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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2630/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2630/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/04/2023 da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-contumace –
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-contumace-
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
-contumace-
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 04/04/2023, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. Parte_1
84 e 170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di pagamento emesso dal
Giudice di Pace di Bergamo in data 07/03/2023, lamentando l'esiguità del compenso a lei liquidato a fronte della complessità dell'attività svolta. A sostegno delle proprie richieste, la stessa ha rappresentato: - di essere stata nominata difensore di fiducia da nell'ambito del procedimento Controparte_2 penale n. 2001/2018 R.G.N.R. pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Bergamo, in cui l'assistita era imputata per il reato di cui all'art. 582 c.p. a seguito di denuncia sporta da Controparte_3
- di essere stata, altresì, nominata difensore di fiducia da nell'ambito del Controparte_2 procedimento n. 2002/2018 R.G.N.R. pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Bergamo, avviato dalla stessa con denuncia-querela sporta nei confronti di per il reato di cui all'art. Controparte_3
582 c.p.;
- di aver quindi rappresentato nella duplice veste di imputata e parte civile nei Controparte_2 procedimenti poi riuniti dal Giudice di Pace in quanto riguardanti i medesimi fatti;
- di avere svolto attività difensiva consistita: nell'esame e studio dei due decreti di citazione a giudizio, della documentazione d'indagine, della lista testi, della documentazione prodotta nel corso del dibattimento dalla difesa di e dell'atto di costituzione avversario;
nella Controparte_3 redazione dell'atto di costituzione di parte civile;
nella partecipazione a otto udienze (tenutesi in data 09/07/2020, 10/11/2020, 15/04/2021, 14/10/2021, 12/04/2021, 21/06/2022,
27/09/2022, 07/02/2023 e 07/03/2023);
- di aver presentato due istanze di liquidazione dei compensi per l'attività svolta a favore dell'assistita, precedentemente ammessa al patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con i decreti n. 60/2019 del 11/10/2019 e n. 3/2020 del 11/02/2020;
- di aver ottenuto la liquidazione con un unico decreto della sola somma di € 600,00 per onorari, spese e accessori di legge.
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha innanzi tutto rilevato che la decisione del Giudice Pt_1 di Pace di liquidare i compensi dovuti per l'attività svolta a favore dell'assistita in duplice veste processuale con un unico decreto (pur a fronte di due distinte istanze di liquidazione) potrebbe avere risvolti negativi sulla successiva fase del pagamento e del recupero delle somme. Inoltre, la stessa ha lamentato la mancanza di motivazione del decreto con cui il Giudice di Pace ha liquidato soli € 600,00
a fronte di una nota spese di € 1.650,00, oltre oneri e accessori di legge, redatta nel rispetto dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, e ha quindi domandato la riforma del decreto di liquidazione impugnato.
2. Il Presidente ha fissato udienza in data 29/11/2023, disponendo lo svolgimento della stessa in modalità cartolare, e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto.
3. Nessuno si è costituito in giudizio per il , al quale ricorso e decreto di Controparte_1 fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di
Brescia. Ugualmente, nessuno si è costituito in giudizio per e Controparte_2 Controparte_3 alle quali il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati dall'Ufficiale giudiziario. Di tutti i convenuti è stata pertanto dichiarata la contumacia con provvedimento del
14/02/2024.
4. All'udienza del 23/05/2024 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281-sexies c.p.c. e viene ora in decisione.
5. Orbene, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In primo luogo, occorre rilevare che, nonostante i procedimenti n. 2001/2018 R.G.N.R. e n.
2002/2018 R.G.N.R. fossero stati riuniti, il Giudice di Pace avrebbe dovuto provvedere con due diversi decreti di liquidazione. Infatti, “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 15860 del 10/07/2014; Cass. civ. n. 15954 del 13/07/2006; Cass. civ, n. 7908 del 12/06/2001). Ciò risponde anche ad esigenze operative immediatamente comprensibili: consentire l'immediata individuazione delle somme di cui provvedere al recupero nei confronti delle parti del giudizio, laddove ne dovessero ricorrere i presupposti.
In secondo luogo, occorre rilevare che il quantum liquidato dal Giudice di Pace risulta altresì incongruente con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod.: nonostante il richiamo all'art. 82
D.P.R. 115/2002 e ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, la somma liquidata con decreto di liquidazione del 07/03/2023 ammonta ad un totale di soli € 600,00 oltre accessori di legge.
Occorre pertanto procedere ad una rideterminazione dei compensi dovuti per entrambe le prestazioni svolte.
Orbene, considerato il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e il fatto che il capo di imputazione riferito rispettivamente a nel primo giudizio e a Controparte_2 CP_3 nel secondo era lo stesso, deve ritenersi equo e congruo procedere all'applicazione dei valori
[...] minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per i giudizi dinnanzi al Giudice di Pace. Ne consegue che:
- per quanto riguarda l'attività difensiva prestata a favore di quale imputata nel Controparte_2 procedimento penale n. 2001/2018 R.G.N.R., il compenso per l'attività svolta dall'Avv. Pt_1 ammonta ad € 1.135,00 (di cui € 189,00 per la fase di studio;
€ 237,00 per la fase introduttiva;
€
378,00 per la fase istruttoria;
€ 331,00 per la fase decisionale), cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002. Deve pertanto essere liquidata la somma di € 756,67, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA;
- per quanto riguarda l'attività difensiva prestata a favore di quale parte offesa Controparte_2
(poi costituitasi parte civile) nel procedimento penale n. n. 2002/2018 R.G.N.R., il compenso per l'attività svolta dall'Avv. ammonta ad € 1.135,00 (di cui € 189,00 per la fase di studio;
€ Pt_1
237,00 per la fase introduttiva;
€ 378,00 per la fase istruttoria;
€ 331,00 per la fase decisionale), cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002. Deve pertanto essere liquidata la somma di € 756,67, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA.
6. Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, va preliminarmente ricordato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 3606 del 08/02/2024). Ciò premesso, stante il principio della soccombenza, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 ma esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, le spese di lite vanno poste a carico del e liquidate in € 125,00 Controparte_1 per anticipazioni ed € 852,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. , Parte_1 avverso il decreto emesso in data 07/03/2023 dal Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale n. 2002+2001/2018 R.G.N.R., n. 813/19 + 100/20 R.G. G.d.P. così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di liquidazione emesso in data 07/03/2023 dal Giudice di pace di Bergamo all'esito del procedimento penale n. 2002+2001/2018 R.G.N.R., n. 813/19 + 100/20 R.G. G.d.P. nella parte in cui ha liquidato i compensi dell'Avv. in € 600,00 complessivi, oltre accessori di legge;
Parte_1
2. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività svolta a favore di Parte_1
quale imputata nel procedimento penale n. 2001/2018 R.G.N.R., la somma di € Controparte_2
756,67 (già soggetta a riduzione di 1/3 ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002), oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA;
3. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività svolta a favore di Parte_1
quale parte offesa (poi costituitasi parte civile) nel procedimento penale n. Controparte_2
2002/2018 R.G.N.R., la somma di € 756,67 (già soggetta a riduzione di 1/3 ex art. 106-bis del D.P.R.
115/2002), oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA;
4. CONDANNA il a rifondere all'Avv. le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 125,00 per anticipazioni ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Bergamo, lì 18/04/2025
Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2630/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/04/2023 da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-contumace –
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-contumace-
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
-contumace-
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 04/04/2023, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. Parte_1
84 e 170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di pagamento emesso dal
Giudice di Pace di Bergamo in data 07/03/2023, lamentando l'esiguità del compenso a lei liquidato a fronte della complessità dell'attività svolta. A sostegno delle proprie richieste, la stessa ha rappresentato: - di essere stata nominata difensore di fiducia da nell'ambito del procedimento Controparte_2 penale n. 2001/2018 R.G.N.R. pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Bergamo, in cui l'assistita era imputata per il reato di cui all'art. 582 c.p. a seguito di denuncia sporta da Controparte_3
- di essere stata, altresì, nominata difensore di fiducia da nell'ambito del Controparte_2 procedimento n. 2002/2018 R.G.N.R. pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Bergamo, avviato dalla stessa con denuncia-querela sporta nei confronti di per il reato di cui all'art. Controparte_3
582 c.p.;
- di aver quindi rappresentato nella duplice veste di imputata e parte civile nei Controparte_2 procedimenti poi riuniti dal Giudice di Pace in quanto riguardanti i medesimi fatti;
- di avere svolto attività difensiva consistita: nell'esame e studio dei due decreti di citazione a giudizio, della documentazione d'indagine, della lista testi, della documentazione prodotta nel corso del dibattimento dalla difesa di e dell'atto di costituzione avversario;
nella Controparte_3 redazione dell'atto di costituzione di parte civile;
nella partecipazione a otto udienze (tenutesi in data 09/07/2020, 10/11/2020, 15/04/2021, 14/10/2021, 12/04/2021, 21/06/2022,
27/09/2022, 07/02/2023 e 07/03/2023);
- di aver presentato due istanze di liquidazione dei compensi per l'attività svolta a favore dell'assistita, precedentemente ammessa al patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con i decreti n. 60/2019 del 11/10/2019 e n. 3/2020 del 11/02/2020;
- di aver ottenuto la liquidazione con un unico decreto della sola somma di € 600,00 per onorari, spese e accessori di legge.
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha innanzi tutto rilevato che la decisione del Giudice Pt_1 di Pace di liquidare i compensi dovuti per l'attività svolta a favore dell'assistita in duplice veste processuale con un unico decreto (pur a fronte di due distinte istanze di liquidazione) potrebbe avere risvolti negativi sulla successiva fase del pagamento e del recupero delle somme. Inoltre, la stessa ha lamentato la mancanza di motivazione del decreto con cui il Giudice di Pace ha liquidato soli € 600,00
a fronte di una nota spese di € 1.650,00, oltre oneri e accessori di legge, redatta nel rispetto dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, e ha quindi domandato la riforma del decreto di liquidazione impugnato.
2. Il Presidente ha fissato udienza in data 29/11/2023, disponendo lo svolgimento della stessa in modalità cartolare, e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto.
3. Nessuno si è costituito in giudizio per il , al quale ricorso e decreto di Controparte_1 fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di
Brescia. Ugualmente, nessuno si è costituito in giudizio per e Controparte_2 Controparte_3 alle quali il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati dall'Ufficiale giudiziario. Di tutti i convenuti è stata pertanto dichiarata la contumacia con provvedimento del
14/02/2024.
4. All'udienza del 23/05/2024 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281-sexies c.p.c. e viene ora in decisione.
5. Orbene, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In primo luogo, occorre rilevare che, nonostante i procedimenti n. 2001/2018 R.G.N.R. e n.
2002/2018 R.G.N.R. fossero stati riuniti, il Giudice di Pace avrebbe dovuto provvedere con due diversi decreti di liquidazione. Infatti, “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 15860 del 10/07/2014; Cass. civ. n. 15954 del 13/07/2006; Cass. civ, n. 7908 del 12/06/2001). Ciò risponde anche ad esigenze operative immediatamente comprensibili: consentire l'immediata individuazione delle somme di cui provvedere al recupero nei confronti delle parti del giudizio, laddove ne dovessero ricorrere i presupposti.
In secondo luogo, occorre rilevare che il quantum liquidato dal Giudice di Pace risulta altresì incongruente con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod.: nonostante il richiamo all'art. 82
D.P.R. 115/2002 e ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, la somma liquidata con decreto di liquidazione del 07/03/2023 ammonta ad un totale di soli € 600,00 oltre accessori di legge.
Occorre pertanto procedere ad una rideterminazione dei compensi dovuti per entrambe le prestazioni svolte.
Orbene, considerato il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e il fatto che il capo di imputazione riferito rispettivamente a nel primo giudizio e a Controparte_2 CP_3 nel secondo era lo stesso, deve ritenersi equo e congruo procedere all'applicazione dei valori
[...] minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per i giudizi dinnanzi al Giudice di Pace. Ne consegue che:
- per quanto riguarda l'attività difensiva prestata a favore di quale imputata nel Controparte_2 procedimento penale n. 2001/2018 R.G.N.R., il compenso per l'attività svolta dall'Avv. Pt_1 ammonta ad € 1.135,00 (di cui € 189,00 per la fase di studio;
€ 237,00 per la fase introduttiva;
€
378,00 per la fase istruttoria;
€ 331,00 per la fase decisionale), cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002. Deve pertanto essere liquidata la somma di € 756,67, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA;
- per quanto riguarda l'attività difensiva prestata a favore di quale parte offesa Controparte_2
(poi costituitasi parte civile) nel procedimento penale n. n. 2002/2018 R.G.N.R., il compenso per l'attività svolta dall'Avv. ammonta ad € 1.135,00 (di cui € 189,00 per la fase di studio;
€ Pt_1
237,00 per la fase introduttiva;
€ 378,00 per la fase istruttoria;
€ 331,00 per la fase decisionale), cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002. Deve pertanto essere liquidata la somma di € 756,67, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA.
6. Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, va preliminarmente ricordato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 3606 del 08/02/2024). Ciò premesso, stante il principio della soccombenza, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 ma esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, le spese di lite vanno poste a carico del e liquidate in € 125,00 Controparte_1 per anticipazioni ed € 852,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. , Parte_1 avverso il decreto emesso in data 07/03/2023 dal Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale n. 2002+2001/2018 R.G.N.R., n. 813/19 + 100/20 R.G. G.d.P. così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di liquidazione emesso in data 07/03/2023 dal Giudice di pace di Bergamo all'esito del procedimento penale n. 2002+2001/2018 R.G.N.R., n. 813/19 + 100/20 R.G. G.d.P. nella parte in cui ha liquidato i compensi dell'Avv. in € 600,00 complessivi, oltre accessori di legge;
Parte_1
2. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività svolta a favore di Parte_1
quale imputata nel procedimento penale n. 2001/2018 R.G.N.R., la somma di € Controparte_2
756,67 (già soggetta a riduzione di 1/3 ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002), oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA;
3. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività svolta a favore di Parte_1
quale parte offesa (poi costituitasi parte civile) nel procedimento penale n. Controparte_2
2002/2018 R.G.N.R., la somma di € 756,67 (già soggetta a riduzione di 1/3 ex art. 106-bis del D.P.R.
115/2002), oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA;
4. CONDANNA il a rifondere all'Avv. le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 125,00 per anticipazioni ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Bergamo, lì 18/04/2025
Il Presidente