Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dottoressa Cecilia De Santis - Presidente -
Dott.ssa Antonella Myriam Sterlicchio – Consigliere -
Avv. Maria Teresa Laurito Giudice Aus. Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero del ruolo generale n. 7994 dell'anno
2019
Tra
, (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re p.t. Avv Furio Quadrani elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Quadrani ( – C.F._1
– in piazza Irnerio n. 67 che lo Email_1 Pt_1 rappresenta e difende unitamente al medesimo per procura a margine dell'atto originario della citazione in primo grado entrambi unitamente e disgiuntamente All'avv. Andrea Lamattina ( ) con studio in via Alba CodiceFiscale_2 Pt_1
12/A pec:
Email_2
Appellante
CONTRO
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Annalisa Giannetti ( ) ed elettivamente dom.ta C.F._3 presso il suo Studio legale in via Giovanni Paisello n. 29; Pt_1 pec: Email_3
Appellata
Oggetto: appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e segg.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, in data 10.5.2016 la Controparte_1 assumendo di aver effettuato, presso il
[...] Parte_1 Parte_2
lavori di manutenzione ordinaria dello stabile e sostituzione della canna
[...] fumaria della caldaia condominiale per l'importo complessivo di € 28.500,00, oltre Iva, come da contratto d'appalto sottoscritto il 21.10.2014 e che, ultimate le opere, il Direttore dei Lavori Geom. ne aveva certificato l'ultimazione entro la Parte_3 data stabilita in contratto;
che il non aveva provveduto all'integrale Parte_1 pagamento dei lavori eseguiti residuando l'importo di € 6.490,00, come da fattura emessa e non pagata, adiva il Tribunale ordinario di Roma per ottenere il relativo decreto di condanna. Provvedimento monitorio emesso il 6.6.2016 e recante il n.13606, notificato al debitore il 27.6.2016.
Il Condominio ingiunto, con atto di citazione del 9.9.2016 proponeva opposizione sostenendo l'esistenza di vizi, difetti e difformità delle opere e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del precedente Amministratore del Condominio, Sig CP_2
Si costituiva in data 28.2.2017 la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e di ogni altra pretesa. All'udienza di comparizione del 7.3.2017, la provvedeva al deposito Controparte_1 del certificato di conformità degli impianti realizzati per conto del committente insistendo nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Il Tribunale respingeva la richiesta alla chiamata in causa del precedente Amministratore e, con ordinanza del 26.7.2017, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né la causa fosse di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il provvedeva al Parte_1 pagamento di quanto dovuto
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 13.7.2018, il primo Giudicante “esaminati gli atti di causa, visto il collaudo in atti, rilevato che risulta per tabulas il rilascio del certificato di conformità degli impianti”, rinviava la causa per la decisione e con sentenza n.17874, del 19.9.2019, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. Ritenendo tale decisione ingiusta ed erronea, ha proposto appello il con Parte_1 atto di citazione notificato a mezzo pec al procuratore domiciliatario della opposta Società in data 16.12.2019 individuando le seguenti parti della Controparte_1 decisione per le quali chiedere la modifica:
2 1) “Si impugna la sentenza nella parte ha ritenuto come corretta l'esecuzione dei lavori ritenendo valido il verbale di collaudo nonostante sottoscritto da un Amministratore già sostituito e da un direttore dei lavori Geom. con ruolo incompatibile Parte_4 con la figura di collaudatore, oltretutto in assenza della contestuale consegna obbligatoria di un valido certificato di conformità e nonostante la sottoscrizione di detto certificato da parte di una società sconosciuta, la mancanza di documenti obbligatori per legge di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, e per quanto stabilito dall'art. 13 del Contratto di Appalto del 21.10.2014.”
2) “Si impugna la sentenza anche nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese del grado e del decreto ingiuntivo nonostante venisse riconosciuto in sentenza che la certificazione obbligatoria, comunque incompleta, fosse stata depositata solo in corso di causa a distanza di quasi due anni dalla presunta fine dei lavori;
Più precisamente l'appellante denuncia:
1) Violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. in relazione al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 anche per mancato esame del Contratto di Appalto.
2) Violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere, il Giudice di prime cure, respinto le prove testimoniali richieste dall'odierno appellante. In ultimo l'appellante censura la gravata decisione nella parte riguardante la condanna alle spese (anche del procedimento monitorio) richiamando una pronuncia della Cassazione n. 4167 del 22 febbraio 2010 secondo cui sarebbe “…legittimo il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo all'appaltatore in caso di grave inadempimento di quest'ultimo consistente nel mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'opera realizzata ai sensi delle norme di sicurezza degli impianti, attenendo la prestazione da costui ineseguita ad una obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza.” Espresse tali censure, l'appellante ha concluso chiedendo : a) in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito indicato nel decreto opposto anche in relazione al mancato rilascio del certificato di conformità; b) in via riconvenzionale e subordinata si chiede che accertati i vizi o il mancato rilascio del certificato di conformità voglia essere disposta la riduzione del prezzo di appalto nella misura che verrà accertata in corso di causa;
c) in ogni caso, per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo;
Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio . Nei termini di legge si costituiva l'appellata Società che contestava ogni doglianza avversaria e chiedeva la conferma della decisione di primo grado. In particolare, la rilevava la inammissibilità della domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta, per la prima volta, in questo grado. Il giudizio, rubricato al numero di r.g.7994/19, assegnato alla sezione 3^ di questa Corte, la cui prima udienza si è tenuta il 17.6.2020 con svolgimento mediante deposito di note in trattazione scritta, dopo una serie di rinvii d'ufficio veniva trattenuto in decisione all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 26.11.2025 svoltasi secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., in cui le parti si sono riportate ai propri scritti insistendo nelle rispettive conclusioni ed il Collegio ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va rigettato.
La lettura degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli depositati evidenzia come il giudizio di primo grado instaurato dal con l'opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo è fondato interamente sulla denuncia di imprecisati vizi e difetti delle opere realizzate dalla Società appaltatrice Controparte_1
Denuncia generica che non individua gli asseriti vizi né le difformità lamentati e peraltro eccepiti solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed in sede di opposizione a decreto ingiuntivo rimasti, in ogni caso, privi di prova. L'opposizione ha riguardato anche il mancato rilascio del certificato di conformità relativo al lavoro di sostituzione della canna fumaria. Su tali presupposti l'appellante ha ritenuto di essere autorizzato a non Parte_1 pagare il saldo delle opere effettuate dalla Controparte_1
Risulta dalla documentazione esaminata dal Collegio che all'udienza del 7.3.2017, è stato prodotto e consegnato al committente l'originale del certificato di Parte_1 conformità degli impianti (cfr. documento n.6 fasc. primo grado di parte appellata) e, successivamente, in data 5.5.2017, anche i relativi allegati (cfr documenti indicati ai nn. 8,9 fasc. di primo grado). Dalla ricostruzione dei fatti risulta che con contratto d'appalto del 21 ottobre 2014 (in atti), il Condominio affidava alla Parte_5 Pt_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dello stabile e di sostituzione
[...] della canna fumaria della caldaia condominiale con pattuizione dei costi evidenziati nel preventivo accettato dal committente (cfr doc.2 fasc. primo grado) per una somma pattuita in € 28.500,00 oltre Iva (secondo le previsioni di cui all'art.6 contratto). Successivamente, il 2 dicembre 2014, il Direttore dei Lavori Geom. Parte_3 certificava la ultimazione delle opere di manutenzione ordinaria entro la data stabilita in contratto e collaudate, rinviando il collaudo per “l'intervento canna fumaria”, (sebbene i lavori ultimati), “all'esito dei rilievi strumentali ed all'esecuzione degli eventuali interventi consequenziali” (così dal doc.3 fasc. primo grado). Ed infatti dal verbale del 26.3.2015, a firma del risulta che “l'intervento canna Pt_3 fumaria” era “completamente ultimato e collaudato”( cfr.doc.4 fasc. primo grado). Sempre dalla lettura degli atti risulta la corresponsione, da parte del , della Parte_1 somma di € 22.600,00, che non comprendeva la fattura n.34/15 dell'importo di € 5.900,00 oltre IVA (€ 6.490,00) (doc.5 fasc. primo grado) rimasta inevasa. E' stato sopra riportato come il ha impugnato “la sentenza nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto come corretta l'esecuzione dei lavori ritenendo valido il verbale di collaudo nonostante sottoscritto da un Amministratore già sostituito e da un direttore dei lavori Geom. con ruolo incompatibile con la figura di collaudatore, Parte_4 oltretutto in assenza della contestuale consegna obbligatoria di un valido certificato di conformità e nonostante la sottoscrizione di detto certificato da parte di una società sconosciuta, la mancanza di documenti obbligatori per legge di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, e per quanto stabilito dall'art. 13 del Contratto di Appalto del 21.10.2014”, 4 riproponendo in questa sede le medesime generiche eccezioni proposte precedentemente secondo cui il verbale di collaudo non sarebbe valido in quanto sottoscritto da un Amministratore già sostituito e da un direttore dei lavori incompatibile con la figura di collaudatore;
inoltre che il certificato di conformità sarebbe stato rilasciato da una società sconosciuta e che la stessa certificazione sarebbe priva dei documenti obbligatori previsti dal D.M. 22.1.2008 n.37. Il Collegio rileva che le sollevate contestazioni riguardanti la regolarità del verbale di collaudo, ove esistenti, non sono state tempestivamente proposte e comunque le lamentate violazioni -per la loro natura- dovevano essere eventualmente contestate ad altri soggetti e non già nei confronti della . Controparte_1
In particolare, con riguardo alla doglianza della sottoscrizione del verbale di collaudo da parte dell'Amministratore sostituito, l'appellante ritiene erroneamente che il detto verbale di collaudo non avrebbe alcun valore perché sarebbe stato sottoscritto dal precedente amministratore Sig che era stato revocato dall'assemblea il 6.3.2015 CP_2 senza tenere conto che l'amministratore revocato prosegue il proprio incarico fino al passaggio di consegne in regime di prorogatio. Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “l'istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell'amministratore, ma anche nei casi di revoca dell'amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina” (Cass. N.4531/2003, Cass. n.18660/2012). Non risulta dagli atti che vi era stato un formale passaggio di consegne e pertanto, legittimamente, il precedente Amministratore ha sottoscritto il verbale di collaudo e accettato le opere eseguite dalla società appellata. Quanto poi alla eccezione riguardante la asserita incompatibilità del direttore dei lavori con la figura di collaudatore, osserva il Collegio che tale censura, oltre ad essere stata sollevata per la prima volta in sede di appello, non potrebbe in ogni caso opporsi alla Società appaltatrice che nessun ruolo ha avuto nella individuazione Controparte_1
e/o nomina di tale figura professionale.
Pertanto, le anzidette doglianze, alla luce di quanto sopra detto, sono ritenute infondate dalla Corte e disattese. Inoltre, per quanto attiene al ritardo nella consegna del certificato di conformità il Collegio rileva che è stato effettivamente consegnato al , in originale, solo Parte_1 alla udienza di prima comparizione del giudizio di opposizione (doc.6 fasc. primo grado) ed i relativi allegati alla dichiarazione di conformità risultano depositati dalla con le note autorizzate del 5 maggio 2017, ma tale ritardo non può Controparte_3 ritenersi idoneo a giustificare la inadempienza del committente che aveva ricevuto le opere senza riserva alcuna né contestazioni sulla corretta esecuzione delle stesse. Da ciò, in ossequio ai principi di cui agli articoli 1665 e 1666 cod.civ. le pretese dell'appaltatore ( pagamento della residua somma a saldo) erano più che legittime e meritavano di essere soddisfatte. 5 Né può essere condivisa la la censura secondo cui la certificazione amministrativa sarebbe nulla in quanto rilasciata da una ditta diversa da quella appaltatrice CP_1
) e ciò perché, come si evince dalla lettura degli atti, quest'ultima, con
[...] riferimento alle sole opere di manutenzione ordinaria dello stabile, aveva subappaltato il lavoro di sostituzione della canna fumaria della caldaia alla ditta specializzata, in possesso dei requisiti tecnici necessari, a norma dell'art.13 del contratto d'appalto, comunicandone il nominativo al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza che non risulta abbiano mai obiettato alcunchè. Ribadendo pertanto che dagli atti di causa risulta che le opere sono state regolarmente accettate con il verbale di collaudo del 26 marzo2015 ( cfr. doc.4 fasc. primo grado) senza riserve né eccezioni da parte del né risulta provato alcun danno Parte_1 derivante dal mancato contestuale rilascio del certificato di conformità all'atto di consegna delle opere, nessuna quantificazione può determinarsi in questa sede stante la non correlazione tra la mancata consegna della ripetuta certificazione ed il rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio solo genericamente ipotizzata dall'appellante. Per maggiore precisione va detto che eventuali sanzioni amministrative per l'omesso/ritardato rilascio della documentazione avrebbero colpito la Ditta installatrice dell'impianto e non il Condominio e proprio il richiamo all'art. 15 del D.M. n. 37/2008, effettuato dall'appellante, prevede (per il mancato rilascio del suddetto certificato) l'erogazione di una sanzione da cento a mille euro con riguardo all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Non risulta, dalla documentazione in atti che vi siano state contestazioni e/o verbalizzazioni da parte delle Autorità o degli Enti di vigilanza a carico del Condominio, né della Società appaltatrice né della Ditta esecutrice di lavori. Nessun danno pertanto può essere riconosciuto all'appellante per il ritardo nella consegna del certificato stante la assoluta mancanza di prova in tal senso . Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale (e subordinata) formulata dal in questo grado laddove ha espressamente chiesto alla Corte che Parte_1
“accertati i vizi o il mancato rilascio del certificato di conformità voglia essere disposta la riduzione del prezzo di appalto nella misura che verrà accertata in corso di causa” il Collegio ritenendola proposta in violazione dell'art.345 c.p.c, la dichiara inammissibile (Cassazione, Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019). Anche tali censure, per le valutazioni espresse dal Collegio, sono infondate e vanno disattese. Da rigettare sono infine le istanze istruttorie riproposte anche in questa sede dall'appellante stante la loro irrilevanza ai fini della decisione. Parte_1
Per quanto fin qui detto l'appello è infondato e va rigettato con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Per il principio della soccombenza al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese del grado che, liquidate in difetto di nota, come in dispositivo vanno poste a carico 6 dell'appellante che è altresì tenuto a corrispondere il raddoppio del contributo unificato.
P.Q,M.
La CORTE
- Rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza del Tribunale di Roma n.
17874/2019;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in questo grado;
- Condanna il appellante al pagamento delle spese del grado a favore Parte_1
della liquidate in euro 3.750,00 oltre accessori di legge Controparte_1
e spese generali;
- Sussistono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere il raddoppio del contributo unificato.
- Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Giudice Aus. Relatore Il Presidente
Avv. Maria Teresa Laurito Dott.ssa Cecilia De Santis
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