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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3477/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3477/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
, nato a [...]/SP, il 09.08.1953 (C.F. CPF. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Rua Ciro Saldanha de Castro, 21, Condominio Palos Verdes,Cirapicuiba/SP;
[...]
brasiliana nata il [...] (C.F. CPF. ) e residente in Controparte_1 C.F._2
Avenida Professor Alfonso Bovero, n. 638, appartamento 96, Sao Paulo/SP;
[...]
, brasiliano nato il [...] (C.F. CPF. 392.475.348-28) e residente in [...]Parte_2
Faustolo, n. 1101, appartamento 103, Agua Branca, Sao Paulo/SP, domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ; Fax 091.7656684; pec: che li CodiceFiscale_3 Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * * Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 maggio 2024, Parte_1 Controparte_1
e adivano il Tribunale di Lecce per ottenere il
[...] Parte_2 riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendenti in linea retta di un avo italiano nato a [...] e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. Il ricorso esponeva una articolata ricostruzione genealogica che trae origine da Persona_1
— il cui nome, nel corso del tempo, risulta variato nelle forme
[...] Persona_1
Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_1 e — nato a [...] il [...] da e CP_8 CP_9 CP_10
come documentato nel certificato di nascita e battesimo prodotto in atti. L'avo contrasse
[...] matrimonio il 10 marzo 1898 con e, come confermato dal certificato Persona_2 negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano, non acquisì mai la cittadinanza brasiliana, conservando per tutta la vita quella italiana, poi trasmessa ai suoi discendenti. Dal matrimonio tra l'avo e nacquero: il 12 marzo Per_1 Persona_2
1920, cittadino italiano iure sanguinis, che il 29 giugno 1950 sposò Parte_1 [...]
, dalla cui unione vennero alla luce nel 1951 e Persona_3 Persona_4 [...] nel 1953, quest'ultimo odierno ricorrente e anch'egli titolare della cittadinanza Parte_1 italiana per discendenza;
a sua volta, sposò nel 1985 e Persona_4 Persona_5 dalla loro unione nacquero nel 1987 e nel Controparte_1 Parte_2
1989, entrambi ricorrenti nel presente procedimento e anch'essi discendenti diretti dell'avo italiano. La linea genealogica proseguiva ulteriormente con la nascita, il 3 maggio 2022, di
[...]
figlio di anch'egli riconducibile alla discendenza italiana materna. I Persona_6 CP_1 ricorrenti documentavano integralmente, con atti di stato civile brasiliani, ogni passaggio generazionale, confermando l'assenza di qualunque elemento interruttivo della trasmissione dello status civitatis italiano.
Essi esponevano, inoltre, di avere presentato al a San Paolo, secondo Parte_3 la procedura vigente, le richieste di appuntamento per l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza e che, nonostante la documentazione inviata, non avevano ricevuto alcun riscontro né convocazione, permanendo in una situazione di totale incertezza e di evidente impossibilità di vedere tutelato il proprio diritto entro tempi ragionevoli, alla luce della nota durata pluriennale delle liste d'attesa consolare. Tale inerzia amministrativa veniva rappresentata come lesiva del diritto soggettivo perfetto allo status di cittadino italiano, già esistente per nascita.
In data 11 novembre 2024, si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che dichiarava di non avere ricevuto dalle
2 amministrazioni competenti alcun elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
L'Amministrazione sottolineava la particolare complessità del fenomeno delle richieste di cittadinanza iure sanguinis provenienti dal Brasile, evidenziando i numeri eccezionalmente elevati delle istanze e la conseguente fisiologica lentezza nella loro definizione, richiamando il fenomeno delle lunghe liste d'attesa e le difficoltà istruttorie derivanti dall'esame di documentazione spesso risalente a molte generazioni addietro. Il chiedeva che, in caso di accoglimento del CP_2 ricorso, venisse disposta la compensazione delle spese di giudizio, alla luce dell'eccezionalità del contesto amministrativo e della natura non patologica — ma fisiologica — dei ritardi consolari.
Nel corso del procedimento interveniva, altresì, il Pubblico Ministero, il quale, esaminata la documentazione genealogica e le risultanze processuali, esprimeva parere positivo al riconoscimento dello status civitatis richiesto, ritenendo provata la discendenza diretta dai soggetti italiani di origine e l'assenza di cause di perdita della cittadinanza lungo la linea ascendente.
All'udienza del 10 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi
3 anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Gli odierni ricorrenti chiedono che sia accertato il loro diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendenza diretta dall'avo italiano , nato a [...] Persona_1
Leccese il 3 marzo 1879, come documentalmente provato mediante certificato di nascita e battesimo, nonché mediante certificato negativo di naturalizzazione, attestante la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'antenato.
Dalla copiosa documentazione in atti emerge la piena continuità della trasmissione dello status di cittadino italiano lungo tutte le generazioni successive, sino agli odierni ricorrenti, senza che vi sia prova, né allegazione da parte del resistente, dell'intervento di cause estintive CP_2 dello status civitatis previste dalle normative succedutesi nel tempo (Legge n. 555/1912; Codice civile 1865; Legge n. 91/1992). La discendenza ininterrotta, legittima e documentata, soddisfa pertanto il presupposto fondamentale richiesto dall'ordinamento per l'acquisto dichiarativo della cittadinanza per filiazione.
Sul piano sistematico, la Legge n. 91/1992 — che conferma il principio dello ius sanguinis quale criterio principale per l'appartenenza alla comunità nazionale — impone un accertamento di natura meramente ricognitiva, privo di margini di discrezionalità amministrativa. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Sez. Unite, sentt. nn. 4466 e 4467/2009; già
SU n. 7441/1993) afferma che lo status civitatis rappresenta una qualità essenziale della persona, originaria, indisponibile e imprescrittibile, il cui accertamento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta l'attività dell'amministrazione si riduca a un controllo vincolato sulla sussistenza dei presupposti di legge.
4 La stessa giurisprudenza di merito, ormai consolidata (Trib. Roma, sent. n. 1408/2017; ord.
10.10.2019, R.G. 1038/2018; ord. 13.6.2016; ord. 17.4.2018; ord. 18.4.2018; ord. 39884/2021; molte altre), afferma che la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza non richiede la preventiva conclusione del procedimento amministrativo dinanzi all'autorità consolare, poiché la tutela dello status civitatis non può essere sacrificata a causa della congestione e della paralisi amministrativa delle sedi diplomatiche, particolarmente evidenziata nel caso del Consolato
Generale d' in San Paolo. Tale inerzia, come emerso anche dagli atti, determina tempi di Pt_3 attesa che superano ragionevolmente ogni limite, integrando una sostanziale lesione del diritto soggettivo dei richiedenti.
La costituzione del , avvenuta in data 11 novembre 2024, non ha offerto Controparte_2 elementi ostativi all'accoglimento della domanda, avendo l'Avvocatura dello Stato espressamente dichiarato di non avere ricevuto dalle amministrazioni competenti alcuna informazione contraria al riconoscimento della cittadinanza e limitandosi a riferire la complessità del fenomeno delle domande iure sanguinis provenienti dal Brasile. Tale posizione difensiva conferma, indirettamente, l'assenza di contestazioni relative alla genealogia, alla continuità dello status civitatis e all'assenza di cause di perdita della cittadinanza da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, ha espresso parere favorevole, ritenendo adeguatamente documentata la linea di discendenza e l'assenza di elementi ostativi al riconoscimento richiesto. Tale valutazione, condivisa dal Tribunale, conferma la piena fondatezza della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
Accertata dunque la linea genealogica ininterrotta e comprovata l'assenza di ostacoli normativi, il Tribunale deve dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con ogni conseguente adempimento a carico dell'Amministrazione competente.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando
5 sul ricorso proposto dai Sigg.ri: , nato a [...]/SP, il 09.08.1953 (C.F. Parte_1
CPF. ) e residente in [...]de Castro, 21, Condominio Palos C.F._1
Verdes,Cirapicuiba/SP; , brasiliana nata il [...] (C.F. CPF. Controparte_1
) e residente in [...], n. 638, appartamento 96, Sao C.F._2
Paulo/SP; , brasiliano nato il [...] (C.F. CPF. 392.475.348- Parte_2
28) e residente in [...], n. 1101, appartamento 103, Agua Branca, Sao Paulo/SP, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 10.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
6
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3477/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
, nato a [...]/SP, il 09.08.1953 (C.F. CPF. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Rua Ciro Saldanha de Castro, 21, Condominio Palos Verdes,Cirapicuiba/SP;
[...]
brasiliana nata il [...] (C.F. CPF. ) e residente in Controparte_1 C.F._2
Avenida Professor Alfonso Bovero, n. 638, appartamento 96, Sao Paulo/SP;
[...]
, brasiliano nato il [...] (C.F. CPF. 392.475.348-28) e residente in [...]Parte_2
Faustolo, n. 1101, appartamento 103, Agua Branca, Sao Paulo/SP, domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ; Fax 091.7656684; pec: che li CodiceFiscale_3 Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * * Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 maggio 2024, Parte_1 Controparte_1
e adivano il Tribunale di Lecce per ottenere il
[...] Parte_2 riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendenti in linea retta di un avo italiano nato a [...] e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. Il ricorso esponeva una articolata ricostruzione genealogica che trae origine da Persona_1
— il cui nome, nel corso del tempo, risulta variato nelle forme
[...] Persona_1
Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_1 e — nato a [...] il [...] da e CP_8 CP_9 CP_10
come documentato nel certificato di nascita e battesimo prodotto in atti. L'avo contrasse
[...] matrimonio il 10 marzo 1898 con e, come confermato dal certificato Persona_2 negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano, non acquisì mai la cittadinanza brasiliana, conservando per tutta la vita quella italiana, poi trasmessa ai suoi discendenti. Dal matrimonio tra l'avo e nacquero: il 12 marzo Per_1 Persona_2
1920, cittadino italiano iure sanguinis, che il 29 giugno 1950 sposò Parte_1 [...]
, dalla cui unione vennero alla luce nel 1951 e Persona_3 Persona_4 [...] nel 1953, quest'ultimo odierno ricorrente e anch'egli titolare della cittadinanza Parte_1 italiana per discendenza;
a sua volta, sposò nel 1985 e Persona_4 Persona_5 dalla loro unione nacquero nel 1987 e nel Controparte_1 Parte_2
1989, entrambi ricorrenti nel presente procedimento e anch'essi discendenti diretti dell'avo italiano. La linea genealogica proseguiva ulteriormente con la nascita, il 3 maggio 2022, di
[...]
figlio di anch'egli riconducibile alla discendenza italiana materna. I Persona_6 CP_1 ricorrenti documentavano integralmente, con atti di stato civile brasiliani, ogni passaggio generazionale, confermando l'assenza di qualunque elemento interruttivo della trasmissione dello status civitatis italiano.
Essi esponevano, inoltre, di avere presentato al a San Paolo, secondo Parte_3 la procedura vigente, le richieste di appuntamento per l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza e che, nonostante la documentazione inviata, non avevano ricevuto alcun riscontro né convocazione, permanendo in una situazione di totale incertezza e di evidente impossibilità di vedere tutelato il proprio diritto entro tempi ragionevoli, alla luce della nota durata pluriennale delle liste d'attesa consolare. Tale inerzia amministrativa veniva rappresentata come lesiva del diritto soggettivo perfetto allo status di cittadino italiano, già esistente per nascita.
In data 11 novembre 2024, si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che dichiarava di non avere ricevuto dalle
2 amministrazioni competenti alcun elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
L'Amministrazione sottolineava la particolare complessità del fenomeno delle richieste di cittadinanza iure sanguinis provenienti dal Brasile, evidenziando i numeri eccezionalmente elevati delle istanze e la conseguente fisiologica lentezza nella loro definizione, richiamando il fenomeno delle lunghe liste d'attesa e le difficoltà istruttorie derivanti dall'esame di documentazione spesso risalente a molte generazioni addietro. Il chiedeva che, in caso di accoglimento del CP_2 ricorso, venisse disposta la compensazione delle spese di giudizio, alla luce dell'eccezionalità del contesto amministrativo e della natura non patologica — ma fisiologica — dei ritardi consolari.
Nel corso del procedimento interveniva, altresì, il Pubblico Ministero, il quale, esaminata la documentazione genealogica e le risultanze processuali, esprimeva parere positivo al riconoscimento dello status civitatis richiesto, ritenendo provata la discendenza diretta dai soggetti italiani di origine e l'assenza di cause di perdita della cittadinanza lungo la linea ascendente.
All'udienza del 10 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi
3 anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Gli odierni ricorrenti chiedono che sia accertato il loro diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendenza diretta dall'avo italiano , nato a [...] Persona_1
Leccese il 3 marzo 1879, come documentalmente provato mediante certificato di nascita e battesimo, nonché mediante certificato negativo di naturalizzazione, attestante la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'antenato.
Dalla copiosa documentazione in atti emerge la piena continuità della trasmissione dello status di cittadino italiano lungo tutte le generazioni successive, sino agli odierni ricorrenti, senza che vi sia prova, né allegazione da parte del resistente, dell'intervento di cause estintive CP_2 dello status civitatis previste dalle normative succedutesi nel tempo (Legge n. 555/1912; Codice civile 1865; Legge n. 91/1992). La discendenza ininterrotta, legittima e documentata, soddisfa pertanto il presupposto fondamentale richiesto dall'ordinamento per l'acquisto dichiarativo della cittadinanza per filiazione.
Sul piano sistematico, la Legge n. 91/1992 — che conferma il principio dello ius sanguinis quale criterio principale per l'appartenenza alla comunità nazionale — impone un accertamento di natura meramente ricognitiva, privo di margini di discrezionalità amministrativa. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Sez. Unite, sentt. nn. 4466 e 4467/2009; già
SU n. 7441/1993) afferma che lo status civitatis rappresenta una qualità essenziale della persona, originaria, indisponibile e imprescrittibile, il cui accertamento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta l'attività dell'amministrazione si riduca a un controllo vincolato sulla sussistenza dei presupposti di legge.
4 La stessa giurisprudenza di merito, ormai consolidata (Trib. Roma, sent. n. 1408/2017; ord.
10.10.2019, R.G. 1038/2018; ord. 13.6.2016; ord. 17.4.2018; ord. 18.4.2018; ord. 39884/2021; molte altre), afferma che la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza non richiede la preventiva conclusione del procedimento amministrativo dinanzi all'autorità consolare, poiché la tutela dello status civitatis non può essere sacrificata a causa della congestione e della paralisi amministrativa delle sedi diplomatiche, particolarmente evidenziata nel caso del Consolato
Generale d' in San Paolo. Tale inerzia, come emerso anche dagli atti, determina tempi di Pt_3 attesa che superano ragionevolmente ogni limite, integrando una sostanziale lesione del diritto soggettivo dei richiedenti.
La costituzione del , avvenuta in data 11 novembre 2024, non ha offerto Controparte_2 elementi ostativi all'accoglimento della domanda, avendo l'Avvocatura dello Stato espressamente dichiarato di non avere ricevuto dalle amministrazioni competenti alcuna informazione contraria al riconoscimento della cittadinanza e limitandosi a riferire la complessità del fenomeno delle domande iure sanguinis provenienti dal Brasile. Tale posizione difensiva conferma, indirettamente, l'assenza di contestazioni relative alla genealogia, alla continuità dello status civitatis e all'assenza di cause di perdita della cittadinanza da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, ha espresso parere favorevole, ritenendo adeguatamente documentata la linea di discendenza e l'assenza di elementi ostativi al riconoscimento richiesto. Tale valutazione, condivisa dal Tribunale, conferma la piena fondatezza della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
Accertata dunque la linea genealogica ininterrotta e comprovata l'assenza di ostacoli normativi, il Tribunale deve dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con ogni conseguente adempimento a carico dell'Amministrazione competente.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando
5 sul ricorso proposto dai Sigg.ri: , nato a [...]/SP, il 09.08.1953 (C.F. Parte_1
CPF. ) e residente in [...]de Castro, 21, Condominio Palos C.F._1
Verdes,Cirapicuiba/SP; , brasiliana nata il [...] (C.F. CPF. Controparte_1
) e residente in [...], n. 638, appartamento 96, Sao C.F._2
Paulo/SP; , brasiliano nato il [...] (C.F. CPF. 392.475.348- Parte_2
28) e residente in [...], n. 1101, appartamento 103, Agua Branca, Sao Paulo/SP, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 10.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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