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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5460/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 5460/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Beltrani e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandra Levito Negrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni
L'attore ha concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 16 gennaio
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla
1 redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c.
e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con citazione del 26.03.2020, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
premettendo che:
- la sera dell'11 luglio 2015 si era recato, in compagnia degli amici e Controparte_2 CP_3
presso il locale "Clan" di Ponte di Legno, Corso Milano n. 40 (BS); CP_4
- intorno alle ore 04:00 del 12 luglio 2015, notava all'interno del locale una donna, successivamente identificata in , la quale lo fissava insistentemente con atteggiamento minaccioso e Controparte_1
visibilmente alterato;
- alle ore 04:40 circa, unitamente ai propri amici, mentre si accingeva ad allontanarsi dal locale, veniva raggiunto all'esterno dalla , che avvicinatasi a brevissima distanza, dopo aver CP_1
pronunciato frasi sconnesse e incomprensibili, agitando una bottiglia di vetro con fare aggressivo gliela sferrava con violenza sul volto, provocandogli una ferita alla guancia sinistra per poi dileguarsi velocemente a bordo del proprio veicolo, Fiat 500 di colore nero o grigio scuro;
- mentre veniva trasportato all'ospedale di Edolo, nel tragitto dal “Clan” alla struttura sanitaria, incontrata una pattuglia dei Carabinieri, aveva segnalato l'accaduto;
- giunto presso la U.O. di Pronto Soccorso dell'ospedale di Edolo, il medico di turno refertava:
“ferita da taglio alla guancia sinistra in conseguenza di aggressione da persona nota” (crf. doc. 4 referto Pronto Soccorso);
- dalla ferita derivava una cicatrice lineare di circa 1,70 cm sulla guancia sinistra, quale conseguenza permanente della lesione (cfr. docc. n. 2 e n. 4).
- in data 14 luglio 2015, aveva sporto una denuncia nei confronti di per i reati ex Controparte_1
artt. 582, 583, 585 c.p. presso la Procura della Repubblica di Brescia (cfr. doc. 1 atto di denuncia querela); nel corso del Procedimento Penale n. 15509/15 R.G.N.R. successivamente iscritto, il Pubblico
Ministero disponeva Consulenza medica con incarico al Dott. il quale appurava che le Per_1
lesioni riportate erano perfettamente compatibili con l'azione esercitata da un oggetto dotato al contempo di margini taglienti e potere contundente, quale, appunto, una bottiglia di vetro. (cfr. doc 1 consulenza tecnica medico legale);
2 Tanto premesso, l'attore chiedeva che venisse accertata e dichiarata, in relazione ai suddetti fatti, la responsabilità di a norma dell'art. 2043 c.c. con la conseguente condanna della Controparte_1 stessa al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale da lui patito, nella misura di €.
50.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
La convenuta, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sulle conclusioni rassegnate dall'attore con note depositate in vista dell'udienza in trattazione scritta del 16 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente Giudice intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3. La ricostruzione in fatto.
La dinamica dei fatti come descritta in citazione ha trovato pieno riscontro oggettivo nelle deposizioni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, in merito alla cui attendibilità non sono apprezzabili motivi di censura.
Dalle risultanze istruttorie e documentali risulta provato che, nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2015,
l'attore mentre trascorreva la serata in compagnia degli amici e Controparte_2 Persona_2 presso il locale “Clan”, sito in Ponte di Legno (BS), veniva aggredito al volto con una CP_3 bottiglia di vetro da . Controparte_1
Tale circostanza è stata riferita da tutti i testimoni escussi, le cui dichiarazioni concordano anche sul fatto che l'aggressione fosse avvenuta nelle prime ore del mattino del 12 luglio 2015, all'esterno del locale, quando l'attore era in procinto di allontanarsi insieme agli amici.
Il teste , in particolare, ha dichiarato che, mentre si trovavano all'uscita del locale, “una CP_3
ragazza […] agitava una bottiglia di vetro per poi sferrare un colpo con la stessa bottiglia sulla guancia del sig. . Ha poi confermato che “il colpo inferto con la bottiglia ha Parte_1 causato al sig. una ferita alla guancia sinistra”, e di averlo successivamente Parte_1 accompagnato al Pronto Soccorso di Edolo, precisando che “nel tragitto abbiamo incontrato una pattuglia di carabinieri ferma a Incudine, loro ci hanno fermato, hanno visto il taglio del sig.
e al pronto soccorso abbiamo rivisto il ES .” Pt_1 Persona_3
3 Il testimone ha riferito che, dopo aver notato all'interno del locale Testimone_1 Controparte_1 con “un fare minaccioso e alterato”, l'aveva vista “spaccare una bottiglia di vetro in faccia” all'amico dopo avergli detto: “hai problemi con me, ti spacco una bottiglia in faccia”.
Ha anche precisato che l'aggressione era avvenuta prima che l'attore potesse comprendere cosa stesse accadendo e che “la ragazza era palesemente sotto l'effetto di qualche sostanza” tanto che dopo i fatti “è scappata a bordo di una Fiat 500 che mi sembrava di colore grigio scuro”.
Il teste , titolare del locale “Clan”, ha riferito di aver assistito personalmente Testimone_2 all'aggressione, confermando che la serata si stava svolgendo in modo tranquillo fino a quando “una donna cercava il suo sguardo [del con un fare minaccioso e alterato”; ha poi visto la Pt_1 stessa “agitare una bottiglia di vetro contro di lui e gliel'ha lanciata in faccia farfugliando parole incomprensibili”. Anche tale teste ha confermato la ferita alla guancia sinistra dell'attore, lo stato di alterazione della donna e la fuga della donna a bordo di una “Fiat 500 di colore nero o grigio scuro”. Ha, inoltre, dichiarato di aver accompagnato l'attore al Pronto Soccorso di Edolo, e che
“durante il tragitto abbiamo incontrato una pattuglia dei carabinieri […] e abbiamo denunciato il fatto”.
Le superiori dichiarazioni, concordi nella descrizione della violenza fisica perpetrata in danno del trovano riscontro nel referto del Pronto Soccorso di Edolo che riporta “ ferita da Pt_1 Per_4
taglio alla guancia sinistra in conseguenza di aggressione da persona nota. Esame obiettivo: ferita da taglio guancia sinistra, ferita lacero contusa della mucosa orale guancia sinistra.” A riprova dei fatti di causa, inoltre, si richiama la perizia (sopra citata) del Consulente Tecnico del Pubblico
Ministero, Dott. il quale ha accertato come in conseguenza dell'aggressione l'attore avesse Per_1 riportato una “ferita da taglio all'emivolto sinistro ed una ferita lacero-contusa alla mucosa del cavo orale, tali lesioni sono compatibili co l'azione esercitata da un oggetto che abbia agito con un meccanismo contundente e che abbia posseduto anche un margine tagliente;
in tal senso le lesioni riportate sono compatibili con l'azione esercitata da una bottiglia di vetro”.
Ulteriore conferma della riconducibilità della lesione alle modalità attuative dell'aggressione, infine,
è fornita dagli accertamenti del ctu nominato da questo Tribunale, dott.ssa , compendiati nella Per_5 relazione in atti in cui si legge: “Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura delle lesioni riportate dal signor dalla documentazione medica e dagli accertamenti Parte_1
espletati nel corso della presente consulenza risulta, e appare comprovato che in data 11/07/2015
4 egli ha riportato: “FERITA DA TAGLIO DEL VOLTO E FLC DELLA MUCOSA ORALE
GUANCIA SINISTRA”.
Alla stregua delle risultanze istruttorie apprezzate, in definitiva, può ritenersi certa la condotta ascritta alla convenuta, la quale, peraltro ribandendo contumace ha rinunciato a spiegare difese a sua discolpa.
4. La qualificazione giuridica della domanda, l'entità delle lesioni e il quantum risarcitorio.
Correttamente l'attore ha ricondotto la responsabilità della convenuta nell'alveo della previsione di cui agli artt. 2043, c.c.
La condotta della convenuta, infatti, integra gli estremi dell'illecito da reato (art. 2059 c.c.) per aver scientemente provocato a lesioni personali. Parte_1
Sussiste il nesso eziologico tra l'azione illecita e il danno riportato, accertato attraverso le fonti testimoniali, la documentazione medica e relazione peritale sopra richiamate.
Quanto alla natura ed entità delle lesioni riportate dal si recepiscono gli esiti degli Pt_1
accertamenti peritali, giudicati immuni da censure, attestanti una ferita da taglio al volto e una lesione lacero-contusa della mucosa orale, in corrispondenza della guancia sinistra. Tali lesioni hanno determinato la formazione di una cicatrice lineare permanente di circa 1,7 cm sulla guancia sinistra.
In maniera congrua rispetto all'entità delle suddette conseguenze e al decorso clinico, la ctu ha ritenuto che, a seguito dell'evento lesivo, sia derivato un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 3 al 75% a cui è seguito un periodo di 7 giorni al 50% e di 10 giorni al 25% e, per ciò che concerne i postumi permanenti, ha stimato il quadro menomativo attuale nella misura del 3% in termini di danno biologico permanente.
L'esperta ha accertato, altresì, che tale menomazione non ha avuto alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa di addetto alla reception di albergo a gestione familiare del periziando, né sulle attività extralavorative.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque va accolta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore limitatamente alla voce di danno biologico da lesione dell'integrità psico-fisica.
Recepito il grado di invalidità permanente nella misura del 3%, in quanto aderente alla natura e all'entità delle conseguenze riportate dall'attore, applicati i criteri di liquidazione di cui alla Tabella elaborata dall'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano per l'anno 2024,
5 tenuto conto dell'età del sig. al momento dell'aggressione (27 anni), il danno – Parte_1
comprensivo del danno morale – è liquidabile in complessivi euro 4.616,17.
Trattandosi di debito di valore, devono essere corrisposti gli interessi sull'importo rivalutato dalla data dell'aggressione di anno in anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
La convenuta, inoltre, dovrà corrispondere all'attore l'importo di euro 102,00 sostenuto per la visita dermatologica del 24.08.2015, spesa stimata dal ctu congrue e adeguatamente documentata.
5. Le spese di lite
In ragione della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di ctu e a rifondere in favore di le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte e le Parte_1
spese di lite, queste ultime con con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nella misura calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi dello scaglione di riferimento
(da euro 1.101,00 a 5.200,00), in ragione della mancanza di questioni di rilievo, nella misura, di euro
425,00 per fase studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione, euro
851,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna a Parte_1 Controparte_1
corrispondergli l'importo di euro 4.616,17 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso annuo medio sull'importo rivalutato dalla data dell'aggressione di anno in anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna, altresì, a corrispondere all'attore l'importo di euro 102,00 a titolo di Controparte_1
danno patrimoniale (spesa sostenuta per la visita dermatologica del 24.08.2015);
- condanna, infine, a rifondere a le spese di lite nella misura di Controparte_1 Parte_1
euro 2.552,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nonché le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte nella misura di euro 802,00.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 5 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 5460/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Beltrani e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandra Levito Negrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni
L'attore ha concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 16 gennaio
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla
1 redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c.
e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con citazione del 26.03.2020, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
premettendo che:
- la sera dell'11 luglio 2015 si era recato, in compagnia degli amici e Controparte_2 CP_3
presso il locale "Clan" di Ponte di Legno, Corso Milano n. 40 (BS); CP_4
- intorno alle ore 04:00 del 12 luglio 2015, notava all'interno del locale una donna, successivamente identificata in , la quale lo fissava insistentemente con atteggiamento minaccioso e Controparte_1
visibilmente alterato;
- alle ore 04:40 circa, unitamente ai propri amici, mentre si accingeva ad allontanarsi dal locale, veniva raggiunto all'esterno dalla , che avvicinatasi a brevissima distanza, dopo aver CP_1
pronunciato frasi sconnesse e incomprensibili, agitando una bottiglia di vetro con fare aggressivo gliela sferrava con violenza sul volto, provocandogli una ferita alla guancia sinistra per poi dileguarsi velocemente a bordo del proprio veicolo, Fiat 500 di colore nero o grigio scuro;
- mentre veniva trasportato all'ospedale di Edolo, nel tragitto dal “Clan” alla struttura sanitaria, incontrata una pattuglia dei Carabinieri, aveva segnalato l'accaduto;
- giunto presso la U.O. di Pronto Soccorso dell'ospedale di Edolo, il medico di turno refertava:
“ferita da taglio alla guancia sinistra in conseguenza di aggressione da persona nota” (crf. doc. 4 referto Pronto Soccorso);
- dalla ferita derivava una cicatrice lineare di circa 1,70 cm sulla guancia sinistra, quale conseguenza permanente della lesione (cfr. docc. n. 2 e n. 4).
