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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC ET, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2020 depositato il 21/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011202508 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK011202508\2019, notificato il 29 ottobre 2019, emesso dall'Ufficio a seguito del controllo eseguito dalla
Guardia di Finanza di Vieste nei confronti della ditta Ricorrente_1 per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016.
All'uopo esponeva:
-la nullità dell'avviso per violazione ed errata applicazione dell'art. 55 del Dpr 917/86, dell'art. 4 del dpr 633/72
e dell'art. 2 del D.lgs n. 446/97, eccesso di potere per difetto dei presupposti e vizio di motivazione;
- che l'unico elemento utilizzato dall'ufficio per l'accertamento era rappresentato dal sito Internet per l'attività;
- che era la consegna di biancheria e il riassetto della camera, unitamente ad altri elementi accessori, che connotava - unitamente alla locazione - un'attività imprenditoriale, essendo necessaria appunto una organizzazione del servizio;
-che l'Ufficio aveva determinato i ricavi del 2014 mediante un accertamento induttivo eseguito nel 2017;
-che, inoltre, stando alla ricostruzione del reddito eseguita dai militari della G.d.f., si doveva presumere che tutto il periodo di maggio – settembre avesse fatto registrare il tutto esaurito;
e inoltre i prezzi del 2014 erano gli stessi del 2017;
-che non era stata riconosciuta l'Iva detraibile sui costi presunti in violazione del D.lgs 446/97;
- che sussiteva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è infondato.
Va premesso che, a seguito di accesso di militari della G.d.F., è stato constatato che il Ricorrente_1 svolgeva l'attività di affittacamere, case vacanze residence, omettendo la presentazione delle dichiarazioni discali ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap.
Dal verbale, risulta che il Ricorrente_1 utilizzava un sito web, attraverso il quale pubblicizzava la propria attività di affittacamere.
Quanto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del DPR 917/1986, dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, va detto che l'avviso contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, tant'è che il contribuente ha preso posizione sulle contestazioni, difendendosi esaustivamente nel merito;
quanto alla presunta illegittimità del procedimento seguito per la ricostruzione induttiva dei ricavi, non avendo la parte redatto le scritture contabili né avendo mai dichiarato i canoni rivenienti dalla locazione delle unita' immobiliari, pubblicizzate nel sito internet, l'ufficio non ha potuto far altro che ricostruite i redditi induttivamente. Quanto alla locazione degli immobili, per brevi periodi, dal verbale è emerso che il Ricorrente_1 provvedeva alla pulizia degli stessi;
ne deriva che, avendo la G.d.F. verificato sia la pubblicità sul sito che la pulizia dei locali e la locazione per brevi periodi, ne ha tratto la conseguenza che si trattasse a tutti gli effetti di un'attività imprenditoriale.
Peraltro, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato che, sull'arenile prospiciente la struttura, peraltro ben recintata dal lato strada, risultavano installate attrezzature da spiaggia, quali ombrelloni e sdraio, fornite come servizi riservati all'attivita' ricettiva posta in essere dal signor Ricorrente_1.
Alla luce di tali evidenze, e' indubbio che il ricorrente fosse tenuto all'istituzione delle scritture contabili, oltre che all'obbligo della dichiarazione dei redditi conseguiti dalla locazione degli immobili, trattandosi di vera e propria attività imprenditoriale;
spettava al contribuente l'onere della prova che il reddito accertato non era stato prodotto o prodotto in misura inferiore.
Al che, non ha minimamente adempiuto.
Quanto al mancato riconoscimento dei costi ai fini Iva, il presupposto della detrazione dell'imposta è subordinato alla registrazione e liquidazione delle operazioni;
ai fini Iva non è possibile il riconoscimento forfettario dei costi, non avendo il ricorrente istituito le scritture contabili obbligatorie.
Quanto al difetto di sottoscrizione, risulta valida sottoscrizione dal capo team controlli n. 12 – dott.
Nominativo_1 e si è allegato il relativo provvedimento di delega di firma.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
GA BI
Il PresidenteAntonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC ET, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2020 depositato il 21/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011202508 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK011202508\2019, notificato il 29 ottobre 2019, emesso dall'Ufficio a seguito del controllo eseguito dalla
Guardia di Finanza di Vieste nei confronti della ditta Ricorrente_1 per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016.
All'uopo esponeva:
-la nullità dell'avviso per violazione ed errata applicazione dell'art. 55 del Dpr 917/86, dell'art. 4 del dpr 633/72
e dell'art. 2 del D.lgs n. 446/97, eccesso di potere per difetto dei presupposti e vizio di motivazione;
- che l'unico elemento utilizzato dall'ufficio per l'accertamento era rappresentato dal sito Internet per l'attività;
- che era la consegna di biancheria e il riassetto della camera, unitamente ad altri elementi accessori, che connotava - unitamente alla locazione - un'attività imprenditoriale, essendo necessaria appunto una organizzazione del servizio;
-che l'Ufficio aveva determinato i ricavi del 2014 mediante un accertamento induttivo eseguito nel 2017;
-che, inoltre, stando alla ricostruzione del reddito eseguita dai militari della G.d.f., si doveva presumere che tutto il periodo di maggio – settembre avesse fatto registrare il tutto esaurito;
e inoltre i prezzi del 2014 erano gli stessi del 2017;
-che non era stata riconosciuta l'Iva detraibile sui costi presunti in violazione del D.lgs 446/97;
- che sussiteva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è infondato.
Va premesso che, a seguito di accesso di militari della G.d.F., è stato constatato che il Ricorrente_1 svolgeva l'attività di affittacamere, case vacanze residence, omettendo la presentazione delle dichiarazioni discali ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap.
Dal verbale, risulta che il Ricorrente_1 utilizzava un sito web, attraverso il quale pubblicizzava la propria attività di affittacamere.
Quanto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del DPR 917/1986, dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, va detto che l'avviso contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, tant'è che il contribuente ha preso posizione sulle contestazioni, difendendosi esaustivamente nel merito;
quanto alla presunta illegittimità del procedimento seguito per la ricostruzione induttiva dei ricavi, non avendo la parte redatto le scritture contabili né avendo mai dichiarato i canoni rivenienti dalla locazione delle unita' immobiliari, pubblicizzate nel sito internet, l'ufficio non ha potuto far altro che ricostruite i redditi induttivamente. Quanto alla locazione degli immobili, per brevi periodi, dal verbale è emerso che il Ricorrente_1 provvedeva alla pulizia degli stessi;
ne deriva che, avendo la G.d.F. verificato sia la pubblicità sul sito che la pulizia dei locali e la locazione per brevi periodi, ne ha tratto la conseguenza che si trattasse a tutti gli effetti di un'attività imprenditoriale.
Peraltro, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato che, sull'arenile prospiciente la struttura, peraltro ben recintata dal lato strada, risultavano installate attrezzature da spiaggia, quali ombrelloni e sdraio, fornite come servizi riservati all'attivita' ricettiva posta in essere dal signor Ricorrente_1.
Alla luce di tali evidenze, e' indubbio che il ricorrente fosse tenuto all'istituzione delle scritture contabili, oltre che all'obbligo della dichiarazione dei redditi conseguiti dalla locazione degli immobili, trattandosi di vera e propria attività imprenditoriale;
spettava al contribuente l'onere della prova che il reddito accertato non era stato prodotto o prodotto in misura inferiore.
Al che, non ha minimamente adempiuto.
Quanto al mancato riconoscimento dei costi ai fini Iva, il presupposto della detrazione dell'imposta è subordinato alla registrazione e liquidazione delle operazioni;
ai fini Iva non è possibile il riconoscimento forfettario dei costi, non avendo il ricorrente istituito le scritture contabili obbligatorie.
Quanto al difetto di sottoscrizione, risulta valida sottoscrizione dal capo team controlli n. 12 – dott.
Nominativo_1 e si è allegato il relativo provvedimento di delega di firma.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
GA BI
Il PresidenteAntonio D'Alessio