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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1519/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rizzo Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avvocato Antonio Pileggi
-RESISTENTE-
oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.12.2020, il ricorrente in epigrafe deduceva: che aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società presso il punto vendita CP_1
Despar di Paola, dal 16.10.2014 al 15.09.2015 con contratto a tempo determinato e, successivamente, dal 16.09.2015 al 07.05.2018 con contratto a tempo indeterminato;
che, all'atto dell'assunzione, veniva inquadrato al terzo livello del CCNL Terziario
Distribuzione Servizi, con qualifica di impiegato e mansioni di Coordinatore Punto
1 Vendita;
che nel settembre 2017 otteneva il passaggio al secondo livello;
che il contratto prevedeva un orario di lavoro di 6 ore e 40 minuti giornalieri, per complessive 40 ore settimanali, distribuite su sei giorni, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale;
che, durante l'intero rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente svolte erano differenti e superiori rispetto a quelle formalmente attribuitegli dalla società datrice di lavoro;
che, di fatto, aveva svolto le mansioni superiori di Direttore del punto vendita Despar di Paola, esercitando con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza, con un carico di responsabilità tale da giustificare l'inquadramento nel primo livello come Direttore di punto vendita, categoria quadro del CCNL Terziario
Distribuzione Servizi;
che, oltre ad aver ricoperto mansioni superiori, aveva svolto anche ore di lavoro eccedenti rispetto a quelle contrattualmente previste, lavorando, di fatto,
10/11 ore al giorno;
che il rapporto di lavoro si concludeva con licenziamento per giusta causa, comunicatogli dalla società resistente in data 07.05.2018; che, alla luce delle superiori mansioni espletate e dello svolgimento di lavoro oltre l'orario normale, maturava differenze retributive che richiedeva formalmente alla società convenuta, invitandola a risolvere stragiudizialmente la questione, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “- accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel PRIMO LIVELLO come UNICO DIRETTORE DEL PUNTO VENDITA, categoria QUADRO;
- conseguentemente condannare la società in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: con sede legale in Corato, via San P.IVA_1
Magno, 31 -70033- Bari a corrispondere al ricorrente per l'intero rapporto di lavoro considerato, la somma complessiva di € 197.807,72 per il periodo dal 16.10.2014 al
16.05.2018 a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti
e T.F.R., indennità per utilizzo auto propria per deposito e trasferimenti di denaro, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituita in giudizio la la quale ha contestato CP_1
espressamente che il ricorrente abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle contrattualizzate ovvero che abbia prestato attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, deducendo, ulteriormente, che, in data 19.02.2018, tra le parti era intervenuta una conciliazione in sede sindacale, sicchè le rivendicazioni salariali antecedenti a tale data
2 erano ormai superate dall'intervenuta transazione generale novativa. Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso, vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dettati in tema di onere di allegazione e prova.
2.1. Quanto alle rivendicate mansioni superiori, in generale, il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore consta di tre fasi successive: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e la comparazione tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, allo scopo di verificare se l'attività prestata dal lavoratore esuli dalla qualifica di appartenenza e rientri, invece, in quella superiore.
In definitiva, il riconoscimento giudiziale dello svolgimento di mansioni riconducibili ad una categoria superiore rispetto a quella di inquadramento presuppone la prova dell'effettivo esercizio delle stesse da parte del lavoratore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti a quest'ultimo siano stati quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti. Inoltre, nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore. Infine, i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Sul piano degli oneri di allegazione e prova, graverà sul lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori a quelle contrattualmente previste: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica
3 professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav. n.5536/2021).
Va poi sottolineato come il lavoratore che rivendica un superiore inquadramento, anche solo in relazione al trattamento economico, ha l'onere di dedurre analiticamente nel ricorso quali siano i profili caratterizzanti la qualifica superiore, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cassazione civile sez. lav., 19.06.2020, n.12039).
In particolare, il lavoratore deve:
- elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità;
- effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse;
- argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che dev'essere trascritta in ricorso.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”
(Cass., sez. lav., n. 8025/2003).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda attorea, volta al conseguimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni
4 superiori rispetto a quelle formalmente contrattualizzate, deve essere rigettata, per mancato assolvimento dello specifico onere di allegazione gravante sulla parte ricorrente.
