Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/08/2025, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06980/2025REG.PROV.COLL.
N. 08964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8964 del 2024, proposto da
Gestioni Culturali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tittaferrante e Andrea Luccitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Pescara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 315 del 30 ottobre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale della Provincia di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Andrea Luccitti e Gualtieri Alfredo, quest’ultimo per delega dell’avvocato Vincenzo Di Baldassarre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Provincia di Pescara, con nota del 26 giugno 2018, acquisita agli atti del Segretariato Regionale per l’Abruzzo in data 11 luglio 2018, ha chiesto la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali, dell’immobile sito in Pescara, via Cesare Battisti, 136, denominato Ex Istituto per l’Elaiotecnica.
L’Ente Provinciale, ritenendo scaduti i termini, in data 27 dicembre 2018, ha stipulato un atto di compravendita del bene a favore della Gestione Culturali s.r.l., dandone comunicazione al Segretariato Regionale con nota del 14 febbraio 2020.
Il Segretario Regionale Abruzzo, con nota del 20 febbraio 2020, ha comunicato che l’atto di alienazione è da ritenersi nullo.
Il Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Abruzzo, con atto del 24 novembre 2020, in esito al procedimento avviato dalla Provincia di Pescara, ha decretato che l’immobile Ex Istituto per l’Elaiotecnica di pertinenza dell’Ente Provincia di Pescara è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nell’allegata relazione storico-artistica e, come tale, è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute.
La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del competente Ministero ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo ex art. 16 d.lgs. n. 42 del 2004 presentato il 18 febbraio 2021 dalla Gestioni Culturali s.r.l. avverso il decreto di dichiarazione dell’interesse culturale dell’immobile Ex Istituto Elaiotecnica.
La Società, acquirente dalla Provincia dell’immobile con atto di compravendita considerato nullo, ha proposto ricorso, al quale costituendosi ha aderito la Provincia, avverso gli atti lesivi della propria posizione dinanzi al Tar per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che, con la sentenza n. 315 del 30 ottobre 2024, ha respinto il ricorso.
Di talché, la Gestioni Culturali s.r.l. ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
1. Error in procedendo per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a. ed errore in judicando per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 10, comma 5, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 1199 del 1971 con riferimento al rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado.
La vetustà dell’immobile, ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42 del 2004, sarebbe stata erroneamente accertata.
Secondo la stessa Soprintendenza la “riedificazione” è “continuata” “ben oltre la fine del 1947”, per cui alla data in cui la Provincia di Pescara ha proposto istanza per la verifica della sussistenza dell’interesse culturale (14-26 giugno 2018) non erano decorsi i settanta anni dall’esecuzione che gli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42 del 2004 fissano come condizione necessaria per la dichiarazione di “interesse culturale”. Infatti, sarebbe irragionevole ritenere che se la riedificazione è continuata ben oltre la fine del 1947, essa sia stata ultimata nei primi mesi del 1948.
La relazione storico-artistica allegata al decreto impositivo del vincolo non farebbe alcun riferimento alla data del 15 marzo 1948 e, comunque, nel “verbale di consegna” del 15 marzo 1948 si menzionerebbe un “collaudo” ancora da eseguire a tale data.
In ogni caso, la presunta fine dei lavori in data 15 marzo 1948 non sarebbe posta a fondamento del provvedimento impugnato, né la circostanza sarebbe stata dedotta dall’Amministrazione in sede di costituzione, per cui il Tar non avrebbe potuto tenerne conto ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
1.B. La necessaria rigorosità nell’individuazione del dato temporale soprattutto in caso di carente motivazione nella valutazione dell’interesse.
Il riferimento alla motivazione incongrua sulla verifica del valore culturale sarebbe stato indicato a supporto della richiesta di rigore nell’accertamento del requisito temporale.
Le conclusioni del Tar non sarebbero corrette perché, nel provvedimento impugnato, l’immobile sarebbe descritto sommariamente ed erroneamente.
1.C. Individuazione del dies a quo per il calcolo dei settanta anni in caso di successive radicali trasformazioni del bene.
