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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 810/2022 R.G. promossa da:
, il 30/09/1940, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. AIELLO DANIELE, c.f. C.F._3
; C.F._4
ATTORI OPPONENTI IN SEDE DI RINVIO
contro
nato a , il , c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5 dall'avv. MARINO GIUSEPPE, ; P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO IN SEDE DI RINVIO
°°°°
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di citazione notificato il Pt_2 Pt_1 Parte_3
27.05.2022, riassumevano – a seguito di pronunzia della Corte di Cassazione n.
11355/2022 di annullamento con rinvio - il giudizio di opposizione alla stima promosso nei confronti del comune di CP_1
Il si costituiva. Controparte_1
Entrambe le parti riportavano ampi brani dell'ordinanza di rinvio, insistendo nelle rispettive domande.
L'ordinanza della Suprema Corte con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte di appello n. 1304 del 24.07.2015 ha posto alcuni punti fermi (dei quali non può che prendersi atto), accogliendo i motivi di ricorso da uno a quattro ed 11 e 12 e demandato a questo giudice di merito un ulteriore accertamento.
Gli accertamenti definitivi risultanti dalla pronunzia di rinvio
Con l'esproprio del terreno individuato dalla particella n. 236 venne espropriata anche la stradella (che su detta particella insiste) che consentiva il collegamento tra le particelle di proprietà collocate a monte ed a valle della strada provinciale S.P. 65 Pt_1
(cfr. p. 27 sentenza di rinvio).
Sulle particelle di proprietà degli odierni opponenti, individuate dai numeri 1706, 685,
770, 72, non oggetto di espropriazione e collocate a monte della strada provinciale “S.P.
65”, “… al momento dell'espropriazione non vi era alcun campeggio stagionale, né alcun utilizzo lucrativo di tali fondi” (così l'ordinanza della Suprema Corte, p. 17), né esisteva alcun sottopasso che collegasse dette particelle (ed in particolare la n. 1706 collocata a monte della S.P. 65) con i terreni, sempre di proprietà , posti a valle Pt_1
della S.P. 65 (in particolare le particelle 236 e 1950).
Gli accertamenti demandati alla Corte d'Appello
La Corte di legittimità, con la sentenza che ha disposto il rinvio, ha demandato a questo giudice di merito di accertare “… la sussistenza o meno dell'interclusione dei fondi”, siti a valle (sud) della S.P. 65, individuati dalle particelle 2258, 2527, 2529, 2259 in
- 2 - base agli atti di divisione parziale, intercorsa tra i germani (del 16.01.1998), e Pt_1
donazione (del 16.01.1998) tra e la figlia LA, entrambi versati nel Parte_1
fascicolo processuale.
Secondo gli attori in riassunzione avrebbe errato la Corte di Cassazione nel disporre tale accertamento perché gli atti di divisione e donazione sarebbero irrilevanti rispetto all'accertamento della interclusione;
ciò in quanto l'atto di divisione del 1998 (sopra citato) prevederebbe la destinazione delle particelle 1949 e 1953 “…a strada di accesso ai terreni adottati in quota” e, in tesi, in assenza di specifica previsione, andrebbe escluso che possano essere destinate (anche) a strada di accesso ai terreni non espropriati siti a monte della strada provinciale n. 65.
La tesi non è condivisibile avendo omesso di tenere conto del fatto che la Suprema
Corte nel disporre l'accertamento ha ricordato affermandone, implicitamente, la rilevanza ai fini della decisione che in materia di servitù prediali vale il principio della indivisibilità dettato dall'art. 1071 c.c..
Detta regola determina ex lege “…. nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo…. Poiché tale effetto si determina ex lege … non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante … la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle parti già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato un unicum ai fini dell'esercizio della servitù…..” (si veda p. 28-31 dell'ordinanza della Corte di Cassazione).
L'esame degli atti e l'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio consentono di concludere che l'interclusione deve escludersi in ragione della esistenza della stradella individuata dalle particelle n. 1949 e 1953 che parte dalla S.P. 65 con direzione sud, rimasta comune tra i condividenti per loro espressa volontà (manifestata nel già menzionato atto di divisione parziale del 16.1.1998; cfr. p. 3 “disposizioni comuni”).
Tale stradella che, come detto, parte dalla S.P. 65, consente l'accesso alle particelle assegnatesi dai condividenti in sede di divisione (rispettivamente la n. Parte_2
- 3 - 1947; la n. 1948 e 1952; la n. 1951) e poi da queste Parte_3 Parte_1
alle ulteriori particelle dei germani poste a sud della S.P. 65 (numeri 2497, 2499, Pt_1
1950).
La determinazione dell'indennità di espropriazione dovrà, pertanto, muovere dal presupposto che le particelle non oggetto di espropriazione non sono intercluse.
°°°
L'espropriazione parziale
La tesi del ricorrente in riassunzione è che i fondi posti a nord ed a sud della S.P. 65, per effetto dell'espropriazione delle particelle n. 236, 2498 e 2500, abbiano perduto quell'unicità funzionale ed economica che li caratterizzava, venendo così integrata la figura dell'espropriazione parziale.
La pronunzia cassata con rinvio ha accolto la tesi degli attori e ritenuto sussistere la figura dell'espropriazione parziale.
La pronunzia della Corte di legittimità che ha disposto il rinvio ha accertato, accogliendo i primi quattro motivi di ricorso, che la sentenza della Corte di appello aveva valorizzato caratteristiche di utilizzazione dei terreni solo potenziali ma, in concreto, del tutto inesistenti.
In particolare, era stato ritenuto, in contrasto con le risultanze documentali e l'esito della disposta c.t.u., che “… fossero presenti strutture per campeggio e che i villeggianti utilizzassero tali terreni per recarsi al mare…” mentre al momento dell'espropriazione
“… non vi era alcun campeggio stagionale, né alcun utilizzo lucrativo di tali fondi ….”
(cfr. p. 16-17 sentenza di rinvio), neppure era mai esistito un sottopasso che collegasse le particelle poste a monte della strada provinciale con quelle ricadenti a sud (cfr. sentenza di rinvio, p. 18).
