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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere Risarcimento danni a cose ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 78/2023 R.G.
promossa
da
c.f. Parte_1
, in persona della titolare P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti POLONIOLI GIOVANNI
CESTARI PAUL e GRUBER HARALD giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
STECKHOLZER LORENZ , giusta delega in atti
1 - appellata –
e nei confronti di
c.f. ,in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINI
GLORIA , giusta delega in atti
- appellato, appellante incidentale –
e nei confronti di
c.f. Controparte_3
, in persona del Procuratore dott. P.IVA_4 CP_4
delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto
[...]
del 12/12/2022, rep. n. 8368, racc. n. 6188, Notaio dott.
rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESI Persona_1
MICHELE, giusta delega in atti
- appellato –
e nei confronti di
OP
in persona del Dott. (C.F.
[...] CP_6
), in qualità di preposto e Rappresentante C.F._1
Generale per l' di già CP_5 Controparte_7 [...]
a tanto abilitato giusto atto Controparte_8
di nomina in data 25 agosto 2011 n. 17930/9495 Rep. del
Notaio (doc. 1), rappresentata e difesa, dall' Avv. Persona_2
FERRAGUTO ANTONIO , giusta delega in atti
- appellata –
e nei confronti di
2 Controparte_9
[...] Controparte_10
, in persona
[...] Controparte_11
del legale rappresentante p.t. arch. e Controparte_9
Arch , c.f. Controparte_9 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti GSCHNITZER KLAUS e
SEEHAUSER ALOIS, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 27/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante ditta individuale
[...]
: Controparte_12
“I procuratori della ditta individuale Controparte_12
concludono come in atto di citazione d'appello del 26 aprile 2023
e segnatamente:
in via principale e nel merito:, accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 230/2023 emessa dal
Tribunale di OL nell'ambito del giudizio N.R.G. 1546/2019,
pubblicata in data 24/03/2023 e notificata il 27/03/2023,
a) accertare e dichiarare la responsabilità solidale ovvero
concorrente dei convenuti e dei chiamati in causa, in relazione
all´accertando grado di colpa per i danni occorsi alla appellante
3 in costanza e in dipendenza dei lavori di costruzione ai sensi
degli art. 2043 c.c. e/o 2050 c.c. e/o 2051;
b) conseguentemente condannare i convenuti e i chiamati in
solido, ovvero pro quota in relazione al rispettivo grado di colpa
accertando in corso di causa al risarcimento a favore della
appellante dei danni subiti per l´importo complessivo di €
84.832,13 al netto dell´iva (€ 103.495,20 ivato) ovvero di
quell'altro importo che verrà determinato in corso di causa
rispettivamente ritenuto di giustizia, oltre agli interessi ex art.
1284 c.c. e alla rivalutazione monetaria dalla data in cui i danni
si sono verificati sino al effettivo pagamento e alla rifusione delle
spese di giudizio, comprese quelle per la consulenza tecnica.
c) rigettare le domande formulate dai convenuti, dai chiamati e
dalla intervenuta in causa nei confronti della appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali nonché IVA e CPA come per legge di
entrambi i gradi di giudizio”.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini
del rito.
del procuratore di parte appellata
[...]
; Controparte_1
si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta d.d. 21.07.2023 nonché alla propria memoria difensiva d.d. 19.05.2023 in replica al ricorso ex art. 351 c.p.c. con il quale chiedeva la sospensione della provvisoria Parte_1
4 esecutorietà dell'impugnata sentenza n. 230/2023 del
Tribunale di OL e rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
OL;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere l'appello avversario d.d.
26.04.2023 avverso la sentenza n. 230/2023 pubblicata il
20.03.2023, emessa dal Tribunale di OL, Giudice Dr.
Morris Recla, procedimento sub R.G. n. 1546/2019, perché
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in entrambi i gradi di giudizio;
in ogni caso:
2. per i motivi esposti ed in caso di fondatezza, anche soltanto parziale, dell'appello avversario nonché di ogni e qualsiasi altra domanda formulata e/o formulanda nei confronti della
Comunità ovvero di riforma della sentenza CP_1
impugnata, accertare e dichiarare,
- che il raggruppamento temporaneo di imprese “Zeitweilige
Bietergemeinschaft zwischen “ Arch. Controparte_9
und OM. Christian Markart”, Controparte_9
“GE EL MB” und “ CP_11
”, in persona del legale rappresentante Dr. Arch.
[...]
(C.F.: Controparte_9 C.F._2
5 rispettivamente pro tempore, con sede in 39049 Vipiteno (BZ),
Via Stazione 1, il Dr. Arch. (C.F.: Controparte_9
, residente in [...]
Johann-Kofler 5, e la (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
38096 Vallelaghi (TN), Strada di Pedegazza 12, Frazione Ciago,
sono responsabili per i danni fatti valere dall'attrice ovvero odierna appellante e che di conseguenza sono in ogni caso tenuti solidalmente ed illimitatamente a manlevare e tenere indenne la convenuta ovvero appellata
[...]
; Controparte_1
- per l'effetto condannare solidalmente ed illimitatamente il raggruppamento temporaneo di imprese “Zeitweilige
Bietergemeinschaft zwischen “
[...]
, Controparte_13
“GE EL MB” und “ CP_11
”, in persona del legale rappresentante Dr. Arch.
[...]
(C.F.: Controparte_9 C.F._2
rispettivamente pro tempore, con sede in 39049 Vipiteno (BZ),
Via Stazione 1, il Dr. Arch. (C.F.: Controparte_9
, residente in [...]
Johann-Kofler 5, e la (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
38096 Vallelaghi (TN), Strada di Pedegazza 12, Frazione Ciago,
a pagare a parte attrice ovvero odierna appellante
6 rispettivamente a qualsiasi altra parte in causa l'importo che in corso di causa la convenuta ovvero l'appellata
[...]
verrà ritenuta Controparte_1
debitrice rispettivamente a rifondere alla stessa quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a parte attrice ovvero odierna appellante rispettivamente a qualsiasi altra parte in causa, anche a titolo di spese processuali ed accessorie;
- condannare solidalmente ed illimitatamente il raggruppamento temporaneo di imprese “
[...]
Controparte_14
,
[...]
“GE EL MB” und “ CP_11
”, in persona del legale rappresentante Dr. Arch.
[...]
(C.F.: Controparte_9 C.F._2
rispettivamente pro tempore, con sede in 39049 Vipiteno (BZ),
Via Stazione 1, il Dr. Arch. (C.F.: Controparte_9
, residente in [...]
Johann-Kofler 5, e la (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
38096 Vallelaghi (TN), Strada di Pedegazza 12, Frazione Ciago,
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con il relativo aumento ex art. 4, co.
1-bis,
D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).
7 In via istruttoria:
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c. d.d. 06.07.2020 e d.d. 22.07.2020.
nonché nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello d.d. 21.07.2023.”
Salvis iuribus.
Del procuratore di parte appellata „Zeitweilige
Controparte_14
[...]
Controparte_15
“ e di parte appellata arch.
[...] [...]
Controparte_16 Controparte_9
Arch. Controparte_13
Controparte_15
” e il Dott. arch. personalmente,
[...] Controparte_9
come sopra rappresentati, formulano le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra domanda ed eccezione disattesa (contrariis reiectis):
in via principale:
- respingere l'appello come proposto con conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata:
- respingersi ogni domanda risarcitoria nei confronti della
8 Controparte_17
,
[...]
Controparte_15 CP_11
”+, con sede in Vipiteno, via Stazione 1, nonché nei
[...]
confronti dell'arch. personalmente, in Controparte_9
Vipiteno, via J. Kofler 5;
- nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande formulate nei confronti della
[...]
[...]
[...]
Controparte_18
”, con sede in Vipiteno, via Stazione 1, nonché nei
[...]
confronti dell'arch. dott. , personalmente, Controparte_9
residente in [...], condannare la compagnia assicurativa (già Controparte_19 [...]
, già OP Controparte_8
, ( già ), con sede in Italia in
[...] P.IVA_5 P.IVA_6
Milano (MI), via della Posta n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla manleva per capitale,
interessi, rivalutazione e spese, anche per spese di lite di resistenza e di soccombenza, ed accessorie nei confronti dell'
arch. e di ogni altra somma cui lo stesso Controparte_9
dovesse essere condannato, per i fatti di cui è causa.
Con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
9 Del procuratore di parte appellata di cui alla CP_2
Comparsa, qui ritrascritte:
IN VIA INCIDENTALE: in riforma dell'impugnata Sentenza,
rigettare le domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per difetto di legittimazione/titolarità passive e/o per tutto quanto specificamente illustrato al par. 1 della Comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, rigettare le domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: e, ove occorra, in via incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale ovvero parziale,
dell'Appello e comunque delle domande dell'Attrice e/o di altri
Convenuti, condannare Controparte_20
ora (C.F./P.IVA ), in
[...] CP_21 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire la società in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e quindi a manlevarla dal pagamento di ogni somma a cui dovesse essere condannata nonché a rifonderle tutti gli importi a cui dovesse essere condannata al pagamento,
oltre a interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario per entrambi i gradi del giudizio.
10 Il procuratore di parte appellata Controparte_3
conferma
[...]
le conclusioni di cui alla propria costituzione dd. 13.07.2023,
che di seguito ritrascrive:
A. In via principale:
Rigettare l'appello proposto e tutte le conclusioni formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore del compenso professionale, anche del secondo grado di giudizio.
B. In via subordinata:
per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto, con accertamento di una qualche corresponsabilità in capo alla previa quantificazione CP_3 Controparte_2
percentuale del relativo grado di corresponsabilità ed accertati con rigore i danni eventualmente sussistenti (con esclusione delle voci di danno infondate, non provate e/o inammissibili),
determinare il danno concretamente risarcibile in favore dell'appellante anche ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e comma
2 c.c..
Dando comunque atto che la Controparte_3
sarà eventualmente tenuta a garantire e manlevare la
[...]
propria assicurata a termini e condizioni di Controparte_2
polizza, e segnatamente con i limiti, franchigie, scoperti ed
11 esclusioni da essa previsti come indicati in narrativa.
Del procuratore di parte appellata Controparte_19
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così
giudicare:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e / o all'art. 348
bis c.p.c.
nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto da TE
, con atto di citazione notificato a mezzo
[...]
Pec il 26/04/2023 e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 230/2023, pubblicata dal Tribunale di OL in data 17 marzo 2023;
In subordine:
- dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e,
comunque, respingere perché infondate in fatto e in diritto,
tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla
Sig.ra nel presente giudizio, con conseguente Parte_1
assorbimento di tutte le domande di manleva promosse nel presente giudizio nei confronti di OP
, ora
[...] Controparte_19
- dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque respingere, perché infondate in fatto e in diritto,
tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla
12 nei Parte_3
confronti di Controparte_14
[...] Controparte_9
GE EL MB und Controparte_10
“, nonché dell'Arch. Controparte_11 Controparte_9
con conseguente assorbimento di tutte le domande di manleva promosse nel presente giudizio nei confronti di
[...]
, ora OP Controparte_19
In via di ulteriore subordine:
- per il non creduto caso in cui si debba scendere all'esame della domanda di manleva proposta contro
[...]
accertare e dichiarare l'insussistenza di CP_8
qualsivoglia obbligazione di indennizzo e manleva in capo ad , ora OP CP_19
nei confronti di
[...] [...]
Controparte_14
GE
[...]
EL MB und “ per i motivi Controparte_11
esposti in comparsa, nonché nei confronti dell'Arch.
stante anche l'inoperatività della Controparte_9
polizza azionata per tutte le ragioni esposte in comparsa e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque,
respingere perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e istanze proposte nei confronti di
[...]
nel presente giudizio;
OP
13 In via ulteriormente subordinata:
per la denegata ipotesi di accertamento di un qualsivoglia obbligo indennitario di limitare CP_5
l'obbligazione indennitaria di , OP
ora limite massimo di indennizzo, Controparte_19
previsto dalla polizza, al netto della franchigia/scoperto e,
comunque, con l'applicazione di tutte le limitazioni contrattualmente previste;
In ogni caso
con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali secondo le aliquote tempo per tempo vigenti ed oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale – La conveniva in Parte_1 CP_12
giudizio la Parte_3
( in seguito semplicemente
[...] Controparte_1
e la società per il risarcimento del danno da Controparte_2
lei subito in conseguenza di massicce infiltrazioni d'acqua piovana nel negozio e attiguo magazzino dalla stessa condotti,
prodottesi a causa dei lavori edili appaltati dalla convenuta per il risanamento dell'edificio. A sostegno della propria pretesa l'attrice esponeva che in corso dei lavori di risanamento della sede della dalla stessa appaltati alla Controparte_1
sotto la direzione dell'arch. Controparte_2 [...]
era stato rimosso il tetto dell'edificio ed applicata CP_9
14 un'impermeabilizzazione con bitume sopra il solaio;
che nonostante fossero state preannunciate forti precipitazioni per il fine settimana del 27 e 28 ottobre 2018, l'appaltatrice CP_2
non aveva provveduto a coprire la nuova costruzione del
[...]
tetto e comunque aveva omesso di attuare le necessarie misure preventive per evitare possibili danni;
che le forti precipitazioni piovose avevano causato massicce infiltrazioni d'acqua nei locali locati dall'attrice danneggiando gravemente oltre all'arredo,
apparecchi elettronici e l'illuminazione, tutta la merce;
che in base alla stima del geom. i danni Controparte_22
ammontavano a complessivi € 103.324,00.-.
In diritto l'attrice faceva valere la responsabilità di CP_2
in base all'art.2043 c.c. in quanto esecutrice dei lavori edili
[...]
alla stessa appaltati nonché in veste di custode del cantiere ex art.2051 c.c. come anche in base all'art. 2050 c.c. ritenendo la demolizione del tetto attività pericolosa;
deduceva nei confronti della Comunità Comprensoriale responsabilità ex art.2051 c.c.
per essere venuta meno al suo obbligo di custodia e di evitare il verificarsi di un danno prevedibile, nonché responsabilità ex art. 2050 c.c. e comunque ex art.2043 c.c. per avere incaricato una ditta che si era rivelata incapace di prevenire i danni (
culpa in eligendo).
Costituendosi in giudizio la Controparte_1
contestava la propria posizione di custode del cantiere avendo appaltato i lavori di risanamento della propria sede alla Green
15 Scavi s.r.l. e al raggruppamento temporaneo di professionisti
“Zeitweilige Bietergemeinschaft zwischen “ CP_9 [...]
, Controparte_14
“GE EL MB” und “ CP_11
Contr
” ( in seguito semplicemente , al quale ultimo veniva
[...]
affidata anche la direzione dei lavori e la coordinazione di sicurezza;
evidenziava ad ogni modo che in forza del contratto
Contr privato dd. 13/06/2018 ( art.5) stipulato con il questi si era obbligato a tenere indenne il committente da ogni pretesa di danni contro di lui eventualmente rivolta da terzi;
che analogamente per quanto concerne i lavori commissionati alla ditta il relativo contratto dd. 27/06/2018 stipulato CP_2
in base all'aggiudicazione della relativa gara prevedeva all'art. 9
la responsabilità dell'appaltatore per tutti i danni che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione della prestazione con obbligo di tenere indenne il committente.
La chiedeva dunque autorizzazione a Controparte_1
chiamare in causa il raggruppamento temporaneo di professionisti al fine di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi pretesa conto di lei svolta dall'attrice, ferma restando comunque la contestazione sia nell'an che nel quantum della pretesa attorea.
La convenuta rilevava ad ogni modo che la D.L. e l'appaltatrice avevano adottato in vista delle precipitazioni tutte le misure idonee ad evitare il danno sussistendo ipotesi di caso fortuito;
16 negava comunque ogni responsabilità per i danni fatti valere dall'attrice, dei quali semmai erano tenuti a rispondere in solido il RTP, il direttore dei lavori Arch. e la Controparte_9
ditta appaltatrice generale Controparte_2
Si costituiva in giudizio contestando ogni Controparte_2
pretesa contro di lei avanzata dall'attrice e precisando che l'opera di sostituzione del tetto era stata progettata dal raggruppamento temporaneo di professionisti, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza affidate all'arch.
la materiale esecuzione di parte dei lavori era stata CP_9
appaltata alla la quale a sua volta aveva affidato le CP_2
opere di posa in opera e di sostituzione della copertura alla mentre la posa in opera della Parte_4
membrana bituminosa era stata effettua da Isol Gamma s.r.l.,
Contr come autorizzato dal pertanto la era rimasta CP_2
estranea allo specifico incarico concernente la sostituzione della copertura del solaio. Rilevava ad ogni modo che in previsione degli eventi metereologici del 27/28 ottobre 2018, erano state approntate tutte le misure idonee a prevenire fenomeni infiltrativi, per cui non era configurabile alcuna responsabilità
ex art. 2043 c.c.; nè poteva rispondere ex art.2051 CP_2
c.c. non avendo la custodia del cantiere, affidato a terzi. In ogni caso, il danno doveva ritenersi riconducibile a caso fortuito,
stante l'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi atmosferici.
Si costituivano in giudizio i chiamati in causa RTP „Zeitweilige
17 Controparte_14
[...]
GE EL MB. und CP_11
”, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch.
[...]
e lo stesso di persona, rilevando in primo Controparte_9
luogo l'eccezionalità degli eventi atmosferici avvenuti durante il fine settimana del 27/28 ottobre 2018 per il quale il servizio metereologico aveva annunciato piogge abbondanti in tutta la provincia, ma che avevano assunto il carattere di quasi calamità naturale con record di piogge, concretando quindi evento di assoluta eccezionalità e gravità assolutamente non prevedibile e neppure annunciata in alcuna previsione. Sotto
diverso aspetto i chiamati evidenziavano l'idoneità delle precauzioni messe in atto in previsione del maltempo annunciato al fine di evitare infiltrazioni, quali la copertura del tetto con membrana bituminosa saldata a fiamma ai bordi su tutta la superficie, e l'installazione di 4 scarichi per far defluire d'acqua piovana;
inoltre, tenuto conto della scopertura del tetto in presenza delle predette previsioni metereologiche si era tenuta in data 25.10.2018, su convocazione d'urgenza della la
D.L una riunione di cantiere, con la ed il Controparte_2
titolare della per verificare ed eventualmente Parte_4
integrare le misure precauzionali, già in atto, di copertura del cantiere, in vista del maltempo annunciato;
in aggiunta alla copertura del solaio si era quindi provveduto ad installare una
18 pompa a immersione per far defluire l'acqua piovana, ma nel corso dell'ispezione effettuata la domenica del 27 ottobre, il responsabile della constatava che la pompa era CP_2
spenta per interruzione della corrente.
Contr Sia il DL Arch. che il declinavano ogni CP_9
responsabilità per il danno fatto valere da , Parte_1
dovuto semmai a fattori del tutto estranei alla loro attività
professionale e riconducibile all'attività dell'appaltatore CP_2
che ne rispondeva anche in forza di clausola contrattuale
[...]
e capitolato d'appalto.
L'arch. nonché il RTP CP_9 [...]
RT
,
[...]
GE EL MB. und CP_11
” chiamavano in causa, autorizzati a ciò dal GI,
[...] [...]
, rappresentanza Controparte_25
generale per l'Italia per essere manlevata in forza del contratto di assicurazione.
La terza chiamata in causa Controparte_25
contestava la sussistenza dell'obbligo indennitario
[...]
verso l'attrice stante l'assoluta inammissibilità e infondatezza delle sue domande e pretese, aderendo integralmente alle argomentazioni svolte dai terzi chiamati dalla Comunità
Contr Comprensoriale, Arch. e in ordine alla Controparte_9
totale assenza di loro responsabilità e alla sussistenza di
19 esclusiva responsabilità in capo alla ditta appaltatrice;
rilevava a sua volta l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi tra il 27 ed il 29 ottobre 2018 e comunque l'approntamento di tutte le precauzioni necessarie proprio in vista dell'annunciato maltempo.
In subordine la chiamata società assicuratrice faceva valere la non operatività della polizza azionata dall'arch. sotto CP_9
diversi aspetti con conseguente inammissibilità della domanda di garanzia e indennizzo.
La interveniva Controparte_3
volontariamente ex art.105 c.p.c. quale assicuratrice di CP_2
associandosi alle difese della
[...] Controparte_2
sottolineando come quest'ultima avesse adottato tutte le precauzioni, esigibili, atte ad impedire il verificarsi di danni e che la straordinarietà dell'evento atmosferico integrava il caso fortuito. Formulava ad ogni modo una serie di eccezioni /
limitazioni di copertura assicurativa in relazione al rapporto in essere con la CP_2
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica affidata all'ing. e l'assunzione di prova Persona_3
testimoniale.