- in data 14 luglio 2015, aveva sporto una denuncia nei confronti di per i reati ex Controparte_1
artt. 582, 583, 585 c.p. presso la Procura della Repubblica di Brescia (cfr. doc. 1 atto di denuncia querela); nel corso del Procedimento Penale n. 15509/15 R.G.N.R. successivamente iscritto, il Pubblico
Ministero disponeva Consulenza medica con incarico al Dott. il quale appurava che le Per_1
lesioni riportate erano perfettamente compatibili con l'azione esercitata da un oggetto dotato al contempo di margini taglienti e potere contundente, quale, appunto, una bottiglia di vetro. (cfr. doc 1 consulenza tecnica medico legale);
2 Tanto premesso, l'attore chiedeva che venisse accertata e dichiarata, in relazione ai suddetti fatti, la responsabilità di a norma dell'art. 2043 c.c. con la conseguente condanna della Controparte_1 stessa al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale da lui patito, nella misura di €.
50.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
La convenuta, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sulle conclusioni rassegnate dall'attore con note depositate in vista dell'udienza in trattazione scritta del 16 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente Giudice intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3. La ricostruzione in fatto.
La dinamica dei fatti come descritta in citazione ha trovato pieno riscontro oggettivo nelle deposizioni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, in merito alla cui attendibilità non sono apprezzabili motivi di censura.
Dalle risultanze istruttorie e documentali risulta provato che, nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2015,
l'attore mentre trascorreva la serata in compagnia degli amici e Controparte_2 Persona_2 presso il locale “Clan”, sito in Ponte di Legno (BS), veniva aggredito al volto con una CP_3 bottiglia di vetro da . Controparte_1
Tale circostanza è stata riferita da tutti i testimoni escussi, le cui dichiarazioni concordano anche sul fatto che l'aggressione fosse avvenuta nelle prime ore del mattino del 12 luglio 2015, all'esterno del locale, quando l'attore era in procinto di allontanarsi insieme agli amici.
Il teste , in particolare, ha dichiarato che, mentre si trovavano all'uscita del locale, “una CP_3
ragazza […] agitava una bottiglia di vetro per poi sferrare un colpo con la stessa bottiglia sulla guancia del sig. . Ha poi confermato che “il colpo inferto con la bottiglia ha Parte_1 causato al sig. una ferita alla guancia sinistra”, e di averlo successivamente Parte_1 accompagnato al Pronto Soccorso di Edolo, precisando che “nel tragitto abbiamo incontrato una pattuglia di carabinieri ferma a Incudine, loro ci hanno fermato, hanno visto il taglio del sig.
e al pronto soccorso abbiamo rivisto il ES .” Pt_1 Persona_3
3 Il testimone ha riferito che, dopo aver notato all'interno del locale Testimone_1 Controparte_1 con “un fare minaccioso e alterato”, l'aveva vista “spaccare una bottiglia di vetro in faccia” all'amico dopo avergli detto: “hai problemi con me, ti spacco una bottiglia in faccia”.
Ha anche precisato che l'aggressione era avvenuta prima che l'attore potesse comprendere cosa stesse accadendo e che “la ragazza era palesemente sotto l'effetto di qualche sostanza” tanto che dopo i fatti “è scappata a bordo di una Fiat 500 che mi sembrava di colore grigio scuro”.
Il teste , titolare del locale “Clan”, ha riferito di aver assistito personalmente Testimone_2 all'aggressione, confermando che la serata si stava svolgendo in modo tranquillo fino a quando “una donna cercava il suo sguardo [del con un fare minaccioso e alterato”; ha poi visto la Pt_1 stessa “agitare una bottiglia di vetro contro di lui e gliel'ha lanciata in faccia farfugliando parole incomprensibili”. Anche tale teste ha confermato la ferita alla guancia sinistra dell'attore, lo stato di alterazione della donna e la fuga della donna a bordo di una “Fiat 500 di colore nero o grigio scuro”. Ha, inoltre, dichiarato di aver accompagnato l'attore al Pronto Soccorso di Edolo, e che
“durante il tragitto abbiamo incontrato una pattuglia dei carabinieri […] e abbiamo denunciato il fatto”.
Le superiori dichiarazioni, concordi nella descrizione della violenza fisica perpetrata in danno del trovano riscontro nel referto del Pronto Soccorso di Edolo che riporta “ ferita da Pt_1 Per_4
taglio alla guancia sinistra in conseguenza di aggressione da persona nota. Esame obiettivo: ferita da taglio guancia sinistra, ferita lacero contusa della mucosa orale guancia sinistra.” A riprova dei fatti di causa, inoltre, si richiama la perizia (sopra citata) del Consulente Tecnico del Pubblico
Ministero, Dott. il quale ha accertato come in conseguenza dell'aggressione l'attore avesse Per_1 riportato una “ferita da taglio all'emivolto sinistro ed una ferita lacero-contusa alla mucosa del cavo orale, tali lesioni sono compatibili co l'azione esercitata da un oggetto che abbia agito con un meccanismo contundente e che abbia posseduto anche un margine tagliente;
in tal senso le lesioni riportate sono compatibili con l'azione esercitata da una bottiglia di vetro”.
