Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02477/2025REG.PROV.COLL.
N. 00005/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2023, proposto dalla signora NA PP, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Cuzzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Flero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Ballerini, MA Ciapponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA Ciapponi in Roma, via Lazio M. 9;
nei confronti
dei signori AD TI e MA TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Rossella TI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Flero, via Vittorio Emanuele II 44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda) n. 00543/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori AD TI e MA TI nonché del Comune di Flero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
- la domanda di annullamento, in uno con gli atti presupposti (delibera di adozione del Piano, convenzione urbanistica), della deliberazione di giunta comunale n. 5 del 20 gennaio 2021, avente ad oggetto la “Approvazione piano attuativo TI AD in Via Parrocchia”;
- l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti legittimanti la s.c.i.a alternativa al permesso di costruire prot. 2782 del 30 marzo 2021, avente ad oggetto lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale;
- l’accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 241/1990, sulla scia prot. 2782 del 30 marzo 2021.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda, desunti dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti.
In data 6 luglio 2020, la sig.ra AD TI (controinteressata) depositava presso il Comune di Flero proposta di piano di recupero avente ad oggetto la demolizione del fabbricato insistente sui mappali catastalmente identificati al foglio 7 mappali 227 e 228 n.c.t. di Flero, rientranti in zona A (nuclei di antica formazione) nel perimetro NP. 8, e la costruzione di nuovo fabbricato residenziale unifamiliare avente SLP complessiva di 93,53 mq., in aderenza, sul lato est, al fabbricato di proprietà dell’odierna ricorrente-appellate.
Il piano di recupero veniva adottato dalla Giunta comunale di Flero con deliberazione n. 118 del 28 ottobre 2020 e definitivamente approvato con deliberazione n. 5 del 20 gennaio 2021.
In data 26 febbraio 2021, veniva stipulata la convenzione urbanistica per piano di recupero “TI AD”.
In data 26 febbraio 2021, la sig.ra TI e il figlio sig. MA TI stipulavano un atto di compravendita in forza del quale quest’ultimo acquisiva la proprietà delle porzioni di fabbricati site in Via Parrocchia ai n. 62 e 62/A.
In data 24 maggio 2021, a seguito di apposizione del cartello di inizio lavori, l’odierna appellante si avvedeva del fatto che era stata depositata, presso gli uffici comunali, scia alternativa al permesso di costruire, prot. 2787 del 3 marzo 2021, relativa a lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale.
Da qui la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto, a seguito di opposizione, innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di BR.
3. La signora PP contestava la legittimità delle delibere di adozione e approvazione “Piano attuativo TI AD in Via Parrocchia”, della successiva convenzione urbanistica nonché della s.c.i.a. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 1, commi 4 e 6, delle nta del Comune di Flero. Violazione all’art. 30, paragrafo D), “Classi di intervento”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione:
a)erroneità del computo della SLP e del volume esistente al fine di quantificare la volumetria utilizzabile in fase di ricostruzione, atteso che l’art. 1, comma 4, delle n.t.a. esclude dalla SLP le “logge” e i “portici” invece calcolati per eccesso (due portici esistenti al piano terra);
b) in Zona A – Nuclei di antica formazione, il criterio che deve essere seguito nell’ambito di interventi di ricostruzione è quello del rispetto della volumetria esistente mentre el caso di specie è stato assunto, a base del progetto presupposto, un dato – quello relativo alla SLP e volume esistente ante operam – errato in eccesso poiché comprensivo della porzione insistente sul mappale 228 sub. 2, che avrebbe dovuto invece essere esclusa;
c) parte del fabbricato interessato dal piano di recupero risulta qualificato come A4) e parte come A6), per le quali l’art. 30, paragrafo D “Classi di intervento” prevede, rispettivamente, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione soltanto entro le dimensioni e la conformazione planivolumetrica esistente ed interventi di sola demolizione.
II) Violazione dell’art. 1, commi 4 e 6, delle NTA del PGT del Comune di Flero. Violazione all’art. 30, paragrafo D “Classi di intervento”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria:
a)il piano di recupero risulta illegittimo per difetto di titolo autorizzativo di parte del fabbricato oggetto di demolizione e recupero.
III) Violazione dell’art. 1, comma 12 e 13, delle NTA del PGT del Comune di Flero. Eccesso di potere per difetto di istruttoria:
a) per la Zona A) - “Nuclei di antica formazione”, nella quale rientrano gli immobili oggetto di intervento, deve ritenersi vietata, in assenza di convenzione tra le parti confinante, la possibilità di costruire in aderenza ad altezze eccedenti quelle del fabbricato esistente ante operam .
b) la porzione del nuovo fabbricato da realizzarsi in sopralzo non rispetta la distanza di 3 mt dalla parete dell’abitazione dell’odierna ricorrente (art. 1, commi 12 e 13 delle n.t.a.), né esiste alcuna convenzione registrata e sottoscritta che autorizzi la deroga alla distanza;
c) qualora gli strumenti urbanistici prescrivano determinate distanze tra edifici e dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio”, queste ultime facoltà devono intendersi precluse, e ciò vale anche nei casi, come quello in esame, in cui si intenda sopraelevare una costruzione già aderente ad un immobile altrui.
IV) Violazione dell’art. 30, par. D “modalità di intervento” e dell’art. 41 “ambiti soggetti a disposizioni particolari” delle n.t.a. del piano di governo del Comune di Flero:
a) il piano di recupero approvato, avente ad oggetto la demolizione del fabbricato insistente sul mappale 228 foglio 7 del n.c.t. e la costruzione sul sedime di un nuovo edificio residenziale con dimensioni, altezze e caratteristiche plani-volumetriche del tutto differenti rispetto a quelle originariamente esistenti, viola la disciplina in rubrica in quanto: i) per gli edifici classificati A4), “Sono ammessi interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione soltanto entro le dimensioni e la conformazione planivolumetrica esistente; ii) per gli edifici classificati A6) “È consentita la sola demolizione …”: l’edificio in questione è in parte classificato A4) e in parte A6).
V) Eccesso di potere per difetto di istruttoria:
a) il piano di recupero risulta illegittimo anche per il fatto che le Tavole 3 e 4, che dello stesso costituiscono parte integrante, prevedono il passaggio del condotto fognario delle acque nere su porzione in comproprietà tra la sig.ra PP e terzi (porzione iniziale di Via Parrocchia sino all’inizio della strada di proprietà dei controinteresati), con conseguente costituzione di servitù precedentemente inesistente e mai volontariamente costituita.
3.1. Si costituivano, per resistere, il Comune di Flero e i controinteressati.
3.2. Il T.a.r., con la sentenza n. 343 del 30 maggio 2022, respingeva, con dovizia di argomenti, il ricorso e compensava le spese.
4. Ha appellato la signora NA PP, che censura la sentenza per i motivi che seguono, reiterando i profili di doglianza dedotti in primo grado che reputa erroneamente respinti dal T.a.r.
I) Erroneità del giudizio del Tar per la Lombardia (BR) nella parte della sentenza in cui reputa corretta la ricomprensione nel calcolo della SLP e del volume ante operam del porticato e della loggia collocati rispettivamente al piano terra e al piano primo del fabbricato originariamente esistente in forza dell’art. 30 punto D.2.c. delle NTA del Comune di Flero che consente in zona A) il tamponamento di logge e porticati (punti a-b-c). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 4 e 6, delle NTA del Comune di Flero; dell’art. 30, punto D “Classi di intervento”, delle NTA del Comune di Flero; dell’art. 30 punto D.2.c. delle NTA del Comune di Flero.
II) Erroneità del giudizio del Tar nella parte della sentenza in cui ritiene completamente sanato l’edificio originariamente esistente e, dunque, utilizzabile in fase di ricostruzione la relativa volumetria (punti d, e, f). Omessa considerazione di dati fattuali. Irragionevolezza.
III) Erroneità del giudizio del Tar nella parte della sentenza in cui afferma, con riferimento al problema delle distanze minime, l’applicabilità dell’istituto della costruzione in aderenza previsto dagli artt. 873 e 877 c.c. (punto g). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 12 e 13, delle n.t.a. di p.g.t. del Comune di Flero. Violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c.
IV. Erroneità del giudizio del Tar nella parte della sentenza in cui afferma che il carattere speciale dell’art. 41 delle nta prevale sulla disciplina generale e, dunque, sui limiti della demolizione e ricostruzione in zona A (punto h). Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, par. D “modalità di intervento” e dell’art. 41 “ambiti soggetti a disposizioni particolari” delle n.t.a. del p.g.t. del Comune di Flero. Irragionevolezza.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Flero e signori AD TI e MA TI.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive con le quali insistono nelle proprie. rispettive tesi difensive.
5. All’udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice fatto erronea applicazione dell’art. 1, comma 4 delle n.t.a. che, alla lett. e), che esclude dal computo della superficie lorda di pavimento (slp) “logge e portici”: nel calcolo della slp preesistente sarebbero stati erroneamente computati anche i due “portici” al piano terra.
6.1. Il motivo è infondato.
L’art. 1 delle n.t.a. del P.G.T. (“Indici e definizioni urbanistiche ed edilizie”) dà la definizione di “Superficie lorda di pavimento” come quella “misurata in mq, riferita al perimetro esterno delle pareti perimetrali” costituita dalla “somma delle superfici di tutti i piani dell’edificio: fuori terra, seminterrati e interrati, ad esclusione di: (…) logge e i portici”.
Il calcolo della slp (mq. 94,67) e del volume (mc. 255,08) del fabbricato originario sarebbe errato poiché il progettista avrebbe computato, come volumetria utilizzabile per la nuova costruzione, anche i due “portici” al piano terra, in violazione della citata norma pianificatoria.
Il Collegio condivide la motivazione resa, sul punto, dal T.a.r.
I “portici” sono legittimamente computabili nel calcolo della s.l.p. e del volume ante operam in forza del disposto di cui all’art. 30, punto D.2.c. delle n.t.a. di P.G.T. del Comune di Flero.
La citata norma consente, infatti, il tamponamento di tali elementi edilizi.
In particolare, la lettera D), punto 2), dispone che “Al fine di promuovere la tutela e il recupero delle componenti edilizie dei tessuti di antica formazione il piano di recupero prescrive l’adozione delle soluzioni riportate nell’Allegato 3.b. Quando non diversamente specificato dalle presenti norme, saranno inoltre da rispettare prioritariamente le seguenti prescrizioni generali, subordinando le scelte progettuali al parere della commissione del paesaggio: (…) c) tamponamento delle logge e dei porticati esistenti alla data di adozione del presente PGT, in modo da mantenere leggibile l'orditura dei pilastri o degli altri elementi strutturali significativi impiegando preferibilmente modalità e materiali non “mimetici”.
La norma in esame disciplina le modalità di intervento dei piani di recupero, dettando una disciplina conservativa e al tempo stesso premiale per i “tessuti di antica formazione”.
Si tratta di una disciplina volta alla promozione, quindi ad incentivare quegli interventi finalizzati, appunto, al recupero del patrimonio edilizio esistente nella Zona A), prive di alternative edificatorie e vitati altrimenti alla vetustà e abbandono.
In questa logica, è ragionevole l’interpretazione delle norme in esame (art. 1 e art. 20 citati), nel loro combinato disposto, alla luce della ratio sopra indicata.
L’art. 30 si pone, rispetto all’art. 1 delle medesime n.t.a., come norma speciale che trova applicazione nella zona A – Nuclei di antica formazione (in cui ricade l’edificato in questione).
In questa Zona è consentito il “tamponamento delle logge e dei porticati esistenti alla data di adozione del PGT”.
I “portici” in questione preesistevano all’approvazione della variante al p.g.t. (2019), sia nella loro consistenza materiale, in quanto risalenti nel tempo, sia nella loro entità giuridica, per essere stati condonati con concessione edilizia 24 giugno 1991, n. 261.
Correttamente, pertanto, il Comune ha tenuto conto dei due “portici” in sede di esame del progetto, in quanto entità edilizie idonee al “tamponamento” e, quindi, a sviluppare legittima volumetria.
La circostanza che detto “tamponamento” non fosse stato ancora realizzato al momento della presentazione del progetto non è ostativa, risultando non ragionevole imporre al proprietario di effettuare dapprima “il tamponamento” dei “portici” (ex art. 30 citato) per poi procedere al loro abbattimento mediante, appunto, la successiva demolizione e ricostruzione (ex art. 1 cit.), e questo al solo fine, meramente formale, di “lucrare” anticipatamente il corrispondente volume che tuttavia le n.t.a. già hanno riconosciuto al proprietario, in quella zona e per quegli edifici, nell’ottica del recupero delle componenti edilizie dei tessuti di antica formazione, e che nulla impedisce possa essere conseguito, anche per una ordinaria economia di mezzi, mediante un’unica soluzione operativa quale, appunto, la demo-ricostruzione.