Con sentenza nr.230/2023 il Tribunale ha respinto le domande avanzate da ditta individuale , Controparte_12
condannando la stessa alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle part costituite in giudizio.
20 La sentenza è impugnata da ditta individuale CP_12
Parte nella parte in cui ha ritenuto sussistente il
[...]
caso fortuito escludente la responsabilità delle convenute e chiamate in causa ed ha ritenuto idonee e sufficienti le misure id protezione adottate per evitare l'evento dannoso in quanto frutto di errata applicazione degli artt.2043, 2050 e 2051 c.c.;
ha impugnato la statuizione sulle spese per violazione dell'art.24 Cost. e dell'art.92 c.p.c. oltre che dell'art-6 par. 1
CEDU.
Con istanza separata l'appellante ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza;
l'istanza
è stata accolta.
Nel giudizio di merito si è costituita la Comunità
prendendo posizione sui motivi di gravame CP_1
avanzati da e chiedendo la conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza;
in ogni caso ha negato la propria responsabilità per il danno subito dall'appellante, indicando quali responsabili il Raggruppamento di Professionisti
„Zeitweilige Bietergemeinschaft zwischen “ Controparte_9
Arch. , Controparte_9 CP_14 Controparte_10
GE EL MB. und CP_11
” , l'arch. e
[...] Controparte_9 Controparte_2
ribadendo la domanda di manleva nei loro confronti
Raggruppamento di Professionisti
[...]
“ RT Controparte_14
21 und , Controparte_9 CP_14 Controparte_10
GE EL MB. Controparte_15
”, l'arch. si sono costituiti
[...] Controparte_9
respingendo ogni responsabilità per i fatti avvenuti il
28/10/2018 ed invocando il caso fortuito;
in ogni modo hanno contestato la quantificazione del danno fatto valere dell'appellante e si sono richiamati alla polizza assicurativa contratta dall'arch. con . CP_9 OP
si è costituita anche in questo grado del giudizio CP_2
eccependo in via di appello incidentale il proprio difetto di legittimazione e di titolarità ; nel merito ha preso posizione sui motivi di appello chiedendone la reiezione;
ha ribadito la domanda di manleva nei confronti del proprio assicuratore
Controparte_3
Costituendosi nel giudizio di appello Controparte_3
ha contestato le argomentazioni poste a
[...]
fondamento dell'appello e nuovamente eccepito sotto diversi aspetti il difetto di copertura assicurativa.
si è costituita eccependo in primo luogo OP
l'inammissibilità dell'appello, prendendo posizione sui motivi di gravame proposti da , ripetendo le eccezioni già Parte_1
svolte in primo grado in relazione alla mancata copertura assicurativa.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in epigrafe riportate con
22 ordinanza del 02/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I In primo luogo va rilevato quanto all'eccepita inammissibilità
dell'appello da parte di , già Controparte_19 [...]
( in seguito solo , che, seppur CP_5 Controparte_8
l'atto non indichi specificamente le parti della sentenza gravate,
in esso sono chiaramente individuati i punti ritenuti ingiusti e sottoposti al riesame d'appello, in fatto e in diritto, consentendo a questo giudice di cogliere natura, portata e senso della critica.
L'eccezione va dunque respinta.
II Come si evince dalla motivazione dell'impugnata sentenza, il
Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie,
che le misure adottate dalla Direzione Lavori e dalle altre imprese interessate fossero del tutto adeguate ad evitare
l'insorgenza di infiltrazioni in relazione a fenomeni atmosferici
nella norma e, dunque, di portata prevedibile in quanto si erano dimostrate sufficienti in occasioni delle precedenti precipitazioni;
la CTU e la documentazione versata in atti consentirebbero di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il
fenomeno atmosferico che ha determinato i danni lamentati dalla
parte attrice fosse da considerarsi evento eccezionale costituente
caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU, il
Primo Giudice ha quindi concluso che i danni fatti valere dall'attrice siano riconducibili ad un evento atmosferico
23 straordinario per effetto del quale è venuto meno il nesso di causa tra le lavorazioni eseguite e l'infiltrazione verificatasi e conseguentemente ha escluso che l'evento dannoso sia imputabile alle imprese e ai tecnici coinvolti.
1. Con un primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il caso fortuito escludente la responsabilità delle convenute e chiamate in causa, discostandosi dalle conclusioni cui è pervenuto il ctu,
incorrendo in vizio di motivazione ed omettendo di considerare che lo scoperchiamento del tetto avvenuto oltre un mese prima degli eventi meteorici de quo aveva conferito nuove caratteristiche che ne avevano determinato uno stato di particolare vulnerabilità di cui i custodi devono rispondere.
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe frutto di errore di interpretazione giuridica in relazione al riconoscimento del caso fortuito limitandosi a richiamare l'ordinanza nr. 4588/2022
della S.C. di Cassazione, riguardante, per altro, un caso tutt'affatto differente rispetto alla fattispecie in esame, di inondazione conseguente a mancanza di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche.
2. L'attrice/appellante deduce la responsabilità Parte_1
delle appellate ai sensi dell'art.2043 c.c. in Controparte_2
quanto esecutrice dei lavori edili alla stessa appaltati nonché ai sensi dell'art.2051 c.c. in veste di custode del cantiere ed , in ultimo, anche in base all'art. 2050 c.c. ritenendo la demolizione
24 del tetto costituire attività pericolosa;
la responsabilità della
Comunità Comprensoriale viene ricondotta all'ipotesi dell'art.2051 c.c. e art. 2050 c.c. , e comunque ex art.2043 c.c.
per avere incaricato una ditta che si è rilevata incapace di prevenire i danni ( culpa in eligendo).
2.1 Può sin d'ora escludersi la sussistenza di una responsabilità per attività pericolosa (tesi che, per altro,
sembrerebbe abbandonata) ex art. 2050 c.c. non potendosi configurare per sua intrinseca natura né per le caratteristiche dei mezzi utilizzati, pericolosa in sé l'attività di rifacimento del tetto dal quale si è propagata l'acqua piovana infiltrandosi sino al piano terreno in cui è sito il locale negozio dell'appellante.
2.2 Ciò posto, prima ancora di procedere all'esamina delle singole posizioni delle parti in causa e della eventuale rispettiva responsabilità va verificato se nella fattispecie sia configurabile il caso fortuito idoneo ad escludere qualsiasi titolo di responsabilità degli appellati, come ha ritenuto il Primo
Giudice.
Per quanto concerne la configurabilità del caso fortuito in relazione a fenomeno meteorologico di eccezionale intensità,
può citarsi ordinanza n.4588/2022 con la quale la Corte di
Cassazione, ha chiarito i criteri per valutare la sussistenza del caso fortuito in ipotesi di eventi meteorici di particolare gravità,
statuendo quindi, in tema, principi di generale applicazione:
Con particolare riferimento all'ipotesi — che qui viene in rilievo —
25 in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da
precipitazioni atmosferiche, Cass. n. 2482 del 2018 (da cui è
tratta l'enunciazione dei principi sopra trascritta, nella sostanza
comunque sovrapponibile a quella contenuta anche nelle altre
sopra citate pronunce) ha evidenziato quali criteri debbano
presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di
caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva
efficienza causale nella determinazione del danno.
Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali
(in particolare di Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i
principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
- la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma
non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod.
civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e
della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane
intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
- per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile,
un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella
serie causale come fattore determinante in modo autonomo
dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel
senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente,
non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale
esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla
comune esperienza;
- al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche
26 nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi
dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale",
"nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle
nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed
eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un
giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova
concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia
derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche
perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una
pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in
considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il
nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior
rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come
eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno
diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente
prevedibili»;
— in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito»,
rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni
atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati
scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d.
pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della
res oggetto di custodia;
— all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti
alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche
e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare
27 pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del
sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva
consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad
assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso
causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo.
Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel
principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e
dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata
essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati
pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della
res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui
si presenta al momento dell'evento atmosferico».
Occorre dunque verificare, sulla scorta di tali principi, se nella fattispecie il fenomeno meteorologico del 28/10/2018
possedeva caratteristiche tali da integrare il “caso fortuito” e quindi abbia assunto i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità; indagine da effettuarsi sulla base dei dati scientifici di tipo statistico relativi al territorio di Vipiteno
tenendo presente lo stato in cui la cosa si trovava al momento dell'evento atmosferico.
3. Di ausilio per comprendere l'entità delle precipitazioni soccorre la relazione del consulente tecnico d'ufficio ing. Per_3
, che, va evidenziato, vanta specifica esperienza sul
[...]
28 campo per la sua collaborazione con gli enti provinciali in materia di prevenzione dal rischio idrogeologico.
Scrive il consulente d'ufficio:
Per esprimere un giudizio sufficientemente ponderato in ordine
alla gravosità dell'evento meteorico in oggetto alla scala locale
sono state acquisite ed analizzate le registrazioni dei dati di
pioggia presso la stazione di Vipiteno, ubicata alla quota di 939
su media mare, per fortuna tra le più “anziane” tra quelle
attualmente in uso da parte della Provincia AU di
OL. Presso la stazione in oggetto vengono infatti rilevati i
dati dal lontano 1924. La segmentazione delle piogge massime
dall'ora in su viene eseguita con buona continuità dal 1936 in
poi, quella dai 15 ai 45 minuti dai primi anni '60.
Analizzando a titolo di esempio le prime venti piogge storiche più
intense sino alle 24 h, si osserva sin da subito come l'evento
sotto esame non figuri nella classifica per tutte le piogge sino alle
6 h,
compaia per la prima volta al nono posto [su un totale di ca. 85
(2021-1936)] considerando le piogge di durata 12 h e salga al
primo posto per le piogge di 24 h:
Si osserva anche come la pioggia in oggetto rimanga al primo
posto assoluto sul totale di tutte le rilevazioni storiche in Vipiteno,
per tutte le piogge massime di durata maggiore,
convenzionalmente di 2, 3, 4 e 5 gg.
In conclusione, se si considera ad esempio la definizione di
29 evento meteorico estremo utilizzata daIPCC1 (“… è un evento che
è raro con riferimento alla sua distribuzione statistica in un dato
luogo.
La definizione di “raro” è variabile, ma un evento estremo
dovrebbe normalmente essere “raro” o “più raro” del 10° o del
90° percentile”), l'evento in oggetto è da considerarsi “raro” se
considerato di durata 12 h e certamente estremo per tutte le
durate maggiori. “ (pagg. 9 e ss. relazione)
Può dunque affermarsi che in base ai dati scientifici di tipo statistico riferiti al territorio di Vipiteno le precipitazioni del
28/10/2018 hanno avuto carattere di assoluta eccezionalità
nelle scale delle durate superiori alle 24 ore.
4 Senonché il carattere eccezionale non è di per sé solo sufficiente a configurare il caso fortuito in quanto non ne esclude la prevedibilità.
Accertato il carattere eccezionale dell'evento meteorico, occorre dunque, ai fini della sua riconducibilità all'ipotesi di caso fortuito, e quindi dell'esenzione da responsabilità valutarne la prevedibilità.
Al riguardo va tenuto presente che la giurisprudenza ( già sopra citata) ha evidenziato che “per caso fortuito deve intendersi un
avvenimento imprevedibile , un quid imponderabile che si
inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore
determinante in modo autonomo l'evento “ (Cass.25837/2017).
Una valutazione circa l'imprevedibilità del fenomeno non può,
30 però, prescindere dalla necessità di considerare la frequenza con cui ormai si verificano eventi metereologici dal carattere eccezionale e pertanto andrà fatta con maggior rigore.
4.1 Non condivisibile, pertanto, è l'affermazione del primo giudice che ritiene l'evento meteorologico de quo imprevedibile per il fatto che il servizio meteorologico provinciale non aveva predetto il carattere della straordinarietà delle precipitazioni e che non aveva indicato la zona di Vipiteno come maggiormente interessata dal fenomeno, errando nella previsione superata in misura del 150% nel minimo e del 25% nel massimo.
Invero, in via di principio va detto che i modelli matematici di previsione metereologica cercano di simulare l'evoluzione dei vari parametri fisici caratterizzanti l'atmosfera che dipendendo dall'interazione di numerose variabili. Se da un lato può
affermarsi una certa attendibilità dell'indicazione dell'evoluzione delle condizioni atmosferiche e quindi dei fenomeni attesi,
soprattutto a livello locale, ciò non di meno proprio perché la meteorologia si basa su un'analisi probabilistica, non può che fornire un'approssimazione solo vicina alla realtà. Non è
dunque predicabile una indicazione esatta dell'entità della precipitazione che avverrà, ma si avrà una previsione che per sua stessa natura presenta margini di “errore”. Pertanto,
parlare di erroneità delle previsioni in relazione alla scienza metereologica che si basa su analisi probabilistiche, non appare corretto.
31 4.2 Ciò posto, nel caso specifico, il Servizio Metereologico della
Provincia AU di OL ( doc.3a ha CP_9
misurato per Vipiteno nella giornata del 28/10/2018 100,2 mm di precipitazioni, mentre le previsioni per la Val di Vizze avevano indicato dai 40 agli 80 mm.
L'avviso Meteo del 26/10/2018 ( doc. 3b aveva CP_9
preannunciato che intense correnti da sud provocheranno
precipitazioni abbondanti nel fine settima … Quanto al tipo di evento era stato indicato che durante la giornata i fenomeni
diverranno via via più diffusi ed intensi con apporti compresi tra
70 e 130 mm entro domenica sera. Le zone interessate sono state individuate in tutto l'Alto Adige, specie la zona dello stau a sud: Val d'Ultimo – Maddalene – Val Passiria – area del
Brennero e zona Dolomitica.
L' , per altro, aveva emesso un Controparte_26
comunicato di allerta di stato alfa per moderata criticità
idrogeologica per precipitazioni forti e diffuse (livello arancione)
su tutto il territorio dell'Alto Adige per il periodo da mezzogiorno del 27/10/2018 a mezzogiorno del 30/10/2018 ( doc. 42
. _1
I servizi meteo avevano dunque previsto piogge intense con un margine di discostamento dei dati sull'intensità delle piogge attese, in realtà, non significativo ove si consideri che nel massimo la previsione è stata superata del 25%.
Ad ogni modo, lo stesso consulente d'ufficio ha ricordato come
32 “sulla scala provinciale, si sapeva che l'evento sarebbe stato estremamente gravoso.”
4.3 In sostanza, in base alle previsioni meteo era possibile una valutazione ex ante di probabile criticità. E così in effetti è stato.
Risulta infatti dimostrato che i soggetti a vario titolo coinvolti nei lavori di risanamento dell'immobile e, si vedrà, nella custodia del cantiere sul tetto erano a conoscenza dell'allerta meteo ed avevano previsto particolari misure precauzionali di copertura del cantiere.
Infatti l'arch. quale direttore dei lavori, ha Controparte_9
provveduto a convocare d'urgenza un riunione di cantiere per il
25/10/2018 per valutare l'adeguatezza delle protezioni in vista delle precipitazioni annunciate per il 27-28/10/2018 all'esito della quale è stata installata anche la pompa ad immersione
(teste ing. collaboratore esterno Testimone_1 CP_2
teste ) e previsto un servizio di sorveglianza
[...] Tes_2
del cantiere per l'intero fine settimana.
Non può allora ritenersi che gli eventi meteorologici rivestissero carattere di assoluta imprevedibilità oggettiva tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
laddove sussisteva una probabilità apprezzabile ex ante di fenomeni piovosi di forte intensità.
L'imprevedibilità, invero, va intesa in base al principio di regolarità causale come obiettiva inverosimiglianza dell'evento.
4.4 Concludendo, il carattere eccezionale delle precipitazioni
33 avvenute il 28/10/2018 come sopra esposto, non è di per sé
sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
5 Esclusa nella fattispecie la configurabilità del caso fortuito,
occorre esaminare se sussiste e a quale titolo la responsabilità
degli appellati.
Va in primis chiarito che la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno risulta dimostrata ( testi Vigile del Tes_3
Fuoco, , OM. e non è Tes_4 Controparte_22
neppure oggetto di contestazione.
L'attrice fa valere la responsabilità della committente
[...]
e della società appaltatrice ex CP_1 CP_2
art.2051 c.c. ovvero ex art.2043 c.c..
5.1 La responsabilità da cose in custodia si configura, come noto, qualora il danno è cagionato dalla cosa, prodotto da essa per effetto del suo stesso dinamismo, cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento. Anche
con riferimento al contratto d'appalto il danno può derivare dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, consentendo allora di prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento.
Nella fattispecie risulta dagli atti che in seguito ai lavori di ristrutturazione l'immobile era privo di copertura del tetto e che
34 tale stato ha comportato uno stato di vulnerabilità della struttura incidendo sulle condizioni della cosa stessa.
Il Ctu ing. ha accertato che “L'infiltrazione si è verificata Per_3
a seguito del fatto che la soletta in copertura a causa della sua
conformazione morfologica creò un effetto piscina.”
Può dunque affermarsi che il danno si è verificato dal dinamismo stesso della cosa, nello stato in cui si trovava come modificata nel momento delle precipitazioni, e non in quanto in quel frangente utilizzata e maneggiata dall'uomo per l'esecuzione dei lavori.
La fattispecie pertanto va ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c..
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che "La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e
non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode" (cfr. SU Cassazione
decisione n. 20943 del 30/06/2022).
Si è già escluso nel caso specifico il ricorrere del caso fortuito,
della cui dimostrazione, giova ricordare, è onerato il custode.
Essendo estranei ai fini dell'accertamento della responsabilità
per custodia profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione delle cautele volte a rendere la cosa idonea a
35 non arrecare pregiudizio, ogni questione sulla bontà delle misure intraprese per contrastare le infiltrazioni che il consulente d'ufficio ha ritenuto insufficienti a compensare la vulnerabilità dell'immobile, resta fuori dal perimetro di valutazione.
Giova qui unicamente rilevare come il ctu abbia ritenuto che le
infiltrazioni non possono con ogni evidenza ascriversi nemmeno
in termini di concausa all'evento meteorico che per quanto
eccezionale possa essere non può, in generale produrre
un'infiltrazione di tale dimensione all'interno di un manufatto
edile integro e funzionale dal punto di vista della sua tenuta alla
pioggia, men che meno dalla copertura.
III Un tanto premesso può procedersi all'esame delle singole posizioni ricoperte dai soggetti interessati ai lavori de quo e le corrispondenti responsabilità esaminate alla luce dei su riportati principi.
1. La committente Parte_3
[...]
La nega la Parte_3
propria qualità di custode avendo in esito a procedura di gara appaltato i lavori di risanamento alla convenuta CP_2
nonché al raggruppamento temporaneo di professionisti
[...]
“Zeitweilige Bietergemeinschaft” la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, sottolineando di non aver avuto né la possibilità né le competenze per intromettersi nella
36 direzione del cantiere.
Al riguardo va considerato che la conclusione di un contratto di appalto d'opera non comporta la totale perdita della custodia da parte del committente perché l'affidamento dell'incarico all'appaltatore «non rappresenta null'altro che l'esercizio di un
potere giuridico o di fatto» sul proprio bene.
La giurisprudenza ha infatti chiarito ( vedi Cass. n.16609/2021)
che “la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun
modo la perdita della custodia da parte del committente, non
essendo in alcun modo sostenibile che la 'consegna'
dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un
corrispondente 'trasferimento' del ruolo di custode verso i terzi,
poiché una simile evenienza finirebbe coll'integrare una sorta di
esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del
negozio non è parte (Sez. 3, sentenza de 17 marzo 2021, n.
7553)… nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il
committente non può non conservare un rapporto con il bene sul
quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa
consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio
bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere
giuridico o di fatto su di esso;”
Nella fattispecie, pur non emergendo dall'istruttoria svoltasi in primo grado, ingerenze della Committenza nella gestione del cantiere tali da limitare l'autonomia dell'appaltatore, risulta ad ogni modo la partecipazione (attraverso la teste a Tes_5
37 riunioni di coordinamento del responsabile del procedimento per la Comunità comprensoriale, anche con l'ing. che rivestiva l'incarico di supporto Controparte_27
tecnico del responsabile del procedimento, come anche che la committenza si recava di tanto in tanto sul cantiere per vedere lo stato dei lavori (teste . CP_27
Il teste ing. incaricato della Testimone_1 CP_2
quale collaboratore tecnico esterno in relazione all'esecuzione dell'appalto ha dichiarato che il cantiere era gestito dalle ditte e Isolgamma, che dirigeva le opere assieme Pt_4 CP_2
al direttore lavori e alla committenza, e dava incarico alle diverse ditte subappaltatrici;
che i materiali usati dalle subappaltatrici e le modalità tecniche scelte venivano vagliati dalla DL.
