Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. N.34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 130 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
d'appello, dagli avv.ti Michele Gesualdi e Cristian Scalese, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Potenza, alla via del Popolo, n.62;
APPELLANTE
E
, IN PERSONA DEL Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici al
Corso XVIII Agosto, n.46 ope legis domicilia;
APPELLATO
OGGETTO: Riconoscimento dei benefici ex Legge n.210/92. Appello avverso la sentenza n.568/2024 del 31.07.2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
1
Per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e per l'effetto accertare e dichiarare che l'appellante è affetto da epatite HCV dipendente dalle trasfusioni risalenti al 15 giugno 1987; accertare e dichiarare l'ascrivibilità della patologia alla 8^ categoria della Tabella A allegata al DPR n.834/81 e condannare il al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo dalla data della domanda amministrativa del 9.03.2015, oltre accessori come per legge;
condannare il appellato al risarcimento del danno in suo CP_1
favore , oltre interessi per infezione da HCV per effetto di emotrasfusione, da quantificarsi in base al grado di infermità riscontrato comunque non inferiore al 25%, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Per l'appellato:
Voglia la Corte adita respingere l'appello con vittoria delle spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 31 luglio 2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ritenuta la legittimazione passiva del convenuto, dichiarava CP_1
inammissibile la domanda risarcitoria e respingeva quella indennitaria ex Lege
n.210/92, compensando le spese di lite e ponendo a carico del ricorrente quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva inammissibile la domanda risarcitoria come avanzata ex art.2043 c.c. ed infondata quella finalizzata al riconoscimento dell'equo indennizzo, essendo emerso che la patologia sofferta, epatite cronica HCV correlata, si era neutralizzata con riferimento alla sua carica vitale attraverso un'adeguata cura farmacologica.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto depositato il 19 agosto 2024, proponeva appello , che, nel chiedere la riforma della impugnata sentenza e Parte_1
l'accoglimento delle domande come formulate in prime cure, censurava la pronuncia
2 emessa, ponendo in luce, da una parte, la possibilità di azionare le due domande con il medesimo ricorso, essendo le stesse ontologicamente distinte ma, comunque, collegate al medesimo fatto generativo di danno e, dall'altra, la fondatezza anche della seconda domanda, stante la non condivisibilità delle risultanze della consulenza espletata in primo grado.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale di discussione con decreto del 5 settembre
2024 ai sensi dell'art.435 c.p.c., si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame il con memoria depositata in data 3 marzo 2025 per l'udienza Controparte_1
del 13 marzo 2025.
Disposto che l'odierna udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la Corte, lette le note autorizzate, decideva la causa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, quindi, respinto.
Quanto alla domanda, reiterata in questa sede e finalizzata al riconoscimento del diritto dell'appellante all'equo indennizzo ex Legge n.210/1992, deve precisarsi, così dovendosi condividere l'assunto del primo giudice che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l'indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi
- pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del
1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale,
3 non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A.
Non possono, quindi, essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU di primo grado, dr. non recepite neanche dal primo giudice, il quale, pur dando atto di CP_2
una negativizzazione risalente al 2011 dell'HCV-RNA con transaminasi nei limiti alle ultime indagini del 2015 e, quindi, in assenza di un danno epatico funzionalmente rilevante ha riconosciuto un grado di invalidità del 25% ed un'ascrivibilità alla Tabella
A categoria VIII.
Deve, infatti, evidenziarsi che il CTU sottoponeva a visita medica il nel Parte_1
dicembre 2023 e a quella data gli ultimi esami ecografici ed ematochimici esaminati dallo stesso consulente risalivano al lontano 2015, mentre la diagnosi di epatite cronica
HCV correlata risaliva al 21 giugno 2004.
Non ci sono dubbi dello stato di quiescenza della malattia risalente a ben dodici anni prima rispetto alla data della visita medico legale d'ufficio.
