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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 454/2020 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 17/1/2023 ed all'esito dell'ordinanza del 19/1/2023 e promossa
DA in forma abbreviata Parte_1 CP_1 quale incorporante la (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO P.IVA_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. CHIODI ROBERTO
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE –
e Controparte_4 Controparte_5
- APPELLATI CONTUMACI -
Avverso la Sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 822/2019 pubblicata il 25/11/2019 rese nel procedimento RG n. 2203/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_2
[...
[...] quale incorporante della e del impugna la
[...] Controparte_2 CP_6 sentenza definitiva con le quali il Tribunale di L'Aquila, adito da e Controparte_4
al fine di ottenere dalla convenuta il pagamento Controparte_5 Controparte_7 dell'importo dovuto a titolo di riscatto di due polizze assicurative contratte con la detta società ed il cui controvalore non era stato incassato dagli assicurati ma il relativo assegno negoziato presso la appellante ed incassato dall'agente dell' e CP_1 CP_7 da costui trattenuto, condannava la appellante a manlevare la compagnia CP_1 assicuratrice delle somme che quest'ultima veniva condannata a corrispondere agli assicurati nei limiti dell'importo di euro 90.079,10, in solido con e Controparte_8 regolava le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale fonda la propria decisione sull'esistenza del contratto di assicurazione tra gli attori e la compagnia convenuta e sulla dimostrazione che l'ammontare del riscatto delle polizze assicurative, richiesto attraverso documenti le cui sottoscrizioni venivano espressamente disconosciute dagli assicurati, inviato a mezzo assegni di traenza da alla propria agenzia cui era preposto il veniva da quest'ultimo CP_7 CP_8 incassato - in luogo degli effettivi traenti e con firme da disconosciute dagli assicurati - per il tramite della banca appellata con l'accredito sul conto corrente bancario del stesso, così come risultato all'esito del procedimento penale promosso nei CP_8 confronti di quest'ultimo.
In ordine alla posizione della compagnia assicurativa il Tribunale richiamava la responsabilità ex art. 2049 c.c. discendente dal fatto illecito dell'agente, ritenendo sussistere il nesso di occasionalità tra attività commessa dalla compagnia all'agente e la condotta di quest'ultimo ed escludendo alcuna corresposnabilità degli attori nella causazione del pregiudizio.
Quanto alla banca appellante, il Tribunale ne affermava la responsabilità per il pagamento di quattro assegni bancari non trasferibili, con firme false, sulla base anche di distinte bancarie di versamento con falsità di firma, al sig, Controparte_8 persona diversa dai beneficiari, sigg.ri e , per la Controparte_4 Controparte_5 violazione della diligenza professionale attesa dalla stessa, unico soggetto CP_1 concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, con la girata, lo incassa riversandolo sul proprio conto corrente non avendo la parte appellante offerta la dovuta prova liberatoria della propria responsabilità.
2 Il Tribunale, inoltre, escludeva il concorso della compagnia di assicurazione nella causazione del pregiudizio dedotto dalla banca chiamata in causa in ragione della spedizione degli assegni presso la propria agenzia e non presso la residenza dei beneficiari, mancando il relativo rilievo causale rispetto alla condotta colposa della banca nell'individuazione dei beneficiari.
Da ultimo riaffermava la responsabilità del agente che aveva CP_8 CP_7 incassato gli importi, e lo condannava a manlevare sia che la di quanto CP_7 CP_1 condannati ad esborsare alle parti attrici.
Con il proprio gravame la appellata censura la sentenza di primo grado che ha CP_1 ritenuto sussistere la propria legittimazione passiva alla domanda di manleva esperita dalla compagnia di assicurazioni nei suoi riguardi, evidenziando, con il richiamo alla disciplina delle banche in risoluzione, come le passività non esistenti alla data della cessione delle attività e passività della all'ente Controparte_9 ponte denominato e del , poi fusa in Organizzazione_1 CP_2 [...]
, non potessero essere trasferite a quest'ultimo soggetto anche in quanto CP_10 non risultanti dai libri contabili,
Ritiene l'appellante, quindi, che essendo il giudizio introdotto dopo la cessione
(avvenuta nel novembre 2015), la conseguente “passività” e il giudizio non erano in essere al momento della cessione, e quindi tale rapporto non può ritenersi oggetto della cessione stessa, e per l'effetto la (oggi Controparte_2 [...] all'esito di fusione per incorporazione) non può essere considerata legittimata CP_1 passiva della odierna pretesa.
L'appellante censura altresì il capo della sentenza che non ha ritenuto sussistere una corresponsabilità della compagnia assicurativa nella causazione del fatto dannoso cagionato dalla condotta del proprio dipendente.
In particolare ritiene che rispetto ad unico fatto, ascrivibile alle condotte di due soggetti
(la che risponde dell'operato del proprio dipendente e la che avrebbe CP_3 CP_1 erroneamente negoziato il titolo), il Tribunale non abbia applicato correttamente il disposto dell'art. 2055 c.c. né pervenendo ad una condanna solidale tra le parti né ad una ripartizione interna della colpa ex art. 2055 c.c., conducendo ad un risultato iniquo che determinava una soccombenza integrale per la a fronte dell'impossidenza CP_1 del responsabile effettivo, il CP_8
Ritiene l'appellante, quindi, censurando la sentenza che il Tribunale non abbia
3 correttamente graduato le responsabilità imponendosi la corretta graduazione interna della colpa ed individuando la sostanziale totalità della responsabilità della CP_3 sia per la condotta illecita del proprio agente – che deve ritenersi pacificamente provata e di cui risponde ex art. 2049 c.c. – sia per le negligenze proprie, - consostente nell'invio degli assegni ad indirizzo diverso da quello di residenza dei beneficiari sia nel non avere preteso la produzione della polizza in originale - così escludendo o comunque riducendo la quota di colpa ex art. 2055 c.c. imputabile alla che dovrà essere condannata solo per la quota di sua spettanza. CP_1
Così, quindi conclude: “... in accoglimento del presente appello: 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , e per Controparte_2
l'effetto escludere ogni sua condanna;
Condannare per effetto la
[...] alla refusione di tutto quanto percepito in esecuzione della Controparte_3 condanna di primo grado. 2) In subordine, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita alla e del per i Controparte_2 CP_2 danni lamentati da e e rigettare ogni domanda Controparte_4 Controparte_5 proposta da e comunque da qualsiasi soggetto, nei confronti della Banca, CP_3 ovvero in subordine condannare la solidalmente all' ed al CP_1 CP_3 CP_8 per l'unico fatto dannoso subito dagli attori, procedendo alla graduazione cd. interna di responsabilità ex art. 2055 c.c. tra i diversi soggetti, condannando la Banca solo nel limite di responsabilità accertato;
Condannare per effetto la Controparte_3 alla refusione di tutto quanto percepito in esecuzione della condanna di primo
[...] grado ovvero, in subordine, all'eccedenza tra quanto percepito e la quota di condanna della ex art. 2055 c.c. rispetto all'unico fatto dannoso. 3) Con vittoria di spese, CP_1 diritti ed onorario di giudizio di primo grado e secondo grado.”
Si costituisce la compagnia di assicurazioni appellata, contestando le ragioni del gravame e proponendo il proprio appello incidentale.
Quanto all'appello principale, la appellata evidenzia come la chiamata in garanzia fosse stata effettuata nei confronti della e del e che la stessa Controparte_2 CP_2
- ora - ebbe a costituirsi nel giudizio, affermando quindi la CP_2 CP_1 propria legittimazione passiva e ne contesta la fondatezza evidenziando l'irrilevanza causale delle condotte ascritte alla compagnia alla luce dell'esclusiva responsabilità della banca nella causazione dle pregiudizio conseguente all'incasso illecito degli assegni di traenza negoziati da persona diversa dai beneficiari.
4 La compagnia assicurativa appellata propone il proprio appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui ha limitato la responsabilità della banca all'importo dei titoli negoziati e non già alle somme dovute corrispondere agli attori.
Così, quindi, conclude: “rigettare l'appello principale così come formulato dalla
[...] perché infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale CP_1 spiegato dalla parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la CP_3
Contr
rifondere alla Compagnia l'ulteriore importo di 39.685,41 euro, oltre interessi 17 febbraio 2020 al soddisfo, ed alle spese tutte anche di questo grado di giudizio.”
Nessuna delle altre parti appellate si costituisce in giudizio.
All'udienza del 17/1/2023 tenutasi nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 19/1/2023 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e cui replicava la sola parte appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli sono infondati.
2. E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata per la prima volta in questo grado dalla appellante, fondata sulla circostanza che si era resa cessionaria delle attività della e del nell'ambito Controparte_2 CP_2 della speciale legislazione relative alle banche in risoluzione che escludeva la pretesa azionata da perchè antecedente alla cessione. CP_7
2.1. Deve, innanzitutto, evidenziarsi come l'eccezione sollevata dalla parte appellante non può ritenersi propriamente inerire il difetto di legittimazione passiva, così come qualificata dalla recente giurisprudenza (Cassazione Sezioni Unite Sent. 16/02/2016, n. 2951) in contrapposizione con la legittimazione ad agire, identificata in relazione al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare.
2.2. Pertanto, la legittimazione passiva deve individuarsi in relazione alla posizione di colui che viene convenuto in giudizio quale preteso titolare del diritto in contestazione.
2.3. Diversa è, invece, la questione inerente la titolarità del diritto in contestazione, che attiene al merito della controversia e che impone
5 all'attore l'onere della prova della titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto.
2.4. A tal proposito deve innanzitutto evidenziarsi che la convenuta CP_7 in giudizio in prime cure dai propri assicurati, avesse chiesto di chiamare in causa e chiamato effettivamente in causa la e del Controparte_2
con la citazione del 7 ottobre 2016. CP_2
2.5. A fronte dell'evocazione in giudizio della detta Banca, si costituiva, con la propria comparsa del 3/12/2016, la , Controparte_2 deducendo specificamente : “con Decreto Legge 22 novembre 2015 n.
183, è stata costituita la Controparte_11 per svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.
[...]
Lgs. n. 180 del 16/11/2015 e a favore della quale, con provvedimento della del 22 novembre 2015, è stata disposta la cessione Org_2 di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della
e del in Controparte_9 Controparte_12 amministrazione straordinaria, fra cui il rapporto dedotto nel presente giudizio,” e articolando le proprie difese nel merito.
2.6. Orbene, la condotta della parte appellante relativamente alla propria chiamata in causa non lascia dubbi circa la titolarità della posizione giuridica soggettiva della cui sussistenza era onerato della dimostrazione la parte chiamante, ossia la compagnia di assicurazione, giacchè le affermazioni della parte appellante erano del tutto incompatibili con un proprio difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto di cui espressamente reclamava la titolarità (“... fra cui il rapporto dedotto nel presente giudizio”).
2.7. In ogni caso, deve osservarsi che nella fattispecie non v'è alcuna prova del contenuto della cessione che è stata effettuata in favore dell'ente ponte e che per effetto delle acquisizioni e delle incorporazioni costituisce ora il patrimonio della società appellante.
2.8. Deve, infatti osservarsi come la complessa procedura di risoluzione delle crisi che affliggevano alcune banche italiane, tra cui la
[...]
, postulava la necessità che il valore delle Controparte_9 passività oggetto di cessione non superasse quello della attività cedute,
6 tanto che veniva effettuata una preliminare ed essenziale operazione di valutazione degli asset dell'istituto bancario, propedeutico all'operazione di cessione all'ente ponte prima e al cessionario definitivo, in consecuzione.
2.9. Nondimeno lo scopo dell'ente ponte era quello di assicurare la continuità dei servizi bancari essenziali, ancorchè finalizzandone l'attività alla cessione a terzi del compendio bancario e a tali fini il compito della
- nella specie Autorità di Risoluzione - era anche Org_2
l'individuazione di eventuali passività o attività la cui cessione non apparisse conveniente ai fini della risoluzione della crisi della banca.
2.10. Essenziale, quindi, ai fini dell'individuazione dell'oggetto della cessione all'ente ponte e, quindi, all'appellante, resosi cessionario dall'ente ponte, era il provvedimento emesso dalla ex art. 43 D.lgs. Org_2
180/2015 il cui comma 4 così recitava: “l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.”
2.11. Tale provvedimento, con il quale la avrebbe potuto Org_2 escludere alcune delle passività facenti capo alla e del Controparte_2
- quale quella conseguente all'esperimento della manleva da parte CP_2 di - non risulta mai essere stato prodotto in giudizio nè in CP_7 relazione ad esso, qualificabile quale provvedimento di carattere amministrativo, è predicabile il principio iura novit curia che ne consentirebbe l'acquisizione d'ufficio, dovendosi invece, ritenere ricompreso nell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che incombeva sulla parte che ne invocava l'applicazione, ossia la odierna appellante.
2.12. La circostanza dell'omessa produzione del provvedimento dell'autorità che delimitava l'oggetto della cessione, escludendo, come argomentato da parte appellante, l'azione in parola, diviene assorbente anche in relazione all'eventuale qualificazione dell'eccezione come relativa alla legittimazione passiva anzichè alla titolarità passiva, giacchè anche la verifica della fondatezza dell'eccezione non può che essere effettuata sulla scorta delle allegazioni e della produzioni delle parti ritualmente
7 acquisite in giudizio.
2.13. Mancando tale produzioni, quindi, non v'è spazio per affermare la carenza della legittimazione o della titolarità passiva della banca appellante nell'ambito della presente controversia nè, tantomeno, per ritenere fondate ed applicabili alla fattispecie, le valutazioni espresse dalla nell'arresto del 5/5/2022 nella causa C-410/20 Org_3 specificamente richiamato dalla parte appellante nella sua comparsa conclusionale.