Alla luce delle ragioni del rinvio è stata disposta da questa corte la rinnovazione della c.t.u. conferendo il mandato di accertare “a) l'esatta consistenza ed estensione dei beni immobili oggetto dell'espropriazione con il decreto in atti;
b) la destinazione urbanistica dell'area espropriata, considerate eventuali norme di legge imponenti vincoli conformativi di carattere generale e particolare e le eventuali limitazioni di
- 4 - fatto già esistenti all'atto dell'apposizione del vincolo;
c) l'indennità di espropriazione spettante secondo il valore venale (di mercato) del bene, tenendo conto anche di eventuali possibilità di sfruttamento ulteriori e diverse da quella agricola, sempre che siano assentibili dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass. Sez. 1, n. 19295 del 19/07/2018; ibidem
24/05/2019, n.14230);
d) se ricorre l'ipotesi dell'espropriazione parziale, istituto questo che richiede: a) la parte residua del fondo (non oggetto di esproprio) deve essere collegata con la quella/e espropriate da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile
(parti espropriate e parti non espropriate) una unità economica e funzionale;
b) il distacco della parte espropriata influisca oggettivamente in modo negativo sul valore della parte residua (si veda ordinanza Cass. p. 15-16); e) nel caso di positivo accertamento del superiore punto d) determini l'unica indennità di espropriazione spettante per l'intero fondo considerando anche il deprezzamento o il vantaggio eventualmente subito dalle parti residue del bene non gravate da esproprio;
f) nel caso di accertamento negativo del superiore punto d) il c.t.u. limiterà il calcolo dell'indennità ai terreni individuati dalle particelle oggetto di espropriazione”.
Il consulente dell'ufficio, per ciò che rileva al fine di valutare la sussistenza (o meno) dell'espropriazione parziale, ha osservato quanto segue (p. 9 ss della relazione).
“La proprietà immobiliare dei ricorrenti era costituita storicamente da un unico fondo esteso - secondo le attuali risultanze – approssimativamente 22 ettari. Orientativamente intorno agli anni 60 questo fondo fu attraversato dalla odierna strada provinciale 65
Sampieri - Cava d'Aliga che lo separò in due aree rimaste distinte, scollegate tra di esse e ciascuna autonomamente accessibile dalla strada (in allegato E è riportata la mappa catastale dell'area nella quale sono campite in ocra le particelle espropriate e segnate in verde quelle residue di proprietà dei ricorrenti sia a valle che a monte della strada).
- La parte posta a sud della strada (lato valle), interamente confinante con l'area marittima demaniale, alla data dell'esproprio aveva indicativa superficie di mq 76.000
- 5 - ed era composta dai terreni distinti in catasto alle particelle 236-1950-2499-2500-
2497-2498, all'epoca per quanto in atti non coltivati.
I terreni espropriati (part. 236-2498-2500) facevano parte di quest'area a sud della strada.
- La parte posta a nord della strada (lato monte) costituiva un fondo coltivato, aveva indicativa superficie di circa mq 140.000 mq , sviluppo prevalente in direzione nord- sud ed era composta dalle particelle 1706-685- 770-72.
Quanto all'area a sud della strada alla quale erano fisicamente collegate le particelle espropriate (due delle quali derivate da frazionamento - partt. 2498 e 2500), …., può dirsi che alla data di esproprio non vi era alcun vincolo strumentale obbiettivo tra la parte residua del fondo (partt. 2497-2499-1950) e quella espropriata (part. 2496-2500-
236).
Non si rilevavano inoltre elementi per via dei quali il distacco della parte espropriata potesse oggettivamente influire in modo negativo sul valore della parte residua.
Questa parte residua, la cui estensione con l'esproprio è stata ridotta approssimativamente del 10% , ha mantenuto inalterate tutte le sue potenzialità di sfruttamento originarie e sotto il profilo dell'attività agricola esercitabile - in effetti non praticata all'epoca e verosimilmente già da diverso tempo, - l'esproprio non ha inciso sulla unitarietà del fondo, sulla sua configurazione planimetrica, sulla sua conduzione posto che le aree espropriate costituivano rispettivamente l'estrema propaggine orientata ad est (part. 236), area come precedentemente riferito di mediocri caratteristiche in ordine allo sfruttamento agrario e l'altra una piccola striscia di larghezza assai ridotta (partt. 2498 e 2500) distesa lungo il bordo della strada, costituente un lembo marginale del terreno.
I terreni ricadenti a nord della strada costituivano alla data di esproprio un autonomo fondo irriguo destinato alle coltivazioni stagionali. Sotto i profili che attengono alla conduzione agricola, tra questi terreni e le aree poste a sud della strada, in particolare le particelle espropriate che come detto ne costituivano propaggini marginali incolte, non emerge invero l'esistenza di alcun vincolo strumentale tale da poter conferire alle
- 6 - due porzioni una unitarietà economica e funzionale, né peraltro si ravvisa alcun pregiudizio per il loro valore a seguito del distacco della parte espropriata.
In dette aree ricadenti a nord della strada era anche consentita allora dallo strumento urbanistico la possibilità di realizzare campeggi a carattere stagionale con strutture precarie (art 35.E.
1. c. 10a delle N.A.). Alla data dell'esproprio le aree non erano destinate a campeggi, non lo erano mai state in precedenza e non risulta che vi fossero in corso ipotesi di trasformazione verso questa destinazione ricettiva. In ogni caso detta ulteriore potenzialità di sfruttamento consentita dallo strumento urbanistico, sebbene all'epoca dell'esproprio solo sotto il mero profilo dalla possibilità futura, avrebbe potuto avere luogo allo stesso modo in queste aree anche dopo il distacco delle particelle espropriate le quali anche per questa ipotesi di destinazione del suolo diversa da quella agricola risultavano comunque scollegate fisicamente e funzionalmente dalla interposta strada provinciale ed obiettivamente prive di alcun vincolo strumentale.
Vuole precisarsi che trattando di particelle espropriate ci si riferisce in particolare in questo caso alla particella 236 che assieme all'altra confinante part. 1950 - questa non espropriata - ricadono sostanzialmente in corrispondenza del tratto prospettante su strada della porzione di terreno posta a nord. Le altre particelle espropriate 2498 e
2500 sono collocate a circa 500 ml di distanza ed obbiettivamente il loro distacco risulta ininfluente per i terreni monte strada.
Nella ipotesi di destinazione a campeggio delle aree monte strada, con l'esproprio della particella 236 l'accesso al mare degli ospiti, alla luce dello stato dei luoghi, avrebbe potuto continuare ad esercitarsi come prima attraverso la strada provinciale, senza alcun pregiudizio per l'appetibilità della struttura ricettiva, utilizzandosi occorrendo la particella 1950 in proprietà dei ricorrenti, confinante lungo l'intero lato est con la particella 236 espropriata ed avente. la medesima destinazione urbanistica e regime vincolistico, in particolare per gli eventuali fini della realizzazione di opere volte alla diretta fruizione del mare (entro i 150 ml dalla battigia di cui art. 15 lett.”a” L.R.
78/76). Alla data di esproprio tra le aree ricadenti a monte della strada e la particella
236 espropriata non vi era infatti alcun collegamento diretto di passaggio, presupposto
- 7 - indispensabile, si ritiene, per ipotizzare la strumentalità della particella quale sbocco a mare delle aree di monte e la unitarietà funzionale dei suoli che viceversa nella specie non si ravvisano.
Non risulta d'altra parte che alla data dell'esproprio vi fossero compiute ipotesi progettuali volte alla sostanziale trasformazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di un attraversamento pedonale sotterraneo della strada provinciale che avesse sbocco nella particella 236 espropriata.
In conclusione quindi dalla documentazione in atti, dallo stato dei luoghi e sulla base delle considerazioni esposte, le aree espropriate e quelle residue in proprietà dei ricorrenti, alla data dell'esproprio non risultavano collegate da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale.
Non emerge inoltre che il distacco della parte espropriata abbia influito oggettivamente in modo negativo sul valore della parte residua.
Non si ritiene pertanto che nella specie ricorra l'ipotesi di espropriazione parziale”
(così p.
9-13 della relazione di consulenza).
Il c.t.u. forniva poi alcuni utili chiarimenti a fronte delle osservazioni formulate alla bozza della relazione dal consulente di parte dei germani . Pt_1
In particolare, con riferimento alla particella n. 236 (oggetto di esproprio) chiariva che lungo il confine della detta particella insisteva una stradella “… proveniente da nord la quale, conclusa la particella, proseguiva verso est in direzione del nucleo abitato”, riportata nelle mappe prodotte dal c.t.u. (allegati A ed E), riferendo che “… può dirsi che prima della realizzazione della S.P. 65, sulla base della configurazione dei luoghi dell'epoca la stradella di cui trattasi costituiva via di accesso al fondo dei ricorrenti.
Successivamente - intorno agli anni 60 - con la realizzazione della strada l'originaria configurazione del fondo dei ricorrenti è stata modificata nella configurazione attuale, già esposta in seno alla presente relazione (cfr precedente capitolo 5 pag 9).
In sostanza, come accertato dal consulente e risultante chiaramente dalle mappe catastali, il fondo, in origine unico, già negli anni '60 venne tagliato in due parti dalla realizzazione della strada provinciale n. 65 (chiaramente visibile sulle mappe): una parte
- 8 - a nord (monte) della strada ed una parte a sud (valle) della strada, perdendo quella unicità “fisica” che lo aveva, fino a quel momento, connotato.
Tale premessa consente di concludere che l'interruzione di continuità tra i fondi venne determinata non dall'esproprio ma, ben prima, dalla costruzione della strada provinciale n. 65.
Quanto al cancello d'ingresso che dalla SP 65 consentiva l'accesso alla particella 236
(espropriata) e da questa, attraverso la stradella che corre lungo il confine tra la particella 236 e la particella 1950, alla spiaggia ed alle altre particelle poste a sud della
SP 65, passando prima per la particella 1950, esso non garantiva affatto, dopo la realizzazione della strada provinciale, una continuità fisica e tanto meno strumentale dei fondi (nord-sud della SP 65). Rappresentava piuttosto una comodità per fruire della quale, provenendo dai terreni posti a nord, occorreva, comunque, prima attraversare in perpendicolare la strada provinciale (attraversamento che, in quel punto, è verosimilmente vietato ai veicoli).
In ogni caso, la possibilità di accesso al mare ed alla particella 1950 (non espropriata) non è stata preclusa dall'espropriazione della particella n. 236 e della stradella su di essa insistente.
Confinante con la particella n. 236 e con il cancello su di essa già esistente che ne consentiva l'accesso dalla S.P. 65 è la particella n. 1950 (anch'essa di proprietà ) Pt_1
sulla quale ben potrebbe chiedersi di aprire un accesso diretto sulla S.P. 65 (cfr. ctu, p.
19) accedendo così, previo attraversamento della detta particella, al mare ed alle altre particelle poste a sud della strada.
Il c.t.u. ha, infine, accertato che alla data di esproprio “non vi era alcuna concreta ipotesi progettuale riguardante sottopassi pedonali” e che, comunque, ove i proprietari avessero domandato l'autorizzazione per realizzare un sottopasso lo stesso oltre che nella particella espropriata n. 236 ben avrebbe potuto avere sbocco “… a pochi metri di nella confinante particella 1950 non interessata dall'esproprio… mediante una lievissima rotazione verso ovest del suo tracciato…senza alcun aggravio di costi” (cfr.
p. 17).
- 9 - Non condivisibile è la critica mossa alla relazione di consulenza con la quale si lamenta che il c.t.u. in sede di accertamento dei luoghi abbia omesso l'esatta determinazione della superficie delle particelle 2498 e 2500.
L'estensione delle dette particelle, la 2498 mq. 750, e la 2500 mq. 60 (peraltro del tutto residuale rispetto alla misura della particella n. 236 di mq. 7.140) è quella indicata dallo stesso attore e risulta dalla documentazione in atti e dal decreto di esproprio e non è stata posta in dubbio nei precedenti gradi di giudizio, rimanendo incontestata.
In conclusione, condividendosi gli accertamenti operati dal c.t.u., va escluso che tra i fondi posti a monte ed a valle della SP 65 ricorresse un rapporto di strumentalità e che l'espropriazione delle particelle 236, 2498 e 2500 abbia determinato l'espropriazione parziale dell'intera proprietà (espropriata e non).
La determinazione dell'indennità di espropriazione
La situazione legale dei fondi
“Le aree oggetto di esproprio – distinte rispettivamente alle particelle 2498 e 2500 ed alla particella 236 - ricadevano in zona agricola E sottozona E1/a di cui all'art. 35
E1/a e art 35 E1 delle N.T.A (c.f.r. C.D.U. per le date dal 12/07/2002 al 12/04/2007).
Come riportato testualmente nelle medesime Norme di Attuazione (sottozona E1) si tratta delle “Zone agricole di particolare interesse ambientale. Questa sottozona comprende i territori che contengono beni diffusi come individuati dalla Legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, ed altre aree di particolare pregio.”
Si riporta in sintesi, e per quanto qui di interesse, che a petto dei commi 7.1 e 7.2 del cennato art. 35 E 1 in queste zone era consentita edificabilità - per annessi agricoli nel limite dell'indice fondiario di 0.03 mc/mq con superficie minima di intervento di 50.000 mq e distanza dai confini e dalle strade di ml 20 - per residenze nel limite dell'indice fondiario di 0.001 mc/mq con superficie minima di intervento di 150.000 mq e distanza dai confini e dalle strade di ml 20.
Le particelle espropriate risultavano altresì soggette ai seguenti vincoli di natura legislativa - tutte le particelle erano assoggettate al Vincolo Fascia Costiera (ml 300 dalla battigia) L. 431 del 08/08/1985 art. 1 lett. “a” (art.142 lettera “a” D.Lg.vo 22
- 10 - gennaio 2004 n. 42 già vigente alla data dell'esproprio) .- la particella 236 ricadeva all'interno della Fascia di rispetto di Assoluta (ml 150 dalla battigia) ai Controparte_2
sensi della L.R. n. 78 del 12/06/1976 art. 15 lett. a). Entro detta fascia di 150 ml dalla battigia erano consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare.
Tutte le particelle erano assoggettate al “Vincolo paesistico di Sampieri” D.A. n. 5553 del 23/02/1993…” ….. “…. le aree oggetto del procedimento ablativo non avevano possibilità legali ed effettive di edificazione né alla data di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio né sopravvenute sino alla data 30/06/2008 di emanazione del decreto di esproprio. Si segnala per sola completezza che con atto in data 20.02.1981 trascritto il 25/02/1981 ai nn. 2904/2655 incluso nella produzione di parte resistente, le aree espropriate erano state inoltre assoggettate, unitamente agli altri terreni di proprietà dei ricorrenti posti a sud della strada , a vincolo di inedificabilità per la realizzazione di taluni fabbricati” (così la c.t.u., p 5-6).
Il valore venale
Il valore di mercato dei terreni espropriati è stato determinato alla data (30.06.2008) del decreto di esproprio con metodo sintetico comparativo facendo riferimento al valore di mercato di altri beni immobili con caratteristiche di pregio e di sfruttamento urbanistico comparabili ubicati nello stesso comprensorio.
Il consulente ha chiarito di avere acquisito informazioni mediante siti telematici di operatori di settore, contatto diretto con altri professionisti a conoscenza del mercato locale e consultazione di atti di compravendita di data poco distante da quella di stima
(Rep. 21.212 del 28.01.2011 a ministero del Notaio e rep 35.408 del Per_1
26.09.2007 a rogito del Notaio;
allegati alla relazione), aventi ad oggetto due Per_2 terreni ubicati anch'essi a sud della strada provinciale 65, poco ad ovest dei terreni oggetto di causa, e confinanti con l'area demaniale, inclusi nella medesima sottozona omogenea E1/a dello strumento urbanistico comunale ed in parte ricadenti all'interno della fascia di 150 ml dalla battigia.
Alla stregua dell'accertamento eseguito il consulente è giunto a determinare il valore di mercato di immobili comparabili alla data di stima in un intervallo tra euro 8,00 ed euro
- 11 - 13,00 per metro quadro, con una media matematica di euro/mq 10.50.
Il c.t.u. ha poi accertato l'esistenza di due ulteriori atti di compravendita stipulati in date anch'esse prossime alla data di stima (rogiti a ministero del Notaio rep. 33950 del Per_2
10/05/2006 e rep 34238 del 28/06/2006) riguardanti un vasto fondo sito a monte del fondo dei ricorrenti, a distanza di circa 800-1000 metri lineari dal mare, per il quale si registra un valore significativamente inferiore di euro 1.48 €/mq.
Il c.t.u., con motivazione condivisibile (cui si rinvia;
cfr. p.
8-9 della relazione) ha escluso che detto ultimo valore, per le concrete caratteristiche che connotano il terreno venduto, possa essere assunto ad utile parametro di comparazione e concluso che appare
“ … perciò congruo il valore medio ottenuto dalla compravendita dei terreni di cui ai rogiti del 28.01.2011 e del 26.09.2007 posti in questa sede a base di comparazione, tenuto conto che questi valori sono ben allineati con i valori ottenuti dallo scrivente attraverso la propria indagine, il più probabile valore unitario di mercato dei terreni espropriati si indica in €/mq 10,00” (c.t.u., p. 9).
In conclusione, l'indennità dovuta per l'espropriazione delle particelle numeri 2498,
2500 e 236, estese complessivi 7.950 metri quadrati, per la realizzazione del progetto esecutivo del PIT “Le vie del barocco”, disposta con decreto n. 1 del 30.06.2008, risulta pari ad euro 79.500,00 (euro 10 mq x 7.950 mq). Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dal giorno dell'emissione del decreto di espropriazione fino al momento del pagamento ovvero del deposito della indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti.
°°°
Le spese del giudizio, liquidate in base all'accertato valore della causa, tenuto conto del complessivo esito della causa, vanno compensate per la metà e poste a carico del per la parte residua. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, in riforma della sentenza n. 1304/2015 emessa dalla Corte di appello di Catania, condanna il al pagamento Controparte_1
della somma di euro 79.500,00 a titolo di indennità di espropriazione dei fondi individuati al foglio 134 del comune di particelle, 236, 2498, 2500, oltre interessi CP_1
- 12 - al tasso legale come specificato in parte motiva. Liquida le spese del giudizio in euro
8.350,00 per compensi di avvocato oltre spese generali iva e c.p.a. per ciascuno dei due giudizi svoltisi dinanzi alla Corte di appello ed in euro 4.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione;
condanna il al pagamento della metà delle spese del Controparte_1
giudizio liquidate, compensandole per parte residua.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello il
14.02.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 810/2022 R.G. promossa da:
, il 30/09/1940, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. AIELLO DANIELE, c.f. C.F._3
; C.F._4
ATTORI OPPONENTI IN SEDE DI RINVIO
contro
nato a , il , c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5 dall'avv. MARINO GIUSEPPE, ; P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO IN SEDE DI RINVIO
°°°°
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di citazione notificato il Pt_2 Pt_1 Parte_3
27.05.2022, riassumevano – a seguito di pronunzia della Corte di Cassazione n.
11355/2022 di annullamento con rinvio - il giudizio di opposizione alla stima promosso nei confronti del comune di CP_1
Il si costituiva. Controparte_1
Entrambe le parti riportavano ampi brani dell'ordinanza di rinvio, insistendo nelle rispettive domande.
L'ordinanza della Suprema Corte con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte di appello n. 1304 del 24.07.2015 ha posto alcuni punti fermi (dei quali non può che prendersi atto), accogliendo i motivi di ricorso da uno a quattro ed 11 e 12 e demandato a questo giudice di merito un ulteriore accertamento.
Gli accertamenti definitivi risultanti dalla pronunzia di rinvio
Con l'esproprio del terreno individuato dalla particella n. 236 venne espropriata anche la stradella (che su detta particella insiste) che consentiva il collegamento tra le particelle di proprietà collocate a monte ed a valle della strada provinciale S.P. 65 Pt_1
(cfr. p. 27 sentenza di rinvio).
Sulle particelle di proprietà degli odierni opponenti, individuate dai numeri 1706, 685,
770, 72, non oggetto di espropriazione e collocate a monte della strada provinciale “S.P.
65”, “… al momento dell'espropriazione non vi era alcun campeggio stagionale, né alcun utilizzo lucrativo di tali fondi” (così l'ordinanza della Suprema Corte, p. 17), né esisteva alcun sottopasso che collegasse dette particelle (ed in particolare la n. 1706 collocata a monte della S.P. 65) con i terreni, sempre di proprietà , posti a valle Pt_1
della S.P. 65 (in particolare le particelle 236 e 1950).
Gli accertamenti demandati alla Corte d'Appello
La Corte di legittimità, con la sentenza che ha disposto il rinvio, ha demandato a questo giudice di merito di accertare “… la sussistenza o meno dell'interclusione dei fondi”, siti a valle (sud) della S.P. 65, individuati dalle particelle 2258, 2527, 2529, 2259 in
- 2 - base agli atti di divisione parziale, intercorsa tra i germani (del 16.01.1998), e Pt_1
donazione (del 16.01.1998) tra e la figlia LA, entrambi versati nel Parte_1
fascicolo processuale.
Secondo gli attori in riassunzione avrebbe errato la Corte di Cassazione nel disporre tale accertamento perché gli atti di divisione e donazione sarebbero irrilevanti rispetto all'accertamento della interclusione;
ciò in quanto l'atto di divisione del 1998 (sopra citato) prevederebbe la destinazione delle particelle 1949 e 1953 “…a strada di accesso ai terreni adottati in quota” e, in tesi, in assenza di specifica previsione, andrebbe escluso che possano essere destinate (anche) a strada di accesso ai terreni non espropriati siti a monte della strada provinciale n. 65.
La tesi non è condivisibile avendo omesso di tenere conto del fatto che la Suprema
Corte nel disporre l'accertamento ha ricordato affermandone, implicitamente, la rilevanza ai fini della decisione che in materia di servitù prediali vale il principio della indivisibilità dettato dall'art. 1071 c.c..
Detta regola determina ex lege “…. nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo…. Poiché tale effetto si determina ex lege … non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante … la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle parti già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato un unicum ai fini dell'esercizio della servitù…..” (si veda p. 28-31 dell'ordinanza della Corte di Cassazione).
L'esame degli atti e l'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio consentono di concludere che l'interclusione deve escludersi in ragione della esistenza della stradella individuata dalle particelle n. 1949 e 1953 che parte dalla S.P. 65 con direzione sud, rimasta comune tra i condividenti per loro espressa volontà (manifestata nel già menzionato atto di divisione parziale del 16.1.1998; cfr. p. 3 “disposizioni comuni”).
Tale stradella che, come detto, parte dalla S.P. 65, consente l'accesso alle particelle assegnatesi dai condividenti in sede di divisione (rispettivamente la n. Parte_2
- 3 - 1947; la n. 1948 e 1952; la n. 1951) e poi da queste Parte_3 Parte_1
alle ulteriori particelle dei germani poste a sud della S.P. 65 (numeri 2497, 2499, Pt_1
1950).
La determinazione dell'indennità di espropriazione dovrà, pertanto, muovere dal presupposto che le particelle non oggetto di espropriazione non sono intercluse.
°°°
L'espropriazione parziale
La tesi del ricorrente in riassunzione è che i fondi posti a nord ed a sud della S.P. 65, per effetto dell'espropriazione delle particelle n. 236, 2498 e 2500, abbiano perduto quell'unicità funzionale ed economica che li caratterizzava, venendo così integrata la figura dell'espropriazione parziale.
La pronunzia cassata con rinvio ha accolto la tesi degli attori e ritenuto sussistere la figura dell'espropriazione parziale.
La pronunzia della Corte di legittimità che ha disposto il rinvio ha accertato, accogliendo i primi quattro motivi di ricorso, che la sentenza della Corte di appello aveva valorizzato caratteristiche di utilizzazione dei terreni solo potenziali ma, in concreto, del tutto inesistenti.
In particolare, era stato ritenuto, in contrasto con le risultanze documentali e l'esito della disposta c.t.u., che “… fossero presenti strutture per campeggio e che i villeggianti utilizzassero tali terreni per recarsi al mare…” mentre al momento dell'espropriazione
“… non vi era alcun campeggio stagionale, né alcun utilizzo lucrativo di tali fondi ….”
(cfr. p. 16-17 sentenza di rinvio), neppure era mai esistito un sottopasso che collegasse le particelle poste a monte della strada provinciale con quelle ricadenti a sud (cfr. sentenza di rinvio, p. 18).
Alla luce delle ragioni del rinvio è stata disposta da questa corte la rinnovazione della c.t.u. conferendo il mandato di accertare “a) l'esatta consistenza ed estensione dei beni immobili oggetto dell'espropriazione con il decreto in atti;
b) la destinazione urbanistica dell'area espropriata, considerate eventuali norme di legge imponenti vincoli conformativi di carattere generale e particolare e le eventuali limitazioni di
- 4 - fatto già esistenti all'atto dell'apposizione del vincolo;
c) l'indennità di espropriazione spettante secondo il valore venale (di mercato) del bene, tenendo conto anche di eventuali possibilità di sfruttamento ulteriori e diverse da quella agricola, sempre che siano assentibili dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass. Sez. 1, n. 19295 del 19/07/2018; ibidem
24/05/2019, n.14230);
d) se ricorre l'ipotesi dell'espropriazione parziale, istituto questo che richiede: a) la parte residua del fondo (non oggetto di esproprio) deve essere collegata con la quella/e espropriate da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile
(parti espropriate e parti non espropriate) una unità economica e funzionale;
b) il distacco della parte espropriata influisca oggettivamente in modo negativo sul valore della parte residua (si veda ordinanza Cass. p. 15-16); e) nel caso di positivo accertamento del superiore punto d) determini l'unica indennità di espropriazione spettante per l'intero fondo considerando anche il deprezzamento o il vantaggio eventualmente subito dalle parti residue del bene non gravate da esproprio;
f) nel caso di accertamento negativo del superiore punto d) il c.t.u. limiterà il calcolo dell'indennità ai terreni individuati dalle particelle oggetto di espropriazione”.
Il consulente dell'ufficio, per ciò che rileva al fine di valutare la sussistenza (o meno) dell'espropriazione parziale, ha osservato quanto segue (p. 9 ss della relazione).
“La proprietà immobiliare dei ricorrenti era costituita storicamente da un unico fondo esteso - secondo le attuali risultanze – approssimativamente 22 ettari. Orientativamente intorno agli anni 60 questo fondo fu attraversato dalla odierna strada provinciale 65
Sampieri - Cava d'Aliga che lo separò in due aree rimaste distinte, scollegate tra di esse e ciascuna autonomamente accessibile dalla strada (in allegato E è riportata la mappa catastale dell'area nella quale sono campite in ocra le particelle espropriate e segnate in verde quelle residue di proprietà dei ricorrenti sia a valle che a monte della strada).
- La parte posta a sud della strada (lato valle), interamente confinante con l'area marittima demaniale, alla data dell'esproprio aveva indicativa superficie di mq 76.000
- 5 - ed era composta dai terreni distinti in catasto alle particelle 236-1950-2499-2500-
2497-2498, all'epoca per quanto in atti non coltivati.
I terreni espropriati (part. 236-2498-2500) facevano parte di quest'area a sud della strada.
- La parte posta a nord della strada (lato monte) costituiva un fondo coltivato, aveva indicativa superficie di circa mq 140.000 mq , sviluppo prevalente in direzione nord- sud ed era composta dalle particelle 1706-685- 770-72.
Quanto all'area a sud della strada alla quale erano fisicamente collegate le particelle espropriate (due delle quali derivate da frazionamento - partt. 2498 e 2500), …., può dirsi che alla data di esproprio non vi era alcun vincolo strumentale obbiettivo tra la parte residua del fondo (partt. 2497-2499-1950) e quella espropriata (part. 2496-2500-
236).
Non si rilevavano inoltre elementi per via dei quali il distacco della parte espropriata potesse oggettivamente influire in modo negativo sul valore della parte residua.
Questa parte residua, la cui estensione con l'esproprio è stata ridotta approssimativamente del 10% , ha mantenuto inalterate tutte le sue potenzialità di sfruttamento originarie e sotto il profilo dell'attività agricola esercitabile - in effetti non praticata all'epoca e verosimilmente già da diverso tempo, - l'esproprio non ha inciso sulla unitarietà del fondo, sulla sua configurazione planimetrica, sulla sua conduzione posto che le aree espropriate costituivano rispettivamente l'estrema propaggine orientata ad est (part. 236), area come precedentemente riferito di mediocri caratteristiche in ordine allo sfruttamento agrario e l'altra una piccola striscia di larghezza assai ridotta (partt. 2498 e 2500) distesa lungo il bordo della strada, costituente un lembo marginale del terreno.
I terreni ricadenti a nord della strada costituivano alla data di esproprio un autonomo fondo irriguo destinato alle coltivazioni stagionali. Sotto i profili che attengono alla conduzione agricola, tra questi terreni e le aree poste a sud della strada, in particolare le particelle espropriate che come detto ne costituivano propaggini marginali incolte, non emerge invero l'esistenza di alcun vincolo strumentale tale da poter conferire alle
- 6 - due porzioni una unitarietà economica e funzionale, né peraltro si ravvisa alcun pregiudizio per il loro valore a seguito del distacco della parte espropriata.
In dette aree ricadenti a nord della strada era anche consentita allora dallo strumento urbanistico la possibilità di realizzare campeggi a carattere stagionale con strutture precarie (art 35.E.
1. c. 10a delle N.A.). Alla data dell'esproprio le aree non erano destinate a campeggi, non lo erano mai state in precedenza e non risulta che vi fossero in corso ipotesi di trasformazione verso questa destinazione ricettiva. In ogni caso detta ulteriore potenzialità di sfruttamento consentita dallo strumento urbanistico, sebbene all'epoca dell'esproprio solo sotto il mero profilo dalla possibilità futura, avrebbe potuto avere luogo allo stesso modo in queste aree anche dopo il distacco delle particelle espropriate le quali anche per questa ipotesi di destinazione del suolo diversa da quella agricola risultavano comunque scollegate fisicamente e funzionalmente dalla interposta strada provinciale ed obiettivamente prive di alcun vincolo strumentale.
Vuole precisarsi che trattando di particelle espropriate ci si riferisce in particolare in questo caso alla particella 236 che assieme all'altra confinante part. 1950 - questa non espropriata - ricadono sostanzialmente in corrispondenza del tratto prospettante su strada della porzione di terreno posta a nord. Le altre particelle espropriate 2498 e
2500 sono collocate a circa 500 ml di distanza ed obbiettivamente il loro distacco risulta ininfluente per i terreni monte strada.
Nella ipotesi di destinazione a campeggio delle aree monte strada, con l'esproprio della particella 236 l'accesso al mare degli ospiti, alla luce dello stato dei luoghi, avrebbe potuto continuare ad esercitarsi come prima attraverso la strada provinciale, senza alcun pregiudizio per l'appetibilità della struttura ricettiva, utilizzandosi occorrendo la particella 1950 in proprietà dei ricorrenti, confinante lungo l'intero lato est con la particella 236 espropriata ed avente. la medesima destinazione urbanistica e regime vincolistico, in particolare per gli eventuali fini della realizzazione di opere volte alla diretta fruizione del mare (entro i 150 ml dalla battigia di cui art. 15 lett.”a” L.R.
78/76). Alla data di esproprio tra le aree ricadenti a monte della strada e la particella
236 espropriata non vi era infatti alcun collegamento diretto di passaggio, presupposto
- 7 - indispensabile, si ritiene, per ipotizzare la strumentalità della particella quale sbocco a mare delle aree di monte e la unitarietà funzionale dei suoli che viceversa nella specie non si ravvisano.
Non risulta d'altra parte che alla data dell'esproprio vi fossero compiute ipotesi progettuali volte alla sostanziale trasformazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di un attraversamento pedonale sotterraneo della strada provinciale che avesse sbocco nella particella 236 espropriata.
In conclusione quindi dalla documentazione in atti, dallo stato dei luoghi e sulla base delle considerazioni esposte, le aree espropriate e quelle residue in proprietà dei ricorrenti, alla data dell'esproprio non risultavano collegate da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale.
Non emerge inoltre che il distacco della parte espropriata abbia influito oggettivamente in modo negativo sul valore della parte residua.
Non si ritiene pertanto che nella specie ricorra l'ipotesi di espropriazione parziale”
(così p.
9-13 della relazione di consulenza).
Il c.t.u. forniva poi alcuni utili chiarimenti a fronte delle osservazioni formulate alla bozza della relazione dal consulente di parte dei germani . Pt_1
In particolare, con riferimento alla particella n. 236 (oggetto di esproprio) chiariva che lungo il confine della detta particella insisteva una stradella “… proveniente da nord la quale, conclusa la particella, proseguiva verso est in direzione del nucleo abitato”, riportata nelle mappe prodotte dal c.t.u. (allegati A ed E), riferendo che “… può dirsi che prima della realizzazione della S.P. 65, sulla base della configurazione dei luoghi dell'epoca la stradella di cui trattasi costituiva via di accesso al fondo dei ricorrenti.
Successivamente - intorno agli anni 60 - con la realizzazione della strada l'originaria configurazione del fondo dei ricorrenti è stata modificata nella configurazione attuale, già esposta in seno alla presente relazione (cfr precedente capitolo 5 pag 9).
In sostanza, come accertato dal consulente e risultante chiaramente dalle mappe catastali, il fondo, in origine unico, già negli anni '60 venne tagliato in due parti dalla realizzazione della strada provinciale n. 65 (chiaramente visibile sulle mappe): una parte
- 8 - a nord (monte) della strada ed una parte a sud (valle) della strada, perdendo quella unicità “fisica” che lo aveva, fino a quel momento, connotato.
Tale premessa consente di concludere che l'interruzione di continuità tra i fondi venne determinata non dall'esproprio ma, ben prima, dalla costruzione della strada provinciale n. 65.
Quanto al cancello d'ingresso che dalla SP 65 consentiva l'accesso alla particella 236
(espropriata) e da questa, attraverso la stradella che corre lungo il confine tra la particella 236 e la particella 1950, alla spiaggia ed alle altre particelle poste a sud della
SP 65, passando prima per la particella 1950, esso non garantiva affatto, dopo la realizzazione della strada provinciale, una continuità fisica e tanto meno strumentale dei fondi (nord-sud della SP 65). Rappresentava piuttosto una comodità per fruire della quale, provenendo dai terreni posti a nord, occorreva, comunque, prima attraversare in perpendicolare la strada provinciale (attraversamento che, in quel punto, è verosimilmente vietato ai veicoli).
In ogni caso, la possibilità di accesso al mare ed alla particella 1950 (non espropriata) non è stata preclusa dall'espropriazione della particella n. 236 e della stradella su di essa insistente.
Confinante con la particella n. 236 e con il cancello su di essa già esistente che ne consentiva l'accesso dalla S.P. 65 è la particella n. 1950 (anch'essa di proprietà ) Pt_1
sulla quale ben potrebbe chiedersi di aprire un accesso diretto sulla S.P. 65 (cfr. ctu, p.
19) accedendo così, previo attraversamento della detta particella, al mare ed alle altre particelle poste a sud della strada.
Il c.t.u. ha, infine, accertato che alla data di esproprio “non vi era alcuna concreta ipotesi progettuale riguardante sottopassi pedonali” e che, comunque, ove i proprietari avessero domandato l'autorizzazione per realizzare un sottopasso lo stesso oltre che nella particella espropriata n. 236 ben avrebbe potuto avere sbocco “… a pochi metri di nella confinante particella 1950 non interessata dall'esproprio… mediante una lievissima rotazione verso ovest del suo tracciato…senza alcun aggravio di costi” (cfr.
p. 17).
- 9 - Non condivisibile è la critica mossa alla relazione di consulenza con la quale si lamenta che il c.t.u. in sede di accertamento dei luoghi abbia omesso l'esatta determinazione della superficie delle particelle 2498 e 2500.
L'estensione delle dette particelle, la 2498 mq. 750, e la 2500 mq. 60 (peraltro del tutto residuale rispetto alla misura della particella n. 236 di mq. 7.140) è quella indicata dallo stesso attore e risulta dalla documentazione in atti e dal decreto di esproprio e non è stata posta in dubbio nei precedenti gradi di giudizio, rimanendo incontestata.
In conclusione, condividendosi gli accertamenti operati dal c.t.u., va escluso che tra i fondi posti a monte ed a valle della SP 65 ricorresse un rapporto di strumentalità e che l'espropriazione delle particelle 236, 2498 e 2500 abbia determinato l'espropriazione parziale dell'intera proprietà (espropriata e non).
La determinazione dell'indennità di espropriazione
La situazione legale dei fondi
“Le aree oggetto di esproprio – distinte rispettivamente alle particelle 2498 e 2500 ed alla particella 236 - ricadevano in zona agricola E sottozona E1/a di cui all'art. 35
E1/a e art 35 E1 delle N.T.A (c.f.r. C.D.U. per le date dal 12/07/2002 al 12/04/2007).
Come riportato testualmente nelle medesime Norme di Attuazione (sottozona E1) si tratta delle “Zone agricole di particolare interesse ambientale. Questa sottozona comprende i territori che contengono beni diffusi come individuati dalla Legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, ed altre aree di particolare pregio.”
Si riporta in sintesi, e per quanto qui di interesse, che a petto dei commi 7.1 e 7.2 del cennato art. 35 E 1 in queste zone era consentita edificabilità - per annessi agricoli nel limite dell'indice fondiario di 0.03 mc/mq con superficie minima di intervento di 50.000 mq e distanza dai confini e dalle strade di ml 20 - per residenze nel limite dell'indice fondiario di 0.001 mc/mq con superficie minima di intervento di 150.000 mq e distanza dai confini e dalle strade di ml 20.
Le particelle espropriate risultavano altresì soggette ai seguenti vincoli di natura legislativa - tutte le particelle erano assoggettate al Vincolo Fascia Costiera (ml 300 dalla battigia) L. 431 del 08/08/1985 art. 1 lett. “a” (art.142 lettera “a” D.Lg.vo 22
- 10 - gennaio 2004 n. 42 già vigente alla data dell'esproprio) .- la particella 236 ricadeva all'interno della Fascia di rispetto di Assoluta (ml 150 dalla battigia) ai Controparte_2
sensi della L.R. n. 78 del 12/06/1976 art. 15 lett. a). Entro detta fascia di 150 ml dalla battigia erano consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare.
Tutte le particelle erano assoggettate al “Vincolo paesistico di Sampieri” D.A. n. 5553 del 23/02/1993…” ….. “…. le aree oggetto del procedimento ablativo non avevano possibilità legali ed effettive di edificazione né alla data di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio né sopravvenute sino alla data 30/06/2008 di emanazione del decreto di esproprio. Si segnala per sola completezza che con atto in data 20.02.1981 trascritto il 25/02/1981 ai nn. 2904/2655 incluso nella produzione di parte resistente, le aree espropriate erano state inoltre assoggettate, unitamente agli altri terreni di proprietà dei ricorrenti posti a sud della strada , a vincolo di inedificabilità per la realizzazione di taluni fabbricati” (così la c.t.u., p 5-6).
Il valore venale
Il valore di mercato dei terreni espropriati è stato determinato alla data (30.06.2008) del decreto di esproprio con metodo sintetico comparativo facendo riferimento al valore di mercato di altri beni immobili con caratteristiche di pregio e di sfruttamento urbanistico comparabili ubicati nello stesso comprensorio.
Il consulente ha chiarito di avere acquisito informazioni mediante siti telematici di operatori di settore, contatto diretto con altri professionisti a conoscenza del mercato locale e consultazione di atti di compravendita di data poco distante da quella di stima
(Rep. 21.212 del 28.01.2011 a ministero del Notaio e rep 35.408 del Per_1
26.09.2007 a rogito del Notaio;
allegati alla relazione), aventi ad oggetto due Per_2 terreni ubicati anch'essi a sud della strada provinciale 65, poco ad ovest dei terreni oggetto di causa, e confinanti con l'area demaniale, inclusi nella medesima sottozona omogenea E1/a dello strumento urbanistico comunale ed in parte ricadenti all'interno della fascia di 150 ml dalla battigia.
Alla stregua dell'accertamento eseguito il consulente è giunto a determinare il valore di mercato di immobili comparabili alla data di stima in un intervallo tra euro 8,00 ed euro
- 11 - 13,00 per metro quadro, con una media matematica di euro/mq 10.50.
Il c.t.u. ha poi accertato l'esistenza di due ulteriori atti di compravendita stipulati in date anch'esse prossime alla data di stima (rogiti a ministero del Notaio rep. 33950 del Per_2
10/05/2006 e rep 34238 del 28/06/2006) riguardanti un vasto fondo sito a monte del fondo dei ricorrenti, a distanza di circa 800-1000 metri lineari dal mare, per il quale si registra un valore significativamente inferiore di euro 1.48 €/mq.
Il c.t.u., con motivazione condivisibile (cui si rinvia;
cfr. p.
8-9 della relazione) ha escluso che detto ultimo valore, per le concrete caratteristiche che connotano il terreno venduto, possa essere assunto ad utile parametro di comparazione e concluso che appare
“ … perciò congruo il valore medio ottenuto dalla compravendita dei terreni di cui ai rogiti del 28.01.2011 e del 26.09.2007 posti in questa sede a base di comparazione, tenuto conto che questi valori sono ben allineati con i valori ottenuti dallo scrivente attraverso la propria indagine, il più probabile valore unitario di mercato dei terreni espropriati si indica in €/mq 10,00” (c.t.u., p. 9).
In conclusione, l'indennità dovuta per l'espropriazione delle particelle numeri 2498,
2500 e 236, estese complessivi 7.950 metri quadrati, per la realizzazione del progetto esecutivo del PIT “Le vie del barocco”, disposta con decreto n. 1 del 30.06.2008, risulta pari ad euro 79.500,00 (euro 10 mq x 7.950 mq). Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dal giorno dell'emissione del decreto di espropriazione fino al momento del pagamento ovvero del deposito della indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti.
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Le spese del giudizio, liquidate in base all'accertato valore della causa, tenuto conto del complessivo esito della causa, vanno compensate per la metà e poste a carico del per la parte residua. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, in riforma della sentenza n. 1304/2015 emessa dalla Corte di appello di Catania, condanna il al pagamento Controparte_1
della somma di euro 79.500,00 a titolo di indennità di espropriazione dei fondi individuati al foglio 134 del comune di particelle, 236, 2498, 2500, oltre interessi CP_1
- 12 - al tasso legale come specificato in parte motiva. Liquida le spese del giudizio in euro
8.350,00 per compensi di avvocato oltre spese generali iva e c.p.a. per ciascuno dei due giudizi svoltisi dinanzi alla Corte di appello ed in euro 4.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione;
condanna il al pagamento della metà delle spese del Controparte_1
giudizio liquidate, compensandole per parte residua.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello il
14.02.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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