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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott. Fabio Doro - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 13600 /2023 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosa Vicario, giusta procura Parte_1 telematica alle liti depositata in allegato all'atto di citazione;
- attore- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv. Gianni Solinas e Aldo Veglianiti, giusta procura telematica alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto avente per oggetto: impugnativa delibera di esclusione socio
CONCLUSIONI
L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:
1 “Voglia codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
➢ nel merito, in via principale: in accoglimento della presente opposizione all'esclusione, dichiarare inefficace o nulla o annullare ai sensi dell'art. 2287 c.c., per i motivi esposti in narrativa, la delibera di esclusione assunta in data 21 agosto 2023 dai soci della
[...]
nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
➢ nel merito, in via subordinata: qualora codesto Ill.mo Giudice rigetti la presente opposizione all'esclusione, condannare la Società a corrispondere al socio escluso T_
, a titolo di liquidazione della sua partecipazione sociale, la somma di euro
[...]
3.000.000, ovvero la diversa somma che dovesse accertarsi all'esito dell'istruttoria come valore della partecipazione medesima, ovvero la somma che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
➢ in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi e rimborso del contributo unificato
e dei diritti di cancelleria;
➢ in via istruttoria: in caso di contestazione ad opera di controparte in ordine al valore della quota del socio escluso, disporre c.t.u. al fine di determinare l'ammontare della somma da corrispondere ad a titolo di liquidazione della quota del socio Parte_1 escluso.”
La convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:
“Voglia l'adito On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare di rito
− dichiarare inammissibile ciascuna delle domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, e, pertanto, rigettare le stesse;
in via principale di merito
− dichiarare infondata ciascuna delle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa, e, pertanto, rigettare le stesse;
in via istruttoria
− si insiste per la richiesta di ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli:
2
1. Vero che l'attività agricola della società Controparte_1 Controparte_1
si caratterizza per lo svolgimento di attività che richiedono estrema e specifica competenza nel settore vivaistico e sforzi, anche fisici, concentrati in alcuni brevi periodi dell'anno, quali la vendemmia e la raccolta delle barbatelle innestate;
2. Vero che i Sigg.ri e , sin dalla costituzione della CP_1 Parte_2
Società, si dedicano a tempo pieno e in via esclusiva al coordinamento ed all'esecuzione delle attività di cui al capitolo che precede, oltre a curare quotidianamente la gestione della Società anche sotto il profilo amministrativo;
3. Vero che ha omesso di svolgere/prestare la propria collaborazione Parte_1 nell'attività agricola in favore della Controparte_1
nel periodo della raccolta delle barbatelle innestate dall'anno 2018 sino ad oggi;
[...]
4. Vero che ha omesso di svolgere/prestare la propria collaborazione Parte_1 nell'attività agricola in favore della Controparte_1
nel periodo della vendemmia dall'anno 2019 sino ad ora;
[...]
si indicano, quali informatori, sulle circostanze sopra indicate, i sigg.: , con Testimone_1
studio in via Armando Diaz n. 9 – 30020 – Fossalta Di Piave (VE); Arch.
[...]
, con studio in Via Rorato Maria n. 1 – 30027 – San Donà di Piave (VE); Tes_2 Tes_3
, domiciliato presso la sede della Società; dipendente della Società
[...] Testimone_4
e domiciliato presso la sede della Società; , padre di , domiciliato Per_1 CP_1
in Via Bassa Isiata n. 50 – 30027 – San Donà di Piave (VE);
− si chiede, infine, che i testi sopra indicati vengano sentiti indistintamente su tutti i capitoli di prova sopra articolati nonché su eventuali formulandi capitoli di prova avversari che fossero ammessi;
− si chiede che venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di liquidazione della quota del socio escluso, sulla scorta delle disposizioni contenute nei patti sociali del 6.12.2022, cfr. art. 10 (doc. 46);
− si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte;
in ogni caso
− condannare alla rifusione delle spese e compensi professionali del Parte_1 presente procedimento in favore della convenuta.”
***
3 Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE ha chiesto l'annullamento della delibera adottata in data 21.8.2023, con cui Parte_1
egli è stato escluso dalla Controparte_1
con il voto unanime degli altri soci, ovvero i genitori e CP_1 Parte_2
e i fratelli ed
[...] Tes_3 Persona_2
In particolare, ha allegato che detta esclusione sarebbe stata adottata in forza dell'art. 8 dei vigenti patti sociali, che consente di deliberare l'esclusione del socio in caso di pignoramento della quota del socio.
Ha, inoltre dedotto, che i genitori gli hanno notificato pignoramento della partecipazione in e che il titolo esecutivo è costituito da un'ordinanza Controparte_1 pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis cpc, che lo ha condannato a pagare in favore dei pignoranti l'importo di euro 160.753,00.= , oltre accessori e spese di lite;
l'esecutività dell'ordinanza è stata sospesa dalla Corte di Appello di Venezia a seguito del gravame interposto e della richiesta di sospensiva.
Secondo l'attore la delibera di esclusione sarebbe illegittima perché rappresenterebbe l'ultimo atto di un complessivo disegno abusivo: infatti, da tempo il medesimo sarebbe stato privato illecitamente e sistematicamente del suo diritto di partecipare agli utili della società maturati dal 2019 al 2022 nel considerevole importo di € 6.686.088,87, da ultimo con delibera dell'8/8/2023, con cui i soci di maggioranza avevano deliberato di appostare a riserva gli utili della società e di non dar luogo, quindi, alla loro distribuzione.
In tal modo, egli artificiosamente era stato posto in condizione di non poter pagare quanto portato nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc di condanna, attesa la sua incapienza patrimoniale e l'indisponibilità di altre risorse finanziarie
I genitori, nella loro doppia qualità di creditori e soci, lo hanno pertanto abusivamente escluso dalla compagine sociale in ragione del rammentato pignoramento della sua partecipazione sociale, laddove invece costoro ben avrebbero potuto deliberare la
4 distribuzione degli utili e pignorarne la quota spettante al figlio oppure pignorare l'immobile di proprietà del medesimo.
Concludeva per la declaratoria di inefficacia o di nullità o per l'annullamento della delibera di esclusione assunta in data 21 agosto 2023 dai soci della
[...]
nei suoi confronti e in subordine la condanna della Controparte_1
società a corrispondere al socio escluso a titolo di liquidazione della sua Parte_1
partecipazione sociale, la somma di euro 3.000.000, ovvero la diversa somma che dovesse accertarsi all'esito dell'istruttoria come valore della partecipazione medesima.
Si è costituita la la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza in diritto della pretesa attorea, essendo stata intrapresa la procedura espropriativa sulla partecipazione sociale di in forza di titolo giudiziale, la Parte_1
cui efficacia esecutiva è stata sospesa solo dopo la notifica del pignoramento.
Contestava che l'attore facesse affidamento per il suo sostentamento solo sulla sua partecipazione sociale, risultando documentato che egli ha altre fonti di entrata, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale autonoma e che la sua situazione debitoria non è imputabile alla mancata percezione degli utili.
Deduceva che la decisione di accantonare gli utili a riserva era stata assunta con l'intento di patrimonializzare la società per permetterle di proseguire nell'attività produttiva anche all'esito dei diversi procedimenti giudiziari instaurati, aventi ad oggetto anche decisioni relative all'esclusione dei soci.
Concludeva per l'inammissibilità e comunque per il rigetto delle domande attoree.
L'attore presentava ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo la sospensione della decisione impugnata, che veniva rigettato con ordinanza di data 12.1.2024, confermata in sede di reclamo con ordinanza di data 21.3.2024.
In data 26 marzo 2024, la Corte di Appello di Venezia ha accolto l'appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Venezia, di condanna di alla Parte_1 restituzione di € 160.753,00 in favore dei genitori e , CP_1 Parte_2
con conseguente caducazione del titolo esecutivo, posto a fondamento del pignoramento della partecipazione di Parte_1
e hanno rinunciato agli atti del procedimento CP_1 Parte_2
esecutivo.
5 Con ordinanza del 7 agosto 2024 veniva sospesa la delibera di esclusione di Parte_1
In data 30 gennaio 2025 i soci di maggioranza hanno deliberato per la terza volta l'esclusione di avendo i genitori nuovamente pignorato la partecipazione del Parte_1 figlio in forza di altro titolo giudiziale di condanna dell'importo di € 16.000,00 e rifiutando di procedere, su richiesta del figlio, ad una mini distribuzione degli utili, tale da consentirgli di onorare il suo debito.