3. L'appello è infondato anche nel merito
3.1. Correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto esclusiva rilevanza causale alla condotta del personale della appellante nella negoziazione di CP_1 assegni di traenza muniti della clausola di intrasferibilità intestati agli assicurati ma versati sul conto corrente del l'infedele agente CP_8
CP_7
3.2. Nel senso dell'esclusiva rilevanza causale depongono le circostanze risultanti dall'istruttoria, segnatamente le dichiarazioni rese a sommarie informazioni nel giudizio penale contro il dal dipendente della CP_8 appellante, Sig. che confermava il frequente (“... spesso CP_1 Per_1
…” nella dichiarazione) ricorso alla pratica di consentire al la CP_8 negoziazione sul proprio conto corrente di assegni non trasferibili intestati a terzi e la dirimente circostanza che siffatta condotta era posta in essere in aperta e palese violazione dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736 che vieta il pagamento a terzi diversi dall'ordinatario, degli assegni non trasferibili.
3.3. Appare del tutto irrilevante, quindi, la circostanza che i detti assegni siano stati spediti a mezzo posta alla sede dell'agenzia e non già agli assicurati personalmente giacchè unica rilevanza causale deve rinvenirsi nella suddetta pratica posta in cosciente violazione di una specifica norma, tenuto conto che l'apprensione da parte del di assegni CP_8 intestati a terzi non avrebbe potuto condurre ad alcuna conseguenza laddove non vi fosse stata la detta violazione e la banca appellante avesse rifiutato l'incasso dell'assegno, come invece avrebbe dovuto e non ha fatto.
8 3.4. Nella fattispecie, infatti, non si tratta nell'omessa identificazione dell'ordinatario dell'assegno ovvero nella falsificazione del titolo, ma, per come è pacifico, nel pagamento al di titoli di traenza non CP_8 trasferibili intestati a terze persone, gli attori.
3.5. Irrilevante, quindi, nella serie causale è la posizione del CP_8 rispetto alla compagnia di assicurazione, giacchè ciò che ha cagionato il pregiudizio è esclusivamente riferibile alla violazione posta in essere dalla nella negoziazione di titoli non trasferibili e non già al CP_1 rapporto di agenzia che legava il con la compagnia CP_8 assicurativa.
3.6. Correttamente, quindi il Tribunale ha ritenuto l'esclusiva responsabilità della - e prima ancora del autore dell'illecito, che ha CP_1 CP_8 correttamente condannato a manlevare anche la - nella CP_1 causazione del pregiudizio individuandolo nella perdita patrimoniale dell'importo degli assegni illecitamente negoziati dal CP_8
4. Del che consegue anche il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazioni in quanto seppur è vero che l'indennizzo risarcitorio nell'ipotesi di illecito aquiliano deve ristorare anche i danni non prevedibili all'epoca del fatto, nondimeno lo stesso non può superare l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, nella fattispecie individuabile nel solo importo di cui il si è illecitamente appropriato in quanto solo questo CP_8 può considerarsi il depauperamento della società appellata.
4.1. Infatti, l'ammontare dei successivi importi dovuti ai propri assicurati a fronte del rendimento contrattualmente dovuto, non costituisce voce di danno emergente o lucro cessante, giacchè è comprovato - anche per la mancata verificazione imputabile alla compagnia delle sottoscrizioni disconosciute dagli assicurati - che le richiesta di liquidazione delle polizze utilizzate dal non erano state sottoscritte dagli CP_8 assicurati.
4.2. Non essendoci, quindi, prova che gli stessi assicurati avrebbero richiesto il pagamento del riscatto delle polizze all'epoca dei fatti, le maggiori somme a tale titolo riconosciute agli assicurati a titolo di riscatto delle polizze non possono imputarsi a responsabilità della mancando CP_1
9 la necessaria dimostrazione del nesso causale tra il maggior esborso occorso alla compagnia assicurativa e la condotta illecita della CP_1
4.3. Tale ascrivibilità sarebbe stata, invece, ben identificabile laddove il avesse sottratto gli assegni del riscatto delle polizze CP_8 genuinamente richieste dai propri assicurati, giacchè il ritardo nella liquidazione della polizza era conseguente alla illecita condotta del e della appellante. CP_8 CP_1
5. Le spese del grado, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della preponderante soccombenza della parte appellante principale, sono integralmente poste a carico di quest'ultima e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia come da dispositivo nei valori medi e, quindi, in
Euro 9.515,00 di cui:
Fase di studio della Fase introduttiva Fase istruttoria controversia del giudizio Fase decisionale e/o di trattazione
€1.960 €1.350 €3.305 €2.900
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta gli appelli principale e incidentale;
2) condanna la parte appellante principale alla refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.515,00, oltre al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge.
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del 31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante principale e la parte appellante incidentale tenuta ciascuna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 novembre 2023
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi )
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