Art. 15.
Agli effetti degli accordi internazionali, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099 , e fino a quando sara' emanato il decreto previsto dall'art. 3 della presente legge, l'uso dei nominativi di origine "gorgonzola", "parmigiano reggiano", "pecorino romano", impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole, e' riservato ai formaggi prodotti e stagionati nelle zone indicate per ognuno di essi nell'allegato A della presente legge ed aventi le caratteristiche specificate nell'allegato stesso, mentre l'uso delle denominazioni "asiago", "caciocavallo", "fiore sardo", "fontina", "provolone" impiegate sole od in parte o congiunte o comulinate con altre parole, e' riservato ai formaggi aventi le caratteristiche specificate per ognuno di essi nell'allegato B della presente legge.
Agli effetti degli accordi internazionali, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099 , e fino a quando sara' emanato il decreto previsto dall'art. 3 della presente legge, l'uso dei nominativi di origine "gorgonzola", "parmigiano reggiano", "pecorino romano", impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole, e' riservato ai formaggi prodotti e stagionati nelle zone indicate per ognuno di essi nell'allegato A della presente legge ed aventi le caratteristiche specificate nell'allegato stesso, mentre l'uso delle denominazioni "asiago", "caciocavallo", "fiore sardo", "fontina", "provolone" impiegate sole od in parte o congiunte o comulinate con altre parole, e' riservato ai formaggi aventi le caratteristiche specificate per ognuno di essi nell'allegato B della presente legge.