CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2924/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Strada Stat. Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239005170350000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180004438678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190012113484000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190030178233000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005537761000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005537862000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200011916551000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200011916652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014855553000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200015324904000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035926407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220002021923000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220015921779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4016/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 società. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso diversi titoli esattoriali (cartelle e atti della riscossione), deducendo la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c. dei crediti iscritti a ruolo;
l' omessa, invalida o inesistente notificazione dei titoli impugnati, per violazione degli artt. 139 ss. c.p.c.; l' invalidità degli atti consequenziali;
l' insussistenza di valore rinunciatario o ricognitivo nella domanda di rateizzazione presentata al concessionario.
La Corte di primo grado con la sentenza n. 422/2024 rigettava il ricorso, senza affrontare i motivi principali dedotti, e condannava la contribuente alle spese. La Ricorrente_1 SRLS proponeva appello articolando i seguenti motivi: a) Difetto assoluto di motivazione – Omessa pronuncia su profili decisivi b) Violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per mancato esame di:
c) prescrizione dei crediti azionati;
d) validità/inesistenza delle notificazioni;
e) prescrizione successiva alla notifica ex art. 615 c.p.c.;
f) corretta liquidazione/compensazione delle spese.
g) Omessa pronuncia sulla prescrizione (art. 615 c.p.c.)
h) Omessa pronuncia sulla nullità/inesistenza delle notifiche i) Mancato rilievo d'ufficio di irregolarità decisive l) Erronea interpretazione della rateizzazione come riconoscimento di debito m) Erroneità della condanna alle spese
La società appellante chiede in via preliminare: la dichiarazione della prescrizione dei crediti, l'accertamento dell' inesistenza/invalidità delle notifiche, rilevare prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: l' accoglimento dell'appello ricorso;
con la condanna della resistente alle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Si costituisce ADER, rappresentata dall'Avv. Difensore_2, che resiste integralmente, richiamando le difese svolte in primo grado e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di onorari e spese. per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione all'avv. Difensore_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è inammissibile
1. Introduzione
Con atto di gravame la parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, notificando l'impugnazione all'Avv. Difensore_2, soggetto non costituito nel giudizio di prime cure. Dagli atti risulta che Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) si era formalmente costituita in primo grado tramite funzionario delegato (Nominativo_1 ), con domicilio/PEC indicati nella relativa costituzione. Nonostante l'avviso dell'errore, non è stata eseguita rinnovazione della notificazione dell'appello nel termine.
2. Specialità della disciplina tributaria in tema di luogo di notificazione.
Nel processo tributario, la regola del luogo della notificazione dell'impugnazione è dettata dall'art. 17 del D.
Lgs. n. 546/1992, che impone la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza/sede dichiarata all'atto della costituzione, con efficacia anche nei successivi gradi del processo. La disposizione ha carattere di specialità rispetto alle regole generali del c.p.c. e governa anche la notificazione dell'atto di appello.
2.1. Natura del vizio: nullità (e non inesistenza) della notificazione – principi delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di mancanza degli elementi essenziali(soggetto abilitato e consegna); ogni altra difformità dal modello legale (quale la notificazione al soggetto sbagliato o nel luogo non conforme) integra nullità sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o per raggiungimento dello scopo. Tali principi si applicano anche al processo tributario, con espresso richiamo all'art. 17.
2.2 . Vizi tipici nel rito tributario: notifica alla parte personalmente o a procuratore “non costituito”.
È nulla la notificazione dell'appello alla parte personalmente anziché al difensore costituito nel grado precedente;
la nullità, se non sanata, incide sulla valida instaurazione del contraddittorio.
Parimenti, è nulla (non inesistente) la notifica telematica dell'appello all'indirizzo PEC di un procuratore diverso da quello costituito in primo grado;
la Cassazione ha ricondotto il vizio nell'alveo della nullità richiamando SU n. 14916/2016.
2.3. Rinnovazione ex art. 291 c.p.c. – natura perentoria del termine e conseguenze.
Rilevata la nullità della notificazione, il giudice deve disporre la rinnovazione;
il termine concesso è perentorio e la sua inosservanza comporta, nel giudizio di impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello
(stante l'estinzione/irregolare instaurazione del contraddittorio). La Suprema Corte ha escluso la possibilità di ulteriori proroghe, salvo l'ipotesi di esito negativo non imputabile al notificante.
2.4 . Onere del notificante di individuare l'attuale domicilio/PEC del difensore.
Grava sulla parte notificante l'onere di reperire l'attuale domicilio/PEC del difensore costituito;
un primo tentativo infruttuoso non sospende i termini e non legittima la rinnovazione tardiva. In tale evenienza, l'appello
è tardivo e va dichiarato inammissibile.
2.5 . Applicazione al caso concreto.
Nel presente giudizio l'appello è stato notificato a soggetto non costituito in primo grado, in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 546/1992. Il vizio, qualificabile come nullità, non è stato sanato né con rinnovazione nel termine perentorio, né per raggiungimento dello scopo. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. AN parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge in favore dell'avv. Difensore_2 che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. AN parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge in favore dell'avv. Difensore_2 che se ne è dichiarato anticipatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2924/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Strada Stat. Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239005170350000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180004438678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190012113484000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190030178233000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005537761000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005537862000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200011916551000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200011916652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014855553000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200015324904000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035926407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220002021923000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220015921779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4016/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 società. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso diversi titoli esattoriali (cartelle e atti della riscossione), deducendo la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c. dei crediti iscritti a ruolo;
l' omessa, invalida o inesistente notificazione dei titoli impugnati, per violazione degli artt. 139 ss. c.p.c.; l' invalidità degli atti consequenziali;
l' insussistenza di valore rinunciatario o ricognitivo nella domanda di rateizzazione presentata al concessionario.
La Corte di primo grado con la sentenza n. 422/2024 rigettava il ricorso, senza affrontare i motivi principali dedotti, e condannava la contribuente alle spese. La Ricorrente_1 SRLS proponeva appello articolando i seguenti motivi: a) Difetto assoluto di motivazione – Omessa pronuncia su profili decisivi b) Violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per mancato esame di:
c) prescrizione dei crediti azionati;
d) validità/inesistenza delle notificazioni;
e) prescrizione successiva alla notifica ex art. 615 c.p.c.;
f) corretta liquidazione/compensazione delle spese.
g) Omessa pronuncia sulla prescrizione (art. 615 c.p.c.)
h) Omessa pronuncia sulla nullità/inesistenza delle notifiche i) Mancato rilievo d'ufficio di irregolarità decisive l) Erronea interpretazione della rateizzazione come riconoscimento di debito m) Erroneità della condanna alle spese
La società appellante chiede in via preliminare: la dichiarazione della prescrizione dei crediti, l'accertamento dell' inesistenza/invalidità delle notifiche, rilevare prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: l' accoglimento dell'appello ricorso;
con la condanna della resistente alle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Si costituisce ADER, rappresentata dall'Avv. Difensore_2, che resiste integralmente, richiamando le difese svolte in primo grado e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di onorari e spese. per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione all'avv. Difensore_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è inammissibile
1. Introduzione
Con atto di gravame la parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, notificando l'impugnazione all'Avv. Difensore_2, soggetto non costituito nel giudizio di prime cure. Dagli atti risulta che Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) si era formalmente costituita in primo grado tramite funzionario delegato (Nominativo_1 ), con domicilio/PEC indicati nella relativa costituzione. Nonostante l'avviso dell'errore, non è stata eseguita rinnovazione della notificazione dell'appello nel termine.
2. Specialità della disciplina tributaria in tema di luogo di notificazione.
Nel processo tributario, la regola del luogo della notificazione dell'impugnazione è dettata dall'art. 17 del D.
Lgs. n. 546/1992, che impone la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza/sede dichiarata all'atto della costituzione, con efficacia anche nei successivi gradi del processo. La disposizione ha carattere di specialità rispetto alle regole generali del c.p.c. e governa anche la notificazione dell'atto di appello.
2.1. Natura del vizio: nullità (e non inesistenza) della notificazione – principi delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di mancanza degli elementi essenziali(soggetto abilitato e consegna); ogni altra difformità dal modello legale (quale la notificazione al soggetto sbagliato o nel luogo non conforme) integra nullità sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o per raggiungimento dello scopo. Tali principi si applicano anche al processo tributario, con espresso richiamo all'art. 17.
2.2 . Vizi tipici nel rito tributario: notifica alla parte personalmente o a procuratore “non costituito”.
È nulla la notificazione dell'appello alla parte personalmente anziché al difensore costituito nel grado precedente;
la nullità, se non sanata, incide sulla valida instaurazione del contraddittorio.
Parimenti, è nulla (non inesistente) la notifica telematica dell'appello all'indirizzo PEC di un procuratore diverso da quello costituito in primo grado;
la Cassazione ha ricondotto il vizio nell'alveo della nullità richiamando SU n. 14916/2016.
2.3. Rinnovazione ex art. 291 c.p.c. – natura perentoria del termine e conseguenze.
Rilevata la nullità della notificazione, il giudice deve disporre la rinnovazione;
il termine concesso è perentorio e la sua inosservanza comporta, nel giudizio di impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello
(stante l'estinzione/irregolare instaurazione del contraddittorio). La Suprema Corte ha escluso la possibilità di ulteriori proroghe, salvo l'ipotesi di esito negativo non imputabile al notificante.
2.4 . Onere del notificante di individuare l'attuale domicilio/PEC del difensore.
Grava sulla parte notificante l'onere di reperire l'attuale domicilio/PEC del difensore costituito;
un primo tentativo infruttuoso non sospende i termini e non legittima la rinnovazione tardiva. In tale evenienza, l'appello
è tardivo e va dichiarato inammissibile.
2.5 . Applicazione al caso concreto.
Nel presente giudizio l'appello è stato notificato a soggetto non costituito in primo grado, in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 546/1992. Il vizio, qualificabile come nullità, non è stato sanato né con rinnovazione nel termine perentorio, né per raggiungimento dello scopo. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. AN parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge in favore dell'avv. Difensore_2 che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. AN parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge in favore dell'avv. Difensore_2 che se ne è dichiarato anticipatario.