Ciò comproverebbe che nuovamente l'intendimento dei genitori non è quello di ricevere il pagamento, ma solo quello di escludere il figlio dalla compagine sociale.
Tale delibera è stata sospesa dapprima con decreto inaudita altera parte di data 14.2.2025 e poi la sospensione è stata confermata la sospensione con ordinanza di data 20.3.2025.
Avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
La domanda di annullamento della delibera di data 21 agosto 2023 di esclusione di T_
da socio di oggi in
[...] Controparte_1
liquidazione è fondata per i motivi che si espongono.
In ragione della sospensione, disposta in via cautelare, della terza delibera di esclusione di da socio, costui conserva legittimazione attiva ed interesse ad agire nel Parte_1
presente giudizio.
L'art. 8 dello Statuto contempla tra le cause di esclusione del socio il pignoramento della quota sociale (ovvero il suo sequestro o comunque la pronuncia di altro provvedimento cautelare od espropriativo).
Orbene, ed hanno pignorato, inter alia, la CP_1 Parte_2
partecipazione di in Parte_1 Controparte_1
Il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza ex art. 702 bis di data 7.4.2023, che ha definito il giudizio iscritto avanti all'intestato Tribunale al n. 4000/2021, in forza della quale è stato condannato a pagare la somma di € 160.753,00, oltre interessi Parte_1
legali e spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha interposto appello. Parte_1
Con ordinanza di data 7 novembre 2023, la Corte di Appello di Venezia ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di data 7.4.2023, ravvisando la sussistenza del periculum in mora.
6 Con sentenza di data 26.03.2024, la Corte d'Appello di Venezia ha accolto l'appello proposto da contro l'ordinanza ex art. 702 bis cpc azionata dai genitori contro di lui, T_
che quindi è stata revocata.
La sentenza della Corte di Appello ha determinato la totale caducazione del titolo esecutivo su cui si erano fondate tanto l'espropriazione della quota di quanto la Parte_1
successiva esclusione dello stesso dalla compagine sociale, tanto che ed CP_1
hanno dovuto rinunciare all'esecuzione e quindi al pignoramento Parte_2
della quota.
In un sistema come il nostro retto dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l'esecuzione inizia e perdurare per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione.
Il venir meno del titolo comporta – salvo specifiche eccezioni – la caducazione degli atti esecutivi compiuti.
Il titolo esecutivo, in diversi termini, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere.
Tanto premesso in linea generale, l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Venezia emessa in data 07.04.2023. è stata integralmente riformata con sentenza n. 601 del
2024 della Corte di Appello di Venezia ed è venuta meno con effetti ex tunc.
In relazione ai titoli di formazione giudiziale, occorre ancora chiedersi quali siano gli effetti della sentenza di riforma integrale che intervenga, ad esecuzione ancora non conclusa, sul titolo che la prima sorregge.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno) che recita «la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».
Il pignoramento, effettuato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in quanto “atto” dipendente dalla sentenza integralmente riformata, viene caducato dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello, in quanto il titolo esecutivo è come se non fosse mai esistito.
La formazione stessa del titolo giudiziale, nel caso di specie, è affetta da una causa di invalidità genetica che per tale ragione non potrà non riflettersi sulla validità degli atti che in forza di quel titolo siano stati compiuti.
7 Sostiene parte convenuta che sono irrilevanti i fatti successivi alla decisione impugnata, ma trascura di considerare che, nel caso di specie, il titolo esecutivo era affetto da una causa di invalidità genetica, sicché è come se lo stesso non fosse mai esistito, producendo la riforma dell'ordinanza ex art. 702 cpc effetti ex tunc. Pertanto, non si è mai verificata la causa di esclusione contemplata dall'art. 8 dello Statuto.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della soccombenza di T_
in due dei tre giudizi cautelari celebrati e del fatto che l'accoglimento
[...] dell'impugnativa è stato determinato da un fatto sopravvenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da T_
nei confronti di
[...] Controparte_1
ed iscritta al n. 13600/2023 R.G., ogni
[...]
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- annulla la delibera di esclusione assunta in data 21 agosto 2023 dai soci della nei confronti di Controparte_1
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite sia dei procedimenti cautelari sia del giudizio di merito.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott. Fabio Doro - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 13600 /2023 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosa Vicario, giusta procura Parte_1 telematica alle liti depositata in allegato all'atto di citazione;
- attore- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv. Gianni Solinas e Aldo Veglianiti, giusta procura telematica alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto avente per oggetto: impugnativa delibera di esclusione socio
CONCLUSIONI
L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:
1 “Voglia codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
➢ nel merito, in via principale: in accoglimento della presente opposizione all'esclusione, dichiarare inefficace o nulla o annullare ai sensi dell'art. 2287 c.c., per i motivi esposti in narrativa, la delibera di esclusione assunta in data 21 agosto 2023 dai soci della
[...]
nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
➢ nel merito, in via subordinata: qualora codesto Ill.mo Giudice rigetti la presente opposizione all'esclusione, condannare la Società a corrispondere al socio escluso T_
, a titolo di liquidazione della sua partecipazione sociale, la somma di euro
[...]
3.000.000, ovvero la diversa somma che dovesse accertarsi all'esito dell'istruttoria come valore della partecipazione medesima, ovvero la somma che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
➢ in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi e rimborso del contributo unificato
e dei diritti di cancelleria;
➢ in via istruttoria: in caso di contestazione ad opera di controparte in ordine al valore della quota del socio escluso, disporre c.t.u. al fine di determinare l'ammontare della somma da corrispondere ad a titolo di liquidazione della quota del socio Parte_1 escluso.”
La convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:
“Voglia l'adito On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare di rito
− dichiarare inammissibile ciascuna delle domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, e, pertanto, rigettare le stesse;
in via principale di merito
− dichiarare infondata ciascuna delle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa, e, pertanto, rigettare le stesse;
in via istruttoria
− si insiste per la richiesta di ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli:
2
1. Vero che l'attività agricola della società Controparte_1 Controparte_1
si caratterizza per lo svolgimento di attività che richiedono estrema e specifica competenza nel settore vivaistico e sforzi, anche fisici, concentrati in alcuni brevi periodi dell'anno, quali la vendemmia e la raccolta delle barbatelle innestate;
2. Vero che i Sigg.ri e , sin dalla costituzione della CP_1 Parte_2
Società, si dedicano a tempo pieno e in via esclusiva al coordinamento ed all'esecuzione delle attività di cui al capitolo che precede, oltre a curare quotidianamente la gestione della Società anche sotto il profilo amministrativo;
3. Vero che ha omesso di svolgere/prestare la propria collaborazione Parte_1 nell'attività agricola in favore della Controparte_1
nel periodo della raccolta delle barbatelle innestate dall'anno 2018 sino ad oggi;
[...]
4. Vero che ha omesso di svolgere/prestare la propria collaborazione Parte_1 nell'attività agricola in favore della Controparte_1
nel periodo della vendemmia dall'anno 2019 sino ad ora;
[...]
si indicano, quali informatori, sulle circostanze sopra indicate, i sigg.: , con Testimone_1
studio in via Armando Diaz n. 9 – 30020 – Fossalta Di Piave (VE); Arch.
[...]
, con studio in Via Rorato Maria n. 1 – 30027 – San Donà di Piave (VE); Tes_2 Tes_3
, domiciliato presso la sede della Società; dipendente della Società
[...] Testimone_4
e domiciliato presso la sede della Società; , padre di , domiciliato Per_1 CP_1
in Via Bassa Isiata n. 50 – 30027 – San Donà di Piave (VE);
− si chiede, infine, che i testi sopra indicati vengano sentiti indistintamente su tutti i capitoli di prova sopra articolati nonché su eventuali formulandi capitoli di prova avversari che fossero ammessi;
− si chiede che venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di liquidazione della quota del socio escluso, sulla scorta delle disposizioni contenute nei patti sociali del 6.12.2022, cfr. art. 10 (doc. 46);
− si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte;
in ogni caso
− condannare alla rifusione delle spese e compensi professionali del Parte_1 presente procedimento in favore della convenuta.”
***
3 Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE ha chiesto l'annullamento della delibera adottata in data 21.8.2023, con cui Parte_1
egli è stato escluso dalla Controparte_1
con il voto unanime degli altri soci, ovvero i genitori e CP_1 Parte_2
e i fratelli ed
[...] Tes_3 Persona_2
In particolare, ha allegato che detta esclusione sarebbe stata adottata in forza dell'art. 8 dei vigenti patti sociali, che consente di deliberare l'esclusione del socio in caso di pignoramento della quota del socio.
Ha, inoltre dedotto, che i genitori gli hanno notificato pignoramento della partecipazione in e che il titolo esecutivo è costituito da un'ordinanza Controparte_1 pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis cpc, che lo ha condannato a pagare in favore dei pignoranti l'importo di euro 160.753,00.= , oltre accessori e spese di lite;
l'esecutività dell'ordinanza è stata sospesa dalla Corte di Appello di Venezia a seguito del gravame interposto e della richiesta di sospensiva.
Secondo l'attore la delibera di esclusione sarebbe illegittima perché rappresenterebbe l'ultimo atto di un complessivo disegno abusivo: infatti, da tempo il medesimo sarebbe stato privato illecitamente e sistematicamente del suo diritto di partecipare agli utili della società maturati dal 2019 al 2022 nel considerevole importo di € 6.686.088,87, da ultimo con delibera dell'8/8/2023, con cui i soci di maggioranza avevano deliberato di appostare a riserva gli utili della società e di non dar luogo, quindi, alla loro distribuzione.
In tal modo, egli artificiosamente era stato posto in condizione di non poter pagare quanto portato nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc di condanna, attesa la sua incapienza patrimoniale e l'indisponibilità di altre risorse finanziarie
I genitori, nella loro doppia qualità di creditori e soci, lo hanno pertanto abusivamente escluso dalla compagine sociale in ragione del rammentato pignoramento della sua partecipazione sociale, laddove invece costoro ben avrebbero potuto deliberare la
4 distribuzione degli utili e pignorarne la quota spettante al figlio oppure pignorare l'immobile di proprietà del medesimo.
Concludeva per la declaratoria di inefficacia o di nullità o per l'annullamento della delibera di esclusione assunta in data 21 agosto 2023 dai soci della
[...]
nei suoi confronti e in subordine la condanna della Controparte_1
società a corrispondere al socio escluso a titolo di liquidazione della sua Parte_1
partecipazione sociale, la somma di euro 3.000.000, ovvero la diversa somma che dovesse accertarsi all'esito dell'istruttoria come valore della partecipazione medesima.
Si è costituita la la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza in diritto della pretesa attorea, essendo stata intrapresa la procedura espropriativa sulla partecipazione sociale di in forza di titolo giudiziale, la Parte_1
cui efficacia esecutiva è stata sospesa solo dopo la notifica del pignoramento.
Contestava che l'attore facesse affidamento per il suo sostentamento solo sulla sua partecipazione sociale, risultando documentato che egli ha altre fonti di entrata, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale autonoma e che la sua situazione debitoria non è imputabile alla mancata percezione degli utili.
Deduceva che la decisione di accantonare gli utili a riserva era stata assunta con l'intento di patrimonializzare la società per permetterle di proseguire nell'attività produttiva anche all'esito dei diversi procedimenti giudiziari instaurati, aventi ad oggetto anche decisioni relative all'esclusione dei soci.
Concludeva per l'inammissibilità e comunque per il rigetto delle domande attoree.
L'attore presentava ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo la sospensione della decisione impugnata, che veniva rigettato con ordinanza di data 12.1.2024, confermata in sede di reclamo con ordinanza di data 21.3.2024.
In data 26 marzo 2024, la Corte di Appello di Venezia ha accolto l'appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Venezia, di condanna di alla Parte_1 restituzione di € 160.753,00 in favore dei genitori e , CP_1 Parte_2
con conseguente caducazione del titolo esecutivo, posto a fondamento del pignoramento della partecipazione di Parte_1
e hanno rinunciato agli atti del procedimento CP_1 Parte_2
esecutivo.
5 Con ordinanza del 7 agosto 2024 veniva sospesa la delibera di esclusione di Parte_1
In data 30 gennaio 2025 i soci di maggioranza hanno deliberato per la terza volta l'esclusione di avendo i genitori nuovamente pignorato la partecipazione del Parte_1 figlio in forza di altro titolo giudiziale di condanna dell'importo di € 16.000,00 e rifiutando di procedere, su richiesta del figlio, ad una mini distribuzione degli utili, tale da consentirgli di onorare il suo debito.
Ciò comproverebbe che nuovamente l'intendimento dei genitori non è quello di ricevere il pagamento, ma solo quello di escludere il figlio dalla compagine sociale.
Tale delibera è stata sospesa dapprima con decreto inaudita altera parte di data 14.2.2025 e poi la sospensione è stata confermata la sospensione con ordinanza di data 20.3.2025.
Avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
La domanda di annullamento della delibera di data 21 agosto 2023 di esclusione di T_
da socio di oggi in
[...] Controparte_1
liquidazione è fondata per i motivi che si espongono.
In ragione della sospensione, disposta in via cautelare, della terza delibera di esclusione di da socio, costui conserva legittimazione attiva ed interesse ad agire nel Parte_1
presente giudizio.
L'art. 8 dello Statuto contempla tra le cause di esclusione del socio il pignoramento della quota sociale (ovvero il suo sequestro o comunque la pronuncia di altro provvedimento cautelare od espropriativo).
Orbene, ed hanno pignorato, inter alia, la CP_1 Parte_2
partecipazione di in Parte_1 Controparte_1
Il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza ex art. 702 bis di data 7.4.2023, che ha definito il giudizio iscritto avanti all'intestato Tribunale al n. 4000/2021, in forza della quale è stato condannato a pagare la somma di € 160.753,00, oltre interessi Parte_1
legali e spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha interposto appello. Parte_1
Con ordinanza di data 7 novembre 2023, la Corte di Appello di Venezia ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di data 7.4.2023, ravvisando la sussistenza del periculum in mora.
6 Con sentenza di data 26.03.2024, la Corte d'Appello di Venezia ha accolto l'appello proposto da contro l'ordinanza ex art. 702 bis cpc azionata dai genitori contro di lui, T_
che quindi è stata revocata.
La sentenza della Corte di Appello ha determinato la totale caducazione del titolo esecutivo su cui si erano fondate tanto l'espropriazione della quota di quanto la Parte_1
successiva esclusione dello stesso dalla compagine sociale, tanto che ed CP_1
hanno dovuto rinunciare all'esecuzione e quindi al pignoramento Parte_2
della quota.
In un sistema come il nostro retto dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l'esecuzione inizia e perdurare per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione.
Il venir meno del titolo comporta – salvo specifiche eccezioni – la caducazione degli atti esecutivi compiuti.
Il titolo esecutivo, in diversi termini, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere.
Tanto premesso in linea generale, l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Venezia emessa in data 07.04.2023. è stata integralmente riformata con sentenza n. 601 del
2024 della Corte di Appello di Venezia ed è venuta meno con effetti ex tunc.
In relazione ai titoli di formazione giudiziale, occorre ancora chiedersi quali siano gli effetti della sentenza di riforma integrale che intervenga, ad esecuzione ancora non conclusa, sul titolo che la prima sorregge.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno) che recita «la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».
Il pignoramento, effettuato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in quanto “atto” dipendente dalla sentenza integralmente riformata, viene caducato dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello, in quanto il titolo esecutivo è come se non fosse mai esistito.
La formazione stessa del titolo giudiziale, nel caso di specie, è affetta da una causa di invalidità genetica che per tale ragione non potrà non riflettersi sulla validità degli atti che in forza di quel titolo siano stati compiuti.
7 Sostiene parte convenuta che sono irrilevanti i fatti successivi alla decisione impugnata, ma trascura di considerare che, nel caso di specie, il titolo esecutivo era affetto da una causa di invalidità genetica, sicché è come se lo stesso non fosse mai esistito, producendo la riforma dell'ordinanza ex art. 702 cpc effetti ex tunc. Pertanto, non si è mai verificata la causa di esclusione contemplata dall'art. 8 dello Statuto.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della soccombenza di T_
in due dei tre giudizi cautelari celebrati e del fatto che l'accoglimento
[...] dell'impugnativa è stato determinato da un fatto sopravvenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da T_
nei confronti di
[...] Controparte_1
ed iscritta al n. 13600/2023 R.G., ogni
[...]
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- annulla la delibera di esclusione assunta in data 21 agosto 2023 dai soci della nei confronti di Controparte_1
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite sia dei procedimenti cautelari sia del giudizio di merito.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
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