Il Comune, pertanto, correttamente ha tenuto conto dei “portici”, realizzati e condonati ben prima dell’entrata in vigore del p.g.t., ai fini della realizzazione dell’intervento nella volumetria assentita.
La circostanza poi che, nel caso di specie, non si tratti di immobile caratterizzato da specifiche testimonianze storiche fa ragione sull’assunto di parte appellante secondo cui l’operazione di tamponamento sarebbe stata ammissibile solo se strettamente funzionale alla conservazione delle componenti edilizie pregresse.
7. Con il secondo motivo, parte appellante reputa erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto condonato l’immobile oggetto dell’intervento.
7.1. Il motivo è infondato.
Il Comune di Flero ha documentato in atti che le strutture sono state condonate in forza delle concessioni edilizie 6 novembre 1989 n. 306, e 24 giugno 1991 n. 261.
I titoli edilizi sono rimasti inoppugnati nei termini decadenziali.
Ogni contestazione sollevata in questa sede è, pertanto, tardiva.
Tanto rileva ai fini di causa per inferire la legittimità, in parte qua, del presupposto in base al quale sono stati assentiti i successivi titoli edilizi.
Ad ogni modo, e sotto altro profilo, il Comune ha allegato e circostanziato l’afferenza dei titoli alle strutture in esame, come risulta dalle schede catastali risalenti nel tempo, che confermano la preesistenza delle strutture medesime, e in uno con queste i condoni edilizi del 1989 e del 1991 (rimasti inoppugnati) che hanno formalmente legittimato i manufatti.
8. Con il terzo motivo, parte appellante ha cesurato la sentenza del T.a.r. per errata applicazione dei principi in tema di disciplina sulle distanze.
8.1. Il motivo è infondato.
Parte appellante lamenta che il nuovo fabbricato non rispetterebbe la distanza di 3 metri dal proprio edificio, anche nel sopralzo.
Sul punto, va osservato che l’art. 1, comma 13, delle n.t.a. regola la distanza fra gli edifici e precisa che, nel caso di pareti cieche, “si dovrà mantenere una distanza minima di 3,00 m. salvo convenzioni registrate e trascritte tra confinanti per edificazioni a confine”.
Il precedente comma 12, regola, invece, la distanza dai confini.
La tesi della appellante riposa sul rilievo che, poiché la normativa urbanistica impone la distanza minima di 3 mt tra pareti cieche e non prevede la possibilità di costruire in aderenza, quest’ultima deve ritenersi non consentita.
Il Collegio osserva che il progetto in esame prevede che il fabbricato venga realizzato in aderenza (e non a confine) a quello della appellante.
Ciò posto, va altresì chiarito che nei centri storici la norma che impone il distacco tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non trova applicazione (d.m. n. 1444/1968).
Per quanto attiene, invece, alla edificazione in aderenza l’art. 873 Cod. civ. stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La disposizione in oggetto definisce quale deve essere la distanza minima fra costruzioni, ed usa il parametro della prevenzione temporale, secondo il quale chi, nella qualità di proprietario, costruisce per primo, sceglie la distanza che il suo vicino dovrà rispettare. Se un parte costruisce, infatti, sul confine, l'altra parte potrà costruire in aderenza, oppure alla minima distanza legale; se costruisce, invece, ad una distanza dal confine pari o superiore alla metà di quella imposta dal codice, al vicino sarà consentito costruire ad un metro e mezzo dal confine, o ad una distanza inferiore che permetta di rispettare il criterio dei tre metri; se, ancora, il proprietario che costruisce per primo mantiene una distanza dal confine inferiore alla metà di quella stabilita dal codice, all'altro soggetto sarà permesso spostare la sua costruzione sino a quella del vicino, con la conseguente possibilità di applicare l’art. 875.
Nel caso di specie, il preveniente aveva costruito sul confine, scegliendo dunque la distanza che il suo vicino avrebbe dovuto rispettare in caso di edificazione, consentendogli, pertanto, di costruire in aderenza, senza necessità di chiedere l’assenso del vicino.
Parte appellante sostiene che le n.t.a. non consentirebbero espressamente la costruzione in aderenza, sicché la stessa deve ritenersi vietata.
La censura è infondata.
Il diritto di costruire in aderenza rinviene da una norma primaria (art. 873 cod. civ.), che fonda un principio immanente all’ordinamento giuridico; pertanto, nel silenzio della pianificazione locale, la relativa disciplina deve ritenersi etero-integrata dalla norma primaria e dal principio che vi accede.
In ogni caso, nessuna norma del p.g.t. vieta espressamente la costruzione in aderenza.
Non lo fa il comma 12 dell’art. 1 delle n.t.a., che disciplina la distanza dai confini; non lo fa il successivo comma 13 dello stesso art.1 che, nel regolare la distanza tra edifici, prevede una distanza minima di 3,00 m. “Nel caso di edifici antistanti per le parti fronteggiantesi costituenti pareti cieche”.
Il progetto, come sopra anticipato, prevede che il fabbricato venga realizzato in aderenza a quello della ricorrente.
Quanto al (mancato) “consenso” fra i due proprietari, che l’articolo 1 presuppone al fine di costruire in deroga alle distanze, è sufficiente osservare che la necessità di un assenso del confinante è richiesto solo qualora si intenda edificare a confine.
9. Con il quarto motivo, parte appellante reputa errata la sentenza nella parte in cui il T.a.r. avrebbe fatto mal governo degli artt. 30 e 41 delle n.t.a.
L’edificio della controinteressata rientrerebbe nelle categorie A4 e A6 per le quali l’art. 30 delle n.t.a. ammetterebbe, quanto alla categoria A4, gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione soltanto entro le dimensioni e la conformazione planivolumetrica esistente; quanto alla categoria A6, solo gli interventi di demolizione.
In sostanza, l’appellante sostiene che il progetto dovrebbe rispettare le norme previste per la zona A – Nuclei di antica formazione (id est, conformazione planovolumetrica), sicchè non sarebbe possibile l’accorpamento di volumi mediante lo spostamento di una parte della volumetria da un mappale all’altro sia pure confinanti alla stessa proprietà.
9.1. Il motivo è infondato.
L’ambito in cui ricade l’intervento è stato individuato come “NP8”.
Il Comune ha chiarito che la disciplina attribuita al comparto NP8 venne introdotta a seguito dell’accoglimento di specifica osservazione della proprietà.
In particolare, i proprietari chiesero al Comune “di realizzare il cambio d’uso con opere del rustico identificato nel mappale 228 e nella porzione di mappale 226 e 227 convertendone l’utilizzo in residenziale (attraverso una completa ristrutturazione o demolizione con ricostruzione). In passato l’uso del fabbricato era quello di porcilaia, stalletta e ripostiglio. Con le attuali norme infatti è prevista la sola manutenzione ordinaria e straordinaria. Si richiede la possibilità di incrementare la volumetria attuale del rustico spostando una parte della volumetria residua relativa ai mappali confinanti di stessa proprietà”.
L’osservazione-richiesta fu accolta in questi termini favorevoli: “E’ consentita la riqualificazione degli edifici mediante Piano di Recupero anche con trasferimento volumetrico afferente i volumi residui di cui ai mappali confinanti; nello specifico il Piano di Recupero dovrà trovare adeguata specificazione di spostamento volumetrico residuo ai mappali confinanti; la chiusura del cortile dovrà per quanto possibile seguire le indicazioni di cui all’art. 30 – modalità di intervento, lettera h), delle presenti NTA”.
La relativa disciplina di piano, quanto al regime giuridico delle strutture in esame, ha trovato regolamentazione nell’art. 41 delle n.t.a., che ha dettato regole speciali per taluni, specifici immobili, segnatamente avuto riguardo al comparto NP8.
La norma dell’art. 41, proprio perché relativa a specifici immobili, prevale su quella dell’art. 30 evocato dalla parte appellante in quanto “speciale” rispetto al regime generale dettato da quest’ultima.
L’art. 41 disciplina, infatti gli “Ambiti soggetti a disposizioni particolari”, tra cui, appunto, il comparto NP8 per il quale è prevista espressamente la possibilità di demolire ed accorpare i volumi esistenti, senza incremento “anche con trasferimento volumetrico afferenti i volumi residui di cui ai mappali confinanti” da attuare “nello specifico del piano di recupero”.
10. Per le considerazioni che precedono, l’appello in esame è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
11. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora NA PP al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e spese generali, cui euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Flero ed euro 2.000,00 (duemila/00) in favore dei signori AD TI e MA TI.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO