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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5594/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), opponente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
UR LO BI e EL CA;
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002117717 prot. 4800.31/01/2020.0039288 del 31.01.2020, CP_1 notificatagli in data 03.10.2024, relativa a sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D. Lgs. 463/1983 e s.s.m.m.i.i. a titolo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018. Evidenziava che l'irrogazione della sanzione portata dall'ordinanza impugnata era avvenuta oltre i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che venisse dichiarata nulla ovvero annullata e privata di efficacia l'ordinanza ingiunzione
4800.31/01/2020.0039288 del 31.01.2020 annualità 2018 notificata a mezzo posta in data CP_1
03.10.2024 e di ogni sanzione e/o maggiorazione accessoria;
per l'effetto, che venisse ritenuta nulla e/o illegittima l'ordinanza impugnata e che venisse dichiarato che nulla è dovuto dal ricorrente;
in via subordinata, che venissero rideterminate le sanzioni nel minimo edittale previsto dalla legge o, comunque, in un importo inferiore rispetto a quello applicato e, in ogni caso, che venisse applicato a tutte le fattispecie considerate in ricorso l'istituto del cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 con conseguente riduzione degli 1 importi. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio anche con riferimento al comportamento processuale di controparte.
2. Con memoria depositata in data 17.06.2025 si costituiva in giudizio l il quale evidenziava CP_1 che, tenuto conto del mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini di cui all'art. 14 L. n. 689/81, con provvedimento di annullamento in autotutela, il Direttore aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002117717 relativa all'annualità 2018 prot. 4800.23/09/2024.0598643. CP_1
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite o, in subordine, con compensazione parziale delle stesse.
3. L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che con disposizione n. 480000-25-0794 del 13.06.2025, avente ad oggetto provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento, notificato in data 03.10.2024, in materia di "Contributi - AZIENDE" Ordinanza - Ingiunzione n. OI-002117717 relativa all'annualità
2018 prot. 4800.23/09/2024.0598643, il Direttore ha disposto l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione oggetto dell'opposizione.
Conseguentemente va dichiarata cessata la materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione.
Va rilevato che l' ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta con disposizione n. 480000- CP_1
25-0794 del 13.06.2025 quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(24.10.2024).
5. Le spese pertanto sono poste, in virtù del principio di soccombenza virtuale, a carico dell CP_1
così come liquidate in dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro CP_1 Parte_1
339,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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