Evidentemente, le deduzioni attoree sul punto risultano essere generiche e lacunose. In particolare, il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato formalmente inquadrato dapprima al terzo livello e successivamente al secondo livello del CCNL Terziario
Distribuzione Servizi, con qualifica di impiegato e mansioni di Coordinatore Punto
Vendita, ma, che, in realtà, avrebbe svolto mansioni superiori di “Direttore del punto vendita”.
E, però, nel ricorso manca qualsiasi enunciazione dei profili caratterizzanti la qualifica di appartenenza e quella superiore rivendicata, così impedendosi al giudicante di poter ricondurre le mansioni concretamente svolte dal ricorrente all'uno o all'altro profilo.
Né le prove richieste, che non sono state ammesse, sarebbero state potenzialmente idonee a colmare tale deficit deduttivo, non potendosi, a valle, provare attraverso testimoni fatti che, a monte, non sono stati sufficientemente dedotti nel ricorso introduttivo. Ciò in quanto nel nostro ordinamento, l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia preliminarmente adempiuto il secondo. E tali principi operano con particolare rigore nel rito del lavoro, come prova l'orientamento consolidatosi in materia nella giurisprudenza della S.C. (Cass.
Sez. un.
3.2.98 n. 1099; Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass. Sez. un. 20.4.05 n. 8202).
Nel rito del lavoro valgono i principi giurisprudenziali a mente dei quali gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. Sez. un.
17.6.04, n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che, in tale rito, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, cosicchè gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass.
Sez. un. 20.4.05 n. 8202; Cass. Sez. un. 23.1.02 n. 761).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5 2.2. Parimenti, deve essere rigettata la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per il lavoro straordinario eccedente le ore contrattualmente previste.
Sul punto, si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo – cioè il contratto – graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
In definitiva, “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il Giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici” ( , 3 marzo 1987 n. 2241; Cass. 16 febbraio 2009 n. 3714). Pt_2
6 Orbene, alla luce della distribuzione dell'onere di allegazione e prova, con riferimento alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro eccedenti il normale orario contrattuale, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente di aver lavorato per “10/11 ore giornaliere”, senza tuttavia precisare quante di queste ore rappresentassero normale orario di lavoro e quante straordinario, né indicando precisamente in quali giorni e nell'arco di quali giornate tali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro sarebbero state rese.
In definitiva, l'affermazione secondo cui avrebbe lavorato “sia la mattina per almeno 5 ore ed il pomeriggio per almeno altre 4/5 ore nel punto vendita tutti i giorni della settimana” risulta del tutto generica e inidonea a soddisfare l'onere di specifica allegazione gravante sul lavoratore.
In conclusione, anche il diritto alla corresponsione di differenze retributive per il maggiore orario prestato non è supportato da idonei riscontri deduttivi e la relativa, domanda, pertanto, deve essere rigettata.
2.3. Deve essere rigettata, per carenza di puntuali allegazioni, anche la domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità per l'utilizzo dell'auto propria per il trasporto di denaro tra diversi punti vendita.
Il ricorrente, sul punto, non ha specificato in ricorso né quando, né quante volte, né come, né per quali tragitti specifici esso avrebbe utilizzato la propria autovettura per il trasporto di denaro.
2.4. Deve essere rigettata anche la domanda attorea volta al conseguimento del premio di risultato.
In particolare, il ricorrente fonda la propria pretesa sull'art. 21 del CCNL Terziario che così recita: “Le Parti, al fine di favorire l'incremento compatibile del reddito dei
Lavoratori, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In particolare, per permettere
l'applicazione della fiscalità ridotta, anche attraverso previsioni di welfare, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di Secondo livello sottoscritta tra
7 Azienda e R.S.A., avente le caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.”.
Orbene, come emerge chiaramente dal testo della norma contrattuale, il premio di risultato non è automaticamente dovuto ma è subordinato alla stipula di specifici accordi di secondo livello tra azienda e R.S.A., che devono definire i criteri di quantificazione del premio stesso in relazione a parametri oggettivi di produttività, redditività ed efficienza.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha né allegato né tantomeno provato l'esistenza di accordi aziendali di secondo livello che disciplinassero il premio di risultato. Tale carenza di allegazioni è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda, non essendo stato dedotto il presupposto contrattuale necessario per il sorgere del diritto a conseguire il premio di produttività.
Ne consegue il rigetto della domanda.
2.5. Alla luce di quanto precede, in definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, assorbite le questioni non espressamente trattate.
3. Quanto alle spese di lite, il giudicante ritiene che l'andamento processuale e le peculiarità proprie dei profili giuridici involgenti la controversia, giustificano la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 25.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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