Nella fattispecie va ricordato che trattandosi di appalto pubblico la committente Comunità Comprensoriale, quale ente pubblico,
aveva specifici poteri di controllo ed ingerenza potendo e dovendo intervenire per evitare situazioni di criticità.
Sul punto , per consolidata giurisprudenza (per tutte Cass.
25408/2016, Cass. 23991/2019), ”In tema di risarcimento del
danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici
poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella
esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di
disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove
38 potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da
responsabilità per l'ente committente.”
In sostanza, il quadro probatorio emergente consente di affermare che nella fattispecie la committente non aveva perso la custodia dell'immobile oggetto di risanamento, tanto che ha espletato i suoi poteri di controllo e verifica, anche attraverso la presenza sul cantiere.
Tali considerazioni consentono di affermare una concorrente responsabilità della committente Controparte_1
verso la terza danneggiata.
2. Direzione lavori - Arch. – RTP Controparte_9
“ Controparte_14
und OM. , Controparte_14 Controparte_10
GE EL MB und CP_11
”
[...]
La committente ha conferito CP_1 Controparte_1
con contratto privato n.375 del 12/07/2017 al raggruppamento temporaneo di professionisti “ Controparte_14
Arch. und
[...] Controparte_9
OM. , GE EL Controparte_10
MB und ”, rappresentato dall'incaricato Controparte_11
rappresentante Arch. la progettazione Controparte_9
lavori e con successivo contratto privato n.385 del 13/06/2018
la direzione lavori e coordinamento di sicurezza nella fase di
Contr esecuzione lavori. In base all'atto notarile (doc.3 di
39 Contr costituzione del dd.22/05/2017 i professionisti che si sono costituiti in associazione temporanea hanno conferito all'arch.
dell'associazione tra professionisti Controparte_9
“ Arch. Controparte_9 Controparte_9 CP_14
, qualificato come capogruppo, mandato Controparte_10
speciale irrevocabile con rappresentanza e procura, affinché
rappresenti nei confronti della Controparte_1
- Alto Adige, il Raggruppamento temporaneo di
[...]
imprese.
La Committente ha chiamato in causa il Raggruppamento
temporaneo di professionisti “
[...]
Controparte_14
,
[...] Controparte_15
” nonché l'arch.
[...] [...]
personalmente quale direttore dei lavori, per essere CP_9
da questi manlevata da ogni pretesa contro di lei avanzata dalla danneggiata.
Non è contestato che l'arch. abbia Controparte_9
effettivamente e materialmente svolto la funzione di direttore dei lavori in relazione all'opera di risanamento dell'edificio e all'interno del relativo cantiere.
Come noto, il compito del direttore dei lavori non si esaurisce nel dare direttive ma richiede anche una adeguata attività di vigilanza in cantiere circa la corretta ed effettiva osservanza delle stesse;
il suo compito di alta sorveglianza comporta
40 l'obbligo del professionista di eseguire periodiche visite per verificare l'andamento delle varie fasi di realizzazione dell'opera e in caso di possibili criticità, come nella fattispecie, vigilare sulla concreta efficacia delle misure adottate per rendere sicuro il cantiere.
Può quindi affermarsi che il direttore dei lavori nello svolgimento della sua funzione abbia avuto, seppur non esclusivo, sicuramente effettivo potere di gestione ed intervento sulla cosa, rientrando fra i suoi compiti (anche) l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare che dalla cosa sorgano danni ai terzi.
Si profila quindi una sua concorrente responsabilità per omessa custodia ed egli risponde solidalmente con gli altri soggetti in capo ai quali , come di seguito esposto, si delinea un obbligo di custodia sull'immobile verso la terza danneggiata.
2.1 La difesa dell'arch. indicato come Controparte_9
direttore dei lavori, ha eccepito ai sensi dell'art. 106 c.p.c. il difetto dei presupposti di legge per la sua chiamata in causa.
Come sopra esposto l'arch. nei confronti della CP_9
committenza ha agito quale mandatario in esecuzione del contratto di affidamento della Direzione Lavori e coordinamento sicurezza nella fase esecutiva dell'appalto all'interno del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Va chiarito che con il raggruppamento temporaneo di imprese –
sostanzialmente, un accordo negoziale in base al quale più parti
41 effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo , prescelto come capogruppo, che dovrà
agire in nome dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta -
non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo
(Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; Cass. 17 ottobre 2008, n.
25368; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441; Cass. 30 gennaio
2003, n. 1396). L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori (art. 48 Dlgs. n. 50/2016), il contratto concluso con la committenza ha effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi che subiscono danni dall'attività esecutiva di uno solo dei professionisti facenti parte del raggruppamento.
Ed allora, il Raggruppamento di Professionisti non può ritenersi responsabile per omessa custodia nei confronti della terza danneggiata, dovendo rispondere, dei danni causati dalla omessa custodia, l'arch. il quale Controparte_9
all'interno del raggruppamento ha eseguito la prestazione di direzione dei Lavori. Egli risponde, come di seguito esposto, in solido con l'appaltatore a titolo di responsabilità
extracontrattuale ex art.2051 c.c..
42
3. L'appaltatore Controparte_2
esclude una sua responsabilità verso la terza Controparte_2
danneggiata affermando di non aver in alcun modo concorso alla causazione dell'evento dannoso non avendo alcun obbligo di custodia e di intervento.
Non può condividersi tale tesi difensiva.
in qualità di appaltatore generale dell'opera al CP_2
quale viene consegnato il cantiere affinché vi siano eseguiti i lavori e quindi trasferito l'immobile, seppur si è detto, non in via esclusiva¸ ne diviene custode. Con la consegna del cantiere e l'avvio dei lavori lßappaltatore ha l'obbligo di custodia è dunque corresponsabile con la committenza e la direzione lavori dei danni patiti dai terzi.
A nulla rileva il fatto che l'appaltatrice aveva assunto l'obbligo negoziale di ottemperare alle sole direttive ed istruzioni della direzione lavori, perché, va ricordato, l'autonomia dell'appaltatore ha valore meramente endocontrattuale e, anche nei casi in cui il suo ruolo sia riducibile al nudus minister non può essere esclusa una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi ex art. 2055 cod. civ. (ovvero, in solido con il committente) ( cfr. Cass. n. 16609/2021).
Per inciso va anche rilevato che nella fattispecie non risulta che il committente abbia privato l'appaltatrice della libertà di decisione e di determinazione in merito alle opere da eseguire,
non risulta, in effetti, dimostrata una situazione in cui
43 l'appaltatrice sia stata privata della libertà decisionale ed abbia dunque agito quale nudus minister.
Per le sin qui esposte argomentazioni non conduce a differenti conclusioni il contratto di subappalto concluso tra CP_2
e la ditta avente ad oggetto la sostituzione e posa in Pt_4
opera della copertura del tetto, perché verso il committente risponde pur sempre la subappaltante che potrà eventualmente agire in regresso nei confronti della subappaltatrice.
Lo stesso contratto di subappalto, del resto, ( doc. 4) prevede la sorveglianza dei lavori da parte della subappaltante,
riconoscendone il potere di verifica in corso di esecuzione dei lavori ( art. 7).
è dunque corresponsabile del danno subito Controparte_2
dalla terza _1
L'appello incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
6. Riassumendo, il danno subito dall'appellante è imputabile alla mancata custodia dell'immobile di cui i diversi soggetti avevano la custodia in via concorrente.
Sussiste dunque vincolo di responsabilità solidale verso la danneggiata trattandosi di fatto dannoso imputabile a più
persone e cioè in capo alla committente
[...]
al direttore dei lavori arch. CP_1 [...]
e all'appaltatrice dei lavori CP_9 Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., invero, se il fatto dannoso è
imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al
44 risarcimento del danno (1° comma). Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascun degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (2° comma).
Quanto alla misura della ripartizione delle quote interne di responsabilità fra i coobbligati in proporzione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, in difetto di elementi che consentano di differenziare le rispettive posizioni e quindi di superare la presunzione del pari concorso,
trova applicazione il terzo comma dell'art.2055 c.c.,per cui, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Tutti, infatti, rispondono per omessa custodia ex art.2051 c.c.,
in via solidale, per i danni subiti dalla terza danneggiata _1
, con diritto di regresso per quanto effettivamente
[...]
corrisposto alla danneggiata a titolo di risarcimento, nei confronti dei solidali.
7. La ha svolto domanda di Controparte_1
manleva di nei confronti del Controparte_28
e dell'arch. nonché di CP_9 CP_2 CP_2
Contr Il contratto privato concluso tra la committenza e il in data
Con 13/06/2018, all'art.5 prevede la responsabilità del in relazione a tutti i danni ed inconvenienti di ogni genere che si dovessero verificare alle persone e alle cose del committente come anche ai terzi nel corso delle prestazioni,
indipendentemente dalla loro causa. L'appaltatore si obbliga a
45 tenere indenne il committente da ogni pretesa risarcitoria contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
Analogamente nei rapporti tra Committente e impresa appaltatrice il contratto dd. 27/06/2018, Controparte_2
all'art. 9, prevede che l'appaltatore è direttamente responsabile
di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle perone che alle cose del
committente, quanto a terzi nel corso dell'esecuzione della
prestazione, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in
casi di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi,
obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il committente
da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da
terzi.
Tali clausole contrattuali operano esclusivamente nei rapporti interni, ma non possono essere invocate dalle parti ad esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti della terza danneggiata.
In questo senso, Cass. n. 20840 del 30/06/2022:
La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che
tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle
opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore,
rimanendone indenne il committente, non può essere da
quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria
responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per
46 effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando
esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei
principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372
c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché
verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito
occasionato dall'esecuzione del contratto.”
Contr Ne consegue che e il “Zeitweilige Controparte_2
Bietergemeinschaft” sono contrattualmente tenuti a tenere indenne la Comunità Comprensoriale da ogni pretesa di danni
contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
Nell'impossibilità di determinarne l'entità, le rispettive quote di responsabilità si intendono paritarie.
Resta salva l'eventuale azione di regresso di colui fra i responsabili solidali che abbia risarcito il danneggiato in base ai principi di responsabilità solidale di cui all' articolo 2055,
secondo comma, c.c..
8. Estensione della domanda attorea al chiamato RTP
“ Controparte_14
,
[...]
GE EL MB und CP_11
”
[...]
La convenuta ha negato nelle difese Controparte_1
la propria responsabilità rilevando che all'epoca dei fatti per cui
è causa la stessa non aveva la custodia del cantiere in quanto i lavori di risanamento erano stati appaltati alla convenuta
[...]
[...] Contr nonché al ha quindi chiesto (cfr. conclusioni in CP_30
epigrafe riportate) che venisse accertato che gli stessi sono responsabili per i danni fatti valere dall'attrice/appellante
Forer.
In base al tenore di tali difese che escludono la legittimazione della Comunità comprensoriale, convenuta in primo grado, in ordine al medesimo rapporto dedotto dall'attrice come causa petendi, indicando nel chiamato il soggetto responsabile, la domanda dell'attrice si estende automaticamente al chiamato in causa da parte del convenuto (cfr., tra le tante, Cass. n.
1043/2019, n. 30601/2018, n. 24494/2016, n. 5400/2013, n.
5057/2010, n. 4740/2003.
9. Riassumendo, sulla scorta di quanto sin qui argomentato, la committente, Comunità comprensoriale, il direttore dei lavori
Arch. e l'appaltatrice Controparte_9 Controparte_2
sono responsabili per omessa custodia ex art. 2051 c.c. e vanno condannati in solido a risarcire a parte appellante il danno da questa subito. Nei rapporti fra le parti vige la presunzione di pari responsabilità ex art. 2055 c.c. u.c. in quanto non superata da elementi probatori idonei a differenziare le posizioni dei responsabili.
Nei rapporti interni fra le parti,
[...]
Controparte_31
[...]
Controparte_15 CP_32
[...] ” in persona del legale rappresentante e mandatario arch.
[...]
e sono contrattualmente Controparte_9 Controparte_2
tenuti in via solidale a manlevare la Controparte_1
da quanto la stessa è tenuta a pagare alla danneggiata _1
.
[...]
10. Quantum
Venendo alla pretesa fatta valere da , risulta in Parte_1
esito all'istruttoria testimoniale svoltasi in primo grado, che in seguito alle infiltrazioni d'acqua piovana il negozio era completamente allagato e che l'acqua scesa dal controsoffitto aveva danneggiato oltre all'arredo e la merce tutto quanto presente nel locale.
I testi hanno, invero, confermato lo stato in cui si trovava il locale dopo l'evento come raffigurato nelle fotografie allegate alla perizia del geom. tecnico incaricato da CP_22 Parte_1
per l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti a seguito della infiltrazione d'acqua proveniente dal tetto dell'edificio della Comunità Comprensoriale, rimasto scoperto nel corso dei lavori di risanamento.
Lo stesso geom. nel corso della sua testimonianza CP_33
ha confermato la propria perizia ed ha, in particolare,
dichiarato di aver eseguito diversi sopralluoghi nei primi giorni di novembre 2018 constatando che il negozio era completamente allagato ed erano presenti ancora le infiltrazioni d'acqua sui muri perimetrali e sul soffitto, il tutto come
49 documentato fotograficamente nella perizia. Il teste ha inoltre accertato che la merce presente, i registratori di cassa, i telefoni cellulari , un iPad e due computer portatili erano danneggiati.
Nella sua perizia il OM. ha elencato la merce CP_22
danneggiata dall'acqua indicandone il corrispondente valore sulla base delle fatture d'acquisto nonché la spesa per gli interventi di ripristino dei locali la cui esecuzione ha potuto constatare nel corso dei sopralluoghi.
La teste già dipendente di , Tes_4 Parte_1
intervenuta immediatamente dopo la scoperta del danno presso i locali, ha ricordato che la merce galleggiava sull'acqua che sgorgava dal soffitto;
ha confermato i danni, avendo partecipato alle operazioni di sgombero e pulizia dei locali e all'inventario della merce e dei beni danneggiati. Ha ricordato che la merce era sporca e scolorita, quella in pelle rovinata a causa dell'acqua.
, ha confermato che la merce danneggiata , CP_34
destinata agli affari prenatalizi, non era sostituibile trattandosi di capi della collezione autunno/inverno 2018/2019 per i quali i tempi di ordinazione sono di circa un anno;
ha dichiarato di aver aiutato la sorella insieme ad altri parenti a sgomberare il negozio e trasportare la merce ed i dispositivi elettronici presso un magazzino, a selezionare i capi di vestiario danneggiati e ripulire il negozio;
ha indicato in circa 16/20 le ore di lavoro da lui svolto.
50 Il consulente d'ufficio nominato in primo grado ha valutato congrue le voci di danno esposte per gli interventi di risanamento dei locali del negozio, tutte supportate dalle relative fatture e ricevute, per un ammontare complessivo di €
20.321,28.-; in ordine alle apparecchiature elettroniche rimaste danneggiate , all'allegato n.100 è in atti l'offerta della ditta
Megabit per € 3.287,81.- che , però, si riferisce ad apparecchiature di qualità superiore rispetto a quelle danneggiate;
il consulente d'ufficio ha dunque ridotto il danno al valore venale di tali beni valutato in complessivi € 900,00.-.
La conclusione appare corretta. Non può sul punto condividersi l'affermazione dell'appellata “Zeitweilige Bietergemeinschaft” che ritiene non risarcibili tali voci di danno in quanto le apparecchiature sarebbero state lasciate incustodite nel negozio durante il fine settimana e neppure giustificato il possesso di due computer, un i-phone e un IPad mini per un'attività di commercio svolta in un locale di 60m2, perché del tutto inconferente. Certo, la titolare non poteva immaginare che a causa della mancata vigilanza sul tetto privo di copertura da parte dei soggetti a ciò deputati, si sarebbero verificate infiltrazioni d'acqua fino al piano terra ove è situato il suo negozio. Per altro, non è dato comprendere il motivo per cui tali apparecchiature, comprovatamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività di commercio, dovrebbero essere sovrabbondanti.
Per quanto concerne le ore lavorative prestate dai familiari
51 dell'attrice/appellante per lo sgombero ed il trasporto della merce e le pulizie e tutte le incombenze collegate al ripristino dei locali del negozio, indicate in complessive 104 ore a 20€
all'ora, i testi e hanno confermato la circostanza. Il CP_34 Tes_4
ctu ha valutato l'importo congruo, considerato che ammonta nell'ordine del 10% delle spese di intervento degli artigiani. La
valutazione è condivisibile.
Non può riconoscersi l'importo ai € 200,00.- a titolo di canone di locazione per il magazzino temporaneamente locato dall'appellante, in difetto di prova alcuna dell'esborso.
Possono riconoscersi € 50,80.- per spese di trasporto e fotocopie, trattandosi di spese comunemente sopportate per la dotazione di un negozio e che trovano, ad ogni modo, conferma nella testimonianza di . CP_34
Non possono essere riconosciute le spese per il mancato impiego della commessa e per il canone di locazione del negozio che costituiscono spese che la danneggiata avrebbe dovuto sostenere comunque.
Con riferimento alla merce danneggiata al 100% indicata nella perizia del geom. all'elenco sub 7 come non vendibile CP_22
con un danno del 100%, il ctu ne ha verificato in occasione del sopralluogo, confermandone la non vendibilità; ha corretto l'importo indicato dalla perizia di parte attrice/appellante nella quale era stato elencato un solo articolo (stivaletti da donna
OBA waxed suede) , mentre ne risultavano danneggiati sei
52 esemplari, giungendo ad un calcolo complessivo per il danno ad
€ 15.767,40.-.
Quanto alla merce considerata vendibile ma con un deprezzamento del 30% , non ne è stata possibile una verifica da parte del ctu e comunque appare corretto tenere conto di tale danno sotto il profilo del mancato margine di guadagno.
Al riguardo il ctu, affiancato dall'ausiliario commercialista, ha calcolato il lucro cessante sulla scorta della media dei corrispettivi di ottobre, novembre e dicembre 2018 confrontati con i corrispettivi del trimestre relativi agli anni dal 2015 al
2017 e per il fatturato di gennaio 2019 ha preso in considerazione il mese di gennaio degli anni dal 2016 al 2019
ed il successivo 2020. Rispetto ai corrispettivi del mese di ottobre 2015, 2016, 2017 e 2019 nel 2018 si registra una diminuzione pari ad € 4.424,12 corrispondente al 12,88%;
rispetto ai corrispettivi del mese di novembre 2015, 2016, 2017
e 2019 , nel 2018, si registra una diminuzione pari ad €
17.206,97.- corrispondente al 80,12%; rispetto ai corrispettivi del mese di dicembre 2015, 2016, 2017 e 2019, nel 2018 si registra una diminuzione pari ad € 33.625,94.- corrispondente al 20,99% . Complessivamente la diminuzione di corrispettivi relativa al periodo ottobre novembre dicembre 2018 ammonta ad € 28.689,82.
Appare corretto prendere a base del calcolo i corrispettivi annuali registrati in bilancio dalla ditta ossia i Parte_1
53 ricavi derivanti dalla vendita di beni che rappresentano il reddito generato dalle operazioni di vendita, poi soggetto agli obblighi fiscali di legge.
Condivisibile risulta l'ampliamento dell'analisi a gennaio 2019
perchè tiene conto del fatto che da febbraio si è verificato un sostanziale equilibrio rispetto alla media di riferimento;
la diminuzione di corrispettivi per gennaio 2019 è pari ad €
4.111,68.- corrispondente al 19,04%.
Il ctu ha ritenuto correttamente di applicare a tali importi il correttivo del margine di ricarico rispetto ai prezzi di acquisto,
ipotizzando ragionevolmente che nel periodo in questione tale fatturato sarebbe stato realizzato a prezzi molto prossimi ai prezzi pieni;
ha dunque computato in detrazione l'importo di prezzo di carico presunto applicando il correttivo di 2,5 per il primo periodo e di 1,25 per gennaio 2019 giungendo ad un importo complessivo di € 14.787,87.-.
Le conclusioni del ctu, frutto di un'elaborazione dei dati eseguita con l'ausilio di esperto commercialista, resistono alle critiche mosse da parte dei consulenti di parte, sulle quali egli ha esaustivamente, quanto convincentemente risposto, in particolare con riferimento alle tesi difensive della “Zeitweilige
Bietergemeinschaft”, specificando in risposta alle osservazioni,
quanto segue:
….I volumi di vendita e il margine che viene applicato per la
fissazione dei prezzi di vendita sono due variabili ben distinte tra
54 loro e che non vanno confuse l'una con l'altra.