Passando all'esame della seconda domanda reiterata in questa sede deve premettersi, in termini generali che con la sentenza a Sezioni Unite la Suprema Corte ha chiarito, anzitutto, come il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., siano ontologicamente diversi, ancorché presuppongano entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività.
Il rimedio risarcitorio presuppone un fatto illecito e può trovare applicazione solo qualora il trattamento sanitario sia stato in concreto attuato senza adottare le cautele o omettendo i controlli ritenuti necessari sulla base delle conoscenze scientifiche.
L'indennizzo, invece, nei casi di lesione irreversibile derivata da emotrasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati, trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sociale ex art.2 Cost. quanto alla protezione sociale della malattia e dell'inabilità al lavoro, chiamando la collettività a partecipare, nei limiti delle risorse disponibili, al ristoro del danno alla salute, che, altrimenti, in quanto incolpevole, rimarrebbe esclusivamente a carico del danneggiato.
4 La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, inoltre, rilevato che, essendo in presenza di diritti e di azioni che presentano elementi costitutivi comuni, è fondamentale affrontare le questioni che vengono sollevate nei casi di lesioni da emotrasfusione, le quali non si esauriscono solo nel valore del verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma riguardano anche l'incidenza nel giudizio civile di risarcimento del danno dell'avvenuto riconoscimento in via amministrativa della prestazione assistenziale, nonché del giudicato formatosi fra le stesse parti sul diritto alla liquidazione dell'indennizzo ex lege 210/92.
Quanto al primo aspetto le Sezioni Unite ritengono di dare continuità al principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 577/2008, secondo cui, al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo ex L. 210/92, i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 cc. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi , le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice il quale non può mai attribuire loro il valore di prova legale,
“né ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il nesso medesimo dal Thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del ”. CP_1
Secondo tale principio, il giudizio espresso dai collegi medici nella materia della previdenza ed assistenza obbligatoria rappresenta un'opinione tecnica e discrezionale, non amministrativa. Di conseguenza, l'accertamento sanitario ha natura meramente strumentale e non può vincola in maniera sostanziale o procedurale.
L'accertamento sanitario, infatti, sarebbe solo strumentale e preordinato “all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione in corrispondenza delle funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni” talché, la valutazione espressa dalla
Commissione medica, sebbene costituisca una parte fondamentale del procedimento disciplinato dalla legge n. 210 del 1992, non vincola il nella sua interezza, CP_1
ma solo nei limiti specifici del procedimento in cui l'atto è inserito.
5 Rilevano i Supremi giudici che le commissioni mediche sono estranee all'organizzazione del e non agiscono quali organi dello stesso ed il giudizio CP_1
formulato ad esito degli accertamenti disposti è espressione di discrezionalità tecnica, non amministrativa, principio questo peraltro di carattere generale, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza giuslavoristica. Di conseguenza, il verbale di
Commissione medica non ha valore confessorio nei confronti del Controparte_1
, né efficacia vincolante, sostanziale e procedimentale, in quanto appunto
[...]
strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento.
Una diversa valenza va invece riconosciuta al provvedimento che dispone la liquidazione dell'indennizzo in favore del danneggiato.
Orbene, le Sezioni Unite hanno precisato che il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Sicché il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare CP_1
specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno statuito che, nel giudizio di risarcimento del danno in caso di lesioni da emotrasfusione, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.
Alla luce delle considerazioni espresse, premesso che la domanda di risarcimento del danno da emotrasfusioni ex art.2043 c.c. rientra nella competenza del giudice civile, non rilevata dal primo giudice, il mancato accoglimento della domanda di equo indennizzo ex lege n.210/1992 si riverbera inevitabilmente anche sulla seconda
6 domanda azionata, comunque, soggetta al termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della domanda amministrativa risalente al 9 marzo 2015.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M.
n.147/2022 valore indeterminabile – complessità bassa parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 130 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p.t., avverso la sentenza n.568/2024 del 31 luglio 2024, pubblicata il 1° agosto
2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore del appellato, delle CP_1
spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre
IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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