Le caratteristiche originarie del bene sarebbero venute meno con i bombardamenti del 1943 e il dies a quo per il decorso dei settanta anni non potrebbe essere mantenuto nell’originaria, provvisoria, ultimazione dei lavori di riedificazione dell’edificio se, successivamente, la struttura del fabbricato è sostanzialmente mutata.
La Provincia di Pescara avrebbe errato quando, in assenza del requisito della vetustà dell’immobile, ha inteso proporre istanza per la verifica dell’interesse culturale (con le note del 14 e 26 giugno 2018)), così come parimenti illegittima sarebbe la nota del 20 febbraio 2020 con cui il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura ha comunicato alla Provincia di Pescara che, in mancanza dell’autorizzazione, l’alienazione dell’immobile era da ritenersi nulla.
Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sarebbe illegittimo anche sotto il profilo della incongrua motivazione.
2. Errores in judicando per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 42/2004 e degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 1199/1971, con riferimento al rigetto del secondo motivo del ricorso di primo grado.
La sussistenza dell’interesse culturale sarebbe stata erroneamente accertata.
La conclusione a cui giungono i giudici di primo grado sarebbe erronea sia perché nel provvedimento impugnato l’immobile sarebbe descritto solo sommariamente e non correttamente, sia perché, in punto di fatto, non sarebbe vero che esso “allo stato attuale conserva inalterati gli elementi rappresentativi in ordine al tipo, ai caratteri compositivi e distributivi” e che, quindi, possa rappresentare “un elemento di interesse storico testimoniale”, sia ancora perché, a fronte di travisamenti dei fatti, non sarebbe sufficiente il richiamo alla “discrezionalità tecnico-valutativa”.
Dell’originaria configurazione dell’immobile, l’Amministrazione avrebbe fornito solo questa descrizione “villino composto da piano terra e primo piano, il fabbricato”, mentre nulla sarebbe dato sapere sulle caratteristiche costruttive ed estetiche del villino, per cui non si comprenderebbe quali siano gli elementi rappresentativi in ordine al tipo, ai caratteri compositivi e distributivi che sarebbero rimasti inalterati.
Il bene, a causa delle modifiche apportate, avrebbe oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale.
In definitiva, tutti i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché emessi in violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, in ogni caso, sarebbero viziati per eccesso di potere.
3. Errores in judicando per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 14 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 7, 9 e 10 della legge 241/1990 e dell’art. 1 del d.P.R. 1199/1971, con riferimento al rigetto del terzo motivo del ricorso in primo grado.
Sarebbero stati violati i diritti di partecipazione al procedimento della Gestioni Culturali s.r.l.
Se l’atto di compravendita con la Provincia di Pescara fosse da ritenersi nullo, l’appellante avrebbe avuto diritto a partecipare al procedimento.
L’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le osservazioni della Gestioni Culturali s.r.l.
4. Errores in judicando per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 della legge 241/1990, con riferimento al rigetto del quarto motivo del ricorso in primo grado.
Il termine per la conclusione del procedimento sarebbe scaduto ai sensi dell’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 42 del 2004.
Il procedimento si è concluso quasi due anni e mezzo dopo il suo avvio a fronte di un termine che la legge fissava in 120 giorni, poi ridotto a 90 giorni dal d.l. n. 13 del 2023.
Il superamento del termine sarebbe sufficiente a far ritenere concluso il procedimento con esito negativo.
La Provincia di Pescara si è costituita in giudizio formulando appello incidentale con cui ha analiticamente censurato l’azione amministrativa in discussione sia con riferimento all’accertamento della sussistenza della vetustà dell’immobile, sia con riferimento al giudizio tecnico sul valore culturale dell’immobile ed ancora con riferimento al decorso del termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta di verifica anche alla luce degli elementi istruttori già acquisiti e non respinti dall’organo di tutela.
Peraltro, la Provincia di Pescara ha rappresentato che, con domanda del 14 giugno 2018, reiterata il 26 giugno 2018, ha chiesto la verifica dell’interesse culturale dell’immobile funzionalmente all’esecuzione del Piano triennale delle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 dell’8 giugno 2018, in cui risultava inserito il suddetto fabbricato.
