non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 37120180005234182000 e n. 371201900169665400”. Ebbene l'affermazione del giudice di prima istanza - come condivisibilmente eccepito dall' è del tutto errata , avendo l' Controparte_3 Pt_1 documentalmente comprovato che la sentenza n. 3077/2022 NON era passata in giudicato in quanto era stata appellata dall' ; anzi essa è stata riformata Pt_1 con esito favorevole all' , in virtù della sentenza emessa dall'adita Corte n. Pt_1
4044/2023 resa in data 13.11.2023 ( pubblicata il 28.12.2023) che, in accoglimento dell'appello proposto dall' , ha dichiarato la carenza di Pt_1 interesse ad agire del ex art 100 cpc. CP_1
Risulta all'Ufficio che detta sentenza della Corte di appello sia passata in giudicato.
Stando così le cose è di tutta evidenza che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui erroneamente “ Accoglie il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 37120180005234182000 e n. 371201900169665400”. Pertanto , resta ancora dovuta la contribuzione relativa ai citati avvisi di addebito (il cui importo, peraltro , è stato ridotto a seguito di sgravio effettuato e documentato da parte dell' ). Pt_1
I rilievi e le considerazioni sin qui svolte sono sufficienti all'accoglimento del gravame e ciò anche a prescindere dall'esito dell'altro appello proposto avverso la sentenza n° 3779/23 Tribunale di Napoli Nord (richiamato dall' Pt_1 ma non dal primo giudice) che aveva accolto l'opposizione di Controparte_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo, fondato sempre sui predetti avvisi di addebito, ma ormai incontrovertibilmente caducati. Le spese del doppio grado , tenuto conto dei diversi esiti dei giudizi e del giudicato formatosi solo in corso di causa , vengono compensate per due terzi tra l' e il;
la restante parte cede a carico di quest'ultimo e si Pt_1 CP_1 liquidano come da successivo dispositivo . Nulla per le spese nei confronti dell' in ragione della CP_2 CP_2 posizione processuale del Concessionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Accoglie l'appello e ,per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara dovute dal le somme di cui agli avvisi di addebito n. Controparte_1
37120180005234182000 e n. 371201900169665400;
-compensa per due terzi tra l' e il le spese del doppio grado di Pt_1 CP_1 giudizio e condanna alla refusione, in favore dell' , della Controparte_1 Pt_1 restante parte che liquida, quanto al primo grado, in euro 600,00 e, quanto al secondo grado in euro 650,00 oltre Iva e cpa come per legge.
-Nulla per le spese nei confronti di CP_4
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/ rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.