Il fatto che nella pelletteria e nell'abbigliamento il mese di
novembre di regola non faccia segnare grandi volumi di vendita
(del resto la situazione può non essere molto dissimile persino a
dicembre) è ben lungi dal significare che non si tratti di un mese
di ottimi ricavi.
….
Nella pelletteria come nell'abbigliamento invece, di regola,
l'aumento dei ricavi nei periodi forti dell'anno non è tanto da
collegare alle fluttuazioni dei volumi di vendita, quanto ai migliori
margini che possono essere realizzati grazie all'uscita delle
nuove linee stagionali.
9) La rappresentazione degli utili medi mensili annui ricavati dai
bilanci dal 2015 al 2019 è suggestiva, ma non offre alcun vero
spunto per un calcolo differente e migliore del lucro cessante
patito
dell'impresa odierna parte attrice a causa dell'evento su cui è
Contr causa. Tant'è che alla fine, il Procuratore (di parte ribadisce
la validità del calcolo che veniva già rappresentato dal ctp geom.
nelle sue osservazioni alla bozza peritale, basato Per_4
sull'applicazione del margine medio annuo dell'attività desunto
dai bilanci in atti (da egli calcolato pari a 0,3191). Si tratta, come
già detto a più riprese e qui ribadito con forza, di un
ragionamento errato ed iniquo, estremamente penalizzante per la
parte attrice, alla luce del carattere spiccatamente stagionale
55 dell'attività in oggetto.
Il raffronto tra i bilanci effettuato al livello degli utili appare in
generale come il più difficoltoso da fare, perché risente delle
fluttuazioni delle rimanenze di magazzino e di tutte le peculiarità
e le singolarità che caratterizzano ciascun esercizio, e che sono
difficilmente ricostruibili a posteriori, nel caso di specie
impossibili da ricostruire con il dovuto grado di approfondimento.
Ed inoltre, così come prospettato dal Procuratore di parte
“Bietergemeinschaft”, finisce con l'offuscare altre evidenze che
emergono con molta maggiore chiarezza dalla lettura comparata
dei bilanci, per esempio un calo del fatturato del negozio nel
trimestre ottobre-dicembre 2018 di 28.689 € rispetto alla media
dello stesso periodo degli anni precedenti.”
Valga qui unicamente rilevare che la diminuzione dei ricavi è
stata calcolata raffrontando mese per mese i periodi dall'ottobre al gennaio negli anni dal 2015 al 2019, mentre non appare corretto ridurre l'analisi ad un periodo inferiore al mese perché
troppo breve per rispecchiare l'effettivo andamento delle vendite.
Quanto al margine medio annuo calcolato sulla base del confronto degli utili da bilancio, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il ctu, in quanto una determinazione in base al bilancio risente della variabilità delle voci e dei fattori che le compongono, in questa sede difficilmente individuabili.
Neppure condiviso è il metodo di calcolo del lucro cessante
56 Contr offerto da parte appellata in base alla differenza tra la media annua dei corrispettivi per il quadrimestre ottobre –
gennaio degli anni da 2015 al 2016 con quelli del 2018
dovendosi ritenere più appropriato il calcolo proposto dal ctu sulla base della differenza registrata in relazione ad ogni mese,
perché più aderente alla realtà e più preciso.
Infine va riconosciuto e spetta all'attrice/appellante l'esborso di
€ 3.572,71.- relativo all'onorario del perito geom. CP_22
comprovato da relativi fattura e bonifico ( doc.117/118
appellante). Sul punto le critiche di parte appellata “Zeitweilige
Bietergemeinschaft” ( cfr. comparsa conclusionale pag. 20) sono del tutto prive di fondamento, ove si consideri che la perizia si è
resa necessaria ed utile per la quantificazione del danno e l'instaurazione di trattative stragiudiziali;
va ad ogni modo respinta con fermezza ogni critica , per altro priva di sostanza,
sull'operato del geom. che ha agito quale perito CP_22
nominato in sede stragiudiziale da . Parte_1
Riassumendo, possono riconoscersi a i seguenti Parte_1
importi:
€ 20.321,28.- per interventi ripristinatori
€ 900,00.- per il danno alle apparecchiature elettroniche
€ 2.130,80.- in via equitativa per ore lavorative prestate dai familiari e spese di trasporto e varie
€ 15.767,40.- per merce invendibile
€ 14.787,87.- a titolo di lucro cessante
57 € 3.572,71.- per onorario del perito geom. CP_22
Complessivamente, dunque, il danno ammonta ad €
57.480,58.-.
Su tale importo spetta rivalutazione monetaria dalla data dell'evento 28/10/2018 e sulle somme via via rivalutate gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
11. La chiamata , già Controparte_19 OP
[...]
L'arch. ha svolto domanda di manleva nei confronti CP_9
di ora OP Controparte_19
per l'ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti.
Ora, appare indiscutibile che l'arch. abbia prestato CP_9
sul cantiere de quo la propria opera professionale di architetto in qualità di direttore Lavori.
Il contratto di assicurazione con è stato Controparte_8
stipulato dall'arch. e dal geom. CP_9 Controparte_10
per “responsabilità civile professionale architetti” avente decorrenza dal 28/02/2019 al 28/02/2020 ed ha dunque ad oggetto l'attività professionale di architetto a prescindere se sia svolta “in proprio” ovvero all'interno di un raggruppamento di professionisti che come si è detto non è soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti.
Sotto diverso profilo ritiene non operante la CP_8
polizza essendo l'arch. alla data di decorrenza della CP_9
58 polizza professionale pienamente cosciente che si erano verificate circostanze e situazioni critiche tali da poter dare origine ad una futura richiesta di risarcimento nei suoi confronti. Conseguentemente l'Assicurazione sostiene l'inoperatività della garanzia richiamando, oltre all'art. 1892 e ss. c.c. , le condizioni di polizza che alla Sezione 3. relativa alle esclusioni, Punto 3. 3. sotto la rubrica “fatti noti” che prevede che l'assicurazione non opera in relazione a “circostanze e/o
richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di
decorrenza della presente polizza che l'assicurato conosceva o
delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una
successiva richiesta di risarcimento”.
Come scritto nel certificato di assicurazione la polizza è “claims made” e – per quanto qui interessa – “….copre le richieste di
risarcimento conseguenti ad errori commessi in data non
antecedente la data di retroattività indicata nel certificato ed
avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato nel
periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciate
agli assicuratori”. Nel certificato di assicurazione è indicato che la retroattività è illimitata.
Ora appare indubbio che l'Assicurato arch. sia CP_9
venuto a conoscenza delle circostanze del caso concreto ossia delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell'immobile in fase di risanamento, nell'immediatezza dei fatti e dunque ben prima della stipulazione e della decorrenza del contratto di
59 assicurazione con essendo del tutto improbabile CP_8
che la direzione dei lavori non abbia avuto conoscenza e non sia stata informata dell'evento dannoso verificatosi il 28/10/2018.
Va , però, anche rilevato che ha rivolto richieste Parte_1
di risarcimento dei danni alla Comunità CP_1
all'appaltatrice ed alle relative assicuratrici, Controparte_2
senza che risulti una interlocuzione con l'arch. che è CP_9
rimasto estraneo anche alle trattative intercorse tra quelle parti.
Il fatto che l'arch. fosse a conoscenza della CP_9
infiltrazione d'acqua piovana proveniente dal tetto dell'edificio verificatasi e del conseguente danneggiamento non significa che avesse la consapevolezza che la danneggiata avrebbe indirizzato anche nei suoi confronti una richiesta di risarcimento,
circostanza neppure verificatasi, essendo stato l'arch.
chiamato in causa dalla committente convenuta CP_9
dalla danneggiata.
Ad ogni modo, non appare che tali circostanze possano ritenersi idonee ad incidere sul rischio assicurato in quanto riguardino
“accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili
dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul
consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di
perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio
poi” (cfr. Cass.20997/2023).
L'assicurazione, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, non ha dimostrato, ma neppure dedotto, che, se
60 informata di tale circostanza, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.
Va anche rilevato, quanto al richiamo all'art.1892 c.c., che in atti non vi è una documentazione dalla quale trarre che il contraente assicurato abbia effettuato dichiarazioni non veritiere o reticenti in sede di stipula del contratto.
Da siffatto argomentare consegue che non appare giustificato il diniego di efficacia alla clausola claim made perché la domanda risarcitoria ovvero di manleva svolta nei confronti dell'arch.
da parte della committente CP_9 [...]
è stata proposta in corso di validità Controparte_1
della polizza (notificata in data 08/08/2019).
Quanto alla clausola di cui alle condizioni di polizza alla Sez. C,
art.
1.2. ai sensi della quale, “i Legali e Periti scelti
dall'Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento
dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori”
richiamata da per escludere l'obbligo di Controparte_8
rimborso delle spese del giudizio sostenute dall'assicurato, va rilevato innanzitutto che la clausola non contiene un patto di gestione della lite, ma impone al contraente la mera approvazione dei legali scelti da parte dell'assicurazione.
Neppure prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo da parte del contraente, l'esclusione del rimborso delle spese di lite sostenute direttamente dall'assicurato.
Sotto altro aspetto va anche evidenziato che la chiamata
61 assicurazione ha eccepito l'esclusione di copertura assicurativa avanzando sotto questo profilo difese del tutto incompatibili con la posizione dell'assicurato che con la chiamata in causa dell'assicurazione ha invocato l'operatività dell'assicurazione.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Le spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all'azione di garanzia vanno , infatti, liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 del c.c..
Da quanto sin qui esposto va accolta la domanda di manleva svolta dall'arch. nei confronti di Controparte_9 [...]
, già . Controparte_19 OP
12. La intervenuta Controparte_3
La società è intervenuta volontariamente in giudizio quale assicuratrice RC di associandosi alle difese della CP_2
nel merito, eccependo in ogni caso l'esclusione CP_2 CP_2
di copertura in relazione alla sezioni A, danni alle opere e alla sezione B responsabilità civile.
Deduce l'assicurazione che ai sensi dell'art.3 n. 6 della Sezione
A la società non sarebbe obbligata ad indennizzare i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione e che l'art.12 lett. q della Sezione B escluderebbe la copertura
62 assicurativa.
Quanto all'esclusione della garanzia ai sensi dell'art.3 n. 6 della
Sezione A della polizza, l'eccezione non può trovare accoglimento posto che, come si è più sopra visto, l'appaltatrice risponde quale custode ai sensi dell'art. 2051 Controparte_2
c.c., e non restando esclusa la sua responsabilità per aver subappaltato i lavori di sostituzione della copertura alla e la fornitura con posa in opera della Parte_4
membrana bituminosa alla Isol Gamma s.r.l..
Inoltre, ai sensi delle condizioni generali di assicurazione alla sezione B Responsabilità Civile, l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti,
di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte , lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla sezione A e quindi a opere ed impianti permanenti o temporanei, a opere ed impianti preesistenti e costi di demolizione.
Il richiamo alla clausola speciale E – limitazioni RCT che prevede: “I danni a terzi di cui alla Sezione B sono indennizzabili
solamente se dovuti a fatto del Contraente /Assicurato avvenuto
esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori sulle opere in
oggetto dell'appalto”, non appare pertinente. Infatti, per evitare inutili ripetizioni, basti qui ribadire, che il subappalto di
63 determinati lavori sul cantiere non esclude la responsabilità
della subcommittente quale custode della cosa che ha causato il danno alla terza danneggiata.
Infine, in relazione alle singole voci di danno, l'assicurazione, in via subordinata, riconosce rientrare nella garanzia assicurativa le seguenti voci di danno fatte valere dalla danneggiata in quanto ricomprese nella garanzia Sezione A Opere preesistenti
rispettivamente Sezione B responsabilità civile dichiarando di rinunciare alla applicazione dello scoperto:
- Interventi artigiani per € 20.321,28 ( Sezione A)
- Apparecchiature elettroniche per € 900,00.- ( Sezione B)
- Ore lavorative dei familiari per € 2.080,00.- ( Sezione A)
- Spese di trasporto e fotocopie per € 50,80.- (Sezione A)
- Merce non vendibile per € 15.767,40.- ( Sezione B)
Escluse dalla copertura assicurativa, sarebbero, le voci di danno
per mancato fatturato (€ 14.787,87) per canone di locazione del locale deposito merce ( € 200,00.-) in forza dell'art. 16 delle condizioni generali di Assicurazione in forza del quale (lett. B)
“La Società non è obbligata a indennizzare le penalità, i danni da
mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i
danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto”.
L'eccezione non è fondata.
In realtà, la limitazione riguarda i danni da mancato godimento dell'opera assicurata, ossia l'opera oggetto dell'appalto come
64 risulta dalla polizza, ed il mancato lucro in relazione al mancato godimento, sempre dell'opera assicurata, mentre il danno oggetto di richiesta di risarcimento attiene al mancato godimento del bene detenuto dalla terza , come Parte_1
anche il mancato lucro.
Il canone di locazione non viene comunque riconosciuto per quanto già sopra esposto.
Vi è dunque copertura assicurativa per cui La CP_3
Assicurazione è tenuta a manlevare di quanto essa CP_2
abbia a corrispondere a e alla Comunità Parte_1
in relazione al danno per cui è causa, detratto CP_1
lo scoperto o franchigia contrattualmente prevista sull'importo relativo al mancato guadagno.
Quanto alle spese di lite l'assicurazione richiama dell'art. 29
delle Condizioni di Assicurazione ai sensi del quale “La Società
non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici
che non siano da essa designati.“ per cui, avendo l'assicurata scelto di avvalersi di un legale di propria fiducia,
comporterebbe, secondo la difesa dell'assicurazione,
l'esclusione del rimborso delle spese di lite da parte dell'assicurazione.
L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né
conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio,
bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina di cui
65 agli artt. 91 e 92 c.p.c. Le spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all'azione di garanzia vanno, infatti, liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 del c.c..
Vi è di più secondo Cass. n. 21220/2022 la clausola inserita in
un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale
stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato,
non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o
tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c.,
dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917,
comma 3, c.c.”.
Vi è dunque copertura assicurativa per cui è Controparte_8
tenuta a manlevare l'arch. di quanto egli Controparte_9
abbia a corrispondere a e alla Parte_1 [...]
in relazione al danno per cui è causa, detratta CP_1
la franchigia contrattualmente prevista.
13. Spese di lite
e l'arch. Controparte_1 CP_2 [...]
vanno condannati in via solidale per quote CP_9
paritetiche al pagamento in favore di ditta individuale
dell'importo di € 57.480,58.- Controparte_12
con rivalutazione ed interessi come in motivazione.
66 La riforma dell'impugnata sentenza comporta la necessità di rideterminare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in base all'esito complessivo.
Nei confronti dell'appellante sono soccombenti la Parte_1
e l'arch. Controparte_1 CP_2 [...]
essi sono tenuti in via solidale e paritetica a CP_9
rifondere alla stessa le spese di lite oltre alle spese della consulenza contabile di parte dott. pari ad € 1.817,40.-. CP_35
Le spese della consulenza d'ufficio espletata in primo grado vanno poste a carico di Controparte_1 CP_2
e l'arch. in via solidale e paritetica. Controparte_9
Nei rapporti interni fra Controparte_1 CP_2 CP_2
e l'arch. anche in qualità di legale
[...] Controparte_9
rappresentante e mandatario del
[...]
Controparte_31
[...]
GE EL MB und CP_11
, i chiamati sono tenuti contrattualmente a manlevare La
[...]
e vanno dunque condannati in solido Controparte_1
a rifondere alla stessa le spese di giudizio;
è risultata soccombente nei confronti OP
dell'assicurato arch. e va condannata a Controparte_9
garantire e manlevare lo stesso da quanto questi è tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza, fatta salva la franchigia contrattuale. L'assicurazione va quindi condannata a
67 rifondere le spese di giudizio al proprio assicurato arch.
CP_9
va condannata a Controparte_3
garantire e manlevare da quanto questa è Controparte_2
tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza, fatta salva eventuale franchigia contrattuale. Nei confronti dell'assicurata è risultata soccombente e va quindi condannata a rifondere alla stessa le spese di giudizio.
Nella determinazione delle spese di giudizio vanno applicati i criteri di cui DM 147/2022 per lo scaglione di valore in base al decisum da € 52.001 a € 260.000, valori medi, tenuto conto delle note spese presentate dalle parti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza nr. Controparte_12 Parte_1
230/2023 pronunciata dal Tribunale di OL in data
20.03.2023, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
68 accerta e dichiara la responsabilità solidale per quote paritarie di
[...]
, arch. Parte_3 [...]
e in relazione ai danni subiti da CP_9 CP_2 CP_2
Controparte_12
respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_2
condanna in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t., arch.
[...]
e in persona del legale CP_9 Controparte_2
rappresentante p.t., in solido per quote paritetiche al pagamento in favore di Controparte_12
dell'importo complessivo di € 57.480,58.-. a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna
Controparte_31
,
[...]
Controparte_15
” in persona del legale rappresentante e mandatario arch.
[...]
e in persona del legale Controparte_9 Controparte_2
rappresentante p.t. in via solidale per quote paritarie a manlevare la da quanto la stessa è Controparte_1
tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza;
69 condanna
, già a Controparte_19 OP
manlevare l'arch. da quanto questi è Controparte_9
condannato a pagare in esecuzione della presente sentenza , nei limiti di polizza e tenuto conto di eventuale franchigia contrattuale;
condanna a manlevare Controparte_3 [...]
da quanto questi è condannato a pagare in CP_2
esecuzione della presente sentenza nei limiti di polizza e tenuto conto di eventuale franchigia contrattuale;
Condanna
in persona del Parte_5
legale rappresentante p.t., arch. Controparte_36 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido a CP_2
rifondere a le TE
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi € 18.333,90.- .- di cui €
2.552,00.- per la fase di studio, € 1.628,00.- per la fase introduttiva, €5.670,00.- per la fase istruttoria, € 4.253,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali (15% sul compenso totale), € 829,03.- per anticipazioni, IVA e Cap come per legge;
oltre spese della ctu ing. come liquidate con decreto dd. Per_3
16/08/2022 e della CTP contabile dott. pari ad € CP_35
1.817,40.-;
70 per il secondo grado di giudizio in complessivi € 14.231,65.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911.00.- per la fase introduttiva, € 5.103,00.- per la fase decisionale, nonché €
3.329,00.- per il procedimento ex art.351 c.p.c., oltre per spese generali ( 15% sul compenso totale) ed € 911,00.- anticipazioni,
IVA e Cap come per legge.
condanna
Controparte_31
,
[...]
Controparte_15
” in persona del legale rappresentante e mandatario arch.
[...]
in persona del legale Parte_6
rappresentante p.t., in via solidale per quote paritarie a rifondere a Parte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi € 18.333,00.- di cui €
2.555,00.- per la fase di studio, € 1.628,00.- per la fase introduttiva, €5.760,00.- per la fase istruttoria, € 4.253,00.- per la fase decisionale, € 4.230,00.- per aumento ex art. 4 c.2 DM
147/2022, oltre spese generali (15% sul compenso totale) e €
871,71.- per anticipazioni, IVA e Cap come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi € 19.253,20.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911.00.- per la fase introduttiva, € 2.163,00.- per la fase di trattazione, € 5.103,00.-
per la fase decisionale, € 3.646,20 ex art. 4 c. DM 147/2022
71 per la difesa contro più parti, inoltre € 3.453,00.- per il procedimento ex art.351 c.p.c., oltre spese generali ( 15% sul compenso totale) , IVA e Cap come per legge.
condanna
, già a Controparte_19 OP
rifondere all'arch. le spese di entrambi i Controparte_9
gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi € 17.459,45.- di cui € 2.430,00.- per la fase di studio, € 1.550,00.- per la fase introduttiva, €5.400,00.- per la fase istruttoria, € 4.050,00.- per la fase decisionale, ed €
4.029,00.- ex art. 4 c. DM 147/2022 per la difesa contro più
parti, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e Cap
come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi €
12.988,30.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, €
1.911.00.- per la fase introduttiva, € 5.103,00.- per la fase decisionale, 2.997,30.- ex art. 4 c. DM 147/2022 per la difesa contro più parti , oltre spese generali ( 15% sul compenso totale) , IVA e Cap come per legge.
condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si CP_2
liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi €
14.103,00.- .- di cui € 2.552,00.- per la fase di studio, €
1.628,00.- per la fase introduttiva, €5.760,00.- per la fase istruttoria, € 4.253,00.- per la fase decisionale, oltre spese
72 generali (15% sul compenso totale), IVA e Cap come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi € 14.317,00.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911.00.- per la fase introduttiva, € 5.103,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali ( 15% sul compenso totale), IVA e Cap come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante incidentale di un ulteriore Controparte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 22 gennaio 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
73
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere Risarcimento danni a cose ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 78/2023 R.G.
promossa
da
c.f. Parte_1
, in persona della titolare P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti POLONIOLI GIOVANNI
CESTARI PAUL e GRUBER HARALD giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
STECKHOLZER LORENZ , giusta delega in atti
1 - appellata –
e nei confronti di
c.f. ,in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINI
GLORIA , giusta delega in atti
- appellato, appellante incidentale –
e nei confronti di
c.f. Controparte_3
, in persona del Procuratore dott. P.IVA_4 CP_4
delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto
[...]
del 12/12/2022, rep. n. 8368, racc. n. 6188, Notaio dott.
rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESI Persona_1
MICHELE, giusta delega in atti
- appellato –
e nei confronti di
OP
in persona del Dott. (C.F.
[...] CP_6
), in qualità di preposto e Rappresentante C.F._1
Generale per l' di già CP_5 Controparte_7 [...]
a tanto abilitato giusto atto Controparte_8
di nomina in data 25 agosto 2011 n. 17930/9495 Rep. del
Notaio (doc. 1), rappresentata e difesa, dall' Avv. Persona_2
FERRAGUTO ANTONIO , giusta delega in atti
- appellata –
e nei confronti di
2 Controparte_9
[...] Controparte_10
, in persona
[...] Controparte_11
del legale rappresentante p.t. arch. e Controparte_9
Arch , c.f. Controparte_9 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti GSCHNITZER KLAUS e
SEEHAUSER ALOIS, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 27/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante ditta individuale
[...]
: Controparte_12
“I procuratori della ditta individuale Controparte_12
concludono come in atto di citazione d'appello del 26 aprile 2023
e segnatamente:
in via principale e nel merito:, accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 230/2023 emessa dal
Tribunale di OL nell'ambito del giudizio N.R.G. 1546/2019,
pubblicata in data 24/03/2023 e notificata il 27/03/2023,
a) accertare e dichiarare la responsabilità solidale ovvero
concorrente dei convenuti e dei chiamati in causa, in relazione
all´accertando grado di colpa per i danni occorsi alla appellante
3 in costanza e in dipendenza dei lavori di costruzione ai sensi
degli art. 2043 c.c. e/o 2050 c.c. e/o 2051;
b) conseguentemente condannare i convenuti e i chiamati in
solido, ovvero pro quota in relazione al rispettivo grado di colpa
accertando in corso di causa al risarcimento a favore della
appellante dei danni subiti per l´importo complessivo di €
84.832,13 al netto dell´iva (€ 103.495,20 ivato) ovvero di
quell'altro importo che verrà determinato in corso di causa
rispettivamente ritenuto di giustizia, oltre agli interessi ex art.
1284 c.c. e alla rivalutazione monetaria dalla data in cui i danni
si sono verificati sino al effettivo pagamento e alla rifusione delle
spese di giudizio, comprese quelle per la consulenza tecnica.
c) rigettare le domande formulate dai convenuti, dai chiamati e
dalla intervenuta in causa nei confronti della appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali nonché IVA e CPA come per legge di
entrambi i gradi di giudizio”.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini
del rito.
del procuratore di parte appellata
[...]
; Controparte_1
si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta d.d. 21.07.2023 nonché alla propria memoria difensiva d.d. 19.05.2023 in replica al ricorso ex art. 351 c.p.c. con il quale chiedeva la sospensione della provvisoria Parte_1
4 esecutorietà dell'impugnata sentenza n. 230/2023 del
Tribunale di OL e rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
OL;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere l'appello avversario d.d.
26.04.2023 avverso la sentenza n. 230/2023 pubblicata il
20.03.2023, emessa dal Tribunale di OL, Giudice Dr.
Morris Recla, procedimento sub R.G. n. 1546/2019, perché
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in entrambi i gradi di giudizio;
in ogni caso:
2. per i motivi esposti ed in caso di fondatezza, anche soltanto parziale, dell'appello avversario nonché di ogni e qualsiasi altra domanda formulata e/o formulanda nei confronti della
Comunità ovvero di riforma della sentenza CP_1
impugnata, accertare e dichiarare,
- che il raggruppamento temporaneo di imprese “Zeitweilige
Bietergemeinschaft zwischen “ Arch. Controparte_9
und OM. Christian Markart”, Controparte_9
“GE EL MB” und “ CP_11
”, in persona del legale rappresentante Dr. Arch.
[...]
(C.F.: Controparte_9 C.F._2
5 rispettivamente pro tempore, con sede in 39049 Vipiteno (BZ),
Via Stazione 1, il Dr. Arch. (C.F.: Controparte_9
, residente in [...]
Johann-Kofler 5, e la (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
38096 Vallelaghi (TN), Strada di Pedegazza 12, Frazione Ciago,
sono responsabili per i danni fatti valere dall'attrice ovvero odierna appellante e che di conseguenza sono in ogni caso tenuti solidalmente ed illimitatamente a manlevare e tenere indenne la convenuta ovvero appellata
[...]
; Controparte_1
- per l'effetto condannare solidalmente ed illimitatamente il raggruppamento temporaneo di imprese “Zeitweilige
Bietergemeinschaft zwischen “
[...]
, Controparte_13
“GE EL MB” und “ CP_11
”, in persona del legale rappresentante Dr. Arch.
[...]
(C.F.: Controparte_9 C.F._2
rispettivamente pro tempore, con sede in 39049 Vipiteno (BZ),
Via Stazione 1, il Dr. Arch. (C.F.: Controparte_9
, residente in [...]
Johann-Kofler 5, e la (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
38096 Vallelaghi (TN), Strada di Pedegazza 12, Frazione Ciago,
a pagare a parte attrice ovvero odierna appellante
6 rispettivamente a qualsiasi altra parte in causa l'importo che in corso di causa la convenuta ovvero l'appellata
[...]
verrà ritenuta Controparte_1
debitrice rispettivamente a rifondere alla stessa quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a parte attrice ovvero odierna appellante rispettivamente a qualsiasi altra parte in causa, anche a titolo di spese processuali ed accessorie;
- condannare solidalmente ed illimitatamente il raggruppamento temporaneo di imprese “
[...]
Controparte_14
,
[...]
“GE EL MB” und “ CP_11
”, in persona del legale rappresentante Dr. Arch.
[...]
(C.F.: Controparte_9 C.F._2
rispettivamente pro tempore, con sede in 39049 Vipiteno (BZ),
Via Stazione 1, il Dr. Arch. (C.F.: Controparte_9
, residente in [...]
Johann-Kofler 5, e la (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
38096 Vallelaghi (TN), Strada di Pedegazza 12, Frazione Ciago,
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con il relativo aumento ex art. 4, co.
1-bis,
D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).
7 In via istruttoria:
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c. d.d. 06.07.2020 e d.d. 22.07.2020.
nonché nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello d.d. 21.07.2023.”
Salvis iuribus.
Del procuratore di parte appellata „Zeitweilige
Controparte_14
[...]
Controparte_15
“ e di parte appellata arch.
[...] [...]
Controparte_16 Controparte_9
Arch. Controparte_13
Controparte_15
” e il Dott. arch. personalmente,
[...] Controparte_9
come sopra rappresentati, formulano le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra domanda ed eccezione disattesa (contrariis reiectis):
in via principale:
- respingere l'appello come proposto con conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata:
- respingersi ogni domanda risarcitoria nei confronti della
8 Controparte_17
,
[...]
Controparte_15 CP_11
”+, con sede in Vipiteno, via Stazione 1, nonché nei
[...]
confronti dell'arch. personalmente, in Controparte_9
Vipiteno, via J. Kofler 5;
- nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande formulate nei confronti della
[...]
[...]
[...]
Controparte_18
”, con sede in Vipiteno, via Stazione 1, nonché nei
[...]
confronti dell'arch. dott. , personalmente, Controparte_9
residente in [...], condannare la compagnia assicurativa (già Controparte_19 [...]
, già OP Controparte_8
, ( già ), con sede in Italia in
[...] P.IVA_5 P.IVA_6
Milano (MI), via della Posta n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla manleva per capitale,
interessi, rivalutazione e spese, anche per spese di lite di resistenza e di soccombenza, ed accessorie nei confronti dell'
arch. e di ogni altra somma cui lo stesso Controparte_9
dovesse essere condannato, per i fatti di cui è causa.
Con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
9 Del procuratore di parte appellata di cui alla CP_2
Comparsa, qui ritrascritte:
IN VIA INCIDENTALE: in riforma dell'impugnata Sentenza,
rigettare le domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per difetto di legittimazione/titolarità passive e/o per tutto quanto specificamente illustrato al par. 1 della Comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, rigettare le domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: e, ove occorra, in via incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale ovvero parziale,
dell'Appello e comunque delle domande dell'Attrice e/o di altri
Convenuti, condannare Controparte_20
ora (C.F./P.IVA ), in
[...] CP_21 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire la società in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e quindi a manlevarla dal pagamento di ogni somma a cui dovesse essere condannata nonché a rifonderle tutti gli importi a cui dovesse essere condannata al pagamento,
oltre a interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario per entrambi i gradi del giudizio.
10 Il procuratore di parte appellata Controparte_3
conferma
[...]
le conclusioni di cui alla propria costituzione dd. 13.07.2023,
che di seguito ritrascrive:
A. In via principale:
Rigettare l'appello proposto e tutte le conclusioni formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore del compenso professionale, anche del secondo grado di giudizio.
B. In via subordinata:
per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto, con accertamento di una qualche corresponsabilità in capo alla previa quantificazione CP_3 Controparte_2
percentuale del relativo grado di corresponsabilità ed accertati con rigore i danni eventualmente sussistenti (con esclusione delle voci di danno infondate, non provate e/o inammissibili),
determinare il danno concretamente risarcibile in favore dell'appellante anche ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e comma
2 c.c..
Dando comunque atto che la Controparte_3
sarà eventualmente tenuta a garantire e manlevare la
[...]
propria assicurata a termini e condizioni di Controparte_2
polizza, e segnatamente con i limiti, franchigie, scoperti ed
11 esclusioni da essa previsti come indicati in narrativa.
Del procuratore di parte appellata Controparte_19
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così
giudicare:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e / o all'art. 348
bis c.p.c.
nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto da TE
, con atto di citazione notificato a mezzo
[...]
Pec il 26/04/2023 e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 230/2023, pubblicata dal Tribunale di OL in data 17 marzo 2023;
In subordine:
- dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e,
comunque, respingere perché infondate in fatto e in diritto,
tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla
Sig.ra nel presente giudizio, con conseguente Parte_1
assorbimento di tutte le domande di manleva promosse nel presente giudizio nei confronti di OP
, ora
[...] Controparte_19
- dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque respingere, perché infondate in fatto e in diritto,
tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla
12 nei Parte_3
confronti di Controparte_14
[...] Controparte_9
GE EL MB und Controparte_10
“, nonché dell'Arch. Controparte_11 Controparte_9
con conseguente assorbimento di tutte le domande di manleva promosse nel presente giudizio nei confronti di
[...]
, ora OP Controparte_19
In via di ulteriore subordine:
- per il non creduto caso in cui si debba scendere all'esame della domanda di manleva proposta contro
[...]
accertare e dichiarare l'insussistenza di CP_8
qualsivoglia obbligazione di indennizzo e manleva in capo ad , ora OP CP_19
nei confronti di
[...] [...]
Controparte_14
GE
[...]
EL MB und “ per i motivi Controparte_11
esposti in comparsa, nonché nei confronti dell'Arch.
stante anche l'inoperatività della Controparte_9
polizza azionata per tutte le ragioni esposte in comparsa e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque,
respingere perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e istanze proposte nei confronti di
[...]
nel presente giudizio;
OP
13 In via ulteriormente subordinata:
per la denegata ipotesi di accertamento di un qualsivoglia obbligo indennitario di limitare CP_5
l'obbligazione indennitaria di , OP
ora limite massimo di indennizzo, Controparte_19
previsto dalla polizza, al netto della franchigia/scoperto e,
comunque, con l'applicazione di tutte le limitazioni contrattualmente previste;
In ogni caso
con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali secondo le aliquote tempo per tempo vigenti ed oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale – La conveniva in Parte_1 CP_12
giudizio la Parte_3
( in seguito semplicemente
[...] Controparte_1
e la società per il risarcimento del danno da Controparte_2
lei subito in conseguenza di massicce infiltrazioni d'acqua piovana nel negozio e attiguo magazzino dalla stessa condotti,
prodottesi a causa dei lavori edili appaltati dalla convenuta per il risanamento dell'edificio. A sostegno della propria pretesa l'attrice esponeva che in corso dei lavori di risanamento della sede della dalla stessa appaltati alla Controparte_1
sotto la direzione dell'arch. Controparte_2 [...]
era stato rimosso il tetto dell'edificio ed applicata CP_9
14 un'impermeabilizzazione con bitume sopra il solaio;
che nonostante fossero state preannunciate forti precipitazioni per il fine settimana del 27 e 28 ottobre 2018, l'appaltatrice CP_2
non aveva provveduto a coprire la nuova costruzione del
[...]
tetto e comunque aveva omesso di attuare le necessarie misure preventive per evitare possibili danni;
che le forti precipitazioni piovose avevano causato massicce infiltrazioni d'acqua nei locali locati dall'attrice danneggiando gravemente oltre all'arredo,
apparecchi elettronici e l'illuminazione, tutta la merce;
che in base alla stima del geom. i danni Controparte_22
ammontavano a complessivi € 103.324,00.-.
In diritto l'attrice faceva valere la responsabilità di CP_2
in base all'art.2043 c.c. in quanto esecutrice dei lavori edili
[...]
alla stessa appaltati nonché in veste di custode del cantiere ex art.2051 c.c. come anche in base all'art. 2050 c.c. ritenendo la demolizione del tetto attività pericolosa;
deduceva nei confronti della Comunità Comprensoriale responsabilità ex art.2051 c.c.
per essere venuta meno al suo obbligo di custodia e di evitare il verificarsi di un danno prevedibile, nonché responsabilità ex art. 2050 c.c. e comunque ex art.2043 c.c. per avere incaricato una ditta che si era rivelata incapace di prevenire i danni (
culpa in eligendo).
Costituendosi in giudizio la Controparte_1
contestava la propria posizione di custode del cantiere avendo appaltato i lavori di risanamento della propria sede alla Green
15 Scavi s.r.l. e al raggruppamento temporaneo di professionisti
“Zeitweilige Bietergemeinschaft zwischen “ CP_9 [...]
, Controparte_14
“GE EL MB” und “ CP_11
Contr
” ( in seguito semplicemente , al quale ultimo veniva
[...]
affidata anche la direzione dei lavori e la coordinazione di sicurezza;
evidenziava ad ogni modo che in forza del contratto
Contr privato dd. 13/06/2018 ( art.5) stipulato con il questi si era obbligato a tenere indenne il committente da ogni pretesa di danni contro di lui eventualmente rivolta da terzi;
che analogamente per quanto concerne i lavori commissionati alla ditta il relativo contratto dd. 27/06/2018 stipulato CP_2
in base all'aggiudicazione della relativa gara prevedeva all'art. 9
la responsabilità dell'appaltatore per tutti i danni che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione della prestazione con obbligo di tenere indenne il committente.
La chiedeva dunque autorizzazione a Controparte_1
chiamare in causa il raggruppamento temporaneo di professionisti al fine di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi pretesa conto di lei svolta dall'attrice, ferma restando comunque la contestazione sia nell'an che nel quantum della pretesa attorea.
La convenuta rilevava ad ogni modo che la D.L. e l'appaltatrice avevano adottato in vista delle precipitazioni tutte le misure idonee ad evitare il danno sussistendo ipotesi di caso fortuito;
16 negava comunque ogni responsabilità per i danni fatti valere dall'attrice, dei quali semmai erano tenuti a rispondere in solido il RTP, il direttore dei lavori Arch. e la Controparte_9
ditta appaltatrice generale Controparte_2
Si costituiva in giudizio contestando ogni Controparte_2
pretesa contro di lei avanzata dall'attrice e precisando che l'opera di sostituzione del tetto era stata progettata dal raggruppamento temporaneo di professionisti, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza affidate all'arch.
la materiale esecuzione di parte dei lavori era stata CP_9
appaltata alla la quale a sua volta aveva affidato le CP_2
opere di posa in opera e di sostituzione della copertura alla mentre la posa in opera della Parte_4
membrana bituminosa era stata effettua da Isol Gamma s.r.l.,
Contr come autorizzato dal pertanto la era rimasta CP_2
estranea allo specifico incarico concernente la sostituzione della copertura del solaio. Rilevava ad ogni modo che in previsione degli eventi metereologici del 27/28 ottobre 2018, erano state approntate tutte le misure idonee a prevenire fenomeni infiltrativi, per cui non era configurabile alcuna responsabilità
ex art. 2043 c.c.; nè poteva rispondere ex art.2051 CP_2
c.c. non avendo la custodia del cantiere, affidato a terzi. In ogni caso, il danno doveva ritenersi riconducibile a caso fortuito,
stante l'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi atmosferici.
Si costituivano in giudizio i chiamati in causa RTP „Zeitweilige
17 Controparte_14
[...]
GE EL MB. und CP_11
”, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch.
[...]
e lo stesso di persona, rilevando in primo Controparte_9
luogo l'eccezionalità degli eventi atmosferici avvenuti durante il fine settimana del 27/28 ottobre 2018 per il quale il servizio metereologico aveva annunciato piogge abbondanti in tutta la provincia, ma che avevano assunto il carattere di quasi calamità naturale con record di piogge, concretando quindi evento di assoluta eccezionalità e gravità assolutamente non prevedibile e neppure annunciata in alcuna previsione. Sotto
diverso aspetto i chiamati evidenziavano l'idoneità delle precauzioni messe in atto in previsione del maltempo annunciato al fine di evitare infiltrazioni, quali la copertura del tetto con membrana bituminosa saldata a fiamma ai bordi su tutta la superficie, e l'installazione di 4 scarichi per far defluire d'acqua piovana;
inoltre, tenuto conto della scopertura del tetto in presenza delle predette previsioni metereologiche si era tenuta in data 25.10.2018, su convocazione d'urgenza della la
D.L una riunione di cantiere, con la ed il Controparte_2
titolare della per verificare ed eventualmente Parte_4
integrare le misure precauzionali, già in atto, di copertura del cantiere, in vista del maltempo annunciato;
in aggiunta alla copertura del solaio si era quindi provveduto ad installare una
18 pompa a immersione per far defluire l'acqua piovana, ma nel corso dell'ispezione effettuata la domenica del 27 ottobre, il responsabile della constatava che la pompa era CP_2
spenta per interruzione della corrente.
Contr Sia il DL Arch. che il declinavano ogni CP_9
responsabilità per il danno fatto valere da , Parte_1
dovuto semmai a fattori del tutto estranei alla loro attività
professionale e riconducibile all'attività dell'appaltatore CP_2
che ne rispondeva anche in forza di clausola contrattuale
[...]
e capitolato d'appalto.
L'arch. nonché il RTP CP_9 [...]
RT
,
[...]
GE EL MB. und CP_11
” chiamavano in causa, autorizzati a ciò dal GI,
[...] [...]
, rappresentanza Controparte_25
generale per l'Italia per essere manlevata in forza del contratto di assicurazione.
La terza chiamata in causa Controparte_25
contestava la sussistenza dell'obbligo indennitario
[...]
verso l'attrice stante l'assoluta inammissibilità e infondatezza delle sue domande e pretese, aderendo integralmente alle argomentazioni svolte dai terzi chiamati dalla Comunità
Contr Comprensoriale, Arch. e in ordine alla Controparte_9
totale assenza di loro responsabilità e alla sussistenza di
19 esclusiva responsabilità in capo alla ditta appaltatrice;
rilevava a sua volta l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi tra il 27 ed il 29 ottobre 2018 e comunque l'approntamento di tutte le precauzioni necessarie proprio in vista dell'annunciato maltempo.
In subordine la chiamata società assicuratrice faceva valere la non operatività della polizza azionata dall'arch. sotto CP_9
diversi aspetti con conseguente inammissibilità della domanda di garanzia e indennizzo.
La interveniva Controparte_3
volontariamente ex art.105 c.p.c. quale assicuratrice di CP_2
associandosi alle difese della
[...] Controparte_2
sottolineando come quest'ultima avesse adottato tutte le precauzioni, esigibili, atte ad impedire il verificarsi di danni e che la straordinarietà dell'evento atmosferico integrava il caso fortuito. Formulava ad ogni modo una serie di eccezioni /
limitazioni di copertura assicurativa in relazione al rapporto in essere con la CP_2
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica affidata all'ing. e l'assunzione di prova Persona_3
testimoniale.