Pertanto, la domanda sarebbe stata prudenzialmente e doverosamente svolta in vista di tale finalità, in modo di consentire agli Enti competenti le verifiche di legge.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha diffusamente controdedotto, sostenendo l’infondatezza delle doglianze proposte e concludendo per il rigetto del gravame.
La Gestioni Culturali s.r.l. e la Provincia di Pescara hanno depositato altre memorie a sostegno delle proprie ragioni.
In particolare, l’appellante principale ha eccepito l’inammissibilità della documentazione depositata dal Ministero della Cultura oltre le ore 12.00, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., nonché la tardività della stessa ai sensi dell’art. 77 (rectius: art. 73), comma 1, c.p.a.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, deve essere accolta l’eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 12 maggio (ore 12.50) e 13 maggio 2025, in quanto avvenuto oltre i termini perentori fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
3. Gli appelli, principale ed incidentale, sono fondati e vanno di conseguenza accolti nei sensi di quanto di seguito indicato.
4. L’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che:
“ Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ”.
L’art. 12 dello stesso codice dei beni culturali, ratione temporis vigente, dispone altresì che:
“ 1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione ”.
I presupposti per la sussistenza dell’interesse culturale del bene, quindi, sono costituti dall’essere opera di autore non più vivente e dal requisito della vetustà, vale a dire dal fatto che l’esecuzione dell’opera risale ad oltre settanta anni.
5. Nel caso di specie - considerato in via preliminare che il termine di centoventi giorni (ora novanta) di cui all’art. 12, comma 10, del codice dei beni culturali non ha carattere perentorio, sicché nessun significato giuridico può assumere il ritardo nella conclusione del procedimento di verifica (si tenga conto anche del fatto che l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 esclude l’operatività di un silenzio significativo per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale) e che la Gestioni Culturali s.r.l. è comunque intervenuta nel procedimento trasmettendo alla Soprintendenza una “breve memoria storica” del 28 settembre 2018 – la questione centrale della controversia attiene alla sussistenza o meno del requisito della vetustà, presupposto essenziale per la dichiarazione di interesse culturale del bene e del conseguente regime di tutela.
6. Il decreto di dichiarazione di interesse culturale del bene, del 24 novembre 2020, è sostanzialmente motivato per relationem alla allegata relazione storico-artistica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo che ha ritenuto, in relazione al fabbricato principale, che “l’immobile ex Istituto per l’Elaiotecnica individuato al foglio 15 particella 33 del catasto fabbricati del Comune di Pescara, allo stato attuale conserva inalterati gli elementi rappresentativi in ordine al tipo, ai caratteri compositivi e distributivi, in un contesto urbano povero di episodi architettonici di rilievo storico-artistico; dunque rappresenta un elemento di interesse storico testimoniale di una fondamentale fase evolutiva della città di Pescara che ha già subito notevoli perdite nel recente passato ed è quindi necessario sottoporre a tutela per il suo valore storico, artistico e testimoniale”. Pertanto, ha ritenuto “che per esso (compreso di giardino pertinenziale, fin dal primo fabbricato realizzato pensato come tale) ricorrano le condizioni per concludersi con esito positivo la verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del d.lgs. 42/2004”.
Per il fabbricato distaccato, invece, la Soprintendenza ha concluso per l’insussistenza dei requisiti per concludere con esito positivo la verifica.
Con riferimento alle fasi storiche del fabbricato principale, la Soprintendenza ha evidenziato che “Inizialmente composto da piano terra e primo piano, il fabbricato risulta essere stato distrutto dai bombardamenti aerei che colpirono la città di Pescara nel periodo tra agosto e settembre del 1943. Nel periodo post-bellico, l’ufficio Tecnico Provinciale di Pescara stese un progetto di ricostruzione … adibendo l’immobile a sede dell’Istituto Sperimentale di Ovicoltura ed Oleificio … Successivamente, sono documentate ulteriori note tra il Comune di Pescara e l’Istituto Sperimentale di Ovicoltura ed Oleificio aventi come oggetto lavori incentrati sul fabbricato. Si può dunque desumere che la ristrutturazione/riedificazione postbellica del “Fabbricato Principale” sia continuata ben oltre la fine del 1947”.
Dal provvedimento, con cui il 12 aprile 2021 è stato dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo, non emergono ulteriori elementi utili alla delibazione della questione, atteso che è data per premessa la “vetustà” dell’immobile.
Infatti, nell’atto è dato leggere che:
“- ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, gli immobili appartenenti agli enti territoriali la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di cui all’art. 10 c. 1 del Codice, sono inalienabili fino alla conclusione del procedimento di verifica ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
- ai sensi dell’art. 55, comma 1, gli immobili appartenenti al demanio culturale, ovvero gli enti territoriali in tal caso, non possono essere alienati senza autorizzazione del Ministero”.
7. La sentenza appellata ha respinto la doglianza sulla insussistenza del requisito della vetustà, con la seguente motivazione:
<<Nel caso di specie, la documentazione versata agli atti del giudizio dà ampia dimostrazione della sussistenza del requisito di vetustà.
Ed infatti, nella relazione storico-artistica (Verifica dell'Interesse Culturale), allegata al gravato Decreto impositivo del vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali, si afferma che l’immobile denominato Ex Istituto per l’Elaiotecnica, segnato al C.F. al Fg.15 part.33 sub. 1 (con esclusione del subalterno 2) e al C.T. al Fg. 15 part.15 sub.365 sito in Pescara in Via Cesare Battisti, 136, “Inizialmente composto da piano terra e primo piano, (…) risulta essere stato distrutto dai bombardamenti aerei che colpirono la città di Pescara nel periodo tra agosto e settembre del 1943”. “Nel periodo post-bellico, l'ufficio Tecnico Provinciale di Pescara stese un progetto di ricostruzione ("perizia n. 5003", datata 10 aprile 1946) adibendo l'immobile a sede dell'Istituto Sperimentale di Ovicoltura ed Oleificio. E' del 4 marzo 1947 una perizia suppletiva, la n. 6801, per la previsione di ulteriori lavori finalizzati alla realizzazione del secondo piano. Il 26 agosto 1947, fu stipulato un contratto di cottimo aggiuntivo per disciplinare l'ampliamento, ei lavori di cui alla predetta perizia con previsione di conclusione lavori al 30 settembre 1947” (…) “Si può dunque desumere che la ristrutturazione/riedificazione postbellica del "Fabbricato Principale" sia continuata ben oltre la fine del 1947”.
La Soprintendenza, sulla base degli elementi istruttori documentalmente acquisiti, è giunta ad affermare attraverso un giudizio di carattere deduttivo, che non appare irragionevole o frutto di travisamento di fatti, che la riedificazione dell’opera, iniziata nel 1946, è continuata “ben oltre la fine del 1947” e tale asserzione, secondo la sua formulazione linguistica, porta a ritenere che la riedificazione sia proseguita fino ai primi mesi dell’anno 1948.
La correttezza del ragionamento condotto dalla Soprintendenza trova puntuale riscontro anche nella stessa produzione documentale depositata dalla ricorrente.
Nella “breve memoria storica” trasmessa dalla ricorrente alla Provincia di Pescara ed alla Soprintendenza il 28 settembre 2018 si afferma che, con nota del 14 novembre 1947 la Stazione Sperimentale di Olivicoltura e di Oleificio, comunicava all’Amministrazione provinciale che “per poter utilizzare due dei vani facenti parte del piccolo edificio distaccato da quello centrale in costruzione [evidentemente il “Fabbricato Principale”] sono indispensabili dei piccoli lavori di manutenzione”. “Se ne deduce, pertanto, che alla predetta data i lavori sul “Fabbricato Principale” erano ancora in corso”.
Nella stessa memoria si richiama una nota della Stazione Sperimentale di Olivicoltura e di Oleificio del 25 febbraio 1948, trasmessa all’Amministrazione Provinciale, nella quale si legge che il Genio Civile “sta procedendo alla ricostruzione dell’edificio danneggiato dalla guerra”. Da detta nota è quindi possibile inferire che alla data del 25 febbraio 1948 i lavori di ricostruzione erano ancora in corso.
Vi è prova poi che i lavori sono terminati prima del 15 marzo 1948 allorquando venne redatto il Verbale di Consegna del fabbricato della Stazione Sperimentale da parte del Genio Civile di Pescara all’Amministrazione Provinciale, anch’esso richiamato dalla ricorrente nella “Breve Memoria Storica” e depositato dalla stessa. In detto verbale si afferma testualmente, con riferimento al “Fabbricato Principale” che, “Dal sopralluogo eseguito e per quanto è stato possibile di verificare, si è constatato quanto segue: il fabbricato risulta completo in ogni sua struttura e munito di infissi di porte e finestre”.
Pertanto, alla luce delle evidenze sopra riportate, si può affermare che alla data del 15 marzo 1948 i lavori di ricostruzione del fabbricato erano terminati e, quindi, da tale momento va computato il dies a quo per l’accertamento del requisito temporale di settant’anni prescritto dall’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.
Nessuna contraddittorietà emerge pertanto tra il contenuto della relazione di “Verifica dell’Interesse Culturale”, ove si afferma che “Si può dunque desumere che la ristrutturazione/riedificazione postbellica del "Fabbricato Principale" sia continuata ben oltre la fine del 1947”, e la relazione istruttoria depositata dalla Soprintendenza in esecuzione dell’Ordinanza collegiale n. 133/2024 ove si precisa, sulla base degli stessi documenti in possesso della ricorrente e, segnatamente, del Verbale di Consegna del 15 marzo 1948, che “risulta inequivocabile che il cosiddetto “Fabbricato Principale”, la cui ricostruzione iniziò nel 1946 in data 15 marzo 1948 era completo in ogni sua parte”.
Da quanto innanzi esposto è quindi possibile affermare che al momento della richiesta da parte dell’Ente Provincia di Pescara, della verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art.12 del Codice, D.Lgs. n. 42/2004, l’immobile de quo aveva maturato pienamente il requisito di vetustà di cui al comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004. Pertanto, correttamente l’Amministrazione ha rilevato che dalla data della richiesta l’immobile in questione è sottoposto anche gli obblighi di tutela di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004>>.
8. Il Collegio ritiene di non condividere sino in fondo le ragioni che hanno portato il giudice di primo grado a disattendere la censura.
Infatti, la doglianza di parte si rivela fondata laddove evidenzia come l’espressione che la ristrutturazione/riedificazione post bellica del Fabbricato principale sia continuata “ben oltre la fine del 1947”, contenuta nella richiamata relazione storico-artistica alla base del provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale, è scarsamente compatibile con l’avvenuta compimento del settantesimo anno dall’esecuzione dell’opera al 14/26 giugno 2018, date in cui la Provincia di Pescara ha avviato il procedimento.
Di contro, il verbale di consegna del 15 marzo 1948, valorizzato nella motivazione della sentenza impugnata, non è mai riportato negli atti contestati, per cui occorre ritenere che lo stesso non sia stato considerato nello svolgimento dell’azione amministrativa che ha portato al decreto di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile in discorso.
Peraltro, il detto verbale, sia pure avente evidente valore indiziario, indica come il collaudo di importanti componenti (copertura, pavimenti, intonaci interni ed esterni) non fosse stato ancora effettuato, utilizzando la locuzione “salvo collaudo”.
9. Ne consegue che il motivo in ordine alla sussistenza della vetustà dell’immobile è fondato e va accolto nei sensi anzidetti e ciò determina l’accoglimento degli appelli, con assorbimento delle doglianze non scrutinate in virtù del principio della ragione più liquida (cfr. sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 5 del 2015) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Va da sé che, a seguito dell’annullamento disposto con la presente sentenza, l’Amministrazione statale competente, anche d’ufficio, potrà riesercitare il potere ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, provvedendo a motivare congruamente la verifica effettuata anche in ordine al presupposto della “vetustà” dell’immobile.
10. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 8964 del 2024) e l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO