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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2024, n. 7323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7323 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1583/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Nicola SARACINO Presidente
Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere
Giovanna GIANÌ Consigliere rel.
All'udienza del 21.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della seguente:
SENTENZA
(ex art. 437 c.p.c.)
nel giudizio di appello rubricato al n. 1583 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, pubblicata all'udienza del giorno 21.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pierluigi Alessandrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via dei Prati Fiscali, 221; ricorrente
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall' Avv.
Alessandro Freni ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
1 resistente avente ad OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17178/2019, del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 11.09.2019.
CONCLUSIONI:
per l'appellante (come da verbale di udienza del 21.11.2024); Parte_1
per l'appellata (come da verbale di udienza del 21.11.2024). CP_1
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese del giudizio.”
Con la decisione, il Tribunale ha respinto la domanda azionata da Parte_1
avverso la l'ordinanza n. 95180003682 del 11.4.2018, con cui CP_1
aveva ingiunto alla stessa il pagamento dell'importo di € 21.666,00 quale sanzione per la violazione dell'art. 15 L.R. n.12/99, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, alla Via Ostuni n.4, scala V, int.1.
Il Tribunale aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo rilevare come la , all'epoca dell'accertamento della Polizia Locale del Pt_1
Comune, risalente al 25 luglio 2013, non disponesse di alcun titolo per la legittima occupazione dell'immobile.
Osservava anche come la non potesse considerarsi, a rigore, legittima Pt_1
assegnataria dell'immobile sul solo presupposto del rapporto di convivenza instaurato con dal novembre 2012, deceduto nell'ottobre 2013, e dal quale aveva Parte_2
avuto un figlio. Il predetto aveva a sua volta convissuto, prestando assistenza Pt_2
allo stesso, con l'originario ed effettivo assegnatario . Controparte_2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato l'art. 12 L.R. 12/1999, secondo cui, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo
2 familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. Pertanto, la ricorrente, pur di fatto convivente con , non era legittimata al subentro Parte_2
a seguito del decesso dello stesso nel 2013, poiché anch'egli non faceva parte del nucleo familiare del , considerato che aveva convissuto con Controparte_2 Pt_2
il sulla base di un preteso rapporto di mutua solidarietà ed assistenza CP_2
economica, a sua volta restando nell'immobile alla sua morte. Né era conferente l'arbitraria permanenza, sino ad oggi, dell'odierna ricorrente nell'immobile.
Sulla base di questi rilievi, il Tribunale ha provveduto come da sentenza.
Con ricorso depositato il 10.03.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1
interposto appello, cui ha resistito opponendosi al gravame. CP_1
Con il primo motivo, la parte invoca l'applicazione dell'art. 3 L.689/81 che riconosce la responsabilità dell'illecito amministrativo sulla base di una condotta cosciente e volontaria, sostenendo, nel caso di specie, la propria mancanza di colpa.
Su tale profilo, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova in merito all'esistenza della regolare assegnazione dell'immobile di cui è causa in favore del defunto , il quale aveva convissuto in passato con il Controparte_2
compagno della donna ( ) fino alla sua morte (2012). Di conseguenza, Parte_2
avendo escluso che la ricorrente potesse ritenersi titolare di qualsivoglia diritto per subentrare nella locazione dell'immobile di cui è causa. Parte Ora, è noto che ai fini di una legittima occupazione dell'immobile è necessario che venga accertato l'ampliamento dell'originario nucleo familiare che può verificarsi solo ai sensi dell'art 12 L.R. 12/1999 con il subentro, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
Nel caso di specie, dunque, la aveva dichiarato, come da documento allegato Pt_1
all'atto di citazione in appello datato 6 settembre 2013, che non faceva parte del nucleo
3 familiare originario del né aveva provato che il defunto compagno fosse CP_2
stato riconosciuto come componente dello stesso.
Le censure sono infondate.
È incontestato, ed anzi espressamente amemsso, che la ricorrente non disponesse di alcun titolo per occupare l'alloggio dell'ERP né che ella si sia attivata per essere inclusa quale componente del nucleo familiare dell'asserito legittimato assegnatario di detto alloggio ( ). Giova, al riguardo, rilevare che l'art. 12 comma 5 L.R. Parte_2
12/99 stabilisce che, ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare successivo all'assegnazione, l'ingresso di uno dei soggetti indicati dal comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore che nei successivi tre mesi verifica che,
a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dell'assegnazione. Tali previsioni confermano che nessun rapporto di assegnazione e/o di subentro può costituirsi per facta concludentia e che colui che richiede l'ampliamento deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge stessa. Condizione che, nel caso di specie, difetta.
Parimenti non era invocabile la buona fede della ricorrente, basandosi sull'emissione del pagamento dei bollettini per l'occupazione dell'immobile considerato che, a norma del comma 5 dell'art. 15 L.R. prevede le sanzioni in caso di occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale, i soggetti di cui al comma 3 (occupanti senza titolo) fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'art.7, comma 3, lettera c).
Infondato è, altresì, il secondo motivo con la quale l'appellante contesta la nullità della determinazione dirigenziale per essere stato elevato il verbale da un ente territoriale inesistente.
Su tale profilo, il Tribunale ha ritenuto che il VAV presupposto alla DDI opposta, risultava sottoscritto dall'odierna ricorrente e che, a prescindere dall'intestazione della stampa, risultava, altresì, redatto e sottoscritto da agenti della Polizia Locale di
[...]
. CP_1
4 Anche tale motivo è infondato, in quanto, per giurisprudenza costante, il mutamento della denominazione sociale dell'ente, in questo caso da Controparte_3
, non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto
[...]
giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo interno
I rilievi svolti portano al rigetto del gravame.
Va disattesa, infine, la istanza della difesa della ricorrente di sospensione della ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione sino al termine della procedura di regolarizzazione - avviata dalla , con istanza depositata presso l'ATER, in Pt_1
data 4.12.2020, ai sensi dell'art. 22 commi 140 e segg. della L.R. 1/2020 - non essendo tale possibilità contemplata dalle norme di riferimento nella pendenza dei relativi giudizi di opposizione .
Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento rappresentato dall'ammontare della sanzione.
Sussistono, inoltre, nei confronti della ricorrente, le condizioni per dichiarare la stessa tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
rigetta l'opposizione alla determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95180003682 del
11.4.2018 emessa da CP_1
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.400,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara la ricorrenza, a carico della ricorrente, delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2024
5 Il consigliere estensore
Giovanna GIANÌ
Il Presidente
Nicola SARACINO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Nicola SARACINO Presidente
Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere
Giovanna GIANÌ Consigliere rel.
All'udienza del 21.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della seguente:
SENTENZA
(ex art. 437 c.p.c.)
nel giudizio di appello rubricato al n. 1583 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, pubblicata all'udienza del giorno 21.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pierluigi Alessandrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via dei Prati Fiscali, 221; ricorrente
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall' Avv.
Alessandro Freni ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
1 resistente avente ad OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17178/2019, del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 11.09.2019.
CONCLUSIONI:
per l'appellante (come da verbale di udienza del 21.11.2024); Parte_1
per l'appellata (come da verbale di udienza del 21.11.2024). CP_1
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese del giudizio.”
Con la decisione, il Tribunale ha respinto la domanda azionata da Parte_1
avverso la l'ordinanza n. 95180003682 del 11.4.2018, con cui CP_1
aveva ingiunto alla stessa il pagamento dell'importo di € 21.666,00 quale sanzione per la violazione dell'art. 15 L.R. n.12/99, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, alla Via Ostuni n.4, scala V, int.1.
Il Tribunale aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo rilevare come la , all'epoca dell'accertamento della Polizia Locale del Pt_1
Comune, risalente al 25 luglio 2013, non disponesse di alcun titolo per la legittima occupazione dell'immobile.
Osservava anche come la non potesse considerarsi, a rigore, legittima Pt_1
assegnataria dell'immobile sul solo presupposto del rapporto di convivenza instaurato con dal novembre 2012, deceduto nell'ottobre 2013, e dal quale aveva Parte_2
avuto un figlio. Il predetto aveva a sua volta convissuto, prestando assistenza Pt_2
allo stesso, con l'originario ed effettivo assegnatario . Controparte_2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato l'art. 12 L.R. 12/1999, secondo cui, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo
2 familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. Pertanto, la ricorrente, pur di fatto convivente con , non era legittimata al subentro Parte_2
a seguito del decesso dello stesso nel 2013, poiché anch'egli non faceva parte del nucleo familiare del , considerato che aveva convissuto con Controparte_2 Pt_2
il sulla base di un preteso rapporto di mutua solidarietà ed assistenza CP_2
economica, a sua volta restando nell'immobile alla sua morte. Né era conferente l'arbitraria permanenza, sino ad oggi, dell'odierna ricorrente nell'immobile.
Sulla base di questi rilievi, il Tribunale ha provveduto come da sentenza.
Con ricorso depositato il 10.03.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1
interposto appello, cui ha resistito opponendosi al gravame. CP_1
Con il primo motivo, la parte invoca l'applicazione dell'art. 3 L.689/81 che riconosce la responsabilità dell'illecito amministrativo sulla base di una condotta cosciente e volontaria, sostenendo, nel caso di specie, la propria mancanza di colpa.
Su tale profilo, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova in merito all'esistenza della regolare assegnazione dell'immobile di cui è causa in favore del defunto , il quale aveva convissuto in passato con il Controparte_2
compagno della donna ( ) fino alla sua morte (2012). Di conseguenza, Parte_2
avendo escluso che la ricorrente potesse ritenersi titolare di qualsivoglia diritto per subentrare nella locazione dell'immobile di cui è causa. Parte Ora, è noto che ai fini di una legittima occupazione dell'immobile è necessario che venga accertato l'ampliamento dell'originario nucleo familiare che può verificarsi solo ai sensi dell'art 12 L.R. 12/1999 con il subentro, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
Nel caso di specie, dunque, la aveva dichiarato, come da documento allegato Pt_1
all'atto di citazione in appello datato 6 settembre 2013, che non faceva parte del nucleo
3 familiare originario del né aveva provato che il defunto compagno fosse CP_2
stato riconosciuto come componente dello stesso.
Le censure sono infondate.
È incontestato, ed anzi espressamente amemsso, che la ricorrente non disponesse di alcun titolo per occupare l'alloggio dell'ERP né che ella si sia attivata per essere inclusa quale componente del nucleo familiare dell'asserito legittimato assegnatario di detto alloggio ( ). Giova, al riguardo, rilevare che l'art. 12 comma 5 L.R. Parte_2
12/99 stabilisce che, ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare successivo all'assegnazione, l'ingresso di uno dei soggetti indicati dal comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore che nei successivi tre mesi verifica che,
a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dell'assegnazione. Tali previsioni confermano che nessun rapporto di assegnazione e/o di subentro può costituirsi per facta concludentia e che colui che richiede l'ampliamento deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge stessa. Condizione che, nel caso di specie, difetta.
Parimenti non era invocabile la buona fede della ricorrente, basandosi sull'emissione del pagamento dei bollettini per l'occupazione dell'immobile considerato che, a norma del comma 5 dell'art. 15 L.R. prevede le sanzioni in caso di occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale, i soggetti di cui al comma 3 (occupanti senza titolo) fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'art.7, comma 3, lettera c).
Infondato è, altresì, il secondo motivo con la quale l'appellante contesta la nullità della determinazione dirigenziale per essere stato elevato il verbale da un ente territoriale inesistente.
Su tale profilo, il Tribunale ha ritenuto che il VAV presupposto alla DDI opposta, risultava sottoscritto dall'odierna ricorrente e che, a prescindere dall'intestazione della stampa, risultava, altresì, redatto e sottoscritto da agenti della Polizia Locale di
[...]
. CP_1
4 Anche tale motivo è infondato, in quanto, per giurisprudenza costante, il mutamento della denominazione sociale dell'ente, in questo caso da Controparte_3
, non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto
[...]
giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo interno
I rilievi svolti portano al rigetto del gravame.
Va disattesa, infine, la istanza della difesa della ricorrente di sospensione della ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione sino al termine della procedura di regolarizzazione - avviata dalla , con istanza depositata presso l'ATER, in Pt_1
data 4.12.2020, ai sensi dell'art. 22 commi 140 e segg. della L.R. 1/2020 - non essendo tale possibilità contemplata dalle norme di riferimento nella pendenza dei relativi giudizi di opposizione .
Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento rappresentato dall'ammontare della sanzione.
Sussistono, inoltre, nei confronti della ricorrente, le condizioni per dichiarare la stessa tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
rigetta l'opposizione alla determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95180003682 del
11.4.2018 emessa da CP_1
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.400,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara la ricorrenza, a carico della ricorrente, delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2024
5 Il consigliere estensore
Giovanna GIANÌ
Il Presidente
Nicola SARACINO
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