Con sentenza nr.230/2023 il Tribunale ha respinto le domande avanzate da ditta individuale , Controparte_12
condannando la stessa alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle part costituite in giudizio.
20 La sentenza è impugnata da ditta individuale CP_12
Parte nella parte in cui ha ritenuto sussistente il
[...]
caso fortuito escludente la responsabilità delle convenute e chiamate in causa ed ha ritenuto idonee e sufficienti le misure id protezione adottate per evitare l'evento dannoso in quanto frutto di errata applicazione degli artt.2043, 2050 e 2051 c.c.;
ha impugnato la statuizione sulle spese per violazione dell'art.24 Cost. e dell'art.92 c.p.c. oltre che dell'art-6 par. 1
CEDU.
Con istanza separata l'appellante ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza;
l'istanza
è stata accolta.
Nel giudizio di merito si è costituita la Comunità
prendendo posizione sui motivi di gravame CP_1
avanzati da e chiedendo la conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza;
in ogni caso ha negato la propria responsabilità per il danno subito dall'appellante, indicando quali responsabili il Raggruppamento di Professionisti
„Zeitweilige Bietergemeinschaft zwischen “ Controparte_9
Arch. , Controparte_9 CP_14 Controparte_10
GE EL MB. und CP_11
” , l'arch. e
[...] Controparte_9 Controparte_2
ribadendo la domanda di manleva nei loro confronti
Raggruppamento di Professionisti
[...]
“ RT Controparte_14
21 und , Controparte_9 CP_14 Controparte_10
GE EL MB. Controparte_15
”, l'arch. si sono costituiti
[...] Controparte_9
respingendo ogni responsabilità per i fatti avvenuti il
28/10/2018 ed invocando il caso fortuito;
in ogni modo hanno contestato la quantificazione del danno fatto valere dell'appellante e si sono richiamati alla polizza assicurativa contratta dall'arch. con . CP_9 OP
si è costituita anche in questo grado del giudizio CP_2
eccependo in via di appello incidentale il proprio difetto di legittimazione e di titolarità ; nel merito ha preso posizione sui motivi di appello chiedendone la reiezione;
ha ribadito la domanda di manleva nei confronti del proprio assicuratore
Controparte_3
Costituendosi nel giudizio di appello Controparte_3
ha contestato le argomentazioni poste a
[...]
fondamento dell'appello e nuovamente eccepito sotto diversi aspetti il difetto di copertura assicurativa.
si è costituita eccependo in primo luogo OP
l'inammissibilità dell'appello, prendendo posizione sui motivi di gravame proposti da , ripetendo le eccezioni già Parte_1
svolte in primo grado in relazione alla mancata copertura assicurativa.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in epigrafe riportate con
22 ordinanza del 02/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I In primo luogo va rilevato quanto all'eccepita inammissibilità
dell'appello da parte di , già Controparte_19 [...]
( in seguito solo , che, seppur CP_5 Controparte_8
l'atto non indichi specificamente le parti della sentenza gravate,
in esso sono chiaramente individuati i punti ritenuti ingiusti e sottoposti al riesame d'appello, in fatto e in diritto, consentendo a questo giudice di cogliere natura, portata e senso della critica.
L'eccezione va dunque respinta.
II Come si evince dalla motivazione dell'impugnata sentenza, il
Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie,
che le misure adottate dalla Direzione Lavori e dalle altre imprese interessate fossero del tutto adeguate ad evitare
l'insorgenza di infiltrazioni in relazione a fenomeni atmosferici
nella norma e, dunque, di portata prevedibile in quanto si erano dimostrate sufficienti in occasioni delle precedenti precipitazioni;
la CTU e la documentazione versata in atti consentirebbero di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il
fenomeno atmosferico che ha determinato i danni lamentati dalla
parte attrice fosse da considerarsi evento eccezionale costituente
caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU, il
Primo Giudice ha quindi concluso che i danni fatti valere dall'attrice siano riconducibili ad un evento atmosferico
23 straordinario per effetto del quale è venuto meno il nesso di causa tra le lavorazioni eseguite e l'infiltrazione verificatasi e conseguentemente ha escluso che l'evento dannoso sia imputabile alle imprese e ai tecnici coinvolti.
1. Con un primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il caso fortuito escludente la responsabilità delle convenute e chiamate in causa, discostandosi dalle conclusioni cui è pervenuto il ctu,
incorrendo in vizio di motivazione ed omettendo di considerare che lo scoperchiamento del tetto avvenuto oltre un mese prima degli eventi meteorici de quo aveva conferito nuove caratteristiche che ne avevano determinato uno stato di particolare vulnerabilità di cui i custodi devono rispondere.
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe frutto di errore di interpretazione giuridica in relazione al riconoscimento del caso fortuito limitandosi a richiamare l'ordinanza nr. 4588/2022
della S.C. di Cassazione, riguardante, per altro, un caso tutt'affatto differente rispetto alla fattispecie in esame, di inondazione conseguente a mancanza di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche.
2. L'attrice/appellante deduce la responsabilità Parte_1
delle appellate ai sensi dell'art.2043 c.c. in Controparte_2
quanto esecutrice dei lavori edili alla stessa appaltati nonché ai sensi dell'art.2051 c.c. in veste di custode del cantiere ed , in ultimo, anche in base all'art. 2050 c.c. ritenendo la demolizione
24 del tetto costituire attività pericolosa;
la responsabilità della
Comunità Comprensoriale viene ricondotta all'ipotesi dell'art.2051 c.c. e art. 2050 c.c. , e comunque ex art.2043 c.c.
per avere incaricato una ditta che si è rilevata incapace di prevenire i danni ( culpa in eligendo).
2.1 Può sin d'ora escludersi la sussistenza di una responsabilità per attività pericolosa (tesi che, per altro,
sembrerebbe abbandonata) ex art. 2050 c.c. non potendosi configurare per sua intrinseca natura né per le caratteristiche dei mezzi utilizzati, pericolosa in sé l'attività di rifacimento del tetto dal quale si è propagata l'acqua piovana infiltrandosi sino al piano terreno in cui è sito il locale negozio dell'appellante.
2.2 Ciò posto, prima ancora di procedere all'esamina delle singole posizioni delle parti in causa e della eventuale rispettiva responsabilità va verificato se nella fattispecie sia configurabile il caso fortuito idoneo ad escludere qualsiasi titolo di responsabilità degli appellati, come ha ritenuto il Primo
Giudice.
Per quanto concerne la configurabilità del caso fortuito in relazione a fenomeno meteorologico di eccezionale intensità,
può citarsi ordinanza n.4588/2022 con la quale la Corte di
Cassazione, ha chiarito i criteri per valutare la sussistenza del caso fortuito in ipotesi di eventi meteorici di particolare gravità,
statuendo quindi, in tema, principi di generale applicazione:
Con particolare riferimento all'ipotesi — che qui viene in rilievo —
25 in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da
precipitazioni atmosferiche, Cass. n. 2482 del 2018 (da cui è
tratta l'enunciazione dei principi sopra trascritta, nella sostanza
comunque sovrapponibile a quella contenuta anche nelle altre
sopra citate pronunce) ha evidenziato quali criteri debbano
presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di
caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva
efficienza causale nella determinazione del danno.
Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali
(in particolare di Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i
principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
- la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma
non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod.
civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e
della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane
intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
- per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile,
un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella
serie causale come fattore determinante in modo autonomo
dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel
senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente,
non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale
esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla
comune esperienza;
- al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche
26 nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi
dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale",
"nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle
nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed
eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un
giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova
concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia
derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche
perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una
pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in
considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il
nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior
rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come
eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno
diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente
prevedibili»;
— in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito»,
rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni
atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati
scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d.
pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della
res oggetto di custodia;
— all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti
alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche
e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare
27 pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del
sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva
consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad
assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso
causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo.
Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel
principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e
dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata
essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati
pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della
res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui
si presenta al momento dell'evento atmosferico».
Occorre dunque verificare, sulla scorta di tali principi, se nella fattispecie il fenomeno meteorologico del 28/10/2018
possedeva caratteristiche tali da integrare il “caso fortuito” e quindi abbia assunto i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità; indagine da effettuarsi sulla base dei dati scientifici di tipo statistico relativi al territorio di Vipiteno
tenendo presente lo stato in cui la cosa si trovava al momento dell'evento atmosferico.
3. Di ausilio per comprendere l'entità delle precipitazioni soccorre la relazione del consulente tecnico d'ufficio ing. Per_3
, che, va evidenziato, vanta specifica esperienza sul
[...]
28 campo per la sua collaborazione con gli enti provinciali in materia di prevenzione dal rischio idrogeologico.
Scrive il consulente d'ufficio:
Per esprimere un giudizio sufficientemente ponderato in ordine
alla gravosità dell'evento meteorico in oggetto alla scala locale
sono state acquisite ed analizzate le registrazioni dei dati di
pioggia presso la stazione di Vipiteno, ubicata alla quota di 939
su media mare, per fortuna tra le più “anziane” tra quelle
attualmente in uso da parte della Provincia AU di
OL. Presso la stazione in oggetto vengono infatti rilevati i
dati dal lontano 1924. La segmentazione delle piogge massime
dall'ora in su viene eseguita con buona continuità dal 1936 in
poi, quella dai 15 ai 45 minuti dai primi anni '60.
Analizzando a titolo di esempio le prime venti piogge storiche più
intense sino alle 24 h, si osserva sin da subito come l'evento
sotto esame non figuri nella classifica per tutte le piogge sino alle
6 h,
compaia per la prima volta al nono posto [su un totale di ca. 85
(2021-1936)] considerando le piogge di durata 12 h e salga al
primo posto per le piogge di 24 h:
Si osserva anche come la pioggia in oggetto rimanga al primo
posto assoluto sul totale di tutte le rilevazioni storiche in Vipiteno,
per tutte le piogge massime di durata maggiore,
convenzionalmente di 2, 3, 4 e 5 gg.
In conclusione, se si considera ad esempio la definizione di
29 evento meteorico estremo utilizzata daIPCC1 (“… è un evento che
è raro con riferimento alla sua distribuzione statistica in un dato
luogo.
La definizione di “raro” è variabile, ma un evento estremo
dovrebbe normalmente essere “raro” o “più raro” del 10° o del
90° percentile”), l'evento in oggetto è da considerarsi “raro” se
considerato di durata 12 h e certamente estremo per tutte le
durate maggiori. “ (pagg. 9 e ss. relazione)
Può dunque affermarsi che in base ai dati scientifici di tipo statistico riferiti al territorio di Vipiteno le precipitazioni del
28/10/2018 hanno avuto carattere di assoluta eccezionalità
nelle scale delle durate superiori alle 24 ore.
4 Senonché il carattere eccezionale non è di per sé solo sufficiente a configurare il caso fortuito in quanto non ne esclude la prevedibilità.
Accertato il carattere eccezionale dell'evento meteorico, occorre dunque, ai fini della sua riconducibilità all'ipotesi di caso fortuito, e quindi dell'esenzione da responsabilità valutarne la prevedibilità.
Al riguardo va tenuto presente che la giurisprudenza ( già sopra citata) ha evidenziato che “per caso fortuito deve intendersi un
avvenimento imprevedibile , un quid imponderabile che si
inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore
determinante in modo autonomo l'evento “ (Cass.25837/2017).
Una valutazione circa l'imprevedibilità del fenomeno non può,
30 però, prescindere dalla necessità di considerare la frequenza con cui ormai si verificano eventi metereologici dal carattere eccezionale e pertanto andrà fatta con maggior rigore.
4.1 Non condivisibile, pertanto, è l'affermazione del primo giudice che ritiene l'evento meteorologico de quo imprevedibile per il fatto che il servizio meteorologico provinciale non aveva predetto il carattere della straordinarietà delle precipitazioni e che non aveva indicato la zona di Vipiteno come maggiormente interessata dal fenomeno, errando nella previsione superata in misura del 150% nel minimo e del 25% nel massimo.
Invero, in via di principio va detto che i modelli matematici di previsione metereologica cercano di simulare l'evoluzione dei vari parametri fisici caratterizzanti l'atmosfera che dipendendo dall'interazione di numerose variabili. Se da un lato può
affermarsi una certa attendibilità dell'indicazione dell'evoluzione delle condizioni atmosferiche e quindi dei fenomeni attesi,
soprattutto a livello locale, ciò non di meno proprio perché la meteorologia si basa su un'analisi probabilistica, non può che fornire un'approssimazione solo vicina alla realtà. Non è
dunque predicabile una indicazione esatta dell'entità della precipitazione che avverrà, ma si avrà una previsione che per sua stessa natura presenta margini di “errore”. Pertanto,
parlare di erroneità delle previsioni in relazione alla scienza metereologica che si basa su analisi probabilistiche, non appare corretto.
31 4.2 Ciò posto, nel caso specifico, il Servizio Metereologico della
Provincia AU di OL ( doc.3a ha CP_9
misurato per Vipiteno nella giornata del 28/10/2018 100,2 mm di precipitazioni, mentre le previsioni per la Val di Vizze avevano indicato dai 40 agli 80 mm.
L'avviso Meteo del 26/10/2018 ( doc. 3b aveva CP_9
preannunciato che intense correnti da sud provocheranno
precipitazioni abbondanti nel fine settima … Quanto al tipo di evento era stato indicato che durante la giornata i fenomeni
diverranno via via più diffusi ed intensi con apporti compresi tra
70 e 130 mm entro domenica sera. Le zone interessate sono state individuate in tutto l'Alto Adige, specie la zona dello stau a sud: Val d'Ultimo – Maddalene – Val Passiria – area del
Brennero e zona Dolomitica.
L' , per altro, aveva emesso un Controparte_26
comunicato di allerta di stato alfa per moderata criticità
idrogeologica per precipitazioni forti e diffuse (livello arancione)
su tutto il territorio dell'Alto Adige per il periodo da mezzogiorno del 27/10/2018 a mezzogiorno del 30/10/2018 ( doc. 42
. _1
I servizi meteo avevano dunque previsto piogge intense con un margine di discostamento dei dati sull'intensità delle piogge attese, in realtà, non significativo ove si consideri che nel massimo la previsione è stata superata del 25%.
Ad ogni modo, lo stesso consulente d'ufficio ha ricordato come
32 “sulla scala provinciale, si sapeva che l'evento sarebbe stato estremamente gravoso.”
4.3 In sostanza, in base alle previsioni meteo era possibile una valutazione ex ante di probabile criticità. E così in effetti è stato.
Risulta infatti dimostrato che i soggetti a vario titolo coinvolti nei lavori di risanamento dell'immobile e, si vedrà, nella custodia del cantiere sul tetto erano a conoscenza dell'allerta meteo ed avevano previsto particolari misure precauzionali di copertura del cantiere.
Infatti l'arch. quale direttore dei lavori, ha Controparte_9
provveduto a convocare d'urgenza un riunione di cantiere per il
25/10/2018 per valutare l'adeguatezza delle protezioni in vista delle precipitazioni annunciate per il 27-28/10/2018 all'esito della quale è stata installata anche la pompa ad immersione
(teste ing. collaboratore esterno Testimone_1 CP_2
teste ) e previsto un servizio di sorveglianza
[...] Tes_2
del cantiere per l'intero fine settimana.
Non può allora ritenersi che gli eventi meteorologici rivestissero carattere di assoluta imprevedibilità oggettiva tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
laddove sussisteva una probabilità apprezzabile ex ante di fenomeni piovosi di forte intensità.
L'imprevedibilità, invero, va intesa in base al principio di regolarità causale come obiettiva inverosimiglianza dell'evento.
4.4 Concludendo, il carattere eccezionale delle precipitazioni
33 avvenute il 28/10/2018 come sopra esposto, non è di per sé
sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
5 Esclusa nella fattispecie la configurabilità del caso fortuito,
occorre esaminare se sussiste e a quale titolo la responsabilità
degli appellati.
Va in primis chiarito che la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno risulta dimostrata ( testi Vigile del Tes_3
Fuoco, , OM. e non è Tes_4 Controparte_22
neppure oggetto di contestazione.
L'attrice fa valere la responsabilità della committente
[...]
e della società appaltatrice ex CP_1 CP_2
art.2051 c.c. ovvero ex art.2043 c.c..
5.1 La responsabilità da cose in custodia si configura, come noto, qualora il danno è cagionato dalla cosa, prodotto da essa per effetto del suo stesso dinamismo, cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento. Anche
con riferimento al contratto d'appalto il danno può derivare dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, consentendo allora di prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento.
Nella fattispecie risulta dagli atti che in seguito ai lavori di ristrutturazione l'immobile era privo di copertura del tetto e che
34 tale stato ha comportato uno stato di vulnerabilità della struttura incidendo sulle condizioni della cosa stessa.
Il Ctu ing. ha accertato che “L'infiltrazione si è verificata Per_3
a seguito del fatto che la soletta in copertura a causa della sua
conformazione morfologica creò un effetto piscina.”
Può dunque affermarsi che il danno si è verificato dal dinamismo stesso della cosa, nello stato in cui si trovava come modificata nel momento delle precipitazioni, e non in quanto in quel frangente utilizzata e maneggiata dall'uomo per l'esecuzione dei lavori.
La fattispecie pertanto va ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c..
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che "La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e
non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode" (cfr. SU Cassazione
decisione n. 20943 del 30/06/2022).
Si è già escluso nel caso specifico il ricorrere del caso fortuito,
della cui dimostrazione, giova ricordare, è onerato il custode.
Essendo estranei ai fini dell'accertamento della responsabilità
per custodia profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione delle cautele volte a rendere la cosa idonea a
35 non arrecare pregiudizio, ogni questione sulla bontà delle misure intraprese per contrastare le infiltrazioni che il consulente d'ufficio ha ritenuto insufficienti a compensare la vulnerabilità dell'immobile, resta fuori dal perimetro di valutazione.
Giova qui unicamente rilevare come il ctu abbia ritenuto che le
infiltrazioni non possono con ogni evidenza ascriversi nemmeno
in termini di concausa all'evento meteorico che per quanto
eccezionale possa essere non può, in generale produrre
un'infiltrazione di tale dimensione all'interno di un manufatto
edile integro e funzionale dal punto di vista della sua tenuta alla
pioggia, men che meno dalla copertura.
III Un tanto premesso può procedersi all'esame delle singole posizioni ricoperte dai soggetti interessati ai lavori de quo e le corrispondenti responsabilità esaminate alla luce dei su riportati principi.
1. La committente Parte_3
[...]
La nega la Parte_3
propria qualità di custode avendo in esito a procedura di gara appaltato i lavori di risanamento alla convenuta CP_2
nonché al raggruppamento temporaneo di professionisti
[...]
“Zeitweilige Bietergemeinschaft” la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, sottolineando di non aver avuto né la possibilità né le competenze per intromettersi nella
36 direzione del cantiere.
Al riguardo va considerato che la conclusione di un contratto di appalto d'opera non comporta la totale perdita della custodia da parte del committente perché l'affidamento dell'incarico all'appaltatore «non rappresenta null'altro che l'esercizio di un
potere giuridico o di fatto» sul proprio bene.
La giurisprudenza ha infatti chiarito ( vedi Cass. n.16609/2021)
che “la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun
modo la perdita della custodia da parte del committente, non
essendo in alcun modo sostenibile che la 'consegna'
dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un
corrispondente 'trasferimento' del ruolo di custode verso i terzi,
poiché una simile evenienza finirebbe coll'integrare una sorta di
esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del
negozio non è parte (Sez. 3, sentenza de 17 marzo 2021, n.
7553)… nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il
committente non può non conservare un rapporto con il bene sul
quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa
consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio
bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere
giuridico o di fatto su di esso;”
Nella fattispecie, pur non emergendo dall'istruttoria svoltasi in primo grado, ingerenze della Committenza nella gestione del cantiere tali da limitare l'autonomia dell'appaltatore, risulta ad ogni modo la partecipazione (attraverso la teste a Tes_5
37 riunioni di coordinamento del responsabile del procedimento per la Comunità comprensoriale, anche con l'ing. che rivestiva l'incarico di supporto Controparte_27
tecnico del responsabile del procedimento, come anche che la committenza si recava di tanto in tanto sul cantiere per vedere lo stato dei lavori (teste . CP_27
Il teste ing. incaricato della Testimone_1 CP_2
quale collaboratore tecnico esterno in relazione all'esecuzione dell'appalto ha dichiarato che il cantiere era gestito dalle ditte e Isolgamma, che dirigeva le opere assieme Pt_4 CP_2
al direttore lavori e alla committenza, e dava incarico alle diverse ditte subappaltatrici;
che i materiali usati dalle subappaltatrici e le modalità tecniche scelte venivano vagliati dalla DL.
Nella fattispecie va ricordato che trattandosi di appalto pubblico la committente Comunità Comprensoriale, quale ente pubblico,
aveva specifici poteri di controllo ed ingerenza potendo e dovendo intervenire per evitare situazioni di criticità.
Sul punto , per consolidata giurisprudenza (per tutte Cass.
25408/2016, Cass. 23991/2019), ”In tema di risarcimento del
danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici
poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella
esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di
disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove
38 potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da
responsabilità per l'ente committente.”
In sostanza, il quadro probatorio emergente consente di affermare che nella fattispecie la committente non aveva perso la custodia dell'immobile oggetto di risanamento, tanto che ha espletato i suoi poteri di controllo e verifica, anche attraverso la presenza sul cantiere.
Tali considerazioni consentono di affermare una concorrente responsabilità della committente Controparte_1
verso la terza danneggiata.
2. Direzione lavori - Arch. – RTP Controparte_9
“ Controparte_14
und OM. , Controparte_14 Controparte_10
GE EL MB und CP_11
”
[...]
La committente ha conferito CP_1 Controparte_1
con contratto privato n.375 del 12/07/2017 al raggruppamento temporaneo di professionisti “ Controparte_14
Arch. und
[...] Controparte_9
OM. , GE EL Controparte_10
MB und ”, rappresentato dall'incaricato Controparte_11
rappresentante Arch. la progettazione Controparte_9
lavori e con successivo contratto privato n.385 del 13/06/2018
la direzione lavori e coordinamento di sicurezza nella fase di
Contr esecuzione lavori. In base all'atto notarile (doc.3 di
39 Contr costituzione del dd.22/05/2017 i professionisti che si sono costituiti in associazione temporanea hanno conferito all'arch.
dell'associazione tra professionisti Controparte_9
“ Arch. Controparte_9 Controparte_9 CP_14
, qualificato come capogruppo, mandato Controparte_10
speciale irrevocabile con rappresentanza e procura, affinché
rappresenti nei confronti della Controparte_1
- Alto Adige, il Raggruppamento temporaneo di
[...]
imprese.
La Committente ha chiamato in causa il Raggruppamento
temporaneo di professionisti “
[...]
Controparte_14
,
[...] Controparte_15
” nonché l'arch.
[...] [...]
personalmente quale direttore dei lavori, per essere CP_9
da questi manlevata da ogni pretesa contro di lei avanzata dalla danneggiata.
Non è contestato che l'arch. abbia Controparte_9
effettivamente e materialmente svolto la funzione di direttore dei lavori in relazione all'opera di risanamento dell'edificio e all'interno del relativo cantiere.
Come noto, il compito del direttore dei lavori non si esaurisce nel dare direttive ma richiede anche una adeguata attività di vigilanza in cantiere circa la corretta ed effettiva osservanza delle stesse;
il suo compito di alta sorveglianza comporta
40 l'obbligo del professionista di eseguire periodiche visite per verificare l'andamento delle varie fasi di realizzazione dell'opera e in caso di possibili criticità, come nella fattispecie, vigilare sulla concreta efficacia delle misure adottate per rendere sicuro il cantiere.
Può quindi affermarsi che il direttore dei lavori nello svolgimento della sua funzione abbia avuto, seppur non esclusivo, sicuramente effettivo potere di gestione ed intervento sulla cosa, rientrando fra i suoi compiti (anche) l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare che dalla cosa sorgano danni ai terzi.
Si profila quindi una sua concorrente responsabilità per omessa custodia ed egli risponde solidalmente con gli altri soggetti in capo ai quali , come di seguito esposto, si delinea un obbligo di custodia sull'immobile verso la terza danneggiata.
2.1 La difesa dell'arch. indicato come Controparte_9
direttore dei lavori, ha eccepito ai sensi dell'art. 106 c.p.c. il difetto dei presupposti di legge per la sua chiamata in causa.
Come sopra esposto l'arch. nei confronti della CP_9
committenza ha agito quale mandatario in esecuzione del contratto di affidamento della Direzione Lavori e coordinamento sicurezza nella fase esecutiva dell'appalto all'interno del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Va chiarito che con il raggruppamento temporaneo di imprese –
sostanzialmente, un accordo negoziale in base al quale più parti
41 effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo , prescelto come capogruppo, che dovrà
agire in nome dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta -
non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo
(Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; Cass. 17 ottobre 2008, n.
25368; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441; Cass. 30 gennaio
2003, n. 1396). L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori (art. 48 Dlgs. n. 50/2016), il contratto concluso con la committenza ha effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi che subiscono danni dall'attività esecutiva di uno solo dei professionisti facenti parte del raggruppamento.
Ed allora, il Raggruppamento di Professionisti non può ritenersi responsabile per omessa custodia nei confronti della terza danneggiata, dovendo rispondere, dei danni causati dalla omessa custodia, l'arch. il quale Controparte_9
all'interno del raggruppamento ha eseguito la prestazione di direzione dei Lavori. Egli risponde, come di seguito esposto, in solido con l'appaltatore a titolo di responsabilità
extracontrattuale ex art.2051 c.c..
42
3. L'appaltatore Controparte_2
esclude una sua responsabilità verso la terza Controparte_2
danneggiata affermando di non aver in alcun modo concorso alla causazione dell'evento dannoso non avendo alcun obbligo di custodia e di intervento.
Non può condividersi tale tesi difensiva.
in qualità di appaltatore generale dell'opera al CP_2
quale viene consegnato il cantiere affinché vi siano eseguiti i lavori e quindi trasferito l'immobile, seppur si è detto, non in via esclusiva¸ ne diviene custode. Con la consegna del cantiere e l'avvio dei lavori lßappaltatore ha l'obbligo di custodia è dunque corresponsabile con la committenza e la direzione lavori dei danni patiti dai terzi.
A nulla rileva il fatto che l'appaltatrice aveva assunto l'obbligo negoziale di ottemperare alle sole direttive ed istruzioni della direzione lavori, perché, va ricordato, l'autonomia dell'appaltatore ha valore meramente endocontrattuale e, anche nei casi in cui il suo ruolo sia riducibile al nudus minister non può essere esclusa una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi ex art. 2055 cod. civ. (ovvero, in solido con il committente) ( cfr. Cass. n. 16609/2021).
Per inciso va anche rilevato che nella fattispecie non risulta che il committente abbia privato l'appaltatrice della libertà di decisione e di determinazione in merito alle opere da eseguire,
non risulta, in effetti, dimostrata una situazione in cui
43 l'appaltatrice sia stata privata della libertà decisionale ed abbia dunque agito quale nudus minister.
Per le sin qui esposte argomentazioni non conduce a differenti conclusioni il contratto di subappalto concluso tra CP_2
e la ditta avente ad oggetto la sostituzione e posa in Pt_4
opera della copertura del tetto, perché verso il committente risponde pur sempre la subappaltante che potrà eventualmente agire in regresso nei confronti della subappaltatrice.
Lo stesso contratto di subappalto, del resto, ( doc. 4) prevede la sorveglianza dei lavori da parte della subappaltante,
riconoscendone il potere di verifica in corso di esecuzione dei lavori ( art. 7).
è dunque corresponsabile del danno subito Controparte_2
dalla terza _1
L'appello incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
6. Riassumendo, il danno subito dall'appellante è imputabile alla mancata custodia dell'immobile di cui i diversi soggetti avevano la custodia in via concorrente.
Sussiste dunque vincolo di responsabilità solidale verso la danneggiata trattandosi di fatto dannoso imputabile a più
persone e cioè in capo alla committente
[...]
al direttore dei lavori arch. CP_1 [...]
e all'appaltatrice dei lavori CP_9 Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., invero, se il fatto dannoso è
imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al
44 risarcimento del danno (1° comma). Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascun degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (2° comma).
Quanto alla misura della ripartizione delle quote interne di responsabilità fra i coobbligati in proporzione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, in difetto di elementi che consentano di differenziare le rispettive posizioni e quindi di superare la presunzione del pari concorso,
trova applicazione il terzo comma dell'art.2055 c.c.,per cui, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Tutti, infatti, rispondono per omessa custodia ex art.2051 c.c.,
in via solidale, per i danni subiti dalla terza danneggiata _1
, con diritto di regresso per quanto effettivamente
[...]
corrisposto alla danneggiata a titolo di risarcimento, nei confronti dei solidali.
7. La ha svolto domanda di Controparte_1
manleva di nei confronti del Controparte_28
e dell'arch. nonché di CP_9 CP_2 CP_2
Contr Il contratto privato concluso tra la committenza e il in data
Con 13/06/2018, all'art.5 prevede la responsabilità del in relazione a tutti i danni ed inconvenienti di ogni genere che si dovessero verificare alle persone e alle cose del committente come anche ai terzi nel corso delle prestazioni,
indipendentemente dalla loro causa. L'appaltatore si obbliga a
45 tenere indenne il committente da ogni pretesa risarcitoria contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
Analogamente nei rapporti tra Committente e impresa appaltatrice il contratto dd. 27/06/2018, Controparte_2
all'art. 9, prevede che l'appaltatore è direttamente responsabile
di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle perone che alle cose del
committente, quanto a terzi nel corso dell'esecuzione della
prestazione, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in
casi di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi,
obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il committente
da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da
terzi.
Tali clausole contrattuali operano esclusivamente nei rapporti interni, ma non possono essere invocate dalle parti ad esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti della terza danneggiata.
In questo senso, Cass. n. 20840 del 30/06/2022:
La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che
tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle
opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore,
rimanendone indenne il committente, non può essere da
quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria
responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per
46 effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando
esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei
principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372
c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché
verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito
occasionato dall'esecuzione del contratto.”
Contr Ne consegue che e il “Zeitweilige Controparte_2
Bietergemeinschaft” sono contrattualmente tenuti a tenere indenne la Comunità Comprensoriale da ogni pretesa di danni
contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
Nell'impossibilità di determinarne l'entità, le rispettive quote di responsabilità si intendono paritarie.
Resta salva l'eventuale azione di regresso di colui fra i responsabili solidali che abbia risarcito il danneggiato in base ai principi di responsabilità solidale di cui all' articolo 2055,
secondo comma, c.c..
8. Estensione della domanda attorea al chiamato RTP
“ Controparte_14
,
[...]
GE EL MB und CP_11
”
[...]
La convenuta ha negato nelle difese Controparte_1
la propria responsabilità rilevando che all'epoca dei fatti per cui
è causa la stessa non aveva la custodia del cantiere in quanto i lavori di risanamento erano stati appaltati alla convenuta
[...]
[...] Contr nonché al ha quindi chiesto (cfr. conclusioni in CP_30
epigrafe riportate) che venisse accertato che gli stessi sono responsabili per i danni fatti valere dall'attrice/appellante
Forer.
In base al tenore di tali difese che escludono la legittimazione della Comunità comprensoriale, convenuta in primo grado, in ordine al medesimo rapporto dedotto dall'attrice come causa petendi, indicando nel chiamato il soggetto responsabile, la domanda dell'attrice si estende automaticamente al chiamato in causa da parte del convenuto (cfr., tra le tante, Cass. n.
1043/2019, n. 30601/2018, n. 24494/2016, n. 5400/2013, n.
5057/2010, n. 4740/2003.
9. Riassumendo, sulla scorta di quanto sin qui argomentato, la committente, Comunità comprensoriale, il direttore dei lavori
Arch. e l'appaltatrice Controparte_9 Controparte_2
sono responsabili per omessa custodia ex art. 2051 c.c. e vanno condannati in solido a risarcire a parte appellante il danno da questa subito. Nei rapporti fra le parti vige la presunzione di pari responsabilità ex art. 2055 c.c. u.c. in quanto non superata da elementi probatori idonei a differenziare le posizioni dei responsabili.
Nei rapporti interni fra le parti,
[...]
Controparte_31
[...]
Controparte_15 CP_32
[...] ” in persona del legale rappresentante e mandatario arch.
[...]
e sono contrattualmente Controparte_9 Controparte_2
tenuti in via solidale a manlevare la Controparte_1
da quanto la stessa è tenuta a pagare alla danneggiata _1
.
[...]
10. Quantum
Venendo alla pretesa fatta valere da , risulta in Parte_1
esito all'istruttoria testimoniale svoltasi in primo grado, che in seguito alle infiltrazioni d'acqua piovana il negozio era completamente allagato e che l'acqua scesa dal controsoffitto aveva danneggiato oltre all'arredo e la merce tutto quanto presente nel locale.
I testi hanno, invero, confermato lo stato in cui si trovava il locale dopo l'evento come raffigurato nelle fotografie allegate alla perizia del geom. tecnico incaricato da CP_22 Parte_1
per l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti a seguito della infiltrazione d'acqua proveniente dal tetto dell'edificio della Comunità Comprensoriale, rimasto scoperto nel corso dei lavori di risanamento.
Lo stesso geom. nel corso della sua testimonianza CP_33
ha confermato la propria perizia ed ha, in particolare,
dichiarato di aver eseguito diversi sopralluoghi nei primi giorni di novembre 2018 constatando che il negozio era completamente allagato ed erano presenti ancora le infiltrazioni d'acqua sui muri perimetrali e sul soffitto, il tutto come
49 documentato fotograficamente nella perizia. Il teste ha inoltre accertato che la merce presente, i registratori di cassa, i telefoni cellulari , un iPad e due computer portatili erano danneggiati.
Nella sua perizia il OM. ha elencato la merce CP_22
danneggiata dall'acqua indicandone il corrispondente valore sulla base delle fatture d'acquisto nonché la spesa per gli interventi di ripristino dei locali la cui esecuzione ha potuto constatare nel corso dei sopralluoghi.
La teste già dipendente di , Tes_4 Parte_1
intervenuta immediatamente dopo la scoperta del danno presso i locali, ha ricordato che la merce galleggiava sull'acqua che sgorgava dal soffitto;
ha confermato i danni, avendo partecipato alle operazioni di sgombero e pulizia dei locali e all'inventario della merce e dei beni danneggiati. Ha ricordato che la merce era sporca e scolorita, quella in pelle rovinata a causa dell'acqua.
, ha confermato che la merce danneggiata , CP_34
destinata agli affari prenatalizi, non era sostituibile trattandosi di capi della collezione autunno/inverno 2018/2019 per i quali i tempi di ordinazione sono di circa un anno;
ha dichiarato di aver aiutato la sorella insieme ad altri parenti a sgomberare il negozio e trasportare la merce ed i dispositivi elettronici presso un magazzino, a selezionare i capi di vestiario danneggiati e ripulire il negozio;
ha indicato in circa 16/20 le ore di lavoro da lui svolto.
50 Il consulente d'ufficio nominato in primo grado ha valutato congrue le voci di danno esposte per gli interventi di risanamento dei locali del negozio, tutte supportate dalle relative fatture e ricevute, per un ammontare complessivo di €
20.321,28.-; in ordine alle apparecchiature elettroniche rimaste danneggiate , all'allegato n.100 è in atti l'offerta della ditta
Megabit per € 3.287,81.- che , però, si riferisce ad apparecchiature di qualità superiore rispetto a quelle danneggiate;
il consulente d'ufficio ha dunque ridotto il danno al valore venale di tali beni valutato in complessivi € 900,00.-.
La conclusione appare corretta. Non può sul punto condividersi l'affermazione dell'appellata “Zeitweilige Bietergemeinschaft” che ritiene non risarcibili tali voci di danno in quanto le apparecchiature sarebbero state lasciate incustodite nel negozio durante il fine settimana e neppure giustificato il possesso di due computer, un i-phone e un IPad mini per un'attività di commercio svolta in un locale di 60m2, perché del tutto inconferente. Certo, la titolare non poteva immaginare che a causa della mancata vigilanza sul tetto privo di copertura da parte dei soggetti a ciò deputati, si sarebbero verificate infiltrazioni d'acqua fino al piano terra ove è situato il suo negozio. Per altro, non è dato comprendere il motivo per cui tali apparecchiature, comprovatamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività di commercio, dovrebbero essere sovrabbondanti.
Per quanto concerne le ore lavorative prestate dai familiari
51 dell'attrice/appellante per lo sgombero ed il trasporto della merce e le pulizie e tutte le incombenze collegate al ripristino dei locali del negozio, indicate in complessive 104 ore a 20€
all'ora, i testi e hanno confermato la circostanza. Il CP_34 Tes_4
ctu ha valutato l'importo congruo, considerato che ammonta nell'ordine del 10% delle spese di intervento degli artigiani. La
valutazione è condivisibile.
Non può riconoscersi l'importo ai € 200,00.- a titolo di canone di locazione per il magazzino temporaneamente locato dall'appellante, in difetto di prova alcuna dell'esborso.
Possono riconoscersi € 50,80.- per spese di trasporto e fotocopie, trattandosi di spese comunemente sopportate per la dotazione di un negozio e che trovano, ad ogni modo, conferma nella testimonianza di . CP_34
Non possono essere riconosciute le spese per il mancato impiego della commessa e per il canone di locazione del negozio che costituiscono spese che la danneggiata avrebbe dovuto sostenere comunque.
Con riferimento alla merce danneggiata al 100% indicata nella perizia del geom. all'elenco sub 7 come non vendibile CP_22
con un danno del 100%, il ctu ne ha verificato in occasione del sopralluogo, confermandone la non vendibilità; ha corretto l'importo indicato dalla perizia di parte attrice/appellante nella quale era stato elencato un solo articolo (stivaletti da donna
OBA waxed suede) , mentre ne risultavano danneggiati sei
52 esemplari, giungendo ad un calcolo complessivo per il danno ad
€ 15.767,40.-.
Quanto alla merce considerata vendibile ma con un deprezzamento del 30% , non ne è stata possibile una verifica da parte del ctu e comunque appare corretto tenere conto di tale danno sotto il profilo del mancato margine di guadagno.
Al riguardo il ctu, affiancato dall'ausiliario commercialista, ha calcolato il lucro cessante sulla scorta della media dei corrispettivi di ottobre, novembre e dicembre 2018 confrontati con i corrispettivi del trimestre relativi agli anni dal 2015 al
2017 e per il fatturato di gennaio 2019 ha preso in considerazione il mese di gennaio degli anni dal 2016 al 2019
ed il successivo 2020. Rispetto ai corrispettivi del mese di ottobre 2015, 2016, 2017 e 2019 nel 2018 si registra una diminuzione pari ad € 4.424,12 corrispondente al 12,88%;
rispetto ai corrispettivi del mese di novembre 2015, 2016, 2017
e 2019 , nel 2018, si registra una diminuzione pari ad €
17.206,97.- corrispondente al 80,12%; rispetto ai corrispettivi del mese di dicembre 2015, 2016, 2017 e 2019, nel 2018 si registra una diminuzione pari ad € 33.625,94.- corrispondente al 20,99% . Complessivamente la diminuzione di corrispettivi relativa al periodo ottobre novembre dicembre 2018 ammonta ad € 28.689,82.
Appare corretto prendere a base del calcolo i corrispettivi annuali registrati in bilancio dalla ditta ossia i Parte_1
53 ricavi derivanti dalla vendita di beni che rappresentano il reddito generato dalle operazioni di vendita, poi soggetto agli obblighi fiscali di legge.
Condivisibile risulta l'ampliamento dell'analisi a gennaio 2019
perchè tiene conto del fatto che da febbraio si è verificato un sostanziale equilibrio rispetto alla media di riferimento;
la diminuzione di corrispettivi per gennaio 2019 è pari ad €
4.111,68.- corrispondente al 19,04%.
Il ctu ha ritenuto correttamente di applicare a tali importi il correttivo del margine di ricarico rispetto ai prezzi di acquisto,
ipotizzando ragionevolmente che nel periodo in questione tale fatturato sarebbe stato realizzato a prezzi molto prossimi ai prezzi pieni;
ha dunque computato in detrazione l'importo di prezzo di carico presunto applicando il correttivo di 2,5 per il primo periodo e di 1,25 per gennaio 2019 giungendo ad un importo complessivo di € 14.787,87.-.
Le conclusioni del ctu, frutto di un'elaborazione dei dati eseguita con l'ausilio di esperto commercialista, resistono alle critiche mosse da parte dei consulenti di parte, sulle quali egli ha esaustivamente, quanto convincentemente risposto, in particolare con riferimento alle tesi difensive della “Zeitweilige
Bietergemeinschaft”, specificando in risposta alle osservazioni,
quanto segue:
….I volumi di vendita e il margine che viene applicato per la
fissazione dei prezzi di vendita sono due variabili ben distinte tra
54 loro e che non vanno confuse l'una con l'altra.
