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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/11/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 964/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. IN DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 964/2017 R.G. promossa con atto di citazione
da
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e (c.f. ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Gulisano;
- parti attrici - contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Pasqualino Scaramuzzino;
C.F._3
- parti convenute -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in p.l.r.p.t., e Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, Parte_2 [...]
e proponendo opposizione avverso al precetto notificatogli in CP_1 Controparte_2 data 11.5.2017 e 12.5.2017, con il quale i convenuti avevano intimato agli odierni opponenti di eseguire il provvedimento emesso in data 3.5.2017 dall'intestato Tribunale e, dunque, di consegnare il telecomando di apertura del cancello oggetto del procedimento n. 2088/2016 R.g., oltre il pagamento della complessiva somma di € 1.111,84.
In particolare, deducevano: la nullità dell'atto di precetto, per la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza possessoria, nonché per la mancata notifica del titolo esecutivo;
l'improcedibilità al fine di ottenere l'attuazione dei provvedimenti cautelari e possessori, non essendo esperibili per le ordinanze la forma di esecuzione prevista per le sentenze e dovendosi invece instaurare il procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c.
Sulla scorta di tali deduzioni gli opponenti concludevano chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità del precetto opposto, nonché la sua improcedibilità e inammissibilità.
Si costituivano e affermando che l'atto notificato era CP_1 Controparte_2
“una semplicissima intimazione ad adempiere, che è stata utilizzata per “accompagnare” il provvedimento del Tribunale di Lamezia Terme n. 4213/2017 del 3/05/2017”, non essendo neppure produttivo di richieste economiche ultronee rispetto al titolo, difatti nello stesso non era indicata alcuna somma dovuta per gli onorari di precetto;
chiedevano, dunque, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva, poi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.9.2025, senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla e da va Parte_1 Parte_2 dichiarata inammissibile in quanto tesa ad impugnare un atto da cui non derivano effetti a loro sfavorevoli, rendendo superfluo l'annullamento dell'atto stesso.
Va, difatti, rammentato che, come correttamente affermato dagli stessi opponenti, l'attuazione forzosa di un provvedimento cautelare e possessorio va conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. e, quindi, con forme diverse dall'esecuzione.
La norma menzionata testualmente stabilisce: “Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”.
Difatti, statuisce la Cassazione che “la concreta realizzazione del comando impartito al provvedimento possessorio si deve svolgere nell'ambito dello stesso giudizio con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e soltanto a lui sono riservate” (Cass. 27392/2022).
Duque, l'attuazione dell'ordine di tutela possessoria deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto. Ne consegue l'inammissibilità dell'atto di precetto e, dunque, anche della presente opposizione, stante l'inutilità della pronuncia di nullità dell'atto di precetto opposto, privo di produrre effetti sfavorevoli per gli opponenti.
In sovrappiù, vi è da evidenziare che, come comunicato dalle parti opposte, il provvedimento possessorio è stato adempiuto;
ed anche per tale ragione le parti non hanno alcun interesse al prosieguo del presente giudizio.
In ragione della natura della pronuncia, nonché dell'errore procedurale attuato dalle parti opposte
– che hanno erroneamente notificato un atto di precetto inammissibile -, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni va, altresì, rigettata la richiesta di condanna avanzata dai convenuti/opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.
IN DA, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla , Parte_1 in p.l.r.p.t., e da;
Parte_2
- compensa interamente le spese del presente giudizio tra le parti;
- rigetta la domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Lamezia Terme, 29.09.2025
Il giudice
dott. IN DA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. IN DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 964/2017 R.G. promossa con atto di citazione
da
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e (c.f. ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Gulisano;
- parti attrici - contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Pasqualino Scaramuzzino;
C.F._3
- parti convenute -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in p.l.r.p.t., e Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, Parte_2 [...]
e proponendo opposizione avverso al precetto notificatogli in CP_1 Controparte_2 data 11.5.2017 e 12.5.2017, con il quale i convenuti avevano intimato agli odierni opponenti di eseguire il provvedimento emesso in data 3.5.2017 dall'intestato Tribunale e, dunque, di consegnare il telecomando di apertura del cancello oggetto del procedimento n. 2088/2016 R.g., oltre il pagamento della complessiva somma di € 1.111,84.
In particolare, deducevano: la nullità dell'atto di precetto, per la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza possessoria, nonché per la mancata notifica del titolo esecutivo;
l'improcedibilità al fine di ottenere l'attuazione dei provvedimenti cautelari e possessori, non essendo esperibili per le ordinanze la forma di esecuzione prevista per le sentenze e dovendosi invece instaurare il procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c.
Sulla scorta di tali deduzioni gli opponenti concludevano chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità del precetto opposto, nonché la sua improcedibilità e inammissibilità.
Si costituivano e affermando che l'atto notificato era CP_1 Controparte_2
“una semplicissima intimazione ad adempiere, che è stata utilizzata per “accompagnare” il provvedimento del Tribunale di Lamezia Terme n. 4213/2017 del 3/05/2017”, non essendo neppure produttivo di richieste economiche ultronee rispetto al titolo, difatti nello stesso non era indicata alcuna somma dovuta per gli onorari di precetto;
chiedevano, dunque, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva, poi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.9.2025, senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla e da va Parte_1 Parte_2 dichiarata inammissibile in quanto tesa ad impugnare un atto da cui non derivano effetti a loro sfavorevoli, rendendo superfluo l'annullamento dell'atto stesso.
Va, difatti, rammentato che, come correttamente affermato dagli stessi opponenti, l'attuazione forzosa di un provvedimento cautelare e possessorio va conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. e, quindi, con forme diverse dall'esecuzione.
La norma menzionata testualmente stabilisce: “Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”.
Difatti, statuisce la Cassazione che “la concreta realizzazione del comando impartito al provvedimento possessorio si deve svolgere nell'ambito dello stesso giudizio con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e soltanto a lui sono riservate” (Cass. 27392/2022).
Duque, l'attuazione dell'ordine di tutela possessoria deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto. Ne consegue l'inammissibilità dell'atto di precetto e, dunque, anche della presente opposizione, stante l'inutilità della pronuncia di nullità dell'atto di precetto opposto, privo di produrre effetti sfavorevoli per gli opponenti.
In sovrappiù, vi è da evidenziare che, come comunicato dalle parti opposte, il provvedimento possessorio è stato adempiuto;
ed anche per tale ragione le parti non hanno alcun interesse al prosieguo del presente giudizio.
In ragione della natura della pronuncia, nonché dell'errore procedurale attuato dalle parti opposte
– che hanno erroneamente notificato un atto di precetto inammissibile -, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni va, altresì, rigettata la richiesta di condanna avanzata dai convenuti/opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.
IN DA, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla , Parte_1 in p.l.r.p.t., e da;
Parte_2
- compensa interamente le spese del presente giudizio tra le parti;
- rigetta la domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Lamezia Terme, 29.09.2025
Il giudice
dott. IN DA