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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17533/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice dott. Fulvia De Luca Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/05/2024 rimessa al Collegio in data 2/4/2025 discussa nella Camera di
Consiglio del …3/4/2025……. promossa
DA
(c.f. ) , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/01/1985,rappresentata e difesa dall'Avvocato CIAPPA ADRIANA del Foro di LA, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 3.6.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 Parte ricorrente insiste per la richiesta dell' affido esclusivo alla luce di tutto quanto sopra esposto, nulla oppone a quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori sui tempi di visita minore papà ossia “che il padre veda la figlia previo avviso alla ricorrente e solo alla presenza della stessa” stante comunque la discontinuità del rapporto che lo stesso ad oggi ha avuto con , così come esposto in narrativa e dalle CP_2 risultanze delle indagini esperite dal Tribunale di Genova , questo almeno sino a quando il padre non darà prova di saper essere una figura genitoriale affidabile funzionale e continuativa nella vita della minore;
-sull' contributo economico nulla si oppone a quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori ossia un contributo economico pari ad e 500,00 oltre le spese straordinarie al 50%, spese così come previste dal Protocollo del Tribunale di LA;
che l' assegno unico sia percepito per l' intero dalla Signora Parte_1
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal Parte_1 Controparte_1
2022 al settembre 2024, dalla relazione in data 21.8.2023 a LA è nata la figlia riconosciuta dal padre CP_2
successivamente alla nascita, in data 11.1.2024; con ricorso depositato in data 13.5.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale, con affido super esclusivo o esclusivo rafforzato della minore,
a sostegno della domanda della minore ha dedotto che il - che le aveva nascosto di essere CP_1
sposato quando era iniziata la relazione -dopo la nascita si era recato a vedere la minore saltuariamente circa un paio di volte al mese, ha proseguito riferendo di avere successivamente scoperto che il non solo era sposato, ma CP_1
non si era neppure separato dalla moglie da cui aveva avuto due figli, che la moglie aveva avviato un procedimento presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale dei Minorenni di Genova, denunciando aggressioni da parte del , CP_1
ha chiesto un contributo economico per il mantenimento della minore di euro 700 al mese oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie , il resistente è rimasto contumace, la ricorrente è comparsa avanti al GOT all'udienza dell'11.11.2024 e avanti al GD a quella del
4.12.2024, udienzain cui ha insistito per l'affidamento super esclusivo della minore, assumendo che il
, era andato a trovare la figlia solo una decina di volte dalla nascita, pagava un contributo ma CP_1
solo quando decideva lui, che l'ultima volta era andato trovare la figlia una settimana prima dell'udienza; con ordinanza del 4.12.2024 il GD ha disposto l'affido condiviso della minore, ponendo a carico del padre, a tiolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 500 , oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico da corrispondersi in via esclusiva alla ricorrente, rinviando la causa per la decisione, nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, al 2.4.2025, con note scritte depositate in data 28.3.2025 la ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo della minore , con ordinanza del 2.4.2025 il GD ha rimesso la causa per la decisione al Collegio davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.4.2025
Considerato in diritto
Sulla responsabilità genitoriale
Preliminarmente osserva il Collegio che la minore erroneamente indicata come nella Controparte_3
ordinanza del 6.12.2024 in realtà porta solo il cognome della madre;
benchè riconosciuta dal padre quest'ultimo non ha provveduto a chiedere che il proprio cognome sia aggiunto a quello della madre, cosicchè la minore si chiama Persona_1
Nel merito ritine il Collegio che alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente nelle note scritte del
28.3.2025, debba disporsi l'affido esclusivo, o esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Nella ordinanza del 6.12.2024 il GD ha dato atto che il padre, sia pure in maniera discontinua, si fosse occupato della minore anche dal punto di vista economico, come peraltro la ricorrente aveva dichiarato all'udienza.
Nelle note predette la ricorrente ha dato atto che il padre si è disinteressato della figlia, trascorrendo lunghi periodi in Egitto per motivi di lavoro, rendendo ciò difficile per la madre ogni decisione sulle scelte riguardanti la vita della minore. Inoltre ha dato atto dell'eseguità del contributo economico dato alla figlia, avendo corrisposto per il 2024 la somma di euro 500 e nel 2025 quella di euro 500, senza contribuire alla spese straordinarie che la ricorrente deve sostenere da sola.
La scelta processuale del convenuto di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che non vede la figlia da almeno 5 mesi -, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento- ; rilevato la madre è un valido punto di riferimento per la minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della sua o crescita, educazione e salute, anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi del/dei figli anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La minore vivra' con la madre nella casa a LA Piazza dei Daini n 4 anche ai fini della residenza anagrafica
Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni CP_2
rese in udienza dalla parte ricorrente e tenuto altresì conto dell'età della minore, deve disporsi che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia,.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, deve confermarsi il contributo economico posto a carico del con l'ordinanza del 6.12.2024 di euro 500 al mese le cui motivazione il Collegio ritiene di CP_1
condividere.
La ricorrente all'udienza del 4.12.2024 aveva riferito dell'impegno assunto dal a contribuire al CP_1
mantenimento della minore per la somma di euro 500 al mese;
inoltre il GD ha evidenziato che il
Tribunale di Genova nella ordinanza del 14.10.2023 , decidendo sul contributo al mantenimento a carico del degli altri figli, ha posto a carico dello stesso la somma di euro 500 per ciascuno, CP_1 dando atto della “ reticenza” del a dichiarare i redditi derivanti dalle due( almeno) attività CP_1 imprenditoriali, e cioè quella relativa ai resort e all'autosalone; detto dato può essere acquisito nell'odierno giudizio, attesa la contumacia del resistente, come indice della capacità contributiva dello stesso resistente.
Deve rilevarsi che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 850 per 14 mensilità, paga la somma mensile di euro 416 per il mutuo della casa di proprietà, pur essendo aiutata economicamente dai propri genitori.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze della minore e l'assenza di frequentazioni padre/figlia, ritiene questo Collegio di confermare la somma mensile di euro 500 a carico del , oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
LA.
Atteso l'affidamento in via super esclusiva l'assegno unico per la famiglia è percepito dalla ricorrente
Sulle spese di lite
Attesa la soccombenza il deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della CP_1
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Affida la figlia minore , nata il [...] a LA , in [...] esclusiva alla Persona_1
madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di LA Piazza dei Daini n 4 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima , con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che il padre potrà vedere la minore solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 500 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2025 , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di LA come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
5. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida nella somma di euro 3.510 , oltre IVA, cpa ed il 15% per rimborso spese generali
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
LA 2/04/2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Susanna Terni
Il Presidente Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice dott. Fulvia De Luca Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/05/2024 rimessa al Collegio in data 2/4/2025 discussa nella Camera di
Consiglio del …3/4/2025……. promossa
DA
(c.f. ) , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/01/1985,rappresentata e difesa dall'Avvocato CIAPPA ADRIANA del Foro di LA, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 3.6.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 Parte ricorrente insiste per la richiesta dell' affido esclusivo alla luce di tutto quanto sopra esposto, nulla oppone a quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori sui tempi di visita minore papà ossia “che il padre veda la figlia previo avviso alla ricorrente e solo alla presenza della stessa” stante comunque la discontinuità del rapporto che lo stesso ad oggi ha avuto con , così come esposto in narrativa e dalle CP_2 risultanze delle indagini esperite dal Tribunale di Genova , questo almeno sino a quando il padre non darà prova di saper essere una figura genitoriale affidabile funzionale e continuativa nella vita della minore;
-sull' contributo economico nulla si oppone a quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori ossia un contributo economico pari ad e 500,00 oltre le spese straordinarie al 50%, spese così come previste dal Protocollo del Tribunale di LA;
che l' assegno unico sia percepito per l' intero dalla Signora Parte_1
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal Parte_1 Controparte_1
2022 al settembre 2024, dalla relazione in data 21.8.2023 a LA è nata la figlia riconosciuta dal padre CP_2
successivamente alla nascita, in data 11.1.2024; con ricorso depositato in data 13.5.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale, con affido super esclusivo o esclusivo rafforzato della minore,
a sostegno della domanda della minore ha dedotto che il - che le aveva nascosto di essere CP_1
sposato quando era iniziata la relazione -dopo la nascita si era recato a vedere la minore saltuariamente circa un paio di volte al mese, ha proseguito riferendo di avere successivamente scoperto che il non solo era sposato, ma CP_1
non si era neppure separato dalla moglie da cui aveva avuto due figli, che la moglie aveva avviato un procedimento presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale dei Minorenni di Genova, denunciando aggressioni da parte del , CP_1
ha chiesto un contributo economico per il mantenimento della minore di euro 700 al mese oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie , il resistente è rimasto contumace, la ricorrente è comparsa avanti al GOT all'udienza dell'11.11.2024 e avanti al GD a quella del
4.12.2024, udienzain cui ha insistito per l'affidamento super esclusivo della minore, assumendo che il
, era andato a trovare la figlia solo una decina di volte dalla nascita, pagava un contributo ma CP_1
solo quando decideva lui, che l'ultima volta era andato trovare la figlia una settimana prima dell'udienza; con ordinanza del 4.12.2024 il GD ha disposto l'affido condiviso della minore, ponendo a carico del padre, a tiolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 500 , oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico da corrispondersi in via esclusiva alla ricorrente, rinviando la causa per la decisione, nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, al 2.4.2025, con note scritte depositate in data 28.3.2025 la ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo della minore , con ordinanza del 2.4.2025 il GD ha rimesso la causa per la decisione al Collegio davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.4.2025
Considerato in diritto
Sulla responsabilità genitoriale
Preliminarmente osserva il Collegio che la minore erroneamente indicata come nella Controparte_3
ordinanza del 6.12.2024 in realtà porta solo il cognome della madre;
benchè riconosciuta dal padre quest'ultimo non ha provveduto a chiedere che il proprio cognome sia aggiunto a quello della madre, cosicchè la minore si chiama Persona_1
Nel merito ritine il Collegio che alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente nelle note scritte del
28.3.2025, debba disporsi l'affido esclusivo, o esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Nella ordinanza del 6.12.2024 il GD ha dato atto che il padre, sia pure in maniera discontinua, si fosse occupato della minore anche dal punto di vista economico, come peraltro la ricorrente aveva dichiarato all'udienza.
Nelle note predette la ricorrente ha dato atto che il padre si è disinteressato della figlia, trascorrendo lunghi periodi in Egitto per motivi di lavoro, rendendo ciò difficile per la madre ogni decisione sulle scelte riguardanti la vita della minore. Inoltre ha dato atto dell'eseguità del contributo economico dato alla figlia, avendo corrisposto per il 2024 la somma di euro 500 e nel 2025 quella di euro 500, senza contribuire alla spese straordinarie che la ricorrente deve sostenere da sola.
La scelta processuale del convenuto di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che non vede la figlia da almeno 5 mesi -, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento- ; rilevato la madre è un valido punto di riferimento per la minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della sua o crescita, educazione e salute, anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi del/dei figli anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La minore vivra' con la madre nella casa a LA Piazza dei Daini n 4 anche ai fini della residenza anagrafica
Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni CP_2
rese in udienza dalla parte ricorrente e tenuto altresì conto dell'età della minore, deve disporsi che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia,.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, deve confermarsi il contributo economico posto a carico del con l'ordinanza del 6.12.2024 di euro 500 al mese le cui motivazione il Collegio ritiene di CP_1
condividere.
La ricorrente all'udienza del 4.12.2024 aveva riferito dell'impegno assunto dal a contribuire al CP_1
mantenimento della minore per la somma di euro 500 al mese;
inoltre il GD ha evidenziato che il
Tribunale di Genova nella ordinanza del 14.10.2023 , decidendo sul contributo al mantenimento a carico del degli altri figli, ha posto a carico dello stesso la somma di euro 500 per ciascuno, CP_1 dando atto della “ reticenza” del a dichiarare i redditi derivanti dalle due( almeno) attività CP_1 imprenditoriali, e cioè quella relativa ai resort e all'autosalone; detto dato può essere acquisito nell'odierno giudizio, attesa la contumacia del resistente, come indice della capacità contributiva dello stesso resistente.
Deve rilevarsi che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 850 per 14 mensilità, paga la somma mensile di euro 416 per il mutuo della casa di proprietà, pur essendo aiutata economicamente dai propri genitori.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze della minore e l'assenza di frequentazioni padre/figlia, ritiene questo Collegio di confermare la somma mensile di euro 500 a carico del , oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
LA.
Atteso l'affidamento in via super esclusiva l'assegno unico per la famiglia è percepito dalla ricorrente
Sulle spese di lite
Attesa la soccombenza il deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della CP_1
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Affida la figlia minore , nata il [...] a LA , in [...] esclusiva alla Persona_1
madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di LA Piazza dei Daini n 4 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima , con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che il padre potrà vedere la minore solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 500 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2025 , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di LA come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
5. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida nella somma di euro 3.510 , oltre IVA, cpa ed il 15% per rimborso spese generali
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
LA 2/04/2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Susanna Terni
Il Presidente Dott.ssa Laura Maria Cosmai