CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo presidente
2) dott. Alberto Nicola Filardo consigliere rel.
3) dott.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 515/2024 RGAC vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa Novellis, Parte_1
appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Coppola, Controparte_1
appellato nonché con la partecipazione del Procuratore Generale,
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “in via principale, Voglia riformare la sentenza gravata, in relazione ai capi 3,5,6 e 8, con disposizione di CTU psicologica sul minore e sui genitori in punto di capacità genitoriale, con previsione dell'affido condiviso del minore e con revoca degli incontri protetti madre- Per_1 figlio.
1. in via subordinata riformare la sentenza gravata in punto di diritto di visita senza la previsione di incontri protetti tra madre- figlio. Il tutto con vittoria di spese per il presente giudizio da distrarsi al procuratore costituito come per legge.
Per l'appellato: si chiede il rigetto dell'appello per come proposto, e di ogni richiesta istruttoria, con condanna alle spese di lite.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In fatto e diritto.
Con ricorso iscritto in data 16.02.2021 la signora dopo aver Parte_1
premesso:
-che aveva contratto matrimonio con il signor in data Controparte_1
10/06/2010 in Pietrapaola (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010);
-che dall'unione era nato, il 25/12/2011, il figlio;
Persona_2
-che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1047/2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto di diciarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Al riguardo, ha dedotto che, dopo alcuni anni di convivenza l'equilibrio familiare era venuto a mancare ed era insorta un'insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza tra i coniugi. Ha
aggiunto che, il Tribunale, in sede di separazione personale, aveva disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre, nonché il diritto di visita del padre secondo il calendario stilato nella parte motiva della sentenza e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere un assegno di € 430,00 per il mantenimento del figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie per il minore.
Il resistente si è costituito in data 15.06.2021 non opponendosi alla declaratoria di divorzio ma contestando, per il resto, le avverse richieste.
In particolare, ha prospettato che, a causa del carattere violento e irascibile della era stato aperto un procedimento penale dinanzi al Tribunale Pt_1
di Castrovillari per il reato di lesioni e percosse ed era stata presentata una denuncia per maltrattamenti verso il figlio minore. Ha, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare di adottare ex art. 342 bis c.c. ordine di protezione contro gli abusi familiari e di disporre, quindi, l'immediato allontanamento del minore dalla casa della madre per collocarlo presso il padre in Pietrapaola via Rimini n. 12; di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore del padre, con collocamento presso lo stesso in Pietrapaola, via Rimini n. 12, nella casa dei nonni paterni;
di disporre incontri protetti tra madre e figlio alla presenza degli assistenti sociali o di esperti di settore;
di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del minore.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1416 del 10.10.2023, ha così statuito: “1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, come sopra generalizzate, in data 10/06/2010 in
Pietrapaola (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010);
2. Dispone l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento dello stesso presso la casa
paterna:
3. Nulla dispone sulla la casa familiare;
4. Dispone, che la ricorrente possa esercitare il suo diritto di visita nei confronti del figlio
minore attraverso incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali Per_1 territorialmente competenti almeno due volte alla settimana alla presenza di un operatore, compatibilmente con le esigenze di entrambi, rispettando
la volontà del minore e salvo graduale ripresa degli incontri in modalità
libera rimessa alla valutazione degli stessi Sevizi sociali;
5. Pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare mensilmente in favore del resistente, entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento
del figlio minore;
6. Pone, quanto alle spese straordinarie, a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e
materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN.
Tali spese saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso
e il relativo importo. Va, altresì, posto l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il
seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro
ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il
preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
7. Onera il resistente ad attivarsi e impegnarsi a condurre
il figlio agli incontri presso i predetti Servizi ed entrambe le parti a cooperare con le attività poste in essere dal personale dei Servizi i quali,
nel caso le parti non si atterranno a quanto ritenuto opportuno dai
responsabili del servizio, dovranno segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per il figlio o, comunque, inadempiente rispetto alle
prescrizioni del Tribunale, evidenziando la necessità di adottare eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le
determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e
finanche mutamenti di regime di affidamento o collocamento del minore. 8.
Rigetta la domanda del resistente di prevedere che il minore possa vivere
anche con i nonni paterni;
9. Rigetta la domanda del resistente, ex articolo
709 ter c.p.c., di ammonire la al rispetto degli obblighi e doveri Pt_1
derivanti dall'affido condiviso, affinché la medesima mantenga un comportamento civile e consono all'educazione del figlio e alla sua salute
e si astenga dall'assumere atteggiamenti ostili e prevaricatori nei confronti del minore, del coniuge e dei nonni paterni;
10. Compensa interamente tra
le parti le spese di giudizio;
11. Ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio ingiudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
12. Dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le
generalità e gli altri dati identificativi;
13. Manda la Cancelleria per gli
adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali territorialmente competenti.”
Avverso detta decisione ha proposto appello la signora con ricorso Pt_1
depositato in cancelleria in data 4.4.2014.
L'appellante ha prospettato il vizio di omessa, contradittoria e insufficiente motivazione in ordine alla mancata disposizione della consulenza tecnica sulla capacità del figlio minore e sull'idoneità dei genitori, il vizio di errata valutazione dell'incidenza dei procedimenti penali a carico della madre, il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sulla scelta di affido esclusivo del bambino al padre.
Il signor si è costituito resistendo al gravame e insistendo Controparte_1
per la conferma della decisione del Tribunale.
La Corte ha dato corso all'audizione del figlio minore e, all'udienza del
22.10.2024 -ordinanza del 20.11.2024- ha trattenuto la causa in decisione.
La signora ha censurato la sentenza n. 1416/2023 nella parte Parte_1
in cui ha disposto l'affido esclusivo del minore al padre Persona_2
, ritenendo la valutazione di non idoneità della madre Controparte_1
estremamente superficiale e non adeguatamente motivata.
La censura non può essere accolta.
Il Tribunale di Castrovillari, dopo aver premesso che l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori rappresenta una regola generale alla quale è possibile derogare nelle ipotesi in cui lo stesso risulti contrario all'interesse del fanciullo, ha evidenziato che il piccolo in occasione Per_1
dell'audizione disposta per l'udienza dinanzi il presidente del tribunale e nel corso degli incontri organizzati il 9.8.2022, 30.8.2022, 8.9.2022, 15 9 2022,
22.9.2022, 29.9.2022, 6.10.2022 e 11.10.2022 ha manifestato la ferma volontà di evitare la madre e, solo dietro insistenza degli operatori dei servizi sociali di e del padre, ha acconsentito a brevi e sporadiche relazioni Pt_2
con la stessa. Il primo giudice, inoltre, ha segnalato che l'ostilità del bambino verso la figura materna è stata riportata anche nelle relazioni depositate dai servizi sociali il 7.1.2023, il 2.2.2023 ed il 10.5.2023 ed è stata giustificata, dal minore, per il fatto di essere stato “picchiato” o non capito in più occasioni. Sulla scorta di tali risultanze istruttorie ha ritenuto inutile effettuare una consulenza sulle capacità educative e affettive dei genitori ed ha disposto l'affido esclusivo di al padre. Per_1
Ora, la giovane età di (nato il [...]) potrebbe portare a Per_1
ritenere che le dichiarazioni rese dallo stesso agli operatori dei servizi sociali ed al presidente del tribunale di Castrovillari possano aver risentito della conflittualità esistente nell'ambito di un rapporto familiare in fase di disgregazione e che, pertanto, possa apparire necessario procedere ad una consulenza tecnica sui rapporti genitori/figlio; occorre, tuttavia, evidenziare che l'accesa e non occasionale ostilità tra la il figlio e la madre, sostanzialmente confermata anche in sede di audizione dinanzi questa corte, rappresenta il sintomo di una significativa e persistente incapacità per la genitrice di offrire al figlio quella disponibilità a comprendere le esigenze di un ragazzo che sta entrando nell'età adolescenziale e, di conseguenza, costituisce un elemento importante per una valutazione di incapacità a porre in essere un comportamento adeguato per la normale crescita psico-fisica della prole (sui criteri per disporre l'affido esclusivo cfr. Cass. 14840/2006,
Cass. 28244/2019 e Cass. 27348/2022 secondo cui “in materia di
affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve
attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre
al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad
assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio
prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che,
ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il
medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”). Inoltre, è opportuno osservare che le difficoltà nel gestire gli incontri madre/figlio segnalate dai servizi sociali nelle relazioni del 7.1.2023, del 2.2.2023 e del
10.5.2023, in particolare il rifiuto ostinato da parte di di rimanere Per_1
solo con il genitore, giustificano la decisione del tribunale di procedere gradualmente al ripristino di un normale rapporto affettivo, attraverso incontri effettuati, inizialmente, con l'assistenza di un operatore dei servizi territorialmente competenti.
La sentenza gravata deve essere, pertanto, confermata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 11672002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1416 del 10.10.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
3) dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 11672002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 14.11.2024.
Il consigliere est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presidente
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo presidente
2) dott. Alberto Nicola Filardo consigliere rel.
3) dott.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 515/2024 RGAC vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa Novellis, Parte_1
appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Coppola, Controparte_1
appellato nonché con la partecipazione del Procuratore Generale,
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “in via principale, Voglia riformare la sentenza gravata, in relazione ai capi 3,5,6 e 8, con disposizione di CTU psicologica sul minore e sui genitori in punto di capacità genitoriale, con previsione dell'affido condiviso del minore e con revoca degli incontri protetti madre- Per_1 figlio.
1. in via subordinata riformare la sentenza gravata in punto di diritto di visita senza la previsione di incontri protetti tra madre- figlio. Il tutto con vittoria di spese per il presente giudizio da distrarsi al procuratore costituito come per legge.
Per l'appellato: si chiede il rigetto dell'appello per come proposto, e di ogni richiesta istruttoria, con condanna alle spese di lite.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In fatto e diritto.
Con ricorso iscritto in data 16.02.2021 la signora dopo aver Parte_1
premesso:
-che aveva contratto matrimonio con il signor in data Controparte_1
10/06/2010 in Pietrapaola (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010);
-che dall'unione era nato, il 25/12/2011, il figlio;
Persona_2
-che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1047/2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto di diciarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Al riguardo, ha dedotto che, dopo alcuni anni di convivenza l'equilibrio familiare era venuto a mancare ed era insorta un'insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza tra i coniugi. Ha
aggiunto che, il Tribunale, in sede di separazione personale, aveva disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre, nonché il diritto di visita del padre secondo il calendario stilato nella parte motiva della sentenza e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere un assegno di € 430,00 per il mantenimento del figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie per il minore.
Il resistente si è costituito in data 15.06.2021 non opponendosi alla declaratoria di divorzio ma contestando, per il resto, le avverse richieste.
In particolare, ha prospettato che, a causa del carattere violento e irascibile della era stato aperto un procedimento penale dinanzi al Tribunale Pt_1
di Castrovillari per il reato di lesioni e percosse ed era stata presentata una denuncia per maltrattamenti verso il figlio minore. Ha, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare di adottare ex art. 342 bis c.c. ordine di protezione contro gli abusi familiari e di disporre, quindi, l'immediato allontanamento del minore dalla casa della madre per collocarlo presso il padre in Pietrapaola via Rimini n. 12; di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore del padre, con collocamento presso lo stesso in Pietrapaola, via Rimini n. 12, nella casa dei nonni paterni;
di disporre incontri protetti tra madre e figlio alla presenza degli assistenti sociali o di esperti di settore;
di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del minore.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1416 del 10.10.2023, ha così statuito: “1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, come sopra generalizzate, in data 10/06/2010 in
Pietrapaola (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010);
2. Dispone l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento dello stesso presso la casa
paterna:
3. Nulla dispone sulla la casa familiare;
4. Dispone, che la ricorrente possa esercitare il suo diritto di visita nei confronti del figlio
minore attraverso incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali Per_1 territorialmente competenti almeno due volte alla settimana alla presenza di un operatore, compatibilmente con le esigenze di entrambi, rispettando
la volontà del minore e salvo graduale ripresa degli incontri in modalità
libera rimessa alla valutazione degli stessi Sevizi sociali;
5. Pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare mensilmente in favore del resistente, entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento
del figlio minore;
6. Pone, quanto alle spese straordinarie, a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e
materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN.
Tali spese saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso
e il relativo importo. Va, altresì, posto l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il
seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro
ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il
preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
7. Onera il resistente ad attivarsi e impegnarsi a condurre
il figlio agli incontri presso i predetti Servizi ed entrambe le parti a cooperare con le attività poste in essere dal personale dei Servizi i quali,
nel caso le parti non si atterranno a quanto ritenuto opportuno dai
responsabili del servizio, dovranno segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per il figlio o, comunque, inadempiente rispetto alle
prescrizioni del Tribunale, evidenziando la necessità di adottare eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le
determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e
finanche mutamenti di regime di affidamento o collocamento del minore. 8.
Rigetta la domanda del resistente di prevedere che il minore possa vivere
anche con i nonni paterni;
9. Rigetta la domanda del resistente, ex articolo
709 ter c.p.c., di ammonire la al rispetto degli obblighi e doveri Pt_1
derivanti dall'affido condiviso, affinché la medesima mantenga un comportamento civile e consono all'educazione del figlio e alla sua salute
e si astenga dall'assumere atteggiamenti ostili e prevaricatori nei confronti del minore, del coniuge e dei nonni paterni;
10. Compensa interamente tra
le parti le spese di giudizio;
11. Ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio ingiudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
12. Dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le
generalità e gli altri dati identificativi;
13. Manda la Cancelleria per gli
adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali territorialmente competenti.”
Avverso detta decisione ha proposto appello la signora con ricorso Pt_1
depositato in cancelleria in data 4.4.2014.
L'appellante ha prospettato il vizio di omessa, contradittoria e insufficiente motivazione in ordine alla mancata disposizione della consulenza tecnica sulla capacità del figlio minore e sull'idoneità dei genitori, il vizio di errata valutazione dell'incidenza dei procedimenti penali a carico della madre, il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sulla scelta di affido esclusivo del bambino al padre.
Il signor si è costituito resistendo al gravame e insistendo Controparte_1
per la conferma della decisione del Tribunale.
La Corte ha dato corso all'audizione del figlio minore e, all'udienza del
22.10.2024 -ordinanza del 20.11.2024- ha trattenuto la causa in decisione.
La signora ha censurato la sentenza n. 1416/2023 nella parte Parte_1
in cui ha disposto l'affido esclusivo del minore al padre Persona_2
, ritenendo la valutazione di non idoneità della madre Controparte_1
estremamente superficiale e non adeguatamente motivata.
La censura non può essere accolta.
Il Tribunale di Castrovillari, dopo aver premesso che l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori rappresenta una regola generale alla quale è possibile derogare nelle ipotesi in cui lo stesso risulti contrario all'interesse del fanciullo, ha evidenziato che il piccolo in occasione Per_1
dell'audizione disposta per l'udienza dinanzi il presidente del tribunale e nel corso degli incontri organizzati il 9.8.2022, 30.8.2022, 8.9.2022, 15 9 2022,
22.9.2022, 29.9.2022, 6.10.2022 e 11.10.2022 ha manifestato la ferma volontà di evitare la madre e, solo dietro insistenza degli operatori dei servizi sociali di e del padre, ha acconsentito a brevi e sporadiche relazioni Pt_2
con la stessa. Il primo giudice, inoltre, ha segnalato che l'ostilità del bambino verso la figura materna è stata riportata anche nelle relazioni depositate dai servizi sociali il 7.1.2023, il 2.2.2023 ed il 10.5.2023 ed è stata giustificata, dal minore, per il fatto di essere stato “picchiato” o non capito in più occasioni. Sulla scorta di tali risultanze istruttorie ha ritenuto inutile effettuare una consulenza sulle capacità educative e affettive dei genitori ed ha disposto l'affido esclusivo di al padre. Per_1
Ora, la giovane età di (nato il [...]) potrebbe portare a Per_1
ritenere che le dichiarazioni rese dallo stesso agli operatori dei servizi sociali ed al presidente del tribunale di Castrovillari possano aver risentito della conflittualità esistente nell'ambito di un rapporto familiare in fase di disgregazione e che, pertanto, possa apparire necessario procedere ad una consulenza tecnica sui rapporti genitori/figlio; occorre, tuttavia, evidenziare che l'accesa e non occasionale ostilità tra la il figlio e la madre, sostanzialmente confermata anche in sede di audizione dinanzi questa corte, rappresenta il sintomo di una significativa e persistente incapacità per la genitrice di offrire al figlio quella disponibilità a comprendere le esigenze di un ragazzo che sta entrando nell'età adolescenziale e, di conseguenza, costituisce un elemento importante per una valutazione di incapacità a porre in essere un comportamento adeguato per la normale crescita psico-fisica della prole (sui criteri per disporre l'affido esclusivo cfr. Cass. 14840/2006,
Cass. 28244/2019 e Cass. 27348/2022 secondo cui “in materia di
affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve
attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre
al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad
assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio
prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che,
ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il
medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”). Inoltre, è opportuno osservare che le difficoltà nel gestire gli incontri madre/figlio segnalate dai servizi sociali nelle relazioni del 7.1.2023, del 2.2.2023 e del
10.5.2023, in particolare il rifiuto ostinato da parte di di rimanere Per_1
solo con il genitore, giustificano la decisione del tribunale di procedere gradualmente al ripristino di un normale rapporto affettivo, attraverso incontri effettuati, inizialmente, con l'assistenza di un operatore dei servizi territorialmente competenti.
La sentenza gravata deve essere, pertanto, confermata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 11672002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1416 del 10.10.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
3) dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 11672002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 14.11.2024.
Il consigliere est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presidente
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo