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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1658/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. SCRIVA DOMENICA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L.
18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap pagina1 di 4
in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la CP_1 contestazione.
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che l'istante appare bisognevole di una assistenza continua ed ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 dal 04.12.2024.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività clinica si può pervenire alla diagnosi di cerebrovasculopatia, declino cognitivo, nevrosi depressiva pagina2 di 4
reattiva, sindrome vertiginosa, pregresso episodio di ischemia cerebrale, poliartropatia con deficit deambulatorio, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo due … dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico nel suo insieme appare comportare nella ricorrente una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua … dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico appare comportare nella ricorrente una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, risulta assumere connotazione di gravità”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, ed è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 04.12.2024, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro
1.830,00 - di cui 600,00 per l'ATPO - oltre accessori, con pagina3 di 4
distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal
04.12.2024;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle CP_1 spese di giudizio, che liquida in 1.830,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate CP_1 con separati provvedimenti.
Palmi, 26/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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