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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2666/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12277/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8201250000196 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 'annullamento dell'atto impugnato dichiarandosi l'inesistenza della pretesa creditoria formulata dalle controparti, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la Ricorrente_1. ha impugnato nei confronti del Comune di Giugliano nonché della Publiservizi s.r.l. concessionaria per la riscossione, l'avviso di pagamento meglio specificato in epigrafe, notificato in data 11.4.2025 per il versamento del canone unico sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2025, con la quale si chiedeva il versamento della complessiva somma di euro 3.978,96 per cinque insegne apposte nei pressi della sede dell'attività.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente la nullità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo non ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art 1 c. 819 L. n. 160/2019 poiché: 1) in primo luogo in nessun caso si configuerebbe l'occupazione di suolo pubblico indicato dalla lettera a) del citato comma 819. Tutti i dispositivi oggetto di accertamento sono apposti o sul muro di cinta o sul cancello di ingresso o insistono sul suolo privato appartenente all'azienda. 2) In secondo luogo, alcuno dei dispositivi oggetto di accertamento sarebbe da ritenersi portatore del messaggio pubblicitario indicato alla lettera b) del medesimo comma 819. Invero ciascuno di essi rientra nella definizione giuridica di “Insegna di Esercizio” riportando solo ed esclusivamente il nominativo dell'azienda non portando alcun messaggio promozionale dell'azienda stessa o dei prodotti offerti al pubblico, ma svolgendo solo ed esclusivamente funzione di identificazione del luogo ove l'attività commerciale viene svolta. Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato dichiarandosi l'inesistenza della pretesa creditoria formulata dalle controparti, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita la Publiservizi ed ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per il Comune
Fissata quindi l'udienza del 19.1.2025 per la trattazione del ricorso, alla suddetta udienza la Corte in composizione monocratica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, premesso che per la sussistenza del presupposto dell'imposta in questione a nulla rileva la natura pubblica o privata del luogo utilizzato per l'esposizione del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario, osserva il giudicante che come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num.
20910 Anno 2025), quel che conta, ai fini della imposta comunale sulla pubblicità, al di là delle intenzioni soggettive, è l'oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato alla pubblicità. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11530; vedi anche Cass.n. 9580 del 1994 n. 15654 del 2004; n.
20830 del 2005, n. 8658 del 2015). Della suddetta idoneità nel caso di specie non vi è motivo di dubitare, oltre che perché neanche contestata, perché inequivocabile alla stregua delle risultanze delle fotografie depositate dalla resistente, onde la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta.
Tenuto conto dell'equivocità della normativa in proposito ricorrono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12277/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8201250000196 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 'annullamento dell'atto impugnato dichiarandosi l'inesistenza della pretesa creditoria formulata dalle controparti, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la Ricorrente_1. ha impugnato nei confronti del Comune di Giugliano nonché della Publiservizi s.r.l. concessionaria per la riscossione, l'avviso di pagamento meglio specificato in epigrafe, notificato in data 11.4.2025 per il versamento del canone unico sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2025, con la quale si chiedeva il versamento della complessiva somma di euro 3.978,96 per cinque insegne apposte nei pressi della sede dell'attività.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente la nullità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo non ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art 1 c. 819 L. n. 160/2019 poiché: 1) in primo luogo in nessun caso si configuerebbe l'occupazione di suolo pubblico indicato dalla lettera a) del citato comma 819. Tutti i dispositivi oggetto di accertamento sono apposti o sul muro di cinta o sul cancello di ingresso o insistono sul suolo privato appartenente all'azienda. 2) In secondo luogo, alcuno dei dispositivi oggetto di accertamento sarebbe da ritenersi portatore del messaggio pubblicitario indicato alla lettera b) del medesimo comma 819. Invero ciascuno di essi rientra nella definizione giuridica di “Insegna di Esercizio” riportando solo ed esclusivamente il nominativo dell'azienda non portando alcun messaggio promozionale dell'azienda stessa o dei prodotti offerti al pubblico, ma svolgendo solo ed esclusivamente funzione di identificazione del luogo ove l'attività commerciale viene svolta. Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato dichiarandosi l'inesistenza della pretesa creditoria formulata dalle controparti, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita la Publiservizi ed ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per il Comune
Fissata quindi l'udienza del 19.1.2025 per la trattazione del ricorso, alla suddetta udienza la Corte in composizione monocratica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, premesso che per la sussistenza del presupposto dell'imposta in questione a nulla rileva la natura pubblica o privata del luogo utilizzato per l'esposizione del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario, osserva il giudicante che come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num.
20910 Anno 2025), quel che conta, ai fini della imposta comunale sulla pubblicità, al di là delle intenzioni soggettive, è l'oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato alla pubblicità. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11530; vedi anche Cass.n. 9580 del 1994 n. 15654 del 2004; n.
20830 del 2005, n. 8658 del 2015). Della suddetta idoneità nel caso di specie non vi è motivo di dubitare, oltre che perché neanche contestata, perché inequivocabile alla stregua delle risultanze delle fotografie depositate dalla resistente, onde la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta.
Tenuto conto dell'equivocità della normativa in proposito ricorrono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese