Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, avendo l'indennità di occupazione natura accessoria a quella di espropriazione, in quanto correlata ad un evento funzionale al successivo trasferimento del bene, deve gravare sul beneficiario dell'espropriazione anche nel caso di creazione di un ulteriore ente locale mediante distacco di una parte del territorio di uno preesistente, e dunque sul nuovo ente, se l'ablazione sia disposta in suo favore. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha tuttavia ritenuto che lo stesso non fosse, nella fattispecie, applicabile alla istituzione del Comune di Monserrato per distacco dal Comune di Cagliari, in quanto la legge della Regione Sardegna 18 novembre 1991, n. 36, istitutiva del nuovo comune, stabiliva che, in attesa del regolamento con cui il competente assessore regionale avrebbe dovuto disciplinare i rapporti patrimoniali e finanziari fra i due enti, il Comune di Cagliari si sarebbe fatto carico di fornire le risorse umane e materiali per il funzionamento della nuovo ente, e detto regolamento non era stato ancora emanato alla data della sentenza della corte di appello sulla determinazione dell'indennità di occupazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8542 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di SE, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 1, presso l'avv. Francesco Asciano, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Giovanni M. Lauro;
- ricorrente -
contro
Comune di GL, elettivamente domiciliato in Roma, via Arenula 21, presso l'avv. Isabella Lesti Quinzio Belardini, rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv. Federico Melis e Genziana Farci;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di GL n. 413/1999 dell'8/10-22/12/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/2/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Correale, con delega, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con ordinanza del 16/1/1984, il Sindaco del Comune di GL autorizzava l'occupazione di urgenza di una porzione di terreno necessaria per la realizzazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare.
Tale porzione di terreno era ubicata nella frazione di SE, che con legge regionale n. 36 del 18/11/1991 veniva costituita in comune autonomo distinto da quello di GL.
Quest'ultimo determinava l'indennità di occupazione legittima e con atto notificato il 6/6/1992, la comunicava ai proprietari IG IA, IG AN, IG ST e IG CO che ritenendola inadeguata, si rivolgevano alla Corte di appello di GL. Disposta ed eseguita la chiamata in causa del Comune di SE, il giudice adito riquantificava le somme spettanti agli opponenti e dato atto dell'intervenuta successione fra i due comuni, condannava quello di GL alla corresponsione delle indennità maturate fino a tutto il 1991 e quello di SE al pagamento delle indennità maturate da tale data in poi. Il Comune di SE ricorreva allora per Cassazione, sostenendo che la sentenza impugnata risultava viziata da violazione di legge e difetto di motivazione perché contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il rapporto giuridico di cui si discuteva non era mai entrato a far parte del proprio patrimonio.
Il Comune di GL resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 20/2/2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha in primo luogo ricordato che l'occupazione di cui si discute, autorizzata dal Sindaco di GL per l'esecuzione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, aveva avuto inizio il 19/3/1984 ed era terminata il 20/3/1994.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che la creazione del nuovo ente aveva configurato un'ipotesi di successione fra comuni, con trasferimento a quello di SE di tutti i rapporti relativi ai beni situati nel suo territorio, la Corte di appello di GL l'ha condannato al pagamento delle indennità di occupazione legittima maturate a partire dal 1/1/1992. Il Comune di SE ha, come si è visto, impugnato la predetta statuizione, sostenendo con un unico ed articolato motivo che la legge regionale n. 36/1991 non lo aveva immediatamente dotato di un proprio demanio e patrimonio che, d'altra parte, non potevano nemmeno riguardarsi come l'inevitabile conseguenza della sua natura di ente territoriale;
che, a tutto concedere, avrebbe potuto farlo succedere al Comune di GL nella proprietà dei beni strettamente necessari al perseguimento degli scopi istituzionali, ma non nella titolarità di quelli non rientranti nelle categorie di cui agli artt. 822 e 826 cc e, meno che mai, nei rapporti obbligatori, soprattutto ove gli stessi avessero avuto per oggetto una prestazione che fungendo da contropartita alla perdita della detenzione o del possesso, avrebbe dovuto essere effettuata soltanto da chi tale detenzione o possesso avesse materialmente esercitato. La doglianza del ricorrente va condivisa, sia pure per ragioni non completamente coincidenti con quelle sopra evidenziate. A questo riguardo, conviene innanzitutto ricordare che proprio in tema di procedure ablative, questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato (v. C. Cass. 1999/00 398, 2001/0 7258 e 2002/ 11045) che nel caso di creazione di un ulteriore ente locale mediante distacco di una parte del territorio di un altro preesistente, non è possibile far transitare nel patrimonio del nuovo il debito indennitario già serto a carico del vecchio per effetto di un decreto di esproprio emesso prima della sua istituzione (v., negli stessi termini, anche C. Cass. 1983/06106, peraltro pronunciata in un'ipotesi di accessione invertita). Tale principio non è tuttavia applicabile nella presente fattispecie, in cui le indennità poste a carico del Comune di SE sono soltanto quelle maturate in epoca successiva alla sua creazione. Trattasi, dunque, di un caso diverso, per risolvere il quale non gioverebbe nemmeno indagare su chi abbia materialmente occupato il terreno dopo tale data.
Ogni accertamento in proposito sarebbe, infatti, irrilevante perché in materia di edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 865/1971, beneficiario dell'espropriazione è sempre il Comune
interessato, che resta di conseguenza l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione anche nel caso in cui sia stato lo IACP od altro soggetto ad immettersi nel possesso delle aree (v., fra le tante, C. Cass. 1999/0 6880, 2000/00 467, 2000/0 1210, 2000/ 10680 e 2001/0 6367). Avendo natura accessoria alla prima in quanto correlata ad un evento funzionale al successivo trasferimento del bene, l'indennità di occupazione deve infatti gravare proprio sul beneficiario dell'espropriazione stessa (C. Cass. 1993/ 10738, 1995/ 16224 e 1996/0 2835) e ciò pure nella ipotesi in cui il passaggio della titolarità del terreno avvenga per effetto della sua irreversibile trasformazione e non a causa dell'emanazione di un tempestivo decreto di esproprio (C. Cass. 1992/07389, 1995/06479 e 1998/08490). Neppure tali considerazioni risultano, però, decisive perché pur essendo vero che una volta entrato a far parte del territorio del neo istituito Comune di SE, l'immobile in questione avrebbe potuto essere espropriato soltanto in favore di quest'ultimo, non può per altro verso trascurarsi che nell'istituire il medesimo, la già citata L.r.n. 36/1991 ha stabilito che in attesa del regolamento con cui l'assessore regionale avrebbe dovuto disciplinare i rapporti patrimoniali e finanziari fra i due enti, il Comune di GL si sarebbe fatto carico di fornire le risorse umane e materiali per il funzionamento della nuova realtà territoriale.
Considerato che l'anzidetto regolamento non era stato ancora emanato al momento della decisione della Corte di appello, la sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata perché in base alla disposizione sopra richiamata, gravava sul Comune di GL l'obbligo di apprestare (almeno per il momento) i mezzi economici per fare fronte al pagamento delle indennità.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto e potendosi, perciò, pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il Comune di SE dev'essere assolto da ogni obbligo, ponendosi l'intera indennità di occupazione e le spese di lite sopportate dagli IG ad esclusivo carico del Comune di GL.
Avuto riguardo alla particolarità della fattispecie, le spese di lite fra il Comune di GL e quello di SE vanno, invece, interamente compensate anche per quanto riguarda il presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, pone ad esclusivo carico del Comune di GL il deposito della intera indennità di occupazione ed il pagamento delle spese di lite sopportate dagli IG nel giudizio davanti alla Corte di appello.
Dichiara, invece, interamente compensate le spese di lite fra il Comune di GL e quello di SE.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2003