Il fatto che nella pelletteria e nell'abbigliamento il mese di
novembre di regola non faccia segnare grandi volumi di vendita
(del resto la situazione può non essere molto dissimile persino a
dicembre) è ben lungi dal significare che non si tratti di un mese
di ottimi ricavi.
….
Nella pelletteria come nell'abbigliamento invece, di regola,
l'aumento dei ricavi nei periodi forti dell'anno non è tanto da
collegare alle fluttuazioni dei volumi di vendita, quanto ai migliori
margini che possono essere realizzati grazie all'uscita delle
nuove linee stagionali.
9) La rappresentazione degli utili medi mensili annui ricavati dai
bilanci dal 2015 al 2019 è suggestiva, ma non offre alcun vero
spunto per un calcolo differente e migliore del lucro cessante
patito
dell'impresa odierna parte attrice a causa dell'evento su cui è
Contr causa. Tant'è che alla fine, il Procuratore (di parte ribadisce
la validità del calcolo che veniva già rappresentato dal ctp geom.
nelle sue osservazioni alla bozza peritale, basato Per_4
sull'applicazione del margine medio annuo dell'attività desunto
dai bilanci in atti (da egli calcolato pari a 0,3191). Si tratta, come
già detto a più riprese e qui ribadito con forza, di un
ragionamento errato ed iniquo, estremamente penalizzante per la
parte attrice, alla luce del carattere spiccatamente stagionale
55 dell'attività in oggetto.
Il raffronto tra i bilanci effettuato al livello degli utili appare in
generale come il più difficoltoso da fare, perché risente delle
fluttuazioni delle rimanenze di magazzino e di tutte le peculiarità
e le singolarità che caratterizzano ciascun esercizio, e che sono
difficilmente ricostruibili a posteriori, nel caso di specie
impossibili da ricostruire con il dovuto grado di approfondimento.
Ed inoltre, così come prospettato dal Procuratore di parte
“Bietergemeinschaft”, finisce con l'offuscare altre evidenze che
emergono con molta maggiore chiarezza dalla lettura comparata
dei bilanci, per esempio un calo del fatturato del negozio nel
trimestre ottobre-dicembre 2018 di 28.689 € rispetto alla media
dello stesso periodo degli anni precedenti.”
Valga qui unicamente rilevare che la diminuzione dei ricavi è
stata calcolata raffrontando mese per mese i periodi dall'ottobre al gennaio negli anni dal 2015 al 2019, mentre non appare corretto ridurre l'analisi ad un periodo inferiore al mese perché
troppo breve per rispecchiare l'effettivo andamento delle vendite.
Quanto al margine medio annuo calcolato sulla base del confronto degli utili da bilancio, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il ctu, in quanto una determinazione in base al bilancio risente della variabilità delle voci e dei fattori che le compongono, in questa sede difficilmente individuabili.
Neppure condiviso è il metodo di calcolo del lucro cessante
56 Contr offerto da parte appellata in base alla differenza tra la media annua dei corrispettivi per il quadrimestre ottobre –
gennaio degli anni da 2015 al 2016 con quelli del 2018
dovendosi ritenere più appropriato il calcolo proposto dal ctu sulla base della differenza registrata in relazione ad ogni mese,
perché più aderente alla realtà e più preciso.
Infine va riconosciuto e spetta all'attrice/appellante l'esborso di
€ 3.572,71.- relativo all'onorario del perito geom. CP_22
comprovato da relativi fattura e bonifico ( doc.117/118
appellante). Sul punto le critiche di parte appellata “Zeitweilige
Bietergemeinschaft” ( cfr. comparsa conclusionale pag. 20) sono del tutto prive di fondamento, ove si consideri che la perizia si è
resa necessaria ed utile per la quantificazione del danno e l'instaurazione di trattative stragiudiziali;
va ad ogni modo respinta con fermezza ogni critica , per altro priva di sostanza,
sull'operato del geom. che ha agito quale perito CP_22
nominato in sede stragiudiziale da . Parte_1
Riassumendo, possono riconoscersi a i seguenti Parte_1
importi:
€ 20.321,28.- per interventi ripristinatori
€ 900,00.- per il danno alle apparecchiature elettroniche
€ 2.130,80.- in via equitativa per ore lavorative prestate dai familiari e spese di trasporto e varie
€ 15.767,40.- per merce invendibile
€ 14.787,87.- a titolo di lucro cessante
57 € 3.572,71.- per onorario del perito geom. CP_22
Complessivamente, dunque, il danno ammonta ad €
57.480,58.-.
Su tale importo spetta rivalutazione monetaria dalla data dell'evento 28/10/2018 e sulle somme via via rivalutate gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
11. La chiamata , già Controparte_19 OP
[...]
L'arch. ha svolto domanda di manleva nei confronti CP_9
di ora OP Controparte_19
per l'ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti.
Ora, appare indiscutibile che l'arch. abbia prestato CP_9
sul cantiere de quo la propria opera professionale di architetto in qualità di direttore Lavori.
Il contratto di assicurazione con è stato Controparte_8
stipulato dall'arch. e dal geom. CP_9 Controparte_10
per “responsabilità civile professionale architetti” avente decorrenza dal 28/02/2019 al 28/02/2020 ed ha dunque ad oggetto l'attività professionale di architetto a prescindere se sia svolta “in proprio” ovvero all'interno di un raggruppamento di professionisti che come si è detto non è soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti.
Sotto diverso profilo ritiene non operante la CP_8
polizza essendo l'arch. alla data di decorrenza della CP_9
58 polizza professionale pienamente cosciente che si erano verificate circostanze e situazioni critiche tali da poter dare origine ad una futura richiesta di risarcimento nei suoi confronti. Conseguentemente l'Assicurazione sostiene l'inoperatività della garanzia richiamando, oltre all'art. 1892 e ss. c.c. , le condizioni di polizza che alla Sezione 3. relativa alle esclusioni, Punto 3. 3. sotto la rubrica “fatti noti” che prevede che l'assicurazione non opera in relazione a “circostanze e/o
richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di
decorrenza della presente polizza che l'assicurato conosceva o
delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una
successiva richiesta di risarcimento”.
Come scritto nel certificato di assicurazione la polizza è “claims made” e – per quanto qui interessa – “….copre le richieste di
risarcimento conseguenti ad errori commessi in data non
antecedente la data di retroattività indicata nel certificato ed
avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato nel
periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciate
agli assicuratori”. Nel certificato di assicurazione è indicato che la retroattività è illimitata.
Ora appare indubbio che l'Assicurato arch. sia CP_9
venuto a conoscenza delle circostanze del caso concreto ossia delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell'immobile in fase di risanamento, nell'immediatezza dei fatti e dunque ben prima della stipulazione e della decorrenza del contratto di
59 assicurazione con essendo del tutto improbabile CP_8
che la direzione dei lavori non abbia avuto conoscenza e non sia stata informata dell'evento dannoso verificatosi il 28/10/2018.
Va , però, anche rilevato che ha rivolto richieste Parte_1
di risarcimento dei danni alla Comunità CP_1
all'appaltatrice ed alle relative assicuratrici, Controparte_2
senza che risulti una interlocuzione con l'arch. che è CP_9
rimasto estraneo anche alle trattative intercorse tra quelle parti.
Il fatto che l'arch. fosse a conoscenza della CP_9
infiltrazione d'acqua piovana proveniente dal tetto dell'edificio verificatasi e del conseguente danneggiamento non significa che avesse la consapevolezza che la danneggiata avrebbe indirizzato anche nei suoi confronti una richiesta di risarcimento,
circostanza neppure verificatasi, essendo stato l'arch.
chiamato in causa dalla committente convenuta CP_9
dalla danneggiata.
Ad ogni modo, non appare che tali circostanze possano ritenersi idonee ad incidere sul rischio assicurato in quanto riguardino
“accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili
dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul
consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di
perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio
poi” (cfr. Cass.20997/2023).
L'assicurazione, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, non ha dimostrato, ma neppure dedotto, che, se
60 informata di tale circostanza, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.
Va anche rilevato, quanto al richiamo all'art.1892 c.c., che in atti non vi è una documentazione dalla quale trarre che il contraente assicurato abbia effettuato dichiarazioni non veritiere o reticenti in sede di stipula del contratto.
Da siffatto argomentare consegue che non appare giustificato il diniego di efficacia alla clausola claim made perché la domanda risarcitoria ovvero di manleva svolta nei confronti dell'arch.
da parte della committente CP_9 [...]
è stata proposta in corso di validità Controparte_1
della polizza (notificata in data 08/08/2019).
Quanto alla clausola di cui alle condizioni di polizza alla Sez. C,
art.
1.2. ai sensi della quale, “i Legali e Periti scelti
dall'Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento
dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori”
richiamata da per escludere l'obbligo di Controparte_8
rimborso delle spese del giudizio sostenute dall'assicurato, va rilevato innanzitutto che la clausola non contiene un patto di gestione della lite, ma impone al contraente la mera approvazione dei legali scelti da parte dell'assicurazione.
Neppure prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo da parte del contraente, l'esclusione del rimborso delle spese di lite sostenute direttamente dall'assicurato.
Sotto altro aspetto va anche evidenziato che la chiamata
61 assicurazione ha eccepito l'esclusione di copertura assicurativa avanzando sotto questo profilo difese del tutto incompatibili con la posizione dell'assicurato che con la chiamata in causa dell'assicurazione ha invocato l'operatività dell'assicurazione.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Le spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all'azione di garanzia vanno , infatti, liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 del c.c..
Da quanto sin qui esposto va accolta la domanda di manleva svolta dall'arch. nei confronti di Controparte_9 [...]
, già . Controparte_19 OP
12. La intervenuta Controparte_3
La società è intervenuta volontariamente in giudizio quale assicuratrice RC di associandosi alle difese della CP_2
nel merito, eccependo in ogni caso l'esclusione CP_2 CP_2
di copertura in relazione alla sezioni A, danni alle opere e alla sezione B responsabilità civile.
Deduce l'assicurazione che ai sensi dell'art.3 n. 6 della Sezione
A la società non sarebbe obbligata ad indennizzare i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione e che l'art.12 lett. q della Sezione B escluderebbe la copertura
62 assicurativa.
Quanto all'esclusione della garanzia ai sensi dell'art.3 n. 6 della
Sezione A della polizza, l'eccezione non può trovare accoglimento posto che, come si è più sopra visto, l'appaltatrice risponde quale custode ai sensi dell'art. 2051 Controparte_2
c.c., e non restando esclusa la sua responsabilità per aver subappaltato i lavori di sostituzione della copertura alla e la fornitura con posa in opera della Parte_4
membrana bituminosa alla Isol Gamma s.r.l..
Inoltre, ai sensi delle condizioni generali di assicurazione alla sezione B Responsabilità Civile, l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti,
di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte , lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla sezione A e quindi a opere ed impianti permanenti o temporanei, a opere ed impianti preesistenti e costi di demolizione.
Il richiamo alla clausola speciale E – limitazioni RCT che prevede: “I danni a terzi di cui alla Sezione B sono indennizzabili
solamente se dovuti a fatto del Contraente /Assicurato avvenuto
esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori sulle opere in
oggetto dell'appalto”, non appare pertinente. Infatti, per evitare inutili ripetizioni, basti qui ribadire, che il subappalto di
63 determinati lavori sul cantiere non esclude la responsabilità
della subcommittente quale custode della cosa che ha causato il danno alla terza danneggiata.
Infine, in relazione alle singole voci di danno, l'assicurazione, in via subordinata, riconosce rientrare nella garanzia assicurativa le seguenti voci di danno fatte valere dalla danneggiata in quanto ricomprese nella garanzia Sezione A Opere preesistenti
rispettivamente Sezione B responsabilità civile dichiarando di rinunciare alla applicazione dello scoperto:
- Interventi artigiani per € 20.321,28 ( Sezione A)
- Apparecchiature elettroniche per € 900,00.- ( Sezione B)
- Ore lavorative dei familiari per € 2.080,00.- ( Sezione A)
- Spese di trasporto e fotocopie per € 50,80.- (Sezione A)
- Merce non vendibile per € 15.767,40.- ( Sezione B)
Escluse dalla copertura assicurativa, sarebbero, le voci di danno
per mancato fatturato (€ 14.787,87) per canone di locazione del locale deposito merce ( € 200,00.-) in forza dell'art. 16 delle condizioni generali di Assicurazione in forza del quale (lett. B)
“La Società non è obbligata a indennizzare le penalità, i danni da
mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i
danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto”.
L'eccezione non è fondata.
In realtà, la limitazione riguarda i danni da mancato godimento dell'opera assicurata, ossia l'opera oggetto dell'appalto come
64 risulta dalla polizza, ed il mancato lucro in relazione al mancato godimento, sempre dell'opera assicurata, mentre il danno oggetto di richiesta di risarcimento attiene al mancato godimento del bene detenuto dalla terza , come Parte_1
anche il mancato lucro.
Il canone di locazione non viene comunque riconosciuto per quanto già sopra esposto.
Vi è dunque copertura assicurativa per cui La CP_3
Assicurazione è tenuta a manlevare di quanto essa CP_2
abbia a corrispondere a e alla Comunità Parte_1
in relazione al danno per cui è causa, detratto CP_1
lo scoperto o franchigia contrattualmente prevista sull'importo relativo al mancato guadagno.
Quanto alle spese di lite l'assicurazione richiama dell'art. 29
delle Condizioni di Assicurazione ai sensi del quale “La Società
non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici
che non siano da essa designati.“ per cui, avendo l'assicurata scelto di avvalersi di un legale di propria fiducia,
comporterebbe, secondo la difesa dell'assicurazione,
l'esclusione del rimborso delle spese di lite da parte dell'assicurazione.
L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né
conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio,
bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina di cui
65 agli artt. 91 e 92 c.p.c. Le spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all'azione di garanzia vanno, infatti, liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 del c.c..
Vi è di più secondo Cass. n. 21220/2022 la clausola inserita in
un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale
stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato,
non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o
tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c.,
dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917,
comma 3, c.c.”.
Vi è dunque copertura assicurativa per cui è Controparte_8
tenuta a manlevare l'arch. di quanto egli Controparte_9
abbia a corrispondere a e alla Parte_1 [...]
in relazione al danno per cui è causa, detratta CP_1
la franchigia contrattualmente prevista.
13. Spese di lite
e l'arch. Controparte_1 CP_2 [...]
vanno condannati in via solidale per quote CP_9
paritetiche al pagamento in favore di ditta individuale
dell'importo di € 57.480,58.- Controparte_12
con rivalutazione ed interessi come in motivazione.
66 La riforma dell'impugnata sentenza comporta la necessità di rideterminare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in base all'esito complessivo.
Nei confronti dell'appellante sono soccombenti la Parte_1
e l'arch. Controparte_1 CP_2 [...]
essi sono tenuti in via solidale e paritetica a CP_9
rifondere alla stessa le spese di lite oltre alle spese della consulenza contabile di parte dott. pari ad € 1.817,40.-. CP_35
Le spese della consulenza d'ufficio espletata in primo grado vanno poste a carico di Controparte_1 CP_2
e l'arch. in via solidale e paritetica. Controparte_9
Nei rapporti interni fra Controparte_1 CP_2 CP_2
e l'arch. anche in qualità di legale
[...] Controparte_9
rappresentante e mandatario del
[...]
Controparte_31
[...]
GE EL MB und CP_11
, i chiamati sono tenuti contrattualmente a manlevare La
[...]
e vanno dunque condannati in solido Controparte_1
a rifondere alla stessa le spese di giudizio;
è risultata soccombente nei confronti OP
dell'assicurato arch. e va condannata a Controparte_9
garantire e manlevare lo stesso da quanto questi è tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza, fatta salva la franchigia contrattuale. L'assicurazione va quindi condannata a
67 rifondere le spese di giudizio al proprio assicurato arch.
CP_9
va condannata a Controparte_3
garantire e manlevare da quanto questa è Controparte_2
tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza, fatta salva eventuale franchigia contrattuale. Nei confronti dell'assicurata è risultata soccombente e va quindi condannata a rifondere alla stessa le spese di giudizio.
Nella determinazione delle spese di giudizio vanno applicati i criteri di cui DM 147/2022 per lo scaglione di valore in base al decisum da € 52.001 a € 260.000, valori medi, tenuto conto delle note spese presentate dalle parti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza nr. Controparte_12 Parte_1
230/2023 pronunciata dal Tribunale di OL in data
20.03.2023, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
68 accerta e dichiara la responsabilità solidale per quote paritarie di
[...]
, arch. Parte_3 [...]
e in relazione ai danni subiti da CP_9 CP_2 CP_2
Controparte_12
respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_2
condanna in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t., arch.
[...]
e in persona del legale CP_9 Controparte_2
rappresentante p.t., in solido per quote paritetiche al pagamento in favore di Controparte_12
dell'importo complessivo di € 57.480,58.-. a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna
Controparte_31
,
[...]
Controparte_15
” in persona del legale rappresentante e mandatario arch.
[...]
e in persona del legale Controparte_9 Controparte_2
rappresentante p.t. in via solidale per quote paritarie a manlevare la da quanto la stessa è Controparte_1
tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza;
69 condanna
, già a Controparte_19 OP
manlevare l'arch. da quanto questi è Controparte_9
condannato a pagare in esecuzione della presente sentenza , nei limiti di polizza e tenuto conto di eventuale franchigia contrattuale;
condanna a manlevare Controparte_3 [...]
da quanto questi è condannato a pagare in CP_2
esecuzione della presente sentenza nei limiti di polizza e tenuto conto di eventuale franchigia contrattuale;
Condanna
in persona del Parte_5
legale rappresentante p.t., arch. Controparte_36 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido a CP_2
rifondere a le TE
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi € 18.333,90.- .- di cui €
2.552,00.- per la fase di studio, € 1.628,00.- per la fase introduttiva, €5.670,00.- per la fase istruttoria, € 4.253,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali (15% sul compenso totale), € 829,03.- per anticipazioni, IVA e Cap come per legge;
oltre spese della ctu ing. come liquidate con decreto dd. Per_3
16/08/2022 e della CTP contabile dott. pari ad € CP_35
1.817,40.-;
70 per il secondo grado di giudizio in complessivi € 14.231,65.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911.00.- per la fase introduttiva, € 5.103,00.- per la fase decisionale, nonché €
3.329,00.- per il procedimento ex art.351 c.p.c., oltre per spese generali ( 15% sul compenso totale) ed € 911,00.- anticipazioni,
IVA e Cap come per legge.
condanna
Controparte_31
,
[...]
Controparte_15
” in persona del legale rappresentante e mandatario arch.
[...]
in persona del legale Parte_6
rappresentante p.t., in via solidale per quote paritarie a rifondere a Parte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi € 18.333,00.- di cui €
2.555,00.- per la fase di studio, € 1.628,00.- per la fase introduttiva, €5.760,00.- per la fase istruttoria, € 4.253,00.- per la fase decisionale, € 4.230,00.- per aumento ex art. 4 c.2 DM
147/2022, oltre spese generali (15% sul compenso totale) e €
871,71.- per anticipazioni, IVA e Cap come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi € 19.253,20.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911.00.- per la fase introduttiva, € 2.163,00.- per la fase di trattazione, € 5.103,00.-
per la fase decisionale, € 3.646,20 ex art. 4 c. DM 147/2022
71 per la difesa contro più parti, inoltre € 3.453,00.- per il procedimento ex art.351 c.p.c., oltre spese generali ( 15% sul compenso totale) , IVA e Cap come per legge.
condanna
, già a Controparte_19 OP
rifondere all'arch. le spese di entrambi i Controparte_9
gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi € 17.459,45.- di cui € 2.430,00.- per la fase di studio, € 1.550,00.- per la fase introduttiva, €5.400,00.- per la fase istruttoria, € 4.050,00.- per la fase decisionale, ed €
4.029,00.- ex art. 4 c. DM 147/2022 per la difesa contro più
parti, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e Cap
come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi €
12.988,30.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, €
1.911.00.- per la fase introduttiva, € 5.103,00.- per la fase decisionale, 2.997,30.- ex art. 4 c. DM 147/2022 per la difesa contro più parti , oltre spese generali ( 15% sul compenso totale) , IVA e Cap come per legge.
condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si CP_2
liquidano, per il primo grado di giudizio in complessivi €
14.103,00.- .- di cui € 2.552,00.- per la fase di studio, €
1.628,00.- per la fase introduttiva, €5.760,00.- per la fase istruttoria, € 4.253,00.- per la fase decisionale, oltre spese
72 generali (15% sul compenso totale), IVA e Cap come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi € 14.317,00.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911.00.- per la fase introduttiva, € 5.103,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali ( 15% sul compenso totale), IVA e Cap come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante incidentale di un ulteriore Controparte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 22 gennaio 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
73