Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso per violazione art. 55 Dpr 917/86, art. 4 dpr 633/72 e art. 2 D.lgs n. 446/97

    La Corte ritiene che l'avviso contenga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e che il contribuente si sia difeso nel merito. La ricostruzione induttiva dei ricavi è stata ritenuta necessaria data l'assenza di scritture contabili e la mancata dichiarazione dei canoni di locazione.

  • Rigettato
    Nullità avviso per difetto di sottoscrizione

    La Corte rileva che l'avviso è stato valido sottoscritto dal capo team controlli n. 12 e che è stato allegato il relativo provvedimento di delega di firma.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento IVA detraibile sui costi presunti

    La Corte afferma che il presupposto della detrazione IVA è la registrazione e liquidazione delle operazioni e che non è possibile il riconoscimento forfettario dei costi in assenza di scritture contabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 23
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo