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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello la sentenza del Tribunale di Milano n. 701/2024, pubblicata il 18/01/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA MONSIGNOR LAERA 66/A 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE AMEDEO 53 70122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. TRAETTA MARCO MARIA (C.F. che la rappresenta e C.F._1
difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in VIA JERVIS 13 10015 IVREA, elettivamente domiciliata in via
Larga 11 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. FIORUCCI LUCIANO (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 9.1.2025. Parte_1
Per come da foglio depositato in via telematica in data 9.1.2025. Controparte_1 pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 701/24 del Parte_1
Tribunale di Milano, con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla per la somma di Euro 10.331,00 (per Controparte_1
corrispettivi dovuti a fronte di servizi telefonici e penale per recesso anticipato dal contratto di somministrazione), oltre ad essere stata respinta la sua domanda risarcitoria per disservizi subiti nel primo periodo contrattuale. Come già in primo grado, l'appellante – riconosciuto come dovuto il minor importo di Euro 3.925,70
(per ratei relativi all'acquisto di dispositivi hardware e quote di canoni e servizi resi da controparte fino all'effettiva migrazione delle sue utenze) ha contestato di essere tenuta a pagare alcunché per quota di canoni successivi al suo recesso e penale connessa ad un preteso recesso anticipato: ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che il recesso, sebbene esercitato tempestivamente il
21.6.2018 (a fronte della facoltà riconosciuta da controparte in vista del prospettato aumento delle tariffe), non fosse sufficiente ad escludere i diritti azionati da controparte, non essendo univoco e non essendo stata contemporaneamente attivata la procedura di migrazione verso altro operatore telefonico (completata solo nella prima metà di agosto 2018), mentre ciò avrebbe giustificato solo l'addebito delle quote di canoni fino all'ultimazione del passaggio ad altra compagnia telefonica. Non ha svolto motivi d'appello, invece, in ordine al rigetto della sua domanda riconvenzionale.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Come accennato, ha riconosciuto di essere debitrice di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di Euro 3.925,70, pari al saldo del corrispettivo per la fornitura di telefoni ed altri dispositivi previsti nel contratto e, pro quota, ai canoni ed ai corrispettivi maturati successivamente al suo recesso fino alla effettiva migrazione delle sue utenze ad altro operatore (completata per tutte il 19.8.2018):
l'attribuzione a delle ulteriori somme portate dal decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, pertanto, discende in primo luogo dal mancato pagina 2 di 5 riconoscimento dell'efficacia quale recesso della comunicazione inviata in data
21.6.18, con la quale ha dichiarato di esercitare il “diritto di cambio Pt_1
operatore telefonico, a causa delle modifiche contrattuali unilaterali, di tutte le numerazioni fisse e mobili. Tutte le numerazioni ed i servizi associati ad i numeri che non passeranno ad altro operatore vanno cessati”. Ciò l'appellante ha fatto in risposta alla informazione trasmessa da relativa al mutamento delle CP_1
condizioni negoziali in senso peggiorativo per il cliente e alla facoltà riconosciuta a questo di recedere quindi dal contratto senza costi aggiuntivi entro il termine del
24.6.2018, così da rendere superflua l'indicazione delle linee fisse e mobili per il quale veniva esercitato il recesso. Non può ritenersi, del resto, che l'aver prospettato che alcune utenze sarebbero state trasferite ad altro operatore, mentre altre sarebbero cessate, possa valere a subordinare il recesso ad alcuna condizione, trattandosi di una neutra comunicazione del proprio intendimento senza alcuna pretesa a carico di ed in particolare quanto al mantenimento delle linee CP_1
in attesa della migrazione di alcune di queste, che l'appellata sarebbe stata pienamente legittimata a disattivare alla scadenza del termine (24.6.2018) concesso per il recesso: il fatto che ciò non sia avvenuto, consentendo a Pt_1
di usufruire ancora per quasi due mesi di tutte le linee, non è sufficiente ad integrare una revoca della dichiarazione di recesso, ma giustifica solo l'addebito dei consumi effettuati (riconosciuto dalla stessa appellante) e dei canoni fissi.
Con riguardo a tale seconda voce ha sostenuto di essere debitrice solo pro Pt_1
quota (in proporzione al numero di giorni in cui ha goduto delle utenze dopo il recesso), e dunque di non essere tenuta al pagamento della somma complessiva di
Euro 1.552,39: trattandosi di corrispettivi fissi che scadono per l'intero in via anticipata all'inizio del periodo di competenza, previsti per la messa a disposizione dell'utenza per un certo lasso di tempo a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse da parte del cliente, essi sono invece dovuti qualora si riferiscano a bimestri nei quali, almeno in parte, il cliente abbia usufruito dei servizi. pagina 3 di 5 L'appello deve pertanto essere accolto limitatamente alla condanna al pagamento della somma di Euro 3.931,31, portata dalla fattura n.AI21636586 a titolo di penale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di al Parte_1
pagamento della minor somma di Euro 6.405,30, oltre interessi come da domanda dalle singole scadenze al saldo.
L'esito della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna di al pagamento Parte_1
delle residue: queste vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei valore medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n. 22056/21 e condanna al pagamento della Parte_1
somma di Euro 6.405,30, oltre interessi come da domanda dalle singole scadenze al saldo.
2 Compensa per metà le spese processuali tra le parti e condanna Parte_1
al pagamento delle residue, queste liquidate quanto al giudizio avanti il
Tribunale in complessivi Euro 2.118,5 (di cui Euro 459,5 per la fase di studio, Euro 388,5 per la fase introduttiva, Euro 420,00 per la fase di trattazione ed Euro 850,5 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 2.444,00 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 460,5 per la fase introduttiva, Euro 461,00 per la fase di trattazione ed Euro 955,5 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano l'11/03/2025
pagina 4 di 5 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Barberis
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello la sentenza del Tribunale di Milano n. 701/2024, pubblicata il 18/01/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA MONSIGNOR LAERA 66/A 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE AMEDEO 53 70122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. TRAETTA MARCO MARIA (C.F. che la rappresenta e C.F._1
difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in VIA JERVIS 13 10015 IVREA, elettivamente domiciliata in via
Larga 11 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. FIORUCCI LUCIANO (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 9.1.2025. Parte_1
Per come da foglio depositato in via telematica in data 9.1.2025. Controparte_1 pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 701/24 del Parte_1
Tribunale di Milano, con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla per la somma di Euro 10.331,00 (per Controparte_1
corrispettivi dovuti a fronte di servizi telefonici e penale per recesso anticipato dal contratto di somministrazione), oltre ad essere stata respinta la sua domanda risarcitoria per disservizi subiti nel primo periodo contrattuale. Come già in primo grado, l'appellante – riconosciuto come dovuto il minor importo di Euro 3.925,70
(per ratei relativi all'acquisto di dispositivi hardware e quote di canoni e servizi resi da controparte fino all'effettiva migrazione delle sue utenze) ha contestato di essere tenuta a pagare alcunché per quota di canoni successivi al suo recesso e penale connessa ad un preteso recesso anticipato: ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che il recesso, sebbene esercitato tempestivamente il
21.6.2018 (a fronte della facoltà riconosciuta da controparte in vista del prospettato aumento delle tariffe), non fosse sufficiente ad escludere i diritti azionati da controparte, non essendo univoco e non essendo stata contemporaneamente attivata la procedura di migrazione verso altro operatore telefonico (completata solo nella prima metà di agosto 2018), mentre ciò avrebbe giustificato solo l'addebito delle quote di canoni fino all'ultimazione del passaggio ad altra compagnia telefonica. Non ha svolto motivi d'appello, invece, in ordine al rigetto della sua domanda riconvenzionale.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Come accennato, ha riconosciuto di essere debitrice di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di Euro 3.925,70, pari al saldo del corrispettivo per la fornitura di telefoni ed altri dispositivi previsti nel contratto e, pro quota, ai canoni ed ai corrispettivi maturati successivamente al suo recesso fino alla effettiva migrazione delle sue utenze ad altro operatore (completata per tutte il 19.8.2018):
l'attribuzione a delle ulteriori somme portate dal decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, pertanto, discende in primo luogo dal mancato pagina 2 di 5 riconoscimento dell'efficacia quale recesso della comunicazione inviata in data
21.6.18, con la quale ha dichiarato di esercitare il “diritto di cambio Pt_1
operatore telefonico, a causa delle modifiche contrattuali unilaterali, di tutte le numerazioni fisse e mobili. Tutte le numerazioni ed i servizi associati ad i numeri che non passeranno ad altro operatore vanno cessati”. Ciò l'appellante ha fatto in risposta alla informazione trasmessa da relativa al mutamento delle CP_1
condizioni negoziali in senso peggiorativo per il cliente e alla facoltà riconosciuta a questo di recedere quindi dal contratto senza costi aggiuntivi entro il termine del
24.6.2018, così da rendere superflua l'indicazione delle linee fisse e mobili per il quale veniva esercitato il recesso. Non può ritenersi, del resto, che l'aver prospettato che alcune utenze sarebbero state trasferite ad altro operatore, mentre altre sarebbero cessate, possa valere a subordinare il recesso ad alcuna condizione, trattandosi di una neutra comunicazione del proprio intendimento senza alcuna pretesa a carico di ed in particolare quanto al mantenimento delle linee CP_1
in attesa della migrazione di alcune di queste, che l'appellata sarebbe stata pienamente legittimata a disattivare alla scadenza del termine (24.6.2018) concesso per il recesso: il fatto che ciò non sia avvenuto, consentendo a Pt_1
di usufruire ancora per quasi due mesi di tutte le linee, non è sufficiente ad integrare una revoca della dichiarazione di recesso, ma giustifica solo l'addebito dei consumi effettuati (riconosciuto dalla stessa appellante) e dei canoni fissi.
Con riguardo a tale seconda voce ha sostenuto di essere debitrice solo pro Pt_1
quota (in proporzione al numero di giorni in cui ha goduto delle utenze dopo il recesso), e dunque di non essere tenuta al pagamento della somma complessiva di
Euro 1.552,39: trattandosi di corrispettivi fissi che scadono per l'intero in via anticipata all'inizio del periodo di competenza, previsti per la messa a disposizione dell'utenza per un certo lasso di tempo a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse da parte del cliente, essi sono invece dovuti qualora si riferiscano a bimestri nei quali, almeno in parte, il cliente abbia usufruito dei servizi. pagina 3 di 5 L'appello deve pertanto essere accolto limitatamente alla condanna al pagamento della somma di Euro 3.931,31, portata dalla fattura n.AI21636586 a titolo di penale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di al Parte_1
pagamento della minor somma di Euro 6.405,30, oltre interessi come da domanda dalle singole scadenze al saldo.
L'esito della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna di al pagamento Parte_1
delle residue: queste vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei valore medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n. 22056/21 e condanna al pagamento della Parte_1
somma di Euro 6.405,30, oltre interessi come da domanda dalle singole scadenze al saldo.
2 Compensa per metà le spese processuali tra le parti e condanna Parte_1
al pagamento delle residue, queste liquidate quanto al giudizio avanti il
Tribunale in complessivi Euro 2.118,5 (di cui Euro 459,5 per la fase di studio, Euro 388,5 per la fase introduttiva, Euro 420,00 per la fase di trattazione ed Euro 850,5 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 2.444,00 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 460,5 per la fase introduttiva, Euro 461,00 per la fase di trattazione ed Euro 955,5 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano l'11/03/2025
pagina 4 di 5 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Barberis
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
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