CA
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1404/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale
promosso da
già Parte_1 Parte_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Barone e Barone Guglielmo come da procura in atti;
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania che la rappresenta e difende ope legis;
APPELLATE
All'udienza del 13/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1257/2022, pubblicata il 20.9.2022, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione avanzata da avverso la cartella Controparte_1
di pagamento n.29720130015791374 di €.10.240,20 notificata il 30.4.2014, dichiarava la sanzione prescritta ed annullava la predetta cartella, condannando in solido entrambi gli opposti
[...]
ed di a pagare le spese di lite in Parte_2 Parte_3 Pt_3
favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2022, , già Parte_1
proponeva appello avverso la decisione del Giudice di prime cure che Parte_2
censurava per non avere rilevato che la maturazione del termine di prescrizione della cartella di pagamento opposta non era addebitabile a ma solo all'ente impositore. Parte_2
Di conseguenza non potevano essere poste a carico dell'appellante le spese del giudizio che andavano compensate.
Si costituivano separatamente e insistendo nelle Controparte_1 Parte_1
rispettive comparse.
1) E' preliminare, rispetto all'esame dei motivi dell'appello, l'eccezione avanzata dalla difesa dell'appellato con cui ha eccepito il difetto di ius postulandi dell'appellante in CP
assenza della produzione della documentazione necessaria a provare la qualità del soggetto che aveva conferito al difensore la procura alle liti.
Il motivo è fondato.
Invero il soggetto che ha conferito all'avvocato Luigi Di Stallo la procura alle liti per proporre appello, tale , è indicato quale procuratore di Persona_1 Parte_1
, per effetto di procura speciale rilasciata dal Presidente del predetto ente, tale
[...] [...]
il 1.10.2021, autenticata nella firma dal notaio di Roma con CP_2 Persona_2
numero di repertorio 177893.
2) A fronte di tale eccezione, proposta dall'appellato fin dalla costituzione, l'appellante non ha prodotto la predetta procura speciale notarile, nè ha svolto alcuna tempestiva difesa, tranne che con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. con cui si è limitato ad affermare che l'eccezione è infondata avendo il procuratore speciale i poteri per conferire la procura alle liti, fermo restando che il giudice ai sensi dell'art.182 c.p.c. può ordinare di documentare la ratifica dell'operato del difensore.
La difesa non coglie nel segno.
2 3) Va premesso che in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce in giudizio sia avvenuto con procura notarile, la procura deve essere depositata a fronte della tempestiva contestazione della controparte.
Ne consegue che “qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”
(da Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, n.29244; ibidem sez. II, 16/10/2020, n.22564).
Infatti, se il rilievo del vizio non è officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire tempestivamente, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. n. 24212/2018; Sez. U. n.4248/2016).
Quindi l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182
c.p.c., comma 2, con obbligo del giudice in ogni stato e grado del giudizio di assegnare un termine per la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass. n.33769/2019) opera solo ove il difetto di rappresentanza processuale abbia formato oggetto di rilievo d'ufficio.
Diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, producendo il documento comprovante il potere di rappresentanza ed in mancanza la nullità diviene insanabile e l'atto introduttivo del processo inammissibile.
4) Nel caso in esame, a fronte della tempestiva contestazione, sollevata dall'appellato
, della carenza del potere di rappresentanza in capo al procuratore speciale della CP
, potere che sarebbe derivato da procura notarile, era onere Parte_1
dell'appellante depositare tempestivamente la suddetta procura.
Non avendovi provveduto tempestivamente e non essendo stato il rilievo sollevato d'ufficio, non è applicabile l'invocato art. 182 c.p.c.
3 L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore di ciascuna parte come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
1404/2022, dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.1257/2022 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 20.9.2022; condanna l'appellante alla refusione in favore di entrambi gli appellati delle spese processuali del grado che liquida per ciascuna parte quali compensi in €.1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1404/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale
promosso da
già Parte_1 Parte_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Barone e Barone Guglielmo come da procura in atti;
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania che la rappresenta e difende ope legis;
APPELLATE
All'udienza del 13/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1257/2022, pubblicata il 20.9.2022, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione avanzata da avverso la cartella Controparte_1
di pagamento n.29720130015791374 di €.10.240,20 notificata il 30.4.2014, dichiarava la sanzione prescritta ed annullava la predetta cartella, condannando in solido entrambi gli opposti
[...]
ed di a pagare le spese di lite in Parte_2 Parte_3 Pt_3
favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2022, , già Parte_1
proponeva appello avverso la decisione del Giudice di prime cure che Parte_2
censurava per non avere rilevato che la maturazione del termine di prescrizione della cartella di pagamento opposta non era addebitabile a ma solo all'ente impositore. Parte_2
Di conseguenza non potevano essere poste a carico dell'appellante le spese del giudizio che andavano compensate.
Si costituivano separatamente e insistendo nelle Controparte_1 Parte_1
rispettive comparse.
1) E' preliminare, rispetto all'esame dei motivi dell'appello, l'eccezione avanzata dalla difesa dell'appellato con cui ha eccepito il difetto di ius postulandi dell'appellante in CP
assenza della produzione della documentazione necessaria a provare la qualità del soggetto che aveva conferito al difensore la procura alle liti.
Il motivo è fondato.
Invero il soggetto che ha conferito all'avvocato Luigi Di Stallo la procura alle liti per proporre appello, tale , è indicato quale procuratore di Persona_1 Parte_1
, per effetto di procura speciale rilasciata dal Presidente del predetto ente, tale
[...] [...]
il 1.10.2021, autenticata nella firma dal notaio di Roma con CP_2 Persona_2
numero di repertorio 177893.
2) A fronte di tale eccezione, proposta dall'appellato fin dalla costituzione, l'appellante non ha prodotto la predetta procura speciale notarile, nè ha svolto alcuna tempestiva difesa, tranne che con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. con cui si è limitato ad affermare che l'eccezione è infondata avendo il procuratore speciale i poteri per conferire la procura alle liti, fermo restando che il giudice ai sensi dell'art.182 c.p.c. può ordinare di documentare la ratifica dell'operato del difensore.
La difesa non coglie nel segno.
2 3) Va premesso che in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce in giudizio sia avvenuto con procura notarile, la procura deve essere depositata a fronte della tempestiva contestazione della controparte.
Ne consegue che “qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”
(da Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, n.29244; ibidem sez. II, 16/10/2020, n.22564).
Infatti, se il rilievo del vizio non è officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire tempestivamente, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. n. 24212/2018; Sez. U. n.4248/2016).
Quindi l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182
c.p.c., comma 2, con obbligo del giudice in ogni stato e grado del giudizio di assegnare un termine per la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass. n.33769/2019) opera solo ove il difetto di rappresentanza processuale abbia formato oggetto di rilievo d'ufficio.
Diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, producendo il documento comprovante il potere di rappresentanza ed in mancanza la nullità diviene insanabile e l'atto introduttivo del processo inammissibile.
4) Nel caso in esame, a fronte della tempestiva contestazione, sollevata dall'appellato
, della carenza del potere di rappresentanza in capo al procuratore speciale della CP
, potere che sarebbe derivato da procura notarile, era onere Parte_1
dell'appellante depositare tempestivamente la suddetta procura.
Non avendovi provveduto tempestivamente e non essendo stato il rilievo sollevato d'ufficio, non è applicabile l'invocato art. 182 c.p.c.
3 L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore di ciascuna parte come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
1404/2022, dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.1257/2022 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 20.9.2022; condanna l'appellante alla refusione in favore di entrambi gli appellati delle spese processuali del grado che liquida per ciascuna parte quali compensi in €.1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4