Ulteriore conferma della riconducibilità della lesione alle modalità attuative dell'aggressione, infine,
è fornita dagli accertamenti del ctu nominato da questo Tribunale, dott.ssa , compendiati nella Per_5 relazione in atti in cui si legge: “Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura delle lesioni riportate dal signor dalla documentazione medica e dagli accertamenti Parte_1
espletati nel corso della presente consulenza risulta, e appare comprovato che in data 11/07/2015
4 egli ha riportato: “FERITA DA TAGLIO DEL VOLTO E FLC DELLA MUCOSA ORALE
GUANCIA SINISTRA”.
Alla stregua delle risultanze istruttorie apprezzate, in definitiva, può ritenersi certa la condotta ascritta alla convenuta, la quale, peraltro ribandendo contumace ha rinunciato a spiegare difese a sua discolpa.
4. La qualificazione giuridica della domanda, l'entità delle lesioni e il quantum risarcitorio.
Correttamente l'attore ha ricondotto la responsabilità della convenuta nell'alveo della previsione di cui agli artt. 2043, c.c.
La condotta della convenuta, infatti, integra gli estremi dell'illecito da reato (art. 2059 c.c.) per aver scientemente provocato a lesioni personali. Parte_1
Sussiste il nesso eziologico tra l'azione illecita e il danno riportato, accertato attraverso le fonti testimoniali, la documentazione medica e relazione peritale sopra richiamate.
Quanto alla natura ed entità delle lesioni riportate dal si recepiscono gli esiti degli Pt_1
accertamenti peritali, giudicati immuni da censure, attestanti una ferita da taglio al volto e una lesione lacero-contusa della mucosa orale, in corrispondenza della guancia sinistra. Tali lesioni hanno determinato la formazione di una cicatrice lineare permanente di circa 1,7 cm sulla guancia sinistra.
In maniera congrua rispetto all'entità delle suddette conseguenze e al decorso clinico, la ctu ha ritenuto che, a seguito dell'evento lesivo, sia derivato un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 3 al 75% a cui è seguito un periodo di 7 giorni al 50% e di 10 giorni al 25% e, per ciò che concerne i postumi permanenti, ha stimato il quadro menomativo attuale nella misura del 3% in termini di danno biologico permanente.
L'esperta ha accertato, altresì, che tale menomazione non ha avuto alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa di addetto alla reception di albergo a gestione familiare del periziando, né sulle attività extralavorative.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque va accolta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore limitatamente alla voce di danno biologico da lesione dell'integrità psico-fisica.
Recepito il grado di invalidità permanente nella misura del 3%, in quanto aderente alla natura e all'entità delle conseguenze riportate dall'attore, applicati i criteri di liquidazione di cui alla Tabella elaborata dall'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano per l'anno 2024,
5 tenuto conto dell'età del sig. al momento dell'aggressione (27 anni), il danno – Parte_1
comprensivo del danno morale – è liquidabile in complessivi euro 4.616,17.
Trattandosi di debito di valore, devono essere corrisposti gli interessi sull'importo rivalutato dalla data dell'aggressione di anno in anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
La convenuta, inoltre, dovrà corrispondere all'attore l'importo di euro 102,00 sostenuto per la visita dermatologica del 24.08.2015, spesa stimata dal ctu congrue e adeguatamente documentata.
5. Le spese di lite
In ragione della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di ctu e a rifondere in favore di le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte e le Parte_1
spese di lite, queste ultime con con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nella misura calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi dello scaglione di riferimento
(da euro 1.101,00 a 5.200,00), in ragione della mancanza di questioni di rilievo, nella misura, di euro
425,00 per fase studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione, euro
851,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna a Parte_1 Controparte_1
corrispondergli l'importo di euro 4.616,17 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso annuo medio sull'importo rivalutato dalla data dell'aggressione di anno in anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna, altresì, a corrispondere all'attore l'importo di euro 102,00 a titolo di Controparte_1
danno patrimoniale (spesa sostenuta per la visita dermatologica del 24.08.2015);
- condanna, infine, a rifondere a le spese di lite nella misura di Controparte_1 Parte_1
euro 2.552,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nonché le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte nella misura di euro 802,00.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 5 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
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