Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pianesi e Davide Mengarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pianesi, in Ancona, via Marsala, 12;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
del provvedimento della Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS- rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- in data 18/7/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. MM CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella spiegata veste di esercente varie attività professionali nel settore della sicurezza (protezione di persone, installazioni, beni e informazioni in ambienti ad alto rischio; investigazioni; etc.), impugna il provvedimento con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto nei suoi riguardi la revoca del porto d’arma per uso sportivo, rilasciatogli il 18 luglio 2022.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta per la decisione di merito all’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026.
4. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
Il sig. -OMISSIS-, come detto, lavora nel campo della sicurezza e ha trascorso numerosi anni nell’istruzione e nella formazione professionalizzante condotta con le migliori società e agenzie di difesa e sicurezza del mondo, trattando argomenti quali nozioni avanzate di intelligence , medicina tattica da combattimento, tiro operativo e protettivo, incidenti active shooter , situazioni di insider threat e così via. Tali qualifiche gli consentono, per le società e negli Stati dove la legge lo permette, di far parte della comunità e dei teams di professionisti della sicurezza d’eccellenza in grado di proteggere persone, installazioni, beni ed informazioni in ambienti ad alto rischio. Il sig. -OMISSIS- è stato fino al 2021 anche direttore delle investigazioni, video maker in ambienti ad alto rischio e consulente per la sicurezza in una importante società internazionale di Sicurezza Militare Privata.
In conseguenza del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del Questore di Ancona (impugnato davanti a questo T.A.R. con il ricorso n. -OMISSIS-R.G.), nei confronti del sig. -OMISSIS- sono stati disposti la sospensione del titolo autorizzativo di polizia n. -OMISSIS--P (porto d’armi per uso sportivo) e il conseguente ritiro cautelare di arma ai sensi dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S.
In data 12 aprile 2023 è stata poi inviata al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca definitiva del porto d’armi ad uso sportivo. Il 21 aprile 2023 il sig. -OMISSIS- ha presentato una argomentata e documentata memoria difensiva.
In data 13 giugno 2023, infine, l’odierno ricorrente si è visto notificare il provvedimento oggi impugnato, motivato sia in relazione al provvedimento di ammonimento, sia in relazione al provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, recante il diniego di rilascio del decreto di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola e del relativo libretto e il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti (questo provvedimento della Prefettura è oggetto del separato ricorso n. -OMISSIS- R.G., anch’esso deciso con sentenza resa in parti data).
5. Questi i motivi di ricorso:
a) violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 10 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, difetto e carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà, difetto di motivazione.
Con il primo motivo il sig. -OMISSIS- deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- anzitutto è fuori luogo il richiamo all’art. 11 T.U.L.P.S., norma che si riferisce a fattispecie che non ricorrono nel suo caso. Ciò in relazione sia ai casi nei quali le autorizzazioni di polizia “debbono” essere negate, sia alle fattispecie in cui esse “possono” essere negate. Quanto alle prime, il ricorrente è incensurato e non è stato mai dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né è stato destinatario di misure di sicurezza o dell’ammonizione di polizia (al riguardo va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 è misura diversa dall’ammonizione di polizia). In ogni caso, poiché l’ammonimento del Questore di Ancona è stato impugnato con il ricorso n. -OMISSIS-R.G., l’accoglimento di quel ricorso implicherebbe l’illegittimità, quantomeno parziale, dell’atto gravato in questa sede. Anche con riguardo alle fattispecie di diniego discrezionale rileva il fatto che esso ricorrente è incensurato, per cui non ha subito condanne per i reati previsti dal comma 2 dell’art. 11;
- ugualmente violato e/o falsamente applicato risulta l’art. 43 T.U.L.P.S., sia perché, come detto, esso ricorrente non ha mai subito condanne penali, sia perché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 440/1993, spetta all’Autorità di P.S. provare la carenza del requisito della buona condotta. Tale prova, tuttavia, non può consistere nel mero richiamo alla norma e/o a formule stereotipate, ma deve essere la risultante di un’analitica valutazione della specifica posizione del soggetto che richiede il titolo di polizia o che è attinto da un procedimento finalizzato alla revoca del titolo stesso. Tale analitica valutazione è vieppiù necessaria in presenza di un soggetto incensurato;
- né potrebbe assimilarsi per via analogica l’ammonimento ex art. 8 ad una sentenza di condanna, tanto più quando la misura di polizia, come nella specie, è stata adottata in assenza di contraddittorio con il destinatario;
- nel provvedimento della Questura di -OMISSIS-, però, non vi è alcuna traccia della suddetta analitica motivazione, essendosi l’amministrazione limitata a richiamare l’ammonimento adottato dal Questore di Ancona e il divieto di detenzione adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-. In ogni caso, poiché i due provvedimenti sono stati, come detto, impugnati con ricorsi autonomi, il loro annullamento renderebbe illegittima la revoca del porto d’armi;
- ad ogni buon conto, le pertinenti norme del T.U.L.P.S. non prevedono alcun automatismo, come sembra invece presupporre la Questura;
- per quanto detto, il provvedimento impugnato si pone in violazione anche degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
b) violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CDFUE, dell’art. 8 CEDU, degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10- bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, difetto e carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.
Al riguardo il ricorrente espone che:
- un ulteriore profilo di illegittimità che affligge il provvedimento impugnato è conseguente alla violazione dei diritti di partecipazione procedimentale e di contraddittorio, e ciò per almeno due ordini di motivi;
- per un verso, perché la Questura si è limitata a richiamare la memoria difensiva presentata dal sig. -OMISSIS- in sede procedimentale, ma non l’ha in alcun modo valutata ed eventualmente confutata, il che, per giurisprudenza consolidata, si pone in violazione dei principi desumibili dalla L. n. 241/1990;
- per altro verso, perché la comunicazione di avvio del procedimento faceva riferimento solo al provvedimento di ammonimento del Questore di Ancona, visto che il divieto di detenzione e di rigetto della domanda di nomina a guardia giurata adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- è sopravvenuto nel corso del procedimento. Pertanto, in parte qua è mancato il contraddittorio procedimentale.
6. Le censure riepilogate nel precedente paragrafo 5. sono da ritenere nel loro complesso infondate (come ha già statuito in sede cautelare il T.A.R.) e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.
Va però premesso, in punto di rito, che la memoria e la documentazione depositate dall’Avvocatura erariale in data 20 ottobre 2023 si riferiscono al prefato giudizio di cui al ricorso n. -OMISSIS-R.G.; a tale erroneo deposito l’Avvocatura ha tuttavia posto rimedio con la produzione documentale del 13 novembre 2023, il che esonera il Collegio dalla necessità di disporre istruttoria.
Sempre in punto di rito va precisato che, ancorché in sede cautelare il T.A.R. abbia disposto la riunione dei ricorsi nn. -OMISSIS- R.G. e -OMISSIS- R.G., tale decisione non vincola l’odierno Collegio, il quale ritiene che le due cause possano essere decise separatamente.
6.1. Tornando dunque al merito del ricorso, come emerge anche dall’ordinanza n. -OMISSIS-, nel momento in cui la Questura di -OMISSIS- ha adottato il provvedimento impugnato, sia l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009, sia il divieto di detenzione adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-, ancorché gravati con i ricorsi n. -OMISSIS-R.G. e n. -OMISSIS- R.G., erano validi ed efficaci; il provvedimento del Questore di Ancona, oltretutto, aveva anche superato indenne il vaglio cautelare tanto in primo che in secondo grado.
Pertanto, alla luce del c.d. modo dell’equiparazione, il provvedimento del Questore di Ancona e quello della Prefettura di -OMISSIS- potevano legittimamente essere posti a fondamento di altri provvedimenti di polizia, fermo restando ovviamente che l’eventuale annullamento dell’ammonimento e/o del divieto prefettizio avrebbe avuto conseguenze quantomeno vizianti – se non addirittura caducanti – sul provvedimento conseguente oggetto del presente ricorso.
Tuttavia con sentenze rese in pari data il Tribunale ha respinto tanto il ricorso n. -OMISSIS-R.G., quanto il ricorso n. -OMISSIS- R.G., per cui sotto questo profilo nulla quaestio .
6.2. Parte ricorrente, comprensibilmente dal proprio punto di vista, tende a sminuire le valutazioni svolte dalla Questura di -OMISSIS-, dimenticando però che sono proprio le Questure gli uffici del Ministero dell’Interno preposti a valutare, o esclusivamente o comunque in prima battuta, la posizione dei soggetti che chiedono il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi o che sono coinvolti in episodi dai quali si possa desumere il rischio di abuso delle armi legalmente detenute.
E nella specie, nonostante (per quanto si dirà infra ) non fosse necessaria una motivazione particolarmente dettagliata, la Questura ha comunque svolto le proprie valutazioni, le quali non appaiono né illogiche né arbitrarie.
6.3. Quanto alla dedotta lesione dei diritti partecipativi, va invece osservato che:
- seppure fosse fondato il motivo con cui si deduce che il provvedimento impugnato si basa anche su circostanze non menzionate nella comunicazione di avvio del procedimento, ciò non sarebbe sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso;
- trova infatti applicazione il consolidato principio secondo cui, quando un provvedimento si fonda su due o più ragioni ciascuna delle quali risulta autosufficiente, ad evitare l’annullamento è sufficiente che anche una di tali ragioni resista alle censure del ricorrente. Nella specie, come si vedrà nel paragrafo successivo, l’esistenza dell’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 sarebbe di per sé solo sufficiente a giustificare la revoca del porto d’armi;
- è infondata pure la censura con cui si deduce l’omessa valutazione e confutazione della memoria difensiva presentata dal sig. -OMISSIS-, perché nella specie il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
6.4. Infatti, e con questo si passa ad esaminare le questioni centrali attorno a cui ruota il presente giudizio, le pur pregevoli argomentazioni esposte in ricorso circa la non applicabilità di alcun automatismo fra l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 e i provvedimenti inibitori alla detenzione delle armi non sono idonee a superare il principio di non contraddizione che deve necessariamente informare di sé un ordinamento giuridico.
Al riguardo va anzitutto ricordato che, proprio a partire dal D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, il legislatore statale ha ritenuto di intensificare la lotta alla violenza di genere (di cui nella quasi totalità dei casi sono vittime soggetti di sesso femminile), sia quando questa si manifesta nella forma di violenza vera e propria, sia, per quanto di interesse nel presente giudizio, quando essa assume le forme più sfuggenti, ma non meno odiose, del c.d. stalking . Non è il caso di ricordare qui tutti i provvedimenti, alcuni dei quali recentissimi, adottati dal Parlamento in subiecta materia .
Ora, e premesso che questa linea di politica legislativa, perlomeno nei suoi architravi, non può essere sospettata di alcun vulnus rispetto a norme costituzionali, comunitarie o convenzionali, è del tutto evidente che se all’autorità di P.S. è stato attribuito il potere di adottare l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 nei riguardi del presunto persecutore, ne consegue che quello stesso ordinamento non può consentire all’ammonito di continuare a detenere armi e/o di ottenere la licenza di polizia che a ciò lo abiliti.
E questo non già in forza dell’automatismo stigmatizzato da parte ricorrente, ma in conseguenza di una deduzione logica che trova in ogni caso conforto nel disposto degli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S., laddove tali norme prevedono che il porto d’armi non può essere rilasciato a chi non dia affidamento circa il corretto utilizzo delle armi medesime (l’art. 138, n. 5, del T.U.L.P.S. reca analoga previsione relativa a coloro che richiedono la nomina a guardia giurata).
Al riguardo va aggiunto che in linea teorica è anche possibile che in alcuni casi l’ammonito possa continuare a detenere le armi, ma questo solo se gli atti persecutori non siano mai consistiti in minacce all’incolumità fisica della vittima (si pensi, ad esempio, al caso in cui lo stalking sia consistito unicamente nell’invio massivo di messaggi o telefonate alla vittima e/o nella minaccia di azioni legali abusive).
Nella specie, però, come emerge dalla sentenza resa in pari data sul ricorso n. -OMISSIS-R.G., in almeno un caso il sig. -OMISSIS- ha minacciato la ex partner e il nuovo compagno di costei di conseguenze fisiche, per cui il giudizio di non affidabilità espresso dalla Questura di -OMISSIS- non può essere ritenuto illogico o palesemente infondato.
Inoltre, come detto, con sentenza resa in pari data è stato respinto anche il ricorso n. -OMISSIS- R.G., per cui sarebbe paradossale che l’ordinamento consentisse di continuare a detenere armi ad un soggetto colpito dal divieto di detenzione.
6.5. Si deve dunque concludere nel senso che, in presenza dell’ammonimento e del divieto di detenzione adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- non poteva che adottare il provvedimento impugnato.
Né viene in rilievo il principio di proporzionalità, perché in casi del genere non è possibile “graduare” il provvedimento, visto che o l’autorizzazione di polizia viene conservata o viene revocata, tertium non datur .
7. Per tutto quanto precede il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono compensare, in quanto la proposizione dell’odierno ricorso era in qualche modo necessitata. Infatti, laddove il ricorso n. -OMISSIS-R.G. o il ricorso n. -OMISSIS- R.G. fossero stati accolti ma il sig. -OMISSIS- non avesse impugnato il provvedimento della Questura di -OMISSIS-, l’annullamento dell’ammonimento e del divieto di detenzione sarebbero stati inutiler dati rispetto all’interesse che si è inteso tutelare nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MM CA, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MM CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.